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Decisione

80.2024.147

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che ha contestato il proprio assoggettamento alle imposte nel Cantone, annullamento

19 settembre 2024Italiano12 min

italiano domiciliato a __________ (ZH), ha notificato il proprio soggiorno a __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.147

Lugano

19 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 luglio 2024 contro la decisione del 15 luglio 2024 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano domiciliato a __________ (ZH), ha notificato il proprio soggiorno a __________

a partire dal 1° maggio 2023. In seguito ha annunciato il trasferimento del

domicilio a __________ a partire dal 1° settembre 2023.

Il Canton Ticino lo ha

iscritto nel Registro dei contribuenti a partire dal periodo fiscale 2023. L’RS

1 (UT) gli ha inviato i moduli per la dichiarazione d’imposta 2023.

B. Con email del 15

marzo 2024, il contribuente, ricevute le bollette per il pagamento dell’acconto

delle imposte comunali per il 2024, ha informato l’Ufficio contribuzioni della

città di __________ di aver “già presentato la dichiarazione dei redditi

presso il Comune di __________ in data 20 febbraio 2024” e ne ha allegato

una copia. Con risposta del 22 marzo, l’Ufficio contribuzioni della Città di __________

ha richiamato l'attenzione del contribuente sul fatto che, al 31 dicembre 2023,

il suo domicilio risultava essere a __________ e non a __________. Di

conseguenza, la richiesta di acconto d'imposta è stata considerata legittima.

C. Il 13 maggio 2024

l’UT ha inviato al contribuente un richiamo, non essendo stata inoltrata la

dichiarazione 2023 entro il termine del 30 aprile 2024.

Con scritto del 4 giugno

2024, il contribuente ha dichiarato di aver già inviato la propria

dichiarazione d’imposta in data 19 febbraio 2024 tramite il portale online

ZHprivateTax. Ha aggiunto di aver trasferito il suo domicilio da __________ a __________

a partire dal 1° novembre 2023, allegando alla comunicazione una ricevuta del

Comune di __________, datata 30 gennaio 2024, che attesta il suo arrivo in data

1° novembre 2023. Inoltre, ha sottolineato di aver adempiuto, secondo la legge,

i suoi obblighi fiscali, in quanto “la dichiarazione d’imposta per l’anno

2023 deve essere presentata al Cantone di domicilio fiscale al 31 dicembre

dell’anno d’imposta”.

D. a.

Con decisione del

19 giugno 2024, l’UT ha diffidato il contribuente ad adempiere i propri

obblighi procedurali entro un termine di 20 giorni, avvertendolo, nel contempo,

che l’inosservanza della diffida avrebbe comportato l’applicazione di una multa

disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.

b.

Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26 giugno 2024, nel quale ha

ribadito di aver già provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta per il

periodo fiscale 2023 tramite il portale online ZHprivateTax. Ha precisato di

aver “effettuato il cambio di domicilio presso il __________ in data 1°

novembre 2023” ed ha allegato come prova un’attestazione di domicilio del

Comune di __________. Avendo adempiuto

ai suoi obblighi fiscali e comunicato tempestivamente il suo cambio di

domicilio alla Città di __________, chiedeva che la diffida fosse annullata e

che il pagamento della tassa fosse stornato.

c.

Con

decisione del 15 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo e confermato la

diffida, in quanto il contribuente aveva omesso di consegnare la dichiarazione

d’imposta “entro il termine assegnato o successiva proroga”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della

diffida emessa dall’UT, l’annullamento della tassa di fr. 50.- imposta con la

diffida e la conferma ufficiale di non essere più soggetto ad ulteriori

obbligazioni fiscali presso il Cantone Ticino per l’anno d’imposta 2023. Il

contribuente afferma innanzitutto di aver adempiuto pienamente ai propri

obblighi fiscali, avendo presentato correttamente la dichiarazione d'imposta

per l'anno 2023 tramite il portale online ZHprivateTax. A supporto di ciò,

allega al ricorso le fatture emesse dalle autorità fiscali di __________ e del

Canton Zurigo. Afferma che, secondo “la normativa fiscale svizzera”, la

dichiarazione d'imposta deve “essere presentata nel Cantone di domicilio

fiscale al 31 dicembre dell'anno d'imposta” e che “è vietato presentare

la dichiarazione in due Cantoni contemporaneamente”. A conferma di quanto

affermato, il contribuente allega al ricorso lo scambio di e-mail avvenuto il

22 marzo 2024 con l'UT di Lugano. Infine, ricorda di aver trasferito

tempestivamente il proprio domicilio fiscale a __________ a partire dal 1°

novembre 2023, allegando come giustificativi il certificato di domicilio a __________

e la ricevuta di presentazione di eTraslocoCH, entrambi a partire dal 1°

novembre 2023. Secondo il ricorrente, l'emissione della diffida sarebbe frutto

di “un mancato aggiornamento del sistema, che ha portato all’emissione della

diffida nonostante avess[e] adempiuto ai [suoi] obblighi fiscali”.

F. Con osservazioni del

24 luglio 2024, l’UT richiede la conferma delle motivazioni e delle conclusioni

contenute nella decisione su reclamo impugnata, precisando che “inizialmente

il contribuente ha comunicato al Comune di __________ l’arrivo previsto a novembre

2023 con soggiorno a __________”, ma che “in seguito ha richiesto di annullare

il domicilio, invertendo soggiorno e domicilio con __________, cambio negato

dal Comune di __________”. Pertanto, il contribuente risulterebbe “iscritto

illimitatamente alle imposte del Canton Ticino”, con l'obbligo conseguente

di presentare la dichiarazione d’imposta completa. Solo successivamente verrà

valutato l'effettivo domicilio del contribuente, considerando il centro dei

suoi interessi.

Diritto

1. 1.1

Nel caso in esame, oggetto

del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno

2024.

A questo proposito, va

ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o

invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno

ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.

1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli articoli 124

cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a

rimediarvi entro un congruo termine.

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione

di tassazione (Locher, Kommentar

zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124

LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130

LIFD, p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

1.3.

Nella misura in cui

concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente non contesta di non aver adempiuto agli obblighi di collaborazione

richiesti dall’autorità di tassazione del Canton Ticino, ma sostiene di averli

soddisfatti nel Canton Zurigo, suo attuale Cantone di domicilio, presentando la

dichiarazione d’imposta per il 2023 tramite il portale ZHprivateTax in data 19

febbraio 2024. Argomenta di non essere tenuto a presentare la dichiarazione

d’imposta per il 2023 nel Canton Ticino, poiché non è più domiciliato a __________

dal 1° novembre 2023, come avrebbe comunicato ripetutamente, senza che alcuna

autorità abbia dato seguito alla sua richiesta.

2.2

L’art. 195 LT prevede che

i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo

le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi

comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei

contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione

determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una

imposizione completa ed esatta. Analogamente, la legge federale dispone che le

autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo

tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e

dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i

dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD).

Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della

cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art.

122.

cpv. 3 LIFD).

2.3

Nel registro dei

contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali

l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono

obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea

2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.). Secondo la giurisprudenza, il

registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per

l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto

o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr.

sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid.

5).

2.4

Il contribuente, come

emerge dalle osservazioni dell'UT del 24 luglio 2024, risulta iscritto nel

registro dei contribuenti, dopo aver egli stesso comunicato il trasferimento

del proprio domicilio dal Comune di __________ (ZH) al Comune di __________

(TI). Tuttavia, già con email del 15 marzo 2024 aveva informato l’Ufficio

contribuzioni della città di __________ di aver “già presentato la

dichiarazione dei redditi presso il Comune di __________ in data 20 febbraio

2024”. Ricevuto il richiamo ad adempiere gli obblighi procedurali, poi, con

scritto del 4 giugno 2024, aveva informato lo stesso UT di aver trasferito il

suo domicilio da __________ a __________ a partire dal 1° novembre 2023.

Il contribuente, che ha

ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli

obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la

decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se

del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n.

80.2019.353

del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n.

5a ad

art. 124 LIFD).

Ricevuto lo scritto del 4

giugno 2024, con cui il contribuente ha contestato il richiamo per la mancata

presentazione della dichiarazione d’imposta del 2023, sebbene non contenesse

un’esplicita richiesta in tal senso, l’UT avrebbe dovuto adottare una decisione

pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a

notificargli la diffida, senza confrontarsi con il merito della questione. Il

contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento alle

imposte cantonali per il periodo fiscale 2023, impugnando eventualmente la

relativa decisione con reclamo e con ricorso.

2.5

In una sentenza del 24

gennaio 2023 (n. 80.2022.235, consid. 3.5), questa Camera ha ritenuto legittima

la decisione dell'UT di infliggere la multa per violazione degli obblighi

procedurali ad un contribuente che aveva richiesto una decisione pregiudiziale

solo dopo aver ricevuto una diffida e successivamente una multa. È stato

infatti ritenuto determinante il fatto che, nel momento in cui l’autorità

fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del

ricorrente, quest’ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale

obbligato a presentare una dichiarazione d’imposta.

Il caso in esame

differisce da quello appena evocato. Come riconosciuto dallo stesso UT nelle

sue osservazioni al ricorso, il contribuente, dopo aver annunciato di aver

trasferito il domicilio a Lugano a partire dal 1° settembre 2024 (e non

novembre, come indicato nelle osservazioni), “in seguito ha richiesto di

annullare il domicilio, invertendo soggiorno e domicilio con __________, cambio

negato dal Comune di __________. Quando poi quest’ultimo gli ha inviato le

bollette per il pagamento degli acconti delle imposte cantonali, con email del

15.

marzo 2024 ha comunicato di aver presentato la dichiarazione nel Canton

Zurigo, dove era domiciliato.

Va ricordato che

l’adozione di una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento

fiscale ha proprio lo scopo di evitare che debba essere avviata e conclusa una

procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che

potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che

procede (sentenza CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020 consid. 2.2 e giurisprudenza

citata).

Nel caso in esame, appare

giustificato l’annullamento della diffida, notificata al contribuente dopo che

quest’ultimo aveva chiaramente sostenuto di ritenere di non essere assoggettato

alle imposte nel Canton Ticino. Se l’autorità di tassazione ne riterrà

adempiuti i presupposti, al contribuente dovrà essere notificata una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento alle imposte cantonali, suscettibile di

reclamo.

3.

Il ricorso è

conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 15 luglio 2024 è riformata nel senso

che è annullata la diffida del 19 giugno 2024.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: