80.2023.90
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, gestione patrimoniale, sede formale nel Canton Grigioni, amministrazione effettiva, convenzione con banca ticinese, amministratori domiciliati nel Canton Ticino,
7 agosto 2024Italiano39 min
numero della via è stato modificato dall’autorità grigionese in via __________).
Source ti.ch
Incarto n.
80.2023.90
Lugano
7 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 maggio 2023 contro la decisione del 4 aprile 2023 in materia di assoggettamento
alle imposte cantonali 2019.
Fatti
Fatti
A. __________ è una
società il cui scopo sociale è, fra le altre cose, la gestione patrimoniale e
la sua amministrazione, l’esercizio di una fiduciaria finanziaria, l’assunzione
e l’esecuzione di mandati finanziari, la consulenza e la gestione negli
investimenti finanziari (ecc.; cfr. www.zefix.ch,
sito visualizzato il 18.6.2024). La società aveva la propria sede legale, nel
periodo fiscale 2019, nel Canton __________, a __________, in via __________
36. Nel 2019 Presidente del Consiglio di amministrazione era __________ e
membro era __________ (coniugati e entrambi domiciliati in Ticino, sino al
31.10.2019 a __________ e poi ad __________).
B. Con decisione
preliminare di assoggettamento del 1.10.2021, l’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (in seguito UTPG), ricordava che, in ambito intercantonale e
sulla base della giurisprudenza in materia di doppia imposizione del Tribunale
federale, il domicilio fiscale primario di una persona giuridica si trova in
primis nel luogo che è stato designato quale sede dagli statuti. Tuttavia, nel
caso in cui al luogo di ubicazione della sede non vi è né direzione né
amministrazione – di modo che la sede assume unicamente un’importanza formale –
ecco che diventa determinante il luogo dell’amministrazione effettiva.
Nel caso della __________
iscritta a Registro di commercio del Canton Grigioni dal 28.5.2014, appariva
evidente che la sede statutaria della società, in __________ a __________,
fosse puramente formale, trattandosi di un recapito “bucalettere”.
Secondo le informazioni in
possesso dell’autorità fiscale ticinese, la società pagava un affitto nel
Comune di __________. Inoltre l’amministrazione effettiva sarebbe stata svolta
da __________ e __________, domiciliati a __________ (__________). Entrambi
risultavano essere dipendenti ed azionisti della società. Motivo per il quale
il centro degli affari sarebbe stato situato nel Canton Ticino. La Divisione
delle contribuzioni del Canton Ticino rivendicava pertanto l’imposizione
illimitata sull’utile e sul capitale della __________, in considerazione
dell’amministrazione effettiva in Ticino dal 2019.
C. Con reclamo del
27.10.2021, __________, patrocinata dallo Studio legale e notarile __________,
contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento illimitato in Ticino
dal 2019.
In relazione all’asserito
recapito “bucalettere”, l’insorgente sosteneva di aver preso in locazione,
dall’ottobre 2014, il suo unico ufficio a __________. Nei primi mesi della sua
esistenza, il suo indirizzo sarebbe coinciso con quello della propria
fiduciaria, la __________, a __________. Dal 1.10.2014, avrebbe invece avuto a
disposizione un ufficio di due locali e con due parcheggi in via __________il
numero della via è stato modificato dall’autorità grigionese in via __________).
Dal 15.6.2016, avrebbe disposto inoltre di un posteggio supplementare, per un
totale di tre posti auto. Motivo per cui, l’affermazione del pagamento di un
affitto nel Comune di __________ avrebbe “letteralmente sbalordito il
consiglio di amministrazione”, che non avrebbe mai stipulato altri
contratti di locazione all’infuori di quello di __________. Neppure
determinante sarebbe stato il domicilio, in Ticino, degli amministratori, i
quali si erano trasferiti da Sessa ad __________ proprio per avvicinarsi
maggiormente alla sede di __________.
A __________, oltre a
disporre di uffici propri (con un canone di locazione mensile di fr. 580.-), di
posteggi, nonché le varie utenze, la reclamante avrebbe avuto del personale
presente in loco.
__________ (attivo
all’80%) si sarebbe occupato dell’aspetto operativo e del sistema informatico
(“implementazione, riparazione e controllo”) e avrebbe curato i rapporti con i
clienti e gli istituti finanziari; __________ (impiegata al 40%) avrebbe funto
in prevalenza da “segretaria, archivista e ricezionista”, mentre la
figlia __________ (impiegata al 40%) avrebbe svolto la funzione di “back
office” e avrebbe sostituito la madre __________ come segretaria e
ricezionista. La società produceva della documentazione fotografica relativa
agli spazi a sua disposizione.
L’attività della
reclamante si sarebbe svolta principalmente a __________, ma __________ avrebbe
incontrato i propri clienti anche al “loro indirizzo” o __________ la banca.
Anche l’assemblea ordinaria generale, nella quale il Consiglio di
amministrazione presenta il conto annuale agli azionisti, si sarebbe tenuta
regolarmente alla sede della società.
D.
a.
Con
scritto del 9.3.2023, l’UTPG si rivolgeva alla reclamante, chiedendo la
trasmissione, entro il 31.3.2023 della seguente documentazione:
·
Copia estratti conto conti bancari
e/o postali dal 01.01. al 31.12 per gli anni 2019-2021;
·
Allegare conto annuale 2019-2021;
·
Dettaglio conto “ricavi” o
denominazione simile, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più
alti;
·
Dettaglio conto “prestazioni
terzi” o denominazione simile, allegando la copia delle 10 fatture con gli
importi più alti;
·
Allegare contratto di mandato con __________;
·
Copia distinta salari AVS
2019-2021;
·
Copia dei contratti di lavoro dei
dipendenti;
·
Copia di tutti i contratti
sottoscritti con la Swisscom (telefonia, internet, PMI, Office, …) e allegare
la scheda contabile dove sono registrati questi costi (anni 2019-2021);
·
Vogliate indicare come può venire
contattata la società da persone interessate o dai clienti. Indirizzo internet,
pubblicità, no. di telefono?
·
Vogliate indicare come mai la
decisione di assoggettamento del 1. Ottobre 2021 inviata all’indirizzo di __________
è stata ritirata all’ufficio postale di __________?
·
Dal registro di commercio del
Cantone dei Grigioni le società __________ e __________ risultano presso la __________:
vogliate allegare il contratto di locazione o di domiciliazione sottoscritto
tra le parti;
·
Qualsiasi altra documentazione a
comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale.
L’insorgente veniva
avvisata che, in assenza della documentazione richiesta, il reclamo sarebbe
stato respinto.
b.
Con raccomandata del
31.3.2023, la reclamante, per il tramite della rappresentante, produceva gli
atti rispettivamente forniva le informazioni richieste.
E. Con decisione del
4.4.2023, l’UTPG respingeva il reclamo, argomentando che, dalla disamina degli
atti trasmessi, emergeva chiaramente che l’amministrazione effettiva
dell’insorgente non veniva svolta a __________.
In primo luogo, in
relazione all’affitto degli uffici a __________, il canone di locazione di fr.
500.- più acconto di fr. 80.- per le spese accessorie veniva definito “decisamente
fuori mercato per un contratto di natura commerciale”. Inoltre, lo spazio a
disposizione – di soli 32 m2 – risultava alquanto ristretto
considerato come la società impiegasse 4 persone. Anche il consumo elettrico, di
soli 142kWh per l’intero 2020, appariva esiguo. Secondo il fisco ticinese, se
ne doveva concludere “che il luogo è poco frequentato”. La contribuente
aveva inoltre prodotto un ulteriore contratto di locazione per un locale
archivio, sottoscritto il 1.5.2022. Tuttavia neppure quest’ultimo avrebbe
comprovato che a __________ vi fosse una “qualsivoglia attività”. Anzi
lo stesso appariva strumentale alla vertenza.
Dagli accertamenti
esperiti sarebbe invece emerso che __________ __________ e la figlia __________
avrebbero lavorato presso la __________, con sede in via __________, società
della quale __________ era gerente con firma individuale. Secondo l’UTPG, non era
pertanto escluso che questa sede “(…) decisamente più funzionale e vicina
alla nota piazza finanziaria di __________, possa servire anche al __________
per la gestione di __________”. Oltre a ciò, tutti i conti bancari
dell’insorgente si sarebbero trovati a __________. Neppure si poteva escludere
che __________ incontrasse la propria clientela anche presso il proprio
domicilio privato, anche perché ad __________ veniva deviata la posta della __________.
Del resto la stessa società aveva affermato, nello scritto del 30.3.2023, che
l’ufficio era piccolo e poco frequentato.
Da informazioni in
possesso dell’UTPG, __________ sarebbe risultato anche essere un consulente
esterno della __________, __________.
Per il resto, l’autorità
fiscale affermava di non potersi esprimere in merito alla clientela della
reclamante, poiché i documenti messi a disposizione erano stati anonimizzati.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la __________, patrocinata dall’avv. __________,
contesta la decisione su reclamo relativa all’assoggettamento illimitato in
Ticino a far tempo dal 1.1.2019.
La ricorrente passa in
rassegna i motivi, ritenuti determinanti dall’autorità fiscale per sostenere
che l’amministrazione effettiva della società verrebbe svolta in Ticino,
confutandoli.
Per quanto concerne il
canone di locazione pagato per gli uffici di __________, presenta una lista di
oggetti immobiliari, uno dei quali ubicato sulla stessa __________, con un
affitto del tutto simile a quello pagato da __________. Inoltre non vi sarebbe
alcuna ragione logica né economica per addossare alla società costi di
locazione o altre spese fisse connesse, per spazi inutilizzati.
In merito alle dimensioni
dell’Ufficio, la ricorrente rileva che nessuno dei dipendenti lavora a tempo
pieno “(…) cosicché lo spazio è sufficiente”. Inoltre, l’esigenza di disporre
di un archivio dal 1.5.2022 sarebbe dovuta ad una reale esigenza di ottemperare
alle nuove normative (LIsFi-LSerFi) per i gestori patrimoniali assoggettati
all’autorizzazione FINMA. Sarebbe escluso infatti che i dati dei clienti
possano essere custoditi in un’abitazione privata, considerati i controlli
periodici e regolari ed i sopralluoghi che la FINMA esegue, e i controlli già
eseguiti per conto dell’OAD Polyreg.
L’insorgente nega poi che
l’amministrazione effettiva della __________ sia svolta negli uffici della __________
di __________, società della quale __________ è gerente. L’impiego di __________
e della figlia __________ presso __________ nulla avrebbe in comune con lo
scopo della società ricorrente e sarebbe un lavoro supplementare, non essendo
impiegati a tempo pieno della __________. __________ lavorerebbe unicamente 8
ore a settimana presso __________, che apparterrebbe a due soci americani ed
opererebbe in campo biomedicale.
Neppure il domicilio
privato di __________ potrebbe essere ritenuto quale sede in cui viene
esercitata l’amministrazione effettiva dell’insorgente: rilevante ai fini
fiscali è il luogo in cui la società prepara gli incontri che ha con i clienti
e dove esegue le prestazioni, e tale luogo non sarebbe la casa di __________, un’abitazione
privata ubicata in __________, in un luogo ben più discosto che __________.
Tutti i dossiers dei clienti sarebbero disponibili unicamente a __________, dove
sarebbero state svolte tutte le operazioni di revisione concernenti la gestione
operativa.
In merito alla deviazione
della posta ad __________, secondo la ricorrente __________ l’avrebbe
intrapresa su consiglio del suo medico curante, in considerazione dei suoi seri
disturbi di salute, in particolare di natura cardiovascolare. Già dai primi
tempi della pandemia, il dr. __________, gli avrebbe raccomandato di evitare
contatti fisici con terze persone. Da qui la decisione di deviare la
corrispondenza all’ufficio postale di __________, piccolo e poco frequentato.
La ricorrente contesta poi
che __________ sia un consulente esterno della __________, in quanto l’unico
rapporto contrattuale esistente sarebbe quello tra l’istituto di credito e __________
L’insorgente contesta che
la sua clientela sia localizzata per la gran parte nel Canton Ticino e sostiene
che il 50% dei clienti sarebbero svizzeri (ticinesi, grigionesi e della
Svizzera interna) ed stranieri per la rimanente metà (__________).
Secondo la contribuente,
l’UTPG non avrebbe evidenziato elementi (prove) atti a dimostrare l’assenza di
infrastrutture nella sede statutaria ma avrebbe presentato unicamente “assunzioni
grossolane e illazioni”. Nel caso di società di gestione patrimoniale,
l’amministrazione effettiva corrisponderebbe al luogo in cui sono decisi e
eseguiti acquisto e vendita di titoli, esercitati i diritti degli azionisti,
dove gli amministratori si riuniscono ed agiscono, gli operatori svolgono il
controllo dei portafogli dei clienti ed eseguono la relativa reportistica,
applicano le decisioni del consiglio di amministrazione, dove la società tiene
la contabilità, custodisce i documenti ed effettua verifiche sui formulari.
L’assoggettamento
illimitato secondo la decisione impugnata cagionerebbe una doppia imposizione
intercantonale in violazione delle norme costituzionali (art. 127 cpv. 3 Cost).
G. Con osservazioni del 18/19.7.2023,
l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. Anche gli ulteriori
contratti presentati con il ricorso, relativi ai posteggi e agli archivi,
sarebbero strumentali, poiché __________ non era autorizzato, nel 2019, ad
operare in Ticino, non essendo inscritto all’Albo dell’autorità di vigilanza
delle professioni di fiduciario.
L’autorità fiscale ribadisce
che gli scarsi consumi elettrici sarebbero incompatibili con le asserzioni
della contribuente, secondo cui l’ufficio sarebbe occupato anche da clienti, “(…)
indicando addirittura che, essendo luminoso, non necessita di tenere accesa la
luce. (…)”. Questi dati contrasterebbero con le spese di trasporto indicate
da __________, nella sua dichiarazione d’imposta, laddove indica trasferte con
la sua automobile dal domicilio a __________ per ben 220 giorni.
La società non avrebbe
inoltre provato che al luogo di sede sia presente un collegamento di telefonia
o internet.
In merito alla deviazione
della posta da __________ ad __________, la decisione preliminare di
assoggettamento del fisco ticinese sarebbe stata recapitata il 4.10.2021 allo
sportello di __________. La richiesta di documentazione del 9.3.2023 sarebbe
stata invece recapitata al domicilio a __________ il 10.3.2023 (ricevuta firmata
dal figlio __________). Risulterebbe di difficile comprensione l’argomentazione
ricorsuale secondo cui l’ufficio postale di __________ sarebbe più sicuro – dal
punto di vista della salute di __________ – di quello di __________, ritenuto
che risultano essere entrambi di esigue dimensioni. Inoltre, secondo il fisco,
la corrispondenza avrebbe potuto essere ritirata anche da un altro membro della
famiglia – essendo tutti stipendiati dalla società – e non da __________.
Per quanto attiene alle
norme relative all’autorizzazione della FINMA ad esercitare quali gestori
patrimoniali, la loro revisione sarebbe entrata in vigore il 1.1.2020 e non nel
2022. In tali normative non vi sarebbe inoltre l’esigenza di una tenuta
dell’archivio separata. Inoltre, l’UTPG si domanda quando la __________ abbia
ricevuto dalla FINMA l’autorizzazione ad esercitare quale gestore patrimoniale.
A suo avviso, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata da poco tempo. Tuttavia,
se la sede legale fosse stata in Ticino, sarebbe già stata necessaria sin dalla
costituzione della società e fino al 31.12.2019 (momento a partire dal quale è
subentrata, per il settore in questione, l’autorizzazione da parte della
FINMA).
L’UTPG per il resto conferma
che gli atti presentati dimostrano che l’attività di __________ gravita nel
Canton Ticino, dove viene svolta da __________, che è l’unico a disporre di
firma individuale per la società. Visto il tipo di attività svolta da
quest’ultimo e considerato che incontra i clienti o al loro domicilio o presso
la banca, si può ritenere che __________ non è il luogo dell’amministrazione
effettiva. Inoltre __________ risulterebbe essere membro con diritto di firma
individuale d__________, con sede a __________.
H. Con replica del 18/19.9.2023,
la ricorrente precisa che l’ufficio di __________, negli anni ’80, avrebbe funto
da sede della __________ e sarebbe quindi adatto allo svolgimento dell’attività
commerciale. Sarebbe inoltre a beneficio dell’autorizzazione rilasciata dalla
FINMA dal 16.8.2022 quale gestore patrimoniale. Precedentemente sarebbe stata
membro dell’organismo di autodisciplina PolyReg e da quest’organo sorvegliata
dall’11.11.2014 al 22.8.2022.
In merito al collegamento
telefonico/internet, la ricorrente produce uno scritto di __________, che attesta
l’attivazione dello stesso dall’ottobre del 2014 __________.
In merito alla necessità
di avere un archivio separato dall’ufficio, l’insorgente rimanda all’art. 13a
cpv. 3 LFINMA.
Per quanto concerne la
deviazione della posta, ribadisce che sarebbe dettata dai problemi di salute di
__________, e che, ad ogni modo, per il 2019, l’UTPG non avrebbe rilevato
alcuna corrispondenza deviata.
Quanto alla sua clientela,
la ricorrente gestirebbe un portafoglio di circa fr. 31'591'000.- (rilevato il
14.8.2023), suddiviso tra circa il 45.14% di clienti domiciliati in Ticino e
circa il 54.86% di clienti residenti nel resto della Svizzera e all’estero.
L’insorgente produce
inoltre le dichiarazioni di fornitori, in particolare ristoratori della zona,
che confermano la presenza in loco del personale della __________
Infine, se è vero che __________
riveste la carica di amministratore della __________, con sede a __________, sarebbe
altrettanto vero che è anche membro della __________ e della __________, con
sede a __________.
La ricorrente conclude definendo
arbitrario l’agire dell’UTPG, che non avrebbe svolto una vera e propria
istruttoria, limitandosi a trarre conclusioni errate dettate dal convincimento
che la ricorrente non disponga, a __________, di un vero e proprio ufficio.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente,
contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nel mese di maggio
del 2014, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.
In virtù della decisione
contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento, a
partire dal 1.1.2019, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva
sarebbe esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge
tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o
amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario
intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio
fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si
trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a
registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per
il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono
esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si
concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come
domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia
giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede
non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È
determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le
sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,
p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello
scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi
ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito
si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management),
nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa
(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,
ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di
competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16
maggio 2013, consid. 2.2; De
le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 752; Jung,
op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata
in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In
mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile
l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere
della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e
non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007
del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4
dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 746; Jung, op. cit.,
p. 173; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolto fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale
eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività
dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica
in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista
principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e
vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e
gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice
gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di
locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e
giurisprudenza citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
__________, attiva nel
campo della gestione patrimoniale, è iscritta nel registro di commercio del
Canton Grigioni dal 28.5.2014. Ha ottenuto l’autorizzazione dalla FINMA ad
esercitare in tale campo nel mese di agosto 2022.
2.2
Come visto, il luogo
dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo
centro economico e di fatto, dove vengono tenute le redini della società e la
sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al
perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in
più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante.
L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua
volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte,
quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni
di principio, dall'attività svolta dagli organi supremi della società (sentenze
2C_888/2019 del 5 gennaio 2021, consid. 4.2.; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020
consid. 2.1; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2; 2C_373/2018 del 31
gennaio 2019 consid. 4.2; 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016 consid. 3 e
2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2, con ulteriori rinvii).
3.
3.1.
__________ ha stipulato,
dal 1.10.2014, un contratto di locazione per un appartamento di 2 locali, ad
uso commerciale, di 32mq in via __________ 36 (divenuta poi a seguito di una
nuova nomenclatura del __________) comprensivo di 2 posteggi scoperti al costo
complessivo di fr. 580.-, somma alla quale si aggiunge l’importo di fr. 80.- a
titolo di spese accessorie.
Dalla documentazione
fotografica presentata, l’appartamento appare piuttosto datato e comprende un
salotto, una scrivania con una macchina da scrivere, un armadio contenente dei
classificatori e un locale con un PC ed una stampante.
3.2
In merito ai costi per
l’elettricità, la società ha prodotto le schede contabili, dalle quali emerge
che, per il 2019, ha pagato complessivamente fr. 180.89, e, per il 2020, fr.
182.74
Il consumo, nel 2020, è stato di 142 kWh.
3.3
In merito all’allacciamento
telefonico e di internet, __________ ha prodotto le fatture di __________
relative all’anno 2021, che attestano l’esistenza di un abbonamento. Da un
contratto sottoscritto con __________ il 7.10.2014 (dal quale non si evince il
dettaglio dei collegamenti sottoscritti) e da un ulteriore documento intitolato
“Panoramica del suo ordine” – senza indicazione della data – nel quale viene
indicato “Questa panoramica elenca i nuovi servizi ai quali si è abbonato
presso __________ ed è parte integrante del contratto”, si evince che erano
intestati alla ricorrente collegamenti telefonici ed internet nonché il
“pacchetto” “My PMI Office S”.
3.4
Impiegati
dell’insorgente erano i membri della famiglia __________ – tutti domiciliati in
Ticino nel periodo fiscale 2019 – ciascuno a tempo parziale. Dai contratti di
lavoro prodotti si rileva che l’inizio dell’impiego di __________ quale
consulente finanziario è stato il 1.3.2016. Quale luogo di lavoro è stato
indicato “__________, __________ e all’estero”, per un salario lordo fisso
corrispondente a fr. 91'000.-, per 33.5 ore a settimana, oltre alla possibilità
di ricevere dei “bonus”. Per gli altri dipendenti, moglie e figlia
avevano un contratto quali impiegate amministrative, a partire dal 1.11.2014,
con luogo d’impiego a __________. Il figlio __________ è invece dipendente, a
tempo parziale, della società dal 1.1.2017 (luogo di lavoro, __________ e
all’estero). La contribuente ha prodotto copia delle attestazioni di salario
AVS per gli anni 2019, 2020 e 2021, dove figurano come dipendenti i membri
della famiglia __________.
La contribuente ha
prodotto inoltre copia dell’offerta formulata dalla __________ il 29.1.2015, in
relazione alla gestione contabile e fiscale ed alla contabilità salariale ad un
onorario annuo pari a fr. 6'000.-.
3.5
Secondo l’UTPG sia la
decisione preliminare di assoggettamento sia la seguente richiesta di
documentazione, inviate all’indirizzo della società a __________, sono state
reindirizzate ad __________ e a __________ (rispettivamente recapitate allo
sportello postale il 4.10.2021, oss. 18/19.7.2023, Doc. I1; nonché a __________
il 10.3.2023, Doc. I2, raccomandata firmata da __________).
4.
4.1.
4.1.1
Come già ricordato l’attività
della società consiste nella gestione patrimoniale. La ricorrente è stata
membro dell’OAD PolyReg dall’11.11.2014 al 22.8.2022 (doc. K, replica) mentre
ha ricevuto l’autorizzazione dalla FINMA ad operare in tale settore il
16.8.2022
(doc. L, replica).
4.1.2
Nella giurisprudenza e
nella dottrina, come visto, il luogo dell’amministrazione effettiva è definito
come il luogo nel quale sono tenute le “redini” della direzione societaria e
dove vengono prese le decisioni essenziali. L’attività determinante è quindi,
di principio, quella della gestione delle attività correnti oppure la direzione
effettiva della società.
Nel caso delle società
attive nell’ambito della gestione patrimoniale, l’atto determinante della
gestione corrente è il potere di disporre del patrimonio gestito; non è invece decisiva
l’ubicazione dei titoli, in quanto può essere scelta liberamente e spostata a
piacimento, così come la sede statutaria. Tuttavia, tale aspetto viene preso in
considerazione dal Tribunale federale nell’ambito di un apprezzamento globale (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/de
Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ed., Basilea
2021, § 8, n. 11, p. 96).
4.1.3
Il Tribunale federale, nella
sentenza 2P.160/1997 del 29 aprile 1999 (in StE 1999 A 24.22 n. 23; v. anche Zweifel/Hunziker, loc. cit.), ha esaminato
il caso di una società di gestione patrimoniale, il cui patrimonio era
costituito esclusivamente da titoli e che non svolgeva più alcuna attività
commerciale attinente al suo scopo statutario, ma che si limitava a detenere un
portafoglio titoli, facendolo gestire da una banca. Secondo l’Alta Corte, dal
momento che la società non aveva alcuna infrastruttura significativa presso la
sede legale, la stessa appariva unicamente quale sede formale. Il luogo in cui
veniva amministrata effettivamente la società era il luogo di domicilio
dell’azionista unico, dal quale venivano svolte le attività di gestione. Motivo
per il quale anche il domicilio fiscale della persona giuridica si trovava nel
luogo in cui era domiciliato l’azionista e non nella sede legale.
4.2
4.2.1
Dalla disamina del conto
economico della ricorrente al 31.12.2019 emergono ricavi per fr. 263'293.60.
Dalla scheda di dettaglio dei ricavi, per il 2019, emerge in particolare che la
maggior parte di essi consiste nell’incasso di “retrocessioni” da parte
di istituti di credito.
Con il ricorso è stata trasmessa
anche la Convenzione per intermediari finanziari, sottoscritta nel marzo 2015, rispettivamente
a __________ e a __________, tra la __________ di __________ (in qualità di
Banca depositaria) e __________ (in qualità di gestore esterno indipendente).
Nello scritto allegato alla convenzione si indica che il gestore patrimoniale
indipendente (GEI) si impegna ad apportare nuovi clienti “(…) i quali
dovranno aprire un conto presso la stessa, diventandone quindi controparte
contrattuale (…)” (punto 1 “Apertura di relazioni bancarie”). In
merito ai compensi ricevuti dal gestore patrimoniale indipendente gli stessi sono
trattati al punto 7 “Commissioni e/o condizioni particolari”: “Quale
compenso per le sue prestazioni, il GEI potrebbe ricevere dalla Banca il
pagamento il pagamento di commissioni e/o la concessione di condizioni
particolari per la clientela da lui apportata a condizione che egli svolga la
propria attività nel rispetto delle regole a lui applicabili. (…). Il pagamento
delle commissioni maturate avverrà in valuta svizzera e verrà eseguito
trimestralmente (…)”.
L’UTPG
ha espressamente richiesto all’insorgente di voler presentare alcune delle
fatture dall’importo più alto emesse dal 2019. Ora, l’insorgente ha
espressamente reso illeggibile l’indirizzo dei destinatari delle fatture nonché
il numero di conto sul quale sono stati effettuati i pagamenti, salvo per una
fattura nel quale è stato indicato il conto presso __________ di __________ (IBAN__________).
Le fatture più importanti per il 2019 sono le seguenti:
·
30.12.2019
(fattura 359/2019):
“Retrocessione su commissioni”, fr. 24'949.23;
·
8.10.2019
(fattura 269/2019):
“Retrocessione su commissioni”, fr. 20'941.70;
·
16.4.2019
(fattura 92/2019):
“Retrocessione su commissioni”, fr. 20'026.74;
·
8.7.2019
(fattura 181/2019):
“Retrocessione su commissioni”, fr. 12'449.04;
·
16.12.2019
(fattura 357/2019): “Commissioni
di gestione patrimoniale”, fr. 7'107.-;
·
14.6.2019
(fattura 110/2019): “Commissioni
di gestione patrimoniale”, fr. 4'554.-;
·
16.12.2019
(fattura 290/2019):
“Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4'531.-;
·
18.3.2019
(fattura 23/2019):
“Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4’446.-;
·
13.9.2019
(fattura 110/2019):
“Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4'280.-;
·
28.6.2019
(fattura 180/2019):
“Analisi e proposte”, fr. 3'871.81.-;
4.2.2
____________________ ha
poi presentato l’estratto del conto corrente aperto presso __________ – anonimizzandolo
per buona parte – come pure quello aperto presso la __________ di __________
(anch’esso parzialmente bianchettato). Da quest’ultimo si può comunque evincere
l’esistenza del pagamento di retrocessioni anche da parte della __________; ad
esempio il 5.11.2019 è avvenuto il pagamento di fr. 82.69 a titolo di
“Retrocessioni luglio, agosto, settembre 2019”, il 6.8.2019 il pagamento delle
retrocessioni per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 ed il 10.5.2019 quello
delle retrocessioni per gennaio, febbraio e marzo 2019. Per __________ non è
stata prodotta alcuna convenzione analoga a quella sottoscritta con la __________.
4.2.3
In merito alla provenienza
della clientela, nella replica del 18.9.2023 (p. 9), l’insorgente indica di
gestire un “(…) portafoglio di circa CHF 31'591'000.- rilevato il 14 agosto
2023, suddiviso tra circa il 45.14% di clienti domiciliati in Ticino e circa il
54.86% di clienti residenti nel resto della Svizzera e all’estero”. La
contribuente non produce lo stesso dato per il 2019, ma tuttavia viene indicato
che la “massa di clienti si è mantenuta pressoché invariata nelle
proporzioni nel corso del tempo”.
4.3
Per quanto attiene ad
un’analisi dei costi, dal conto economico si rileva che le spese più
importanti, oltre a quelle per il personale (per fr. 194'104.12), risultano i
costi legati all’amministrazione e all’informatica (per fr. 32'336.32).
5.
5.1.
La procedura di tassazione
è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT).
Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per
chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti
i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di
tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia
gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante
divergenti opinioni dottrinali, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è
controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità
adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo
caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e
agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in
questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta
completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili
(sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).
5.2
Va preliminarmente evidenziato
che la contribuente ha collaborato all’accertamento dei fatti, producendo
quanto richiesto. Tuttavia, ha talvolta anonimizzato parti di documenti
decisivi per stabilire il luogo dell’amministrazione effettiva (utile a conoscere
ad esempio l’origine della clientela).
Questa Camera, sulla base della
documentazione agli atti, condivide la conclusione cui è giunto l’UTPG: nel
2019, l’amministrazione effettiva della __________ è stata svolta in Ticino, da
parte di __________, presidente del Consiglio di amministrazione ed unico avente
diritto di firma individuale, e unico dipendente con funzioni di gestione
corrente ed operative della società.
Tale conclusione si basa
su molteplici aspetti, che verranno in seguito passati in rassegna.
5.3
Come visto il “core
business” della società consiste nella gestione patrimoniale. La__________,
ha concluso, già nel 2015, un’apposita convenzione con la banca __________ di __________,
quale gestore patrimoniale indipendente. In questa veste aveva il compito di
reperire la clientela intenzionata ad aprire delle relazioni bancarie presso
l’istituto di credito. Per la gestione patrimoniale, operata dalla __________
sui conti aperti presso __________ (in veste di banca depositaria), la società
riceveva dalla __________ delle retrocessioni.
Ora, le retrocessioni
derivano dalle spese che vengono, in un primo momento, fatturate al cliente dalla
banca come commissioni, onorari, spese, provvigioni, tasse, e che poi vengono
girate all’intermediario finanziario. Tale sistema è conosciuto anche con
l’appellativo di “kickbacks”, ed è abbastanza frequente nell’ambito
della finanza (in merito Galliano/Molo,
Les rétrocessions dans le domaine de la gestion patrimoniale, in PJA 2012, p.
1767).
Come risulta dalla scheda
ricavi della ricorrente, le retrocessioni rappresentano la parte più significativa
delle entrate della società. Anche la banca __________ ha corrisposto delle
retrocessioni alla __________ nel 2019, ma come già indicato i termini
contrattuali tra la banca e la ricorrente non sono noti. Più del 45% della
clientela della contribuente risiede nel Canton Ticino.
La gestione corrente è
svolta da __________, che sino al 31.10.2019 era domiciliato a __________, nel __________,
data a partire dalla quale si è trasferito ad __________. Come visto, oltre ad
essere dipendente della ricorrente, __________ era anche dipendente della __________,
__________.
Ora, considerati i
contatti e le interazioni con le banche ticinesi a __________ come pure con la
clientela ticinese (la contribuente non ha voluto indicare la percentuale di
clientela grigionese), non è ragionevole ritenere che i collaboratori della
ricorrente, tutti residenti nel Canton Ticino, ed in particolare __________,
svolgano la loro attività a __________. Peraltro, anche nel contratto di lavoro
di __________ figura, fra i luoghi di lavoro, __________.
Di fatto – come conferma
anche il reindirizzamento della posta verso __________ non gestisce da __________
l’attività della __________.
Secondo la ricorrente, il
reindirizzamento della corrispondenza sarebbe ascrivibile alla situazione di
salute di __________, ed in particolare le prescrizioni ricevute dal medico
curante, anche a seguito della pandemia COVID, intese ad evitare i contatti
fisici con “terze persone, di evitare di frequentare luoghi pubblici o
affollati e di limitare al minimo le uscite”. Ora, come giustamente
rilevato dall’UTPG, in primo luogo __________ non era l’unico impiegato della __________,
la quale poteva anche contare sulla collaborazione di due assistenti
amministrative, che potevano senz’altro ritirare la __________In secondo luogo,
non è ben chiaro il legame con la tutela della salute di __________, a
dipendenza del fatto che la corrispondenza sia ritirata in un ufficio postale o
nell’altro.
Appare pertanto più che
verosimile che __________ gestisca la società dal proprio domicilio. Prova ne sia
che l’attività societaria ha potuto continuare il suo svolgimento,
indipendentemente dalla presenza dell’unica persona deputata al “day to day
management” a __________.
5.4
Del resto che la sede di __________
sia poco frequentata e che non sia il luogo dove viene esercitata l’attività
sostanziale della ricorrente appare piuttosto evidente dalla disamina dei costi
dell’elettricità. La spiegazione addotta dalla ricorrente circa l’esiguità dei
consumi, ossia il fatto che l’ufficio è piccolo ma i locali sono molto luminosi
“(…) cosicché di giorno non è indispensabile tenere accesa la luce”, appare
poco convincente in ragione del fatto che, per poter eseguire tutte le
operazioni sui conti della clientela appare indispensabile disporre di un
allacciamento internet, dell’apparecchiatura informatica (che notoriamente per
funzionare abbisogna l’elettricità) e telefonica. Del resto, che l’informatica
rappresenti un importante costo aziendale emerge anche dal conto economico.
Dagli atti non risulta
neppure, per il 2019, l’esistenza di un collegamento internet, essenziale per
la tipologia di attività svolta dalla contribuente.
Con la replica del
18.9.2023, l’insorgente ha prodotto una conferma della __________, secondo cui
il collegamento sarebbe stato attivato nell’ottobre del 2014, in via __________
(doc. N).
Tuttavia da un’attenta
disamina degli atti prodotti concernenti i rapporti contrattuali con __________
si può giungere alla conclusione che – con molta verosimiglianza – il
collegamento internet è stato sottoscritto, per __________, in un secondo
momento e non già nell’ottobre del 2014. In effetti, dall’analisi della scheda
contabile “__________.” risulta pagato per il 2019 per “__________ – telefono”
un costo di fr. 183.84 per due mensilità (ossia fr. 91.92). Nel contratto
sottoscritto il 7.10.2014 a __________ invero non vengono precisate le prestazioni
offerte; tuttavia, sempre nella documentazione prodotta dall’insorgente vi è
pure un ordine relativo ad un nuovo servizio richiesto dalla __________ (senza
specifica della data di ordinazione), comprensivo di telefonia business nonché
di “business internet”. Nello scritto in questione si specifica che “il suo
attuale contratto viene completato dalle prestazioni indicate”. Il costo
del nuovo abbonamento comprensivo di internet non collima con la spesa
esistente a conto economico nel 2019. Ora, dal successivo scritto prodotto con
la replica (doc. N) invero non emerge che, già dal 2014, fosse presente anche
il collegamento internet.
5.5
5.5.1
Per quanto concerne la
questione dell’autorizzazione a svolgere l’attività di fiduciario finanziario,
si ricorda che, sino all’entrata in vigore, il 1.1.2020, della Legge federale
sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), che disciplina a livello federale
i requisiti per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari, compresi i
gestori patrimoniali (art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 lett. a, nonché art. 17
cpv. 1 LIsFi), per poter essere attivi nell’ambito della gestione patrimoniale nel
Canton Ticino occorreva disporre della patente di fiduciario finanziario (cfr.
art. 1 della Legge del 1° dicembre 2009 sull’esercizio delle professioni di
fiduciario [LFid; RL 953.100], nella versione in vigore sino al 31.12.2021; v.
anche art. 5 LFid “Fiduciario finanziario”). L’autorizzazione cantonale viene
rilasciata solo a persone fisiche ed ha carattere personale (art. 1 cpv. 2
LFid).
Nel caso che qui ci
occupa, nel 2019 __________ non disponeva della patente di fiduciario
finanziario, autorizzazione che non era necessaria nel Canton Grigioni.
Non ha alcuna rilevanza in
quest’ambito l’affermazione della ricorrente di essere sottoposta a regolare verifica
da parte dell’Organismo di autodisciplina Polyreg di __________, riconosciuto
dalla Confederazione ai sensi dell’art. 24 della Legge sul riciclaggio di
denaro e autorità di vigilanza per gli intermediari finanziari affiliati in
qualità di membri dell’associazione. Nel ricorso ha presentato un’attestazione
da parte della società __________ di __________ che ha confermato di aver
svolto la revisione per conto dell’OAD __________ presso la sede di __________
il 14.10.2016, il 2.10.2017, il 18.9.2018, l’11.9.2019 nonché il 2.9.2021.
5.5.2
Quel che è determinante è
che nel 2019 __________, nel Canton Ticino, non disponeva della necessaria
autorizzazione per svolgere l’attività di fiduciario finanziario, che gli
avrebbe consentito di poter operare nel settore della gestione patrimoniale. È
pertanto plausibile che nella scelta di stabilire la sede legale della società
a __________ possa aver giocato un ruolo anche tale circostanza.
5.6
Oltre a ciò occorre
rilevare che la __________ aveva come società di revisione la _______, sito visualizzato
il 4.7.2024). Inoltre, tutti i dipendenti della società sono domiciliati in
Ticino. Il fatto che questi ultimi non siano stabilmente presenti a __________,
oltre che dall’esiguo consumo di elettricità, è pure confermato dal fatto che
la corrispondenza della società è stata reindirizzata al domicilio di __________,
quando sarebbe stata più logica, visto l’impiego del personale amministrativo,
la ricezione della posta presso la sede legale.
6.
6.1.
Nei Grigioni, oltre alla
sede formale della società a __________ e all’archivio da poco preso in
locazione (successivamente al periodo fiscale sub judice), nel 2019 la
società non ha comprovato di svolgere la propria gestione corrente, esercitata
come visto da __________. In particolare, diversamente da quanto ci si potrebbe
attendere da una società con un’effettiva attività legata al __________,
l’insorgente non comprova di aver intrattenuto delle relazioni bancarie con
istituti di credito ivi ubicati né di aver sottoscritto delle convenzioni
analoghe a quelle in essere con __________ Anche per quanto attiene alla
clientela, la contribuente non indica, in percentuale, quella ascrivibile al
Canton __________, ma parla in generale di altra clientela svizzera, senza
fornire dati precisi e contravvenendo, in tal modo, al proprio obbligo di
collaborazione in materia. Nel Canton __________, nel 2019, non sono state
comprovate né l’esistenza di una linea internet né l’incontro con la clientela
presso gli uffici a __________. Le prove presentate in sede di replica – a
prescindere dal fatto che non si riferiscono al 2019 – intese a dimostrare la
frequentazione della sede di __________, quali le dichiarazioni di __________
(gerente del __________) e di __________ (impiegata presso la cartoleria __________),
non sono determinanti per stabilire se la gestione corrente, e quindi il day
to day management, viene svolto a __________.
6.2
Per concludere, tenuto
conto del fatto che __________ è domiciliato in Ticino, che quasi la metà della
clientela risiede in tale Cantone e che gli averi amministrati sono depositati
presso istituti di credito ticinesi, appare poco credibile gli incontri con i
clienti si siano verificati a __________. Del resto, il fatto che __________
non necessiti della sede di __________ per svolgere l’attività corrente della __________
è stato pacificamente dimostrato con il reindirizzamento della posta. Per tutte
le ragioni sopra esposte, nella sede di __________ non viene esercitata
l’amministrazione effettiva della società.
7.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 2’300.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: