80.2024.145
Doppia imposizione internazionale: convenzione con l’Oman, compenso versato da una società svizzera ad un tenore domiciliato in Svizzera per un’esibizione nell’Oman, esenzione
18 novembre 2025Italiano21 min
internazionale e attivo prevalentemente all’estero, ha preso domicilio a __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.145
80.2024.146
Lugano
18 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso del 18 luglio 2024 contro la decisione del 30
giugno 2024 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1, tenore di fama
internazionale e attivo prevalentemente all’estero, ha preso domicilio a __________
a far tempo dall’11 dicembre 2015.
Per il periodo fiscale
2018, nonostante il richiamo e la successiva diffida, il contribuente non ha
presentato la dichiarazione d’imposta.
Con decisione del 30
giugno 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato al contribuente la
tassazione IC e IFD 2018, allestita d’ufficio, commisurando il reddito
imponibile in fr. 104'000.– per l’IC (determinante per l’aliquota:
fr. 608'800.–) e in fr. 104'200.– per l’IFD (determinante per
l’aliquota: fr. 609'500.–) e la sostanza imponibile in fr. 0.–. Il reddito
dell’attività lucrativa indipendente era stato stimato in fr. 600'000.–,
di cui nel riparto internazionale fr. 500'000.– attribuiti all’Italia e fr.
100'000.– alla Svizzera.
B. a.
Con reclamo del 29 luglio
2021, il contribuente, rappresentato dalla RA 1, ha presentato la dichiarazione
d’imposta 2018, compilata e corredata degli allegati necessari. Per quanto concerne
il reddito dell’attività lucrativa indipendente, lo stesso ammontava a fr. 741'184.–.
Dall’allegato conto economico per l’esercizio 2018 risultavano “ricavi lordi
prestazioni estere” per fr. 1'131'105.27 e costi in ragione di fr. 389'921.60.
Tra le spese aziendali figuravano, tra l’altro, fr. 44'455.16 per spese di
viaggio; fr. 63'953.42 (complessivi) per costi relativi alle automobili;
fr. 12'100.32 di spese di rappresentanza e fr. 82'353.74 per
contributi AVS/AI/IPG.
b.
Con scritto del 14 gennaio
2022, l’UT ha attribuito al reclamante un termine per produrre la seguente
documentazione:
·
copia delle schede contabili dei conti patrimoniali ed economici
della prodotta contabilità 2018;
·
copia fatture tasse di circolazione;
·
copia contratti di leasing in essere.
Il 1° febbraio 2022, la rappresentante
del contribuente ha prodotto per posta elettronica la documentazione richiesta.
c.
Con email del 6
aprile 2022, l’UT ha rilevato che dal conto “ricavi lordi prestazioni estere”
si evincevano due prestazioni incassate da una società con sede a __________,
la __________, e ha chiesto le fatture e/o il rapporto di collaborazione tra il
ricorrente e la società in questione.
Quanto ai costi allibrati,
ha richiesto la comprova delle spese relative alle imposte alla fonte
trattenute all’estero e alle due autovetture sportive, tra cui una Ferrari
512TR.
d.
Il 15 aprile 2022, la rappresentante
del reclamante ha risposto per mail che “nella contabilità del Signor RI 1
non [vengono separate] le imposte alla fonte estere in quanto lo scopo ultimo è
quello di determinare, sui ricavi lordi, l’ammontare di AVS che il contribuente
è tenuto a versare in Svizzera”.
Quanto ai “costi
derivanti dalle auto di lusso dichiarate”, il reclamante avrebbe avuto “la
necessità di presentarsi, in veste di personaggio pubblico, e vendere la
propria immagine in occasione di eventi promozionali e incontri con teatri vari
al fine di concludere contratti di collaborazione”. Argomentava di guidare
“quotidianamente… una Smart o una Fiat Abarth per gli spostamenti in città e
non solo”, con la conseguenza che “i costi legati alle due Ferrari
registrati sono da considerarsi interamente in quanto strettamente necessari
per l’attività da lui svolta”.
L’11 ottobre 2022 la rappresentante
del reclamante ha inoltrato all’autorità di tassazione una “copia del
contratto tra il Signor RI 1 e la società __________ in riferimento al concerto
tenutosi in Oman nel 2018 come giustificativo dell’incasso, per prestazioni
all’estero, di EUR 160'000 al netto delle imposte alla fonte del 10%”.
e.
Con scritto del 7 giugno
2023, l’UT ha comunicato al reclamante che avrebbe proceduto alla reformatio
in peius della decisione di tassazione IC/IFD 2018 e lo ha convocato in
audizione, “alfine di rispettare il diritto di essere sentito del
contribuente e chiarire le contestazioni evidenziate in contradditorio”, presentando
“i giustificativi contabili inerenti l’attività lucrativa indipendente del
contribuente per il periodo fiscale 2018, come pure ulteriore documentazione
opportuna a chiarire la relazione d’affari con __________ e con gli enti e
organizzazioni per le quali il contribuente ha prestato la sua opera di artista
nel corso del periodo fiscale 2018”. Il contribuente era avvertito che, se
non si fosse presentato, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della
documentazione già a disposizione, senza ulteriori convocazioni, “riconfermando
la natura di tassazione d’ufficio e procedendo ad evasione assoggettando i
redditi conseguiti da società con sede legale in Svizzera per imposta cantonale
e federale e rivalutando i redditi di fonte estera, riprendendo costi di natura
privata e riconsiderando la natura aziendale degli autoveicoli dichiarati
tali”.
Il 6 luglio 2023, la
rappresentante del contribuente si è presentata davanti all’autorità di
tassazione.
C. Con decisione del 19
luglio 2024, l’UT ha evaso il reclamo, commisurando il reddito imponibile in
fr. 131'000.– per l’imposta cantonale (determinante per l’aliquota:
fr. 993'200.–) e in fr. 131'100.– per l’imposta federale diretta
(determinante per l’aliquota: fr. 994'000.–). Il reddito dell’attività
lucrativa indipendente è stato in particolar modo elevato a fr. 985'000.–,
“dopo ricostruzione della cifra d’affari comprensiva di imposte estere” e
“al netto di costi per prestazioni di terzi, oneri assicurativi, costi di viaggi
e rappresentanza, contabilità e veicolo per uso professionale”.
Nel riparto
internazionale, il reddito aziendale è stato attribuito per fr. 857'000.–
all’estero e per fr. 128'000.– al Canton Ticino, trattandosi dei “proventi
conseguiti dalla __________, in percentuale sulla cifra d’affari”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentato dalla RA
1, si aggrava contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018.
In primo luogo, l’insorgente
contesta il riparto internazionale che attribuisce fr. 128'000.– alla
Svizzera, poiché tale reddito sarebbe “già al netto della trattenuta del
10%, imposto in Oman, come attestato dal direttore generale della Royal Opera
House of Muscat (Oman), signor __________”, e come peraltro statuito nel
contratto con la __________ relativo a tale esibizione. A questo proposito, fa
notare che la società __________ sarebbe intervenuta in modo “del tutto
marginale in quanto commissionario e [non è] mai intervenut[a] in qualità di
manager o agente esclusivo del contribuente”.
In secondo luogo, il
ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei “costi delle auto di lusso
da lui utilizzate come veicoli di rappresentanza, indispensabili al
mantenimento di un’immagine pubblica adeguata al suo status nel mondo dello
spettacolo” e ne chiede il riconoscimento quali “parte delle spese
aziendali”.
E. Nelle sue
osservazioni del 24 luglio 2024, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver
attribuito il reddito di fr. 128'000.– alla Svizzera perché “l’attività
svolta dal contribuente in Oman per conto della __________ è stata eseguita in
base ad un contratto diretto con la società che ha sede nel comune di __________”,
contratto “che prevedeva il pagamento di un compenso e l’assunzione da parte
della ditta di tutte le spese a fronte di esibizioni del contribuente
all’estero”. Avendo il contribuente “assunto un’obbligazione diretta
alla prestazione dell’opera con la __________ e non direttamente con l’ente
estero presso il quale l’opera è stata eseguita”, il reddito conseguito
risulterebbe imponibile secondo il diritto interno (art. 17 LT e 18 LIFD) e non
sarebbe limitato dalle norme internazionali volte a evitare la doppia
imposizione, in particolare dall’art. 17 paragrafo 2 della Convenzione del 22
maggio 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato dell’Oman per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-OM; RS 0.672.961.61).
Diritto
I. Assoggettamento alle
imposte del reddito versato da una società con sede in Svizzera
1. 1.1.
I redditi dichiarati dal
ricorrente provengono dalla sua attività di tenore, che si svolge in numerosi
Paesi in tutto il mondo.
1.2.
Secondo gli articoli 3
cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in
virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale,
rispettivamente, in Svizzera per l’imposta federale diretta, e nel Cantone per
le imposte cantonali.
Per quanto concerne
l’estensione dell’assoggettamento, gli articoli 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT
prevedono che l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale sia
illimitato, ma che esso non si estenda tuttavia alle imprese, agli stabilimenti
d’impresa e ai fondi siti all’estero.
1.3.
Gli articoli 16 cpv. 1
LIFD e 15 cpv. 1 LT prevedono che sottostia all’imposta sul reddito la totalità
dei proventi, periodici e unici. Queste disposizioni esprimono il concetto
dell’incremento del patrimonio o dell’imposizione del reddito globale netto (“Reinvermögenszugangstheorie”).
Sulla base della clausola generale così come del catalogo non esaustivo di cui
agli articoli da 17 a 23 LIFD e da 16 a 22 LT, tutti i redditi del contribuente
si devono considerare redditi imponibili, compresi evidentemente i proventi
dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente, come espressamente precisato dagli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17
cpv. 1 LT (sentenza del TF 2C_639/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 9.1 e
giurisprudenza citata).
1.4.
Ora, secondo le
disposizioni citate è indubbio che i redditi conseguiti dal ricorrente siano
imponibili in Svizzera e nel Canton Ticino. In virtù del domicilio a Lugano,
infatti, vi è assoggettato illimitatamente alle imposte. I suoi proventi sono
qualificabili redditi dell’attività lucrativa indipendente e si può senz’altro
escludere che provengano da imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero.
2. 2.1.
Ci
si domanda a questo punto se l’assoggettamento dei redditi in questione in
Svizzera sia compatibile con il diritto internazionale. Le Convenzioni di
doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione
stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una
forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (sentenza del Tribunale
federale n. 2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; in RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib
366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel
senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla
collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto
di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal
international, 5a ediz., Berna 2014, § 4, n. 143, p. 55).
Ne consegue che una
fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del
diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute
nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma
di diritto interno (Oberson, op.
cit., § 4, n. 144, p. 55).
2.2.
Secondo la regola
generale, stabilita dall’art. 17 paragrafo 1 del Modello di convenzione fiscale
dell’OCSE (M-OCSE), i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in
qualità di artista dello spettacolo (artista di teatro, del cinema, della radio
o della televisione) o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili
nello Stato in cui l’attività è esercitata. È dunque determinante, quale luogo
dell’imposizione, quello dell’esibizione. Questa disposizione deroga ai
principi stabiliti agli articoli 14 (indipendenti, abrogato nel 2000), 7
(imprese) e 15 (dipendenti) del Modello OCSE (Oberson,
op. cit., § 9, n. 687, p. 248; inoltre: Seiler,
in: Stocker/Oesterhelt [a cura di], Internationales Steuerrecht der Schweiz,
Berna 2023, § 5, n. 73, p. 90).
La Convenzione applicabile
nella fattispecie contiene una disposizione chiaramente ispirata al Modello
OCSE. Secondo l’art. 17 paragrafo CDI-OM, infatti, nonostante le disposizioni
degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente
ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente
in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono
imponibili in detto altro Stato.
2.3.
La stessa regola si
applica anche se i redditi tratti dallo spettacolo pervengono ad una persona
diversa dall’artista stesso (art. 17 paragrafo 2 M-OCSE). Questa disposizione
permette in particolare di contrastare determinate forme di elusione fiscale,
caratterizzate dal fatto che la remunerazione versata all’artista o allo
sportivo è versata a quella che viene chiamata società di artisti («rent-a-star
company»), tipicamente situata in un paradiso fiscale. La portata di tale
disposizione è stata estesa, dal 1992, a tutte le situazioni nelle quali una
persona diversa dall’artista o dallo sportivo stesso percepisce il compenso,
indipendentemente dai casi di elusione fiscale (Oberson,
op. cit., § 9, n. 688, p. 248; inoltre: Seiler,
op. cit., § 5, n. 78, p. 91).
Il Commentario del Modello
OCSE illustra tre casi principali che rientrano nel campo di applicazione di
questa disposizione:
a) una
società di gestione percepisce una remunerazione per esempio per un gruppo di
sportivi (il quale non ha personalità giuridica propria);
b)
una squadra, una troupe, un’orchestra, costituita in forma di persona
giuridica, percepisce il compenso per spettacoli e eventi sportivi; in tal
caso, i membri della squadra, dell’orchestra ecc. sono imponibili, secondo il
paragrafo 1, nello Stato in cui esercitano le loro attività di artisti e
sportivi per ogni compenso proveniente da tali attività, mentre l’utile
conseguito dalla persona giuridica per lo spettacolo o l’evento è imponibile
secondo il paragrafo 2;
c)
elusione fiscale: la remunerazione dovuta per la prestazione di un artista
o sportivo non è versata allo stesso bensì ad un terzo, per esempio a quella
che si chiama società di promozione d’artista o sportivo, in modo tale che il
reddito non viene imposto nello Stato in cui l’attività è esercitata né come
remunerazione personale dell’artista o dello sportivo per la prestazione dei
suoi servizi né come utile dell’impresa, mancando una stabile organizzazione
(Commentario M-OCSE, art.
17, n. 11).
Per quanto concerne la
Convenzione fra Svizzera e Oman, l’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM stabilisce che, quando
il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa
dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente nel quale le
prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate. Le disposizioni del
periodo precedente non si applicano se è dimostrato che né l’artista dello
spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente
agli utili di questa persona.
2.4.
Nel
caso del ricorrente, l’autorità fiscale ha esentato dalle imposte sul reddito
tutti i compensi percepiti per le sue esibizioni all’estero, con la sola
eccezione delle remunerazioni versategli dalla società __________ Sagl, __________.
Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 17 paragrafo 1 CDI-OM, che prevede che
siano imponibili nello Stato in cui l’attività è esercitata i redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali
esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo,
come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in
qualità di musicista o di sportivo.
Con il contratto del 20
aprile 2018, la __________ Sagl ha ingaggiato l’insorgente per tenere un
concerto alla __________ di __________ (Oman) il 30 dicembre 2018. Il compenso
per l’artista ammontava a € 160'000.–, al netto delle imposte locali del 10%.
Nella lettera del 7 giugno
2023, con cui prospettava al contribuente la modifica della tassazione a suo
svantaggio, il fisco cantonale ha manifestato l’intenzione di assoggettare alle
imposte “i redditi conseguiti da società con sede legale in Svizzera”. Nella
decisione su reclamo del 19 giugno 2024, ha quindi accertato “[l’]imponibilità
nel Cantone per i proventi conseguiti dalla __________ Sagl, __________, in
percentuale sulla cifra d’affari per complessivi CHF 128'000.–”. Infine,
nelle osservazioni al ricorso, ha sottolineato che “il contribuente ha
assunto un’obbligazione diretta alla prestazione dell’opera con la __________
Sagl e non direttamente con l’ente estero presso il quale l’opera è stata
eseguita”, concludendo che il reddito corrispondente era “imponibile ai
sensi del diritto interno (art. 17 LT e 18 LIFD) e non è limitato dalle norme
internazionali volte a evitare la doppia imposizione” e citando al riguardo
proprio l’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM.
Ora, quest’ultima
conclusione non può essere condivisa. L’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM mira proprio
ad assoggettare il reddito dell’artista e dello sportivo nello Stato “nel
quale le prestazioni… sono esercitate”, anche nel caso in cui il reddito “è
attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo”. Questa
disposizione prevede che il reddito sia imposto nello Stato in cui l’attività è
esercitata, anche se percepito da una terza persona, quale una società di
promozione, indipendentemente dallo Stato in cui la questa persona è residente (Commentario
M-OCSE, art. 17, n. 11.1). L’unica eccezione ammessa dall’art. 17 paragrafo 2
CDI-OM concerne il caso in cui è dimostrato che né l’artista dello spettacolo o
lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di
questa persona. Nel caso in esame, tuttavia, il compenso è stato versato dalla
società contraente allo stesso ricorrente.
Ne consegue che non vi è
ragione di sottoporre ad un trattamento fiscale diverso il compenso versato
dalla __________ Sagl rispetto alle remunerazioni percepite dal ricorrente per
gli altri spettacoli tenuti all’estero.
2.5.
Su questo aspetto il ricorso
è accolto.
Considerandi
II. Spese aziendali e
professionali giustificate
3.
3.1.
Con il ricorso,
l’insorgente lamenta anche la ripresa di parte delle spese per le automobili.
Nel suo conto economico ha infatti registrato i costi per due Ferrari, che
ritiene necessarie all’esercizio della sua professione di cantante lirico.
L’autorità fiscale non ha tuttavia riconosciuto il carattere aziendale della Ferrari
Testa Rossa 512 e, di conseguenza, non ha riconosciuto come spese aziendali
giustificate quelle relative a questa automobile.
3.2
Secondo gli articoli 18
cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Gli articoli 27 cpv. 1
LIFD e 26 cpv. 1 LT prevedono, da parte loro, che, in caso di attività
lucrativa indipendente, siano deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate.
Secondo la giurisprudenza,
sono spese aziendali e professionali giustificate le spese che appaiono
accettabili dal punto di vista commerciale. La giustificazione commerciale di
una spesa dipende dal suo contesto. La sua effettiva necessità per l'impresa
non è determinante. È sufficiente che esista un nesso causale oggettivo tra la
spesa e lo scopo economico dell'impresa. Il nesso di causalità sussiste quando
la spesa sarebbe stata sostenuta da un amministratore ordinario che dimostra la
diligenza oggettiva richiesta dal diritto commerciale. Le spese di viaggio
possono essere dedotte come spese legate all'esercizio dell’attività
professionale indipendente. Se un contribuente utilizza il proprio veicolo per
trasferte sia private sia professionali, è necessario distinguere tra le spese
necessarie per l'uso privato e quelle professionali (sentenza 9C_719/2022 del 4
aprile 2024 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3.3
Secondo
gli articoli 18 cpv. 2 terza frase LIFD e 17 cpv. 2 terza frase LT, fanno parte
della sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono
integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente.
Per determinare se un bene
debba essere attribuito alla sostanza privata o commerciale, occorre valutare
in ogni singolo caso l’insieme delle circostanze. Come risulta dalla
definizione legale di sostanza commerciale, il criterio determinante per l’attribuzione
è la funzione tecnica ed economica di ciascun elemento; è quindi determinante
in primo luogo la funzione effettiva e attuale dei beni in questione nell’impresa.
Quando beni alternativi,
ossia beni che per loro natura possono appartenere sia alla sostanza
commerciale sia a quella privata, sono oggetto di un uso misto, cioè di un
utilizzo in parte commerciale e in parte privato (ad esempio, una casa privata
utilizzata accessoriamente come studio medico o un veicolo utilizzato per scopi
professionali e privati), si deve ricorrere al metodo della preponderanza.
Secondo tale definizione, fanno
parte della sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono
integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente (articoli
18.
cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT). Per contro, gli oggetti che non servono in modo
preponderante all’attività commerciale appartengono integralmente alla sostanza
privata, anche se sono in parte utilizzati a fini commerciali. In altre parole,
un bene sarà sempre attribuito alla sostanza commerciale quando «serve
essenzialmente agli interessi dell'attività indipendente» (cfr. Messaggio del
25.
maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, FF
1983.
III 1, p. 59). In questo contesto, è determinante la funzione effettiva
del bene (sentenza 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid. 3.2 e
giurisprudenza citata).
Sulla
base dei presupposti descritti, il Tribunale federale ha deciso che
un’automobile utilizzata da un chirurgo indipendente prevalentemente per
recarsi al lavoro (trasferta dal domicilio allo studio professionale) rientra
nella sostanza privata, se il contribuente non prova, in aggiunta, che il
veicolo sia necessario e indispensabile, per esempio per il trasporto di
apparecchiature mediche o per spostamenti frequenti a distanze rilevanti tra lo
studio e i pazienti da visitare (sentenza 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid.
5).
4.
4.1.
Il
ricorrente lamenta la qualifica della Ferrari Testa Rossa 512 quale bene
privato. Infatti, l’UT ha considerato unicamente la Ferrari 458 quale veicolo commerciale,
ammettendo in deduzione le relative spese. La Ferrari Testa Rossa 512 è stata
invece considerata di natura privata, le cui spese non sono deducibili (articoli
34.
lett. a LIFD e 33 lett. a LT).
4.2
Nel periodo fiscale 2018,
a nome del ricorrente erano immatricolate una Ferrari 512 TR, una Ferrari 458 e
una Mercedes Benz CL 55 AMG.
La Ferrari 512 TR è stata
immatricolata dal contribuente l’11 ottobre 2018. L’aveva acquistata
d’occasione (1a immatricolazione: 5 maggio 1993; 1a messa
in circolazione: ottobre 1994) per fr. 130'000.– tramite un leasing della
durata di 12 mesi e con un chilometraggio annuo concordato di 10'000 km.
Nonostante, a più riprese,
l’UT abbia richiesto della documentazione al ricorrente, con particolare
riguardo alle schede contabili per poter accertare le spese relative alle due
automobili, allibrate in contabilità, a parte il contratto leasing e l’imposta
di circolazione della Ferrari Testa Rossa 512, nient’altro è stato prodotto.
Gli
unici argomenti addotti dall’insorgente per giustificare la registrazione nei
conti dei costi relativi a entrambe le Ferrari consistono nell’affermazione che
“tali veicoli sono necessari per la [sua] presentazione come personaggio
pubblico durante eventi promozionali e incontri con teatri vari” e che
“quotidianamente… utilizza una Smart o una Fiat Abarth per gli spostamenti in
città e non solo”, ragione per cui “i costi legati alle due Ferrari
sono… da considerarsi interamente necessari per la sua attività”.
L’autorità
di tassazione ha già mostrato comprensione per la peculiare natura
dell’attività svolta dal ricorrente, riconoscendo il carattere commerciale di
una delle due vetture di lusso da lui acquistate e ammettendo il carattere
aziendale di tutte le spese relative.
Anche
ammettendo la necessità per l’insorgente di partecipare a eventi promozionali
alla guida di un veicolo di lusso, non si comprende tuttavia l’esigenza di
disporre addirittura di due automezzi della stessa categoria.
In
mancanza di ulteriori indicazioni in merito all’utilizzazione concreta della
Ferrari Testa Rossa 512, la decisione dell’autorità di tassazione di
annoverarla fra i beni della sostanza privata del contribuente si rivela
legittima.
4.3
Su questo aspetto, il
ricorso deve respinto.
5.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente in misura
proporzionale alla sua soccombenza.
All’insorgente è
riconosciuta una congrua indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno 2024 è riformata nel senso
che il reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 128'000.– è esentato
dall’imposta sul reddito ed è considerato unicamente ai fini della
determinazione dell’aliquota.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’800.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di un terzo (fr. 600.–).
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: