80.2024.144
Reddito della sostanza mobiliare: interessi di fonte italiana, imposta alla fonte, diritto all’esenzione o al rimborso in Italia, non diritto a computo globale d’imposta in Svizzera
20 marzo 2025Italiano23 min
l’Italia (CDI-I) che prevede l’introduzione dello scambio d’informazioni su domanda
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.144
Lugano
20 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 luglio 2024 contro la decisione del 28 giugno 2024 in materia di computo
globale d'imposta.
Fatti
Fatti
A. L’8 luglio 2020, RI 1,
domiciliato a __________, presentava l’istanza per ottenere il computo globale
d’imposta per i dividendi e gli interessi maturati nel 2019 (DA-1 persone
fisiche), allegandola alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.
Alla finca “designazione
degli investimenti di capitale”, il contribuente dichiarava un’obbligazione di
fonte italiana ‑ denominata “4.5% Banca __________ Floating
Rate Bonds 2017-2027” – che nel 2019 aveva fruttato un reddito
lordo di fr. 34'705.13 e il cui valore fiscale al 31.12.2019 era di
fr. 733'165.‑. L’imposta estera non ricuperabile ammontava a
fr. 4'338.14 (pari al 12.5%).
B. Con decisione
notificata il 18 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) respingeva l’istanza in
quanto
a seguito dell’entrata della
Svizzera nella “white list” italiana i redditi da capitale di fonte italiana
provenienti da obbligazioni, da altri proventi su depositi e da interessi su
conti bancari/postali percepiti da un soggetto residente in Svizzera sono
esclusi da tassazione alla fonte in Italia.
Con
la presentazione di un’autocertificazione all’istituto bancario o postale,
l’imposta sostitutiva non è prelevata.
Tenuto
conto che sui redditi da interessi, da altri proventi su depositi e conti
correnti non grava nessuna imposta recuperabile in applicazione della CDI il
rimborso non può essere accordato.
C. Il 13 gennaio 2021, RI
1, rappresentato da RA 1, presentava reclamo, chiedendo che gli fosse
interamente riconosciuto l’importo di fr. 4'338.‑ a titolo di
computo globale di imposta.
Il reclamante lamentava la
violazione del principio della buona fede ex
art. 5 Cost., perché l’UT gli
aveva negato il diritto al riconoscimento del computo globale d’imposta in modo
retroattivo, avendo cambiato “radicalmente una prassi finora favorevole ai
contribuenti che […] ammetteva il riconoscimento del computo globale di
imposta. Nel corso degli anni il Contribuente aveva dunque maturato, in buona
fede, l’aspettativa – confortata dalla prassi dell’UT e ormai così
consolidata nel tempo da poter essere considerata alla stregua di un
diritto ‑ di poter ottenere il rimborso parziale (ovverossia
nei limiti dell’aliquota prevista dalla Convenzione) della ritenuta alla fonte
italiana sugli interessi […]”.
Aggiungeva altresì che “ad
avviso del contribuente anche la pretesa di una conoscenza della normativa
fiscale straniera lede il principio di buona fede, giacché il contribuente
faceva affidamento alla normativa domestica che finora – confortata
dalla prassi ‑ non osta al riconoscimento del computo globale
di imposta in ipotesi di interessi pagati da obbligazioni quotate italiane”.
Lamentava inoltre la
violazione dell’art. 24 par. 4 lett. a della Convenzione del 9 marzo
1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), perché “la Svizzera è
[…] obbligata a riconoscere il computo di imposta (credito di imposta) a fronte
di imposte pagate in Italia da contribuenti svizzeri su redditi (interessi) di
fonte italiana”, compresi quelli previsti dall’art. 11 CDI-I.
A suo avviso, “la
normativa italiana menzionata dall’UT […] non modifica le condizioni
convenzionali per il riconoscimento del credito di imposta in quanto la
supposta esenzione – di cui il Contribuente non può nemmeno ora avere
evidenza difettando i richiami normativi della decisione – non rende
gli interessi ex art. 11 della Convenzione non imponibili in Italia […] bensì
semplicemente sembra prevedere delle specifiche ipotesi di esenzione previa
attivazione del percettore del reddito e degli istituti di credito […]”.
Infine, il patrocinatore
dell’insorgente censurava la violazione degli articoli 3 e 2 cpv. 3
dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell’imposta (OCGI; RS
672.201), “in quanto il mancato riconoscimento del computo globale di
imposta, arrivando quando i termini per la presentazione del reclamo avverso la
decisione di tassazione sono scaduti, non consente nemmeno al Contribuente di
dedurre tali imposte estere dall’ammontare lordo dei redditi qualora non sia
riconosciuto il diritto”.
D. Con decisione datata
28 giugno 2024, l’UT respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
A seguito dei cambiamenti
intercorsi in tale ambito, segnatamente all’entrata in vigore dal 13 luglio
2016 […] del Protocollo di modifica alla Convenzione di doppia imposizione con
l’Italia (CDI-I) che prevede l’introduzione dello scambio d’informazioni su domanda
secondo lo standard internazionale riconosciuto (ora presente nell’Art. 27
CDI-I), lo Stato italiano, ha di par suo, deciso di iscrivere la Svizzera nella
propria “White List”, dove sono elencate quelle nazioni le cui giurisdizioni
garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
L’Agenzia
delle Entrate, con Circolare N. 23/E testo del 1. Marzo 2002, rispettivamente
del 27 marzo 2003, comunicava il non assoggettamento a imposizione degli
interessi, dei premi o da altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
percepiti da soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di
informazioni e parimenti non residenti negli Stati aventi un regime fiscale
privilegiato (cosiddetta Black List dei Paradisi fiscali). Per poter usufruire
del regime di esenzione […] i soggetti non residenti devono presentare
un’autocertificazione secondo quanto stabilito con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001.
Sta al contribuente dimostrare che è residente in
uno Stato partner (anch’esso nella White list) e chiedere un rimborso, se non
fosse stata fatta a priori la richiesta di esonero. In mancanza di indicazioni
contrarie (a seguito della non presentazione della summenzionata
autocertificazione) lo Stato italiano si limiterebbe ad applicare il proprio
diritto fiscale interno che prevede l’imposizione di determinate attività e a
prelevare un’imposta alla fonte.
Se
per qualsivoglia motivo, imputabile sia alla Banca sia al contribuente stesso,
fosse prelevata un’imposta sostitutiva (su interessi da obbligazioni) il
contribuente potrebbe in ogni modo domandarne il rimborso appunto alle stesse
autorità fiscali italiane tramite uno specifico modulo […].
Riassumendo, secondo quanto
disposto dalle normative italiane in materia appare dunque palese come, per
principio, non siano soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in
Paesi esteri, come appunto la Svizzera, che consentono un adeguato scambio di
informazioni e che non abbiano la connotazione di “paradiso fiscale” e per
questo risultino dunque iscritti nella “White List” allestita dall’Italia.
Analogamente non soggiacciono all’imposizione gli interessi e gli altri
proventi su depositi e conti correnti bancari e postali riconducibili a non
residenti nello Stato italiano.
Questa esclusione da
tassazione in Italia dipende dalla comprova del requisito di residente estero
da parte del beneficiario, la quale può essere resa preventivamente tramite
autocertificazione oppure anche dopo un’avvenuta tassazione, tramite una
richiesta di rimborso esperita successivamente nella debita forma richiesta.
Non
avendovi provveduto, e non avendo nemmeno messo in atto, a posteriori, una
procedura di rimborso – come invece viene richiesto dallo Stato
italiano per questi casi al fine di ottenere la restituzione
dell’imposta – i beneficiari svizzeri di questi interessi esteri non
possono ora richiedere a posteriori il computo dell’imposta su tali interessi,
il cui importo è stato trattenuto all’estero (in Italia) secondo la normativa
indigena che viene usualmente messa in atto al di fuori delle precitate
eccezioni, applicabili invece a favore [dei] soli residenti dell’altro Stato.
Questo perché secondo le
possibilità offerte dal diritto interno italiano non è dovuta, di principio,
alcuna imposta a carico dei beneficiari effettivi di tali interessi residenti
nell’altro Stato estero e dunque, per coloro che ottemperano ai presupposti
richiesti dal sistema normativo italiano, l’aggravio d’imposta risultante in
detto Stato è nullo.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da RA 1, si
aggrava nuovamente contro il mancato riconoscimento del computo delle ritenute
estere “su una singola cedola pagata da un’obbligazione italiana quotata (__________)”,
ripresentando le medesime censure già sollevate in sede di reclamo, ovvero la
violazione dell’art. 5 Cost. e la mancata applicazione dell’art. 24 CDI-I e
tutto quanto ne deriva nell’ambito del computo globale d’imposta.
F. Nelle sue
osservazioni, l’UT si conferma nella propria posizione e propone la reiezione
del ricorso.
Diritto
1. Il ricorrente
postula il riconoscimento, tramite il computo globale d’imposta, dell’imposta
alla fonte, trattenuta dall’Italia sugli interessi obbligazionari e non più
recuperabile.
Infatti, nel corso del
periodo fiscale litigioso, il ricorrente ha investito fr. 700'000.‑
in un’obbligazione (“Floating Rate Bonds”) emessa in Euro dalla __________
con sede a __________ (I), della durata di dieci anni fino al 17 ottobre 2027,
il cui tasso d’interesse è pari al 4.5% (v. estratto conto Banca __________,
agli atti; v. anche cbonds.com/bonds/367727; ultima consultazione: 11.11.2024).
Da tale investimento, nel
periodo fiscale 2019, l’insorgente ha ricavato un reddito di
fr. 34'705.13. Stando all’estratto bancario, allegato anche al ricorso, in
Italia è stata trattenuta un’imposta del 12.5%, pari a fr. 4'338.14, per
la quale il contribuente chiede ora il computo.
Con la decisione di
tassazione IC/IFD notificata il 9 settembre 2020, il ricorrente è stato imposto
definitivamente su questo reddito anche dall’autorità di tassazione ticinese,
senza poter beneficiare del computo dell’imposta trattenuta, negato con la
decisione qui impugnata.
Considerandi
2.
2.1.
Quale persona fisica
domiciliata nel Canton Ticino, il ricorrente è assoggettato all’imposta
federale diretta e alle imposte cantonali per appartenenza personale (articoli
3.
cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza
personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli
stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (articoli 6 cpv. 1 LIFD e 5
cpv. 1 LT).
2.2
La Svizzera e il Canton
Ticino assoggettano all’imposta sul reddito, quali redditi della sostanza
mobiliare, gli interessi su averi (articoli 20 cpv. 1 lett. a LIFD e 19
cpv. 1 lett. a LT).
Secondo la Circolare n. 15
del 3 ottobre 2017 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
concernente obbligazioni e strumenti finanziari derivati quali oggetto
dell’imposta federale diretta, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, sono
obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e
emessi in più esemplari alle stesse condizioni per raccogliere collettivamente
capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del
consolidamento di impegni; esse servono a legittimare il creditore per
l’esercizio del suo diritto o per il trasferimento del credito.
L’emissione e il rimborso
avvengono solitamente alla pari. Per la sua messa a disposizione di capitale,
il portatore di obbligazioni ha diritto un compenso che gli viene corrisposto
periodicamente.
Per interesse periodico si
intendono i flussi di denaro garantiti dal debitore al momento dell’emissione
(Circolare AFC n. 15, n. 2.1.1, p. 3; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 45 s., p. 372).
2.3
È quindi innegabile, e del
resto non lo contesta neppure l’insorgente, che gli interessi litigiosi siano
soggetti all’imposta sul reddito in Svizzera.
3.
3.1.
L’art. 11 par. 1 CDI-I
prevede che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.
Per l’art. 11 par. 2
CDI-I, tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario,
l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli
interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
La disposizione
convenzionale riprende i primi due paragrafi dell’art. 11 del modello di
convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE). Il paragrafo 1 stabilisce il principio
per cui gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato
(OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune,
Commentaires sur l’article 11, n. 5). Il paragrafo 2 riserva un diritto di
imporre gli interessi allo Stato della fonte, ma limita l’esercizio di tale
diritto fissando un tetto all’imposizione, che nel modello di convenzione si
situa al 10% (OCSE, Modèle cit., n. 7).
La ragione per questa
formulazione è da ricercare nel fatto che non è stato raggiunto un consenso
generale intorno alla proposta di riservare l’imposizione esclusiva degli
interessi o allo Stato di residenza del beneficiario o allo Stato della fonte.
Ragione per cui è stata adottata una soluzione di compromesso. Quest’ultima
prevede che gli interessi siano imponibili nello Stato di residenza, ma lascia
allo Stato della fonte il diritto di applicare un’imposta se la sua legislazione
lo prevede; poiché si tratta di una facoltà, lo Stato della fonte può anche
rinunciare ad ogni ritenuta fiscale sugli interessi pagati a non residenti. Se
fa uso del suo diritto di imporre, l’esercizio di tale diritto implica tuttavia
una limitazione risultante dalla fissazione di un tetto, che la sua imposizione
non potrà eccedere; ovviamente gli Stati contraenti possono pattuire
un’imposizione ancora più ridotta nello Stato della fonte. Il sacrificio che
quest’ultimo Stato accetterà di consentire in questa situazione sarà compensato
dallo sgravio che lo Stato di residenza concederà per tener conto dell’imposta
trattenuta nello Stato della fonte (OCSE, Modèle cit., n. 7, con riferimento
agli articoli 23 A o 23 B M-OCSE).
3.2
Quale stato di fonte del
reddito, l’Italia disciplina l’imposta sui redditi mediante il Testo Unico del
22.
dicembre 1986 n. 917 (TUIR). L’art. 1 ritiene quale presupposto dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche il possesso di redditi in denaro o in natura
rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6, tra cui i redditi di capitale
(art. 6 comma 1 lett. b TUIR).
Sono soggetti passivi
dell’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato (art. 2 comma 1 TUIR). L’art. 3 comma 1 TUIR stabilisce che l'imposta si
applica sul reddito complessivo del soggetto, formato […] per i non residenti
soltanto [dai redditi posseduti al netto degli oneri deducibili …] prodotti nel
territorio dello Stato.
Per l’art. 23 comma 1
lett. b TUIR, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei
non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato […] i redditi
di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello
Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da
depositi e conti correnti bancari e postali (nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2019).
Infine, per l’art. 44
comma 1 lett. b TUIR sono redditi di capitale gli interessi e gli altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle
azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa (nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2017).
3.3
Secondo l’art. 2 comma 1bis
del Decreto legislativo del 1° aprile 1996 n. 239 (Modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati), sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel
periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari dovuti da soggetti non residenti.
L’art. 6 comma 1 DL
239/1996 prevede che non siano soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari […] percepiti da soggetti
residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni.
Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni indicate nell'art. 6 comma 1 del DL 239/1996, il Decreto del
23.
marzo 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze ha elencato gli Stati
e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni. Nell’elenco
figura anche la Svizzera.
3.4
Per poter usufruire del
regime di esenzione previsto dall’art. 6 del DL 239/1996 i soggetti non
residenti devono presentare un’autocertificazione, rispondente allo schema
stabilito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12
dicembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 287 alla Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001), in sostituzione del precedente modello
116/IMP (Circolare del 27 marzo 2003 n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, punto
2).
Lo schema di
autocertificazione deve essere presentato, per attestare la sussistenza delle
condizioni necessarie per la non applicazione delle imposte o delle ritenute,
entro il pagamento dei proventi o della cessione o rimborso dei titoli e,
laddove l’autocertificazione venga presentata successivamente a tali momenti, rimane
ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di
rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Circolare del 27 marzo 2003 n. 20 dell’Agenzia delle Entrate, punto 2.1).
L’art. 38 DPR 602/1973 prevede che l’istanza di rimborso possa essere
presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui
la ritenuta è stata operata.
3.5
Ne consegue che, pur
avendo il diritto, secondo l’art. 11 par. 2 CDI-I, di trattenere un’imposta
alla fonte del 12,5% al massimo, dal 2017 l’Italia ha rinunciato alla ritenuta
dell’imposta sostitutiva sugli interessi versati a contribuenti residenti in
Svizzera, in seguito alla conclusione dell’accordo che consente lo scambio di
informazioni fiscali fra i due Stati. Il contribuente può ottenere l’esenzione,
prima del versamento degli interessi, presentando un’autocertificazione, oppure
può chiedere il rimborso della ritenuta d’imposta entro 48 mesi, presentando
un’istanza.
4.
4.1.
Invocando l’art. 24 par. 4
lett. a CDI-I e gli articoli 3 e 2 cpv. 3 OCGI, il ricorrente chiede
tuttavia che gli sia concesso il computo dell’imposta trattenuta alla fonte
sugli interessi.
4.2
Per
eliminare la doppia imposizione internazionale, l’art. 24 par. 4 CDI-I, nella
versione valida a partire dal 13 luglio 2016, prevede che
se un residente della Svizzera percepisce redditi che,
conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in
Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:
a. nel
computo dell’imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli
articoli 10, 11 e 12, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di questo
residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione
dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi
imposti in Italia, o
b. in una
riduzione globale dell’imposta svizzera che tenga conto dei principi generali
di sgravio di cui alla lettera a precedente, o
c. in una
esenzione parziale dall’imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma
almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo dei
redditi percepiti dall’Italia.
4.3
Secondo l’art. 1 della
Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali
concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione del 22
giugno 1951 (vLECF, sostituita dalla Legge federale del 18 giugno 2021
concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale
(LECF), in vigore dal 1° gennaio 2022; RS 672.2), il Consiglio federale emana
le disposizioni esecutive necessarie all’applicazione delle convenzioni
conchiuse dalla Confederazione Svizzera con gli Stati esteri per evitare i casi
di doppia imposizione.
L’art. 2 cpv. 1 lett. e
vLECF prevede che Consiglio federale può precisare il modo in cui debba essere
eseguito il computo, garantito da una convenzione, delle imposte riscosse dall’altro
Stato contraente nelle imposte dovute nella Svizzera.
Il Consiglio federale può
delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare
disposizioni di procedura (art. 2 cpv. 2 vLECF).
4.4
4.4.1
Il Consiglio federale ha
quindi emanato l’Ordinanza sul computo globale dell’imposta del 22 agosto 1967,
in vigore fino al 31.12.2019 (OCGI; oggi Ordinanza sul computo delle imposte
alla fonte estere, in vigore dal 01.01.2020; RS 672.201).
Giusta l’art. 1 OCGI,
l’ordinanza si applica ai redditi (cpv. 2) provenienti da Stati (Stati
contraenti), con i quali la Svizzera ha conchiuso delle convenzioni
internazionali per evitare le doppie imposizioni (convenzioni), allorché tali
convenzioni prevedono per i detti redditi uno sgravio delle imposte svizzere.
Si considerano redditi ai
sensi dell’art. 1 cpv. 2 O-CGI i dividendi, gli interessi e i diritti di
licenza, che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello
Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale
Stato e alla convenzione con esso conchiusa. Se una convenzione prevede
espressamente per determinati redditi che, ai fini dello sgravio, devesi tener
conto di un’imposta calcolata con un’aliquota fissa, si considera che detti redditi
sono stati assoggettati ad imposta con tale aliquota, qualunque sia
l’imposizione effettiva nello Stato contraente.
4.4.2
Secondo l’art. 2 cpv. 1
OCGI, le persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera, i cui redditi
provenienti da uno Stato contraente sono stati assoggettati ad un’imposta
limitata in questo Stato contraente conformemente alla convenzione, possono
chiedere il computo globale d’imposta.
Il computo globale
d’imposta presuppone che una convenzione per evitare le doppie imposizioni
preveda un simile sgravio delle imposte alla fonte estere non rimborsabili
dalle imposte svizzere (Binggeli,
in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Kommentar zum internationalen
Steuerrecht, Basilea 2014, n. 124 ad art. 23 A, B M-OCSE, p. 1551).
Le condizioni generali per
poter beneficiare del computo globale d’imposta sono previste dall’art. 3 cpv.
1.
OCGI, secondo il quale il computo globale d’imposta può essere chiesto
soltanto per i redditi che sono assoggettati alle imposte sul reddito della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
4.5
Nel caso in disamina, il
ricorrente ha presentato l’istanza per il computo globale d’imposta tramite il
Modulo DA-1 allegato alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.
Ciononostante, l’autorità
di tassazione gli ha negato il diritto al computo dell’imposta alla fonte
estera perché, con l’entrata in vigore della normativa sullo scambio di
informazioni e con la conseguente iscrizione della Svizzera, da parte dell’Italia,
nella propria white list, non avrebbe più dovuto trattenere alcuna
imposta sugli interessi obbligazionari.
Ora, per le ragioni già
considerate, gli interessi percepiti dal ricorrente sono stati sottoposti a imposta
sostitutiva nello Stato della fonte solo perché lo stesso non ha presentato
l’autocertificazione richiesta per ottenere l’esenzione da tale imposta né ha
successivamente chiesto il rimborso della ritenuta d’imposta entro 48 mesi.
In queste circostanze, non
si giustifica il riconoscimento del computo globale d’imposta, per tener conto
dell’imposta trattenuta alla fonte. L’imposta sostitutiva trattenuta nello
Stato della fonte avrebbe potuto essere evitata, mediante una semplice
autocertificazione, o rimborsata, con un’istanza tempestiva. Non si tratta
pertanto di un’imposta non recuperabile.
Ammetterne il computo in
Svizzera significherebbe obbligare il fisco elvetico, che ha il diritto di
imporre gli interessi quale Stato di residenza del contribuente, a rinunciare
ad una parte dell’onere fiscale che gli spetta, per la sola ragione che il
contribuente non ha esercitato il diritto di non sottostare all’imposizione
nello Stato della fonte.
D’altra parte, come visto,
l’art. 11 CDI-I non prevede che lo Stato della fonte sia tenuto a riscuotere
l’imposta del 12,5% sugli interessi. Semplicemente, gli consente di prevedere
un’imposizione, purché llimitata al 12,5%. Se lo Stato della fonte non si
avvale di tale facoltà, viene meno il presupposto per il computo globale
d’imposta e per ogni misura per evitare la doppia imposizione.
5.
5.1.
L’insorgente lamenta poi
la violazione del principio della buona fede ex
art. 5 Cost., perché
l’UT aveva negato al contribuente il diritto al riconoscimento del computo
globale d’imposta in modo retroattivo, avendo cambiato “radicalmente una
prassi finora favorevole ai contribuenti che […] ammetteva il riconoscimento
del computo globale di imposta”. Nel corso degli anni, il contribuente
avrebbe “maturato, in buona fede, l’aspettativa – confortata dalla
prassi dell’UT e ormai così consolidata nel tempo da poter essere considerata
alla stregua di un diritto ‑ di poter ottenere il rimborso
parziale (ovverossia nei limiti dell’aliquota prevista dalla Convenzione) della
ritenuta alla fonte italiana sugli interessi”.
5.2
Il principio della buona
fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme
dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento
indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua
condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato
dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).
Secondo la giurisprudenza,
un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare
quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in
contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:
·
che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;
·
che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che
concerne persone determinate;
·
che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente
per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;
·
che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente
dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;
·
che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia
adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;
·
che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui
l’informazione è stata rilasciata;
·
che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo
non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento
(sentenza TF n.
2C_486/2014 e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza
citata).
In considerazione del
rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio
della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in
conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con
riferimenti).
5.3
Nel caso in esame, neppure
il ricorrente pretende che l’autorità di tassazione gli abbia rilasciato
un’informazione senza riserve in merito al riconoscimento del computo globale
d’imposta. Il semplice fatto che, per più periodi fiscali, il computo sia stato
concesso, non è certo sufficiente a giustificare che lo stesso sia riconosciuto
anche nel periodo litigioso. La ragione per cui il fisco cantonale ha negato il
computo dell’imposta sostitutiva italiana non va del resto ricercata in un
cambiamento di legge o di prassi, bensì nel fatto che è venuta meno
l’imponibilità in Italia degli interessi versati al contribuente. In queste
circostanze, non si vede come il ricorrente possa invocare il principio della
buona fede. Del resto, non compete all’autorità di tassazione avvertire il
contribuente in merito agli adempimenti da compiere per essere esentato da
un’imposta alla fonte estera.
A quest’ultimo proposito, non
può essere neppure rimproverato al fisco cantonale di non aver tempestivamente
informato il contribuente della sua facoltà di chiedere il rimborso
dell’imposta alla fonte in Italia, rispettando il termine di 48 mesi previsto
dall’art. 38 DPR 602/1973. In ogni caso, quando l’UT ha respinto l’istanza di
computo globale d’imposta presentata dal ricorrente, il 18 dicembre 2020, il
contribuente aveva ancora quasi un anno per chiedere il rimborso. Se non lo ha
fatto, non può certo attribuirne la responsabilità all’autorità fiscale
cantonale.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese
l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge
federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la
trattenuta supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994 (RL 642.250), nonché
l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La cancelliera: