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Decisione

80.2024.145

Doppia imposizione internazionale: convenzione con l’Oman, compenso versato da una società svizzera ad un tenore domiciliato in Svizzera per un’esibizione nell’Oman, esenzione

18 novembre 2025Italiano21 min

internazionale e attivo prevalentemente all’estero, ha preso domicilio a __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.145

80.2024.146

Lugano

18 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso del 18 luglio 2024 contro la decisione del 30

giugno 2024 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1, tenore di fama

internazionale e attivo prevalentemente all’estero, ha preso domicilio a __________

a far tempo dall’11 dicembre 2015.

Per il periodo fiscale

2018, nonostante il richiamo e la successiva diffida, il contribuente non ha

presentato la dichiarazione d’imposta.

Con decisione del 30

giugno 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato al contribuente la

tassazione IC e IFD 2018, allestita d’ufficio, commisurando il reddito

imponibile in fr. 104'000.– per l’IC (determinante per l’aliquota:

fr. 608'800.–) e in fr. 104'200.– per l’IFD (determinante per

l’aliquota: fr. 609'500.–) e la sostanza imponibile in fr. 0.–. Il reddito

dell’attività lucrativa indipendente era stato stimato in fr. 600'000.–,

di cui nel riparto internazionale fr. 500'000.– attribuiti all’Italia e fr.

100'000.– alla Svizzera.

B. a.

Con reclamo del 29 luglio

2021, il contribuente, rappresentato dalla RA 1, ha presentato la dichiarazione

d’imposta 2018, compilata e corredata degli allegati necessari. Per quanto concerne

il reddito dell’attività lucrativa indipendente, lo stesso ammontava a fr. 741'184.–.

Dall’allegato conto economico per l’esercizio 2018 risultavano “ricavi lordi

prestazioni estere” per fr. 1'131'105.27 e costi in ragione di fr. 389'921.60.

Tra le spese aziendali figuravano, tra l’altro, fr. 44'455.16 per spese di

viaggio; fr. 63'953.42 (complessivi) per costi relativi alle automobili;

fr. 12'100.32 di spese di rappresentanza e fr. 82'353.74 per

contributi AVS/AI/IPG.

b.

Con scritto del 14 gennaio

2022, l’UT ha attribuito al reclamante un termine per produrre la seguente

documentazione:

·

copia delle schede contabili dei conti patrimoniali ed economici

della prodotta contabilità 2018;

·

copia fatture tasse di circolazione;

·

copia contratti di leasing in essere.

Il 1° febbraio 2022, la rappresentante

del contribuente ha prodotto per posta elettronica la documentazione richiesta.

c.

Con email del 6

aprile 2022, l’UT ha rilevato che dal conto “ricavi lordi prestazioni estere”

si evincevano due prestazioni incassate da una società con sede a __________,

la __________, e ha chiesto le fatture e/o il rapporto di collaborazione tra il

ricorrente e la società in questione.

Quanto ai costi allibrati,

ha richiesto la comprova delle spese relative alle imposte alla fonte

trattenute all’estero e alle due autovetture sportive, tra cui una Ferrari

512TR.

d.

Il 15 aprile 2022, la rappresentante

del reclamante ha risposto per mail che “nella contabilità del Signor RI 1

non [vengono separate] le imposte alla fonte estere in quanto lo scopo ultimo è

quello di determinare, sui ricavi lordi, l’ammontare di AVS che il contribuente

è tenuto a versare in Svizzera”.

Quanto ai “costi

derivanti dalle auto di lusso dichiarate”, il reclamante avrebbe avuto “la

necessità di presentarsi, in veste di personaggio pubblico, e vendere la

propria immagine in occasione di eventi promozionali e incontri con teatri vari

al fine di concludere contratti di collaborazione”. Argomentava di guidare

“quotidianamente… una Smart o una Fiat Abarth per gli spostamenti in città e

non solo”, con la conseguenza che “i costi legati alle due Ferrari

registrati sono da considerarsi interamente in quanto strettamente necessari

per l’attività da lui svolta”.

L’11 ottobre 2022 la rappresentante

del reclamante ha inoltrato all’autorità di tassazione una “copia del

contratto tra il Signor RI 1 e la società __________ in riferimento al concerto

tenutosi in Oman nel 2018 come giustificativo dell’incasso, per prestazioni

all’estero, di EUR 160'000 al netto delle imposte alla fonte del 10%”.

e.

Con scritto del 7 giugno

2023, l’UT ha comunicato al reclamante che avrebbe proceduto alla reformatio

in peius della decisione di tassazione IC/IFD 2018 e lo ha convocato in

audizione, “alfine di rispettare il diritto di essere sentito del

contribuente e chiarire le contestazioni evidenziate in contradditorio”, presentando

“i giustificativi contabili inerenti l’attività lucrativa indipendente del

contribuente per il periodo fiscale 2018, come pure ulteriore documentazione

opportuna a chiarire la relazione d’affari con __________ e con gli enti e

organizzazioni per le quali il contribuente ha prestato la sua opera di artista

nel corso del periodo fiscale 2018”. Il contribuente era avvertito che, se

non si fosse presentato, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della

documentazione già a disposizione, senza ulteriori convocazioni, “riconfermando

la natura di tassazione d’ufficio e procedendo ad evasione assoggettando i

redditi conseguiti da società con sede legale in Svizzera per imposta cantonale

e federale e rivalutando i redditi di fonte estera, riprendendo costi di natura

privata e riconsiderando la natura aziendale degli autoveicoli dichiarati

tali”.

Il 6 luglio 2023, la

rappresentante del contribuente si è presentata davanti all’autorità di

tassazione.

C. Con decisione del 19

luglio 2024, l’UT ha evaso il reclamo, commisurando il reddito imponibile in

fr. 131'000.– per l’imposta cantonale (determinante per l’aliquota:

fr. 993'200.–) e in fr. 131'100.– per l’imposta federale diretta

(determinante per l’aliquota: fr. 994'000.–). Il reddito dell’attività

lucrativa indipendente è stato in particolar modo elevato a fr. 985'000.–,

“dopo ricostruzione della cifra d’affari comprensiva di imposte estere” e

“al netto di costi per prestazioni di terzi, oneri assicurativi, costi di viaggi

e rappresentanza, contabilità e veicolo per uso professionale”.

Nel riparto

internazionale, il reddito aziendale è stato attribuito per fr. 857'000.–

all’estero e per fr. 128'000.– al Canton Ticino, trattandosi dei “proventi

conseguiti dalla __________, in percentuale sulla cifra d’affari”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre rappresentato dalla RA

1, si aggrava contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018.

In primo luogo, l’insorgente

contesta il riparto internazionale che attribuisce fr. 128'000.– alla

Svizzera, poiché tale reddito sarebbe “già al netto della trattenuta del

10%, imposto in Oman, come attestato dal direttore generale della Royal Opera

House of Muscat (Oman), signor __________”, e come peraltro statuito nel

contratto con la __________ relativo a tale esibizione. A questo proposito, fa

notare che la società __________ sarebbe intervenuta in modo “del tutto

marginale in quanto commissionario e [non è] mai intervenut[a] in qualità di

manager o agente esclusivo del contribuente”.

In secondo luogo, il

ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei “costi delle auto di lusso

da lui utilizzate come veicoli di rappresentanza, indispensabili al

mantenimento di un’immagine pubblica adeguata al suo status nel mondo dello

spettacolo” e ne chiede il riconoscimento quali “parte delle spese

aziendali”.

E. Nelle sue

osservazioni del 24 luglio 2024, l’autorità di tassazione ha spiegato di aver

attribuito il reddito di fr. 128'000.– alla Svizzera perché “l’attività

svolta dal contribuente in Oman per conto della __________ è stata eseguita in

base ad un contratto diretto con la società che ha sede nel comune di __________”,

contratto “che prevedeva il pagamento di un compenso e l’assunzione da parte

della ditta di tutte le spese a fronte di esibizioni del contribuente

all’estero”. Avendo il contribuente “assunto un’obbligazione diretta

alla prestazione dell’opera con la __________ e non direttamente con l’ente

estero presso il quale l’opera è stata eseguita”, il reddito conseguito

risulterebbe imponibile secondo il diritto interno (art. 17 LT e 18 LIFD) e non

sarebbe limitato dalle norme internazionali volte a evitare la doppia

imposizione, in particolare dall’art. 17 paragrafo 2 della Convenzione del 22

maggio 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato dell’Oman per evitare

le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-OM; RS 0.672.961.61).

Diritto

I. Assoggettamento alle

imposte del reddito versato da una società con sede in Svizzera

1. 1.1.

I redditi dichiarati dal

ricorrente provengono dalla sua attività di tenore, che si svolge in numerosi

Paesi in tutto il mondo.

1.2.

Secondo gli articoli 3

cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in

virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale,

rispettivamente, in Svizzera per l’imposta federale diretta, e nel Cantone per

le imposte cantonali.

Per quanto concerne

l’estensione dell’assoggettamento, gli articoli 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT

prevedono che l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale sia

illimitato, ma che esso non si estenda tuttavia alle imprese, agli stabilimenti

d’impresa e ai fondi siti all’estero.

1.3.

Gli articoli 16 cpv. 1

LIFD e 15 cpv. 1 LT prevedono che sottostia all’imposta sul reddito la totalità

dei proventi, periodici e unici. Queste disposizioni esprimono il concetto

dell’incremento del patrimonio o dell’imposizione del reddito globale netto (“Reinvermögenszugangstheorie”).

Sulla base della clausola generale così come del catalogo non esaustivo di cui

agli articoli da 17 a 23 LIFD e da 16 a 22 LT, tutti i redditi del contribuente

si devono considerare redditi imponibili, compresi evidentemente i proventi

dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente, come espressamente precisato dagli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17

cpv. 1 LT (sentenza del TF 2C_639/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 9.1 e

giurisprudenza citata).

1.4.

Ora, secondo le

disposizioni citate è indubbio che i redditi conseguiti dal ricorrente siano

imponibili in Svizzera e nel Canton Ticino. In virtù del domicilio a Lugano,

infatti, vi è assoggettato illimitatamente alle imposte. I suoi proventi sono

qualificabili redditi dell’attività lucrativa indipendente e si può senz’altro

escludere che provengano da imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero.

2. 2.1.

Ci

si domanda a questo punto se l’assoggettamento dei redditi in questione in

Svizzera sia compatibile con il diritto internazionale. Le Convenzioni di

doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione

stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una

forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (sentenza del Tribunale

federale n. 2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; in RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib

366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel

senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla

collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto

di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal

international, 5a ediz., Berna 2014, § 4, n. 143, p. 55).

Ne consegue che una

fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del

diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute

nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma

di diritto interno (Oberson, op.

cit., § 4, n. 144, p. 55).

2.2.

Secondo la regola

generale, stabilita dall’art. 17 paragrafo 1 del Modello di convenzione fiscale

dell’OCSE (M-OCSE), i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae

dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in

qualità di artista dello spettacolo (artista di teatro, del cinema, della radio

o della televisione) o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili

nello Stato in cui l’attività è esercitata. È dunque determinante, quale luogo

dell’imposizione, quello dell’esibizione. Questa disposizione deroga ai

principi stabiliti agli articoli 14 (indipendenti, abrogato nel 2000), 7

(imprese) e 15 (dipendenti) del Modello OCSE (Oberson,

op. cit., § 9, n. 687, p. 248; inoltre: Seiler,

in: Stocker/Oesterhelt [a cura di], Internationales Steuerrecht der Schweiz,

Berna 2023, § 5, n. 73, p. 90).

La Convenzione applicabile

nella fattispecie contiene una disposizione chiaramente ispirata al Modello

OCSE. Secondo l’art. 17 paragrafo CDI-OM, infatti, nonostante le disposizioni

degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente

ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente

in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema,

della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono

imponibili in detto altro Stato.

2.3.

La stessa regola si

applica anche se i redditi tratti dallo spettacolo pervengono ad una persona

diversa dall’artista stesso (art. 17 paragrafo 2 M-OCSE). Questa disposizione

permette in particolare di contrastare determinate forme di elusione fiscale,

caratterizzate dal fatto che la remunerazione versata all’artista o allo

sportivo è versata a quella che viene chiamata società di artisti («rent-a-star

company»), tipicamente situata in un paradiso fiscale. La portata di tale

disposizione è stata estesa, dal 1992, a tutte le situazioni nelle quali una

persona diversa dall’artista o dallo sportivo stesso percepisce il compenso,

indipendentemente dai casi di elusione fiscale (Oberson,

op. cit., § 9, n. 688, p. 248; inoltre: Seiler,

op. cit., § 5, n. 78, p. 91).

Il Commentario del Modello

OCSE illustra tre casi principali che rientrano nel campo di applicazione di

questa disposizione:

a) una

società di gestione percepisce una remunerazione per esempio per un gruppo di

sportivi (il quale non ha personalità giuridica propria);

b)

una squadra, una troupe, un’orchestra, costituita in forma di persona

giuridica, percepisce il compenso per spettacoli e eventi sportivi; in tal

caso, i membri della squadra, dell’orchestra ecc. sono imponibili, secondo il

paragrafo 1, nello Stato in cui esercitano le loro attività di artisti e

sportivi per ogni compenso proveniente da tali attività, mentre l’utile

conseguito dalla persona giuridica per lo spettacolo o l’evento è imponibile

secondo il paragrafo 2;

c)

elusione fiscale: la remunerazione dovuta per la prestazione di un artista

o sportivo non è versata allo stesso bensì ad un terzo, per esempio a quella

che si chiama società di promozione d’artista o sportivo, in modo tale che il

reddito non viene imposto nello Stato in cui l’attività è esercitata né come

remunerazione personale dell’artista o dello sportivo per la prestazione dei

suoi servizi né come utile dell’impresa, mancando una stabile organizzazione

(Commentario M-OCSE, art.

17, n. 11).

Per quanto concerne la

Convenzione fra Svizzera e Oman, l’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM stabilisce che, quando

il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello

spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa

dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante

le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente nel quale le

prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate. Le disposizioni del

periodo precedente non si applicano se è dimostrato che né l’artista dello

spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente

agli utili di questa persona.

2.4.

Nel

caso del ricorrente, l’autorità fiscale ha esentato dalle imposte sul reddito

tutti i compensi percepiti per le sue esibizioni all’estero, con la sola

eccezione delle remunerazioni versategli dalla società __________ Sagl, __________.

Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 17 paragrafo 1 CDI-OM, che prevede che

siano imponibili nello Stato in cui l’attività è esercitata i redditi che un

residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali

esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo,

come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in

qualità di musicista o di sportivo.

Con il contratto del 20

aprile 2018, la __________ Sagl ha ingaggiato l’insorgente per tenere un

concerto alla __________ di __________ (Oman) il 30 dicembre 2018. Il compenso

per l’artista ammontava a € 160'000.–, al netto delle imposte locali del 10%.

Nella lettera del 7 giugno

2023, con cui prospettava al contribuente la modifica della tassazione a suo

svantaggio, il fisco cantonale ha manifestato l’intenzione di assoggettare alle

imposte “i redditi conseguiti da società con sede legale in Svizzera”. Nella

decisione su reclamo del 19 giugno 2024, ha quindi accertato “[l’]imponibilità

nel Cantone per i proventi conseguiti dalla __________ Sagl, __________, in

percentuale sulla cifra d’affari per complessivi CHF 128'000.–”. Infine,

nelle osservazioni al ricorso, ha sottolineato che “il contribuente ha

assunto un’obbligazione diretta alla prestazione dell’opera con la __________

Sagl e non direttamente con l’ente estero presso il quale l’opera è stata

eseguita”, concludendo che il reddito corrispondente era “imponibile ai

sensi del diritto interno (art. 17 LT e 18 LIFD) e non è limitato dalle norme

internazionali volte a evitare la doppia imposizione” e citando al riguardo

proprio l’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM.

Ora, quest’ultima

conclusione non può essere condivisa. L’art. 17 paragrafo 2 CDI-OM mira proprio

ad assoggettare il reddito dell’artista e dello sportivo nello Stato “nel

quale le prestazioni… sono esercitate”, anche nel caso in cui il reddito “è

attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo”. Questa

disposizione prevede che il reddito sia imposto nello Stato in cui l’attività è

esercitata, anche se percepito da una terza persona, quale una società di

promozione, indipendentemente dallo Stato in cui la questa persona è residente (Commentario

M-OCSE, art. 17, n. 11.1). L’unica eccezione ammessa dall’art. 17 paragrafo 2

CDI-OM concerne il caso in cui è dimostrato che né l’artista dello spettacolo o

lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di

questa persona. Nel caso in esame, tuttavia, il compenso è stato versato dalla

società contraente allo stesso ricorrente.

Ne consegue che non vi è

ragione di sottoporre ad un trattamento fiscale diverso il compenso versato

dalla __________ Sagl rispetto alle remunerazioni percepite dal ricorrente per

gli altri spettacoli tenuti all’estero.

2.5.

Su questo aspetto il ricorso

è accolto.

Considerandi

II. Spese aziendali e

professionali giustificate

3.

3.1.

Con il ricorso,

l’insorgente lamenta anche la ripresa di parte delle spese per le automobili.

Nel suo conto economico ha infatti registrato i costi per due Ferrari, che

ritiene necessarie all’esercizio della sua professione di cantante lirico.

L’autorità fiscale non ha tuttavia riconosciuto il carattere aziendale della Ferrari

Testa Rossa 512 e, di conseguenza, non ha riconosciuto come spese aziendali

giustificate quelle relative a questa automobile.

3.2

Secondo gli articoli 18

cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di

un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Gli articoli 27 cpv. 1

LIFD e 26 cpv. 1 LT prevedono, da parte loro, che, in caso di attività

lucrativa indipendente, siano deducibili le spese aziendali e professionali

giustificate.

Secondo la giurisprudenza,

sono spese aziendali e professionali giustificate le spese che appaiono

accettabili dal punto di vista commerciale. La giustificazione commerciale di

una spesa dipende dal suo contesto. La sua effettiva necessità per l'impresa

non è determinante. È sufficiente che esista un nesso causale oggettivo tra la

spesa e lo scopo economico dell'impresa. Il nesso di causalità sussiste quando

la spesa sarebbe stata sostenuta da un amministratore ordinario che dimostra la

diligenza oggettiva richiesta dal diritto commerciale. Le spese di viaggio

possono essere dedotte come spese legate all'esercizio dell’attività

professionale indipendente. Se un contribuente utilizza il proprio veicolo per

trasferte sia private sia professionali, è necessario distinguere tra le spese

necessarie per l'uso privato e quelle professionali (sentenza 9C_719/2022 del 4

aprile 2024 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

3.3

Secondo

gli articoli 18 cpv. 2 terza frase LIFD e 17 cpv. 2 terza frase LT, fanno parte

della sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono

integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente.

Per determinare se un bene

debba essere attribuito alla sostanza privata o commerciale, occorre valutare

in ogni singolo caso l’insieme delle circostanze. Come risulta dalla

definizione legale di sostanza commerciale, il criterio determinante per l’attribuzione

è la funzione tecnica ed economica di ciascun elemento; è quindi determinante

in primo luogo la funzione effettiva e attuale dei beni in questione nell’impresa.

Quando beni alternativi,

ossia beni che per loro natura possono appartenere sia alla sostanza

commerciale sia a quella privata, sono oggetto di un uso misto, cioè di un

utilizzo in parte commerciale e in parte privato (ad esempio, una casa privata

utilizzata accessoriamente come studio medico o un veicolo utilizzato per scopi

professionali e privati), si deve ricorrere al metodo della preponderanza.

Secondo tale definizione, fanno

parte della sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono

integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente (articoli

18.

cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT). Per contro, gli oggetti che non servono in modo

preponderante all’attività commerciale appartengono integralmente alla sostanza

privata, anche se sono in parte utilizzati a fini commerciali. In altre parole,

un bene sarà sempre attribuito alla sostanza commerciale quando «serve

essenzialmente agli interessi dell'attività indipendente» (cfr. Messaggio del

25.

maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, FF

1983.

III 1, p. 59). In questo contesto, è determinante la funzione effettiva

del bene (sentenza 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid. 3.2 e

giurisprudenza citata).

Sulla

base dei presupposti descritti, il Tribunale federale ha deciso che

un’automobile utilizzata da un chirurgo indipendente prevalentemente per

recarsi al lavoro (trasferta dal domicilio allo studio professionale) rientra

nella sostanza privata, se il contribuente non prova, in aggiunta, che il

veicolo sia necessario e indispensabile, per esempio per il trasporto di

apparecchiature mediche o per spostamenti frequenti a distanze rilevanti tra lo

studio e i pazienti da visitare (sentenza 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid.

5).

4.

4.1.

Il

ricorrente lamenta la qualifica della Ferrari Testa Rossa 512 quale bene

privato. Infatti, l’UT ha considerato unicamente la Ferrari 458 quale veicolo commerciale,

ammettendo in deduzione le relative spese. La Ferrari Testa Rossa 512 è stata

invece considerata di natura privata, le cui spese non sono deducibili (articoli

34.

lett. a LIFD e 33 lett. a LT).

4.2

Nel periodo fiscale 2018,

a nome del ricorrente erano immatricolate una Ferrari 512 TR, una Ferrari 458 e

una Mercedes Benz CL 55 AMG.

La Ferrari 512 TR è stata

immatricolata dal contribuente l’11 ottobre 2018. L’aveva acquistata

d’occasione (1a immatricolazione: 5 maggio 1993; 1a messa

in circolazione: ottobre 1994) per fr. 130'000.– tramite un leasing della

durata di 12 mesi e con un chilometraggio annuo concordato di 10'000 km.

Nonostante, a più riprese,

l’UT abbia richiesto della documentazione al ricorrente, con particolare

riguardo alle schede contabili per poter accertare le spese relative alle due

automobili, allibrate in contabilità, a parte il contratto leasing e l’imposta

di circolazione della Ferrari Testa Rossa 512, nient’altro è stato prodotto.

Gli

unici argomenti addotti dall’insorgente per giustificare la registrazione nei

conti dei costi relativi a entrambe le Ferrari consistono nell’affermazione che

“tali veicoli sono necessari per la [sua] presentazione come personaggio

pubblico durante eventi promozionali e incontri con teatri vari” e che

“quotidianamente… utilizza una Smart o una Fiat Abarth per gli spostamenti in

città e non solo”, ragione per cui “i costi legati alle due Ferrari

sono… da considerarsi interamente necessari per la sua attività”.

L’autorità

di tassazione ha già mostrato comprensione per la peculiare natura

dell’attività svolta dal ricorrente, riconoscendo il carattere commerciale di

una delle due vetture di lusso da lui acquistate e ammettendo il carattere

aziendale di tutte le spese relative.

Anche

ammettendo la necessità per l’insorgente di partecipare a eventi promozionali

alla guida di un veicolo di lusso, non si comprende tuttavia l’esigenza di

disporre addirittura di due automezzi della stessa categoria.

In

mancanza di ulteriori indicazioni in merito all’utilizzazione concreta della

Ferrari Testa Rossa 512, la decisione dell’autorità di tassazione di

annoverarla fra i beni della sostanza privata del contribuente si rivela

legittima.

4.3

Su questo aspetto, il

ricorso deve respinto.

5.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente in misura

proporzionale alla sua soccombenza.

All’insorgente è

riconosciuta una congrua indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno 2024 è riformata nel senso

che il reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 128'000.– è esentato

dall’imposta sul reddito ed è considerato unicamente ai fini della

determinazione dell’aliquota.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’700.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’800.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di un terzo (fr. 600.–).

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: