80.2024.108
Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, pagamento dei conguagli, irricevibile
23 dicembre 2024Italiano6 min
tassazione dell’11 gennaio 2023 e dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) notificava
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.108
Lugano
23 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 giugno 2024 contro la decisione del 28 maggio 2024 in materia di IC
2021-2022.
Fatti
Fatti
A. RI 1, domiciliata nel
Canton __________, è limitatamente imponibile nel Cantone Ticino quale
proprietaria di sostanza immobiliare nel comune di __________.
B. Con decisioni di
tassazione dell’11 gennaio 2023 e dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) notificava
a RI 1 la tassazione IC 2021 commisurando il reddito imponibile in fr. 900.--,
ed il reddito determinante per l’aliquota in fr. 128'100.--, rispettivamente la
tassazione IC 2022 accertando un reddito imponibile di fr. 1'300.-- ed un
reddito determinante per l’aliquota di fr. 123'800.--.
C. Con scritto del 20
maggio 2024 all’UT, la contribuente lamentava di aver “ricevuto da __________ l’accertamento
fiscale definitivo per gli anni 2021 e 2022” dicendosi stupita che i costi dei
lavori di ristrutturazione dell’immobile di __________ di sua proprietà non non
fossero stati detratti “dalle autorità fiscali ticinesi” chiedendo di
“riesaminare le circostanze”.
D. Con decisione su
reclamo del 28 maggio 2024, l’UT dichiarava irricevibile l’impugnativa
presentata da RI 1, siccome tardiva, poiché presentata oltre il termine di 30
giorni dall’intimazione delle decisioni di tassazione. Quanto da essa asserito
non era sufficiente per sanare il vizio di forma. In aggiunta, l’UT indicava
alla ricorrente che le spese di manutenzione effettive non erano state
considerate in quanto non era stata allegata la relativa documentazione e che,
ad ogni modo, l’autorità fiscale del cantone di domicilio non era vincolata
dalla decisione emessa dal cantone di situazione dell’immobile al riguardo.
E. Con ricorso del 4
giugno 2024, RI 1 impugna la decisione dell’UT con la quale è stato dichiarato
irricevibile il suo reclamo contro le decisioni di tassazioni IC 2021 e 2022.
Nel gravame la ricorrente ribadisce la richiesta di detrarre i lavori di
ristrutturazione dell’immobile di __________, adducendo come sia la prima volta
che “devo presentare la dichiarazione dei redditi per due Cantoni” e di aver
“presentato tutti i documenti in __________ e anche i documenti relativi alla
conversione in __________” allegando le ricevute dei lavori di ristrutturazione.
Sostiene quindi come il “socio”, comproprietario dell’immobile in questione in
ragione del 50%, abbia ricevuto dall’UT “la scadenza del 6 giugno 2024” motivo
per il quale “mi rivolgo ora direttamente a voi con la cortese richiesta di
riesaminare il mio caso”.
F. Con osservazioni del
20 giugno 2024, l’UT rimanda alle motivazioni contenute nella decisione su
reclamo, allegando i conteggi d’imposta da cui si evince come il 20 febbraio
2023 la contribuente abbia pagato il conguaglio dell’imposta cantonale e
dell’imposta comunale del 2021, ed il 17 aprile 2024 quello dell’imposta
comunale del 2022. Ciò a comprova dell’avvenuta intimazione delle rispettive decisioni
di tassazione.
G. Con scritto del 19
novembre 2024, questa Camera ha quindi attribuito a RI 1 un termine di dieci
giorni per prendere posizione sulla questione della tempestività del suo
reclamo e per valutare la possibilità di ritirare il ricorso. La contribuente
tuttavia è rimasta silente.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel
caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla
contribuente, giudicandolo intempestivo. Ne consegue che alla Camera di diritto
tributario è precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, ma deve
limitarsi a verificare se la decisione, con cui l’autorità fiscale ha
dichiarato irricevibile il reclamo, sia legittima.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206
cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
L’art.
192.
cpv. 1 e 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2
In
concreto la decisione di tassazione IC 2021 dell’11 gennaio 2023, è stata
notificata alla contribuente al più tardi il 20 febbraio 2023, data in cui ha
effettuato il versamento del conguaglio per l’IC e per l’imposta comunale per
tale periodo fiscale. La decisione di tassazione IC 2022, dell’8 gennaio 2024,
le è invece stata notificata, al più tardi, il 17 aprile 2024, giorno in cui ha
versato il conguaglio per l’imposta comunale 2022.
RI 1 ha
consegnato il reclamo in esame alla Posta solo il 22 maggio 2024 (data del
timbro postale), ovvero ben oltre il termine di 30 giorni per impugnare sia la
decisione IC 2021 che la decisione IC 2022. D’altra parte nemmeno essa invoca
alcun motivo di restituzione dei termini.
2.3
Ne
consegue che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo, si rivela legittima e il ricorso deve
pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e e le spese processuali sono
poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: