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Decisione

80.2024.108

Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, pagamento dei conguagli, irricevibile

23 dicembre 2024Italiano6 min

tassazione dell’11 gennaio 2023 e dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) notificava

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.108

Lugano

23 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 giugno 2024 contro la decisione del 28 maggio 2024 in materia di IC

2021-2022.

Fatti

Fatti

A. RI 1, domiciliata nel

Canton __________, è limitatamente imponibile nel Cantone Ticino quale

proprietaria di sostanza immobiliare nel comune di __________.

B. Con decisioni di

tassazione dell’11 gennaio 2023 e dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) notificava

a RI 1 la tassazione IC 2021 commisurando il reddito imponibile in fr. 900.--,

ed il reddito determinante per l’aliquota in fr. 128'100.--, rispettivamente la

tassazione IC 2022 accertando un reddito imponibile di fr. 1'300.-- ed un

reddito determinante per l’aliquota di fr. 123'800.--.

C. Con scritto del 20

maggio 2024 all’UT, la contribuente lamentava di aver “ricevuto da __________ l’accertamento

fiscale definitivo per gli anni 2021 e 2022” dicendosi stupita che i costi dei

lavori di ristrutturazione dell’immobile di __________ di sua proprietà non non

fossero stati detratti “dalle autorità fiscali ticinesi” chiedendo di

“riesaminare le circostanze”.

D. Con decisione su

reclamo del 28 maggio 2024, l’UT dichiarava irricevibile l’impugnativa

presentata da RI 1, siccome tardiva, poiché presentata oltre il termine di 30

giorni dall’intimazione delle decisioni di tassazione. Quanto da essa asserito

non era sufficiente per sanare il vizio di forma. In aggiunta, l’UT indicava

alla ricorrente che le spese di manutenzione effettive non erano state

considerate in quanto non era stata allegata la relativa documentazione e che,

ad ogni modo, l’autorità fiscale del cantone di domicilio non era vincolata

dalla decisione emessa dal cantone di situazione dell’immobile al riguardo.

E. Con ricorso del 4

giugno 2024, RI 1 impugna la decisione dell’UT con la quale è stato dichiarato

irricevibile il suo reclamo contro le decisioni di tassazioni IC 2021 e 2022.

Nel gravame la ricorrente ribadisce la richiesta di detrarre i lavori di

ristrutturazione dell’immobile di __________, adducendo come sia la prima volta

che “devo presentare la dichiarazione dei redditi per due Cantoni” e di aver

“presentato tutti i documenti in __________ e anche i documenti relativi alla

conversione in __________” allegando le ricevute dei lavori di ristrutturazione.

Sostiene quindi come il “socio”, comproprietario dell’immobile in questione in

ragione del 50%, abbia ricevuto dall’UT “la scadenza del 6 giugno 2024” motivo

per il quale “mi rivolgo ora direttamente a voi con la cortese richiesta di

riesaminare il mio caso”.

F. Con osservazioni del

20 giugno 2024, l’UT rimanda alle motivazioni contenute nella decisione su

reclamo, allegando i conteggi d’imposta da cui si evince come il 20 febbraio

2023 la contribuente abbia pagato il conguaglio dell’imposta cantonale e

dell’imposta comunale del 2021, ed il 17 aprile 2024 quello dell’imposta

comunale del 2022. Ciò a comprova dell’avvenuta intimazione delle rispettive decisioni

di tassazione.

G. Con scritto del 19

novembre 2024, questa Camera ha quindi attribuito a RI 1 un termine di dieci

giorni per prendere posizione sulla questione della tempestività del suo

reclamo e per valutare la possibilità di ritirare il ricorso. La contribuente

tuttavia è rimasta silente.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel

caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla

contribuente, giudicandolo intempestivo. Ne consegue che alla Camera di diritto

tributario è precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, ma deve

limitarsi a verificare se la decisione, con cui l’autorità fiscale ha

dichiarato irricevibile il reclamo, sia legittima.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 206

cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la

decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il

contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

L’art.

192.

cpv. 1 e 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

In

concreto la decisione di tassazione IC 2021 dell’11 gennaio 2023, è stata

notificata alla contribuente al più tardi il 20 febbraio 2023, data in cui ha

effettuato il versamento del conguaglio per l’IC e per l’imposta comunale per

tale periodo fiscale. La decisione di tassazione IC 2022, dell’8 gennaio 2024,

le è invece stata notificata, al più tardi, il 17 aprile 2024, giorno in cui ha

versato il conguaglio per l’imposta comunale 2022.

RI 1 ha

consegnato il reclamo in esame alla Posta solo il 22 maggio 2024 (data del

timbro postale), ovvero ben oltre il termine di 30 giorni per impugnare sia la

decisione IC 2021 che la decisione IC 2022. D’altra parte nemmeno essa invoca

alcun motivo di restituzione dei termini.

2.3

Ne

consegue che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, si rivela legittima e il ricorso deve

pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e e le spese processuali sono

poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: