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Decisione

80.2023.95

Deduzioni sociali: figli agli studi, genitori non coniugati, figli maggiorenni agli studi, ripartizione della deduzione, verifica del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli

18 dicembre 2023Italiano9 min

A. Il

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.95

80.2023.96

Lugano

18 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 maggio 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di revisione

IC e IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. Il

9/13.2.2023, __________ presentava una domanda di revisione inerente la

decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2020 del 5.10.2022. In particolare,

la contribuente rilevava che non le era stata concessa la deduzione per “figli

agli studi”, poiché le figlie avrebbero entrambe beneficiato di “borse di

studio”.

Tuttavia, dopo aver

discusso con le figlie, studentesse una in __________ e l’altra a __________,

domiciliate in Ticino presso il padre __________, era venuta a conoscenza, il

15.11.2022, che nessuna di loro aveva beneficiato di una borsa di studio.

B. Con

decisione di “tassazione dopo revisione su reclamo” del 14.4.2023

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ammetteva la deduzione

per “figli agli studi” in ragione di metà dell’importo, per un ammontare pari a

fr. 13'400.-, con la seguente motivazione:

“Contro la decisione di tassazione 2020 è stata

presentata richiesta di revisione in data 11.02.2023 chiedendo la deduzione per

figli agli studi di Fr. 24'926.-. La deduzione per figli a carico ed agli studi

è accordata al 50% con il padre delle figlie, motivo per cui la revisione è

ammessa parzialmente concedendo Fr. 13'400.- per figli agli studi al punto

25.2. corrispondenti alla deduzione massima per la frequenza di studi

accademici fuori Cantone e senza rientro giornaliero”.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede che le sia

riconosciuta integralmente la deduzione per figli agli studi, pari a fr.

24'926.-, in quanto avrebbe provveduto “(…) in proporzione pressoché totale

alle spese legate agli studi di entrambe le [sue] figlie, nel 2020 (…)”.

Produce, a sostegno della sua posizione, la Convenzione firmata dinanzi alla

Pretura di Locarno con le proprie figlie ed i relativi giustificativi.

D. Con osservazioni del

22.5.2023, l’UT segnala che la deduzione per figli agli studi è stata ripartita

tra i genitori “(…) in considerazione della partecipazione di entrambi al

mantenimento e alla formazione delle stesse. Per la formazione delle figlie la

deduzione massima (per ogni figlia) ammonta a fr. 13'400.- anche in presenza di

costi effettivi superiori”.

Diritto

1. Sebbene la

ricorrente chieda il riconoscimento della deduzione per figli agli studi ai

fini del calcolo sia dell’imposta cantonale sia dell’imposta federale diretta,

il ricorso deve essere esaminato solo dal punto di vista del diritto cantonale.

La legge sull’imposta federale diretta non prevede infatti una deduzione per

figli agli studi.

Ne consegue che, nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

La deduzione per figli agli studi è una

deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed è complementare

alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.65 del

21.

giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT,

sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al

cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una scuola o corsi

di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.-,

secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto

dei costi supplementari sopportati.

2.2

Il decreto esecutivo

dell’11 dicembre 2019 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020, all’art. 11 cpv. 1

stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.

fr. 1’200.- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il

luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di

formazione;

2.

fr. 1’900.- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo

di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o

del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr. 4’600.- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo

di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della

scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr. 6’400.- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o

frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando

giornalmente a domicilio;

5.

fr. 13'400.- se il figlio

frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio

di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a

tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame

riconosciuto (art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di

studio fino a fr. 1’000.- l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione.

2.3

La Camera di diritto

tributario ha stabilito, anche nell’interesse della praticabilità, che, quando

entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio

maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è ripartita

per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale

ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita all’altro

genitore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014 consid. 3.4).

Nella Circolare n. 4/2008

del gennaio 2009 (“Deduzioni per figli agli studi [art. 34 LT]”), per quanto

concerne, nei casi particolari, quello dei genitori con tassazione separata

viene indicato quanto segue:

In caso di tassazione disgiunta dei genitori (poiché

divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione è ammessa a favore del

genitore che provvede al mantenimento del figlio agli studi.

Se il figlio è minorenne e un

genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figlio agli

studi, la deduzione è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli

alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere (gli alimenti sono

fiscalmente deducibili dal reddito del genitore che li versa e sono imposti al

genitore che li riceve). In via eccezionale la deduzione può essere ripartita

sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento

del figlio agli studi.

3.

3.1.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, oggetto del ricorso è unicamente la questione della deduzione per

figli agli studi, ed in particolare il suo ammontare. La contribuente è

dell’avviso che, sostenendo lei economicamente le figlie, __________) e __________

(__________) studentesse, nel 2020, rispettivamente all’Università in __________

e a __________, le debba venir riconosciuta integralmente la deduzione.

3.2

Trattandosi di una

deduzione, va ricordato che in applicazione analogica della regola generale

prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257): la

deduzione per figli agli studi è un elemento che contribuisce a ridurre il

debito nei confronti dell’erario.

3.3

3.3.1

Ora,

la contribuente dichiara a titolo di deduzione per figli agli studi l’importo

di fr. 24'926.- per il 2020 e, a sostegno di detta cifra, fa riferimento ad un

verbale di udienza del 15.7.2021 dinanzi al Pretore di Locarno, __________.

Nell’ambito della procedura promossa dalle figlie __________ ed __________

contro la contribuente, le parti erano giunte al seguente accordo: “A

tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa economica per il passato __________

verserà alle figlie __________ ed __________ __________ l’importo complessivo

di fr. 54'000.- (già tenuto conto dei contributi da lei versati fino al mese di

luglio 2021). (…). Tale importo verrà prioritariamente utilizzato per il

rimborso dei debiti assunti da __________ durante i suoi studi universitari”.

Dal mese di agosto 2021, __________

avrebbe dovuto versare, entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 1'000.- oltre

all’assegno famigliare di fr. 250.- per ogni figlia “(…) fino al termine

delle rispettive formazioni universitarie”.

3.3.2

Nelle condizioni

descritte, per questa Camera non è possibile stabilire, sulla sola base degli

atti a disposizione, come sia stato calcolato l’importo complessivo di fr.

54'000.-, che si riferisce alle pretese economiche vantate dalle figlie per il

passato, e quindi anche inerenti il periodo fiscale 2020. Non vi sono infatti

agli atti la copia della petizione presentata dalle figlie contro la madre né i

calcoli proposti in relazione al mantenimento agli studi di quest’ultime. Oltre

a ciò, per poter ammettere la totalità della deduzione, occorre ancora

escludere che anche il padre, __________ non abbia provveduto in maniera

importante al mantenimento delle figlie durante il 2020.

3.4

Spetterà pertanto all’UT

interpellare entrambi i genitori per stabilire – giustificativi alla mano –in

quale misura ciascuno di loro abbia provveduto al mantenimento delle figlie

agli studi.

4.

Il ricorso è

irricevibile in quanto presentato contro la decisione di tassazione dopo

revisione su reclamo per l’IFD 2020. La decisione di tassazione dopo revisione

su reclamo per l’IC 2020 del 14.4.2023 è invece annullata e gli atti sono

ritornati all’UT affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1.

Nella misura in cui concerne l’IFD 2020 il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’IC 2020, la decisione di tassazione dopo revisione su

reclamo del 14.4.2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT

affinché proceda nei propri incombenti.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: