80.2024.101
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: tassista, mancata prova dei ricavi e dei costi, rivalutazione del reddito
4 giugno 2025Italiano24 min
dettaglio, essa dichiarava di trarre dall’attività indipendente un utile lordo di
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.101
80.2025.102
Lugano
4 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 maggio 2024 contro la decisione del 1 maggio 2024 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
per l’imposta IC/IFD 2021 dei coniugi RI 1 e RI 2, quest’ultima, di professione
tassista indipendente, indicava, per quanto qui d’interesse, di aver percepito
un reddito da attività indipendente di fr. 2'346.‑. Più in
dettaglio, essa dichiarava di trarre dall’attività indipendente un utile lordo di
fr. 19'200.‑, dal quale dedurre fr. 2'156.- quali contributi
sociali e fr. 14'698.- quali spese d’automobile (professionali), per avere
percorso con la stessa 32'000 km complessivi, di cui 8'000 km a scopo privato
(corrispondente al 25% del totale) e 24'000 km a scopo professionale (75% del
totale). In particolare, le spese professionali legate all’automobile erano
pari al 75% della somma dei seguenti importi: fr. 4'968.- per imposte e
assicurazioni, fr. 6'350.- per l’uso dell’auto (benzina, riparazioni e
simili), fr. 8'280.- quale ammortamento dell’auto.
Pur non dichiarando alcun
reddito da attività dipendente, la contribuente chiedeva nondimeno la deduzione
di fr. 8'580.- come “spese professionali del dipendente”, composte di
fr. 2'880.- per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e
viceversa (tragitto, di 16 km complessivi, percorso per 300 giorni in un anno),
fr. 3'200.- per pasti fuori casa (deduzione massima ammessa) e un forfait di
fr. 2'500.-.
B. Con decisione del 5
aprile 2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (in seguito: UT)
ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC e IFD 2021, commisurando
il reddito imponibile in fr. 133'200.- per l’IC ed in fr. 135'600.- per l’IFD. L’autorità
fiscale ha, da un lato, assoggettato all’imposta il reddito dell’attività
lucrativa indipendente della moglie, così come dichiarato (fr. 2'346.-), e,
dall’altro, ha negato la deduzione delle spese professionali della stessa.
C. a.
Contro la decisione
suddetta, i contribuenti, per il tramite della In-terdebita SA, hanno
presentato reclamo datato 24 aprile 2023, sostenendo di aver commesso “degli
errori di compilazione” della dichiarazione, fra l’altro dichiarando il reddito
dell’attività lucrativa indipendente della moglie “senza dedurre le spese
realmente sostenute, ad esempio: abbonamento telefonico, carburante,
manutenzione auto, assicurazione auto, tassa di circolazione, leasing auto,
affitto ufficio, pranzi etc.”.
b.
Con scritto dell’8 agosto
2023, l’UT ha chiesto ai reclamanti di inviargli “copia del primo e
dell’ultimo disco orario dell’anno 2021 con l’indicazione dei km percorsi a
titolo privato”, avvertendoli che altrimenti avrebbe modificato la
tassazione a loro svantaggio, elevando il reddito dell’attività lucrativa
indipendente a fr. 30'000.-.
Con emali dell’8 agosto
2023, i contribuenti hanno proposto tre varianti di calcolo dei costi
dell’attività lucrativa indipendente, da un minimo di fr. 26'868.- a un massimo
di fr. 37'368.-, da dedurre dall’utile lordo di fr. 19'200.-.
Il 30 agosto 2023 l’UT si
è rivolto al rappresentante dei contribuenti, sottoponendo loro una
ricostruzione del reddito dell’attività indipendente, a partire da una
percorrenza annua di 32'000 km, di cui 8'000 a scopi privati, con una cifra
d’affari di 2 franchi al km. Dal ricavo stimato in fr. 48'000.- l’autorità
fiscale ammetteva in deduzione costi per fr. 16'536.-, determinando il reddito
(arrotondato) in fr. 30'000.-.
Il 18 dicembre 2023 il
rappresentante dei contribuenti ha sostenuto che la quota d’uso privato
dell’automobile sarebbe stata almeno del 40% e non del 25%, come stimato
dall’UT, a causa degli effetti della pandemia COVID 19. Ha inoltre contestato
la stima dei ricavi, argomentando che la reclamante “si occupa principalmente
di fornire servizio su lunghe tratte”.
c.
Con decisione del 1°
maggio 2024, l’UT ha elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente a
fr. 25'000.- sulla base del calcolo seguente:
km percorsi: 24'000
cifra d’affari ricostruita
secondo medie di categoria:
24'000 x 2 fr/km = fr.
48'000.-
dedotti i costi
giustificati dall’uso commerciale (seppur senza giustificativi):
- leasing: fr.
8'280.-
- carburante fr.
3'600.-
- manutenz. auto: fr.
3'000.-
- ass. auto: fr.
4'180.-
- tassa circolazione: fr.
788.-
+ quota parte privata (25
%): fr. 4'962.-
- pasti: fr.
1'650.-
reddito aziendale: fr.
31'464.-
ridotto prudenzialmente a fr.
25'000.-
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro la
decisione di tassazione dopo reclamo del 1° maggio 2024. Gli insorgenti
contestano in primo luogo l’applicazione del guadagno lordo di fr. 2.- per km,
per il fatto che la contribuente svolgerebbe l’attività su tratte lunghe, “dove
i prezzi applicati sono concordati con il cliente e di media si aggirano a CHF 1.20/1.30
a km”. Inoltre, avrebbe fatto un uso privato del veicolo aziendale di almeno il
40%, a causa della pandemia da COVID-19. A comprova, i ricorrenti si dicono
disposti a produrre i dischi orari “nei quali vi è indicato l’utilizzo
lavorativo piuttosto che quello privato”.
E. Con osservazioni del
5 giugno 2024, l’UT chiede di respingere il ricorso e confermare la decisione
su reclamo, osservando che nella dichiarazione d’imposta, e meglio nel Modulo
10, erano stati gli stessi ricorrenti ad indicare un uso del veicolo aziendale
per 32'000 km, di cui 8'000 km (ovvero, il 25%) a scopo privato, nonché costi
per fr. 16'854.-. Riguardo all’utile, poiché i contribuenti non hanno mai
prodotto i dischi orari richiesti, l’UT ha dovuto procedere a una soluzione a
costi forfettari, prendendo i km (e la quota d’uso professionale del veicolo
aziendale) dichiarati e applicando un guadagno medio di categoria di 2 fr./km,
poi adeguando, in assenza di prove concrete, i costi dichiarati in base a una
valutazione di plausibilità e ulteriormente riducendo, per cautela e a
vantaggio dei contribuenti, la cifra finale ottenuta a fr. 25'000.- così da tenere
conto della minor redditività nell’anno di contribuzione fatta valere dai
ricorrenti.
F. Nella replica
spontanea del 19 giugno 2024, gli insorgenti argomentano che l’utilizzo a scopo
privato dell’automobile sarebbe superiore a quello della media di categoria, in
quanto la contribuente non eserciterebbe la professione a tempo pieno, bensì
saltuariamente e a chiamata, alla stregua di una attività lucrativa accessoria.
L’uso effettivo dell’auto a scopi professionali non potrebbe essere stimato con
un forfait, ma potrebbe essere accertato unicamente tramite l’analisi
dei dischi orari e del libretto di lavoro, che sarebbero a disposizione, anche
se “di non facile consultazione”. Disporrebbero peraltro solo dei dischi orari
da marzo 2021, essendo quelli precedenti stati frattanto eliminati, anche per
motivi di spazio. Avrebbero poi prodotto “l’unica fattura disponibile” per
l’anno 2021.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso in esame, RI 2
esercita un’attività lucrativa indipendente quale taxista.
1.2.
Secondo gli articoli 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività
lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla
dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del
periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,
come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte”
vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non
essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi
obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad
adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le
distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol.
I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
I requisiti che le
suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso
concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue
dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano
l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali
e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF
n. 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, consid. 4).
1.3.
La contribuente non ha
allegato alla dichiarazione d’imposta la benché minima documentazione,
limitandosi sostanzialmente a indicare, nel questionario per indipendenti senza
contabilità (Modulo 10), una cifra d’affari lorda di fr. 19'200.- e spese
generali per fr. 16'854.- (già dedotta la quota parte privata del 25%). Da qui
il reddito netto dichiarato di fr. 2'346.-. Ha inoltre dichiarato di avere
percorso con il veicolo aziendale 32'000 km, di cui 8'000 km a scopo privato,
corrispondenti a una quota d’uso privato del 25 %.
La ricorrente non ha
pertanto adempiuto gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
gli articoli 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano,
con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione
completa ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata
dalla collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente
(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e
200.
cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in
modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare
i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di
tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla
luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a
proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione
patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è
in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo
gli articoli 130 cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Oltre alla
condizione della diffida, la legge fa dipendere la procedura di tassazione
d’ufficio dall’adempimento di due condizioni: 1) che il contribuente non abbia
soddisfatto i suoi obblighi procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili
non possano essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.
Un’interpretazione letterale di questa disposizione (congiunzione “oppure”)
lascia intendere che le due condizioni siano alternative. In virtù di una
simile interpretazione, basterebbe la violazione degli obblighi di procedura
perché l’autorità di tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo
diffida). Secondo la giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere
ad una tassazione d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame
intrapreso dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che
impedisce a quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto
(sentenza TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza
citata).
2.2
Al
contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre
spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non
sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere
provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le
conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di
elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al
contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2
LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
3.
3.1.
In mancanza di
documentazione atta ad accertare l’effettivo utile proveniente dall’attività indipendente
esercitata dalla ricorrente, la decisione di procedere a una tassazione per
apprezzamento è ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a
giudicare la legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa a carico di un
tassista del Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha avuto modo di
sottolineare l’importanza di una corretta tenuta del libro di cassa,
segnatamente per le piccole attività indipendenti. Solo in questo modo è
possibile garantire una ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri e
verificare la loro corrispondenza con i redditi dichiarati. Sebbene la sentenza
concernesse l’imposta sul valore aggiunto (IVA), i giudici federali hanno
sottolineato che l’esigenza di registrazioni idonee, tali da garantire un pieno
assoggettamento alle imposte, vale per l’insieme delle imposte, dirette e
indirette (sentenza TF n. 2C_825/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.2.2, in: StR
67/2012 p. 709).
3.2
Nel caso in esame,
tuttavia, l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una
tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria,
come risulta in particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha omesso
di indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le conseguenze in caso di
inottemperanza degli stessi.
Nel pieno rispetto delle
norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF n. 2A.561/2005 del 22
febbraio 2006), questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della
legittimità dell’importo di fr. 25'000.-.
4.
4.1.
Riguardo all’utile lordo,
i contribuenti hanno sempre fatto valere, fin dalla dichiarazione d’imposta,
una cifra d’affari lorda di fr. 19'200.-, senza dare però alcuna
spiegazione ulteriore e senza fornire alcun giustificativo. In particolare, i
ricorrenti non hanno presentato alcuna registrazione delle entrate giornaliere
o mensili né tanto meno ulteriori indicazioni in merito agli attivi e ai
passivi dell’azienda della moglie. Parallelamente a ciò, i contribuenti hanno
indicato, già nella dichiarazione fiscale, che la signora RI 2 ha percorso con
l’auto aziendale 32'000 km, di cui 8'000 km a scopo privato (25% del totale) e 24'000
km a scopo professionale (75% del totale); con il reclamo, la percentuale d’uso
a scopo privato è poi stata stimata almeno al 40%. In sede di ricorso i
ricorrenti hanno stimato che il guadagno lordo medio della coniuge sarebbe
stato di fr. 1.20/1.30 a km.
In assenza di
giustificativi, per la determinazione dell’utile lordo l’UT non si è affidato
alla cifra di fr. 19'200.- dichiarata dai contribuenti, ma ha calcolato il
medesimo in fr. 48'000.- prendendo la totalità dei km percorsi a scopo
aziendale (24'000 km, ovvero il 75% di 32'000 km) e moltiplicandola per un
guadagno lordo medio di categoria di 2.- fr. per km.
4.2
Per determinare la
quantità di km percorsi con l’automobile a scopo professionale, in assenza di
prove, l’UT si è basato sui dati forniti dai ricorrenti nel Modulo 10 allegato
alla dichiarazione fiscale, ovvero 32'000 km percorsi in totale, di cui 8'000
km a scopo privato (25%) e 24'000 km a scopo professionale (75%).
I ricorrenti non
contestano l’ammontare dei km percorsi, ma ritengono che gli spostamenti
privati con l’auto aziendale corrisponderebbero almeno al 40% degli spostamenti
totali, ovvero a 12'800 km.
Nella sua copiosa
giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto, il Tribunale federale
ha già avuto modo di confrontarsi con gli spostamenti privati rivendicati da un
tassista indipendente, giungendo alla conclusione che non basta elencare i
giorni di libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli tramite
documenti giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento erogate
dai distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure ancora
le dichiarazioni scritte di parenti (sentenza TF n. 2C_569/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei
chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre
anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio,
nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che
all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.
8).
I ricorrenti, per
giustificare la loro tesi, si sono limitati a rilevare che la quota d’uso
privato del 40% sarebbe dovuta alla riduzione del lavoro causata dalle misure a
contrasto della pandemia del 2021. La contribuente avrebbe svolto l’attività di
tassista saltuariamente ed a chiamata, in maniera quasi “accessoria”. I
contribuenti non hanno per contro prodotto alcuna prova concreta, nemmeno i
dischi dell’odonocronografo, di cui ogni taxi deve essere provvisto (cfr. art. 13
dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi del 23 luglio 2015), nonostante
doppio sollecito dell’UT. A tale riguardo, con e-mail del 29 agosto 2023,
l’allora rappresentante fiscale dei contribuenti affermava di trasmettere i
dischi orari, salvo poi indicare nella successiva e-mail del 18 dicembre 2023
di avere “per errore” omesso di accludere all’e-mail precedente gli
allegati, senza però effettivamente rimediare alla dimenticanza. Nel ricorso in
esame, i ricorrenti si dicono sì disposti a produrre i dischi
dell’odonocronografo, ma, anzitutto e per l’ennesima volta, non li producono, e
per giunta indicano di avere frattanto eliminato i dischi dei mesi da gennaio a
marzo 2021, nonostante i dischi orari in generale fossero stati loro domandati
più volte. I ricorrenti hanno dunque eliminato, nel corso della procedura, una
parte delle prove loro richieste più volte e che sono consapevoli essere
essenziali ai fini del presente giudizio, descrivendoli nella replica spontanea
al ricorso nei seguenti termini: “Quanto sia stata effettivamente utilizzata
l’auto ai soli fini professionali è unicamente accertabile tramite l’analisi
dei dischi e del libretto di lavoro”.
Riguardo all’accertamento
dei km percorsi con l’automobile, ai ricorrenti va quindi imputato un
atteggiamento poco collaborativo e anche contraddittorio.
4.3
Si deve inoltre osservare
che le allegazioni dei ricorrenti in merito al ridotto grado di occupazione
della moglie contrastano palesemente con quanto da essi stessi indicato nella
dichiarazione d’imposta, ove chiedevano – pur erroneamente – la deduzione da un
inesistente reddito da attività dipendente delle spese di trasporto per 300
giorni in un anno e parimenti chiedevano la deduzione massima ammessa per il
consumo di pasti fuori domicilio, lasciando quindi intendere che la contribuente
avesse lavorato per tutto l’anno e non in maniera quasi “accessoria”.
Le allegazioni dei
contribuenti sui km percorsi a scopo professionale (60% di 32'000 km, ovvero
19'200 km) e sul guadagno lordo medio al km (1.25 fr./km) sono inoltre in
contraddizione con l’utile lordo dichiarato di fr. 19'200.-. Moltiplicando
infatti 19'200 km per 1.25 fr./km si otterrebbe un utile lordo di fr. 24'000.-
e non di 19'200.-.
Date le allegazioni
contraddittorie e la grave violazione del loro obbligo di collaborazione, i
ricorrenti non possono censurare la stima dell’UT, che ha ritenuto che la quota
d’uso privato del veicolo sia stata del 25%, percentuale del resto inizialmente
dichiarata dagli stessi contribuenti, e pertanto non meno plausibile di quella
del 40%. In effetti, data la carenza probatoria, riconoscere una quota d’uso
privato del 25%, come fatto dall’UT, risulta addirittura generoso, siccome i
ricorrenti non hanno dimostrato l’uso privato del veicolo nemmeno in questa
misura e dovrebbero sopportare le conseguenze di questa mancanza di prove.
5.
5.1.
Riguardo al guadagno lordo
medio per km, l’autorità di tassazione, come visto, ha considerato un importo
di fr. 2.-.
5.2
In una sentenza del 2014 (CDT
n. 80.2012.148 del 24 febbraio 2014) ed in una del 2015 (CDT n. 80.2013.61 del
30.
luglio 2015), questa Camera ha già dovuto pronunciarsi sul caso di un
tassista indipendente che non teneva alcuna contabilità dei movimenti di cassa,
concludendo per la legittimità dell’operato dell’autorità di tassazione, che
aveva ricostruito il reddito del contribuente moltiplicando il numero di
chilometri percorsi per l’utile lordo medio al chilometro stabilito dalla
Divisione delle contribuzioni per i tassisti attivi nella stessa regione. Considerata
la categoria della concessione comunale, preso inoltre atto della lieve
contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi
economica e all’aumento della concorrenza, l’autorità fiscale aveva ritenuto
realistico un utile lordo medio di fr. 2.- e un utile netto medio di fr.
1.30/1.40 al chilometro (sentenza CDT n. 80.2012.148/149 del 24 febbraio 2014).
Ancora più importante è
l’utile lordo medio calcolato dalle autorità ginevrine. In una sentenza del 12
novembre 2012, il Tribunale federale si è occupato della tassazione di un
tassista indipendente del Canton Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo
medio di fr. 2.40 al chilometro. A tale conclusione, i giudici federali sono
giunti sulla base di un documento elaborato dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto,
intitolato “coéfficients d’expérience taxis, Genève”, che raccoglie i
dati di 86 tassisti ginevrini (decisione TF n. 2C_543/2012 del 12 novembre
2012).
Le attuali tariffe dei taxi
autorizzati della Città di Lugano sono le seguenti:
Tariffa
iniziale: CHF: 6.00
Tariffa
minima: CHF: 18.00
Andata
e ritorno: CHF 2.60 / km
Sola
andata: CHF 4.60 / km
Sola
andata festiva + notturna
(dalle
ore 22.00 alle 6.00): CHF 5.20 / km
Andata
e ritorno notturna
(dalle
ore 22.00 alle 6.00): CHF 3.00 / km
Attesa:
CHF 65.00 all’ora
Bagaglio
(5 colli al massimo): CHF 1.50 / unità - CHF 7.50 massimo
(https://www.lugano.ch/vivere-lugano/muoversi-lugano/trasporti-pubblici/taxi/)
5.3
I ricorrenti chiedono
venga considerato un utile lordo medio addirittura inferiore a fr. 1.50, e
meglio di fr. 1.20/1.30. Certo, un lavoro a forfait e su tratte lunghe,
come fatto valere dai ricorrenti, garantisce generalmente una minor
redditività, ma ciò non basta ancora a giustificare uno scarto di quasi il 40%
rispetto ai coefficienti sperimentali descritti sopra, specie se si considera
che i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento giustificativo a comprova
del reale andamento della attività della moglie, eccezion fatta per un’unica
fattura di fr. 710.-. Non è nemmeno comprovato che la ricorrente lavori
esclusivamente su lunghe tratte, sussistendo a comprova di ciò unicamente la
fattura appena citata, che attesta la percorrenza di ca. 739 km, a fronte di
24'000.- km complessivamente percorsi a scopo professionale.
In considerazione della
carente collaborazione prestata dalla contribuente, nulla si oppone pertanto
alla tutela della decisione qui impugnata, che non fa altro che riprendere un
dato statistico medio concernente 88 tassisti della Città di Lugano, già preso
in considerazione in una sentenza del 2014, che concerneva la tassazione di un
tassista della Città di Lugano per il periodo fiscale 2008. Questo modo di
procedere si conforma agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre
essere tenuti in considerazione in procedimento del genere ed è stato
d’altronde legittimato a più riprese dal Tribunale federale, con numerose
sentenze in materia di imposta sul valore aggiunto (sentenze TF n. 2C_835/2011
del 4 giugno 2012 e TF n. 2A.297/2005 del 3 febbraio 2006, in: ASA 76 p. 779).
L’utile lordo stimato di
fr. 48'000.-, calcolato a partire da 24'000 km percorsi con un guadagno medio
di fr. 2.- al km, è dunque una stima ragionevole e misurata.
6.
6.1.
Dall’utile lordo così
calcolato devono essere dedotte le spese professionali.
Nella dichiarazione
d’imposta, i contribuenti hanno dichiarato le seguenti spese generali:
·
fr. 2'156.- di contributi sociali e
·
4/5 (quota uso professionale, cfr. supra) dei seguenti
importi:
fr.
4'968.- per l’imposta e le assicurazioni,
fr.
6'350.- per l’uso e la manutenzione del veicolo (benzina, olio, copertoni,
riparazioni ecc.),
fr.
8'280.- di “ammortamento”, con ciò intendendo i costi per il leasing
dell’auto.
I contribuenti hanno
inoltre separatamente chiesto per la moglie la deduzione di fr. 8'580.- di
spese professionali, come se si trattasse di un reddito dell’attività
dipendente, in particolare spese di trasporto tra il luogo di lavoro e il
domicilio (fr. 2'880.-) e spese per pasti fuori domicilio (fr. 3'200.-),
oltre che la deduzione forfettaria di fr. 2’500.-.
Nessun giustificativo è
stato allegato.
In sede di reclamo i
ricorrenti hanno rivisto l’importo e la composizione di queste spese,
quantificandole in base a tre possibili scenari diversi in fr. 37'368.-,
32'118.- o 26'868.- (la differenza essendo dovuta al costo del carburante e dei
pasti fuori dal domicilio), senza indicare quale fosse lo scenario
effettivamente realizzatosi. In tutti e tre gli scenari, le spese si
componevano delle seguenti poste:
·
leasing auto di servizio;
·
telefonia
·
carburante
·
manutenzione auto (incl. pulizia e sanificazione)
·
assicurazione auto
·
tassa di circolazione
·
pranzi (fr. 15.- al giorno)
·
affitto monolocale
Si osserva comunque che
per nessuno dei tre scenari era stata dedotta la quota delle spese per l’uso
privato del veicolo. Per quanto attiene ai costi dell’affitto del monolocale,
quantificati in tutti e tre gli scenari in fr. 9'600.- annui, i ricorrenti
producevano a comprova un contratto di sublocazione.
I contribuenti hanno
inoltre prodotto diverse fatture e conteggi per l’abbonamento del telefono.
Nessun altro giustificativo è stato fornito.
In sede di ricorso, i
ricorrenti non si sono di per sé opposti al calcolo delle spese generali
effettuato dall’UT nella decisione su reclamo (calcolo che verrà dettagliato
più in basso), ma – senza produrre ulteriori giustificativi – si sono limitati
a chiedere che fra le spese venissero anche considerate le spese per la
locazione del monolocale e per l’abbonamento di telefonia mobile, non
quantificando alcuna delle deduzioni richieste. Con la replica spontanea hanno
poi fatto un ennesimo nuovo elenco – sempre non quantificato – delle spese
professionali, aggiungendovi stavolta anche la voce “abbonamento sito Web”.
6.2
L’UT, partendo da questa
ambigua e contraddittoria situazione probatoria, ha quantificato le spese
professionali della contribuente in fr. 16'536.- come segue:
·
fr. 14'886.-, ovvero 4/5 (quota uso professionale) delle seguenti
spese:
fr.
8'280.- per il leasing dell’auto;
fr.
3'600.- per il carburante dell’auto;
fr.
3'000.- per la manutenzione dell’auto;
fr.
4'180.- per l’assicurazione dell’auto;
fr. 788.-
per l’imposta di circolazione;
·
fr. 1'650.- per i pasti fuori domicilio.
L’UT ha dunque
riconosciuto tutte le spese fatte valere dai ricorrenti con il reclamo, ad
eccezione dei costi per l’abbonamento di telefonia mobile e della locazione del
monolocale, nonostante nessuna di queste sia stata giustificata con prove
(tranne le spese telefoniche). Non ha nemmeno ammesso alcun costo per
l’abbonamento sito web, fatto valere per la prima volta in sede di ricorso.
Non resta quindi che
verificare se la richiesta dei ricorrenti di riconoscere queste ulteriori spese
(locazione ufficio, telefono, sito web) sia legittima.
6.3
Ora, riguardo al canone di
locazione, la contribuente non risulta utilizzare il monolocale come sede di
lavoro, ragion per cui la deduzione non può essere concessa. D’altra parte, nel
contratto di sublocazione prodotto non viene indicato alcun canone di
(sub)locazione e si presume quindi che l’appartamento, se anche utilizzato come
ufficio, fosse in uso gratuitamente alla contribuente, anche perché il
(sub)locatore è suo marito. La sede dell’attività di taxi non risulta peraltro
essere a __________, luogo di situazione dell’appartamento monolocale, bensì a __________,
come emerge dalle indicazioni su Google Maps e dalle indicazioni a piè di
pagina dell’unica fattura prodotta dai ricorrenti.
Inoltre, essendo il
monolocale fornito di cucina, se si dovessero ammettere in deduzione i costi
per la locazione del monolocale, di riflesso non potrebbero essere considerati
i costi per i pasti fuori domicilio di fr. 1'650.-.
Riguardo ai costi del
telefono aziendale, si rileva che la ricorrente ha costi fissi mensili di fr.
46.20
(non considerando il premio fedeltà o sconti per la combinazione di varie
offerte né eventuali costi aggiuntivi per prestazioni fuori abbonamento, che si
possono stimare compensarsi), ovvero fr. 554.40 annui. Si tratta di una cifra
d’importanza limitata e comunque più che compensata con la riduzione
prudenziale dell’utile netto operata dall’UT per fr. 6'464.-, di cui si dirà
meglio sotto.
Riguardo agli asseriti
costi per l’abbonamento del sito web, nulla è dato sapere circa i costi
d’abbonamento, né, a dirla tutta, circa l’esistenza stessa del sito internet,
che nemmeno figura nell’intestazione dell’unica fattura prodotta né è stato
ritrovato cercando in rete il nome dell’attività. Nessuna deduzione può quindi
essere riconosciuta per l’abbonamento del sito web.
La
quantificazione delle spese generali in fr. 16'536.- effettuata dall’UT merita
dunque tutela.
7.
Infine,
deducendo aritmeticamente le spese generali di fr. 16'536.- dall’utile lordo di
fr. 48'000.-, l’utile netto ricostruito risulta pari a fr. 31'464.-, come
stimato dall’autorità di tassazione in sede di reclamo. L’autorità di
tassazione ha poi ulteriormente ridotto – senza che ve ne fosse invero il
bisogno – il reddito imponibile a fr. 25'000.-.
Stante
quanto precede, la stima del reddito effettuata dall’UT si deve considerare
prudenziale.
8.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa
di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: