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Decisione

80.2024.121

Imposte alla fonte: differenza fra pagamento degli arretrati e ricupero d’imposta, nessuna precedente decisione di tassazione, non ricupero d’imposta, annullamento della decisione

27 ottobre 2025Italiano19 min

d’accompagnamento, la RA 1 affermava che, in relazione ad una telefonata dell’11

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.121

Lugano

27 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RA

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17/24 giugno 2024 contro la decisione in materia di recupero d’imposta di

imposte alla fonte per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Fatti

Fatti

A. a.

Il 10 novembre 2021,

tramite un messaggio di posta elettronica inviato alla segreteria generale

della Divisone delle contribuzioni e poi da questa girato per competenza all’RS

1 (di seguito: UIFB), la RA 1 con sede a __________ ha annunciato l’assunzione

di un nuovo collaboratore, residente a __________.

b.

Il

5 aprile 2022, la RA 1 ha inviato all’UIFB il rendiconto trimestrale per i

primi tre mesi del periodo fiscale 2022, allegando le buste paga di gennaio,

febbraio e marzo 2022 relative al signor __________ dalle quali si evince una

trattenuta alla fonte (con la dicitura: Quellensteuer [Fixabzug Betrag])

pari rispettivamente a fr. 80.90, fr. 80.75 e fr. 77.05.

c.

L’11 aprile 2022, la RA 1

presentava all’UIFB il Formulario 3A (conteggio della trattenuta dell’imposta

alla fonte sui salari e proventi compensativi per dimoranti/residenti fiscali

esteri, frontalieri) relativo al periodo fiscale 2021, dichiarando che, dal 1°

novembre 2021 al 31 dicembre 2021, __________ aveva percepito una retribuzione

lorda di fr. 14'111.15 [recte: 14'115.15] e che gli era stata

trattenuta un’imposta alla fonte complessiva pari a fr. 84.70 applicando

la Tabella B2. La RA 1 allegava al Formulario 3A le copie delle buste paga dei

mesi di novembre e dicembre 2021. Nella lettera

d’accompagnamento, la RA 1 affermava che, in relazione ad una telefonata dell’11

aprile 2022, “leider konnten wir Ihnen diese nicht früher zustellen, da wir

vorgängig nicht informiert wurden, dass diese Formular 3A noch zusätzlich

eingereicht werden muss”.

d.

Dopo essere stata

richiamata, il 27 febbraio 2024 la RA 1 inoltrava all’UIFB il Formulario 3A relativo

al periodo fiscale 2023, dichiarando che __________ aveva beneficiato di una

retribuzione lorda pari a fr. 88'646.75 cui era stata trattenuta

un’imposta alla fonte pari a fr. 987.05 applicando la Tabella B2.

B. Il 21 marzo 2024, per

posta semplice, l’UIFB ha notificato alla RA 1 una “decisione concernente [il]

recupero d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti non domiciliati” per gli

anni fiscali 2021, 2022 e 2023.

L’autorità di tassazione rivendicava

il pagamento di complessivi fr. 13'401.40 (compresi fr. 278.65 di

interessi di ritardo) quale imposta alla fonte non trattenuta. Applicando la corretta

Tabella C2, al contribuente sarebbe dovuta essere trattenuta un’imposta alla

fonte complessiva pari a fr. 15'150.60, mentre la RA 1 aveva trattenuto e

riversato complessivamente solo fr. 2'027.85. L’UIFB riconduceva il

recupero della differenza ad una “errata determinazione della tabella ([il] coniuge

svolge un’attività lavorativa in Svizzera e percepisce indennità sostitutive)”

e “dell’aliquota d’imposta”.

L’UIFB aveva infatti

accertato che nei periodi fiscali litigiosi la moglie del contribuente, signora

__________, aveva lavorato per la __________.

C. a.

Il 26 marzo 2024, la RA 1

si rivolgeva all’UIFB sottolineando che l’imposta alla fonte era stata regolarmente

trattenuta dal salario del contribuente e che era stata riversata

trimestralmente.

Al momento

dell’assunzione, il contribuente avrebbe comunicato alla RA 1 che la moglie non

lavorava, così come attestato anche dal formulario per la richiesta degli

assegni familiari indirizzato alla __________. Ciò sarebbe stato ribadito anche

in seguito, oralmente, fino al 31 dicembre 2023 quando il dipendente aveva

lasciato la ditta zurighese.

Né il contribuente né

l’autorità di tassazione avrebbero informato la debitrice dell’imposta che nel

corso degli anni la situazione personale di __________ si era modificata e che fosse

necessario applicare un’altra Tabella per il prelievo dell’imposta alla fonte.

Fin dall’inizio, era stata applicata la tariffa B2, come ben visibile su ogni

conteggio.

L’autorità di tassazione,

in qualità di autorità di controllo, avrebbe dovuto informare la datrice di

lavoro che stava applicando la Tabella sbagliata, così come avviene in tutti

gli altri Cantoni svizzeri. O, almeno, comunicarle che la signora __________ era

attiva professionalmente, dato che l’UIFB ne era a conoscenza.

Infine, poiché il

contribuente aveva lasciato l’azienda alla fine del 2023, per la datrice di

lavoro non sarebbe stato più possibile recuperare quanto richiesto

dall’autorità di tassazione.

b.

Il 25 aprile 2024, l’UIFB

si rivolgeva alla reclamante, richiedendole una “copia dei questionari per

dipendenti firmati per gli anni 2021, 2022 e 2023”.

c.

Il 16 maggio 2024, la RA 1

spiegava che i colloqui con i collaboratori avvenivano oralmente e per questa

ragione non vi era alcun formulario firmato dal contribuente. Quest’ultimo

aveva sempre dichiarato, anche al suo dirigente diretto, che la moglie non

lavorava (“nicht erwerbstätig”).

A comprova, la datrice di

lavoro allegava il formulario per la richiesta degli assegni famigliari indirizzata

alla __________, compilato e firmato dal contribuente il 10 novembre 2021, dal

quale si evince che la moglie non era attiva professionalmente, che i coniugi RI

1 avevano due figli (nati rispettivamente nel 2003 e nel 2006) e che questi

ultimi vivevano con i genitori a __________.

D. Con decisione del 23

maggio 2024, l’UIFB ha respinto il reclamo, facendo riferimento ai dati di cui

disponeva e in considerazione della mancata produzione, da parte della

reclamante, dei questionari per i dipendenti 2021, 2022 e 2023, necessari per

accertare la situazione personale del contribuente ed applicare la relativa

ritenuta. L’autorità fiscale aggiungeva che, il datore di lavoro poteva essere

obbligato a versare l’imposta dovuta arretrata, anche nel caso in cui il

rapporto di lavoro tra la persona assoggettata all’imposta alla fonte e il

debitore della prestazione imponibile fosse terminato.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RA 1 si aggrava contro la

decisione di recupero d’imposta, argomentando che il contribuente avrebbe sempre

sostenuto che la moglie non esercitasse alcuna attività lucrativa. Pertanto,

nel corso degli anni, oltre ad aver percepito più reddito, il contribuente avrebbe

anche pagato meno imposte alla fonte. L’autorità di tassazione sarebbe stata a

conoscenza dell’attività lucrativa della moglie e non avrebbe mai corretto

quanto inviato dalla ricorrente. Sia il formulario per gli assegni familiari,

compilato al momento della sua assunzione, sia i colloqui intrattenuti con il

contribuente farebbero fede alla stessa stregua del formulario di annuncio.

La ricorrente presume

quindi che, per gli anni qui litigiosi, il conteggio inviato all’UIFB non sia

mai stato esaminato e corretto dall’autorità di tassazione oppure che quest’ultima

abbia accettato il falso, perché altrimenti avrebbe potuto correggerlo ed

informare la ricorrente, come avviene in tutti gli altri Cantoni svizzeri.

F. Nelle sue

osservazioni del 30 luglio 2024, l’PI 1 (di seguito: UG) propone di respingere

il ricorso. A suo avviso, “il fatto che la datrice di lavoro non abbia

operato… in modo corretto la ritenuta d’imposta alla fonte perché ha preferito

fondare la propria trattenuta sulle indicazioni inesatte del contribuente

anziché utilizzare i questionari per i dipendenti firmati – peraltro

reperibili gratuitamente online – non può bastare a ribaltare i

propri doveri attribuendo le proprie responsabilità all’autorità fiscale”.

Diritto

1. Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione

dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, che ha

modificato diverse disposizioni della LIFD e della LAID (RU 2018 1813).

Anche per il diritto

cantonale la legge del 9 novembre 2020 ha modificato la normativa che concerne

l’imposizione alla fonte. Le nuove disposizioni sono a loro volta entrate in

vigore il 1° gennaio 2021 (FU del 13.11.2020 p. 9512).

Nel caso in esame, la

procedura di ricupero d’imposta avviata dall’UIFB nei confronti della RA 1

concerne i periodi fiscali dal 2021 al 2023. Si applica dunque il nuovo

diritto.

2. L’imposta alla fonte

è calcolata sui proventi lordi (art. 84 cpv. 1 LIFD e 32 cpv. 3 LAID). Essa sostituisce

l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo

la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni

supplementari (art. 99 LIFD e 36a cpv. 1 LAID) ed è trattenuta dal

debitore della prestazione imponibile (art. 88 e 100 LIFD). Ciò implica per

ragioni pratiche che sia allestita un’aliquota unica, sebbene la Confederazione

e i cantoni – poiché questi ultimi rimangono competenti per fissare le aliquote

(art. 1 cpv. 3 2a frase LAID) – stabiliscano ciascuno le loro

proprie aliquote e le aliquote federali siano in seguito incorporate nelle

aliquote cantonali. Secondo gli articoli 85 cpv. 2 LIFD e 91 LIFD, la struttura

delle aliquote (federali e cantonali) è allestita in modo tale che tengano

conto delle spese professionali (art. 26 LIFD e 33 cpv. 3 LAID) e dei premi

d’assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g LIFD) nonché delle

deduzioni degli oneri familiari (art. 35 LIFD). A ciò si aggiunge che la

ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti

entrambi un’attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto

del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e

delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso

d’attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2) (articoli 85 cpv. 3 LIFD e

33 cpv. 2 LAID).

Nel diritto cantonale,

sono in vigore disposizioni dal contenuto analogo (articoli 104 ss. LT).

3. 3.1.

Nel caso di specie, i

coniugi __________ e __________ sono entrambi di nazionalità rumena e

dispongono di un permesso di dimora con accordo UE/AELE (permesso B) valido

fino al 16 novembre 2026. Hanno due figli con cui convivono. Sono domiciliati

in Via __________ a __________.

Entrambi i loro redditi da

attività lucrativa dipendente sono dunque da assoggettare all’imposta alla

fonte.

__________ è stato

impiegato per la RA 1 dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2023: gli è stata

trattenuta l’imposta alla fonte applicando la Tabella B2 (coniugi non separati

legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti

un’attività lucrativa).

La moglie, __________, ha

lavorato per alcuni mesi del 2022 e del 2023 per il Ristorante __________ a __________.

Le è stata trattenuta l’imposta alla fonte applicando la Tabella C2 (coniugi

non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività

lucrativa). La signora __________ ha altresì beneficiato delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione durante i mesi di novembre e

dicembre 2022 e gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre 2023.

3.2.

Sono appunto

l’applicazione della Tabella B2 da parte della RA 1 nei periodi fiscali 2021,

2022 e 2023 e la relativa trattenuta di imposta alla fonte – sulla

base delle indicazioni fornite, anche oralmente, dal contribuente – gli

oggetti del presente litigio.

Per l’UIFB, la ricorrente

avrebbe dovuto applicare la Tabella C con due figli poiché entrambi i coniugi

hanno esercitano un’attività lucrativa nei periodi fiscali 2021, 2022 e 2023.

Da qui la decisione del 21 marzo 2024, confermata dalla decisione litigiosa,

concernente il ricupero dell’imposta alla fonte non trattenuta in ragione di complessivi

fr. 13'401.40 richiesta alla RA 1 quale debitrice della prestazione

imponibile.

La ricorrente contesta la

decisione dell’autorità fiscale e sostiene che, confidando nell’esattezza delle

informazioni orali fornitele dal contribuente e, per sua stessa ammissione,

senza avergli fatto compilare il Modulo 1 (Formulario d’annuncio) per i periodi

d’imposta qui litigiosi, non sarebbe ora in grado di recuperare l’imposta alla

fonte non trattenuta in quanto __________ non è più alle sue dipendenze.

3.3.

Constatato che

l’applicazione della Tabella B2 nel caso in esame non era corretta, l’UIFB ha notificato

alla ricorrente una decisione di ricupero d’imposta alla fonte per i periodi

d’imposta 2021, 2022 e 2023 conformemente agli articoli 236 ss. LT e 151 ss.

LT. Ha calcolato l’imposta da riversare per i tre periodi fiscali litigiosi,

applicando la Tabella C2 e ha motivato la sua decisione con l’errata

determinazione della tabella e, di riflesso, l’errata determinazione

dell’aliquota d’imposta.

4. 4.1.

Ci

si interroga dapprima in merito alla natura del procedimento promosso

dall’autorità fiscale nei confronti della debitrice dell’imposta alla fonte.

L’UIFB ha infatti applicato le disposizioni relative al ricupero d’imposta.

Si

ricorda che con la riforma dell’imposizione alla fonte, con effetto dal

1° gennaio 2021, sono state modificate, alcune disposizioni della procedura di

riscossione dell’imposta alla fonte (articoli 136 ss. LIFD e 209 ss. LT). Le

stesse sono immediatamente e pienamente applicabili a partire dal giorno della

loro entrata in vigore alle cause ancora pendenti (DTF 144 II 273 consid.

2.2.4; 137 II 409 consid. 7.4.5).

4.2.

Il sistema

dell’imposizione alla fonte si basa sul principio dell'autotassazione (DTF 135

Considerandi

II 274 consid. 3.3). L’imposta alla fonte viene riscossa in un’unica soluzione

dal debitore della prestazione imponibile, cioè il datore di lavoro del

contribuente. Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di

trattenere l'imposta dovuta, di fornire al contribuente una distinta o

un’attestazione e di versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale

competente (articoli 100 cpv. 1 lett. a-c LIFD e 120 cpv. 1 lett. a-c

LT). È responsabile del pagamento dell’imposta alla fonte e riceve in

cambio una provvigione di riscossione (articoli 100 cpv. 2 e 3 LIFD).

Nel sistema

dell’imposizione alla fonte, il debitore della prestazione imponibile ha gli

obblighi formali e sostanziali connessi al rapporto giuridico fiscale al posto

del contribuente. La dottrina parla a questo proposito di sostituzione fiscale.

La sostituzione è detta cumulativa da un punto di vista formale, in quanto il

contribuente rimane soggetto all'obbligo di collaborazione e di informazione

secondo l’art. 136 LIFD (nel diritto cantonale, art. 209 LT).

Da un punto di vista

sostanziale, nel vecchio diritto, a livello di imposta federale, la

sostituzione era detta “privativa” o esclusiva, nel senso che il contribuente

non assumeva alcuna responsabilità solidale. A partire dal 1.1.2021, l’art. 138

cpv. 3 LIFD (nel diritto cantonale, art. 211 cpv. 3 LT) ha tuttavia introdotto

una responsabilità sussidiaria del contribuente. Se il debitore della

prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la

ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata

presso il medesimo, l’autorità di tassazione può infatti obbligare il

contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta (sentenza TF

2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.1, con riferimenti a giurisprudenza e

dottrina).

4.3

Gli articoli 138 cpv. 1

LIFD, 211 cpv. 1 LT e 49 cpv. 3 LAID (“pagamento degli arretrati”) prevedono

che, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha

operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo

obbliga a versare l’imposta non trattenuta. Rimane riservato il regresso del

debitore nei confronti del contribuente.

Secondo gli articoli 151

cpv. 1 LIFD, 236 cpv. 1 LT e 53 cpv. 1 LAID (“ricupero ordinario d’imposta”)

l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli

interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono

di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione

cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o

incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.

4.4

Secondo il Tribunale

federale, l’art. 138 cpv. 1 LIFD permette al fisco di esigere in maniera

semplificata il pagamento delle imposte alla fonte trattenute in misura

insufficiente. La sola condizione preliminare per un pagamento degli arretrati

è che il debitore della prestazione imponibile abbia operato una ritenuta

insufficiente o non ne abbia effettuata alcuna. Questa caratteristica distingue

la procedura di pagamento degli arretrati dalla procedura di ricupero

d’imposta. Il ricupero d’imposta presuppone infatti che una tassazione sia

stata, a torto, indebitamente omessa o sia stata stabilita ma in modo incompleto, per cui la collettività ha subito una

perdita fiscale, e che vi sia inoltre un motivo di ricupero.

La

procedura di pagamento degli arretrati prevista dall’art. 138 cpv. 1 LIFD

sfocia in una decisione iniziale dell’autorità, mentre il ricupero d’imposta

interviene dopo che una decisione di tassazione è stata adottata. La procedura

di ricupero d’imposta è inoltre l’unica ad entrare in considerazione se una

decisione relativa all’imposta alla fonte è già stata pronunciata ed è passata

in giudicato. Ciò è giustificato dal numerus clausus dei motivi che

permettono di ritornare su decisioni passate in giudicato. Per l’imposta

federale diretta, tali motivi sono enumerati esaustivamente agli articoli da

151.

a 153 LIFD. Si deve rilevare in questo contesto che l’autotassazione

in materia di imposta alla fonte non è assimilata ad una decisione di

tassazione passata in giudicato (DTF 135 II 274 consid. 5.3.3 e 5.4). Né il

contribuente né il datore di lavoro hanno infatti il potere di adottare

decisioni (DTF 135 II 274 consid. 5.3.1).

La

procedura di pagamento degli arretrati si distingue infine dalla procedura di

ricupero d’imposta per il termine di prescrizione applicabile. La legge non

fissa alcun termine per esigere un pagamento degli arretrati dell’imposta alla

fonte. La dottrina ritiene però che il diritto dell’autorità fiscale si

prescriva in cinque anni a contare dalla fine del periodo fiscale, come il

diritto di tassare (v. art. 120 cpv. 1 LIFD) e non in dieci anni come il

ricupero d’imposta (art. 152 cpv. 1 LIFD). Per l’Alta Corte, non vi è motivo

per scostarsi da questa opinione dottrinale. Dato che l’art. 138 cpv. 1 LIFD

sfocia in una decisione iniziale dell’autorità fiscale e permette a

quest’ultima di recuperare in maniera semplificata l’imposta dovuta, l’analogia

con l’art. 120 cpv. 1 LIFD è in effetti la più pertinente (sentenza TF

2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.3 e relativi riferimenti).

4.5

Riassumendo, la procedura

di pagamento degli arretrati e quella di ricupero d’imposta si distinguono fra

loro per le loro condizioni di applicazione, per il fatto che una decisione sia

stata o meno adottata dall’autorità fiscale e sia passata in giudicato e per i

termini di prescrizione applicabili (sentenza TF 2C_60/2020 del 27 aprile 2021

consid. 6.4).

5.

5.1.

Nella fattispecie, si

tratta di stabilire se la decisione notificata dall’autorità fiscale alla RA 1

concerne il ricupero d’imposta o il pagamento degli arretrati.

5.2

La decisione notificata dall’UIFB

alla ricorrente utilizza la dicitura recupero d’imposta, rimanda

espressamente agli articoli 151 ss. LIFD e 236 ss. LT e addebita gli interessi

di mora. L’autorità di tassazione ha pertanto chiaramente qualificato la

procedura come una procedura di ricupero d’imposta.

Come poc’anzi ricordato,

tuttavia, una decisione di ricupero d’imposta presupporrebbe che vi fosse già

una precedente decisione della stessa autorità e che la stessa fosse già

passata in giudicato.

L’art. 137 cpv. 1 LIFD

prevede, al capoverso 1, che il contribuente possa esigere dall’autorità

di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della

scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e

all’estensione dell’assoggettamento se:

a. contesta

la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo

88.

o 100; o

b. non

ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100.

L’art. 137 cpv. 2 LIFD

riconosce al debitore della prestazione imponibile può esigere

dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a

quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla

sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.

Nel diritto cantonale,

l’art. 210 LT ha lo stesso contenuto.

Nel caso concreto,

tuttavia, una decisione ex

art. 137 LIFD e 210 LT non è mai stata

adottata dall’UIFB. In base a quanto risulta dagli atti del procedimento, né il

datore di lavoro né il contribuente avevano chiesto e ottenuto dall’autorità

fiscale una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione

dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. La riscossione dell’imposta si era

basata sull’autotassazione.

5.3

In mancanza di una

decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento

all’imposta alla fonte già passata in giudicato, una procedura di ricupero

d’imposta secondo gli articoli 151 ss. e 236 ss. LT non può essere aperta nei

confronti della debitrice della prestazione imponibile.

Ne consegue che l’UIFB

avrebbe tutt’al più potuto avviare una procedura di pagamento degli arretrati

dell’imposta alla fonte secondo gli articoli 138 LIFD e 211 LT.

La decisione impugnata

deve conseguentemente essere annullata.

6.

L’autorità fiscale

notificherà di conseguenza alla ricorrente una nuova decisione, basata

sull’art. 138 LIFD e sull’art. 210 LT.

Si ricorda a tale

proposito che gli articoli citati prevedono espressamente che, se il debitore

della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la

ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione lo obbliga a versare l’imposta non

trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del

contribuente.

Il fisco cantonale dovrà

pertanto verificare l’adempimento dei presupposti per ordinare alla ricorrente,

quale debitrice dell’imposta, il pagamento degli arretrati.

Come già anticipato, dal

1° gennaio 2021 è stata introdotta una responsabilità sussidiaria dello stesso

contribuente. Gli articoli 138 cpv. 3 LIFD e 210 cpv. 3 LT dispongono infatti

che, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha

operato solo in parte la ritenuta d’imposta e non è possibile procedere a una

riscossione posticipata presso il medesimo, l’autorità di tassazione può

obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte

dovuta.

Nel suo Messaggio

concernente la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del

reddito da attività lucrativa (FF 2015 603, p. 632) il Consiglio federale ha

ricordato che, in linea di massima l’imposta alla fonte dovuta deve essere

conteggiata dal debitore della prestazione imponibile e versata all’autorità di

tassazione. Imposte alla fonte non trattenute o trattenute soltanto in parte

devono quindi essere richieste al debitore della prestazione imponibile. In

determinati casi la ritenuta d’imposta alla fonte non è più possibile, ad

esempio in caso di fallimento. Il governo federale ha aggiunto che, se si

rinunciasse alla riscossione diretta, la persona assoggettata all’imposta alla

fonte sarebbe privilegiata rispetto al contribuente tassato secondo la

procedura ordinaria. La regolamentazione concernente la riscossione diretta

mira quindi a garantire la riscossione dell’imposta.

7.

Di conseguenza, il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti sono ritornati all’UIFB perché adotti una nuova decisione,

basata sugli articoli 138 LIFD e 210 LT.

Visto l’esito del gravame,

la tassa di giustizia e le spese di procedura non sono prelevate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 23 maggio 2024 è annullata e gli atti

sono ritornati all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per una nuova

decisione, sulla base degli articoli 138 LIFD e 210 LT.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese di procedura.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: