80.2024.120
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, invio della dichiarazione lo stesso giorno della notificazione della multa
5 novembre 2024Italiano8 min
l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 1’200.- per non aver
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.120
Lugano
5 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 giugno 2024 contro la decisione del 28 maggio 2024 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1 aveva
ottenuto una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione 2022
fino al 29 febbraio 2024. Non avendo
inoltrato la dichiarazione entro tale data, l’UT gli ha inviato un richiamo
l’11 marzo 2024.
Con
decisione del 16 aprile 2024, l’RS 1 ha formalmente diffidato il contribuente
ad adempiere ai propri obblighi procedurali e lo ha invitato a collaborare,
avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli
obblighi procedurali.
B. Con decisione del 14 maggio 2024,
l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 1’200.- per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta 2022, rinnovando contemporaneamente la
diffida a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni e avvertendolo
che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe potuto procedere alla tassazione
d’ufficio.
C. Con scritto datato 24
maggio 2024 la rappresentante del contribuente ha interposto reclamo contro la
multa, argomentando che la dichiarazione 2022 si era incrociata con lo scritto
dell’autorità di tassazione, che non era stato ancora evaso il suo reclamo
contro la tassazione 2019, a causa di un ritardo da parte dell’autorità nella
trattazione dello stesso, e che i termini fiscali erano stati prima d’ora
sempre rispettati.
Con decisione del 28
maggio 2024 l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che la multa era giustificata dall’inosservanza della
diffida del 16 aprile 2024. Ha aggiunto che “anche se la dichiarazione
fiscale sia giunta nei giorni immediatamente precedenti la multa, quest’ultima
rimane dovuta”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA
1, chiede l’annullamento della multa e ribadisce
quanto già esposto in sede di reclamo, aggiungendo che il ricorrente non
risulta essere recidivo e che “l’ufficio di tassazione non avendo evaso le
decisioni di tassazione dal 2019 ha emesso una multa di CHF 1'200.- che, oltre
a ritenersi eccessivo, è basato su un reddito che ad oggi risulta essere
letteralmente diverso considerato che la situazione economica del contribuente
è cambiata”.
E. Con osservazioni del 19 giugno 2024, l’UT
postula la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella
decisione su reclamo e aggiunge le seguenti precisazioni:
·
riguardo al calcolo della
multa, che “il calcolo è avvenuto in base all’ultima decisione cresciuta in
giudicato ovvero quella dell’anno 2018 (allegata) ed il calcolo rispetta quanto
previsto dalla circolare sulle multe disciplinari (12/2022)”;
·
riguardo alla
dichiarazione fiscale 2022, che questa è rientrata il 17 maggio 2024,
successivamente all’emissione della multa;
·
con riferimento al
lamentato ritardo nella trattazione del reclamo alla tassazione 2019, che la
recente evasione del suddetto “non fa decadere il dovere del contribuente a
presentare la dichiarazione d’imposta entro i termini previsti (termini
prorogati in misura rilevante)”.
Diritto
1. 1.1.
La multa è stata inflitta
sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, al ricorrente è stata inflitta la multa per non aver consegnato all’autorità
la dichiarazione d’imposta per l’anno fiscale 2022 entro l’ultimo dei venti
giorni del termine impartitogli con la diffida del 16 aprile 2024.
Tale
modo di procedere è legittimo. Infatti, una volta scaduto il termine attribuito
al ricorrente con la diffida, erano realizzati tutti i presupposti perché lo
stesso fosse sanzionato per violazione degli obblighi procedurali.
Il
ricorrente pretende che l’inoltro della dichiarazione fiscale si sia “incrociato”
con l’emissione della multa. La diffida datata 16 aprile 2024 è stata
notificata in data 17 aprile 2024 (tracciamento dell’invio A Plus con sistema Track & Trace).
Il termine di venti giorni è conseguentemente giunto a scadenza il 7 maggio
2024.
Ne risulta che il ricorrente ha adempiuto i suoi obblighi
di collaborazione dopo la sua scadenza del termine assegnatogli tramite diffida
e che i presupposti per la sanzione erano pertanto adempiuti.
In ogni caso, per quanto
non sia determinante, non è neppure vero che l’inoltro della dichiarazione si
sia incrociato con la notificazione della multa. Quest’ultima, datata 14 maggio
2024, è stata notificata il 16 maggio 2024 (tracciamento dell’invio A Plus con sistema Track & Trace),
mentre la dichiarazione d’imposta è stata presentata solo il 17 maggio 2024.
2.2
Come
rilevato dallo stesso Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la
Camera di diritto tributario ha già avuto modo di decidere che è legittimo
infliggere una multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare
la dichiarazione fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la
tassazione dei periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare
redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può
minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a
tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo
fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2016.46 del 13
luglio 2016; 80.2001.85 del 14 settembre 2001; 80.1997.132 dell’8 ottobre
1997).
Il fatto di non aver ancora ricevuto la decisione di
tassazione su reclamo relativa al periodo fiscale 2019 (e lo stesso vale per le
decisioni di tassazione relative agli anni fiscali 2020 e 2021 non ancora
ricevute) non giustifica l’inosservanza del termine per l’inoltro della
dichiarazione d’imposta.
2.3
Per quanto attiene
all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente
citato la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle
contribuzioni. Secondo la tabella per la determinazione delle multe, allegata
alla suddetta circolare, se il totale dell’imposta cantonale annua dovuta
secondo l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato si situa tra
l’importo fr. 45’001.- e fr. 75'000.-, allora la multa base per i contribuenti
imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a fr. 1'200.-.
Nel caso di specie,
l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta dai contribuenti nell’anno
2018.
(ultima decisione di tassazione passata in giudicato) ammontava a
fr. 51'761.80. È pertanto corretto il calcolo intrapreso dall’autorità di
tassazione, che ha commisurato la multa disciplinare in fr. 1'200.-.
L’affermazione del
ricorrente, secondo cui la sua situazione economica sarebbe successivamente
cambiata, non è suffragata dalla minima prova. Sta di fatto che le imposte
dovute per il successivo periodo fiscale 2019 sono addirittura sensibilmente superiori
e avrebbero comportato una multa più elevata, se la relativa decisione non
fosse stata impugnata con reclamo.
3.
Visto l’esito del ricorso, tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: