80.2023.88
Procedura: revisione, diligenza esigibile dal contribuente, reclamo tardivo contro tassazione d’ufficio, mancata impugnazione della decisione di irricevibilità
30 gennaio 2024Italiano20 min
il 29 dicembre 2017, che ha avuto la propria sede, sino al 26.10.2022, a __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.88
80.2023.89
Lugano
30 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 maggio 2023 contro la decisione del 3 aprile 2023 in materia di revisione
IC e IFD 2018.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ è una società costituita
il 29 dicembre 2017, che ha avuto la propria sede, sino al 26.10.2022, a __________.
Il suo scopo è lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’applicazione
innovativa per iPhone e android e altri dispositivi mobili – e non – per creare
campagne marketing virali, denominata “__________”. Nel periodo fiscale sub
judice, membri del Consiglio di amministrazione erano __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________.
Direttrice della società era __________, __________.
b.
Il 13.4.2018, la __________,
indicando di essere attiva nel settore “Fintech” (e meglio di “marketing
digitale attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain”) per il tramite della
__________, presentava una “richiesta di decisione anticipata” alla Divisione
delle contribuzioni.
Nella domanda, la
contribuente spiegava che, al fine di raccogliere fondi per spostare la propria
attività sulla blockchain e incrementare il proprio volume di affari, la __________
aveva lanciato con successo una “Initial Coin Offering” (ICO), basata su
__________. L’Initial Coin Offering si era conclusa con successo,
permettendo di raccogliere circa 22'870 ETH (Ethereum), corrispondenti a circa
USD 9.2 Milioni, ossia € 7.4 Milioni.
Veniva poi presentata una
valutazione fiscale ed un business plan per i primi 5 anni di attività di __________.
In particolare, per il 2018, la società aveva stimato un “Net Profit” pari ad €
566'130.-.
B.
a.
Con decisione del
5.8.2021, notificata per raccomandata, l’Ufficio tassazione delle persone
giuridiche (UTPG) notificava alla __________ la tassazione IC/IFD per il
periodo fiscale dal 29.12.2017 al 31.12.2018, allestita d’ufficio siccome non era
stata presentata la dichiarazione d’imposta. L’utile imponibile era stato
stabilito in fr. 600'000.- sia per l’IC sia per l’IFD e il capitale imponibile in
fr. 703'000.-.
b.
Il 14/15.9.2021 la __________
rappresentata da __________ SA, impugnava la decisione di tassazione d’ufficio
2018, argomentando che il risultato d’esercizio, per il 2018, era pari a fr.
1'642.-. Per il resto, rinviava al ruling concluso con la Divisione
delle contribuzioni
c.
Con decisione del
7.10.2021, l’UTPG dichiarava irricevibile il reclamo, con la seguente motivazione:
La decisione di tassazione, trasmessa alla
contribuente con invio raccomandato, è stata ritornata all’Autorità di
tassazione in data 12 agosto 2021 con la menzione “non ritirato”. Per costante
giurisprudenza, si considera che l’intimazione dell’atto sia avvenuta l’ultimo
giorno di giacenza presso la posta (11 agosto 2021). È pertanto dal giorno
successivo a questa data che inizia a decorrere il termine di reclamo.
Essendo
il gravame stato inoltrato unicamente il 14.9.2021, ossia oltre il termine di
30 giorni, lo stesso era tardivo.
d.
L’Ufficio esazione e
condoni (UEC), l’11.8.2022 presentava una domanda di esecuzione all’Ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) per le imposte IC/IFD 2018 rimaste scoperte. I
precetti esecutivi venivano intimati alla contribuente il 19.8.2022 e, il
30.11.2022, l’UEC presentava una domanda di pignoramento.
C. Il 2/7.3.2023 la __________,
per il tramite della __________, presentava all’UTPG una domanda di revisione della
tassazione IC/IFD 2018.
Secondo l’istante, il
ritardo nella presentazione della dichiarazione d’imposta sarebbe dipeso dalla
difficoltà oggettiva riscontrata nell’elaborazione del primo bilancio, in
relazione alla valutazione delle criptovalute detenute, non essendo ancora
chiare su diversi aspetti le normative contabili.
L’utile imponibile
stabilito per apprezzamento in fr. 600'000.- sarebbe stato “del tutto fuori logica”,
spropositato e punitivo ed avrebbe comportato un onere fiscale complessivo di
oltre fr. 150'000.-, che la società non sarebbe stata in grado di “saldare”.
La motivazione dell’istanza
di revisione era basata sull’art. 232 lett. b LT: l’autorità fiscale non
avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che
conosceva o doveva conoscere, ed avrebbe violato principi essenziali della
procedura. In particolare, non avrebbe tenuto conto del ruling e,
prendendo in considerazione la raccolta ICO, non avrebbe tenuto in
considerazione la svalutazione della criptovaluta __________, nel corso del
2018, che era passata da un valore di fr. 811.70 al 4.5.2018 ad un valore di
fr. 132.05 al 31.12.2018. Secondo la contribuente, “queste informazioni
erano chiaramente note o dovevano essere conosciute per la valutazione
dell’importo imponibile, ma volutamente tralasciate”. La __________ riteneva
inoltre regolare e tempestivo il reclamo del 13.9.2021, computando il termine a
partire dalla “data indicata nella decisione”. Il fatto che la decisione
riportasse una data diversa era ritenuto “chiaramente fuorviante” e suscettibile
“come nel nostro caso, [di] indurre all’errore”.
D. Con decisione del 10.3.2023,
l’UTPG respingeva la domanda di revisione, sottolineando che l’invio della
decisione di tassazione era avvenuto il 3.8.2021 per raccomandata. Siccome
l’invio raccomandato non era stato ritirato ed era stato ritornato al mittente,
secondo giurisprudenza, lo stesso era stato considerato come notificato
l’ultimo giorno di giacenza, ossia l’11.8.2021. Il reclamo del 14.9.2021 era
stato dichiarato irricevibile con decisione del 7.10.2021, che non era stata
impugnata alla Camera di diritto tributario.
L’UTPG rilevava poi che la
revisione era esclusa se il motivo della stessa avrebbe potuto essere fatto
valere nella procedura ordinaria, qualora si avesse avuto la diligenza che si
poteva ragionevolmente esigere (art. 232 cpv. 2 LT e art. 147 cpv. 2 LIFD).
Nella concreta fattispecie,
non sarebbe stato adempiuto alcun motivo di revisione. In particolare, la
contribuente non avrebbe scoperto né un fatto nuovo rilevante né un mezzo di
prova decisivo che non avrebbe potuto far valere nell’ambito della procedura
ordinaria. Avvertiva inoltre che l’istituto della revisione, in quanto mezzo
giuridico eccezionale, non permette all’interessato di rimediare a sue
inadempienze in sede di procedura di tassazione, come il fatto di non aver
impugnato tempestivamente una notifica di tassazione.
E. Con reclamo del 24/27.3.2023,
la __________ censurava la decisione dell’UTPG. A suo avviso, l’UTPG non avrebbe
rispettato l’accordo sottoscritto tra le parti, secondo cui la società, di
principio, non avrebbe dovuto sottostare alla “tassazione ordinaria fino
alla conclusione dello sviluppo dell’applicazione, (…)”. Inoltre, “per
la società era chiaro che non ci sarebbero state incombenze fiscali fino alla
fine del periodo di sviluppo”.
Alla reclamante non
sarebbe inoltre stato possibile rispettare i termini nella procedura ordinaria
anche a causa dei problemi causati dal COVID 19 e delle limitazioni di
spostamento, che le avrebbero “impedito di ritirare in tempo la raccomandata”.
Non avrebbe interposto ricorso alla Camera di diritto tributario “perché,
come ben sapete, non sarebbero mai entrati nel merito delle tematiche quando si
è in presenza di un termine non rispettato”.
La reclamante ribadiva che
l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che conosceva.
Inoltre la società sarebbe stata “eccessivamente penalizzata”,
trovandosi con un debito fiscale importante al quale non poteva far fronte. Il
successivo pignoramento del conto della società avrebbe poi causato una
cessazione forzata dell’attività.
F. Con decisione del
3.4.2023, l’UTPG respingeva il gravame, non ritenendo dati i motivi di
revisione. In particolare, l’autorità fiscale ribadiva che la contribuente
aveva omesso di presentare tempestivamente reclamo contro la decisione di
tassazione. In merito alla censura, secondo cui l’autorità fiscale avrebbe
ignorato l’accordo secondo cui non avrebbe dovuto sottostare a tassazione
ordinaria fino alla conclusione dello sviluppo dell’applicazione, l’UTPG
argomentava che con il ruling in questione non era stata richiesta
alcuna tassazione speciale ai sensi degli articoli 91, 92 e 93 LT. Nello stesso
business plan, inserito nel ruling, si prospettava, per il 2018,
un utile imponibile superiore a fr. 560'000.-.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, per il tramite di __________,
censura la decisione con cui l’UTPG ha respinto il suo reclamo in merito all’istanza
di revisione IC/IFD 2018.
Ribadisce di aver
rinunciato al ricorso contro la decisione che aveva dichiarato irricevibile il
reclamo contro la tassazione d’ufficio, “visto che non si sarebbe entrati
nel merito”. Inoltre, gli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla pandemia
COVID 19, avrebbero intralciato gli spostamenti, cosa che spiegherebbe il
ritardo nel reclamo. Quando quest’ultimo era stato inoltrato, peraltro, la
ricorrente non avrebbe ancora ricevuto la decisione di tassazione, ma unicamente
le polizze per il pagamento delle imposte. Ciò avrebbe anche impedito di
calcolare il termine di reclamo con precisione.
Secondo l’insorgente, in
ogni caso, una tassazione d’ufficio, riportante un utile così importante, per
una start-up innovativa nel suo primo anno di attività, sarebbe
chiaramente eccessiva. L’UTPG non avrebbe tenuto in considerazione alcun
elemento che avrebbe dovuto conoscere per emettere la decisione, in particolare
la svalutazione delle cryptomonete, che avrebbe comportato una perdita
importante per la società.
Per quanto concerne il ruling,
la ricorrente ammette che non aveva chiesto una tassazione speciale, bensì di “stabilire
le regole di tassazione della raccolta ICO”. Di conseguenza, “tutti i
costi sarebbero stati attivati e pareggiato il risultato” e “alla fine
dello sviluppo dell’applicazione prevista in 5 anni sarebbe stata determinata
la perdita oppure l’eccedenza”.
H. Con osservazioni del 2/5.6.2023,
l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. L’autorità fiscale
ribadisce che la revisione è esclusa, poiché si tratta di tassazioni d’ufficio
conseguenti alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale. La
decisione ordinaria su reclamo avrebbe potuto essere impugnata alla Camera di
diritto tributario con un ricorso, via procedurale che tuttavia non è stata
seguita dalla contribuente.
Neppure sarebbe mai esistito
alcun accordo circa il fatto che la società non avrebbe dovuto essere
sottoposta a tassazione ordinaria nei suoi cinque primi anni di vita.
L’istanza di revisione
sarebbe problematica anche dal profilo temporale, in quanto gli art. 232 cpv. 1
lett. b LT e 147 cpv. 1 lett. b LIFD pongono un limite temporale
di 90 giorni per presentare la domanda di revisione dal momento della scoperta
del fatto nuovo. Nel caso di specie non sarebbe dato sapere quale sia il “fatto
nuovo” e quando lo stesso sarebbe stato “scoperto”. L’istanza di revisione sarebbe
stata presentata “dopo più di un anno dalla decisione di tassazione e solo
dopo che i cursori dell’Ufficio esecuzione e fallimenti hanno operato il
sequestro dei conti societari”. Inoltre, nel periodo intercorso tra la
decisione su reclamo 2018 e l’istanza di revisione, sarebbero state emesse le
notifiche relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Anche dal profilo temporale,
l’istanza di revisione sarebbe inammissibile.
L’UTPG avrebbe infine
operato una tassazione coscienziosa, applicando correttamente tutti i
dispositivi di legge in vigore. La situazione creatasi – per quanto spiacevole
– sarebbe solo da imputare alla negligenza della contribuente.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
1.3.
Secondo
l’art. 233 LT la domanda di revisione deve essere presentata entro novanta
giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere
a), b) e c) del capoverso 1 dell’art. 232 e entro trenta giorni per il caso
della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla
notifica della decisione o della sentenza. L’art. 148 LIFD prevede che la
domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della
decisione o della sentenza.
Considerandi
2.
2.1.
La contribuente chiede la revisione della
decisione di tassazione IC/IFD 2018.
Nell’istanza di revisione,
presentata unicamente nel marzo del 2023, la ricorrente ravvisa il motivo della
revisione nel fatto che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto in considerazione
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che conosceva o doveva conoscere ed
avrebbe violato principi essenziali della procedura (art. 232 cpv. 1 lett. b
LT e 147 cpv. 1 lett. b LIFD), in particolare l’esistenza di un ruling
ed il suo contenuto, la svalutazione delle cryptovalute, nonché il corretto
computo del termine di reclamo.
2.2
La ricorrente non precisa
il momento nel quale avrebbe appreso i motivi legittimanti l’istanza di
revisione.
Già solo per tale ragione
appare dubbia la tempestività e quindi la ricevibilità dell’istanza di
revisione, ritenuto che i motivi addotti erano sicuramente noti alla ricorrente
già dal mese di ottobre 2021. A prescindere da quest’aspetto, l’istanza di
revisione dev’essere respinta anche nel merito, per le ragioni che verranno di
seguito esposte.
3.
3.1.
Come già indicato secondo
gli art. 147 cpv. 2 LIFD e 232 cpv. 2 LT, la revisione è esclusa se l’istante,
ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa,
avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato.
In altri termini, anche in presenza di un motivo di
revisione, se il contribuente o il suo rappresentante omette, negligentemente,
di far valere il motivo di revisione nella procedura ordinaria, la revisione
non è possibile. La giurisprudenza sottolinea che a questo riguardo è richiesto
un certo rigore. Il solo fattore decisivo è di sapere se il contribuente
avrebbe già potuto sollevare i motivi di revisione nella procedura ordinaria.
Lo scopo della procedura di revisione non è infatti di rimediare alle omissioni
evitabili del contribuente, commesse nel corso della procedura ordinaria. Tale
importante limitazione della revisione si spiega con il carattere straordinario
di tale rimedio giuridico e con le esigenze della certezza del diritto
(sentenza TF n. 2C_339/2022 del 24 giugno 2022 consid. 4.1 e giurisprudenza
citata).
3.2
Nella fattispecie, la
ricorrente non solo è stata tassata d’ufficio, per non aver presentato la
propria dichiarazione fiscale per il 2018, ma non ha neppure ritirato la
raccomandata contenente la decisione fiscale 2018, datata 5.8.2021 ma spedita
per raccomandata il 3.8.2021.
La contribuente spiega che
contro la decisione di tassazione, datata 5.8.2021, era stato interposto
reclamo il 13.9.2021, considerando il termine regolare e tempestivo: “Il
nostro conteggio è invece partito considerando la data indicata nella decisione
e quindi il termine coincideva esattamente con la data in cui abbiamo
presentato il reclamo. Il fatto che sul documento venga indicata una data
successiva all’invio è chiaramente fuorviante e può, come nel nostro caso,
indurre all’errore”.
In merito alla ragione per
la quale non aveva presentato ricorso alla Camera di diritto tributario, l’insorgente
si è così espressa: “Chiaramente non è stato presentato reclamo [ndr.
ricorso] alla Camera di diritto tributario perché, come ben sapete, non sarebbero
mai entrati nel merito delle tematiche quando si è in presenza di un termine
non rispettato”.
Ora, in una simile
situazione, si può concludere, come giustamente ha indicato l’UTPG, che la
contribuente non ha agito con la diligenza che ci si poteva da lei attendere.
Ciò è avvenuto in più occasioni durante la procedura ordinaria di tassazione:
non ha presentato la dichiarazione fiscale e si è fatta tassare d’ufficio; non
ha ritirato la raccomandata contenente la decisione di tassazione 2018, di modo
che non è stata in misura di verificare la tempestività del reclamo; ricevuta
la decisione su reclamo, contenente la motivazione circa la tempestività del
gravame non ha ritenuto opportuno aggravarsi alla Camera di diritto tributario.
È indubbio che l’eventuale
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere fatta
valere con un reclamo tempestivo contro la decisione stessa. Allo stesso modo,
la ricorrente avrebbe potuto interporre ricorso alla Camera di diritto
tributario, se avesse ritenuto illegittima la decisione con cui l’UTPG aveva
dichiarato irricevibile il reclamo.
Ne consegue che le censure
in questione, se anche dovessero costituire motivi di revisione, avrebbero
potuto essere fatte valere avvalendosi dei rimedi giuridici ordinari. Non potrebbero
per contro giustificare una revisione di decisioni già passate in giudicato.
Già solo per tali ragioni
la revisione, dev’essere esclusa.
4.
4.1.
Indipendentemente dalla
questione dell’esclusione della revisione a causa della negligenza della
contribuente, si deve anche escludere che nel caso in esame siano ravvisabili
dei motivi di revisione.
4.2
Per
quanto concerne la questione della tempestività del reclamo contro la
tassazione d’ufficio, nella decisione con cui ha dichiarato irricevibile il
reclamo, l’UTPG ha spiegato esattamente il calcolo del termine di reclamo,
considerando come giorno di impostazione il 3.8.2021 (cfr. invio raccomandato)
ed il termine di giacenza di 7 giorni.
La contribuente sostiene
di essere venuta a conoscenza della decisione unicamente a seguito della
ricezione dei conguagli e di non aver disposto della decisione di tassazione
(che peraltro non aveva ritirato). Tuttavia, precisa di essersi basata sulla
data che figurava sulla decisione stessa, ossia il 5.8.2021 (anziché il termine
di invio della raccomandata il 3.8.2021).
Ora se è vero che questa
Camera ha già, a ripetute riprese indicato all’autorità fiscale le
problematiche della postdatazione delle decisioni (cfr. ad esempio sentenza CDT
80.2020.113
del 18.8.2021) e le conseguenze per l’invio (tardivo) del gravame
in base a tali indicazioni, nel caso concreto, la decisione su reclamo
dell’UTPG (contenente il calcolo della tempestività del reclamo) non ha
precluso la presentazione – entro i termini – del ricorso tempestivo alla
Camera di diritto tributario. Poiché, anche volendo calcolare il termine di
reclamo, computando il 5.8.2021 quale giorno di “impostazione”, il gravame,
presentato solo il 14.9.2021 era comunque tardivo.
Quindi, in altri termini non
vi è stata alcuna violazione di disposizioni procedurali da parte dell’UTPG,
nella motivazione della decisione su reclamo, tale da poter eventualmente
giustificare una revisione della decisione su reclamo.
4.3
Neppure è dato l’altro
motivo a sostegno dell’istanza di revisione.
La ricorrente ritiene che
l’UTPG non abbia tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi,
che conosceva o doveva conoscere, in quanto non avrebbe preso in considerazione
il ruling che aveva sottoscritto nel 2018.
Come già ricordato, la
contribuente si è fatta tassare d’ufficio, per non aver presentato né la
dichiarazione d’imposta né il bilancio e il conto economico per il 2018.
Ora, appare che l’esistenza
del ruling (tra l’altro sottoscritto da parte dell’autorità fiscale) fosse
un fatto conosciuto da parte dell’UTPG. In effetti, l’autorità fiscale, in
assenza di dichiarazione presentata dalla contribuente, ha proprio basato la
determinazione d’ufficio dell’utile sul business plan fornito per il
2018.
sull’utile ipotizzato nello stesso (cfr. decisione del 3.4.2023, p. 3).
Per quanto concerne la
svalutazione delle cryptovalute, occorre rilevare che la contribuente, non
presentando la propria dichiarazione fiscale, ha di fatto impedito all’autorità
fiscale di conoscere il proprio bilancio, i propri attivi e passivi e di
determinare l’eventuale utile o perdita. In questa prospettiva, non si può
certo rimproverare al fisco di non aver preso in considerazione fatti
rilevanti, che non poteva conoscere in assenza di presentazione degli atti
fiscali necessari alla tassazione.
5.
5.1.
Da ultimo, neppure vi sono
gli estremi per ritenere nulla ab initio la decisione di tassazione
d’ufficio.
5.2
Nella sentenza DTF 137 I
273.
(citata nella sentenza 2C_573/2020 del 22.4.2021, consid. 7.2), l’Alta Corte
ha in particolare ritenuto nulla (in merito ai motivi di nullità 2C_573/2020
del 22.4.2021 consid. 6.2.) una tassazione d’ufficio in ragione del fatto che
la stessa era stata emanata dalle autorità fiscali, senza che il formulario
della dichiarazione fiscale fosse mai stato trasmesso al contribuente, e ciò al
solo fine di interrompere la prescrizione del diritto di tassare (DTF 137 I 273
consid. 3.4.3). Il Tribunale federale ha del resto pure deciso che, quando una
dichiarazione fiscale è inoltrata dal contribuente all’autorità fiscale senza
essere stata compilata e tale autorità notifica una decisione di tassazione
d’ufficio, senza previa diffida, la decisione non è nulla, ma annullabile.
5.3
Nel caso di specie, la
contribuente, che aveva sottoscritto un ruling con l’autorità fiscale
(cfr. scritto 13.4.2018 della __________ e risposta del 5.6.2018 dell’UTPG),
non è mai stata esonerata dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali (come
pretende in base ad una delle sue conclusioni). Ciò si evince chiaramente dallo
scritto del 5.6.2018 dell’UTPG, nel quale la __________ veniva esortata “ad
allestire, per ogni periodo fiscale, un inventario dettagliato di tutti i token
detenuti a titolo proprio (…) e distribuiti durante l’esercizio (…)”.
La __________ del resto ha
indicato, nella propria istanza di revisione, che il ritardo nella
presentazione della dichiarazione fiscale era dovuto alla difficoltà oggettiva
riscontrata nell’elaborazione del primo bilancio proveniente dalla valutazione
delle criptovalute detenute, in quanto le normative contabili non erano ancora
molto chiare su diversi aspetti.
È dunque innegabile che la
società fosse perfettamente a conoscenza degli obblighi fiscali che le
incombevano e delle conseguenze in caso di inadempimento degli stessi.
5.4
La tassazione d’ufficio,
nella concreta fattispecie era pertanto non solo legittima, ma anche
necessaria.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 3’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: