80.2024.147
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che ha contestato il proprio assoggettamento alle imposte nel Cantone, annullamento
19 settembre 2024Italiano12 min
italiano domiciliato a __________ (ZH), ha notificato il proprio soggiorno a __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.147
Lugano
19 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 luglio 2024 contro la decisione del 15 luglio 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1, cittadino
italiano domiciliato a __________ (ZH), ha notificato il proprio soggiorno a __________
a partire dal 1° maggio 2023. In seguito ha annunciato il trasferimento del
domicilio a __________ a partire dal 1° settembre 2023.
Il Canton Ticino lo ha
iscritto nel Registro dei contribuenti a partire dal periodo fiscale 2023. L’RS
1 (UT) gli ha inviato i moduli per la dichiarazione d’imposta 2023.
B. Con email del 15
marzo 2024, il contribuente, ricevute le bollette per il pagamento dell’acconto
delle imposte comunali per il 2024, ha informato l’Ufficio contribuzioni della
città di __________ di aver “già presentato la dichiarazione dei redditi
presso il Comune di __________ in data 20 febbraio 2024” e ne ha allegato
una copia. Con risposta del 22 marzo, l’Ufficio contribuzioni della Città di __________
ha richiamato l'attenzione del contribuente sul fatto che, al 31 dicembre 2023,
il suo domicilio risultava essere a __________ e non a __________. Di
conseguenza, la richiesta di acconto d'imposta è stata considerata legittima.
C. Il 13 maggio 2024
l’UT ha inviato al contribuente un richiamo, non essendo stata inoltrata la
dichiarazione 2023 entro il termine del 30 aprile 2024.
Con scritto del 4 giugno
2024, il contribuente ha dichiarato di aver già inviato la propria
dichiarazione d’imposta in data 19 febbraio 2024 tramite il portale online
ZHprivateTax. Ha aggiunto di aver trasferito il suo domicilio da __________ a __________
a partire dal 1° novembre 2023, allegando alla comunicazione una ricevuta del
Comune di __________, datata 30 gennaio 2024, che attesta il suo arrivo in data
1° novembre 2023. Inoltre, ha sottolineato di aver adempiuto, secondo la legge,
i suoi obblighi fiscali, in quanto “la dichiarazione d’imposta per l’anno
2023 deve essere presentata al Cantone di domicilio fiscale al 31 dicembre
dell’anno d’imposta”.
D. a.
Con decisione del
19 giugno 2024, l’UT ha diffidato il contribuente ad adempiere i propri
obblighi procedurali entro un termine di 20 giorni, avvertendolo, nel contempo,
che l’inosservanza della diffida avrebbe comportato l’applicazione di una multa
disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.
b.
Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26 giugno 2024, nel quale ha
ribadito di aver già provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta per il
periodo fiscale 2023 tramite il portale online ZHprivateTax. Ha precisato di
aver “effettuato il cambio di domicilio presso il __________ in data 1°
novembre 2023” ed ha allegato come prova un’attestazione di domicilio del
Comune di __________. Avendo adempiuto
ai suoi obblighi fiscali e comunicato tempestivamente il suo cambio di
domicilio alla Città di __________, chiedeva che la diffida fosse annullata e
che il pagamento della tassa fosse stornato.
c.
Con
decisione del 15 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo e confermato la
diffida, in quanto il contribuente aveva omesso di consegnare la dichiarazione
d’imposta “entro il termine assegnato o successiva proroga”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della
diffida emessa dall’UT, l’annullamento della tassa di fr. 50.- imposta con la
diffida e la conferma ufficiale di non essere più soggetto ad ulteriori
obbligazioni fiscali presso il Cantone Ticino per l’anno d’imposta 2023. Il
contribuente afferma innanzitutto di aver adempiuto pienamente ai propri
obblighi fiscali, avendo presentato correttamente la dichiarazione d'imposta
per l'anno 2023 tramite il portale online ZHprivateTax. A supporto di ciò,
allega al ricorso le fatture emesse dalle autorità fiscali di __________ e del
Canton Zurigo. Afferma che, secondo “la normativa fiscale svizzera”, la
dichiarazione d'imposta deve “essere presentata nel Cantone di domicilio
fiscale al 31 dicembre dell'anno d'imposta” e che “è vietato presentare
la dichiarazione in due Cantoni contemporaneamente”. A conferma di quanto
affermato, il contribuente allega al ricorso lo scambio di e-mail avvenuto il
22 marzo 2024 con l'UT di Lugano. Infine, ricorda di aver trasferito
tempestivamente il proprio domicilio fiscale a __________ a partire dal 1°
novembre 2023, allegando come giustificativi il certificato di domicilio a __________
e la ricevuta di presentazione di eTraslocoCH, entrambi a partire dal 1°
novembre 2023. Secondo il ricorrente, l'emissione della diffida sarebbe frutto
di “un mancato aggiornamento del sistema, che ha portato all’emissione della
diffida nonostante avess[e] adempiuto ai [suoi] obblighi fiscali”.
F. Con osservazioni del
24 luglio 2024, l’UT richiede la conferma delle motivazioni e delle conclusioni
contenute nella decisione su reclamo impugnata, precisando che “inizialmente
il contribuente ha comunicato al Comune di __________ l’arrivo previsto a novembre
2023 con soggiorno a __________”, ma che “in seguito ha richiesto di annullare
il domicilio, invertendo soggiorno e domicilio con __________, cambio negato
dal Comune di __________”. Pertanto, il contribuente risulterebbe “iscritto
illimitatamente alle imposte del Canton Ticino”, con l'obbligo conseguente
di presentare la dichiarazione d’imposta completa. Solo successivamente verrà
valutato l'effettivo domicilio del contribuente, considerando il centro dei
suoi interessi.
Diritto
1. 1.1
Nel caso in esame, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno
2024.
A questo proposito, va
ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.
1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124
cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione
di tassazione (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124
LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130
LIFD, p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
1.3.
Nella misura in cui
concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente non contesta di non aver adempiuto agli obblighi di collaborazione
richiesti dall’autorità di tassazione del Canton Ticino, ma sostiene di averli
soddisfatti nel Canton Zurigo, suo attuale Cantone di domicilio, presentando la
dichiarazione d’imposta per il 2023 tramite il portale ZHprivateTax in data 19
febbraio 2024. Argomenta di non essere tenuto a presentare la dichiarazione
d’imposta per il 2023 nel Canton Ticino, poiché non è più domiciliato a __________
dal 1° novembre 2023, come avrebbe comunicato ripetutamente, senza che alcuna
autorità abbia dato seguito alla sua richiesta.
2.2
L’art. 195 LT prevede che
i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo
le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei
contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione
determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una
imposizione completa ed esatta. Analogamente, la legge federale dispone che le
autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo
tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e
dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i
dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD).
Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della
cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art.
122.
cpv. 3 LIFD).
2.3
Nel registro dei
contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali
l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono
obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea
2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.). Secondo la giurisprudenza, il
registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per
l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto
o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr.
sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid.
5).
2.4
Il contribuente, come
emerge dalle osservazioni dell'UT del 24 luglio 2024, risulta iscritto nel
registro dei contribuenti, dopo aver egli stesso comunicato il trasferimento
del proprio domicilio dal Comune di __________ (ZH) al Comune di __________
(TI). Tuttavia, già con email del 15 marzo 2024 aveva informato l’Ufficio
contribuzioni della città di __________ di aver “già presentato la
dichiarazione dei redditi presso il Comune di __________ in data 20 febbraio
2024”. Ricevuto il richiamo ad adempiere gli obblighi procedurali, poi, con
scritto del 4 giugno 2024, aveva informato lo stesso UT di aver trasferito il
suo domicilio da __________ a __________ a partire dal 1° novembre 2023.
Il contribuente, che ha
ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli
obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la
decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se
del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n.
80.2019.353
del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n.
5a ad
art. 124 LIFD).
Ricevuto lo scritto del 4
giugno 2024, con cui il contribuente ha contestato il richiamo per la mancata
presentazione della dichiarazione d’imposta del 2023, sebbene non contenesse
un’esplicita richiesta in tal senso, l’UT avrebbe dovuto adottare una decisione
pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a
notificargli la diffida, senza confrontarsi con il merito della questione. Il
contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento alle
imposte cantonali per il periodo fiscale 2023, impugnando eventualmente la
relativa decisione con reclamo e con ricorso.
2.5
In una sentenza del 24
gennaio 2023 (n. 80.2022.235, consid. 3.5), questa Camera ha ritenuto legittima
la decisione dell'UT di infliggere la multa per violazione degli obblighi
procedurali ad un contribuente che aveva richiesto una decisione pregiudiziale
solo dopo aver ricevuto una diffida e successivamente una multa. È stato
infatti ritenuto determinante il fatto che, nel momento in cui l’autorità
fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del
ricorrente, quest’ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale
obbligato a presentare una dichiarazione d’imposta.
Il caso in esame
differisce da quello appena evocato. Come riconosciuto dallo stesso UT nelle
sue osservazioni al ricorso, il contribuente, dopo aver annunciato di aver
trasferito il domicilio a Lugano a partire dal 1° settembre 2024 (e non
novembre, come indicato nelle osservazioni), “in seguito ha richiesto di
annullare il domicilio, invertendo soggiorno e domicilio con __________, cambio
negato dal Comune di __________. Quando poi quest’ultimo gli ha inviato le
bollette per il pagamento degli acconti delle imposte cantonali, con email del
15.
marzo 2024 ha comunicato di aver presentato la dichiarazione nel Canton
Zurigo, dove era domiciliato.
Va ricordato che
l’adozione di una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento
fiscale ha proprio lo scopo di evitare che debba essere avviata e conclusa una
procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che
potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che
procede (sentenza CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020 consid. 2.2 e giurisprudenza
citata).
Nel caso in esame, appare
giustificato l’annullamento della diffida, notificata al contribuente dopo che
quest’ultimo aveva chiaramente sostenuto di ritenere di non essere assoggettato
alle imposte nel Canton Ticino. Se l’autorità di tassazione ne riterrà
adempiuti i presupposti, al contribuente dovrà essere notificata una decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento alle imposte cantonali, suscettibile di
reclamo.
3.
Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 luglio 2024 è riformata nel senso
che è annullata la diffida del 19 giugno 2024.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: