80.2023.91
Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, reclamo 40 giorni dopo la pretesa intimazione per posta semplice, lettera tempestiva all’Ufficio esazione e condoni
13 dicembre 2023Italiano13 min
12/13.4.2023, i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________ impugnavano
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.91
80.2023.92
Lugano
13 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 maggio 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. I coniugi __________
e __________ __________ __________) presentavano la dichiarazione d’imposta
2021 il 27 ottobre 2022. Entrambi a beneficio di una rendita d’invalidità,
dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 36'310.- ed una sostanza
imponibile complessiva di fr. 0.-.
Nei periodi fiscali dal
2015 al 2020 erano stati tassati d’ufficio ed avevano presentato una domanda di
condono per il pagamento delle relative imposte.
Nelle “comunicazioni e
note per l’Ufficio di tassazione”, allegate alla dichiarazione d’imposta 2021,
indicavano quanto segue:
Alleghiamo per conoscenza modulo richiesta condono
per imposte 2020 e precedenti, compilato il 24.10.2022. Segnalo nuovamente che
non abbiamo sostanza e che a causa dei problemi creati dalla confederazione e
dal mio ex-fiduciario, la situazione economica non è delle migliori, visto
anche il debito di fr. 142'000 fr. rimastoci addosso post pignoramento di un
immobile sito nel comune di __________. (…).
B.
a.
Con decisione del
20.2.2023 l’Ufficio esazione e condoni (in seguito UEC) respingeva la domanda
di condono presentata dai coniugi __________ per le imposte 2015 – 2020.
b.
Con decisione datata
1.3.2023 l’Ufficio di tassazione di Biasca (in seguito UT) notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 38'000.- per l’IC e in fr. 43'700.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 649'000.-.
In particolare, rispetto
ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto alla sostanza l’importo
di fr. 850'000.- a titolo di “numerario, biglietti banca, oro e metalli
preziosi”, con la seguente motivazione:
Imposizione valore dei capitali precedentemente
tassati (o dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel corrente periodo
fiscale), non essendo stato provato il consumo o il reinvestimento.
c.
Con scritto 16.3.2023 i
contribuenti, si rivolgevano all’UEC, chiedendo un appuntamento per discutere
della loro situazione finanziaria ed in particolare dell’ipotizzato
pignoramento di fr. 250.- mensili. Inserivano fra l’altro la seguente richiesta
Chiedo all’Ufficio di
tassazione di __________ che ci legge in copia di attendere a considerare la
notifica d’imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed
eventualmente partecipare al colloquio con il signor __________.
d.
L’UEC rispondeva allo
scritto del 16.3.2023 in data 22.3.2023, come segue:
Come spiegato verbalmente in occasione del colloquio
telefonico del 21 marzo 2023, pur comprendendo la situazione, confermiamo che
non è possibile rivedere la decisione di condono emessa il 20 febbraio 2023 in
quanto non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta.
C. Con reclamo
12/13.4.2023, i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________ impugnavano
la decisione di tassazione IC/IFD 2021, contestando in particolare
l’accertamento relativo ad una “sostanza presunta di CHF 850'000.-“.
Secondo gli insorgenti, l’imposizione di una sostanza che non avevano
dichiarato non si sarebbe basata su accertamenti d’ufficio, ma semplicemente
sulla “(…) ripresa del valore dei capitali precedentemente tassati e di cui
non sarebbe provato il consumo o il rinvestimento”.
In particolare il valore
lordo di fr. 850'000.- sarebbe stato determinato d’ufficio sulla base di una “ben
diversa situazione personale ed economica dei coniugi nel 2014, ovvero ben 7
anni prima del momento determinante per stabilire la sostanza imponibile”.
Tuttavia, a causa sia di importanti problemi di salute dei coniugi sia di una
lunga procedura giudiziaria che si era conclusa con l’assoluzione di __________
da parte del Tribunale penale federale, avvenuta nell’agosto 2016, la
situazione reddituale e finanziaria dei coniugi sarebbe “drasticamente
peggiorata”.
D. Con decisione del
14.4.2023 – trasmessa per posta APlus – l’UT dichiarava irricevibile il gravame
siccome tardivo.
L’autorità indicava
inoltre che non era stato addotto alcun motivo di restituzione dei termini.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________, sempre rappresentati
dall’avv. __________, contestano la decisione con la quale è stato dichiarato
irricevibile il loro gravame.
In particolare, sottolineano
che la decisione di tassazione è stata loro intimata con lettera semplice e che
la datazione 1.3.2023 non comproverebbe che la stessa sia stata spedita né quel
giorno né in uno dei giorni successivi. Se l’autorità fiscale procede alla
notifica delle sue decisioni non con un invio postale raccomandato ma con
lettera semplice, incomberebbe alla stessa l’onere della prova circa
l’effettiva intimazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo.
L’autorità fiscale non avrebbe pertanto apportato prova del fatto di aver
proceduto alla notifica della decisione prima del 13.3.2023. Anche volendo
ricercare eventuali ammissioni di tardività, anche indirette, degli stessi
contribuenti, in una precedente corrispondenza anche con l’UT di __________,
nella lettera del 16.3.2023 si farebbe un cenno alla notifica d’imposta 2021.
Ai fini della verifica della data, da tale scritto “(…) può essere
unicamente inferito che il 16.03.2023 la decisione oggetto di reclamo era stata
intimata, ma non certamente che la stessa fosse già stata intimata il
13.03.2013”. In relazione al testo della lettera del 16.3.2023, ed in
particolare al passaggio “Chiedo all’Ufficio di tassazione di Bellinzona
[ndr. __________], che ci legge in copia, di attendere a considerare la
notifica d’imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed
eventualmente di partecipare al colloquio con il sig. __________”, secondo
il principio della buona fede, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto considerare
che l’accenno alla notifica di tassazione 2021 avesse per scopo quello di
ottenere la revisione della stessa alla luce dell’effettiva situazione
patrimoniale degli opponenti, privi oramai di sostanza. Secondo i ricorrenti,
tale scritto, dal profilo sostanziale, avrebbe comunque già dovuto essere
considerato un reclamo, in ogni caso tempestivo.
F. Con osservazioni
23/24.5.2023 al ricorso, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata.
Rileva, a titolo abbondanziale, che “(…) la notifica datata 01.03.2023
(quindi post datata) è stata inviata al contribuente ancora nel corso del mese
di febbraio”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli
atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i
requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se
sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo
interposto contro la decisione di tassazione del 1°.3.2023.
Considerandi
2.
2.1.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Quando
l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un
giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno
feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).
2.2
La notificazione deve
permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,
rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la
stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto
quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113
Ib 296 consid. 2a).
Secondo la
giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento
della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né
ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane
depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si
applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa
probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica
ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.
1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il
contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente
comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo
destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr.
sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301
consid. 4.2).
2.3
Siccome
la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una
determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti
mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera
semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova
circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe
essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF
2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
2.4
Per
rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione,
l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in
modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente,
alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta
dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia
ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio
di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il
richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato
il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento
alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid.
2.3
con riferimenti ivi citati).
Infatti, secondo il
principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente
che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che
non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,
tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il
rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.
anche Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009
consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato,
più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce
nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio
della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF
2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).
Il destinatario di
un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto
di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non
può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a
salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una
decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci
occupa, l’autorità fiscale ha notificato la decisione di tassazione IC/IFD
2021, datata 1.3.2023, per posta semplice. In base alle regole sulla
ripartizione dell’onere della prova, all’UT incombeva comprovare la data di
notifica della stessa, anche indirettamente.
Ora, l’autorità fiscale,
in sede di osservazioni, si è limitata ad indicare che, la decisione di
tassazione sarebbe stata inviata al contribuente ancora nel mese di febbraio
2023, senza tuttavia apportare alcuna prova – anche indiretta – del fatto che
la notifica sia effettivamente avvenuta a fine febbraio 2023 o entro il 1.3.2023.
Già solo per tale motivo, il reclamo doveva essere dichiarato ricevibile e
l’autorità fiscale avrebbe dovuto entrare nel merito delle censure sollevate.
3.2
Ad ogni modo, oltre allo
scritto del 12.4.2023 dell’avv. __________, espressamente qualificato reclamo, si
rileva che i coniugi __________, si erano già rivolti, con scritto datato
16.3.2023, all’Ufficio esazione e condoni, che aveva risposto loro il
22.3.2023
Nello scritto in parola, trasmesso anche in copia per conoscenza
all’UT di RS 1, avevano indicato: “Chiedo all’Ufficio di tassazione di __________,
che ci legge in copia, di attendere a considerare la notifica d’imposta 2021 in
maniera definitiva da tenere in sospeso ed eventualmente di partecipare al
colloquio con il sig. __________”. Ora, dal tenore dello scritto appare
chiara la volontà di impugnare la decisione del 1.3.2023: in effetti emerge con
evidenza l’intenzione di non far crescere in giudicato la decisione di
tassazione del 2021. Anche qualora, per denegata ipotesi, lo scritto fosse
unicamente giunto all’UEC, quest’ultima autorità avrebbe dovuto, per
competenza, trasmetterlo, come reclamo, all’UT di RS 1. Infatti giusta l’art.
192.
cpv. 4 LT (cfr. anche art. 133 cpv. 2 LIFD) un atto presentato a un ufficio
incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale
competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se
quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio
postale svizzero il giorno della scadenza.
3.3
Ne consegue che i coniugi __________
si sono aggravati tempestivamente contro la decisione di tassazione IC/IFD
2021.
L’UT ha pertanto decretato a torto l’irricevibilità del loro gravame.
4.
Il ricorso è
accolto. L’autorità fiscale ha dichiarato a torto irricevibile il gravame
presentato dai contribuenti. Gli atti vengono trasmessi all'UT affinché entri
nel merito delle censure del gravame presentato contro la decisione IC/IFD
2021.
Non vengono prelevate tasse e spese di giustizia. Ai ricorrenti viene riconosciuta
un’adeguata indennità a titolo di ripetibili e viene restituito loro l’anticipo
versato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2021 è annullata e gli atti vengono
retrocessi all’autorità fiscale affinché entri nel merito del gravame.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 500.- viene restituito ai
ricorrenti.
3. Vengono assegnati fr. 300.-
a titolo di ripetibili.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: