80.2024.129
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, dubbi sugli immobili appartenenti al contribuente nel periodo fiscale, annullamento della decisione
7 maggio 2025Italiano11 min
immobiliare”, veniva esposto il valore locativo pari a fr. 10'000.- della PPP __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.129
80.2024.130
Lugano
7 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 giugno 2024 contro la decisione del 12 giugno 2024 in materia di IC e IFD
2022.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) e RI
2 (__________) sono coniugati. Nel periodo fiscale 2022 dichiaravano un reddito
imponibile complessivo pari a fr. 47'335.- ed una sostanza imponibile pari a
fr. 0.-. Nel Modulo 7 “Immobili, determinazione della sostanza e del reddito
immobiliare”, veniva esposto il valore locativo pari a fr. 10'000.- della PPP __________
ubicata in via __________, (indicata quale “abitazione secondaria”), nonché il
valore locativo di fr. 20'000.- del mapp. __________ RFD __________, sito in __________
(segnalato quale “abitazione primaria”). Veniva inoltre postulata la deduzione
per persona bisognosa a carico, in relazione agli aiuti corrisposti ad __________,
madre della contribuente, trasferitasi in Romania nel corso del periodo fiscale.
B. Con
richiesta di documentazione dell’11 gennaio 2024 (rinnovata il 6 marzo 2024) l’Ufficio
di tassazione di Locarno (di seguito UT) chiedeva, tra le altre cose, ai contribuenti,
di comunicare se l’immobile ubicato __________ fosse da loro stessi utilizzato
come abitazione secondaria oppure se fosse ancora locato dalla __________.
Con risposta del 26 aprile
2024, i contribuenti precisavano che, dal 1° gennaio 2022, l’immobile sito in __________
era stato ceduto in locazione alla __________, a una pigione annuale di fr.
8'160.-, che tuttavia non era stata “incassata”.
C. Con
decisione del 16 maggio 2024, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC
e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 62'000.- per l’IC e in fr.
67'300.- per l’IFD. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, il fisco stabiliva
il valore locativo dell’abitazione primaria in fr. 25'000.-, azzerando quello
dell’abitazione secondaria con la seguente motivazione:
Viene
confermato il valore locativo della PPP __________ come dichiarato per il
periodo precedente, considerato solo per i primi 6 mesi dell’anno (poi sostanza
immobiliare venduta).
Era
inoltre stata negata la deduzione per persona bisognosa a carico.
D. Con e-mail del 16
maggio 2024, RI 1 si rivolgeva alla funzionaria del fisco di __________
chiedendo ulteriori spiegazioni, prima di inoltrare formalmente reclamo, in
merito alla mancata concessione della deduzione per persone bisognose a carico,
che a suo avviso, sarebbe stata da riconoscere pro rata, tenuto conto
anche del fatto che __________ aveva vissuto in Svizzera sino al 26 marzo 2022.
Con risposta del
medesimo giorno, l’autorità fiscale spiegava che, per la deduzione in
questione, faceva stato la situazione al 31 dicembre.
E. Con reclamo del 21
maggio 2024 i contribuenti censuravano il mancato accoglimento della deduzione
per persone bisognose a carico, ritenendo che, per il calcolo degli elementi
imponibili, determinanti fossero i fatti occorsi durante l’anno e non la
situazione al 31 dicembre. Alla stessa stregua, anche il valore locativo, non
più presente al 31 dicembre 2022, vista la vendita di una delle due PPP di loro
proprietà durante l’anno, non si sarebbe più potuto considerare, neppure
parzialmente.
Con
decisione del 12 giugno 2024, l’UT respingeva il reclamo, rilevando che, per le
deduzioni sociali, fa stato la situazione alla fine del periodo fiscale e, nel caso
di specie, la madre della contribuente si era trasferita all’estero nel corso
dell’anno.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano l’imposizione del
valore locativo, ritenendo che l’importo di fr. 25'000.-, considerato
dall’autorità fiscale, non sia corretto. Facendo riferimento alla decisione di
stima dell’Ufficio cantonale di stima, ritengono che il valore di reddito della
PPP __________ debba essere definito in fr. 14'466.-, mentre quello della PPP __________
in fr. 5'000.-. Motivo per il quale “il valore locativo accertato ed
applicato dall’ufficio di tassazione Locarno non è conforme ai dati ufficiali”.
G. Con
osservazioni del 9 luglio 2024, l’UT rileva che unicamente in sede ricorsuale i
contribuenti contestano i valori locativi delle PPP __________ (abitazione
primaria) e __________ (abitazione secondaria) del mapp. __________ RFD __________.
I valori locativi impiegati dall’autorità fiscale nella decisione impugnata (per
la PPP __________ fr. 20'000, per la PPP __________ fr. 10'000, poi ridotti a fr.
5'000 per la vendita della PPP in data 21 luglio 2022) sarebbero quelli
dichiarati dai contribuenti nella loro dichiarazione d’imposta 2022 e come tali
sarebbero stati dichiarati e tassati anche nel periodo fiscale 2021. L’autorità
di tassazione ha aggiunto le seguenti considerazioni:
La prassi relativa al calcolo
del valore locativo partendo dal valore di reddito calcolato dall’ufficio stima
è già stata più volte criticata dalla lodevole Camera di diritto tributario
nelle sue sentenze. E comunque tale calcolo differisce se si tratta di un
valore locativo per una residenza primaria o secondaria, cosa che non appare
nel calcolo proposto dai contribuenti.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorso verte sulla
quantificazione del valore locativo degli immobili dei ricorrenti. Tale censura
è stata tuttavia proposta, per la prima volta, unicamente dinanzi alla Camera
di diritto tributario.
1.2.
Sebbene nel reclamo i
contribuenti non avessero contestato il valore locativo degli immobili, ciò non
impedisce comunque alla Camera di entrare nel merito di contestazioni nuove,
rispetto a quelle sollevate con il reclamo. Con il ricorso, infatti, possono
essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura
anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD) e, nell’esame del ricorso,
la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4
LIFD).
Nella procedura di ricorso
sono dunque ammissibili nuove considerazioni fattuali così come nuove prove e
il ricorrente può anche formulare nuove conclusioni (Richner/Frei/Kaufmann/ Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a
ed., n. 38 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Bigler,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., n. 45 ad
art. 140 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
L’UT ha determinato il
valore locativo degli immobili dei ricorrenti riprendendo i valori da loro
stessi dichiarati nella dichiarazione d’imposta 2022. Sottolinea di aver
ridotto il valore indicato in fr. 10'000.- per la PPP __________ fondo base __________
RFD Locarno, a fr. 5'000.-, a seguito della vendita della stessa.
Nel ricorso, i
contribuenti argomentano tuttavia che, stando alle decisioni dell’Ufficio
cantonale di stima, il valore locativo da loro indicato e preso in
considerazione dall’autorità fiscale sarebbe errato, giacché diverso dal valore
di reddito degli immobili.
2.2
Secondo
gli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito. L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo
viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e
dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Il riferimento alle
condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il
valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il
canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; vedi anche DTF 124 I
152.
= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
2.3
La legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo
(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.
7.
cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità
di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione
alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al
valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se
non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF
125.
I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124.
I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza del TF n. 2C_757/2015 dell’8
dicembre 2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio
costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
2.4
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima
ufficiale.
3.
3.1.
Ritornando al caso in
esame, i ricorrenti hanno allegato alla dichiarazione d’imposta 2022 due Moduli
7.
per altrettanti immobili:
·
per la quota di PPP __________ del fondo base __________, ubicata
in via __________ a __________, qualificata “abitazione secondaria”, hanno
dichiarato un valore locativo di fr. 10'000.-;
·
per la quota di PPP __________ del fondo base __________, ubicata
in __________ a __________, qualificata “abitazione primaria”, hanno dichiarato
un valore locativo di fr. 20'000.-.
L’Ufficio di tassazione ha
ripreso i valori dichiarati, riconducendo tuttavia l’importo di fr. 10'000.–
alla quota di PPP n. __________ del fondo base __________ di __________.
Ora, in effetti, la PPP n.
__________ non risulta più appartenere agli insorgenti fin dal 23 luglio 2013.
D’altra parte, nel periodo
fiscale 2022, i contribuenti erano anche comproprietari delle PPP __________ e __________
(quest’ultima venduta il 21.7.2022) del fondo base __________ RFD __________.
Alla fine del periodo
fiscale erano dunque proprietari delle PPP __________ e __________ e, fino al
21.
luglio 2022, lo erano stati anche della PPP __________.
Le indicazioni fornite dai
contribuenti nella dichiarazione fiscale sono pertanto imprecise e non
consentono di determinare il valore locativo imponibile. D’altra parte, per la
PPP n. __________ (uffici in __________), gli stessi hanno indicato un valore
locativo, allorquando, a seguito della richiesta di informazioni dell’UT, hanno
invece spiegato che l’appartamento era stato locato alla __________ SA, a una
pigione annua di fr. 8'160.-.
Per quanto concerne le PPP
__________ e __________ (quest’ultima venduta il 21.7.2022), i contribuenti non
hanno fornito alcuna indicazione del valore locativo, inserendo, come visto,
dati di altre proprietà.
3.2
Tenuto conto della censura
dei ricorrenti in merito alla quantificazione del valore locativo e delle
indicazioni poco chiare da loro fornite nella dichiarazione d’imposta quanto
agli immobili di loro proprietà, l’Ufficio di tassazione dovrà determinare il
valore locativo degli immobili in base alla legge e alla giurisprudenza applicabili,
tenendo comunque presente che, per quanto concerne la PPP __________ (fondo
base __________ RFD __________) ,venduta nel corso del 2022, è corretta la
presa in considerazione del valore locativo pro rata temporis (ossia
sino al momento della compravendita; cfr. anche Bernardoni/Bortolotto,
Le basi temporali per l’imposizione delle persone fisiche nel diritto federale
e cantonale ticinese, Mendrisio 2015, p. 48 s.).
3.3
La decisione su reclamo
dev’essere pertanto annullata. Gli atti sono rinviati all’UT, affinché
determini il valore locativo degli immobili di proprietà dei contribuenti nel
2022.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
12 giugno 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT affinché determini
il valore locativo degli immobili di proprietà dei contribuenti.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: