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Decisione

80.2023.97

Procedura: revisione, competenza, ultima autorità che si è pronunciata nel merito, sentenza cantonale poi impugnata al TF, competenza del TF

30 maggio 2023Italiano5 min

di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, argomentando che il 16 febbraio 2023 la __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.97

80.2023.98

Lugano

30 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 maggio 2023 in materia di revisione IC 2013 e 2014.

Fatti

Fatti

- nell’ambito della

costituzione della __________ SA, Lugano, avvenuta con rogito del 1° febbraio

2012 del notaio __________, Lugano, RI 1, cittadino italiano con permesso B, ha

confermato l’assunzione e la sottoscrizione di 100 azioni al portatore del

valore di fr. 1'000.-- ciascuna, interamente liberate;

- nella decisione del 23

agosto 2017, con cui ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, l'Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano commisurato la sua sostanza imponibile in

fr. 6'391'000.-- e quella determinante per l'aliquota in fr. 6'566'000.- ,

avendo aggiunto alla sostanza imponibile dichiarata il valore delle azioni

della __________ SA, che al 31 dicembre 2013 ammontava a fr. 6'470'000.--;

- con reclamo del 19

settembre 2017 il contribuente ha sostenuto di non essere mai stato azionista

della __________ SA, come confermato da una dichiarazione sottoscritta

dall'amministratore unico della stessa;

- con decisione del 18 marzo/22

luglio 2020 il fisco ha respinto il reclamo del contribuente;

- con sentenza del 12 luglio

2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha respinto il

suo ricorso contro la decisione dopo reclamo;

- Il 14 settembre 2021 RI 1 ha

impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale, che lo ha respinto, nella misura in cui ammissibile, con

sentenza del 25 gennaio 2022 (2C_725/2021);

- con decisione del 6

ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto un reclamo del contribuente,

che contestava anche per il periodo fiscale 2014 l’attribuzione delle azioni

della __________ SA;

- con istanza del 15 maggio

2023, indirizzata al Tribunale federale, alla Camera di diritto tributario e

all’Ufficio di tassazione di Lugano, RI 1 chiede la revisione delle decisioni

di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, argomentando che il 16 febbraio 2023 la __________

SA ha “finalmente consegna[to] il contratto di mandato (allegato) tra __________

SA e gli azionisti della spettabile __________ SA”,

dal quale “si

può evincere senza alcun dubbio che l’azionista non è… RI 1”.

Diritto

Considerandi

- Sebbene l’istanza di

revisione faccia riferimento all’imposta cantonale e anche all’imposta federale

diretta, si ritiene che la stessa si riferisca esclusivamente all’imposta

cantonale sulla sostanza, oggetto delle procedure di reclamo e di ricorso

evocate;

- la questione non necessita

tuttavia di essere approfondita, essendo l’istanza comunque irricevibile;

- secondo gli articoli 234

cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD, la revisione compete alla stessa autorità che ha

emanato la decisione o sentenza nel frattempo cresciuta in giudicato;

- la reiezione della domanda

di revisione e la nuova decisione o sentenza possono successivamente essere

impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o

sentenza anteriore (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

- in materia sia d’imposta

federale diretta sia d’imposta cantonale, la domanda di revisione deve essere

inoltrata all’autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito

cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono

entrate nel merito per motivi formali;

- è infatti principio

generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a

quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si

postula la revisione;

- nel caso in esame, la

decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2013 è passata in giudicato

solo dopo il giudizio del Tribunale federale del 25 gennaio 2022, che è entrato

nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui era

ammissibile;

- ne consegue che l’autorità

competente per la revisione è lo stesso Tribunale federale, che ha deciso per

ultimo sulla fattispecie litigiosa e la cui sentenza ha in tal modo sostituito

il giudizio cantonale impugnato (cfr. sentenza 2F_2/2009 del 23 settembre 2009

consid. 2.2);

- per quanto attiene alla

tassazione relativa al periodo fiscale 2014, la stessa è passata in giudicato

trenta giorni dopo la notificazione della decisione con cui, il 6 ottobre 2021,

l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente;

- la competenza a pronunciarsi

sull’istanza di revisione dell’imposta cantonale 2014 è conseguentemente

dell’Ufficio di tassazione, che si è pronunciato per ultimo sulla questione

controversa;

- nella misura in cui il

contribuente ha indirizzato alla Camera di diritto tributario la sua istanza di

revisione delle tassazioni IC 2013 e 2014, la stessa è pertanto irricevibile;

- la tassa di giustizia e le

spese processuali sono a carico dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dell’istante.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: