Lexipedia

Decisione

80.2024.103

Procedura: diritto a decisione pregiudiziale di assoggettamento, contribuente già assoggettato per appartenenza economica, annullamento

4 agosto 2025Italiano18 min

A. Il 10 gennaio 2022 l’RS

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.103

Lugano

4 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 maggio 2024 contro la decisione del 3 maggio 2024 in materia di assoggettamento

alle imposte cantonali per il periodo fiscale 2021.

Fatti

Fatti

A. Il 10 gennaio 2022 l’RS

1 (in seguito UT) ha trasmesso a RI 1, all’indirizzo __________, uno scritto

con il quale gli attribuiva un termine di 30 giorni per presentare una serie di

documenti e di informazioni “per stabilire il suo assoggettamento”.

Ne sono seguiti scambi

di corrispondenza e incontri fra le parti.

B. Con decisione

pregiudiziale del 2 ottobre 2023, l’UT ha rivendi-cato l’assoggettamento

illimitato del contribuente alle imposte nel Cantone Ticino (Lugano), con

effetto dal 1° gennaio 2021. RI 1 risultava assoggettato alle imposte cantonali

ticinesi dal 2012 in quanto proprietario di immobili. Dallo stesso anno, era

inoltre assoggettato illimitatamente alle imposte nel Cantone Zugo per

appartenenza personale. Gli accertamenti svolti avevano tuttavia permesso di

individuare il suo centro degli interessi vitali nel Canton Ticino.

C. Con reclamo del 31

ottobre 2023, il contribuente ha contestato la decisione di assoggettamento per

appartenenza personale alle imposte nel Canton Ticino.

Il 3 gennaio 2024 l’UT ha

trasmesso al reclamante della docu-mentazione raccolta, unitamente al rapporto

allestito dal capoufficio dell’Ispettorato fiscale, attribuendogli un termine

fino al 24 gennaio 2024 per prendere posizione.

Con osservazioni del

31 gennaio 2024, il reclamante ha inoltrato le sue osservazioni.

Con istanza dell’8 marzo

2024 inoltrata al Dipartimento delle fi-nanze dell’economia, la RA 1 e RI 1

hanno ricusato il capoufficio dell’Ispettorato fiscale __________ e il

vicedirettore della Divisione delle contribuzioni __________.

L’istanza è stata respinta

con decisione del 16 aprile 2024 del Consigliere di Stato Christian Vitta,

Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Con sentenza del 22

novembre 2024, la Camera di diritto tributario ha dichiarato irricevibile il

ricorso presentato dalla RA 1 e da RI 1.

D. Con decisione su

reclamo del 3 maggio 2024, l’UT ha respinto il reclamo di RI 1 contro la

decisione di assoggettamen-to alle imposte cantonali. Oltre a rigettare le

contestazioni mosse al rapporto dell’Ispettorato, difendendone integralmente le

conclusioni, l’UT ha rilevato come non siano state fornite prove sufficienti

dell’esistenza di relazioni personali nel Canton __________, facendo quindi

prevalere gli interessi economici e materiali in Ticino.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su

reclamo, ritenendosi vittima di un accanimento da parte dell’autorità fiscale

nonostante, a suo dire, abbia fornito tutta la collaborazione ragionevolmente

esigi-bile.

L’Ufficio giuridico della

Divisione delle contribuzioni ha presentato le proprie osservazioni il 31

luglio 2024, proponendo di respingere il ricorso.

L’insorgente ha proposto

una propria “duplica” il 18 ottobre 2024.

Diritto

1. Il ricorrente ha annunciato

il trasferimento del proprio domicilio da Lugano a __________ il 30 giugno

2012. A partire dallo stesso anno, è stato assoggettato alle imposte nel Canton

Ticino solo per appartenenza economica, in quanto proprietario di immobili sul

territorio. All’inizio del 2022, l’autorità fiscale ticinese ha avviato una

procedura di rivendicazione del domicilio, al termine della quale ha ritenuto

che il centro degli interessi vitali di RI 1 si trovasse nel Canton Ticino. Di

conseguenza, ha stabilito che egli fosse soggetto a un'imposizione illimitata,

per appartenenza personale, nel Cantone, notificandogli in data 2 ottobre 2023

una decisione di “assoggettamento per appartenenza personale” alle imposte

cantonali a partire dal 1° gennaio 2021, confermata con decisione su reclamo il

3 maggio 2024.

.

Considerandi

2.

2.1.

Con

la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha respinto un reclamo contro una

propria decisione pregiudiziale di assoggettamento.

2.2

L’autorità fiscale di un

Cantone deve pronunciarsi in merito alla sovranità fiscale del Cantone mediante

una decisione di accertamento (cosiddetta decisione sul domicilio fiscale [“Steuerdomizilentscheid”]

o sulla sovranità fiscale [“Steuerhoheitsentscheid”]), se la persona

che intende sottoporre a tassazione sostiene di non essere soggetta alla

sovranità di quel Cantone bensì di un altro. Ciò è previsto dalla

giurisprudenza del Tribunale federale, che si basa sull’art. 127 cpv. 3 Cost. e

sui principi relativi alla doppia imposizione che ne derivano. Insieme alle

disposizioni del diritto tributario cantonale (armonizzato) che concerne

l’assoggettamento soggettivo alle imposte (art. 3 ss. e art. 20 ss. LAID), tali

principi delimitano il campo di applicazione territoriale del diritto

tributario dei Cantoni fra loro anche nell’ambito del diritto procedurale. Essi

vietano pertanto ai Cantoni non solo di assoggettare alle imposte persone che

non sottostanno alla loro sovranità fiscale bensì a quella di un altro Cantone,

ma anche di coinvolgere queste persone in una procedura di tassazione, nella

quale sono obbligati a fornire informazioni in merito ai loro elementi

imponibili. Il diritto procedurale ad una decisione sul domicilio fiscale

sussiste indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale preveda un

procedimento in materia di domicilio fiscale. Il diritto ad una decisione

pregiudiziale è per contro negato, con la conseguenza che il Cantone può

procedere direttamente alla tassazione, se il Tribunale federale ha già

riconosciuto l’assoggettamento del Cantone in un procedimento precedente e la

situazione fattuale non è mutata. I contribuenti non hanno diritto ad una

decisione sul domicilio fiscale neppure se non contestano l’assoggettamento

fiscale in quanto tale ma unicamente la sua estensione, in quanto, anche se

sono assoggettati alle imposte solo limitatamente, sono comunque sottoposti

alla procedura di tassazione e in questo ambito sono tenuti a prestare una

collaborazione completa (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid.

2.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.3

2.3.1

Con la decisione sul

domicilio fiscale l’autorità fiscale si pronuncia sulla sovranità fiscale del

Cantone e in tal modo anche sulla propria competenza a procedere alla

tassazione. La competenza a decidere sul domicilio fiscale nell’ambito delle

imposte cantonali è della stessa autorità che è competente per la tassazione.

Una decisione sul domicilio fiscale è sempre finalizzata ad un procedimento di

tassazione per uno o più periodi fiscali. Se l’autorità fiscale non ha

l’intenzione di sottoporre a tassazione il contribuente, non ha motivo di

pronunciarsi sulla sovranità fiscale del Cantone e sulla propria competenza a

tassare. Il fatto che un Cantone abbia adottato una decisione sul domicilio

fiscale non impedisce alle autorità fiscali di altri Cantoni di rivendicare a

loro volta la sovranità fiscale. La decisione sul domicilio fiscale conclude la

procedura solo se l’autorità fiscale nega la sovranità fiscale del Cantone

(decisione negativa). Se invece riconosce la sovranità fiscale (decisione

positiva), la procedura di tassazione continua. La decisione sul domicilio

fiscale positiva ha dunque natura accessoria rispetto alla successiva procedura

di tassazione (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.4 e

giurisprudenza citata).

2.3.2

Una decisione

pregiudiziale o incidentale non ha forza di cosa giudicata materiale. Tuttavia,

se non viene impugnata, il contribuente non può più contestare la competenza

dell’autorità nel procedimento principale, nel rispetto del principio della

buona fede, che deve essere rispettato anche dai privati nei confronti delle

autorità (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.6 e

giurisprudenza citata).

Anche una decisione sul

domicilio fiscale ha pertanto effetti vincolanti, dal profilo del diritto

procedurale, nell’ambito della procedura di tassazione pendente. Se una

decisione sul domicilio fiscale è formalmente passata in giudicato, il

contribuente non può più contestare, nella procedura di tassazione, la

sovranità fiscale del Cantone e la sua competenza a sottoporlo a tassazione.

Deve dunque sottostare alla procedura di tassazione e prestare, nel suo ambito,

una collaborazione completa, in particolar modo fornendo informazioni sui suoi

elementi imponibili (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.7

e giurisprudenza citata).

2.3.3

Secondo il Tribunale

federale, una decisione sul domicilio fiscale, adottata dall’autorità fiscale

cantonale e già passata in giudicato, non vincola tuttavia il Tribunale

federale stesso. La tutela giuridica del contribuente sarebbe eccessivamente

sacrificata, se la Suprema Corte fosse legata anche sul piano giuridico

sostanziale dalla decisione sul domicilio fiscale del Cantone che ha tassato

per secondo il contribuente (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025

consid. 3.2 e giurisprudenza citata). L’Alta Corte ha pertanto riconosciuto che

fosse legittima la decisione dell’autorità fiscale cantonale impugnata, nella

misura in cui si era rifiutata di entrare nel merito del reclamo, interposto

dal contribuente contro la decisione di tassazione, chiedendo di verificare la

competenza per tassare. Per il fatto che il contribuente aveva già ottenuto in

precedenza una decisione sul domicilio fiscale, non aveva più un interesse

legittimo ad un simile accertamento (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025

consid. 4.1). Ha per contro ritenuto che il fisco cantonale avesse violato il

diritto federale, laddove aveva dichiarato irricevibile il reclamo anche in

relazione alla censura con cui il contribuente sosteneva di essere assoggettato

alle imposte in un altro Cantone. Esso avrebbe infatti dovuto confrontarsi

perlomeno con la censura di violazione delle disposizioni di diritto cantonale

sull’assoggettamento soggettivo e dei principi della doppia imposizione

intercantonale. Mentre l’autorità di tassazione si sarebbe dovuta limitare a

rinviare a quanto già sostenuto nella decisione sull’assoggettamento fiscale,

l’autorità di ricorso cantonale si sarebbe invece dovuta confrontare con il

merito delle censure di diritto sostanziale sollevate dal contribuente (sentenza

del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

2.4

Come già anticipato,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione sul domicilio

fiscale è sempre finalizzata ad un procedimento di tassazione per uno o più

periodi fiscali. In particolare, la decisione può esplicare i suoi effetti anche

retroattivamente e fino alla fine del periodo fiscale in corso al momento della

decisione stessa e può includere anche circostanze future già prevedibili

(sentenze del Tribunale federale DTF 123 I 289 consid. 1c e 2P.240/1998 del 4

maggio 1999 consid. 1b, in RF 55/2000 p. 177; inoltre sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton San Gallo B 2020/131 dell’8 ottobre 2020 consid. 3.3.1; anche: Arnold,

Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen

Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ASA 68 p. 449,

p. 486 s.; Looser, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n.

3.

ad art. 147-153a LIFD, p. 2453).

In

tempi più recenti, la Suprema Corte ha peraltro affermato che oggetto della

decisione sul domicilio fiscale è l’accertamento dell’assoggettamento fiscale

soggettivo e della competenza cantonale per la tassazione, con riferimento a

uno o più periodi fiscali, comunque determinati. Per il futuro è escluso che

una simile decisione possa esplicare i suoi effetti, poiché i fatti

determinanti per stabilire l’assoggettamento soggettivo non si sono ancora

verificati. Per questa ragione, dall’autorità fiscale ci si attende che adotti

decisioni di assoggettamento che riguardano periodi fiscali precisi e che non

faccia uso di formulazioni aperte (“dal periodo fiscale X in avanti”;

sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid. 7.4 e giurisprudenza citata, in

particolare sentenza 9C_133/2023 del 22 giugno 2023 consid. 4.3).

3.

3.1.

Come

visto (v. supra, consid. 2.1), nella citata sentenza 9C_607/2022 del 1°

aprile 2025 (consid. 2.1), l’Alta Corte ha escluso che i contribuenti abbiano

diritto ad una decisione sul domicilio fiscale se non contestano

l’assoggettamento fiscale in quanto tale ma unicamente la sua estensione. Infatti,

anche se sono assoggettati alle imposte solo limitatamente, sono comunque

sottoposti alla procedura di tassazione e in questo ambito sono tenuti a

prestare una collaborazione completa.

La

giurisprudenza su questo aspetto è evoluta negli ultimi anni.

3.2

In

una sentenza del 26 aprile 2012 (n. 2C_396/2011, in RDAF 2012 II p. 503 ss.),

il Tribunale federale si è confrontato con la questione se il Cantone debba

adottare una decisione pregiudiziale di assoggettamento anche quando

l’assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale in sé non è contestato ma è

litigioso unicamente l’estensione dell’assoggettamento (limitato o illimitato).

L’Alta Corte ha affermato che è lecito dubitare che una decisione pregiudiziale

si imponga anche nel caso in cui il contribuente sia comunque già assoggettato

alle imposte cantonali, per appartenenza economica, poiché, quando il

contribuente deve sottoporsi in ogni caso ad una tassazione, una tale procedura

di accertamento è di principio superflua. Ha poi aggiunto che, tale questione

dev’essere comunque lasciata aperta quando il contribuente ha perduto il suo

diritto di sollevarla, in particolare quando ha violato i suoi obblighi

d’informazione e di collaborazione nella procedura.

Proprio per il fatto che

il contribuente, nel caso in discussione, non aveva prestato collaborazione nei

confronti del fisco zurighese, pur essendo già assoggettato limitatamente in

questo Cantone quale proprietario di immobili, il Tribunale federale ha potuto

lasciare aperta la questione della necessità di adottare una decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento.

3.3

In una successiva

pronuncia del 18 settembre 2018 (n. 2C_799/2017 e 2C_800/2017 consid. 4.1.2, in

RF 74/2019 p. 53), in un caso in cui era controversa l’estensione

dell’assoggettamento alle imposte in Svizzera di un contribuente residente

all’estero, la Suprema Corte ha escluso che il contribuente abbia diritto ad

una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, se si tratta solo di

stabilire se l’assoggettamento sia illimitato (mentre l’assoggettamento

limitato non è contestato, sicché è litigiosa solo l’estensione

dell’assoggettamento), per il fatto che l’assoggettamento soggettivo alle imposte

è incontrovertibilmente stabilito (anche se solo limitato).

Dopo aver ricordato che

anche la giurisprudenza delle autorità giudiziarie cantonali (consid. 4.1.3) e

la prassi delle autorità fiscali del Canton Zurigo (consid. 4.1.4) giungevano

alla stessa conclusione, il Tribunale federale ha concluso che, nella fattispecie,

negando al contribuente il diritto ad una decisione pregiudiziale, l’autorità

cantonale non aveva violato né la legge né il principio di uguaglianza (consid.

4.1.5).

3.4

In

una ulteriore sentenza dell’11 novembre 2020 (n. 2C_684/2019 consid. 3.3.2), in

relazione all’estensione dell’assoggettamento di un contribuente domiciliato in

Svizzera, il cui assoggettamento illimitato era conteso fra due Cantoni, l’Alta

Corte ha fatto riferimento alle sue precedenti decisioni, ricordando che nel

secondo caso (sentenza del 2018) aveva negato l’obbligo di adottare una decisione

pregiudiziale di assoggettamento, mentre nel primo (sentenza del 2012) lo aveva

negato perlomeno nel caso in cui il contribuente non aveva rispettato i suoi

obblighi di collaborazione. Nel caso in esame, il contribuente avrebbe dovuto

presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Lucerna, dove era

proprietario di sostanza immobiliare, ma non lo aveva fatto, violando in tal

modo i propri obblighi di collaborazione. La Corte ha conseguentemente escluso

che le autorità fiscali di questo Cantone fossero tenute ad adottare una

decisione pregiudiziale sul suo assoggettamento illimitato.

3.5

Come questa Corte ha avuto

modo di constatare in più occasioni, la lettura delle sentenze del Tribunale

federale poteva lasciare qualche incertezza in merito alla soluzione della

questione. Aveva tuttavia ritenuto che la Suprema Corte, con la sentenza del

2018, avesse negato al contribuente il diritto a una decisione pregiudiziale di

assoggettamento nei casi in cui un assoggettamento limitato risultasse

incontestabilmente dato. La dottrina condivideva del resto

questa opinione (Mayhall-Mannhart/Beusch,

in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea

2021, § 40, n. 17, p. 489; Margraf,

Interkantonales Verfahrensrecht der direkten Steuern, Zurigo 2023, § 6.II.3.2,

p. 134, nota a piè di pagina 651; Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ed., Einführung zu Art. 3 ff., n. 13, p.

94.

s.; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea

2022, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 2219; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,

2a ed., Basilea 2021, § 6, n. 103, p. 82 s.; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht - Direkte Steuern, 2a ed.,

Zurigo, 2018, § 20, n. 9, p. 302 s.; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, § 3, n. 111,

p. 74; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 75 ad art. 3

LIFD).

3.6

Questi

dubbi sono stati definitivamente chiariti con la sentenza del Tribunale

federale 2C_864/2021 del 7 luglio 2022 (consid. 5.2). In tale occasione, la

Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un avvocato e notaio

domiciliato nel Canton Berna ma attivo professionalmente in un altro Cantone,

che rimproverava all’autorità fiscale bernese di aver oltrepassato i limiti della

propria sovranità

fiscale e violato le norme sulla doppia imposizione

intercantonale, ha ribadito che, se un contribuente contesta di essere assoggettato alla

sovranità fiscale di un Cantone, prima di procedere alla tassazione, deve essergli

notificata e deve passare in giudicato una decisione vincolante sul domicilio

fiscale (Steuerdomizilentscheid).

Questo diritto del contribuente si fonda sulla convinzione che il contribuente non

deve essere coinvolto in una procedura di tassazione e obbligato a fornire

informazioni e a prestare altra collaborazione, se in base alle regole in

materia di doppia imposizione intercantonale la sovranità fiscale del Cantone

in questione è esclusa. Tuttavia, il Tribunale federale ha affermato

chiaramente che, per le stesse ragioni, il contribuente non ha diritto

a una decisione sul domicilio fiscale, quando l’assoggettamento fiscale limitato è

pacificamente riconosciuto e la controversia riguarda

unicamente l’estensione dell’obbligo fiscale.

Con questa pronuncia,

successivamente confermata dalla sentenza 9C_607/2022 del 1° aprile 2025, la

Suprema Corte ha definitivamente chiarito che, in casi analoghi, l’autorità

fiscale può avviare direttamente la procedura di tassazione senza

dover precedentemente notificare una decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento, poiché, anche se è assoggettato alle imposte cantonali

solo per appartenenza economica, il contribuente deve sottostare alla procedura

di tassazione, fornendo informazioni e prestando la collaborazione necessaria.

4.

4.1.

Nel caso in esame, è

pacificamente ammesso che il contribuente, dopo aver annunciato il trasferimento

del proprio domicilio nel Canton __________, dove è conseguentemente stato

assoggettato alle imposte per appartenenza personale, ha continuato ad essere

assoggettato all’imposizione fiscale nel Canton Ticino in virtù

dell’appartenenza economica, in quanto proprietario di diversi immobili sul

territorio ticinese. In tale veste, egli era tenuto ad adempiere ai suoi

obblighi di collaborazione, fornendo integralmente le tutte le informazioni ai

fini dell’accertamento degli elementi imponibili.

Come richiamato in

narrativa, all’inizio del 2022, l’Ufficio di tassazione ha avviato una

procedura di accertamento, al fine di verificare l’eventuale assoggettamento

del contribuente alle imposte nel Canton Ticino, per appartenenza personale e

non più solo per appartenenza economica. A conclusione del procedimento di

accertamento, in data 2 ottobre 2023, ha notificato al ricorrente una decisione

pregiudiziale di assoggettamento, rivendicandone l’assoggettamento illimitato a

partire dal 1° gennaio 2021. Un reclamo contro quest’ultima decisione è stato

respinto con decisione del 3 maggio 2024.

4.2

Alla luce dei fatti

esposti, si evince chiaramente che l’unico aspetto controverso concerne

l’estensione dell’assoggettamento fiscale del contribuente, e non

l’assoggettamento in sé, che risulta già pacificamente sussistente, almeno sulla

base di un’appartenenza economica. Ne consegue che il contribuente non aveva

alcun diritto ad ottenere, dall’autorità di tassazione, una decisione

pregiudiziale sulla sovranità fiscale del Canton Ticino e sul suo domicilio

fiscale, dal momento che la sovranità fiscale era già riconosciuta e, di

conseguenza, la competenza dell’autorità fiscale ticinese a sottoporlo a

tassazione non era controversa. In tale contesto, egli era quindi in ogni caso

tenuto a prestare piena collaborazione all’autorità di tassazione. Ciò ha reso superflua

e priva di portata pratica l’adozione di una decisione pregiudiziale separata

sull’assoggettamento.

Parimenti superflua

risulterebbe, di conseguenza, una pronuncia nel merito da parte di questa

Camera.

In considerazione di ciò,

e per evidenti ragioni di economia processuale, si impone che questa Camera si

esima da un giudizio nel merito della questione dell’estensione

dell’assoggettamento del ricorrente. Su tale aspetto, quest’ultimo potrà

chiedere alla Camera di pronunciarsi, quando gli sarà notificata una decisione

su reclamo, adottata dall’autorità di tassazione nell’ambito della procedura di

tassazione. La decisione impugnata è conseguentemente annullata.

4.3

Tale soluzione risulta

ancor più giustificata alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale

federale (cfr. supra, consid. 2.3), che ha ridefinito i limiti della

forza di cosa giudicata delle decisioni positive sull’assoggettamento fiscale.

Secondo tale orientamento, queste ultime producono effetti di cosa giudicata

sostanziale solo dopo che si è pronunciato il Tribunale federale. Anche se non

viene impugnata, e formalmente passata dunque in giudicato, la decisione

dell’autorità fiscale o anche giudiziaria cantonale, non passa in giudicato in

senso materiale.

Tornando alla fattispecie

in esame, se anche il ricorrente avesse diritto ad una decisione pregiudiziale

sul domicilio fiscale – nel caso in cui cioè non fosse già contribuente

ticinese in virtù dell’appartenenza economica –, l’eventuale sentenza della

Camera di diritto tributario, che dovesse respingere il suo ricorso, non

passerebbe in giudicato neppure qualora egli non la impugnasse dinanzi al

Tribunale federale. In base alla nuova giurisprudenza, infatti, il contribuente

potrebbe ancora contestare la sovranità fiscale del Canton Ticino nell’ambito

della procedura di tassazione.

Anche queste

considerazioni impongono pertanto il rinvio dell’esame di tali questione alla

decisione finale.

5.

Ne consegue che la

decisione impugnata è riformata nel senso che la decisione pregiudiziale sul

domicilio fiscale è annullata. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né

tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione del 3 maggio 2024 è riformata nel senso che la

decisione pregiudiziale di assoggettamento del 2 ottobre 2023 è annullata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: