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Decisione

80.2023.88

Procedura: revisione, diligenza esigibile dal contribuente, reclamo tardivo contro tassazione d’ufficio, mancata impugnazione della decisione di irricevibilità

30 gennaio 2024Italiano20 min

il 29 dicembre 2017, che ha avuto la propria sede, sino al 26.10.2022, a __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.88

80.2023.89

Lugano

30 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 maggio 2023 contro la decisione del 3 aprile 2023 in materia di revisione

IC e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A.

a.

__________ è una società costituita

il 29 dicembre 2017, che ha avuto la propria sede, sino al 26.10.2022, a __________.

Il suo scopo è lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’applicazione

innovativa per iPhone e android e altri dispositivi mobili – e non – per creare

campagne marketing virali, denominata “__________”. Nel periodo fiscale sub

judice, membri del Consiglio di amministrazione erano __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________.

Direttrice della società era __________, __________.

b.

Il 13.4.2018, la __________,

indicando di essere attiva nel settore “Fintech” (e meglio di “marketing

digitale attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain”) per il tramite della

__________, presentava una “richiesta di decisione anticipata” alla Divisione

delle contribuzioni.

Nella domanda, la

contribuente spiegava che, al fine di raccogliere fondi per spostare la propria

attività sulla blockchain e incrementare il proprio volume di affari, la __________

aveva lanciato con successo una “Initial Coin Offering” (ICO), basata su

__________. L’Initial Coin Offering si era conclusa con successo,

permettendo di raccogliere circa 22'870 ETH (Ethereum), corrispondenti a circa

USD 9.2 Milioni, ossia € 7.4 Milioni.

Veniva poi presentata una

valutazione fiscale ed un business plan per i primi 5 anni di attività di __________.

In particolare, per il 2018, la società aveva stimato un “Net Profit” pari ad €

566'130.-.

B.

a.

Con decisione del

5.8.2021, notificata per raccomandata, l’Ufficio tassazione delle persone

giuridiche (UTPG) notificava alla __________ la tassazione IC/IFD per il

periodo fiscale dal 29.12.2017 al 31.12.2018, allestita d’ufficio siccome non era

stata presentata la dichiarazione d’imposta. L’utile imponibile era stato

stabilito in fr. 600'000.- sia per l’IC sia per l’IFD e il capitale imponibile in

fr. 703'000.-.

b.

Il 14/15.9.2021 la __________

rappresentata da __________ SA, impugnava la decisione di tassazione d’ufficio

2018, argomentando che il risultato d’esercizio, per il 2018, era pari a fr.

1'642.-. Per il resto, rinviava al ruling concluso con la Divisione

delle contribuzioni

c.

Con decisione del

7.10.2021, l’UTPG dichiarava irricevibile il reclamo, con la seguente motivazione:

La decisione di tassazione, trasmessa alla

contribuente con invio raccomandato, è stata ritornata all’Autorità di

tassazione in data 12 agosto 2021 con la menzione “non ritirato”. Per costante

giurisprudenza, si considera che l’intimazione dell’atto sia avvenuta l’ultimo

giorno di giacenza presso la posta (11 agosto 2021). È pertanto dal giorno

successivo a questa data che inizia a decorrere il termine di reclamo.

Essendo

il gravame stato inoltrato unicamente il 14.9.2021, ossia oltre il termine di

30 giorni, lo stesso era tardivo.

d.

L’Ufficio esazione e

condoni (UEC), l’11.8.2022 presentava una domanda di esecuzione all’Ufficio

esecuzione e fallimenti (UEF) per le imposte IC/IFD 2018 rimaste scoperte. I

precetti esecutivi venivano intimati alla contribuente il 19.8.2022 e, il

30.11.2022, l’UEC presentava una domanda di pignoramento.

C. Il 2/7.3.2023 la __________,

per il tramite della __________, presentava all’UTPG una domanda di revisione della

tassazione IC/IFD 2018.

Secondo l’istante, il

ritardo nella presentazione della dichiarazione d’imposta sarebbe dipeso dalla

difficoltà oggettiva riscontrata nell’elaborazione del primo bilancio, in

relazione alla valutazione delle criptovalute detenute, non essendo ancora

chiare su diversi aspetti le normative contabili.

L’utile imponibile

stabilito per apprezzamento in fr. 600'000.- sarebbe stato “del tutto fuori logica”,

spropositato e punitivo ed avrebbe comportato un onere fiscale complessivo di

oltre fr. 150'000.-, che la società non sarebbe stata in grado di “saldare”.

La motivazione dell’istanza

di revisione era basata sull’art. 232 lett. b LT: l’autorità fiscale non

avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che

conosceva o doveva conoscere, ed avrebbe violato principi essenziali della

procedura. In particolare, non avrebbe tenuto conto del ruling e,

prendendo in considerazione la raccolta ICO, non avrebbe tenuto in

considerazione la svalutazione della criptovaluta __________, nel corso del

2018, che era passata da un valore di fr. 811.70 al 4.5.2018 ad un valore di

fr. 132.05 al 31.12.2018. Secondo la contribuente, “queste informazioni

erano chiaramente note o dovevano essere conosciute per la valutazione

dell’importo imponibile, ma volutamente tralasciate”. La __________ riteneva

inoltre regolare e tempestivo il reclamo del 13.9.2021, computando il termine a

partire dalla “data indicata nella decisione”. Il fatto che la decisione

riportasse una data diversa era ritenuto “chiaramente fuorviante” e suscettibile

“come nel nostro caso, [di] indurre all’errore”.

D. Con decisione del 10.3.2023,

l’UTPG respingeva la domanda di revisione, sottolineando che l’invio della

decisione di tassazione era avvenuto il 3.8.2021 per raccomandata. Siccome

l’invio raccomandato non era stato ritirato ed era stato ritornato al mittente,

secondo giurisprudenza, lo stesso era stato considerato come notificato

l’ultimo giorno di giacenza, ossia l’11.8.2021. Il reclamo del 14.9.2021 era

stato dichiarato irricevibile con decisione del 7.10.2021, che non era stata

impugnata alla Camera di diritto tributario.

L’UTPG rilevava poi che la

revisione era esclusa se il motivo della stessa avrebbe potuto essere fatto

valere nella procedura ordinaria, qualora si avesse avuto la diligenza che si

poteva ragionevolmente esigere (art. 232 cpv. 2 LT e art. 147 cpv. 2 LIFD).

Nella concreta fattispecie,

non sarebbe stato adempiuto alcun motivo di revisione. In particolare, la

contribuente non avrebbe scoperto né un fatto nuovo rilevante né un mezzo di

prova decisivo che non avrebbe potuto far valere nell’ambito della procedura

ordinaria. Avvertiva inoltre che l’istituto della revisione, in quanto mezzo

giuridico eccezionale, non permette all’interessato di rimediare a sue

inadempienze in sede di procedura di tassazione, come il fatto di non aver

impugnato tempestivamente una notifica di tassazione.

E. Con reclamo del 24/27.3.2023,

la __________ censurava la decisione dell’UTPG. A suo avviso, l’UTPG non avrebbe

rispettato l’accordo sottoscritto tra le parti, secondo cui la società, di

principio, non avrebbe dovuto sottostare alla “tassazione ordinaria fino

alla conclusione dello sviluppo dell’applicazione, (…)”. Inoltre, “per

la società era chiaro che non ci sarebbero state incombenze fiscali fino alla

fine del periodo di sviluppo”.

Alla reclamante non

sarebbe inoltre stato possibile rispettare i termini nella procedura ordinaria

anche a causa dei problemi causati dal COVID 19 e delle limitazioni di

spostamento, che le avrebbero “impedito di ritirare in tempo la raccomandata”.

Non avrebbe interposto ricorso alla Camera di diritto tributario “perché,

come ben sapete, non sarebbero mai entrati nel merito delle tematiche quando si

è in presenza di un termine non rispettato”.

La reclamante ribadiva che

l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva.

Inoltre la società sarebbe stata “eccessivamente penalizzata”,

trovandosi con un debito fiscale importante al quale non poteva far fronte. Il

successivo pignoramento del conto della società avrebbe poi causato una

cessazione forzata dell’attività.

F. Con decisione del

3.4.2023, l’UTPG respingeva il gravame, non ritenendo dati i motivi di

revisione. In particolare, l’autorità fiscale ribadiva che la contribuente

aveva omesso di presentare tempestivamente reclamo contro la decisione di

tassazione. In merito alla censura, secondo cui l’autorità fiscale avrebbe

ignorato l’accordo secondo cui non avrebbe dovuto sottostare a tassazione

ordinaria fino alla conclusione dello sviluppo dell’applicazione, l’UTPG

argomentava che con il ruling in questione non era stata richiesta

alcuna tassazione speciale ai sensi degli articoli 91, 92 e 93 LT. Nello stesso

business plan, inserito nel ruling, si prospettava, per il 2018,

un utile imponibile superiore a fr. 560'000.-.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, per il tramite di __________,

censura la decisione con cui l’UTPG ha respinto il suo reclamo in merito all’istanza

di revisione IC/IFD 2018.

Ribadisce di aver

rinunciato al ricorso contro la decisione che aveva dichiarato irricevibile il

reclamo contro la tassazione d’ufficio, “visto che non si sarebbe entrati

nel merito”. Inoltre, gli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla pandemia

COVID 19, avrebbero intralciato gli spostamenti, cosa che spiegherebbe il

ritardo nel reclamo. Quando quest’ultimo era stato inoltrato, peraltro, la

ricorrente non avrebbe ancora ricevuto la decisione di tassazione, ma unicamente

le polizze per il pagamento delle imposte. Ciò avrebbe anche impedito di

calcolare il termine di reclamo con precisione.

Secondo l’insorgente, in

ogni caso, una tassazione d’ufficio, riportante un utile così importante, per

una start-up innovativa nel suo primo anno di attività, sarebbe

chiaramente eccessiva. L’UTPG non avrebbe tenuto in considerazione alcun

elemento che avrebbe dovuto conoscere per emettere la decisione, in particolare

la svalutazione delle cryptomonete, che avrebbe comportato una perdita

importante per la società.

Per quanto concerne il ruling,

la ricorrente ammette che non aveva chiesto una tassazione speciale, bensì di “stabilire

le regole di tassazione della raccolta ICO”. Di conseguenza, “tutti i

costi sarebbero stati attivati e pareggiato il risultato” e “alla fine

dello sviluppo dell’applicazione prevista in 5 anni sarebbe stata determinata

la perdita oppure l’eccedenza”.

H. Con osservazioni del 2/5.6.2023,

l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. L’autorità fiscale

ribadisce che la revisione è esclusa, poiché si tratta di tassazioni d’ufficio

conseguenti alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale. La

decisione ordinaria su reclamo avrebbe potuto essere impugnata alla Camera di

diritto tributario con un ricorso, via procedurale che tuttavia non è stata

seguita dalla contribuente.

Neppure sarebbe mai esistito

alcun accordo circa il fatto che la società non avrebbe dovuto essere

sottoposta a tassazione ordinaria nei suoi cinque primi anni di vita.

L’istanza di revisione

sarebbe problematica anche dal profilo temporale, in quanto gli art. 232 cpv. 1

lett. b LT e 147 cpv. 1 lett. b LIFD pongono un limite temporale

di 90 giorni per presentare la domanda di revisione dal momento della scoperta

del fatto nuovo. Nel caso di specie non sarebbe dato sapere quale sia il “fatto

nuovo” e quando lo stesso sarebbe stato “scoperto”. L’istanza di revisione sarebbe

stata presentata “dopo più di un anno dalla decisione di tassazione e solo

dopo che i cursori dell’Ufficio esecuzione e fallimenti hanno operato il

sequestro dei conti societari”. Inoltre, nel periodo intercorso tra la

decisione su reclamo 2018 e l’istanza di revisione, sarebbero state emesse le

notifiche relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Anche dal profilo temporale,

l’istanza di revisione sarebbe inammissibile.

L’UTPG avrebbe infine

operato una tassazione coscienziosa, applicando correttamente tutti i

dispositivi di legge in vigore. La situazione creatasi – per quanto spiacevole

– sarebbe solo da imputare alla negligenza della contribuente.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

1.3.

Secondo

l’art. 233 LT la domanda di revisione deve essere presentata entro novanta

giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere

a), b) e c) del capoverso 1 dell’art. 232 e entro trenta giorni per il caso

della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla

notifica della decisione o della sentenza. L’art. 148 LIFD prevede che la

domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del

motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della

decisione o della sentenza.

Considerandi

2.

2.1.

La contribuente chiede la revisione della

decisione di tassazione IC/IFD 2018.

Nell’istanza di revisione,

presentata unicamente nel marzo del 2023, la ricorrente ravvisa il motivo della

revisione nel fatto che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto in considerazione

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che conosceva o doveva conoscere ed

avrebbe violato principi essenziali della procedura (art. 232 cpv. 1 lett. b

LT e 147 cpv. 1 lett. b LIFD), in particolare l’esistenza di un ruling

ed il suo contenuto, la svalutazione delle cryptovalute, nonché il corretto

computo del termine di reclamo.

2.2

La ricorrente non precisa

il momento nel quale avrebbe appreso i motivi legittimanti l’istanza di

revisione.

Già solo per tale ragione

appare dubbia la tempestività e quindi la ricevibilità dell’istanza di

revisione, ritenuto che i motivi addotti erano sicuramente noti alla ricorrente

già dal mese di ottobre 2021. A prescindere da quest’aspetto, l’istanza di

revisione dev’essere respinta anche nel merito, per le ragioni che verranno di

seguito esposte.

3.

3.1.

Come già indicato secondo

gli art. 147 cpv. 2 LIFD e 232 cpv. 2 LT, la revisione è esclusa se l’istante,

ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa,

avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di

revisione invocato.

In altri termini, anche in presenza di un motivo di

revisione, se il contribuente o il suo rappresentante omette, negligentemente,

di far valere il motivo di revisione nella procedura ordinaria, la revisione

non è possibile. La giurisprudenza sottolinea che a questo riguardo è richiesto

un certo rigore. Il solo fattore decisivo è di sapere se il contribuente

avrebbe già potuto sollevare i motivi di revisione nella procedura ordinaria.

Lo scopo della procedura di revisione non è infatti di rimediare alle omissioni

evitabili del contribuente, commesse nel corso della procedura ordinaria. Tale

importante limitazione della revisione si spiega con il carattere straordinario

di tale rimedio giuridico e con le esigenze della certezza del diritto

(sentenza TF n. 2C_339/2022 del 24 giugno 2022 consid. 4.1 e giurisprudenza

citata).

3.2

Nella fattispecie, la

ricorrente non solo è stata tassata d’ufficio, per non aver presentato la

propria dichiarazione fiscale per il 2018, ma non ha neppure ritirato la

raccomandata contenente la decisione fiscale 2018, datata 5.8.2021 ma spedita

per raccomandata il 3.8.2021.

La contribuente spiega che

contro la decisione di tassazione, datata 5.8.2021, era stato interposto

reclamo il 13.9.2021, considerando il termine regolare e tempestivo: “Il

nostro conteggio è invece partito considerando la data indicata nella decisione

e quindi il termine coincideva esattamente con la data in cui abbiamo

presentato il reclamo. Il fatto che sul documento venga indicata una data

successiva all’invio è chiaramente fuorviante e può, come nel nostro caso,

indurre all’errore”.

In merito alla ragione per

la quale non aveva presentato ricorso alla Camera di diritto tributario, l’insorgente

si è così espressa: “Chiaramente non è stato presentato reclamo [ndr.

ricorso] alla Camera di diritto tributario perché, come ben sapete, non sarebbero

mai entrati nel merito delle tematiche quando si è in presenza di un termine

non rispettato”.

Ora, in una simile

situazione, si può concludere, come giustamente ha indicato l’UTPG, che la

contribuente non ha agito con la diligenza che ci si poteva da lei attendere.

Ciò è avvenuto in più occasioni durante la procedura ordinaria di tassazione:

non ha presentato la dichiarazione fiscale e si è fatta tassare d’ufficio; non

ha ritirato la raccomandata contenente la decisione di tassazione 2018, di modo

che non è stata in misura di verificare la tempestività del reclamo; ricevuta

la decisione su reclamo, contenente la motivazione circa la tempestività del

gravame non ha ritenuto opportuno aggravarsi alla Camera di diritto tributario.

È indubbio che l’eventuale

manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere fatta

valere con un reclamo tempestivo contro la decisione stessa. Allo stesso modo,

la ricorrente avrebbe potuto interporre ricorso alla Camera di diritto

tributario, se avesse ritenuto illegittima la decisione con cui l’UTPG aveva

dichiarato irricevibile il reclamo.

Ne consegue che le censure

in questione, se anche dovessero costituire motivi di revisione, avrebbero

potuto essere fatte valere avvalendosi dei rimedi giuridici ordinari. Non potrebbero

per contro giustificare una revisione di decisioni già passate in giudicato.

Già solo per tali ragioni

la revisione, dev’essere esclusa.

4.

4.1.

Indipendentemente dalla

questione dell’esclusione della revisione a causa della negligenza della

contribuente, si deve anche escludere che nel caso in esame siano ravvisabili

dei motivi di revisione.

4.2

Per

quanto concerne la questione della tempestività del reclamo contro la

tassazione d’ufficio, nella decisione con cui ha dichiarato irricevibile il

reclamo, l’UTPG ha spiegato esattamente il calcolo del termine di reclamo,

considerando come giorno di impostazione il 3.8.2021 (cfr. invio raccomandato)

ed il termine di giacenza di 7 giorni.

La contribuente sostiene

di essere venuta a conoscenza della decisione unicamente a seguito della

ricezione dei conguagli e di non aver disposto della decisione di tassazione

(che peraltro non aveva ritirato). Tuttavia, precisa di essersi basata sulla

data che figurava sulla decisione stessa, ossia il 5.8.2021 (anziché il termine

di invio della raccomandata il 3.8.2021).

Ora se è vero che questa

Camera ha già, a ripetute riprese indicato all’autorità fiscale le

problematiche della postdatazione delle decisioni (cfr. ad esempio sentenza CDT

80.2020.113

del 18.8.2021) e le conseguenze per l’invio (tardivo) del gravame

in base a tali indicazioni, nel caso concreto, la decisione su reclamo

dell’UTPG (contenente il calcolo della tempestività del reclamo) non ha

precluso la presentazione – entro i termini – del ricorso tempestivo alla

Camera di diritto tributario. Poiché, anche volendo calcolare il termine di

reclamo, computando il 5.8.2021 quale giorno di “impostazione”, il gravame,

presentato solo il 14.9.2021 era comunque tardivo.

Quindi, in altri termini non

vi è stata alcuna violazione di disposizioni procedurali da parte dell’UTPG,

nella motivazione della decisione su reclamo, tale da poter eventualmente

giustificare una revisione della decisione su reclamo.

4.3

Neppure è dato l’altro

motivo a sostegno dell’istanza di revisione.

La ricorrente ritiene che

l’UTPG non abbia tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi,

che conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe preso in considerazione

il ruling che aveva sottoscritto nel 2018.

Come già ricordato, la

contribuente si è fatta tassare d’ufficio, per non aver presentato né la

dichiarazione d’imposta né il bilancio e il conto economico per il 2018.

Ora, appare che l’esistenza

del ruling (tra l’altro sottoscritto da parte dell’autorità fiscale) fosse

un fatto conosciuto da parte dell’UTPG. In effetti, l’autorità fiscale, in

assenza di dichiarazione presentata dalla contribuente, ha proprio basato la

determinazione d’ufficio dell’utile sul business plan fornito per il

2018.

sull’utile ipotizzato nello stesso (cfr. decisione del 3.4.2023, p. 3).

Per quanto concerne la

svalutazione delle cryptovalute, occorre rilevare che la contribuente, non

presentando la propria dichiarazione fiscale, ha di fatto impedito all’autorità

fiscale di conoscere il proprio bilancio, i propri attivi e passivi e di

determinare l’eventuale utile o perdita. In questa prospettiva, non si può

certo rimproverare al fisco di non aver preso in considerazione fatti

rilevanti, che non poteva conoscere in assenza di presentazione degli atti

fiscali necessari alla tassazione.

5.

5.1.

Da ultimo, neppure vi sono

gli estremi per ritenere nulla ab initio la decisione di tassazione

d’ufficio.

5.2

Nella sentenza DTF 137 I

273.

(citata nella sentenza 2C_573/2020 del 22.4.2021, consid. 7.2), l’Alta Corte

ha in particolare ritenuto nulla (in merito ai motivi di nullità 2C_573/2020

del 22.4.2021 consid. 6.2.) una tassazione d’ufficio in ragione del fatto che

la stessa era stata emanata dalle autorità fiscali, senza che il formulario

della dichiarazione fiscale fosse mai stato trasmesso al contribuente, e ciò al

solo fine di interrompere la prescrizione del diritto di tassare (DTF 137 I 273

consid. 3.4.3). Il Tribunale federale ha del resto pure deciso che, quando una

dichiarazione fiscale è inoltrata dal contribuente all’autorità fiscale senza

essere stata compilata e tale autorità notifica una decisione di tassazione

d’ufficio, senza previa diffida, la decisione non è nulla, ma annullabile.

5.3

Nel caso di specie, la

contribuente, che aveva sottoscritto un ruling con l’autorità fiscale

(cfr. scritto 13.4.2018 della __________ e risposta del 5.6.2018 dell’UTPG),

non è mai stata esonerata dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali (come

pretende in base ad una delle sue conclusioni). Ciò si evince chiaramente dallo

scritto del 5.6.2018 dell’UTPG, nel quale la __________ veniva esortata “ad

allestire, per ogni periodo fiscale, un inventario dettagliato di tutti i token

detenuti a titolo proprio (…) e distribuiti durante l’esercizio (…)”.

La __________ del resto ha

indicato, nella propria istanza di revisione, che il ritardo nella

presentazione della dichiarazione fiscale era dovuto alla difficoltà oggettiva

riscontrata nell’elaborazione del primo bilancio proveniente dalla valutazione

delle criptovalute detenute, in quanto le normative contabili non erano ancora

molto chiare su diversi aspetti.

È dunque innegabile che la

società fosse perfettamente a conoscenza degli obblighi fiscali che le

incombevano e delle conseguenze in caso di inadempimento degli stessi.

5.4

La tassazione d’ufficio,

nella concreta fattispecie era pertanto non solo legittima, ma anche

necessaria.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 3’000.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: