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Decisione

80.2024.144

Reddito della sostanza mobiliare: interessi di fonte italiana, imposta alla fonte, diritto all’esenzione o al rimborso in Italia, non diritto a computo globale d’imposta in Svizzera

20 marzo 2025Italiano23 min

l’Italia (CDI-I) che prevede l’introduzione dello scambio d’informazioni su domanda

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.144

Lugano

20 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 luglio 2024 contro la decisione del 28 giugno 2024 in materia di computo

globale d'imposta.

Fatti

Fatti

A. L’8 luglio 2020, RI 1,

domiciliato a __________, presentava l’istanza per ottenere il computo globale

d’imposta per i dividendi e gli interessi maturati nel 2019 (DA-1 persone

fisiche), allegandola alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.

Alla finca “designazione

degli investimenti di capitale”, il contribuente dichiarava un’obbligazione di

fonte italiana ‑ denominata “4.5% Banca __________ Floating

Rate Bonds 2017-2027” – che nel 2019 aveva fruttato un reddito

lordo di fr. 34'705.13 e il cui valore fiscale al 31.12.2019 era di

fr. 733'165.‑. L’imposta estera non ricuperabile ammontava a

fr. 4'338.14 (pari al 12.5%).

B. Con decisione

notificata il 18 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) respingeva l’istanza in

quanto

a seguito dell’entrata della

Svizzera nella “white list” italiana i redditi da capitale di fonte italiana

provenienti da obbligazioni, da altri proventi su depositi e da interessi su

conti bancari/postali percepiti da un soggetto residente in Svizzera sono

esclusi da tassazione alla fonte in Italia.

Con

la presentazione di un’autocertificazione all’istituto bancario o postale,

l’imposta sostitutiva non è prelevata.

Tenuto

conto che sui redditi da interessi, da altri proventi su depositi e conti

correnti non grava nessuna imposta recuperabile in applicazione della CDI il

rimborso non può essere accordato.

C. Il 13 gennaio 2021, RI

1, rappresentato da RA 1, presentava reclamo, chiedendo che gli fosse

interamente riconosciuto l’importo di fr. 4'338.‑ a titolo di

computo globale di imposta.

Il reclamante lamentava la

violazione del principio della buona fede ex

art. 5 Cost., perché l’UT gli

aveva negato il diritto al riconoscimento del computo globale d’imposta in modo

retroattivo, avendo cambiato “radicalmente una prassi finora favorevole ai

contribuenti che […] ammetteva il riconoscimento del computo globale di

imposta. Nel corso degli anni il Contribuente aveva dunque maturato, in buona

fede, l’aspettativa – confortata dalla prassi dell’UT e ormai così

consolidata nel tempo da poter essere considerata alla stregua di un

diritto ‑ di poter ottenere il rimborso parziale (ovverossia

nei limiti dell’aliquota prevista dalla Convenzione) della ritenuta alla fonte

italiana sugli interessi […]”.

Aggiungeva altresì che “ad

avviso del contribuente anche la pretesa di una conoscenza della normativa

fiscale straniera lede il principio di buona fede, giacché il contribuente

faceva affidamento alla normativa domestica che finora – confortata

dalla prassi ‑ non osta al riconoscimento del computo globale

di imposta in ipotesi di interessi pagati da obbligazioni quotate italiane”.

Lamentava inoltre la

violazione dell’art. 24 par. 4 lett. a della Convenzione del 9 marzo

1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le

doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), perché “la Svizzera è

[…] obbligata a riconoscere il computo di imposta (credito di imposta) a fronte

di imposte pagate in Italia da contribuenti svizzeri su redditi (interessi) di

fonte italiana”, compresi quelli previsti dall’art. 11 CDI-I.

A suo avviso, “la

normativa italiana menzionata dall’UT […] non modifica le condizioni

convenzionali per il riconoscimento del credito di imposta in quanto la

supposta esenzione – di cui il Contribuente non può nemmeno ora avere

evidenza difettando i richiami normativi della decisione – non rende

gli interessi ex art. 11 della Convenzione non imponibili in Italia […] bensì

semplicemente sembra prevedere delle specifiche ipotesi di esenzione previa

attivazione del percettore del reddito e degli istituti di credito […]”.

Infine, il patrocinatore

dell’insorgente censurava la violazione degli articoli 3 e 2 cpv. 3

dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell’imposta (OCGI; RS

672.201), “in quanto il mancato riconoscimento del computo globale di

imposta, arrivando quando i termini per la presentazione del reclamo avverso la

decisione di tassazione sono scaduti, non consente nemmeno al Contribuente di

dedurre tali imposte estere dall’ammontare lordo dei redditi qualora non sia

riconosciuto il diritto”.

D. Con decisione datata

28 giugno 2024, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

A seguito dei cambiamenti

intercorsi in tale ambito, segnatamente all’entrata in vigore dal 13 luglio

2016 […] del Protocollo di modifica alla Convenzione di doppia imposizione con

l’Italia (CDI-I) che prevede l’introduzione dello scambio d’informazioni su domanda

secondo lo standard internazionale riconosciuto (ora presente nell’Art. 27

CDI-I), lo Stato italiano, ha di par suo, deciso di iscrivere la Svizzera nella

propria “White List”, dove sono elencate quelle nazioni le cui giurisdizioni

garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

L’Agenzia

delle Entrate, con Circolare N. 23/E testo del 1. Marzo 2002, rispettivamente

del 27 marzo 2003, comunicava il non assoggettamento a imposizione degli

interessi, dei premi o da altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

percepiti da soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di

informazioni e parimenti non residenti negli Stati aventi un regime fiscale

privilegiato (cosiddetta Black List dei Paradisi fiscali). Per poter usufruire

del regime di esenzione […] i soggetti non residenti devono presentare

un’autocertificazione secondo quanto stabilito con decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001.

Sta al contribuente dimostrare che è residente in

uno Stato partner (anch’esso nella White list) e chiedere un rimborso, se non

fosse stata fatta a priori la richiesta di esonero. In mancanza di indicazioni

contrarie (a seguito della non presentazione della summenzionata

autocertificazione) lo Stato italiano si limiterebbe ad applicare il proprio

diritto fiscale interno che prevede l’imposizione di determinate attività e a

prelevare un’imposta alla fonte.

Se

per qualsivoglia motivo, imputabile sia alla Banca sia al contribuente stesso,

fosse prelevata un’imposta sostitutiva (su interessi da obbligazioni) il

contribuente potrebbe in ogni modo domandarne il rimborso appunto alle stesse

autorità fiscali italiane tramite uno specifico modulo […].

Riassumendo, secondo quanto

disposto dalle normative italiane in materia appare dunque palese come, per

principio, non siano soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri

frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in

Paesi esteri, come appunto la Svizzera, che consentono un adeguato scambio di

informazioni e che non abbiano la connotazione di “paradiso fiscale” e per

questo risultino dunque iscritti nella “White List” allestita dall’Italia.

Analogamente non soggiacciono all’imposizione gli interessi e gli altri

proventi su depositi e conti correnti bancari e postali riconducibili a non

residenti nello Stato italiano.

Questa esclusione da

tassazione in Italia dipende dalla comprova del requisito di residente estero

da parte del beneficiario, la quale può essere resa preventivamente tramite

autocertificazione oppure anche dopo un’avvenuta tassazione, tramite una

richiesta di rimborso esperita successivamente nella debita forma richiesta.

Non

avendovi provveduto, e non avendo nemmeno messo in atto, a posteriori, una

procedura di rimborso – come invece viene richiesto dallo Stato

italiano per questi casi al fine di ottenere la restituzione

dell’imposta – i beneficiari svizzeri di questi interessi esteri non

possono ora richiedere a posteriori il computo dell’imposta su tali interessi,

il cui importo è stato trattenuto all’estero (in Italia) secondo la normativa

indigena che viene usualmente messa in atto al di fuori delle precitate

eccezioni, applicabili invece a favore [dei] soli residenti dell’altro Stato.

Questo perché secondo le

possibilità offerte dal diritto interno italiano non è dovuta, di principio,

alcuna imposta a carico dei beneficiari effettivi di tali interessi residenti

nell’altro Stato estero e dunque, per coloro che ottemperano ai presupposti

richiesti dal sistema normativo italiano, l’aggravio d’imposta risultante in

detto Stato è nullo.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da RA 1, si

aggrava nuovamente contro il mancato riconoscimento del computo delle ritenute

estere “su una singola cedola pagata da un’obbligazione italiana quotata (__________)”,

ripresentando le medesime censure già sollevate in sede di reclamo, ovvero la

violazione dell’art. 5 Cost. e la mancata applicazione dell’art. 24 CDI-I e

tutto quanto ne deriva nell’ambito del computo globale d’imposta.

F. Nelle sue

osservazioni, l’UT si conferma nella propria posizione e propone la reiezione

del ricorso.

Diritto

1. Il ricorrente

postula il riconoscimento, tramite il computo globale d’imposta, dell’imposta

alla fonte, trattenuta dall’Italia sugli interessi obbligazionari e non più

recuperabile.

Infatti, nel corso del

periodo fiscale litigioso, il ricorrente ha investito fr. 700'000.‑

in un’obbligazione (“Floating Rate Bonds”) emessa in Euro dalla __________

con sede a __________ (I), della durata di dieci anni fino al 17 ottobre 2027,

il cui tasso d’interesse è pari al 4.5% (v. estratto conto Banca __________,

agli atti; v. anche cbonds.com/bonds/367727; ultima consultazione: 11.11.2024).

Da tale investimento, nel

periodo fiscale 2019, l’insorgente ha ricavato un reddito di

fr. 34'705.13. Stando all’estratto bancario, allegato anche al ricorso, in

Italia è stata trattenuta un’imposta del 12.5%, pari a fr. 4'338.14, per

la quale il contribuente chiede ora il computo.

Con la decisione di

tassazione IC/IFD notificata il 9 settembre 2020, il ricorrente è stato imposto

definitivamente su questo reddito anche dall’autorità di tassazione ticinese,

senza poter beneficiare del computo dell’imposta trattenuta, negato con la

decisione qui impugnata.

Considerandi

2.

2.1.

Quale persona fisica

domiciliata nel Canton Ticino, il ricorrente è assoggettato all’imposta

federale diretta e alle imposte cantonali per appartenenza personale (articoli

3.

cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza

personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli

stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (articoli 6 cpv. 1 LIFD e 5

cpv. 1 LT).

2.2

La Svizzera e il Canton

Ticino assoggettano all’imposta sul reddito, quali redditi della sostanza

mobiliare, gli interessi su averi (articoli 20 cpv. 1 lett. a LIFD e 19

cpv. 1 lett. a LT).

Secondo la Circolare n. 15

del 3 ottobre 2017 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),

concernente obbligazioni e strumenti finanziari derivati quali oggetto

dell’imposta federale diretta, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, sono

obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e

emessi in più esemplari alle stesse condizioni per raccogliere collettivamente

capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del

consolidamento di impegni; esse servono a legittimare il creditore per

l’esercizio del suo diritto o per il trasferimento del credito.

L’emissione e il rimborso

avvengono solitamente alla pari. Per la sua messa a disposizione di capitale,

il portatore di obbligazioni ha diritto un compenso che gli viene corrisposto

periodicamente.

Per interesse periodico si

intendono i flussi di denaro garantiti dal debitore al momento dell’emissione

(Circolare AFC n. 15, n. 2.1.1, p. 3; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 45 s., p. 372).

2.3

È quindi innegabile, e del

resto non lo contesta neppure l’insorgente, che gli interessi litigiosi siano

soggetti all’imposta sul reddito in Svizzera.

3.

3.1.

L’art. 11 par. 1 CDI-I

prevede che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un

residente dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.

Per l’art. 11 par. 2

CDI-I, tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente

dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato,

ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario,

l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli

interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune

accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

La disposizione

convenzionale riprende i primi due paragrafi dell’art. 11 del modello di

convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE). Il paragrafo 1 stabilisce il principio

per cui gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un

residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato

(OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune,

Commentaires sur l’article 11, n. 5). Il paragrafo 2 riserva un diritto di

imporre gli interessi allo Stato della fonte, ma limita l’esercizio di tale

diritto fissando un tetto all’imposizione, che nel modello di convenzione si

situa al 10% (OCSE, Modèle cit., n. 7).

La ragione per questa

formulazione è da ricercare nel fatto che non è stato raggiunto un consenso

generale intorno alla proposta di riservare l’imposizione esclusiva degli

interessi o allo Stato di residenza del beneficiario o allo Stato della fonte.

Ragione per cui è stata adottata una soluzione di compromesso. Quest’ultima

prevede che gli interessi siano imponibili nello Stato di residenza, ma lascia

allo Stato della fonte il diritto di applicare un’imposta se la sua legislazione

lo prevede; poiché si tratta di una facoltà, lo Stato della fonte può anche

rinunciare ad ogni ritenuta fiscale sugli interessi pagati a non residenti. Se

fa uso del suo diritto di imporre, l’esercizio di tale diritto implica tuttavia

una limitazione risultante dalla fissazione di un tetto, che la sua imposizione

non potrà eccedere; ovviamente gli Stati contraenti possono pattuire

un’imposizione ancora più ridotta nello Stato della fonte. Il sacrificio che

quest’ultimo Stato accetterà di consentire in questa situazione sarà compensato

dallo sgravio che lo Stato di residenza concederà per tener conto dell’imposta

trattenuta nello Stato della fonte (OCSE, Modèle cit., n. 7, con riferimento

agli articoli 23 A o 23 B M-OCSE).

3.2

Quale stato di fonte del

reddito, l’Italia disciplina l’imposta sui redditi mediante il Testo Unico del

22.

dicembre 1986 n. 917 (TUIR). L’art. 1 ritiene quale presupposto dell’imposta

sul reddito delle persone fisiche il possesso di redditi in denaro o in natura

rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6, tra cui i redditi di capitale

(art. 6 comma 1 lett. b TUIR).

Sono soggetti passivi

dell’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello

Stato (art. 2 comma 1 TUIR). L’art. 3 comma 1 TUIR stabilisce che l'imposta si

applica sul reddito complessivo del soggetto, formato […] per i non residenti

soltanto [dai redditi posseduti al netto degli oneri deducibili …] prodotti nel

territorio dello Stato.

Per l’art. 23 comma 1

lett. b TUIR, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei

non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato […] i redditi

di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello

Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non

residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da

depositi e conti correnti bancari e postali (nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2019).

Infine, per l’art. 44

comma 1 lett. b TUIR sono redditi di capitale gli interessi e gli altri

proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle

azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa (nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2017).

3.3

Secondo l’art. 2 comma 1bis

del Decreto legislativo del 1° aprile 1996 n. 239 (Modificazioni al regime

fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli

similari, pubblici e privati), sono soggetti ad imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel

periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e

titoli similari dovuti da soggetti non residenti.

L’art. 6 comma 1 DL

239/1996 prevede che non siano soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed

altri frutti delle obbligazioni e titoli similari […] percepiti da soggetti

residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di

informazioni.

Ai fini dell'applicazione

delle disposizioni indicate nell'art. 6 comma 1 del DL 239/1996, il Decreto del

23.

marzo 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze ha elencato gli Stati

e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni. Nell’elenco

figura anche la Svizzera.

3.4

Per poter usufruire del

regime di esenzione previsto dall’art. 6 del DL 239/1996 i soggetti non

residenti devono presentare un’autocertificazione, rispondente allo schema

stabilito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12

dicembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 287 alla Gazzetta

Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001), in sostituzione del precedente modello

116/IMP (Circolare del 27 marzo 2003 n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, punto

2).

Lo schema di

autocertificazione deve essere presentato, per attestare la sussistenza delle

condizioni necessarie per la non applicazione delle imposte o delle ritenute,

entro il pagamento dei proventi o della cessione o rimborso dei titoli e,

laddove l’autocertificazione venga presentata successivamente a tali momenti, rimane

ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di

rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Circolare del 27 marzo 2003 n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, punto 2.1).

L’art. 38 DPR 602/1973 prevede che l’istanza di rimborso possa essere

presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui

la ritenuta è stata operata.

3.5

Ne consegue che, pur

avendo il diritto, secondo l’art. 11 par. 2 CDI-I, di trattenere un’imposta

alla fonte del 12,5% al massimo, dal 2017 l’Italia ha rinunciato alla ritenuta

dell’imposta sostitutiva sugli interessi versati a contribuenti residenti in

Svizzera, in seguito alla conclusione dell’accordo che consente lo scambio di

informazioni fiscali fra i due Stati. Il contribuente può ottenere l’esenzione,

prima del versamento degli interessi, presentando un’autocertificazione, oppure

può chiedere il rimborso della ritenuta d’imposta entro 48 mesi, presentando

un’istanza.

4.

4.1.

Invocando l’art. 24 par. 4

lett. a CDI-I e gli articoli 3 e 2 cpv. 3 OCGI, il ricorrente chiede

tuttavia che gli sia concesso il computo dell’imposta trattenuta alla fonte

sugli interessi.

4.2

Per

eliminare la doppia imposizione internazionale, l’art. 24 par. 4 CDI-I, nella

versione valida a partire dal 13 luglio 2016, prevede che

se un residente della Svizzera percepisce redditi che,

conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in

Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:

a. nel

computo dell’imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli

articoli 10, 11 e 12, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di questo

residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione

dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi

imposti in Italia, o

b. in una

riduzione globale dell’imposta svizzera che tenga conto dei principi generali

di sgravio di cui alla lettera a precedente, o

c. in una

esenzione parziale dall’imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma

almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo dei

redditi percepiti dall’Italia.

4.3

Secondo l’art. 1 della

Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali

concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione del 22

giugno 1951 (vLECF, sostituita dalla Legge federale del 18 giugno 2021

concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale

(LECF), in vigore dal 1° gennaio 2022; RS 672.2), il Consiglio federale emana

le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione delle convenzioni

conchiuse dalla Confederazione Svizzera con gli Stati esteri per evitare i casi

di doppia imposizione.

L’art. 2 cpv. 1 lett. e

vLECF prevede che Consiglio federale può precisare il modo in cui debba essere

eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall’altro

Stato contraente nelle imposte dovute nella Svizzera.

Il Consiglio federale può

delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare

disposizioni di procedura (art. 2 cpv. 2 vLECF).

4.4

4.4.1

Il Consiglio federale ha

quindi emanato l’Ordinanza sul computo globale dell’imposta del 22 agosto 1967,

in vigore fino al 31.12.2019 (OCGI; oggi Ordinanza sul computo delle imposte

alla fonte estere, in vigore dal 01.01.2020; RS 672.201).

Giusta l’art. 1 OCGI,

l’ordinanza si applica ai redditi (cpv. 2) provenienti da Stati (Stati

contraenti), con i quali la Svizzera ha conchiuso delle convenzioni

internazionali per evitare le doppie imposizioni (convenzioni), allorché tali

convenzioni prevedono per i detti redditi uno sgravio delle imposte svizzere.

Si considerano redditi ai

sensi dell’art. 1 cpv. 2 O-CGI i dividendi, gli interessi e i diritti di

licenza, che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello

Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale

Stato e alla convenzione con esso conchiusa. Se una convenzione prevede

espressamente per determinati redditi che, ai fini dello sgravio, devesi tener

conto di un’imposta calcolata con un’aliquota fissa, si considera che detti redditi

sono stati assoggettati ad imposta con tale aliquota, qualunque sia

l’imposizione effettiva nello Stato contraente.

4.4.2

Secondo l’art. 2 cpv. 1

OCGI, le persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera, i cui redditi

provenienti da uno Stato contraente sono stati assoggettati ad un’imposta

limitata in questo Stato contraente conformemente alla convenzione, possono

chiedere il computo globale d’imposta.

Il computo globale

d’imposta presuppone che una convenzione per evitare le doppie imposizioni

preveda un simile sgravio delle imposte alla fonte estere non rimborsabili

dalle imposte svizzere (Binggeli,

in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Kommentar zum internationalen

Steuerrecht, Basilea 2014, n. 124 ad art. 23 A, B M-OCSE, p. 1551).

Le condizioni generali per

poter beneficiare del computo globale d’imposta sono previste dall’art. 3 cpv.

1.

OCGI, secondo il quale il computo globale d’imposta può essere chiesto

soltanto per i redditi che sono assoggettati alle imposte sul reddito della

Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4.5

Nel caso in disamina, il

ricorrente ha presentato l’istanza per il computo globale d’imposta tramite il

Modulo DA-1 allegato alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.

Ciononostante, l’autorità

di tassazione gli ha negato il diritto al computo dell’imposta alla fonte

estera perché, con l’entrata in vigore della normativa sullo scambio di

informazioni e con la conseguente iscrizione della Svizzera, da parte dell’Italia,

nella propria white list, non avrebbe più dovuto trattenere alcuna

imposta sugli interessi obbligazionari.

Ora, per le ragioni già

considerate, gli interessi percepiti dal ricorrente sono stati sottoposti a imposta

sostitutiva nello Stato della fonte solo perché lo stesso non ha presentato

l’autocertificazione richiesta per ottenere l’esenzione da tale imposta né ha

successivamente chiesto il rimborso della ritenuta d’imposta entro 48 mesi.

In queste circostanze, non

si giustifica il riconoscimento del computo globale d’imposta, per tener conto

dell’imposta trattenuta alla fonte. L’imposta sostitutiva trattenuta nello

Stato della fonte avrebbe potuto essere evitata, mediante una semplice

autocertificazione, o rimborsata, con un’istanza tempestiva. Non si tratta

pertanto di un’imposta non recuperabile.

Ammetterne il computo in

Svizzera significherebbe obbligare il fisco elvetico, che ha il diritto di

imporre gli interessi quale Stato di residenza del contribuente, a rinunciare

ad una parte dell’onere fiscale che gli spetta, per la sola ragione che il

contribuente non ha esercitato il diritto di non sottostare all’imposizione

nello Stato della fonte.

D’altra parte, come visto,

l’art. 11 CDI-I non prevede che lo Stato della fonte sia tenuto a riscuotere

l’imposta del 12,5% sugli interessi. Semplicemente, gli consente di prevedere

un’imposizione, purché llimitata al 12,5%. Se lo Stato della fonte non si

avvale di tale facoltà, viene meno il presupposto per il computo globale

d’imposta e per ogni misura per evitare la doppia imposizione.

5.

5.1.

L’insorgente lamenta poi

la violazione del principio della buona fede ex

art. 5 Cost., perché

l’UT aveva negato al contribuente il diritto al riconoscimento del computo

globale d’imposta in modo retroattivo, avendo cambiato “radicalmente una

prassi finora favorevole ai contribuenti che […] ammetteva il riconoscimento

del computo globale di imposta”. Nel corso degli anni, il contribuente

avrebbe “maturato, in buona fede, l’aspettativa – confortata dalla

prassi dell’UT e ormai così consolidata nel tempo da poter essere considerata

alla stregua di un diritto ‑ di poter ottenere il rimborso

parziale (ovverossia nei limiti dell’aliquota prevista dalla Convenzione) della

ritenuta alla fonte italiana sugli interessi”.

5.2

Il principio della buona

fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme

dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento

indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua

condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato

dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).

Secondo la giurisprudenza,

un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare

quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in

contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:

·

che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;

·

che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che

concerne persone determinate;

·

che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente

per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;

·

che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente

dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;

·

che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia

adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;

·

che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui

l’informazione è stata rilasciata;

·

che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo

non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento

(sentenza TF n.

2C_486/2014 e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza

citata).

In considerazione del

rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio

della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in

conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con

riferimenti).

5.3

Nel caso in esame, neppure

il ricorrente pretende che l’autorità di tassazione gli abbia rilasciato

un’informazione senza riserve in merito al riconoscimento del computo globale

d’imposta. Il semplice fatto che, per più periodi fiscali, il computo sia stato

concesso, non è certo sufficiente a giustificare che lo stesso sia riconosciuto

anche nel periodo litigioso. La ragione per cui il fisco cantonale ha negato il

computo dell’imposta sostitutiva italiana non va del resto ricercata in un

cambiamento di legge o di prassi, bensì nel fatto che è venuta meno

l’imponibilità in Italia degli interessi versati al contribuente. In queste

circostanze, non si vede come il ricorrente possa invocare il principio della

buona fede. Del resto, non compete all’autorità di tassazione avvertire il

contribuente in merito agli adempimenti da compiere per essere esentato da

un’imposta alla fonte estera.

A quest’ultimo proposito, non

può essere neppure rimproverato al fisco cantonale di non aver tempestivamente

informato il contribuente della sua facoltà di chiedere il rimborso

dell’imposta alla fonte in Italia, rispettando il termine di 48 mesi previsto

dall’art. 38 DPR 602/1973. In ogni caso, quando l’UT ha respinto l’istanza di

computo globale d’imposta presentata dal ricorrente, il 18 dicembre 2020, il

contribuente aveva ancora quasi un anno per chiedere il rimborso. Se non lo ha

fatto, non può certo attribuirne la responsabilità all’autorità fiscale

cantonale.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese

l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge

federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la

trattenuta supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994 (RL 642.250), nonché

l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del

ricorrente.

3. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La cancelliera: