80.2024.134
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, Sagl, sede formale nel Canton Lucerna, amministrazione effettiva, socio gerente e unico dipendente domiciliato nel Canton Ticino
1 luglio 2025Italiano34 min
luogo dell’amministrazione effettiva. Nel caso di specie la sede statutaria di __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.134
Lugano
1 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 luglio 2024 contro la decisione del 4 giugno 2024 in materia di assoggettamento
alle imposte cantonali a partire dal periodo fiscale 2020.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è
una società iscritta a registro di commercio dal 24 febbraio 2010, avente per
scopo sociale la prestazione di servizi di consulenza aziendale, in particolare
nei settori della finanza e della previdenza (cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 6 giugno 2025). La sede sociale, originariamente sita nel
Canton __________, è stata trasferita nel Canton __________ il 7 giugno 2018
(date pubblicate nel FUSC).
B. Con decisione
pregiudiziale di assoggettamento del 25 novembre 2022 l’RS 1 (in seguito: UTPG)
evidenziava come la RI 1, con sede nel Canton __________, aveva costituito a RC
anche una succursale in Ticino, recentemente radiata in seguito all’avvio di
accertamenti da parte del fisco ticinese. Ricordava come in ambito
intercantonale il domicilio fiscale primario di una persona giuridica si trovi
di regola nel luogo designato dagli statuti. Tuttavia, nel caso in cui al luogo
di sede non vi sia né direzione né amministrazione diventa determinante il
luogo dell’amministrazione effettiva. Nel caso di specie la sede statutaria di __________
assumeva un carattere formale. L’unica dipendente della società, __________,
era domiciliata in Ticino. Nel luogo di sede la società aveva sottoscritto
unicamente un contratto di domiciliazione e per la tenuta della contabilità
presso la RA 1. Gli appena fr. 800.– pagati per la domiciliazione nel 2020 ed i
dettagli del relativo contratto escludevano che l’amministrazione effettiva
venisse svolta da __________. L’autorità fiscale respingeva quindi il metodo di
riparto intercantonale proposto dalla contribuente, sostenendo che
l’amministrazione effettiva venisse svolta da __________ dal suo domicilio
ticinese, presso il quale veniva consegnata regolarmente anche la
corrispondenza societaria. L’UTPG rivendicava quindi l’imposizione illimitata
di RI 1 in Ticino a partire dal 2020.
C. Con reclamo,
presentato in lingua tedesca il 15 dicembre 2022 e tradotto il 20 gennaio 2023,
la contribuente, rappresentata da RA 1, contestava l’assoggettamento illimitato
alle imposte nel Canton Ticino. Sosteneva che la giurisprudenza su cui si
fondava l’UT per determinare il luogo dell’amministrazione effettiva trovava
fondamento in un’epoca in cui la “mobilità senza confini” non permetteva ancora
di gestire la propria azienda indipendentemente dalle infrastrutture e dal
personale.
In concreto, il focus della
RI 1 sarebbe rivolto verso la Svizzera tedesca, mentre in Ticino nel 2020 sarebbe
stata effettuata un’unica transazione. La sede di __________ avrebbe permesso a
__________ di visitare i clienti a nord delle alpi ed era inoltre vicina alla
sede del “fornitore di prodotti nel settore finanziario” ed alle compagnie
assicurative “i cui prodotti sono oggetto di intermediazione”. Al luogo di sede
avrebbe disposto di una sala riunioni e di una stanza di lavoro tranquilla, da
utilizzare previo consenso di RA 1 ad un prezzo di favore. I “locali
commerciali” in Ticino sarebbero invece specificatamente destinati a servire un
unico cliente e vi si sarebbe svolto un lavoro insignificante. Anche dalle
“ricevute di spese” si evincerebbe che la maggior parte dell’acquisizione di
clienti sarebbe avvenuta nella Svizzera centrale.
D.
a.
Con
scritto del 5 marzo 2024 l’UTPG chiedeva alla contribuente di produrre la
seguente documentazione:
·
Copia estratti conto bancari o
postali dal 01.01 al 31.12.2020
·
Dettaglio conto "Ertrag
Courtagen / Provisionen", allegando la copia delle 10 fatture con gli
importi più elevati
·
Dettaglio conto
"Raumaufwand", allegando la copia del contratto di locazione
·
Dettaglio conto "Telefon,
Internet", allegando la copia delle fatture
·
Dettaglio conto
"Buchfuhrungs- und Beratungsaufwand", allegando la copia delle
fatture
·
Dettaglio conto "Domizil- und
Verwaltungskosten", allegando la copia delle fatture
·
Copia del mandato fiduciario con
la __________
·
Vogliate indicare numeri di
telefono o indirizzo internet (o e-mail), affinché la società possa essere
contattata da persone interessate o dai clienti. Allegare eventuali contratti
di telefonia e collegamento internet localizzati presso la sede della società
per gli anni
·
Indicare le modalità concrete di
svolgimento dell'attività (dall'incontro con il cliente, precisando il luogo,
fino alla stipula del mandato ed emissione fattura per la prestazione erogata)
·
Qualsiasi altra documentazione a
comprova dell'amministrazione effettiva presso la sede formale
La contribuente veniva avvertita che, nel caso in cui
non avesse dato seguito alla richiesta, il reclamo sarebbe stato respinto.
b.
Il 23 maggio 2024 la reclamante dava seguito alla
richiesta di informazioni dell’autorità fiscale.
E. Con decisione del 4
giugno 2024, l’UTPG respingeva il reclamo ribadendo come l’amministrazione
effettiva non venisse svolta da __________, luogo di sede in cui la società
pagava ad RA 1 una domiciliazione di fr. 800.- più IVA; oltre all’esiguità
dell’importo, proprio il versamento dell’IVA avrebbe provato che non si trattava
di un rapporto di locazione. __________, unica socia e gerente, ovvero l’unica
persona in grado di impegnare la società e, quindi, la persona a cui competeva
la direzione corrente della società, era poi domiciliata in Ticino. Quanto ai
ricavi, la società incassava delle provvigioni da compagnie assicurative con
sede in vari cantoni della Svizzera. Il collegamento Business Internet era
invece localizzato presso il domicilio di __________, il quale doveva essere considerato
il vero centro operativo ed economico della società.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, sempre rappresentata
da RA 1 impugna la decisione su reclamo.
La ricorrente osserva
preliminarmente come l’epoca di riferimento sia contrassegnata da un aumento
generalizzato del lavoro da remoto e delle videoconferenze, circostanza che
renderebbe indicatori quali la disponibilità di spazio ad uso ufficio, la
presenza di personale in loco, il collegamento telefonico o l’indirizzo di
recapito postale elementi di rilievo secondario e non più decisivi per
determinare il luogo di amministrazione effettiva.
La società svolgerebbe la
propria attività in tutta la Svizzera, con particolare intensità nella Svizzera
centrale. __________ si recherebbe regolarmente presso la clientela al nord
delle Alpi, ed il suo principale interlocutore commerciale sarebbe la __________,
con sede a __________, il cui amministratore, __________ verrebbe
frequentemente incontrato presso la sede statutaria della ricorrente a __________.
La ricorrente disporrebbe
dell’accesso alle infrastrutture dell’ufficio presso RA 1, a condizioni
vantaggiose. A __________ sarebbero svolte tutte le attività aziendali in
uffici dotati di infrastruttura e personale. Al contrario, nel Canton Ticino
non vi sarebbe alcuna infrastruttura aziendale: i precedenti “locali
commerciali”, peraltro ritenuti non significativi, sarebbero stati “cancellati”
in data 4 novembre 2022. La ricorrente precisa inoltre che in Ticino non
sarebbe mai stata “acquisita” né “servita” alcuna clientela.
Quanto al domicilio
privato di __________, lo stesso non potrebbe essere qualificato come sede
operativa, essendo privo di infrastrutture: non vi sarebbe nemmeno una
connessione internet adeguata, descritta come lenta e generalmente
indisponibile. Alla luce della mancanza di clientela e dell’inadeguatezza
strutturale, la società avrebbe dunque deciso di chiudere i “locali
commerciali”.
In merito alla gestione
della posta, la stessa verrebbe curata direttamente dalla contribuente presso
la sede legale. L’importo di CHF 800.– annui menzionato dall’autorità quale
“tassa di domicilio” non corrisponderebbe ai costi effettivi, che
ammonterebbero invece a CHF 2'400.– più IVA per il servizio "Coworking
Silver".
L’attività operativa della
società non verrebbe in alcun modo svolta dal Ticino. La gestione operativa, le
risorse umane, la contabilità e l’affiliazione alla cassa di compensazione
risulterebbero tutte centralizzate a __________. I partner assicurativi, così
come i fornitori di servizi finanziari, si troverebbero esclusivamente nella
Svizzera tedesca o in Germania.
L’attività consisterebbe
essenzialmente nella consulenza ai clienti e nella sottoscrizione dei relativi
contratti, elaborati e perfezionati presso la sede di __________. In via
eccezionale, alcune attività si svolgerebbero in Germania o in strutture
alberghiere.
La vicinanza a società
partner quali __________, __________, __________ e __________ avrebbe motivato
la decisione strategica di trasferire la sede della ricorrente a __________. I
rapporti con __________ sarebbero intensi e regolari, con frequenti scambi
informativi e seminari di aggiornamento organizzati a __________ sotto il
coordinamento di __________, l’associazione professionale di __________ per i
fornitori di servizi finanziari svizzeri.
Per quanto riguarda la
clientela, la sua ripartizione geografica evidenzierebbe in modo eloquente
l’insussistenza di un legame economico con il Canton Ticino. L’unico cliente
ticinese avrebbe generato, in tutto, una commissione di CHF 84.–.
Infine, la ricorrente
osserva che, qualora l’autorità fiscale ticinese non intendesse aderire alla
ricostruzione prospettata, sarebbe comunque tenuta, in applicazione del
principio costituzionale del divieto di doppia imposizione intercantonale (art.
127 cpv. 3 Cost.), a emettere preventivamente una decisione in un procedimento
concernente il domicilio fiscale, prima di poter avviare una qualsiasi
procedura di accertamento tributario.
G. Con le proprie
osservazioni, l’UTPG evidenzia come, nonostante la ricorrente abbia eletto la
propria sede statutaria presso la fiduciaria RA 1, agli atti non risulti alcun
contratto di locazione, malgrado tali circostanze lo richiederebbero, e ciò in
conformità all’art. 117 cpv. 4 dell’Ordinanza del registro di commercio. Sarebbe
invece evidente che la società paghi unicamente una domiciliazione di fr. 800.–;
non vi sarebbe peraltro alcun riscontro agli atti che il servizio denominato “CoWorking
Silver” preveda l’utilizzo delle infrastrutture della fiduciaria. Ad ogni
modo il corrispettivo annuo di fr. 2'400.– sarebbe troppo esiguo per ammettere
l’esistenza di un contratto di locazione. Presso la sede la ricorrente non
potrebbe operare in quanto le uniche fatture che dimostrano l’esistenza di un
collegamento telefonico e internet sarebbero quelle presso il domicilio di __________
e un numero di telefono mobile. Non vi sarebbe alcuna fattura relativa al
numero di telefono indicato nel sito internet della contribuente, con un
prefisso del Canton Argovia. Dalle foto pubblicate sul sito della fiduciaria RA
1 si evincerebbe che gli spazi sarebbero sufficienti unicamente ad ospitare i
tre membri del team. Le foto allegate al ricorso mostrerebbero tuttavia una
situazione totalmente differente rispetto alla presentazione offerta dal sito
internet ufficiale. Dalle foto prodotte si evincerebbe come le insegne all’entrata
dello stabile non rechino il nome della contribuente ma unicamente quello della
RA 1. Presso quest’ultima sarebbero verosimilmente domiciliate altre società nelle
quali __________ figura con firma individuale. La sede statutaria della RI 1
sarebbe un mero recapito bucalettere.
L’unico membro con
firma individuale della contribuente sarebbe __________, domiciliata a __________.
A questo indirizzo sarebbe stata iscritta a Registro di commercio la succursale
della società, presente anche sul sito internet della medesima. In seguito
all’avvio della procedura di accertamento, il 4 novembre 2022 la succursale era
stata cancellata, così come l’indicazione sul sito della contribuente. Dalle
fatture delle carte di credito si evincerebbero spese in diversi luoghi della Svizzera
ma non a __________. Nulla cambierebbe il fatto che le commissioni percepite
dalla ricorrente provengano da compagnie assicurative situate in vari Cantoni. Sarebbe
infatti evidente che __________ si rechi presso i clienti oltre Gottardo ma,
verosimilmente, ne incontrerebbe anche in Ticino, come testimoniato
dall’indicazione della succursale a __________. Non vi sarebbe alcun riscontro
in merito all’asserzione secondo cui l’unica commissione generata in Ticino
sarebbe stata di fr. 84.–: il documento prodotto dalla contribuente a tal
riguardo non indica alcuna cifra e non menziona né l’anno 2020 né si tratta di
un documento della contribuente. Non sarebbe stato inoltre chiarito il rapporto
contrattuale tra la __________ con sede a __________ e la ricorrente. Non
risulta agli atti alcun contratto o fattura fra le due società, e l’esistenza
di tale rapporto sarebbe stato sollevato solo con il ricorso.
Avendo reso assai
verosimile che l’amministrazione effettiva si trovi in Ticino, in assenza di
personale o infrastrutture al luogo di sede, sarebbe spettato alla ricorrente
provare il trasferimento effettivo e non fittizio di sede.
Diritto
1. La sede
sociale della RI 1 è stata trasferita dal Canton __________ al Canton __________
il 7 giugno 2018. Con la decisione contestata l’autorità fiscale ha rivendicato
l’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino “a decorrere
dall’anno fiscale 2020”, sostenendo che l’amministrazione effettiva venisse
svolta da __________, unica socia e gerente con firma individuale della società,
dal proprio domicilio a __________, mentre la sede statutaria sarebbe un mero
recapito bucalettere.
Da parte sua, la
ricorrente evidenzia preliminarmente come, nell’era della digitalizzazione,
indicatori quali spazi fisici, recapiti postali e presenza fisica del personale
siano divenuti meno significativi. Sostiene ad ogni modo di non disporre di
alcuna infrastruttura in Ticino, dove non avrebbe alcun cliente, mentre al
luogo di sede disporrebbe di uffici messigli a disposizione della fiduciaria RA
1, dai quali verrebbe svolta la gestione operativa dell’azienda.
La scelta di __________
quale luogo di sede sarebbe stata determinata dalla vicinanza a partner
commerciali chiave e alla clientela, ubicata principalmente nella Svizzera
tedesca.
La ricorrente solleva
poi un’obiezione formale con la quale sostiene che l’autorità fiscale ticinese
dovrebbe adottare una decisione in un “procedimento relativo al domicilio
fiscale” prima di avviare una “procedura di accertamento”.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto attiene
ai presupposti per l’assoggettamento per appartenenza personale alle imposte
dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali,
le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone
giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro
amministrazione effettiva nel Cantone.
2.2
Quale sede di una
società anonima si considera il luogo che è designato come tale dallo statuto
(art. 626 cifra 1 CO in combinato disposto con l’art. 56 CC).
Il luogo dell’amministrazione
effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e
di fatto rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua
gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al
perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in
più luoghi, è decisivo quello in cui è svolta in maniera preponderante.
L'amministrazione effettiva, nel senso descritto, va distinta: da una parte,
dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, dall'attività svolta
dagli organi supremi della società, quando essi si limitano al controllo sulla
direzione operativa ed a prendere delle decisioni di principio (sentenza del TF
2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
2.3
Se sede e amministrazione
effettiva di una persona giuridica si trovano in Cantoni diversi, con la
conseguenza che più Cantoni rivendicano l’assoggettamento della stessa per
appartenenza personale secondo l’art. 20 cpv. 1 LAID, il conflitto che ne sorge
deve essere risolto in base ai principi del diritto federale relativo al
divieto della doppia imposizione intercantonale. Tali principi si ricavano
dalla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost.,
che prevede che il domicilio fiscale principale di una persona giuridica sia
situato nel luogo dell’amministrazione effettiva. Ne consegue che, da un lato,
la persona giuridica è assoggettata illimitatamente secondo il diritto
cantonale laddove ha la propria sede secondo l’art. 20 cpv. 1 LAID, anche se vi
dispone solo di una bucalettere. Il domicilio fiscale principale secondo il
diritto tributario intercantonale corrisponde tuttavia sempre e solo al luogo
dell’amministrazione effettiva (sentenza del TF 2C_522/2019 del 20 agosto 2020
consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
2.4
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 9C_722/2022 del 6
novembre 2023, consid. 3.3; inoltre: Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 171 s.; Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/de
Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ed.,
Basilea 2021, § 8, n. 7-8, p. 94). Secondo dottrina e giurisprudenza
l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza
di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede,
oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto
che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono
da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia
della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 9C_722/2022 del 6
novembre 2023, consid. 3.3; Zweifel/Hunziker,
op. cit., § 8, n. 8, p. 94; Heilinger/Maute,
op. cit., p. 748).
2.5
Il Tribunale federale ha
ritenuto che avesse solo una sede formale una società che, nel Cantone in cui
aveva la sede statutaria, non era in grado di provare spese superiori a fr.
1'800.–, che doveva pagare al domiciliatario, uno studio legale, mentre nell'altro
Cantone aveva sostenuto spese di locazione per 15’360 franchi nello stesso
periodo (cfr. sentenza 2C_663/2019 del 26 marzo 2020 consid. 2.2.2).
Alla stessa conclusione è
giunto in un altro caso, in cui nel Cantone in cui si trovava la sede legale
era stato preso in locazione solo un ufficio di 12 m2 per un canone
annuo di 2’000 franchi, in cui non era impiegato alcun personale e la
corrispondenza e le telefonate in entrata erano stati reindirizzati nell’altro
Cantone, dove si svolgeva la gestione effettiva (cfr. sentenza 2C_539/2017 del
7.
febbraio 2019 consid. 3.2).
In senso analogo la
Suprema Corte si è espressa in un caso che coinvolgeva il Canton Ticino. Una
società era stata iscritta nel registro di commercio del Canton Zugo alla fine
di agosto del 2017, ma aveva sottoscritto un contratto di locazione soltanto un
mese più tardi, e oggetto dello stesso - con effetto dal 1° ottobre 2017 - era
in realtà una domiciliazione, come attestato da un canone mensile molto esiguo,
pari a fr. 350.–, con costi accessori inclusi e senza cauzione, per un locale
in uso condiviso in una via centrale di Zugo. La società non aveva neppure
registrato nei conti i costi operativi tipici di un'azienda attiva nel settore
delle criptovalute (spese informatiche e di telefonia, ecc.) e le sue
prestazioni erano state fornite a società con sede nel Cantone Ticino o che
erano state a loro volta trasferite nel Cantone Zugo, allo stesso indirizzo
della ricorrente (sentenza 9C_658/2023 del 21 marzo 2024 consid. 4).
3.
3.1.
La procedura di tassazione
è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT).
Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per
chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per
tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità
di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia
gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa
collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del
Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire
informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per
stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora
presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente
i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n.
43.
consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata)
3.2
È consentito e spesso
necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione
delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti
(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di
accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno
o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il
contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli
indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della
presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la
base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se
il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento
può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente
rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.2 e
giurisprudenza e dottrina citate).
3.3
Solo se un fatto rilevante
non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da
parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della
prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di
un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per
analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la
giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che
fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità
fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere
provati dal contribuente (sentenza del TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021
consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).
3.4
Per quanto concerne il
grado della prova, il Tribunale federale ha recentemente modificato la propria
giurisprudenza.
In precedenza, nella
procedura tributaria si applicava in generale il grado standard della prova
piena, cioè la prova si considerava apportata se l’autorità decidente (autorità
fiscale o tribunale) era convinta dell’esattezza dei fatti asseriti da un punto
di vista oggettivo, anche se non era richiesta la certezza assoluta, ma era
sufficiente che l'autorità non nutrisse più seri dubbi sull'esistenza del fatto
asserito o che gli eventuali dubbi rimanenti sembrassero di lieve entità.
Nella sua giurisprudenza
più recente, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato, in un caso in cui l’onere
della prova era a carico dell’autorità fiscale, che nel diritto tributario non
è richiesta la prova piena, ma è sufficiente lo standard probatorio della
verosimiglianza preponderante. Un’attenuazione del grado di prova è possibile
in ogni caso, se l’onere della prova è a carico delle autorità fiscali, in
relazione a fatti per i quali la prova piena non è possibile o non è
ragionevole, in considerazione della natura stessa della questione e non solo
delle peculiarità del singolo caso (DTF 150 II 321 consid. 3.6.4, con
riferimento al luogo dell’amministrazione effettiva di una persona giuridica;
sentenza 9C_434/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 6.2, con riferimento al
domicilio fiscale di una persona fisica).
3.5
In una recente sentenza,
il Tribunale federale ha anche argomentato che, se un Cantone ritiene che
l’amministrazione effettiva di una società non sia esercitata nel Cantone di
sede, deve esaminare anzitutto la situazione riscontrata nel proprio Cantone. In
effetti, o è possibile stabilire, con verosimiglianza preponderante, che la
maggior parte delle decisioni determinanti della società (l'amministrazione
effettiva) viene presa in un luogo diverso dalla sede – che può essere il
domicilio dell'amministratore o un altro posto – o ciò non è possibile, e in
tal caso non si può nemmeno considerare il domicilio dell'amministratore della
società come una sorta di domicilio fiscale sussidiario, perché il diritto
armonizzato non indica tale criterio ma soltanto quello della sede o
dell'amministrazione effettiva (sentenza 9C_73/2024 del 26 febbraio 2025
consid. 4.5.1 e 4.5.2; inoltre sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid.
7.1).
4.
4.1.
La
ricorrente, riferendosi alla DTF 137 I 273 sostiene che, prima di poter avviare
una “procedura di accertamento” (nella versione tedesca del ricorso “Veranlagungsverfahren”),
l’autorità fiscale avrebbe dovuto notificare una decisione formale in un
“procedimento relativo al domicilio fiscale” (“Steuerdomizilentscheid”).
La censura pare derivare
da un fraintendimento linguistico. Infatti, come meglio verrà spiegato nei
considerandi che seguono, la decisione pregiudiziale di assoggettamento del 25
novembre 2022, confermata dalla decisione qui impugnata, è precisamente una “Steuerdomizilentscheid”
ed è stata emessa correttamente dall’autorità fiscale ticinese, prima di avviare
la procedura di tassazione nei confronti della contribuente, assoggettata alle
imposte (anche) nel Canton __________.
4.2
L’autorità
fiscale di un Cantone deve pronunciarsi in merito alla sovranità fiscale del
Cantone mediante una decisione di accertamento (cosiddetta decisione sul
domicilio fiscale [“Steuerdomizilentscheid”] o sulla sovranità fiscale [“Steuerhoheitsentscheid”]),
se la persona che intende sottoporre a tassazione sostiene di non essere
soggetta alla sovranità di quel Cantone bensì di un altro. Ciò è previsto dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, che si basa sull’art. 127 cpv. 3 Cost. e
sui principi relativi alla doppia imposizione che ne derivano. Insieme alle
disposizioni del diritto tributario cantonale (armonizzato) che concerne
l’assoggettamento soggettivo alle imposte (art. 3 ss. e art. 20 ss. LAID), tali
principi delimitano il campo di applicazione territoriale del diritto
tributario dei Cantoni fra loro anche nell’ambito del diritto procedurale. Essi
vietano pertanto ai Cantoni non solo di assoggettare alle imposte persone che
non sottostanno alla loro sovranità fiscale bensì a quella di un altro Cantone,
ma anche di coinvolgere queste persone in una procedura di tassazione, nella
quale sono obbligati a fornire informazioni in merito ai loro elementi
imponibili. Il diritto procedurale ad una decisione sul domicilio fiscale
sussiste indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale preveda un
procedimento in materia di domicilio fiscale. Il diritto ad una decisione
pregiudiziale è per contro negato, con la conseguenza che il Cantone può
procedere direttamente alla tassazione, se il Tribunale federale ha già
riconosciuto l’assoggettamento del Cantone in un procedimento precedente e la
situazione fattuale non è mutata. I contribuenti non hanno diritto ad una
decisione sul domicilio fiscale neppure se non contestano l’assoggettamento
fiscale in quanto tale ma unicamente la sua estensione, in quanto, anche se
sono assoggettati alle imposte solo limitatamente, sono comunque sottoposti
alla procedura di tassazione e in questo ambito sono tenuti a prestare una
collaborazione completa (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid.
2.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
4.3
4.3.1
Con
la decisione sul domicilio fiscale l’autorità fiscale si pronuncia sulla
sovranità fiscale del Cantone e in tal modo anche sulla propria competenza a
procedere alla tassazione. La competenza a decidere sul domicilio fiscale
nell’ambito delle imposte cantonali è della stessa autorità che è competente
per la tassazione. Una decisione sul domicilio fiscale è sempre finalizzata ad
un procedimento di tassazione per uno o più periodi fiscali. Se l’autorità
fiscale non ha l’intenzione di sottoporre a tassazione il contribuente, non ha
motivo di pronunciarsi sulla sovranità fiscale del Cantone e sulla propria
competenza a tassare. Il fatto che un Cantone abbia adottato una decisione sul
domicilio fiscale non impedisce alle autorità fiscali di altri Cantoni di rivendicare
a loro volta la sovranità fiscale. La decisione sul domicilio fiscale conclude
la procedura solo se l’autorità fiscale nega la sovranità fiscale del Cantone
(decisione negativa). Se invece riconosce la sovranità fiscale (decisione
positiva), la procedura di tassazione continua. La decisione sul domicilio
fiscale positiva ha dunque natura accessoria rispetto alla successiva procedura
di tassazione (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.4 e
giurisprudenza citata).
4.3.2
Una
decisione pregiudiziale o incidentale non ha forza di cosa giudicata materiale.
Tuttavia, se non viene impugnata, il contribuente non può più contestare la
competenza dell’autorità nel procedimento principale, nel rispetto del
principio della buona fede, che deve essere rispettato anche dai privati nei
confronti delle autorità (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025
consid. 2.6 e giurisprudenza citata).
Anche
una decisione sul domicilio fiscale ha pertanto effetti vincolanti, dal profilo
del diritto procedurale, nell’ambito della procedura di tassazione pendente. Se
una decisione sul domicilio fiscale è formalmente passata in giudicato, il
contribuente non può più contestare, nella procedura di tassazione, la
sovranità fiscale del Cantone e la sua competenza a sottoporlo a tassazione.
Deve dunque sottostare alla procedura di tassazione e prestare, nel suo ambito,
una collaborazione completa, in particolar modo fornendo informazioni sui suoi
elementi imponibili (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.7
e giurisprudenza citata).
4.3.3
Secondo
il Tribunale federale, una decisione sul domicilio fiscale, adottata
dall’autorità fiscale cantonale e già passata in giudicato, non vincola
tuttavia il Tribunale federale stesso. La tutela giuridica del contribuente
sarebbe eccessivamente sacrificata, se la Suprema Corte fosse legata anche sul
piano giuridico sostanziale dalla decisione sul domicilio fiscale del Cantone
che ha tassato per secondo il contribuente (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1°
aprile 2025 consid. 3.2 e giurisprudenza citata). L’Alta Corte ha pertanto
riconosciuto che fosse legittima la decisione dell’autorità fiscale cantonale
impugnata, nella misura in cui si era rifiutata di entrare nel merito del
reclamo, interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione, chiedendo
di verificare la competenza per tassare. Per il fatto che il contribuente aveva
già ottenuto in precedenza una decisione sul domicilio fiscale, non aveva più
un interesse legittimo ad un simile accertamento (sentenza del TF 9C_607/2022
del 1° aprile 2025 consid. 4.1). Ha per contro ritenuto che il fisco cantonale
avesse violato il diritto federale, laddove aveva dichiarato irricevibile il
reclamo anche in relazione alla censura con cui il contribuente sosteneva di
essere assoggettato alle imposte in un altro Cantone. Esso avrebbe infatti
dovuto confrontarsi perlomeno con la censura di violazione delle disposizioni
di diritto cantonale sull’assoggettamento soggettivo e dei principi della
doppia imposizione intercantonale. Mentre l’autorità di tassazione si sarebbe
dovuta limitare a rinviare a quanto già sostenuto nella decisione
sull’assoggettamento fiscale, l’autorità di ricorso cantonale si sarebbe invece
dovuta confrontare con il merito delle censure di diritto sostanziale sollevate
dal contribuente (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
4.4
Come
già anticipato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione
sul domicilio fiscale è sempre finalizzata ad un procedimento di tassazione per
uno o più periodi fiscali. In particolare, la decisione può esplicare i suoi
effetti anche retroattivamente e fino alla fine del periodo fiscale in corso al
momento della decisione stessa e può includere anche circostanze future già
prevedibili (sentenze del Tribunale federale DTF 123 I 289 consid. 1c e
2P.240/1998 del 4 maggio 1999 consid. 1b, in RF 55/2000 p. 177; inoltre
sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo B 2020/131 dell’8
ottobre 2020 consid. 3.3.1;
anche: Arnold, Der
steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis
nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ASA 68 p. 449, p. 486 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 3 ad art. 147-153a
LIFD, p. 2453).
In tempi più recenti, la Suprema Corte ha peraltro
affermato che oggetto della decisione sul domicilio fiscale è l’accertamento
dell’assoggettamento fiscale soggettivo e della competenza cantonale per la
tassazione, con riferimento a uno o più periodi fiscali, comunque determinati.
Per il futuro è escluso che una simile decisione possa esplicare i suoi
effetti, poiché i fatti determinanti per stabilire l’assoggettamento soggettivo
non si sono ancora verificati. Per questa ragione, dall’autorità fiscale ci si
attende che adotti decisioni di assoggettamento che riguardano periodi fiscali
precisi e che non faccia uso di formulazioni aperte (“dal periodo fiscale X
in avanti”; sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid. 7.4 e
giurisprudenza citata, in particolare sentenza 9C_133/2023 del 22 giugno 2023
consid. 4.3)
5.
5.1.
In merito alla
situazione nel Canton Ticino, l’autorità fiscale sostiene che l’amministrazione
effettiva della RI 1 venga svolta da __________ dal proprio domicilio di __________.
__________, oltre ad
essere l’unica dipendente della società, riveste il ruolo di socia e gerente
unica e, dal 16 maggio 2012, è domiciliata a __________, dove ha acquistato, il
24.
maggio dello stesso anno, i fondi part. n. __________ e __________ in via __________.
Elemento ulteriormente
rilevante è che, accanto alla sede statutaria di __________, la società
disponeva formalmente di una succursale in Ticino presso il domicilio della
signora __________, regolarmente iscritta a Registro di commercio e fatta
cancellare in data 16 novembre 2022 (data pubblicata nel FUSC) ovvero
successivamente all’avvio delle verifiche da parte dell’UTPG.
Almeno fino al 25 novembre
2022, data di emissione della decisione pregiudiziale di assoggettamento, anche
il sito internet della società riportava nella sezione contatti due succursali:
una a __________ (“Niederlassung Zentralschweiz”) e l’altra presso il
domicilio privato della gerente in Ticino (“Niederlassung Tessin”).
Su richiesta dell’UTPG, la
contribuente ha prodotto le fatture relative alla voce contabile “Telefon,
internet” per il periodo da dicembre 2019 a novembre 2020. Le fatture,
intestate alla società, si riferiscono a servizi di telefonia e internet ed
indicano come indirizzo di fatturazione il domicilio di __________ a __________.
L’autorità fiscale ha inoltre rilevato che la corrispondenza societaria veniva
regolarmente inviata all’indirizzo ticinese della gerente e unica socia della
società.
5.2
A fronte di questi
elementi, la ricorrente si è limitata ad affermare, in maniera generica, che
presso il domicilio ticinese non vi sarebbe alcuna infrastruttura operativa e
che la connessione internet e telefonica sarebbe stata lenta e spesso non
disponibile.
La ricorrente ha inoltre
affermato che la chiusura della succursale sarebbe stata giustificata
dall’asserita assenza di clientela in Ticino già a partire dal 2020. Tuttavia,
non ha fornito alcuna spiegazione plausibile in merito al fatto che, nonostante
la pretesa inattività della succursale sin da tale data, questa sia rimasta
iscritta a Registro di commercio e menzionata sul sito ufficiale della società
fino al novembre 2022. L’autorità fiscale ha del resto giustamente rilevato
come la ricorrente si sia limitata ad affermare senza debitamente comprovare
che nel 2020 in Ticino sia stata generata un’unica commissione per fr. 84. –.
A ulteriore conferma del
legame sostanziale tra la ricorrente e il Canton Ticino, dagli atti risulta che
nel 2019 e nel 2020 la società disponesse di un’autovettura Porsche Macan Turbo
in leasing, immatricolata in Ticino. Le relative fatture per interventi di
assistenza eseguiti presso il Centro Porsche di Locarno, intestate alla
società, venivano recapitate al domicilio privato della socia e gerente.
Vi sono dunque chiari elementi che
supportano la posizione del fisco ticinese, secondo cui l’amministrazione
effettiva della società si trovasse nel Canton Ticino.
6.
6.1.
Per quanto riguarda la
situazione a __________, l’autorità fiscale ha rilevato come la RI 1 pagasse
alla fiduciaria RA 1, presso la quale aveva eletto la propria sede statutaria,
unicamente una domiciliazione pari a fr. 800.– all’anno più l’IVA. Oltre
all’esiguità dell’importo, proprio la presenza dell’IVA escludeva l’esistenza
di un contratto di locazione ma faceva propendere per una semplice
domiciliazione. Secondo la ricorrente l’importo di fr. 800.– costituirebbe solo
un acconto sul prezzo di fr. 2'400.– più IVA versati nel 2020 per il servizio
denominato “CoWorking Silver” che permetterebbe alle contribuente, la
quale gestirebbe esse stessa la propria corrispondenza, un accesso facilitato
alle infrastrutture della fiduciaria domiciliataria.
6.2
Ora, nel documento
nominato “Honorar für unsere Dienstleistungen” del 7 marzo 2018, in cui
sono indicati gli onorari per le prestazioni offerte da RA 1, alla voce “Spezialpreis
Domizilhaltung” viene indicato un importo di fr. 800.– IVA esclusa, senza
alcun riferimento ad alcun servizio “CoWorking Silver” né alla messa a
disposizione di alcun tipo di infrastruttura. Come giustamente evidenziato
dall’autorità fiscale poi, non vi è agli atti alcuna indicazione del fatto che
il servizio di “Coworking Silver”, che la RA 1 sostiene di aver fornito
alla contribuente, contemplasse la messa a disposizione degli spazi lavorativi
necessari alla contribuente. Anche l’importo di fr. 2'400.– risulterebbe
d’altronde decisamente troppo basso per poter ammettere l’esistenza di un
contratto di locazione degli spazi asseritamente messi a disposizione della
ricorrente. Del resto la ricorrente non risulta avere alcun collegamento
telefonico o ad internet presso la sede statutaria, le uniche fatture inserite
nella contabilità societaria per tali poste risultano infatti quelle relative
al domicilio ticinese di __________.
Nemmeno le foto dell’ufficio,
dal quale RI 1 potrebbe svolgere il proprio lavoro dalla sede di __________, permettono
in alcun modo di ammetterne l’effettivo utilizzo da parte di __________,
persona nella quale si concentravano le attività necessarie all’effettiva
amministrazione della società. Qualora ciò fosse effettivamente il caso, non si
spiegherebbe il motivo per cui, accanto all’insegna della RA 1, non figuri
alcuna indicazione della presenza nello stabile anche della RI 1.
Anche il pagamento
dell’IVA costituisce un indizio dell’assenza di un contratto di locazione e
rafforza la tesi dell’autorità fiscale ticinese, secondo cui il rapporto tra le
parti si configura come una semplice domiciliazione. Secondo l’art. 21 cpv. 2
cifra 21 della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) è infatti esclusa dall’imposta la messa a
disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi. L’assoggettamento
all’IVA si spiega solo con la fornitura di servizi da parte del locatore.
L’argomentazione della
ricorrente, secondo cui nell’attuale contesto digitale strumenti come home office e
videoconferenze avrebbero maggiore rilevanza rispetto a indicatori tradizionali
quali uffici e personale, risulta poco coerente con la documentazione prodotta
e non avvalora la propria posizione. In particolare, presso la sede indicata a __________
ove la ricorrente pretende verrebbe svolta l’amministrazione effettiva, non
emergono spese per connessione internet, che sarebbero invece imprescindibili
per lo svolgimento di attività in modalità digitale. Al contrario, gli unici
costi per tali servizi risultano riferiti al domicilio dell’amministratrice in
Ticino, circostanza che contraddice l’asserita centralità operativa della sede __________
e consolida la ricostruzione dell’autorità fiscale.
6.3
Sulla base della
documentazione bancaria e dalla lista dei clienti e dei relativi indirizzi
prodotta dalla contribuente (pur non verificabile) è anche verosimile che __________
si rechi presso i propri clienti, principalmente istituti assicurativi, oltre
Gottardo. Tuttavia, come evidenziato dall’UTPG non si evincono dagli estratti
conto spese a __________. Non è nemmeno stata comprovata l’asserzione secondo
cui nel 2020 per l’unico cliente in Ticino sarebbe stata generata una
commissione di appena fr. 84.-. Anche il rapporto contrattuale con la __________
GmbH con sede a __________ che, secondo la ricorrente sarebbe il suo “contatto
principale”, non è stato in alcun modo chiarito.
È quindi evidente che, in
assenza di una minima infrastruttura effettivamente disponibile presso il luogo
di sede – dove la società beneficia unicamente di un servizio di domiciliazione
– e in mancanza di costi significativi sostenuti in tale sede, viene meno anche
l’argomentazione in merito alla favorevole ubicazione della sede di __________,
per la vicinanza con i propri clienti.
7.
In conclusione,
l’UTPG ha reso molto verosimile che l’amministrazione effettiva della società
nel 2020 fosse esercitata da __________ presso il proprio domicilio di __________,
di sua proprietà, essendo ella l’unica dipendente, socia e gerente. Fino al mese
di novembre del 2022, la società, accanto alla sede di __________, manteneva
una succursale presso il domicilio di __________, poi cancellata a seguito
dell’avvio della procedura di accertamento da parte dell’UTPG. Gli unici costi
societari relativi a telefonia e internet per il 2020 risultano proprio quelli
sostenuti presso il domicilio dell’unica socia e gerente. Inoltre, il veicolo
aziendale, almeno negli anni 2019 e 2020, era targato Ticino e la posta
aziendale veniva frequentemente indirizzata al domicilio privato di __________.
Si riscontra quindi una
serie di indizi concordanti, che collocano l’amministrazione della società in
Ticino, mentre presso la sede statutaria appare esservi un mero recapito
bucalettere. Infatti, nel luogo di sede indicato non risulta presente alcuna
infrastruttura né personale operativo. In conformità alla giurisprudenza
federale, spettava pertanto alla ricorrente dimostrare l’esistenza di una sede
effettivamente operativa e non meramente fittizia a __________. Tuttavia, la
ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno del fatto che la
gestione operativa si svolgesse presso la RA 1, risultando evidente che con
tale fiduciaria intercorreva unicamente un rapporto di domiciliazione.
8.
L’UTPG ha
rivendicato l’assoggettamento della contribuente “a decorrere dall’anno fiscale
2020”. Tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale (v. supra,
consid. 4.4), si giustifica la limitazione degli effetti della decisione di assoggettamento
ai periodi dal 2020 al 2022. Gli elementi fattuali su cui si basa
l’assoggettamento si riferiscono principalmente al periodo fiscale 2020, ed in
parte al 2021 e al 2022; la decisione pregiudiziale è stata adottata alla fine
del 2022. Gli effetti fiscali della decisione impugnata devono quindi essere
limitati a questi tre periodi fiscali.
Ne consegue che il ricorso
è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: