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Decisione

80.2024.123

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti internazionali, trasferimento all’estero, moglie e società nel Canton Ticino, annullamento della decisione

16 gennaio 2025Italiano10 min

impugnato la decisione di tassazione con reclamo del 4 settembre 2019, contestando

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.123

80.2024.124

Lugano

16 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 giugno 2024 contro la decisione del 5 giugno 2024 in materia di IC e IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1, fino ad allora

domiciliato a __________, ha annunciato la propria partenza per il __________ a

partire dal 15 dicembre 2012. La moglie RI 2, cittadina brasiliana, ha per

contro mantenuto il domicilio a __________.

Nella dichiarazione

d’imposta 2018, presentata l’8.05.2019, i contribuenti hanno dichiarato redditi

immobiliari netti pari per fr. 19'440.–, redditi della sostanza mobiliare di

fr. 3.– e un reddito imponibile di fr. 893.–; la sostanza imponibile ammontava

a fr. 286'226.–.

B. Con decisione di

tassazione del 28 agosto 2019, l’RS 1 (UT) ha notificato ai contribuenti la

tassazione IC e IFD 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 55'100.–

per l’IC e in fr. 59'500.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 535'000.–.

C. I contribuenti hanno

impugnato la decisione di tassazione con reclamo del 4 settembre 2019, contestando

l’aggiunta di “altri redditi” per fr. 50'000.– e, per l’imposta sulla sostanza,

di un “numerario” di fr. 250'000.–.

Con decisione del 5 giugno

2024, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo gli “altri redditi” a

fr. 35'000.– e attribuendoli, nel riparto internazionale, al Brasile, in modo

tale da considerarli solo ai fini della determinazione dell’aliquota. Ha

inoltre rettificato il “numerario” a fr. 291'954.–, attribuendolo a sua volta

al Brasile. Di conseguenza, il reddito imponibile era ridotto a fr. 11'900.–

per l’IC e a fr. 14'200.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota

era stabilito, rispettivamente, in fr. 36'300.– per l’IC e fr. 43'300.– per

l’IFD. La sostanza imponibile era per contro stabilita in fr. 398'000.– e

quella determinante per l’aliquota in fr. 597'000.–. Nella motivazione della

decisione, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver imposto “ai

contribuenti, ai fini dell’aliquota, il reddito e la sostanza dichiarata nello

stato del Brasile dal contribuente RI 1 e nello specifico il reddito imponibile

pari a fr. 18'000.– e sostanza pari a fr. 291'954.–”. Ha inoltre aggiunto

che “dalla documentazione in nostro possesso risulta che il contribuente

possiede azioni della società __________ – __________ in liquidazione, al quale

sono stati imposti, in ambito societario nella tassazione 2018, vantaggi

economici pari a fr. 25'000.–”. Ha pertanto deciso che “i vantaggi

economici valutati sono esposti nella partita personale, ai fini dell’aliquota,

in ragione del 70 per cento per l’imposta cantonale in virtù dell’articolo 19

cpv. 1bis LT e in ragione del 60 per cento per l’imposta federale

secondo l’art. 20 cpv. 1bis LIFD”. Per il calcolo dell’imposta

sulla sostanza, ha infine considerato “il valore societario pari a fr.

20'000.–”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto

tributario, i coniugiRI 1 e RI 2 chiedono anzitutto di modificare il

tasso di cambio impiegato dall’autorità di tassazione per convertire in franchi

i redditi e la sostanza dichiarati in reais brasiliani. In secondo luogo,

contestano i pretesi vantaggi provenienti d__________ – __________ in

liquidazione e la valutazione della partecipazione nella stessa società,

sottolineando che la società era in perdita.

E. Nelle sue

osservazioni del 5 luglio 2024, l’UT afferma che “dopo aver verificato

nuovamente la situazione dei contribuenti, si è reso conto di non aver

affrontato tutte le problematiche in maniera completa e corretta”. In

particolare, sarebbero “emerse nuove informazioni che sollevano ancora

maggiori dubbi relativamente al reale domicilio del contribuente”. In

effetti RI 1 sarebbe risultato “titolare di conti esteri” e “alle

banche in questione ha comunicato di essere domiciliato in via __________ a __________”.

Secondo l’autorità di tassazione, “alla luce delle nuove informazioni

emerse” sarebbe “necessario procedere a maggiori accertamenti

relativamente all’effettivo domicilio di RI 1”.

Diritto

1. 1.1.

1.1.1.

Le persone fisiche sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’imposta federale diretta (art.

3 cpv. 1 LIFD) e nel Canton Ticino, per l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT).

Una persona ha domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede

con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le

conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD; art. 2 cpv. 2

LT).

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle

imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta

federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale

(art. 5 cpv. 1 LT).

1.1.2.

Le persone fisiche senza

domicilio o dimora fiscale in Svizzera e nel Canton Ticino sono assoggettate

all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: a. sono

titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera e nel Cantone; b.

tengono stabilimenti d’impresa in Svizzera e nel Cantone; c. sono

proprietarie di fondi in Svizzera e nel Cantone o hanno su di essi diritti di

godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente

assimilabili; d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera e nel

Cantone (art. 4 cpv. 1 LIFD; art. 3 cpv. 1 LT).

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per

i quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera e nel Cantone (art. 6 cpv. 2

LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).

1.2.

Secondo

l'art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili

in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello

stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone

fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel

Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, la

tassazione dei ricorrenti si è fondata sul presupposto che il marito sia

assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino solo per appartenenza

economica, quale proprietario di sostanza immobiliare, e che la moglie sia

invece assoggettata per appartenenza personale, avendo il domicilio a__________.

2.2

Secondo la consolidata

giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di

stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e

all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà

interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato

esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi,

nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi

durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla

luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali

– il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti

esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la

determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei

fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 150 II 244 consid. 5.2

e giurisprudenza citata).

2.3

Se

una persona mantiene contatti con più luoghi, per determinare il domicilio

fiscale si deve basarsi sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il

punto di partenza è il luogo di dimora abituale della persona interessata.

Tuttavia, gli interessi personali, familiari, professionali e sociali di una

persona possono legarla così strettamente a un altro luogo da farlo apparire

come il centro della sua vita, anche se la persona interessata vi trascorre

meno tempo. In questo contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora

abituale dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le

relazioni sociali extrafamiliari (ad esempio la partecipazione alla vita di

associazioni), la posizione professionale del contribuente e le condizioni

abitative nei vari luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione

anche nel caso in cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso

tempo in più luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della

situazione personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con

l’altro nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla

giurisprudenza al fine di determinare il domicilio fiscale. Sebbene le

circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo non siano

direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (DTF

150.

II 244 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).

2.4

Nell’ambito dei rapporti

intercantonali, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette che, in via

eccezionale, i coniugi e i partner registrati possano quindi avere il domicilio

in luoghi diversi nonostante un matrimonio o un’unione intatti. In particolare,

se si tratta di contribuenti dipendenti che ricoprono una posizione

dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge o del partner solo

nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di lavoro

può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare. In

questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della

famiglia, ma il luogo di lavoro (DTF 148 II 285 consid. 3.3.2 e giurisprudenza

citata).

La giurisprudenza in

materia di divieto di doppia imposizione intercantonale e in particolare i

criteri formali da essa stabiliti, come la nozione di “rientro regolare” o di “posizione

dirigenziale”, non sono applicabili in ambito internazionale. In questo ambito,

gli interessi professionali del contribuente non assumono maggiore importanza,

nella valutazione complessiva, rispetto alle sue relazioni con la famiglia e

con la società, dei suoi interessi politici e culturali o dei suoi hobby; gli

interessi professionali sono più importanti in questo contesto solo quando

costituiscono una parte preponderante dei suoi interessi complessivi (sentenza

2C_609/2015 e 2C_610/2015 del novembre 2015 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

2.5

Nella fattispecie, fino

alla fine del 2012 i ricorrenti erano domiciliati insieme a __________. Nel

periodo fiscale litigioso, il marito, che indica sulla prima pagina della

dichiarazione d’imposta di essere pensionato, ha dichiarato invece di essere

domiciliato in Brasile. La moglie ha per contro mantenuto il domicilio nel

Canton Ticino, peraltro insieme alle due figlie. Gli insorgenti non risultano

essere divorziati né separati di fatto. Nella decisione impugnata si afferma

fra l’altro che RI 1 ha beneficiato di prestazioni valutabili in denaro

provenienti dalla società __________ SA, ora in liquidazione, con sede a

Lugano. Non si comprende su quali basi RI 1 sia stato considerato assoggettato

alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino solo per appartenenza economica.

La stessa autorità di

tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, ha riconosciuto “di non aver

affrontato tutte le problematiche in maniera completa e corretta”,

sottolineando in particolare che sarebbero “emerse nuove informazioni che

sollevano ancora maggiori dubbi relativamente al reale domicilio del

contribuente”. In effetti RI 1 sarebbe risultato “titolare di conti

esteri” e “alle banche in questione ha comunicato di essere domiciliato

in via __________ a __________”. Secondo l’autorità di tassazione, “alla

luce delle nuove informazioni emerse” sarebbe “necessario procedere a

maggiori accertamenti relativamente all’effettivo domicilio di RI 1”.

2.6

Nelle condizioni

descritte, si giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione

motivata, dopo aver verificato, in modo esauriente e in contraddittorio con il

contribuente, la questione dell’assoggettamento alle imposte di RI 1.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

5 giugno 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione motivata,

dopo complemento d’istruttoria.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: