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Decisione

80.2024.101

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: tassista, mancata prova dei ricavi e dei costi, rivalutazione del reddito

4 giugno 2025Italiano24 min

dettaglio, essa dichiarava di trarre dall’attività indipendente un utile lordo di

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.101

80.2025.102

Lugano

4 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 maggio 2024 contro la decisione del 1 maggio 2024 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

per l’imposta IC/IFD 2021 dei coniugi RI 1 e RI 2, quest’ultima, di professione

tassista indipendente, indicava, per quanto qui d’interesse, di aver percepito

un reddito da attività indipendente di fr. 2'346.‑. Più in

dettaglio, essa dichiarava di trarre dall’attività indipendente un utile lordo di

fr. 19'200.‑, dal quale dedurre fr. 2'156.- quali contributi

sociali e fr. 14'698.- quali spese d’automobile (professionali), per avere

percorso con la stessa 32'000 km complessivi, di cui 8'000 km a scopo privato

(corrispondente al 25% del totale) e 24'000 km a scopo professionale (75% del

totale). In particolare, le spese professionali legate all’automobile erano

pari al 75% della somma dei seguenti importi: fr. 4'968.- per imposte e

assicurazioni, fr. 6'350.- per l’uso dell’auto (benzina, riparazioni e

simili), fr. 8'280.- quale ammortamento dell’auto.

Pur non dichiarando alcun

reddito da attività dipendente, la contribuente chiedeva nondimeno la deduzione

di fr. 8'580.- come “spese professionali del dipendente”, composte di

fr. 2'880.- per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e

viceversa (tragitto, di 16 km complessivi, percorso per 300 giorni in un anno),

fr. 3'200.- per pasti fuori casa (deduzione massima ammessa) e un forfait di

fr. 2'500.-.

B. Con decisione del 5

aprile 2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (in seguito: UT)

ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC e IFD 2021, commisurando

il reddito imponibile in fr. 133'200.- per l’IC ed in fr. 135'600.- per l’IFD. L’autorità

fiscale ha, da un lato, assoggettato all’imposta il reddito dell’attività

lucrativa indipendente della moglie, così come dichiarato (fr. 2'346.-), e,

dall’altro, ha negato la deduzione delle spese professionali della stessa.

C. a.

Contro la decisione

suddetta, i contribuenti, per il tramite della In-terdebita SA, hanno

presentato reclamo datato 24 aprile 2023, sostenendo di aver commesso “degli

errori di compilazione” della dichiarazione, fra l’altro dichiarando il reddito

dell’attività lucrativa indipendente della moglie “senza dedurre le spese

realmente sostenute, ad esempio: abbonamento telefonico, carburante,

manutenzione auto, assicurazione auto, tassa di circolazione, leasing auto,

affitto ufficio, pranzi etc.”.

b.

Con scritto dell’8 agosto

2023, l’UT ha chiesto ai reclamanti di inviargli “copia del primo e

dell’ultimo disco orario dell’anno 2021 con l’indicazione dei km percorsi a

titolo privato”, avvertendoli che altrimenti avrebbe modificato la

tassazione a loro svantaggio, elevando il reddito dell’attività lucrativa

indipendente a fr. 30'000.-.

Con emali dell’8 agosto

2023, i contribuenti hanno proposto tre varianti di calcolo dei costi

dell’attività lucrativa indipendente, da un minimo di fr. 26'868.- a un massimo

di fr. 37'368.-, da dedurre dall’utile lordo di fr. 19'200.-.

Il 30 agosto 2023 l’UT si

è rivolto al rappresentante dei contribuenti, sottoponendo loro una

ricostruzione del reddito dell’attività indipendente, a partire da una

percorrenza annua di 32'000 km, di cui 8'000 a scopi privati, con una cifra

d’affari di 2 franchi al km. Dal ricavo stimato in fr. 48'000.- l’autorità

fiscale ammetteva in deduzione costi per fr. 16'536.-, determinando il reddito

(arrotondato) in fr. 30'000.-.

Il 18 dicembre 2023 il

rappresentante dei contribuenti ha sostenuto che la quota d’uso privato

dell’automobile sarebbe stata almeno del 40% e non del 25%, come stimato

dall’UT, a causa degli effetti della pandemia COVID 19. Ha inoltre contestato

la stima dei ricavi, argomentando che la reclamante “si occupa principalmente

di fornire servizio su lunghe tratte”.

c.

Con decisione del 1°

maggio 2024, l’UT ha elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente a

fr. 25'000.- sulla base del calcolo seguente:

km percorsi: 24'000

cifra d’affari ricostruita

secondo medie di categoria:

24'000 x 2 fr/km = fr.

48'000.-

dedotti i costi

giustificati dall’uso commerciale (seppur senza giustificativi):

- leasing: fr.

8'280.-

- carburante fr.

3'600.-

- manutenz. auto: fr.

3'000.-

- ass. auto: fr.

4'180.-

- tassa circolazione: fr.

788.-

+ quota parte privata (25

%): fr. 4'962.-

- pasti: fr.

1'650.-

reddito aziendale: fr.

31'464.-

ridotto prudenzialmente a fr.

25'000.-

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro la

decisione di tassazione dopo reclamo del 1° maggio 2024. Gli insorgenti

contestano in primo luogo l’applicazione del guadagno lordo di fr. 2.- per km,

per il fatto che la contribuente svolgerebbe l’attività su tratte lunghe, “dove

i prezzi applicati sono concordati con il cliente e di media si aggirano a CHF 1.20/1.30

a km”. Inoltre, avrebbe fatto un uso privato del veicolo aziendale di almeno il

40%, a causa della pandemia da COVID-19. A comprova, i ricorrenti si dicono

disposti a produrre i dischi orari “nei quali vi è indicato l’utilizzo

lavorativo piuttosto che quello privato”.

E. Con osservazioni del

5 giugno 2024, l’UT chiede di respingere il ricorso e confermare la decisione

su reclamo, osservando che nella dichiarazione d’imposta, e meglio nel Modulo

10, erano stati gli stessi ricorrenti ad indicare un uso del veicolo aziendale

per 32'000 km, di cui 8'000 km (ovvero, il 25%) a scopo privato, nonché costi

per fr. 16'854.-. Riguardo all’utile, poiché i contribuenti non hanno mai

prodotto i dischi orari richiesti, l’UT ha dovuto procedere a una soluzione a

costi forfettari, prendendo i km (e la quota d’uso professionale del veicolo

aziendale) dichiarati e applicando un guadagno medio di categoria di 2 fr./km,

poi adeguando, in assenza di prove concrete, i costi dichiarati in base a una

valutazione di plausibilità e ulteriormente riducendo, per cautela e a

vantaggio dei contribuenti, la cifra finale ottenuta a fr. 25'000.- così da tenere

conto della minor redditività nell’anno di contribuzione fatta valere dai

ricorrenti.

F. Nella replica

spontanea del 19 giugno 2024, gli insorgenti argomentano che l’utilizzo a scopo

privato dell’automobile sarebbe superiore a quello della media di categoria, in

quanto la contribuente non eserciterebbe la professione a tempo pieno, bensì

saltuariamente e a chiamata, alla stregua di una attività lucrativa accessoria.

L’uso effettivo dell’auto a scopi professionali non potrebbe essere stimato con

un forfait, ma potrebbe essere accertato unicamente tramite l’analisi

dei dischi orari e del libretto di lavoro, che sarebbero a disposizione, anche

se “di non facile consultazione”. Disporrebbero peraltro solo dei dischi orari

da marzo 2021, essendo quelli precedenti stati frattanto eliminati, anche per

motivi di spazio. Avrebbero poi prodotto “l’unica fattura disponibile” per

l’anno 2021.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso in esame, RI 2

esercita un’attività lucrativa indipendente quale taxista.

1.2.

Secondo gli articoli 125

cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività

lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla

dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del

periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,

come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le “distinte”

vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non

essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad

adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le

distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol.

I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

I requisiti che le

suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso

concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue

dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano

l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali

e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF

n. 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, consid. 4).

1.3.

La contribuente non ha

allegato alla dichiarazione d’imposta la benché minima documentazione,

limitandosi sostanzialmente a indicare, nel questionario per indipendenti senza

contabilità (Modulo 10), una cifra d’affari lorda di fr. 19'200.- e spese

generali per fr. 16'854.- (già dedotta la quota parte privata del 25%). Da qui

il reddito netto dichiarato di fr. 2'346.-. Ha inoltre dichiarato di avere

percorso con il veicolo aziendale 32'000 km, di cui 8'000 km a scopo privato,

corrispondenti a una quota d’uso privato del 25 %.

La ricorrente non ha

pertanto adempiuto gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 125

cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

gli articoli 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano,

con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione

completa ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata

dalla collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente

(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e

200.

cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in

modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare

i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di

tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla

luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a

proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione

patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è

in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.

Secondo

gli articoli 130 cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Oltre alla

condizione della diffida, la legge fa dipendere la procedura di tassazione

d’ufficio dall’adempimento di due condizioni: 1) che il contribuente non abbia

soddisfatto i suoi obblighi procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili

non possano essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.

Un’interpretazione letterale di questa disposizione (congiunzione “oppure”)

lascia intendere che le due condizioni siano alternative. In virtù di una

simile interpretazione, basterebbe la violazione degli obblighi di procedura

perché l’autorità di tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo

diffida). Secondo la giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere

ad una tassazione d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame

intrapreso dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che

impedisce a quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto

(sentenza TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza

citata).

2.2

Al

contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre

spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non

sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere

provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le

conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di

elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al

contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2

LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

3.

3.1.

In mancanza di

documentazione atta ad accertare l’effettivo utile proveniente dall’attività indipendente

esercitata dalla ricorrente, la decisione di procedere a una tassazione per

apprezzamento è ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a

giudicare la legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa a carico di un

tassista del Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha avuto modo di

sottolineare l’importanza di una corretta tenuta del libro di cassa,

segnatamente per le piccole attività indipendenti. Solo in questo modo è

possibile garantire una ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri e

verificare la loro corrispondenza con i redditi dichiarati. Sebbene la sentenza

concernesse l’imposta sul valore aggiunto (IVA), i giudici federali hanno

sottolineato che l’esigenza di registrazioni idonee, tali da garantire un pieno

assoggettamento alle imposte, vale per l’insieme delle imposte, dirette e

indirette (sentenza TF n. 2C_825/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.2.2, in: StR

67/2012 p. 709).

3.2

Nel caso in esame,

tuttavia, l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una

tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria,

come risulta in particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha omesso

di indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132

cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le conseguenze in caso di

inottemperanza degli stessi.

Nel pieno rispetto delle

norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF n. 2A.561/2005 del 22

febbraio 2006), questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della

legittimità dell’importo di fr. 25'000.-.

4.

4.1.

Riguardo all’utile lordo,

i contribuenti hanno sempre fatto valere, fin dalla dichiarazione d’imposta,

una cifra d’affari lorda di fr. 19'200.-, senza dare però alcuna

spiegazione ulteriore e senza fornire alcun giustificativo. In particolare, i

ricorrenti non hanno presentato alcuna registrazione delle entrate giornaliere

o mensili né tanto meno ulteriori indicazioni in merito agli attivi e ai

passivi dell’azienda della moglie. Parallelamente a ciò, i contribuenti hanno

indicato, già nella dichiarazione fiscale, che la signora RI 2 ha percorso con

l’auto aziendale 32'000 km, di cui 8'000 km a scopo privato (25% del totale) e 24'000

km a scopo professionale (75% del totale); con il reclamo, la percentuale d’uso

a scopo privato è poi stata stimata almeno al 40%. In sede di ricorso i

ricorrenti hanno stimato che il guadagno lordo medio della coniuge sarebbe

stato di fr. 1.20/1.30 a km.

In assenza di

giustificativi, per la determinazione dell’utile lordo l’UT non si è affidato

alla cifra di fr. 19'200.- dichiarata dai contribuenti, ma ha calcolato il

medesimo in fr. 48'000.- prendendo la totalità dei km percorsi a scopo

aziendale (24'000 km, ovvero il 75% di 32'000 km) e moltiplicandola per un

guadagno lordo medio di categoria di 2.- fr. per km.

4.2

Per determinare la

quantità di km percorsi con l’automobile a scopo professionale, in assenza di

prove, l’UT si è basato sui dati forniti dai ricorrenti nel Modulo 10 allegato

alla dichiarazione fiscale, ovvero 32'000 km percorsi in totale, di cui 8'000

km a scopo privato (25%) e 24'000 km a scopo professionale (75%).

I ricorrenti non

contestano l’ammontare dei km percorsi, ma ritengono che gli spostamenti

privati con l’auto aziendale corrisponderebbero almeno al 40% degli spostamenti

totali, ovvero a 12'800 km.

Nella sua copiosa

giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto, il Tribunale federale

ha già avuto modo di confrontarsi con gli spostamenti privati rivendicati da un

tassista indipendente, giungendo alla conclusione che non basta elencare i

giorni di libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli tramite

documenti giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento erogate

dai distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure ancora

le dichiarazioni scritte di parenti (sentenza TF n. 2C_569/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei

chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre

anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio,

nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che

all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.

8).

I ricorrenti, per

giustificare la loro tesi, si sono limitati a rilevare che la quota d’uso

privato del 40% sarebbe dovuta alla riduzione del lavoro causata dalle misure a

contrasto della pandemia del 2021. La contribuente avrebbe svolto l’attività di

tassista saltuariamente ed a chiamata, in maniera quasi “accessoria”. I

contribuenti non hanno per contro prodotto alcuna prova concreta, nemmeno i

dischi dell’odonocronografo, di cui ogni taxi deve essere provvisto (cfr. art. 13

dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi del 23 luglio 2015), nonostante

doppio sollecito dell’UT. A tale riguardo, con e-mail del 29 agosto 2023,

l’allora rappresentante fiscale dei contribuenti affermava di trasmettere i

dischi orari, salvo poi indicare nella successiva e-mail del 18 dicembre 2023

di avere “per errore” omesso di accludere all’e-mail precedente gli

allegati, senza però effettivamente rimediare alla dimenticanza. Nel ricorso in

esame, i ricorrenti si dicono sì disposti a produrre i dischi

dell’odonocronografo, ma, anzitutto e per l’ennesima volta, non li producono, e

per giunta indicano di avere frattanto eliminato i dischi dei mesi da gennaio a

marzo 2021, nonostante i dischi orari in generale fossero stati loro domandati

più volte. I ricorrenti hanno dunque eliminato, nel corso della procedura, una

parte delle prove loro richieste più volte e che sono consapevoli essere

essenziali ai fini del presente giudizio, descrivendoli nella replica spontanea

al ricorso nei seguenti termini: “Quanto sia stata effettivamente utilizzata

l’auto ai soli fini professionali è unicamente accertabile tramite l’analisi

dei dischi e del libretto di lavoro”.

Riguardo all’accertamento

dei km percorsi con l’automobile, ai ricorrenti va quindi imputato un

atteggiamento poco collaborativo e anche contraddittorio.

4.3

Si deve inoltre osservare

che le allegazioni dei ricorrenti in merito al ridotto grado di occupazione

della moglie contrastano palesemente con quanto da essi stessi indicato nella

dichiarazione d’imposta, ove chiedevano – pur erroneamente – la deduzione da un

inesistente reddito da attività dipendente delle spese di trasporto per 300

giorni in un anno e parimenti chiedevano la deduzione massima ammessa per il

consumo di pasti fuori domicilio, lasciando quindi intendere che la contribuente

avesse lavorato per tutto l’anno e non in maniera quasi “accessoria”.

Le allegazioni dei

contribuenti sui km percorsi a scopo professionale (60% di 32'000 km, ovvero

19'200 km) e sul guadagno lordo medio al km (1.25 fr./km) sono inoltre in

contraddizione con l’utile lordo dichiarato di fr. 19'200.-. Moltiplicando

infatti 19'200 km per 1.25 fr./km si otterrebbe un utile lordo di fr. 24'000.-

e non di 19'200.-.

Date le allegazioni

contraddittorie e la grave violazione del loro obbligo di collaborazione, i

ricorrenti non possono censurare la stima dell’UT, che ha ritenuto che la quota

d’uso privato del veicolo sia stata del 25%, percentuale del resto inizialmente

dichiarata dagli stessi contribuenti, e pertanto non meno plausibile di quella

del 40%. In effetti, data la carenza probatoria, riconoscere una quota d’uso

privato del 25%, come fatto dall’UT, risulta addirittura generoso, siccome i

ricorrenti non hanno dimostrato l’uso privato del veicolo nemmeno in questa

misura e dovrebbero sopportare le conseguenze di questa mancanza di prove.

5.

5.1.

Riguardo al guadagno lordo

medio per km, l’autorità di tassazione, come visto, ha considerato un importo

di fr. 2.-.

5.2

In una sentenza del 2014 (CDT

n. 80.2012.148 del 24 febbraio 2014) ed in una del 2015 (CDT n. 80.2013.61 del

30.

luglio 2015), questa Camera ha già dovuto pronunciarsi sul caso di un

tassista indipendente che non teneva alcuna contabilità dei movimenti di cassa,

concludendo per la legittimità dell’operato dell’autorità di tassazione, che

aveva ricostruito il reddito del contribuente moltiplicando il numero di

chilometri percorsi per l’utile lordo medio al chilometro stabilito dalla

Divisione delle contribuzioni per i tassisti attivi nella stessa regione. Considerata

la categoria della concessione comunale, preso inoltre atto della lieve

contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi

economica e all’aumento della concorrenza, l’autorità fiscale aveva ritenuto

realistico un utile lordo medio di fr. 2.- e un utile netto medio di fr.

1.30/1.40 al chilometro (sentenza CDT n. 80.2012.148/149 del 24 febbraio 2014).

Ancora più importante è

l’utile lordo medio calcolato dalle autorità ginevrine. In una sentenza del 12

novembre 2012, il Tribunale federale si è occupato della tassazione di un

tassista indipendente del Canton Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo

medio di fr. 2.40 al chilometro. A tale conclusione, i giudici federali sono

giunti sulla base di un documento elaborato dall’Amministrazione federale delle

contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto,

intitolato “coéfficients d’expérience taxis, Genève”, che raccoglie i

dati di 86 tassisti ginevrini (decisione TF n. 2C_543/2012 del 12 novembre

2012).

Le attuali tariffe dei taxi

autorizzati della Città di Lugano sono le seguenti:

Tariffa

iniziale: CHF: 6.00

Tariffa

minima: CHF: 18.00

Andata

e ritorno: CHF 2.60 / km

Sola

andata: CHF 4.60 / km

Sola

andata festiva + notturna

(dalle

ore 22.00 alle 6.00): CHF 5.20 / km

Andata

e ritorno notturna

(dalle

ore 22.00 alle 6.00): CHF 3.00 / km

Attesa:

CHF 65.00 all’ora

Bagaglio

(5 colli al massimo): CHF 1.50 / unità - CHF 7.50 massimo

(https://www.lugano.ch/vivere-lugano/muoversi-lugano/trasporti-pubblici/taxi/)

5.3

I ricorrenti chiedono

venga considerato un utile lordo medio addirittura inferiore a fr. 1.50, e

meglio di fr. 1.20/1.30. Certo, un lavoro a forfait e su tratte lunghe,

come fatto valere dai ricorrenti, garantisce generalmente una minor

redditività, ma ciò non basta ancora a giustificare uno scarto di quasi il 40%

rispetto ai coefficienti sperimentali descritti sopra, specie se si considera

che i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento giustificativo a comprova

del reale andamento della attività della moglie, eccezion fatta per un’unica

fattura di fr. 710.-. Non è nemmeno comprovato che la ricorrente lavori

esclusivamente su lunghe tratte, sussistendo a comprova di ciò unicamente la

fattura appena citata, che attesta la percorrenza di ca. 739 km, a fronte di

24'000.- km complessivamente percorsi a scopo professionale.

In considerazione della

carente collaborazione prestata dalla contribuente, nulla si oppone pertanto

alla tutela della decisione qui impugnata, che non fa altro che riprendere un

dato statistico medio concernente 88 tassisti della Città di Lugano, già preso

in considerazione in una sentenza del 2014, che concerneva la tassazione di un

tassista della Città di Lugano per il periodo fiscale 2008. Questo modo di

procedere si conforma agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre

essere tenuti in considerazione in procedimento del genere ed è stato

d’altronde legittimato a più riprese dal Tribunale federale, con numerose

sentenze in materia di imposta sul valore aggiunto (sentenze TF n. 2C_835/2011

del 4 giugno 2012 e TF n. 2A.297/2005 del 3 febbraio 2006, in: ASA 76 p. 779).

L’utile lordo stimato di

fr. 48'000.-, calcolato a partire da 24'000 km percorsi con un guadagno medio

di fr. 2.- al km, è dunque una stima ragionevole e misurata.

6.

6.1.

Dall’utile lordo così

calcolato devono essere dedotte le spese professionali.

Nella dichiarazione

d’imposta, i contribuenti hanno dichiarato le seguenti spese generali:

·

fr. 2'156.- di contributi sociali e

·

4/5 (quota uso professionale, cfr. supra) dei seguenti

importi:

­ fr.

4'968.- per l’imposta e le assicurazioni,

­ fr.

6'350.- per l’uso e la manutenzione del veicolo (benzina, olio, copertoni,

riparazioni ecc.),

­ fr.

8'280.- di “ammortamento”, con ciò intendendo i costi per il leasing

dell’auto.

I contribuenti hanno

inoltre separatamente chiesto per la moglie la deduzione di fr. 8'580.- di

spese professionali, come se si trattasse di un reddito dell’attività

dipendente, in particolare spese di trasporto tra il luogo di lavoro e il

domicilio (fr. 2'880.-) e spese per pasti fuori domicilio (fr. 3'200.-),

oltre che la deduzione forfettaria di fr. 2’500.-.

Nessun giustificativo è

stato allegato.

In sede di reclamo i

ricorrenti hanno rivisto l’importo e la composizione di queste spese,

quantificandole in base a tre possibili scenari diversi in fr. 37'368.-,

32'118.- o 26'868.- (la differenza essendo dovuta al costo del carburante e dei

pasti fuori dal domicilio), senza indicare quale fosse lo scenario

effettivamente realizzatosi. In tutti e tre gli scenari, le spese si

componevano delle seguenti poste:

·

leasing auto di servizio;

·

telefonia

·

carburante

·

manutenzione auto (incl. pulizia e sanificazione)

·

assicurazione auto

·

tassa di circolazione

·

pranzi (fr. 15.- al giorno)

·

affitto monolocale

Si osserva comunque che

per nessuno dei tre scenari era stata dedotta la quota delle spese per l’uso

privato del veicolo. Per quanto attiene ai costi dell’affitto del monolocale,

quantificati in tutti e tre gli scenari in fr. 9'600.- annui, i ricorrenti

producevano a comprova un contratto di sublocazione.

I contribuenti hanno

inoltre prodotto diverse fatture e conteggi per l’abbonamento del telefono.

Nessun altro giustificativo è stato fornito.

In sede di ricorso, i

ricorrenti non si sono di per sé opposti al calcolo delle spese generali

effettuato dall’UT nella decisione su reclamo (calcolo che verrà dettagliato

più in basso), ma – senza produrre ulteriori giustificativi – si sono limitati

a chiedere che fra le spese venissero anche considerate le spese per la

locazione del monolocale e per l’abbonamento di telefonia mobile, non

quantificando alcuna delle deduzioni richieste. Con la replica spontanea hanno

poi fatto un ennesimo nuovo elenco – sempre non quantificato – delle spese

professionali, aggiungendovi stavolta anche la voce “abbonamento sito Web”.

6.2

L’UT, partendo da questa

ambigua e contraddittoria situazione probatoria, ha quantificato le spese

professionali della contribuente in fr. 16'536.- come segue:

·

fr. 14'886.-, ovvero 4/5 (quota uso professionale) delle seguenti

spese:

­ fr.

8'280.- per il leasing dell’auto;

­ fr.

3'600.- per il carburante dell’auto;

­ fr.

3'000.- per la manutenzione dell’auto;

­ fr.

4'180.- per l’assicurazione dell’auto;

­ fr. 788.-

per l’imposta di circolazione;

·

fr. 1'650.- per i pasti fuori domicilio.

L’UT ha dunque

riconosciuto tutte le spese fatte valere dai ricorrenti con il reclamo, ad

eccezione dei costi per l’abbonamento di telefonia mobile e della locazione del

monolocale, nonostante nessuna di queste sia stata giustificata con prove

(tranne le spese telefoniche). Non ha nemmeno ammesso alcun costo per

l’abbonamento sito web, fatto valere per la prima volta in sede di ricorso.

Non resta quindi che

verificare se la richiesta dei ricorrenti di riconoscere queste ulteriori spese

(locazione ufficio, telefono, sito web) sia legittima.

6.3

Ora, riguardo al canone di

locazione, la contribuente non risulta utilizzare il monolocale come sede di

lavoro, ragion per cui la deduzione non può essere concessa. D’altra parte, nel

contratto di sublocazione prodotto non viene indicato alcun canone di

(sub)locazione e si presume quindi che l’appartamento, se anche utilizzato come

ufficio, fosse in uso gratuitamente alla contribuente, anche perché il

(sub)locatore è suo marito. La sede dell’attività di taxi non risulta peraltro

essere a __________, luogo di situazione dell’appartamento monolocale, bensì a __________,

come emerge dalle indicazioni su Google Maps e dalle indicazioni a piè di

pagina dell’unica fattura prodotta dai ricorrenti.

Inoltre, essendo il

monolocale fornito di cucina, se si dovessero ammettere in deduzione i costi

per la locazione del monolocale, di riflesso non potrebbero essere considerati

i costi per i pasti fuori domicilio di fr. 1'650.-.

Riguardo ai costi del

telefono aziendale, si rileva che la ricorrente ha costi fissi mensili di fr.

46.20

(non considerando il premio fedeltà o sconti per la combinazione di varie

offerte né eventuali costi aggiuntivi per prestazioni fuori abbonamento, che si

possono stimare compensarsi), ovvero fr. 554.40 annui. Si tratta di una cifra

d’importanza limitata e comunque più che compensata con la riduzione

prudenziale dell’utile netto operata dall’UT per fr. 6'464.-, di cui si dirà

meglio sotto.

Riguardo agli asseriti

costi per l’abbonamento del sito web, nulla è dato sapere circa i costi

d’abbonamento, né, a dirla tutta, circa l’esistenza stessa del sito internet,

che nemmeno figura nell’intestazione dell’unica fattura prodotta né è stato

ritrovato cercando in rete il nome dell’attività. Nessuna deduzione può quindi

essere riconosciuta per l’abbonamento del sito web.

La

quantificazione delle spese generali in fr. 16'536.- effettuata dall’UT merita

dunque tutela.

7.

Infine,

deducendo aritmeticamente le spese generali di fr. 16'536.- dall’utile lordo di

fr. 48'000.-, l’utile netto ricostruito risulta pari a fr. 31'464.-, come

stimato dall’autorità di tassazione in sede di reclamo. L’autorità di

tassazione ha poi ulteriormente ridotto – senza che ve ne fosse invero il

bisogno – il reddito imponibile a fr. 25'000.-.

Stante

quanto precede, la stima del reddito effettuata dall’UT si deve considerare

prudenziale.

8.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa

di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: