80.2023.99
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: “insufficiente disponibilità finanziaria”, violazione del diritto di essere sentito del contribuente, decisione annullata
12 gennaio 2024Italiano13 min
d’imposta 2021, RI 1 ha indicato un reddito derivante da attività indipendente di
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.99
80.2023.100
Lugano
12 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano
Stillitano
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 maggio 2023 contro la decisione del 3 maggio 2023 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2021, RI 1 ha indicato un reddito derivante da attività indipendente di
CHF 23'630.-, costituito dalla vendita di mucche per CHF 13'000.- e da CHF
10'000.- percepiti per lo svolgimento della sua attività, accessoria a quella
dell’azienda agricola del sig. __________, ed ha allegato, a sostegno della
propria dichiarazione, un bilancio e un conto economico manoscritti. Il
contribuente ha anche dichiarato una rendita AVS di CHF 19'932.-.
Con decisione del 23
novembre 2022, l’RS 1 ha rettificato il reddito da attività indipendente, che è
stato aumentato a CHF 29'000.-, con la seguente motivazione:
“Valori rettificati sulla base degli elementi noti
all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente, sui nuovi
elementi emersi in sede di tassazione 2021 e stabilito per insufficienza di
disponibilità finanziaria emersa in sede di accertamento dei dati dichiarati”.
L’autorità fiscale ha
anche stralciato la quota esente per beneficiari AVS di CHF 1'000.-.
B. Avverso tale
decisione, il contribuente ha presentato reclamo in data 16 dicembre 2022,
contestando sia l’aumento del reddito dell’attività lucrativa indipendente sia
il mancato riconoscimento della quota esente per beneficiari AVS.
Quanto alla propria
situazione finanziaria, il contribuente ha indicato di “vivere con il minimo
indispensabile per causa della disdetta del diritto di abitazione della ex
moglie”, __________, alla quale in data 7 dicembre 2021 aveva bonificato
l’importo di CHF 63'000.-. Proprio a causa della difficile situazione
economica, al reclamante sarebbe anche stata negata una richiesta di prestito
avanzata presso __________.
Al reclamo è stato
allegato un rendiconto circa la disponibilità finanziaria per gli anni 2020 e
2021. Quanto al periodo fiscale qui d’interesse, il contribuente ha riferito
che la sostanza al 1° gennaio 2021 ammontava a CHF 9'000.- (circostanza non
indicata nella dichiarazione fiscale), importo che, unitamente ai prelevamenti
derivanti dagli importi AVS quantificati in CHF 7'500.-, sarebbe servito
proprio a coprire il fabbisogno. In detto periodo, pertanto, il contribuente
avrebbe vantato una disponibilità finanziaria di complessivi CHF 17'500.-, a
suo avviso pure superiore al fabbisogno calcolato per l’anno 2020, come da ricostruzione
allegata al reclamo.
C. Con decisione del 3
maggio 2023, l’RS 1ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo il reddito
dell’attività lucrativa indipendente a CHF 27'000.-, con la seguente
motivazione:
Reclamo deciso in base alla documentazione in nostro
possesso. La disponibilità finanziaria risulta sempre insufficiente. Nel
calcolo effettuato dal contribuente mancano anche i dati circa la variazione
della sostanza nel corso dell’anno.
Il reddito da attività indipendente viene comunque rettificato prudenzialmente
a CHF 27'000.-.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la
correttezza dei dati indicati nella dichiarazione d’imposta, rilevando di avere
“rimediato” al problema della scarsa disponibilità finanziaria nel 2021 rinunciando
ad ogni spesa che potesse essere rinviata. Il ricorrente ha allegato al ricorso
la seguente documentazione:
1) calcolo dell’imponibile IC 2021 del 23.11.2022
2)
calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 3.5.2023
3)
fotocopia del mio reclamo del 16.122022
4)
+ 5) disponibilità finanziaria 2020
6)
disponibilità finanziaria 2021
7)
calcolo fabbisogno minimo 2020
8)
bilancio 2020 foglio 3
9)
estratto __________ 28.12.2020 del conto aziendale di __________.: prelevato da
me stesso fr. 9'500.-
10)
– 16) estratti __________ a sostegno 4)+5)
17)
bilancio e conto economico 2021
18)
estratti __________. circa variazioni della sostanza 2021
19)
– 23) estratti __________. dettagli prestiti fr. 9'800.- a __________ 2019,
rimborsati 2021 il 7.12.
E. Nelle osservazioni del
12 giugno 2023, l’UT si è riconfermato nelle proprie decisioni, ritenuto che:
“In sede di Ricorso il contribuente non ha portato
elementi nuovi che smentiscono la bontà della nostra decisione su Reclamo. La comprovata
provenienza dei fr. 9'000.- a variazione della sostanza è già stata considerata
sia nel calcolo del dispendio in sede di tassazione che di reclamo”.
Diritto
1. Contestato nel caso
di specie è l’aumento del reddito derivante da attività indipendente dai CHF 23'630.-
dichiarati dal contribuente, ai CHF 29'000.- stabiliti dall’ufficio fiscale,
poi ridotti in seguito a reclamo a CHF 27'000.-. Reddito che è stato così
determinato ritenuta una “insufficiente disponibilità finanziaria” del
contribuente.
Di diverso avviso è il
ricorrente, per il quale, invece, l’importo dichiarato al fisco sarebbe
corretto, considerato che al 1° gennaio 2021 disponeva di un importo di CHF
9'000.-, quale sostanza, e tenuto conto anche della rendita AVS percepita, che
gli avrebbe permesso di far fronte al proprio fabbisogno.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 123
cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il
contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa
ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla
collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente
(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e
200.
cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in
modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare
i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di
tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla
luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a
proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione
patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è
in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130
cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione esegue
la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la
legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due
condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi
procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale
di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due
condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione, basterebbe
la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di tassazione possa
procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la giurisprudenza
costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione d’ufficio
presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso dall’autorità di
tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a quest’ultima di
procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza del TF 2C_3/2019
del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.2
Al contribuente spetta
dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità
fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati
dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è
colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze.
Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi
imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente
stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della
prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti
dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che
si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una
valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita
del contribuente. (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF
2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
3.
3.1.
Giusta l’art. 199 cpv. 2
LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2021, le persone fisiche
con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione
d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio
e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e
dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli,
crediti e debiti (lett. b).
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio
2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le
persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione: i conti annuali firmati
(bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale (lett. a); o,
in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957
capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla
situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale
(lett. b).
3.2
Giusta l’art. 957 CO, le
imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.-
devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che
non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per
contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del
patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le
seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti,
conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in
particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di
affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e
nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come
pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è
adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel
rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3
CO).
Se
tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde
all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore
del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid.
4.1).
3.3
L’art.
125.
cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che cosa bisogna intendere per “distinte
relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.
Le
esigenze a cui devono rispondere queste distinte dipendono dal caso di specie,
in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni
caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo
completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa
indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte
delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione
ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).
4.
4.1.
Nel caso che qui ci
occupa, come visto, il ricorrente ha presentato la dichiarazione d’imposta,
nella quale ha commisurato in CHF 23'630.- il reddito dell’attività lucrativa
indipendente. Alla stessa era allegato un foglio manoscritto, intitolato
“bilancio e conto economico 2021”, che tuttavia non soddisfaceva chiaramente i
requisiti previsti dagli articoli 199 cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD. Il
“fatturato” era indicato in CHF 10'255.75, importo corrispondente (al
centesimo) alle spese, con la conseguenza che l’utile ammontava a zero franchi.
Poi venivano aggiunti i proventi della vendita delle mucche e un reddito di CHF
10'000.-, proveniente dall’azienda agricola di __________. Nello stesso
documento figuravano poi un importo di CHF 63'000 sia fra i ricavi sia fra i
costi, riferito al “versamento a __________, __________” e alla “cancellazione
diritto abitazione sulla __________-__________”.
4.2
È
chiaro che la dichiarazione presentata dal contribuente richiedeva ulteriori
accertamenti, in particolar modo in relazione al reddito dell’attività
lucrativa indipendente. La documentazione allegata non consentiva infatti di
verificare né l’utile né i prelevamenti e gli apporti privati.
L’UT, tuttavia, ricevuta
la dichiarazione d’imposta, si è limitato a rettificare gli importi indicati
adducendo una “insufficiente disponibilità finanziaria”, senza prima
confrontarsi con il contribuente. In particolare, all’interno dell’incarto dell’UT
non v’è traccia del calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale
risulterebbe la pretesa insufficiente disponibilità finanziaria. Ne consegue
che l’insorgente non è mai stato confrontato con il calcolo in questione e non
ha potuto prendere posizione al riguardo.
L’UT, prima di adottare la
propria decisione, avrebbe dovuto chiedere al contribuente di documentare la
situazione della sua attività lucrativa indipendente e di determinarsi sul
calcolo del dispendio elaborato, invitandolo quindi a prestare la sua collaborazione,
presentando, se del caso, ulteriore documentazione in merito alle proprie
disponibilità finanziarie ed al proprio sostentamento, nonché all’attività
esercitata in proprio. Occorreva anche approfondire l’elargizione dei CHF
63'000.- a favore di __________ effettuata in data 7 dicembre 2021, proprio in
scadenza del periodo fiscale, verificandone la causale e la corrispondenza
nella dichiarazione d’imposta della beneficiaria.
Se, nonostante le indagini
intraprese, non fosse stato possibile superare le incertezze in merito alla
effettiva disponibilità finanziaria del contribuente, restava aperta la
possibilità di procedere ad una tassazione d’ufficio.
4.3
L’autorità fiscale ha, invece,
adottato la decisione di tassazione senza apparentemente procedere ad alcun
atto istruttorio e senza prima coinvolgere il contribuente nell’accertamento
necessario. Anche nel corso della procedura di reclamo nulla è stato chiesto al
contribuente e l’UT ha ridotto l’ammontare del reddito da lavoro indipendente
da CHF 29'000 a CHF 27'000, limitandosi ad indicare nella decisione del 3
maggio 2023 di avere operato una “rettifica prudenziale”, non meglio
circostanziata, considerata, nuovamente, una “disponibilità finanziaria
insufficiente”, ma sempre senza chiedere delucidazione alcuna e senza
esperire nessun approfondimento.
4.4
È
quindi necessario che l’autorità fiscale confronti il contribuente con i
calcoli posti alla base della decisione di tassazione chiedendo, ove
necessario, di meglio chiarire e documentare la propria situazione, riservata
in ogni caso la possibilità di procedere ad una tassazione d’ufficio.
5.
La decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova
decisione, dopo gli accertamenti necessari.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione del 3 maggio
2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché
adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari e dopo aver
garantito il diritto di essere sentito del ricorrente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: