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Decisione

80.2024.120

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, invio della dichiarazione lo stesso giorno della notificazione della multa

5 novembre 2024Italiano8 min

l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 1’200.- per non aver

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.120

Lugano

5 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 giugno 2024 contro la decisione del 28 maggio 2024 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1 aveva

ottenuto una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione 2022

fino al 29 febbraio 2024. Non avendo

inoltrato la dichiarazione entro tale data, l’UT gli ha inviato un richiamo

l’11 marzo 2024.

Con

decisione del 16 aprile 2024, l’RS 1 ha formalmente diffidato il contribuente

ad adempiere ai propri obblighi procedurali e lo ha invitato a collaborare,

avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli

obblighi procedurali.

B. Con decisione del 14 maggio 2024,

l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 1’200.- per non aver

presentato la dichiarazione d’imposta 2022, rinnovando contemporaneamente la

diffida a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni e avvertendolo

che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe potuto procedere alla tassazione

d’ufficio.

C. Con scritto datato 24

maggio 2024 la rappresentante del contribuente ha interposto reclamo contro la

multa, argomentando che la dichiarazione 2022 si era incrociata con lo scritto

dell’autorità di tassazione, che non era stato ancora evaso il suo reclamo

contro la tassazione 2019, a causa di un ritardo da parte dell’autorità nella

trattazione dello stesso, e che i termini fiscali erano stati prima d’ora

sempre rispettati.

Con decisione del 28

maggio 2024 l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che la multa era giustificata dall’inosservanza della

diffida del 16 aprile 2024. Ha aggiunto che “anche se la dichiarazione

fiscale sia giunta nei giorni immediatamente precedenti la multa, quest’ultima

rimane dovuta”.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA

1, chiede l’annullamento della multa e ribadisce

quanto già esposto in sede di reclamo, aggiungendo che il ricorrente non

risulta essere recidivo e che “l’ufficio di tassazione non avendo evaso le

decisioni di tassazione dal 2019 ha emesso una multa di CHF 1'200.- che, oltre

a ritenersi eccessivo, è basato su un reddito che ad oggi risulta essere

letteralmente diverso considerato che la situazione economica del contribuente

è cambiata”.

E. Con osservazioni del 19 giugno 2024, l’UT

postula la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella

decisione su reclamo e aggiunge le seguenti precisazioni:

·

riguardo al calcolo della

multa, che “il calcolo è avvenuto in base all’ultima decisione cresciuta in

giudicato ovvero quella dell’anno 2018 (allegata) ed il calcolo rispetta quanto

previsto dalla circolare sulle multe disciplinari (12/2022)”;

·

riguardo alla

dichiarazione fiscale 2022, che questa è rientrata il 17 maggio 2024,

successivamente all’emissione della multa;

·

con riferimento al

lamentato ritardo nella trattazione del reclamo alla tassazione 2019, che la

recente evasione del suddetto “non fa decadere il dovere del contribuente a

presentare la dichiarazione d’imposta entro i termini previsti (termini

prorogati in misura rilevante)”.

Diritto

1. 1.1.

La multa è stata inflitta

sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a)

non consegna la dichiarazione

d’imposta o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione

intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire

la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a

collaborare (cfr. Pedroli, Le

norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,

Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.

483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, al ricorrente è stata inflitta la multa per non aver consegnato all’autorità

la dichiarazione d’imposta per l’anno fiscale 2022 entro l’ultimo dei venti

giorni del termine impartitogli con la diffida del 16 aprile 2024.

Tale

modo di procedere è legittimo. Infatti, una volta scaduto il termine attribuito

al ricorrente con la diffida, erano realizzati tutti i presupposti perché lo

stesso fosse sanzionato per violazione degli obblighi procedurali.

Il

ricorrente pretende che l’inoltro della dichiarazione fiscale si sia “incrociato”

con l’emissione della multa. La diffida datata 16 aprile 2024 è stata

notificata in data 17 aprile 2024 (tracciamento dell’invio A Plus con sistema Track & Trace).

Il termine di venti giorni è conseguentemente giunto a scadenza il 7 maggio

2024.

Ne risulta che il ricorrente ha adempiuto i suoi obblighi

di collaborazione dopo la sua scadenza del termine assegnatogli tramite diffida

e che i presupposti per la sanzione erano pertanto adempiuti.

In ogni caso, per quanto

non sia determinante, non è neppure vero che l’inoltro della dichiarazione si

sia incrociato con la notificazione della multa. Quest’ultima, datata 14 maggio

2024, è stata notificata il 16 maggio 2024 (tracciamento dell’invio A Plus con sistema Track & Trace),

mentre la dichiarazione d’imposta è stata presentata solo il 17 maggio 2024.

2.2

Come

rilevato dallo stesso Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la

Camera di diritto tributario ha già avuto modo di decidere che è legittimo

infliggere una multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare

la dichiarazione fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la

tassazione dei periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare

redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può

minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a

tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo

fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2016.46 del 13

luglio 2016; 80.2001.85 del 14 settembre 2001; 80.1997.132 dell’8 ottobre

1997).

Il fatto di non aver ancora ricevuto la decisione di

tassazione su reclamo relativa al periodo fiscale 2019 (e lo stesso vale per le

decisioni di tassazione relative agli anni fiscali 2020 e 2021 non ancora

ricevute) non giustifica l’inosservanza del termine per l’inoltro della

dichiarazione d’imposta.

2.3

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente

citato la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle

contribuzioni. Secondo la tabella per la determinazione delle multe, allegata

alla suddetta circolare, se il totale dell’imposta cantonale annua dovuta

secondo l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato si situa tra

l’importo fr. 45’001.- e fr. 75'000.-, allora la multa base per i contribuenti

imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a fr. 1'200.-.

Nel caso di specie,

l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta dai contribuenti nell’anno

2018.

(ultima decisione di tassazione passata in giudicato) ammontava a

fr. 51'761.80. È pertanto corretto il calcolo intrapreso dall’autorità di

tassazione, che ha commisurato la multa disciplinare in fr. 1'200.-.

L’affermazione del

ricorrente, secondo cui la sua situazione economica sarebbe successivamente

cambiata, non è suffragata dalla minima prova. Sta di fatto che le imposte

dovute per il successivo periodo fiscale 2019 sono addirittura sensibilmente superiori

e avrebbero comportato una multa più elevata, se la relativa decisione non

fosse stata impugnata con reclamo.

3.

Visto l’esito del ricorso, tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: