80.2023.95
Deduzioni sociali: figli agli studi, genitori non coniugati, figli maggiorenni agli studi, ripartizione della deduzione, verifica del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli
18 dicembre 2023Italiano9 min
A. Il
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.95
80.2023.96
Lugano
18 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 maggio 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di revisione
IC e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. Il
9/13.2.2023, __________ presentava una domanda di revisione inerente la
decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2020 del 5.10.2022. In particolare,
la contribuente rilevava che non le era stata concessa la deduzione per “figli
agli studi”, poiché le figlie avrebbero entrambe beneficiato di “borse di
studio”.
Tuttavia, dopo aver
discusso con le figlie, studentesse una in __________ e l’altra a __________,
domiciliate in Ticino presso il padre __________, era venuta a conoscenza, il
15.11.2022, che nessuna di loro aveva beneficiato di una borsa di studio.
B. Con
decisione di “tassazione dopo revisione su reclamo” del 14.4.2023
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ammetteva la deduzione
per “figli agli studi” in ragione di metà dell’importo, per un ammontare pari a
fr. 13'400.-, con la seguente motivazione:
“Contro la decisione di tassazione 2020 è stata
presentata richiesta di revisione in data 11.02.2023 chiedendo la deduzione per
figli agli studi di Fr. 24'926.-. La deduzione per figli a carico ed agli studi
è accordata al 50% con il padre delle figlie, motivo per cui la revisione è
ammessa parzialmente concedendo Fr. 13'400.- per figli agli studi al punto
25.2. corrispondenti alla deduzione massima per la frequenza di studi
accademici fuori Cantone e senza rientro giornaliero”.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede che le sia
riconosciuta integralmente la deduzione per figli agli studi, pari a fr.
24'926.-, in quanto avrebbe provveduto “(…) in proporzione pressoché totale
alle spese legate agli studi di entrambe le [sue] figlie, nel 2020 (…)”.
Produce, a sostegno della sua posizione, la Convenzione firmata dinanzi alla
Pretura di Locarno con le proprie figlie ed i relativi giustificativi.
D. Con osservazioni del
22.5.2023, l’UT segnala che la deduzione per figli agli studi è stata ripartita
tra i genitori “(…) in considerazione della partecipazione di entrambi al
mantenimento e alla formazione delle stesse. Per la formazione delle figlie la
deduzione massima (per ogni figlia) ammonta a fr. 13'400.- anche in presenza di
costi effettivi superiori”.
Diritto
1. Sebbene la
ricorrente chieda il riconoscimento della deduzione per figli agli studi ai
fini del calcolo sia dell’imposta cantonale sia dell’imposta federale diretta,
il ricorso deve essere esaminato solo dal punto di vista del diritto cantonale.
La legge sull’imposta federale diretta non prevede infatti una deduzione per
figli agli studi.
Ne consegue che, nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
La deduzione per figli agli studi è una
deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed è complementare
alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.65 del
21.
giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT,
sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al
cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una scuola o corsi
di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.-,
secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto
dei costi supplementari sopportati.
2.2
Il decreto esecutivo
dell’11 dicembre 2019 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020, all’art. 11 cpv. 1
stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1.
fr. 1’200.- se il figlio
frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il
luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di
formazione;
2.
fr. 1’900.- se il figlio
frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo
di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o
del luogo di formazione non corrispondono;
3.
fr. 4’600.- se il figlio
frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo
di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della
scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4.
fr. 6’400.- se il figlio
frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o
frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando
giornalmente a domicilio;
5.
fr. 13'400.- se il figlio
frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il Consiglio
di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a
tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame
riconosciuto (art. 11 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di
studio fino a fr. 1’000.- l’anno danno diritto all’intera deduzione del
capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma
solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione.
2.3
La Camera di diritto
tributario ha stabilito, anche nell’interesse della praticabilità, che, quando
entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio
maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è ripartita
per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale
ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita all’altro
genitore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014 consid. 3.4).
Nella Circolare n. 4/2008
del gennaio 2009 (“Deduzioni per figli agli studi [art. 34 LT]”), per quanto
concerne, nei casi particolari, quello dei genitori con tassazione separata
viene indicato quanto segue:
In caso di tassazione disgiunta dei genitori (poiché
divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione è ammessa a favore del
genitore che provvede al mantenimento del figlio agli studi.
Se il figlio è minorenne e un
genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figlio agli
studi, la deduzione è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli
alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere (gli alimenti sono
fiscalmente deducibili dal reddito del genitore che li versa e sono imposti al
genitore che li riceve). In via eccezionale la deduzione può essere ripartita
sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento
del figlio agli studi.
3.
3.1.
Ritornando al caso che qui
ci occupa, oggetto del ricorso è unicamente la questione della deduzione per
figli agli studi, ed in particolare il suo ammontare. La contribuente è
dell’avviso che, sostenendo lei economicamente le figlie, __________) e __________
(__________) studentesse, nel 2020, rispettivamente all’Università in __________
e a __________, le debba venir riconosciuta integralmente la deduzione.
3.2
Trattandosi di una
deduzione, va ricordato che in applicazione analogica della regola generale
prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è
ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257): la
deduzione per figli agli studi è un elemento che contribuisce a ridurre il
debito nei confronti dell’erario.
3.3
3.3.1
Ora,
la contribuente dichiara a titolo di deduzione per figli agli studi l’importo
di fr. 24'926.- per il 2020 e, a sostegno di detta cifra, fa riferimento ad un
verbale di udienza del 15.7.2021 dinanzi al Pretore di Locarno, __________.
Nell’ambito della procedura promossa dalle figlie __________ ed __________
contro la contribuente, le parti erano giunte al seguente accordo: “A
tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa economica per il passato __________
verserà alle figlie __________ ed __________ __________ l’importo complessivo
di fr. 54'000.- (già tenuto conto dei contributi da lei versati fino al mese di
luglio 2021). (…). Tale importo verrà prioritariamente utilizzato per il
rimborso dei debiti assunti da __________ durante i suoi studi universitari”.
Dal mese di agosto 2021, __________
avrebbe dovuto versare, entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 1'000.- oltre
all’assegno famigliare di fr. 250.- per ogni figlia “(…) fino al termine
delle rispettive formazioni universitarie”.
3.3.2
Nelle condizioni
descritte, per questa Camera non è possibile stabilire, sulla sola base degli
atti a disposizione, come sia stato calcolato l’importo complessivo di fr.
54'000.-, che si riferisce alle pretese economiche vantate dalle figlie per il
passato, e quindi anche inerenti il periodo fiscale 2020. Non vi sono infatti
agli atti la copia della petizione presentata dalle figlie contro la madre né i
calcoli proposti in relazione al mantenimento agli studi di quest’ultime. Oltre
a ciò, per poter ammettere la totalità della deduzione, occorre ancora
escludere che anche il padre, __________ non abbia provveduto in maniera
importante al mantenimento delle figlie durante il 2020.
3.4
Spetterà pertanto all’UT
interpellare entrambi i genitori per stabilire – giustificativi alla mano –in
quale misura ciascuno di loro abbia provveduto al mantenimento delle figlie
agli studi.
4.
Il ricorso è
irricevibile in quanto presentato contro la decisione di tassazione dopo
revisione su reclamo per l’IFD 2020. La decisione di tassazione dopo revisione
su reclamo per l’IC 2020 del 14.4.2023 è invece annullata e gli atti sono
ritornati all’UT affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1.
Nella misura in cui concerne l’IFD 2020 il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’IC 2020, la decisione di tassazione dopo revisione su
reclamo del 14.4.2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT
affinché proceda nei propri incombenti.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: