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Decisione

80.2023.99

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: “insufficiente disponibilità finanziaria”, violazione del diritto di essere sentito del contribuente, decisione annullata

12 gennaio 2024Italiano13 min

d’imposta 2021, RI 1 ha indicato un reddito derivante da attività indipendente di

Source ti.ch

Incarti n.

80.2023.99

80.2023.100

Lugano

12 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Stefano

Stillitano

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 maggio 2023 contro la decisione del 3 maggio 2023 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta 2021, RI 1 ha indicato un reddito derivante da attività indipendente di

CHF 23'630.-, costituito dalla vendita di mucche per CHF 13'000.- e da CHF

10'000.- percepiti per lo svolgimento della sua attività, accessoria a quella

dell’azienda agricola del sig. __________, ed ha allegato, a sostegno della

propria dichiarazione, un bilancio e un conto economico manoscritti. Il

contribuente ha anche dichiarato una rendita AVS di CHF 19'932.-.

Con decisione del 23

novembre 2022, l’RS 1 ha rettificato il reddito da attività indipendente, che è

stato aumentato a CHF 29'000.-, con la seguente motivazione:

“Valori rettificati sulla base degli elementi noti

all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente, sui nuovi

elementi emersi in sede di tassazione 2021 e stabilito per insufficienza di

disponibilità finanziaria emersa in sede di accertamento dei dati dichiarati”.

L’autorità fiscale ha

anche stralciato la quota esente per beneficiari AVS di CHF 1'000.-.

B. Avverso tale

decisione, il contribuente ha presentato reclamo in data 16 dicembre 2022,

contestando sia l’aumento del reddito dell’attività lucrativa indipendente sia

il mancato riconoscimento della quota esente per beneficiari AVS.

Quanto alla propria

situazione finanziaria, il contribuente ha indicato di “vivere con il minimo

indispensabile per causa della disdetta del diritto di abitazione della ex

moglie”, __________, alla quale in data 7 dicembre 2021 aveva bonificato

l’importo di CHF 63'000.-. Proprio a causa della difficile situazione

economica, al reclamante sarebbe anche stata negata una richiesta di prestito

avanzata presso __________.

Al reclamo è stato

allegato un rendiconto circa la disponibilità finanziaria per gli anni 2020 e

2021. Quanto al periodo fiscale qui d’interesse, il contribuente ha riferito

che la sostanza al 1° gennaio 2021 ammontava a CHF 9'000.- (circostanza non

indicata nella dichiarazione fiscale), importo che, unitamente ai prelevamenti

derivanti dagli importi AVS quantificati in CHF 7'500.-, sarebbe servito

proprio a coprire il fabbisogno. In detto periodo, pertanto, il contribuente

avrebbe vantato una disponibilità finanziaria di complessivi CHF 17'500.-, a

suo avviso pure superiore al fabbisogno calcolato per l’anno 2020, come da ricostruzione

allegata al reclamo.

C. Con decisione del 3

maggio 2023, l’RS 1ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo il reddito

dell’attività lucrativa indipendente a CHF 27'000.-, con la seguente

motivazione:

Reclamo deciso in base alla documentazione in nostro

possesso. La disponibilità finanziaria risulta sempre insufficiente. Nel

calcolo effettuato dal contribuente mancano anche i dati circa la variazione

della sostanza nel corso dell’anno.

Il reddito da attività indipendente viene comunque rettificato prudenzialmente

a CHF 27'000.-.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la

correttezza dei dati indicati nella dichiarazione d’imposta, rilevando di avere

“rimediato” al problema della scarsa disponibilità finanziaria nel 2021 rinunciando

ad ogni spesa che potesse essere rinviata. Il ricorrente ha allegato al ricorso

la seguente documentazione:

1) calcolo dell’imponibile IC 2021 del 23.11.2022

2)

calcolo dell’imponibile dopo reclamo del 3.5.2023

3)

fotocopia del mio reclamo del 16.122022

4)

+ 5) disponibilità finanziaria 2020

6)

disponibilità finanziaria 2021

7)

calcolo fabbisogno minimo 2020

8)

bilancio 2020 foglio 3

9)

estratto __________ 28.12.2020 del conto aziendale di __________.: prelevato da

me stesso fr. 9'500.-

10)

– 16) estratti __________ a sostegno 4)+5)

17)

bilancio e conto economico 2021

18)

estratti __________. circa variazioni della sostanza 2021

19)

– 23) estratti __________. dettagli prestiti fr. 9'800.- a __________ 2019,

rimborsati 2021 il 7.12.

E. Nelle osservazioni del

12 giugno 2023, l’UT si è riconfermato nelle proprie decisioni, ritenuto che:

“In sede di Ricorso il contribuente non ha portato

elementi nuovi che smentiscono la bontà della nostra decisione su Reclamo. La comprovata

provenienza dei fr. 9'000.- a variazione della sostanza è già stata considerata

sia nel calcolo del dispendio in sede di tassazione che di reclamo”.

Diritto

1. Contestato nel caso

di specie è l’aumento del reddito derivante da attività indipendente dai CHF 23'630.-

dichiarati dal contribuente, ai CHF 29'000.- stabiliti dall’ufficio fiscale,

poi ridotti in seguito a reclamo a CHF 27'000.-. Reddito che è stato così

determinato ritenuta una “insufficiente disponibilità finanziaria” del

contribuente.

Di diverso avviso è il

ricorrente, per il quale, invece, l’importo dichiarato al fisco sarebbe

corretto, considerato che al 1° gennaio 2021 disponeva di un importo di CHF

9'000.-, quale sostanza, e tenuto conto anche della rendita AVS percepita, che

gli avrebbe permesso di far fronte al proprio fabbisogno.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 123

cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il

contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa

ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla

collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente

(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e

200.

cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in

modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare

i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di

tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla

luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a

proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione

patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è

in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.

Secondo gli articoli 130

cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione esegue

la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la

legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due

condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi

procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale

di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due

condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione, basterebbe

la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di tassazione possa

procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la giurisprudenza

costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione d’ufficio

presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso dall’autorità di

tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a quest’ultima di

procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza del TF 2C_3/2019

del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

2.2

Al contribuente spetta

dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità

fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati

dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è

colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze.

Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi

imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente

stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della

prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti

dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che

si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una

valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita

del contribuente. (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF

2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

3.

3.1.

Giusta l’art. 199 cpv. 2

LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2021, le persone fisiche

con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione

d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio

e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e

dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli,

crediti e debiti (lett. b).

Per l’imposta federale

diretta, secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio

2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le

persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione: i conti annuali firmati

(bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale (lett. a); o,

in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957

capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla

situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale

(lett. b).

3.2

Giusta l’art. 957 CO, le

imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.-

devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che

non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per

contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del

patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le

seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti,

conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in

particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di

affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e

nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come

pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è

adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel

rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3

CO).

Se

tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde

all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore

del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid.

4.1).

3.3

L’art.

125.

cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che cosa bisogna intendere per “distinte

relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai

prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.

Le

esigenze a cui devono rispondere queste distinte dipendono dal caso di specie,

in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni

caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo

completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa

indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte

delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione

ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).

4.

4.1.

Nel caso che qui ci

occupa, come visto, il ricorrente ha presentato la dichiarazione d’imposta,

nella quale ha commisurato in CHF 23'630.- il reddito dell’attività lucrativa

indipendente. Alla stessa era allegato un foglio manoscritto, intitolato

“bilancio e conto economico 2021”, che tuttavia non soddisfaceva chiaramente i

requisiti previsti dagli articoli 199 cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD. Il

“fatturato” era indicato in CHF 10'255.75, importo corrispondente (al

centesimo) alle spese, con la conseguenza che l’utile ammontava a zero franchi.

Poi venivano aggiunti i proventi della vendita delle mucche e un reddito di CHF

10'000.-, proveniente dall’azienda agricola di __________. Nello stesso

documento figuravano poi un importo di CHF 63'000 sia fra i ricavi sia fra i

costi, riferito al “versamento a __________, __________” e alla “cancellazione

diritto abitazione sulla __________-__________”.

4.2

È

chiaro che la dichiarazione presentata dal contribuente richiedeva ulteriori

accertamenti, in particolar modo in relazione al reddito dell’attività

lucrativa indipendente. La documentazione allegata non consentiva infatti di

verificare né l’utile né i prelevamenti e gli apporti privati.

L’UT, tuttavia, ricevuta

la dichiarazione d’imposta, si è limitato a rettificare gli importi indicati

adducendo una “insufficiente disponibilità finanziaria”, senza prima

confrontarsi con il contribuente. In particolare, all’interno dell’incarto dell’UT

non v’è traccia del calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale

risulterebbe la pretesa insufficiente disponibilità finanziaria. Ne consegue

che l’insorgente non è mai stato confrontato con il calcolo in questione e non

ha potuto prendere posizione al riguardo.

L’UT, prima di adottare la

propria decisione, avrebbe dovuto chiedere al contribuente di documentare la

situazione della sua attività lucrativa indipendente e di determinarsi sul

calcolo del dispendio elaborato, invitandolo quindi a prestare la sua collaborazione,

presentando, se del caso, ulteriore documentazione in merito alle proprie

disponibilità finanziarie ed al proprio sostentamento, nonché all’attività

esercitata in proprio. Occorreva anche approfondire l’elargizione dei CHF

63'000.- a favore di __________ effettuata in data 7 dicembre 2021, proprio in

scadenza del periodo fiscale, verificandone la causale e la corrispondenza

nella dichiarazione d’imposta della beneficiaria.

Se, nonostante le indagini

intraprese, non fosse stato possibile superare le incertezze in merito alla

effettiva disponibilità finanziaria del contribuente, restava aperta la

possibilità di procedere ad una tassazione d’ufficio.

4.3

L’autorità fiscale ha, invece,

adottato la decisione di tassazione senza apparentemente procedere ad alcun

atto istruttorio e senza prima coinvolgere il contribuente nell’accertamento

necessario. Anche nel corso della procedura di reclamo nulla è stato chiesto al

contribuente e l’UT ha ridotto l’ammontare del reddito da lavoro indipendente

da CHF 29'000 a CHF 27'000, limitandosi ad indicare nella decisione del 3

maggio 2023 di avere operato una “rettifica prudenziale”, non meglio

circostanziata, considerata, nuovamente, una “disponibilità finanziaria

insufficiente”, ma sempre senza chiedere delucidazione alcuna e senza

esperire nessun approfondimento.

4.4

È

quindi necessario che l’autorità fiscale confronti il contribuente con i

calcoli posti alla base della decisione di tassazione chiedendo, ove

necessario, di meglio chiarire e documentare la propria situazione, riservata

in ogni caso la possibilità di procedere ad una tassazione d’ufficio.

5.

La decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova

decisione, dopo gli accertamenti necessari.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione del 3 maggio

2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché

adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari e dopo aver

garantito il diritto di essere sentito del ricorrente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: