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Decisione

80.2023.91

Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, reclamo 40 giorni dopo la pretesa intimazione per posta semplice, lettera tempestiva all’Ufficio esazione e condoni

13 dicembre 2023Italiano13 min

12/13.4.2023, i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________ impugnavano

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.91

80.2023.92

Lugano

13 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 maggio 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. I coniugi __________

e __________ __________ __________) presentavano la dichiarazione d’imposta

2021 il 27 ottobre 2022. Entrambi a beneficio di una rendita d’invalidità,

dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 36'310.- ed una sostanza

imponibile complessiva di fr. 0.-.

Nei periodi fiscali dal

2015 al 2020 erano stati tassati d’ufficio ed avevano presentato una domanda di

condono per il pagamento delle relative imposte.

Nelle “comunicazioni e

note per l’Ufficio di tassazione”, allegate alla dichiarazione d’imposta 2021,

indicavano quanto segue:

Alleghiamo per conoscenza modulo richiesta condono

per imposte 2020 e precedenti, compilato il 24.10.2022. Segnalo nuovamente che

non abbiamo sostanza e che a causa dei problemi creati dalla confederazione e

dal mio ex-fiduciario, la situazione economica non è delle migliori, visto

anche il debito di fr. 142'000 fr. rimastoci addosso post pignoramento di un

immobile sito nel comune di __________. (…).

B.

a.

Con decisione del

20.2.2023 l’Ufficio esazione e condoni (in seguito UEC) respingeva la domanda

di condono presentata dai coniugi __________ per le imposte 2015 – 2020.

b.

Con decisione datata

1.3.2023 l’Ufficio di tassazione di Biasca (in seguito UT) notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 38'000.- per l’IC e in fr. 43'700.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 649'000.-.

In particolare, rispetto

ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto alla sostanza l’importo

di fr. 850'000.- a titolo di “numerario, biglietti banca, oro e metalli

preziosi”, con la seguente motivazione:

Imposizione valore dei capitali precedentemente

tassati (o dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel corrente periodo

fiscale), non essendo stato provato il consumo o il reinvestimento.

c.

Con scritto 16.3.2023 i

contribuenti, si rivolgevano all’UEC, chiedendo un appuntamento per discutere

della loro situazione finanziaria ed in particolare dell’ipotizzato

pignoramento di fr. 250.- mensili. Inserivano fra l’altro la seguente richiesta

Chiedo all’Ufficio di

tassazione di __________ che ci legge in copia di attendere a considerare la

notifica d’imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed

eventualmente partecipare al colloquio con il signor __________.

d.

L’UEC rispondeva allo

scritto del 16.3.2023 in data 22.3.2023, come segue:

Come spiegato verbalmente in occasione del colloquio

telefonico del 21 marzo 2023, pur comprendendo la situazione, confermiamo che

non è possibile rivedere la decisione di condono emessa il 20 febbraio 2023 in

quanto non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta.

C. Con reclamo

12/13.4.2023, i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________ impugnavano

la decisione di tassazione IC/IFD 2021, contestando in particolare

l’accertamento relativo ad una “sostanza presunta di CHF 850'000.-“.

Secondo gli insorgenti, l’imposizione di una sostanza che non avevano

dichiarato non si sarebbe basata su accertamenti d’ufficio, ma semplicemente

sulla “(…) ripresa del valore dei capitali precedentemente tassati e di cui

non sarebbe provato il consumo o il rinvestimento”.

In particolare il valore

lordo di fr. 850'000.- sarebbe stato determinato d’ufficio sulla base di una “ben

diversa situazione personale ed economica dei coniugi nel 2014, ovvero ben 7

anni prima del momento determinante per stabilire la sostanza imponibile”.

Tuttavia, a causa sia di importanti problemi di salute dei coniugi sia di una

lunga procedura giudiziaria che si era conclusa con l’assoluzione di __________

da parte del Tribunale penale federale, avvenuta nell’agosto 2016, la

situazione reddituale e finanziaria dei coniugi sarebbe “drasticamente

peggiorata”.

D. Con decisione del

14.4.2023 – trasmessa per posta APlus – l’UT dichiarava irricevibile il gravame

siccome tardivo.

L’autorità indicava

inoltre che non era stato addotto alcun motivo di restituzione dei termini.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________, sempre rappresentati

dall’avv. __________, contestano la decisione con la quale è stato dichiarato

irricevibile il loro gravame.

In particolare, sottolineano

che la decisione di tassazione è stata loro intimata con lettera semplice e che

la datazione 1.3.2023 non comproverebbe che la stessa sia stata spedita né quel

giorno né in uno dei giorni successivi. Se l’autorità fiscale procede alla

notifica delle sue decisioni non con un invio postale raccomandato ma con

lettera semplice, incomberebbe alla stessa l’onere della prova circa

l’effettiva intimazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo.

L’autorità fiscale non avrebbe pertanto apportato prova del fatto di aver

proceduto alla notifica della decisione prima del 13.3.2023. Anche volendo

ricercare eventuali ammissioni di tardività, anche indirette, degli stessi

contribuenti, in una precedente corrispondenza anche con l’UT di __________,

nella lettera del 16.3.2023 si farebbe un cenno alla notifica d’imposta 2021.

Ai fini della verifica della data, da tale scritto “(…) può essere

unicamente inferito che il 16.03.2023 la decisione oggetto di reclamo era stata

intimata, ma non certamente che la stessa fosse già stata intimata il

13.03.2013”. In relazione al testo della lettera del 16.3.2023, ed in

particolare al passaggio “Chiedo all’Ufficio di tassazione di Bellinzona

[ndr. __________], che ci legge in copia, di attendere a considerare la

notifica d’imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed

eventualmente di partecipare al colloquio con il sig. __________”, secondo

il principio della buona fede, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto considerare

che l’accenno alla notifica di tassazione 2021 avesse per scopo quello di

ottenere la revisione della stessa alla luce dell’effettiva situazione

patrimoniale degli opponenti, privi oramai di sostanza. Secondo i ricorrenti,

tale scritto, dal profilo sostanziale, avrebbe comunque già dovuto essere

considerato un reclamo, in ogni caso tempestivo.

F. Con osservazioni

23/24.5.2023 al ricorso, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata.

Rileva, a titolo abbondanziale, che “(…) la notifica datata 01.03.2023

(quindi post datata) è stata inviata al contribuente ancora nel corso del mese

di febbraio”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli

atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i

requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se

sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo

interposto contro la decisione di tassazione del 1°.3.2023.

Considerandi

2.

2.1.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

Quando

l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un

giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno

feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).

2.2

La notificazione deve

permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,

rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la

stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto

quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113

Ib 296 consid. 2a).

Secondo la

giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità

spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento

della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né

ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane

depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si

applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa

probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica

ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.

1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il

contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente

comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo

destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr.

sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301

consid. 4.2).

2.3

Siccome

la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una

determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti

mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera

semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal

profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova

circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto

luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve

apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia

avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una

prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che

in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo

sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe

essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF

2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF

2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.4

Per

rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione,

l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in

modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente,

alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta

dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia

ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio

di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il

richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato

il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento

alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid.

2.3

con riferimenti ivi citati).

Infatti, secondo il

principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente

che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che

non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,

tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il

rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.

anche Casanova/Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009

consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato,

più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce

nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio

della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF

2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

Il destinatario di

un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto

di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non

può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a

salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una

decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

3.

3.1.

Nel caso che qui ci

occupa, l’autorità fiscale ha notificato la decisione di tassazione IC/IFD

2021, datata 1.3.2023, per posta semplice. In base alle regole sulla

ripartizione dell’onere della prova, all’UT incombeva comprovare la data di

notifica della stessa, anche indirettamente.

Ora, l’autorità fiscale,

in sede di osservazioni, si è limitata ad indicare che, la decisione di

tassazione sarebbe stata inviata al contribuente ancora nel mese di febbraio

2023, senza tuttavia apportare alcuna prova – anche indiretta – del fatto che

la notifica sia effettivamente avvenuta a fine febbraio 2023 o entro il 1.3.2023.

Già solo per tale motivo, il reclamo doveva essere dichiarato ricevibile e

l’autorità fiscale avrebbe dovuto entrare nel merito delle censure sollevate.

3.2

Ad ogni modo, oltre allo

scritto del 12.4.2023 dell’avv. __________, espressamente qualificato reclamo, si

rileva che i coniugi __________, si erano già rivolti, con scritto datato

16.3.2023, all’Ufficio esazione e condoni, che aveva risposto loro il

22.3.2023

Nello scritto in parola, trasmesso anche in copia per conoscenza

all’UT di RS 1, avevano indicato: “Chiedo all’Ufficio di tassazione di __________,

che ci legge in copia, di attendere a considerare la notifica d’imposta 2021 in

maniera definitiva da tenere in sospeso ed eventualmente di partecipare al

colloquio con il sig. __________”. Ora, dal tenore dello scritto appare

chiara la volontà di impugnare la decisione del 1.3.2023: in effetti emerge con

evidenza l’intenzione di non far crescere in giudicato la decisione di

tassazione del 2021. Anche qualora, per denegata ipotesi, lo scritto fosse

unicamente giunto all’UEC, quest’ultima autorità avrebbe dovuto, per

competenza, trasmetterlo, come reclamo, all’UT di RS 1. Infatti giusta l’art.

192.

cpv. 4 LT (cfr. anche art. 133 cpv. 2 LIFD) un atto presentato a un ufficio

incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale

competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se

quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio

postale svizzero il giorno della scadenza.

3.3

Ne consegue che i coniugi __________

si sono aggravati tempestivamente contro la decisione di tassazione IC/IFD

2021.

L’UT ha pertanto decretato a torto l’irricevibilità del loro gravame.

4.

Il ricorso è

accolto. L’autorità fiscale ha dichiarato a torto irricevibile il gravame

presentato dai contribuenti. Gli atti vengono trasmessi all'UT affinché entri

nel merito delle censure del gravame presentato contro la decisione IC/IFD

2021.

Non vengono prelevate tasse e spese di giustizia. Ai ricorrenti viene riconosciuta

un’adeguata indennità a titolo di ripetibili e viene restituito loro l’anticipo

versato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2021 è annullata e gli atti vengono

retrocessi all’autorità fiscale affinché entri nel merito del gravame.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 500.- viene restituito ai

ricorrenti.

3. Vengono assegnati fr. 300.-

a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: