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Decisione

80.2023.90

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, gestione patrimoniale, sede formale nel Canton Grigioni, amministrazione effettiva, convenzione con banca ticinese, amministratori domiciliati nel Canton Ticino,

7 agosto 2024Italiano39 min

numero della via è stato modificato dall’autorità grigionese in via __________).

Source ti.ch

Incarto n.

80.2023.90

Lugano

7 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 maggio 2023 contro la decisione del 4 aprile 2023 in materia di assoggettamento

alle imposte cantonali 2019.

Fatti

Fatti

A. __________ è una

società il cui scopo sociale è, fra le altre cose, la gestione patrimoniale e

la sua amministrazione, l’esercizio di una fiduciaria finanziaria, l’assunzione

e l’esecuzione di mandati finanziari, la consulenza e la gestione negli

investimenti finanziari (ecc.; cfr. www.zefix.ch,

sito visualizzato il 18.6.2024). La società aveva la propria sede legale, nel

periodo fiscale 2019, nel Canton __________, a __________, in via __________

36. Nel 2019 Presidente del Consiglio di amministrazione era __________ e

membro era __________ (coniugati e entrambi domiciliati in Ticino, sino al

31.10.2019 a __________ e poi ad __________).

B. Con decisione

preliminare di assoggettamento del 1.10.2021, l’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (in seguito UTPG), ricordava che, in ambito intercantonale e

sulla base della giurisprudenza in materia di doppia imposizione del Tribunale

federale, il domicilio fiscale primario di una persona giuridica si trova in

primis nel luogo che è stato designato quale sede dagli statuti. Tuttavia, nel

caso in cui al luogo di ubicazione della sede non vi è né direzione né

amministrazione – di modo che la sede assume unicamente un’importanza formale –

ecco che diventa determinante il luogo dell’amministrazione effettiva.

Nel caso della __________

iscritta a Registro di commercio del Canton Grigioni dal 28.5.2014, appariva

evidente che la sede statutaria della società, in __________ a __________,

fosse puramente formale, trattandosi di un recapito “bucalettere”.

Secondo le informazioni in

possesso dell’autorità fiscale ticinese, la società pagava un affitto nel

Comune di __________. Inoltre l’amministrazione effettiva sarebbe stata svolta

da __________ e __________, domiciliati a __________ (__________). Entrambi

risultavano essere dipendenti ed azionisti della società. Motivo per il quale

il centro degli affari sarebbe stato situato nel Canton Ticino. La Divisione

delle contribuzioni del Canton Ticino rivendicava pertanto l’imposizione

illimitata sull’utile e sul capitale della __________, in considerazione

dell’amministrazione effettiva in Ticino dal 2019.

C. Con reclamo del

27.10.2021, __________, patrocinata dallo Studio legale e notarile __________,

contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento illimitato in Ticino

dal 2019.

In relazione all’asserito

recapito “bucalettere”, l’insorgente sosteneva di aver preso in locazione,

dall’ottobre 2014, il suo unico ufficio a __________. Nei primi mesi della sua

esistenza, il suo indirizzo sarebbe coinciso con quello della propria

fiduciaria, la __________, a __________. Dal 1.10.2014, avrebbe invece avuto a

disposizione un ufficio di due locali e con due parcheggi in via __________il

numero della via è stato modificato dall’autorità grigionese in via __________).

Dal 15.6.2016, avrebbe disposto inoltre di un posteggio supplementare, per un

totale di tre posti auto. Motivo per cui, l’affermazione del pagamento di un

affitto nel Comune di __________ avrebbe “letteralmente sbalordito il

consiglio di amministrazione”, che non avrebbe mai stipulato altri

contratti di locazione all’infuori di quello di __________. Neppure

determinante sarebbe stato il domicilio, in Ticino, degli amministratori, i

quali si erano trasferiti da Sessa ad __________ proprio per avvicinarsi

maggiormente alla sede di __________.

A __________, oltre a

disporre di uffici propri (con un canone di locazione mensile di fr. 580.-), di

posteggi, nonché le varie utenze, la reclamante avrebbe avuto del personale

presente in loco.

__________ (attivo

all’80%) si sarebbe occupato dell’aspetto operativo e del sistema informatico

(“implementazione, riparazione e controllo”) e avrebbe curato i rapporti con i

clienti e gli istituti finanziari; __________ (impiegata al 40%) avrebbe funto

in prevalenza da “segretaria, archivista e ricezionista”, mentre la

figlia __________ (impiegata al 40%) avrebbe svolto la funzione di “back

office” e avrebbe sostituito la madre __________ come segretaria e

ricezionista. La società produceva della documentazione fotografica relativa

agli spazi a sua disposizione.

L’attività della

reclamante si sarebbe svolta principalmente a __________, ma __________ avrebbe

incontrato i propri clienti anche al “loro indirizzo” o __________ la banca.

Anche l’assemblea ordinaria generale, nella quale il Consiglio di

amministrazione presenta il conto annuale agli azionisti, si sarebbe tenuta

regolarmente alla sede della società.

D.

a.

Con

scritto del 9.3.2023, l’UTPG si rivolgeva alla reclamante, chiedendo la

trasmissione, entro il 31.3.2023 della seguente documentazione:

·

Copia estratti conto conti bancari

e/o postali dal 01.01. al 31.12 per gli anni 2019-2021;

·

Allegare conto annuale 2019-2021;

·

Dettaglio conto “ricavi” o

denominazione simile, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più

alti;

·

Dettaglio conto “prestazioni

terzi” o denominazione simile, allegando la copia delle 10 fatture con gli

importi più alti;

·

Allegare contratto di mandato con __________;

·

Copia distinta salari AVS

2019-2021;

·

Copia dei contratti di lavoro dei

dipendenti;

·

Copia di tutti i contratti

sottoscritti con la Swisscom (telefonia, internet, PMI, Office, …) e allegare

la scheda contabile dove sono registrati questi costi (anni 2019-2021);

·

Vogliate indicare come può venire

contattata la società da persone interessate o dai clienti. Indirizzo internet,

pubblicità, no. di telefono?

·

Vogliate indicare come mai la

decisione di assoggettamento del 1. Ottobre 2021 inviata all’indirizzo di __________

è stata ritirata all’ufficio postale di __________?

·

Dal registro di commercio del

Cantone dei Grigioni le società __________ e __________ risultano presso la __________:

vogliate allegare il contratto di locazione o di domiciliazione sottoscritto

tra le parti;

·

Qualsiasi altra documentazione a

comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale.

L’insorgente veniva

avvisata che, in assenza della documentazione richiesta, il reclamo sarebbe

stato respinto.

b.

Con raccomandata del

31.3.2023, la reclamante, per il tramite della rappresentante, produceva gli

atti rispettivamente forniva le informazioni richieste.

E. Con decisione del

4.4.2023, l’UTPG respingeva il reclamo, argomentando che, dalla disamina degli

atti trasmessi, emergeva chiaramente che l’amministrazione effettiva

dell’insorgente non veniva svolta a __________.

In primo luogo, in

relazione all’affitto degli uffici a __________, il canone di locazione di fr.

500.- più acconto di fr. 80.- per le spese accessorie veniva definito “decisamente

fuori mercato per un contratto di natura commerciale”. Inoltre, lo spazio a

disposizione – di soli 32 m2 – risultava alquanto ristretto

considerato come la società impiegasse 4 persone. Anche il consumo elettrico, di

soli 142kWh per l’intero 2020, appariva esiguo. Secondo il fisco ticinese, se

ne doveva concludere “che il luogo è poco frequentato”. La contribuente

aveva inoltre prodotto un ulteriore contratto di locazione per un locale

archivio, sottoscritto il 1.5.2022. Tuttavia neppure quest’ultimo avrebbe

comprovato che a __________ vi fosse una “qualsivoglia attività”. Anzi

lo stesso appariva strumentale alla vertenza.

Dagli accertamenti

esperiti sarebbe invece emerso che __________ __________ e la figlia __________

avrebbero lavorato presso la __________, con sede in via __________, società

della quale __________ era gerente con firma individuale. Secondo l’UTPG, non era

pertanto escluso che questa sede “(…) decisamente più funzionale e vicina

alla nota piazza finanziaria di __________, possa servire anche al __________

per la gestione di __________”. Oltre a ciò, tutti i conti bancari

dell’insorgente si sarebbero trovati a __________. Neppure si poteva escludere

che __________ incontrasse la propria clientela anche presso il proprio

domicilio privato, anche perché ad __________ veniva deviata la posta della __________.

Del resto la stessa società aveva affermato, nello scritto del 30.3.2023, che

l’ufficio era piccolo e poco frequentato.

Da informazioni in

possesso dell’UTPG, __________ sarebbe risultato anche essere un consulente

esterno della __________, __________.

Per il resto, l’autorità

fiscale affermava di non potersi esprimere in merito alla clientela della

reclamante, poiché i documenti messi a disposizione erano stati anonimizzati.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la __________, patrocinata dall’avv. __________,

contesta la decisione su reclamo relativa all’assoggettamento illimitato in

Ticino a far tempo dal 1.1.2019.

La ricorrente passa in

rassegna i motivi, ritenuti determinanti dall’autorità fiscale per sostenere

che l’amministrazione effettiva della società verrebbe svolta in Ticino,

confutandoli.

Per quanto concerne il

canone di locazione pagato per gli uffici di __________, presenta una lista di

oggetti immobiliari, uno dei quali ubicato sulla stessa __________, con un

affitto del tutto simile a quello pagato da __________. Inoltre non vi sarebbe

alcuna ragione logica né economica per addossare alla società costi di

locazione o altre spese fisse connesse, per spazi inutilizzati.

In merito alle dimensioni

dell’Ufficio, la ricorrente rileva che nessuno dei dipendenti lavora a tempo

pieno “(…) cosicché lo spazio è sufficiente”. Inoltre, l’esigenza di disporre

di un archivio dal 1.5.2022 sarebbe dovuta ad una reale esigenza di ottemperare

alle nuove normative (LIsFi-LSerFi) per i gestori patrimoniali assoggettati

all’autorizzazione FINMA. Sarebbe escluso infatti che i dati dei clienti

possano essere custoditi in un’abitazione privata, considerati i controlli

periodici e regolari ed i sopralluoghi che la FINMA esegue, e i controlli già

eseguiti per conto dell’OAD Polyreg.

L’insorgente nega poi che

l’amministrazione effettiva della __________ sia svolta negli uffici della __________

di __________, società della quale __________ è gerente. L’impiego di __________

e della figlia __________ presso __________ nulla avrebbe in comune con lo

scopo della società ricorrente e sarebbe un lavoro supplementare, non essendo

impiegati a tempo pieno della __________. __________ lavorerebbe unicamente 8

ore a settimana presso __________, che apparterrebbe a due soci americani ed

opererebbe in campo biomedicale.

Neppure il domicilio

privato di __________ potrebbe essere ritenuto quale sede in cui viene

esercitata l’amministrazione effettiva dell’insorgente: rilevante ai fini

fiscali è il luogo in cui la società prepara gli incontri che ha con i clienti

e dove esegue le prestazioni, e tale luogo non sarebbe la casa di __________, un’abitazione

privata ubicata in __________, in un luogo ben più discosto che __________.

Tutti i dossiers dei clienti sarebbero disponibili unicamente a __________, dove

sarebbero state svolte tutte le operazioni di revisione concernenti la gestione

operativa.

In merito alla deviazione

della posta ad __________, secondo la ricorrente __________ l’avrebbe

intrapresa su consiglio del suo medico curante, in considerazione dei suoi seri

disturbi di salute, in particolare di natura cardiovascolare. Già dai primi

tempi della pandemia, il dr. __________, gli avrebbe raccomandato di evitare

contatti fisici con terze persone. Da qui la decisione di deviare la

corrispondenza all’ufficio postale di __________, piccolo e poco frequentato.

La ricorrente contesta poi

che __________ sia un consulente esterno della __________, in quanto l’unico

rapporto contrattuale esistente sarebbe quello tra l’istituto di credito e __________

L’insorgente contesta che

la sua clientela sia localizzata per la gran parte nel Canton Ticino e sostiene

che il 50% dei clienti sarebbero svizzeri (ticinesi, grigionesi e della

Svizzera interna) ed stranieri per la rimanente metà (__________).

Secondo la contribuente,

l’UTPG non avrebbe evidenziato elementi (prove) atti a dimostrare l’assenza di

infrastrutture nella sede statutaria ma avrebbe presentato unicamente “assunzioni

grossolane e illazioni”. Nel caso di società di gestione patrimoniale,

l’amministrazione effettiva corrisponderebbe al luogo in cui sono decisi e

eseguiti acquisto e vendita di titoli, esercitati i diritti degli azionisti,

dove gli amministratori si riuniscono ed agiscono, gli operatori svolgono il

controllo dei portafogli dei clienti ed eseguono la relativa reportistica,

applicano le decisioni del consiglio di amministrazione, dove la società tiene

la contabilità, custodisce i documenti ed effettua verifiche sui formulari.

L’assoggettamento

illimitato secondo la decisione impugnata cagionerebbe una doppia imposizione

intercantonale in violazione delle norme costituzionali (art. 127 cpv. 3 Cost).

G. Con osservazioni del 18/19.7.2023,

l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. Anche gli ulteriori

contratti presentati con il ricorso, relativi ai posteggi e agli archivi,

sarebbero strumentali, poiché __________ non era autorizzato, nel 2019, ad

operare in Ticino, non essendo inscritto all’Albo dell’autorità di vigilanza

delle professioni di fiduciario.

L’autorità fiscale ribadisce

che gli scarsi consumi elettrici sarebbero incompatibili con le asserzioni

della contribuente, secondo cui l’ufficio sarebbe occupato anche da clienti, “(…)

indicando addirittura che, essendo luminoso, non necessita di tenere accesa la

luce. (…)”. Questi dati contrasterebbero con le spese di trasporto indicate

da __________, nella sua dichiarazione d’imposta, laddove indica trasferte con

la sua automobile dal domicilio a __________ per ben 220 giorni.

La società non avrebbe

inoltre provato che al luogo di sede sia presente un collegamento di telefonia

o internet.

In merito alla deviazione

della posta da __________ ad __________, la decisione preliminare di

assoggettamento del fisco ticinese sarebbe stata recapitata il 4.10.2021 allo

sportello di __________. La richiesta di documentazione del 9.3.2023 sarebbe

stata invece recapitata al domicilio a __________ il 10.3.2023 (ricevuta firmata

dal figlio __________). Risulterebbe di difficile comprensione l’argomentazione

ricorsuale secondo cui l’ufficio postale di __________ sarebbe più sicuro – dal

punto di vista della salute di __________ – di quello di __________, ritenuto

che risultano essere entrambi di esigue dimensioni. Inoltre, secondo il fisco,

la corrispondenza avrebbe potuto essere ritirata anche da un altro membro della

famiglia – essendo tutti stipendiati dalla società – e non da __________.

Per quanto attiene alle

norme relative all’autorizzazione della FINMA ad esercitare quali gestori

patrimoniali, la loro revisione sarebbe entrata in vigore il 1.1.2020 e non nel

2022. In tali normative non vi sarebbe inoltre l’esigenza di una tenuta

dell’archivio separata. Inoltre, l’UTPG si domanda quando la __________ abbia

ricevuto dalla FINMA l’autorizzazione ad esercitare quale gestore patrimoniale.

A suo avviso, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata da poco tempo. Tuttavia,

se la sede legale fosse stata in Ticino, sarebbe già stata necessaria sin dalla

costituzione della società e fino al 31.12.2019 (momento a partire dal quale è

subentrata, per il settore in questione, l’autorizzazione da parte della

FINMA).

L’UTPG per il resto conferma

che gli atti presentati dimostrano che l’attività di __________ gravita nel

Canton Ticino, dove viene svolta da __________, che è l’unico a disporre di

firma individuale per la società. Visto il tipo di attività svolta da

quest’ultimo e considerato che incontra i clienti o al loro domicilio o presso

la banca, si può ritenere che __________ non è il luogo dell’amministrazione

effettiva. Inoltre __________ risulterebbe essere membro con diritto di firma

individuale d__________, con sede a __________.

H. Con replica del 18/19.9.2023,

la ricorrente precisa che l’ufficio di __________, negli anni ’80, avrebbe funto

da sede della __________ e sarebbe quindi adatto allo svolgimento dell’attività

commerciale. Sarebbe inoltre a beneficio dell’autorizzazione rilasciata dalla

FINMA dal 16.8.2022 quale gestore patrimoniale. Precedentemente sarebbe stata

membro dell’organismo di autodisciplina PolyReg e da quest’organo sorvegliata

dall’11.11.2014 al 22.8.2022.

In merito al collegamento

telefonico/internet, la ricorrente produce uno scritto di __________, che attesta

l’attivazione dello stesso dall’ottobre del 2014 __________.

In merito alla necessità

di avere un archivio separato dall’ufficio, l’insorgente rimanda all’art. 13a

cpv. 3 LFINMA.

Per quanto concerne la

deviazione della posta, ribadisce che sarebbe dettata dai problemi di salute di

__________, e che, ad ogni modo, per il 2019, l’UTPG non avrebbe rilevato

alcuna corrispondenza deviata.

Quanto alla sua clientela,

la ricorrente gestirebbe un portafoglio di circa fr. 31'591'000.- (rilevato il

14.8.2023), suddiviso tra circa il 45.14% di clienti domiciliati in Ticino e

circa il 54.86% di clienti residenti nel resto della Svizzera e all’estero.

L’insorgente produce

inoltre le dichiarazioni di fornitori, in particolare ristoratori della zona,

che confermano la presenza in loco del personale della __________

Infine, se è vero che __________

riveste la carica di amministratore della __________, con sede a __________, sarebbe

altrettanto vero che è anche membro della __________ e della __________, con

sede a __________.

La ricorrente conclude definendo

arbitrario l’agire dell’UTPG, che non avrebbe svolto una vera e propria

istruttoria, limitandosi a trarre conclusioni errate dettate dal convincimento

che la ricorrente non disponga, a __________, di un vero e proprio ufficio.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente,

contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nel mese di maggio

del 2014, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.

In virtù della decisione

contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento, a

partire dal 1.1.2019, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva

sarebbe esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge

tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o

amministrazione effettiva nel Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario

intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio

fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si

trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a

registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per

il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono

esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si

concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come

domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia

giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede

non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È

determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le

sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio

2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.

2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der

tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei

den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di

infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati

concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma

rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la

realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale

amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,

p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.

cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale

amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il

Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello

scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi

ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito

si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,

consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza

della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In

generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva

come la direzione corrente della società (day-to-day management),

nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa

(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,

ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di

competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16

maggio 2013, consid. 2.2; De

le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 752; Jung,

op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata

in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In

mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile

l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere

della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e

non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007

del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4

dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 746; Jung, op. cit.,

p. 173; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolto fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre

2016).

Nel caso di

una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale

eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività

dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica

in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista

principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e

vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e

gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice

gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di

locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e

giurisprudenza citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

Considerandi

2.

2.1.

__________, attiva nel

campo della gestione patrimoniale, è iscritta nel registro di commercio del

Canton Grigioni dal 28.5.2014. Ha ottenuto l’autorizzazione dalla FINMA ad

esercitare in tale campo nel mese di agosto 2022.

2.2

Come visto, il luogo

dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo

centro economico e di fatto, dove vengono tenute le redini della società e la

sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al

perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in

più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante.

L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua

volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte,

quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni

di principio, dall'attività svolta dagli organi supremi della società (sentenze

2C_888/2019 del 5 gennaio 2021, consid. 4.2.; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020

consid. 2.1; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2; 2C_373/2018 del 31

gennaio 2019 consid. 4.2; 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016 consid. 3 e

2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2, con ulteriori rinvii).

3.

3.1.

__________ ha stipulato,

dal 1.10.2014, un contratto di locazione per un appartamento di 2 locali, ad

uso commerciale, di 32mq in via __________ 36 (divenuta poi a seguito di una

nuova nomenclatura del __________) comprensivo di 2 posteggi scoperti al costo

complessivo di fr. 580.-, somma alla quale si aggiunge l’importo di fr. 80.- a

titolo di spese accessorie.

Dalla documentazione

fotografica presentata, l’appartamento appare piuttosto datato e comprende un

salotto, una scrivania con una macchina da scrivere, un armadio contenente dei

classificatori e un locale con un PC ed una stampante.

3.2

In merito ai costi per

l’elettricità, la società ha prodotto le schede contabili, dalle quali emerge

che, per il 2019, ha pagato complessivamente fr. 180.89, e, per il 2020, fr.

182.74

Il consumo, nel 2020, è stato di 142 kWh.

3.3

In merito all’allacciamento

telefonico e di internet, __________ ha prodotto le fatture di __________

relative all’anno 2021, che attestano l’esistenza di un abbonamento. Da un

contratto sottoscritto con __________ il 7.10.2014 (dal quale non si evince il

dettaglio dei collegamenti sottoscritti) e da un ulteriore documento intitolato

“Panoramica del suo ordine” – senza indicazione della data – nel quale viene

indicato “Questa panoramica elenca i nuovi servizi ai quali si è abbonato

presso __________ ed è parte integrante del contratto”, si evince che erano

intestati alla ricorrente collegamenti telefonici ed internet nonché il

“pacchetto” “My PMI Office S”.

3.4

Impiegati

dell’insorgente erano i membri della famiglia __________ – tutti domiciliati in

Ticino nel periodo fiscale 2019 – ciascuno a tempo parziale. Dai contratti di

lavoro prodotti si rileva che l’inizio dell’impiego di __________ quale

consulente finanziario è stato il 1.3.2016. Quale luogo di lavoro è stato

indicato “__________, __________ e all’estero”, per un salario lordo fisso

corrispondente a fr. 91'000.-, per 33.5 ore a settimana, oltre alla possibilità

di ricevere dei “bonus”. Per gli altri dipendenti, moglie e figlia

avevano un contratto quali impiegate amministrative, a partire dal 1.11.2014,

con luogo d’impiego a __________. Il figlio __________ è invece dipendente, a

tempo parziale, della società dal 1.1.2017 (luogo di lavoro, __________ e

all’estero). La contribuente ha prodotto copia delle attestazioni di salario

AVS per gli anni 2019, 2020 e 2021, dove figurano come dipendenti i membri

della famiglia __________.

La contribuente ha

prodotto inoltre copia dell’offerta formulata dalla __________ il 29.1.2015, in

relazione alla gestione contabile e fiscale ed alla contabilità salariale ad un

onorario annuo pari a fr. 6'000.-.

3.5

Secondo l’UTPG sia la

decisione preliminare di assoggettamento sia la seguente richiesta di

documentazione, inviate all’indirizzo della società a __________, sono state

reindirizzate ad __________ e a __________ (rispettivamente recapitate allo

sportello postale il 4.10.2021, oss. 18/19.7.2023, Doc. I1; nonché a __________

il 10.3.2023, Doc. I2, raccomandata firmata da __________).

4.

4.1.

4.1.1

Come già ricordato l’attività

della società consiste nella gestione patrimoniale. La ricorrente è stata

membro dell’OAD PolyReg dall’11.11.2014 al 22.8.2022 (doc. K, replica) mentre

ha ricevuto l’autorizzazione dalla FINMA ad operare in tale settore il

16.8.2022

(doc. L, replica).

4.1.2

Nella giurisprudenza e

nella dottrina, come visto, il luogo dell’amministrazione effettiva è definito

come il luogo nel quale sono tenute le “redini” della direzione societaria e

dove vengono prese le decisioni essenziali. L’attività determinante è quindi,

di principio, quella della gestione delle attività correnti oppure la direzione

effettiva della società.

Nel caso delle società

attive nell’ambito della gestione patrimoniale, l’atto determinante della

gestione corrente è il potere di disporre del patrimonio gestito; non è invece decisiva

l’ubicazione dei titoli, in quanto può essere scelta liberamente e spostata a

piacimento, così come la sede statutaria. Tuttavia, tale aspetto viene preso in

considerazione dal Tribunale federale nell’ambito di un apprezzamento globale (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/de

Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ed., Basilea

2021, § 8, n. 11, p. 96).

4.1.3

Il Tribunale federale, nella

sentenza 2P.160/1997 del 29 aprile 1999 (in StE 1999 A 24.22 n. 23; v. anche Zweifel/Hunziker, loc. cit.), ha esaminato

il caso di una società di gestione patrimoniale, il cui patrimonio era

costituito esclusivamente da titoli e che non svolgeva più alcuna attività

commerciale attinente al suo scopo statutario, ma che si limitava a detenere un

portafoglio titoli, facendolo gestire da una banca. Secondo l’Alta Corte, dal

momento che la società non aveva alcuna infrastruttura significativa presso la

sede legale, la stessa appariva unicamente quale sede formale. Il luogo in cui

veniva amministrata effettivamente la società era il luogo di domicilio

dell’azionista unico, dal quale venivano svolte le attività di gestione. Motivo

per il quale anche il domicilio fiscale della persona giuridica si trovava nel

luogo in cui era domiciliato l’azionista e non nella sede legale.

4.2

4.2.1

Dalla disamina del conto

economico della ricorrente al 31.12.2019 emergono ricavi per fr. 263'293.60.

Dalla scheda di dettaglio dei ricavi, per il 2019, emerge in particolare che la

maggior parte di essi consiste nell’incasso di “retrocessioni” da parte

di istituti di credito.

Con il ricorso è stata trasmessa

anche la Convenzione per intermediari finanziari, sottoscritta nel marzo 2015, rispettivamente

a __________ e a __________, tra la __________ di __________ (in qualità di

Banca depositaria) e __________ (in qualità di gestore esterno indipendente).

Nello scritto allegato alla convenzione si indica che il gestore patrimoniale

indipendente (GEI) si impegna ad apportare nuovi clienti “(…) i quali

dovranno aprire un conto presso la stessa, diventandone quindi controparte

contrattuale (…)” (punto 1 “Apertura di relazioni bancarie”). In

merito ai compensi ricevuti dal gestore patrimoniale indipendente gli stessi sono

trattati al punto 7 “Commissioni e/o condizioni particolari”: “Quale

compenso per le sue prestazioni, il GEI potrebbe ricevere dalla Banca il

pagamento il pagamento di commissioni e/o la concessione di condizioni

particolari per la clientela da lui apportata a condizione che egli svolga la

propria attività nel rispetto delle regole a lui applicabili. (…). Il pagamento

delle commissioni maturate avverrà in valuta svizzera e verrà eseguito

trimestralmente (…)”.

L’UTPG

ha espressamente richiesto all’insorgente di voler presentare alcune delle

fatture dall’importo più alto emesse dal 2019. Ora, l’insorgente ha

espressamente reso illeggibile l’indirizzo dei destinatari delle fatture nonché

il numero di conto sul quale sono stati effettuati i pagamenti, salvo per una

fattura nel quale è stato indicato il conto presso __________ di __________ (IBAN__________).

Le fatture più importanti per il 2019 sono le seguenti:

·

30.12.2019

(fattura 359/2019):

“Retrocessione su commissioni”, fr. 24'949.23;

·

8.10.2019

(fattura 269/2019):

“Retrocessione su commissioni”, fr. 20'941.70;

·

16.4.2019

(fattura 92/2019):

“Retrocessione su commissioni”, fr. 20'026.74;

·

8.7.2019

(fattura 181/2019):

“Retrocessione su commissioni”, fr. 12'449.04;

·

16.12.2019

(fattura 357/2019): “Commissioni

di gestione patrimoniale”, fr. 7'107.-;

·

14.6.2019

(fattura 110/2019): “Commissioni

di gestione patrimoniale”, fr. 4'554.-;

·

16.12.2019

(fattura 290/2019):

“Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4'531.-;

·

18.3.2019

(fattura 23/2019):

“Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4’446.-;

·

13.9.2019

(fattura 110/2019):

“Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4'280.-;

·

28.6.2019

(fattura 180/2019):

“Analisi e proposte”, fr. 3'871.81.-;

4.2.2

____________________ ha

poi presentato l’estratto del conto corrente aperto presso __________ – anonimizzandolo

per buona parte – come pure quello aperto presso la __________ di __________

(anch’esso parzialmente bianchettato). Da quest’ultimo si può comunque evincere

l’esistenza del pagamento di retrocessioni anche da parte della __________; ad

esempio il 5.11.2019 è avvenuto il pagamento di fr. 82.69 a titolo di

“Retrocessioni luglio, agosto, settembre 2019”, il 6.8.2019 il pagamento delle

retrocessioni per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 ed il 10.5.2019 quello

delle retrocessioni per gennaio, febbraio e marzo 2019. Per __________ non è

stata prodotta alcuna convenzione analoga a quella sottoscritta con la __________.

4.2.3

In merito alla provenienza

della clientela, nella replica del 18.9.2023 (p. 9), l’insorgente indica di

gestire un “(…) portafoglio di circa CHF 31'591'000.- rilevato il 14 agosto

2023, suddiviso tra circa il 45.14% di clienti domiciliati in Ticino e circa il

54.86% di clienti residenti nel resto della Svizzera e all’estero”. La

contribuente non produce lo stesso dato per il 2019, ma tuttavia viene indicato

che la “massa di clienti si è mantenuta pressoché invariata nelle

proporzioni nel corso del tempo”.

4.3

Per quanto attiene ad

un’analisi dei costi, dal conto economico si rileva che le spese più

importanti, oltre a quelle per il personale (per fr. 194'104.12), risultano i

costi legati all’amministrazione e all’informatica (per fr. 32'336.32).

5.

5.1.

La procedura di tassazione

è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT).

Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per

chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti

i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di

tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia

gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante

divergenti opinioni dottrinali, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è

controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità

adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo

caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e

agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in

questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta

completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili

(sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).

5.2

Va preliminarmente evidenziato

che la contribuente ha collaborato all’accertamento dei fatti, producendo

quanto richiesto. Tuttavia, ha talvolta anonimizzato parti di documenti

decisivi per stabilire il luogo dell’amministrazione effettiva (utile a conoscere

ad esempio l’origine della clientela).

Questa Camera, sulla base della

documentazione agli atti, condivide la conclusione cui è giunto l’UTPG: nel

2019, l’amministrazione effettiva della __________ è stata svolta in Ticino, da

parte di __________, presidente del Consiglio di amministrazione ed unico avente

diritto di firma individuale, e unico dipendente con funzioni di gestione

corrente ed operative della società.

Tale conclusione si basa

su molteplici aspetti, che verranno in seguito passati in rassegna.

5.3

Come visto il “core

business” della società consiste nella gestione patrimoniale. La__________,

ha concluso, già nel 2015, un’apposita convenzione con la banca __________ di __________,

quale gestore patrimoniale indipendente. In questa veste aveva il compito di

reperire la clientela intenzionata ad aprire delle relazioni bancarie presso

l’istituto di credito. Per la gestione patrimoniale, operata dalla __________

sui conti aperti presso __________ (in veste di banca depositaria), la società

riceveva dalla __________ delle retrocessioni.

Ora, le retrocessioni

derivano dalle spese che vengono, in un primo momento, fatturate al cliente dalla

banca come commissioni, onorari, spese, provvigioni, tasse, e che poi vengono

girate all’intermediario finanziario. Tale sistema è conosciuto anche con

l’appellativo di “kickbacks”, ed è abbastanza frequente nell’ambito

della finanza (in merito Galliano/Molo,

Les rétrocessions dans le domaine de la gestion patrimoniale, in PJA 2012, p.

1767).

Come risulta dalla scheda

ricavi della ricorrente, le retrocessioni rappresentano la parte più significativa

delle entrate della società. Anche la banca __________ ha corrisposto delle

retrocessioni alla __________ nel 2019, ma come già indicato i termini

contrattuali tra la banca e la ricorrente non sono noti. Più del 45% della

clientela della contribuente risiede nel Canton Ticino.

La gestione corrente è

svolta da __________, che sino al 31.10.2019 era domiciliato a __________, nel __________,

data a partire dalla quale si è trasferito ad __________. Come visto, oltre ad

essere dipendente della ricorrente, __________ era anche dipendente della __________,

__________.

Ora, considerati i

contatti e le interazioni con le banche ticinesi a __________ come pure con la

clientela ticinese (la contribuente non ha voluto indicare la percentuale di

clientela grigionese), non è ragionevole ritenere che i collaboratori della

ricorrente, tutti residenti nel Canton Ticino, ed in particolare __________,

svolgano la loro attività a __________. Peraltro, anche nel contratto di lavoro

di __________ figura, fra i luoghi di lavoro, __________.

Di fatto – come conferma

anche il reindirizzamento della posta verso __________ non gestisce da __________

l’attività della __________.

Secondo la ricorrente, il

reindirizzamento della corrispondenza sarebbe ascrivibile alla situazione di

salute di __________, ed in particolare le prescrizioni ricevute dal medico

curante, anche a seguito della pandemia COVID, intese ad evitare i contatti

fisici con “terze persone, di evitare di frequentare luoghi pubblici o

affollati e di limitare al minimo le uscite”. Ora, come giustamente

rilevato dall’UTPG, in primo luogo __________ non era l’unico impiegato della __________,

la quale poteva anche contare sulla collaborazione di due assistenti

amministrative, che potevano senz’altro ritirare la __________In secondo luogo,

non è ben chiaro il legame con la tutela della salute di __________, a

dipendenza del fatto che la corrispondenza sia ritirata in un ufficio postale o

nell’altro.

Appare pertanto più che

verosimile che __________ gestisca la società dal proprio domicilio. Prova ne sia

che l’attività societaria ha potuto continuare il suo svolgimento,

indipendentemente dalla presenza dell’unica persona deputata al “day to day

management” a __________.

5.4

Del resto che la sede di __________

sia poco frequentata e che non sia il luogo dove viene esercitata l’attività

sostanziale della ricorrente appare piuttosto evidente dalla disamina dei costi

dell’elettricità. La spiegazione addotta dalla ricorrente circa l’esiguità dei

consumi, ossia il fatto che l’ufficio è piccolo ma i locali sono molto luminosi

“(…) cosicché di giorno non è indispensabile tenere accesa la luce”, appare

poco convincente in ragione del fatto che, per poter eseguire tutte le

operazioni sui conti della clientela appare indispensabile disporre di un

allacciamento internet, dell’apparecchiatura informatica (che notoriamente per

funzionare abbisogna l’elettricità) e telefonica. Del resto, che l’informatica

rappresenti un importante costo aziendale emerge anche dal conto economico.

Dagli atti non risulta

neppure, per il 2019, l’esistenza di un collegamento internet, essenziale per

la tipologia di attività svolta dalla contribuente.

Con la replica del

18.9.2023, l’insorgente ha prodotto una conferma della __________, secondo cui

il collegamento sarebbe stato attivato nell’ottobre del 2014, in via __________

(doc. N).

Tuttavia da un’attenta

disamina degli atti prodotti concernenti i rapporti contrattuali con __________

si può giungere alla conclusione che – con molta verosimiglianza – il

collegamento internet è stato sottoscritto, per __________, in un secondo

momento e non già nell’ottobre del 2014. In effetti, dall’analisi della scheda

contabile “__________.” risulta pagato per il 2019 per “__________ – telefono”

un costo di fr. 183.84 per due mensilità (ossia fr. 91.92). Nel contratto

sottoscritto il 7.10.2014 a __________ invero non vengono precisate le prestazioni

offerte; tuttavia, sempre nella documentazione prodotta dall’insorgente vi è

pure un ordine relativo ad un nuovo servizio richiesto dalla __________ (senza

specifica della data di ordinazione), comprensivo di telefonia business nonché

di “business internet”. Nello scritto in questione si specifica che “il suo

attuale contratto viene completato dalle prestazioni indicate”. Il costo

del nuovo abbonamento comprensivo di internet non collima con la spesa

esistente a conto economico nel 2019. Ora, dal successivo scritto prodotto con

la replica (doc. N) invero non emerge che, già dal 2014, fosse presente anche

il collegamento internet.

5.5

5.5.1

Per quanto concerne la

questione dell’autorizzazione a svolgere l’attività di fiduciario finanziario,

si ricorda che, sino all’entrata in vigore, il 1.1.2020, della Legge federale

sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), che disciplina a livello federale

i requisiti per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari, compresi i

gestori patrimoniali (art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 lett. a, nonché art. 17

cpv. 1 LIsFi), per poter essere attivi nell’ambito della gestione patrimoniale nel

Canton Ticino occorreva disporre della patente di fiduciario finanziario (cfr.

art. 1 della Legge del 1° dicembre 2009 sull’esercizio delle professioni di

fiduciario [LFid; RL 953.100], nella versione in vigore sino al 31.12.2021; v.

anche art. 5 LFid “Fiduciario finanziario”). L’autorizzazione cantonale viene

rilasciata solo a persone fisiche ed ha carattere personale (art. 1 cpv. 2

LFid).

Nel caso che qui ci

occupa, nel 2019 __________ non disponeva della patente di fiduciario

finanziario, autorizzazione che non era necessaria nel Canton Grigioni.

Non ha alcuna rilevanza in

quest’ambito l’affermazione della ricorrente di essere sottoposta a regolare verifica

da parte dell’Organismo di autodisciplina Polyreg di __________, riconosciuto

dalla Confederazione ai sensi dell’art. 24 della Legge sul riciclaggio di

denaro e autorità di vigilanza per gli intermediari finanziari affiliati in

qualità di membri dell’associazione. Nel ricorso ha presentato un’attestazione

da parte della società __________ di __________ che ha confermato di aver

svolto la revisione per conto dell’OAD __________ presso la sede di __________

il 14.10.2016, il 2.10.2017, il 18.9.2018, l’11.9.2019 nonché il 2.9.2021.

5.5.2

Quel che è determinante è

che nel 2019 __________, nel Canton Ticino, non disponeva della necessaria

autorizzazione per svolgere l’attività di fiduciario finanziario, che gli

avrebbe consentito di poter operare nel settore della gestione patrimoniale. È

pertanto plausibile che nella scelta di stabilire la sede legale della società

a __________ possa aver giocato un ruolo anche tale circostanza.

5.6

Oltre a ciò occorre

rilevare che la __________ aveva come società di revisione la _______, sito visualizzato

il 4.7.2024). Inoltre, tutti i dipendenti della società sono domiciliati in

Ticino. Il fatto che questi ultimi non siano stabilmente presenti a __________,

oltre che dall’esiguo consumo di elettricità, è pure confermato dal fatto che

la corrispondenza della società è stata reindirizzata al domicilio di __________,

quando sarebbe stata più logica, visto l’impiego del personale amministrativo,

la ricezione della posta presso la sede legale.

6.

6.1.

Nei Grigioni, oltre alla

sede formale della società a __________ e all’archivio da poco preso in

locazione (successivamente al periodo fiscale sub judice), nel 2019 la

società non ha comprovato di svolgere la propria gestione corrente, esercitata

come visto da __________. In particolare, diversamente da quanto ci si potrebbe

attendere da una società con un’effettiva attività legata al __________,

l’insorgente non comprova di aver intrattenuto delle relazioni bancarie con

istituti di credito ivi ubicati né di aver sottoscritto delle convenzioni

analoghe a quelle in essere con __________ Anche per quanto attiene alla

clientela, la contribuente non indica, in percentuale, quella ascrivibile al

Canton __________, ma parla in generale di altra clientela svizzera, senza

fornire dati precisi e contravvenendo, in tal modo, al proprio obbligo di

collaborazione in materia. Nel Canton __________, nel 2019, non sono state

comprovate né l’esistenza di una linea internet né l’incontro con la clientela

presso gli uffici a __________. Le prove presentate in sede di replica – a

prescindere dal fatto che non si riferiscono al 2019 – intese a dimostrare la

frequentazione della sede di __________, quali le dichiarazioni di __________

(gerente del __________) e di __________ (impiegata presso la cartoleria __________),

non sono determinanti per stabilire se la gestione corrente, e quindi il day

to day management, viene svolto a __________.

6.2

Per concludere, tenuto

conto del fatto che __________ è domiciliato in Ticino, che quasi la metà della

clientela risiede in tale Cantone e che gli averi amministrati sono depositati

presso istituti di credito ticinesi, appare poco credibile gli incontri con i

clienti si siano verificati a __________. Del resto, il fatto che __________

non necessiti della sede di __________ per svolgere l’attività corrente della __________

è stato pacificamente dimostrato con il reindirizzamento della posta. Per tutte

le ragioni sopra esposte, nella sede di __________ non viene esercitata

l’amministrazione effettiva della società.

7.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 2’300.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: