80.2024.123
Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti internazionali, trasferimento all’estero, moglie e società nel Canton Ticino, annullamento della decisione
16 gennaio 2025Italiano10 min
impugnato la decisione di tassazione con reclamo del 4 settembre 2019, contestando
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.123
80.2024.124
Lugano
16 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 giugno 2024 contro la decisione del 5 giugno 2024 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1, fino ad allora
domiciliato a __________, ha annunciato la propria partenza per il __________ a
partire dal 15 dicembre 2012. La moglie RI 2, cittadina brasiliana, ha per
contro mantenuto il domicilio a __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2018, presentata l’8.05.2019, i contribuenti hanno dichiarato redditi
immobiliari netti pari per fr. 19'440.–, redditi della sostanza mobiliare di
fr. 3.– e un reddito imponibile di fr. 893.–; la sostanza imponibile ammontava
a fr. 286'226.–.
B. Con decisione di
tassazione del 28 agosto 2019, l’RS 1 (UT) ha notificato ai contribuenti la
tassazione IC e IFD 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 55'100.–
per l’IC e in fr. 59'500.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 535'000.–.
C. I contribuenti hanno
impugnato la decisione di tassazione con reclamo del 4 settembre 2019, contestando
l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 50'000.– e, per l’imposta sulla sostanza,
di un “numerario” di fr. 250'000.–.
Con decisione del 5 giugno
2024, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo gli “altri redditi” a
fr. 35'000.– e attribuendoli, nel riparto internazionale, al Brasile, in modo
tale da considerarli solo ai fini della determinazione dell’aliquota. Ha
inoltre rettificato il “numerario” a fr. 291'954.–, attribuendolo a sua volta
al Brasile. Di conseguenza, il reddito imponibile era ridotto a fr. 11'900.–
per l’IC e a fr. 14'200.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota
era stabilito, rispettivamente, in fr. 36'300.– per l’IC e fr. 43'300.– per
l’IFD. La sostanza imponibile era per contro stabilita in fr. 398'000.– e
quella determinante per l’aliquota in fr. 597'000.–. Nella motivazione della
decisione, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver imposto “ai
contribuenti, ai fini dell’aliquota, il reddito e la sostanza dichiarata nello
stato del Brasile dal contribuente RI 1 e nello specifico il reddito imponibile
pari a fr. 18'000.– e sostanza pari a fr. 291'954.–”. Ha inoltre aggiunto
che “dalla documentazione in nostro possesso risulta che il contribuente
possiede azioni della società __________ – __________ in liquidazione, al quale
sono stati imposti, in ambito societario nella tassazione 2018, vantaggi
economici pari a fr. 25'000.–”. Ha pertanto deciso che “i vantaggi
economici valutati sono esposti nella partita personale, ai fini dell’aliquota,
in ragione del 70 per cento per l’imposta cantonale in virtù dell’articolo 19
cpv. 1bis LT e in ragione del 60 per cento per l’imposta federale
secondo l’art. 20 cpv. 1bis LIFD”. Per il calcolo dell’imposta
sulla sostanza, ha infine considerato “il valore societario pari a fr.
20'000.–”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto
tributario, i coniugiRI 1 e RI 2 chiedono anzitutto di modificare il
tasso di cambio impiegato dall’autorità di tassazione per convertire in franchi
i redditi e la sostanza dichiarati in reais brasiliani. In secondo luogo,
contestano i pretesi vantaggi provenienti d__________ – __________ in
liquidazione e la valutazione della partecipazione nella stessa società,
sottolineando che la società era in perdita.
E. Nelle sue
osservazioni del 5 luglio 2024, l’UT afferma che “dopo aver verificato
nuovamente la situazione dei contribuenti, si è reso conto di non aver
affrontato tutte le problematiche in maniera completa e corretta”. In
particolare, sarebbero “emerse nuove informazioni che sollevano ancora
maggiori dubbi relativamente al reale domicilio del contribuente”. In
effetti RI 1 sarebbe risultato “titolare di conti esteri” e “alle
banche in questione ha comunicato di essere domiciliato in via __________ a __________”.
Secondo l’autorità di tassazione, “alla luce delle nuove informazioni
emerse” sarebbe “necessario procedere a maggiori accertamenti
relativamente all’effettivo domicilio di RI 1”.
Diritto
1. 1.1.
1.1.1.
Le persone fisiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’imposta federale diretta (art.
3 cpv. 1 LIFD) e nel Canton Ticino, per l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT).
Una persona ha domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede
con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le
conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD; art. 2 cpv. 2
LT).
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle
imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta
federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale
(art. 5 cpv. 1 LT).
1.1.2.
Le persone fisiche senza
domicilio o dimora fiscale in Svizzera e nel Canton Ticino sono assoggettate
all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. sono
titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera e nel Cantone; b.
tengono stabilimenti d’impresa in Svizzera e nel Cantone; c. sono
proprietarie di fondi in Svizzera e nel Cantone o hanno su di essi diritti di
godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente
assimilabili; d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera e nel
Cantone (art. 4 cpv. 1 LIFD; art. 3 cpv. 1 LT).
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per
i quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera e nel Cantone (art. 6 cpv. 2
LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).
1.2.
Secondo
l'art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili
in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello
stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone
fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel
Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, la
tassazione dei ricorrenti si è fondata sul presupposto che il marito sia
assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino solo per appartenenza
economica, quale proprietario di sostanza immobiliare, e che la moglie sia
invece assoggettata per appartenenza personale, avendo il domicilio a__________.
2.2
Secondo la consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di
stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e
all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà
interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato
esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi,
nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi
durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla
luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali
– il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti
esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la
determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei
fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 150 II 244 consid. 5.2
e giurisprudenza citata).
2.3
Se
una persona mantiene contatti con più luoghi, per determinare il domicilio
fiscale si deve basarsi sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il
punto di partenza è il luogo di dimora abituale della persona interessata.
Tuttavia, gli interessi personali, familiari, professionali e sociali di una
persona possono legarla così strettamente a un altro luogo da farlo apparire
come il centro della sua vita, anche se la persona interessata vi trascorre
meno tempo. In questo contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora
abituale dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le
relazioni sociali extrafamiliari (ad esempio la partecipazione alla vita di
associazioni), la posizione professionale del contribuente e le condizioni
abitative nei vari luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione
anche nel caso in cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso
tempo in più luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della
situazione personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con
l’altro nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla
giurisprudenza al fine di determinare il domicilio fiscale. Sebbene le
circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo non siano
direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (DTF
150.
II 244 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).
2.4
Nell’ambito dei rapporti
intercantonali, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette che, in via
eccezionale, i coniugi e i partner registrati possano quindi avere il domicilio
in luoghi diversi nonostante un matrimonio o un’unione intatti. In particolare,
se si tratta di contribuenti dipendenti che ricoprono una posizione
dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge o del partner solo
nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di lavoro
può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare. In
questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della
famiglia, ma il luogo di lavoro (DTF 148 II 285 consid. 3.3.2 e giurisprudenza
citata).
La giurisprudenza in
materia di divieto di doppia imposizione intercantonale e in particolare i
criteri formali da essa stabiliti, come la nozione di “rientro regolare” o di “posizione
dirigenziale”, non sono applicabili in ambito internazionale. In questo ambito,
gli interessi professionali del contribuente non assumono maggiore importanza,
nella valutazione complessiva, rispetto alle sue relazioni con la famiglia e
con la società, dei suoi interessi politici e culturali o dei suoi hobby; gli
interessi professionali sono più importanti in questo contesto solo quando
costituiscono una parte preponderante dei suoi interessi complessivi (sentenza
2C_609/2015 e 2C_610/2015 del novembre 2015 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.5
Nella fattispecie, fino
alla fine del 2012 i ricorrenti erano domiciliati insieme a __________. Nel
periodo fiscale litigioso, il marito, che indica sulla prima pagina della
dichiarazione d’imposta di essere pensionato, ha dichiarato invece di essere
domiciliato in Brasile. La moglie ha per contro mantenuto il domicilio nel
Canton Ticino, peraltro insieme alle due figlie. Gli insorgenti non risultano
essere divorziati né separati di fatto. Nella decisione impugnata si afferma
fra l’altro che RI 1 ha beneficiato di prestazioni valutabili in denaro
provenienti dalla società __________ SA, ora in liquidazione, con sede a
Lugano. Non si comprende su quali basi RI 1 sia stato considerato assoggettato
alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino solo per appartenenza economica.
La stessa autorità di
tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, ha riconosciuto “di non aver
affrontato tutte le problematiche in maniera completa e corretta”,
sottolineando in particolare che sarebbero “emerse nuove informazioni che
sollevano ancora maggiori dubbi relativamente al reale domicilio del
contribuente”. In effetti RI 1 sarebbe risultato “titolare di conti
esteri” e “alle banche in questione ha comunicato di essere domiciliato
in via __________ a __________”. Secondo l’autorità di tassazione, “alla
luce delle nuove informazioni emerse” sarebbe “necessario procedere a
maggiori accertamenti relativamente all’effettivo domicilio di RI 1”.
2.6
Nelle condizioni
descritte, si giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione
motivata, dopo aver verificato, in modo esauriente e in contraddittorio con il
contribuente, la questione dell’assoggettamento alle imposte di RI 1.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
5 giugno 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione motivata,
dopo complemento d’istruttoria.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: