80.2024.149
Procedura: esame atti fiscali, procedura d’inchiesta dell’AFC, richiesta di consultare rapporto del fisco cantonale all’AFC, rischio di vanificare lo scopo dell’indagine
5 novembre 2024Italiano10 min
collaborazione con le amministrazioni fiscali interessate, nei confronti della RI
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.149
Lugano
5 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
RI 3
tutti
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 luglio 2024 contro la decisione del 13 giugno 2024 in materia di diniego
dell'esame degli atti.
Fatti
Fatti
A. Con lettera del 19
ottobre 2023, il Capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha
autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a svolgere
un’inchiesta fiscale speciale, secondo gli articoli 190 e seguenti LIFD, in
collaborazione con le amministrazioni fiscali interessate, nei confronti della RI
1, __________, della __________ Ltd, __________ (Malta), di RI 3, __________
(Italia) e di RI 2, __________. L’autorizzazione si basava sulla richiesta del
direttore sostituto dell’AFC, che aveva esposto “il sospetto fondato che il
fondo d’investimento di diritto lussemburghese __________ __________.
[venisse] in realtà gestito in Canton Ticino ad opera di RI 3 e RI 2”, con
la conseguenza che “i ricavi derivanti dalla gestione e specificatamente le
management fees e, quando conseguite, le performance fees [dovessero] essere
contabilizzate e tassate in Ticino e non all’estero”.
B. Con scritto del 7
giugno 2024, RA 1 e __________, in rappresentanza di RI 1, RI 2 e RI 3, hanno
chiesto “copia del rapporto redatto dalla Divisione delle contribuzioni ed
indirizzato al DFF ai sensi dell’art. 190 LIFD, il quale ha dato avvio
all’inchiesta DAPI in collaborazione con la DDC”. Il rapporto in questione
non era infatti “incluso nel dossier d’inchiesta DAPI”. Gli istanti lamentavano
il fatto che non fosse ancora stata loro “fornita un’esposizione
circostanziata e motivata degli elementi fattuali alla base dell’inchiesta
penale da una parte e delle richieste di garanzia dall’altra”. Ciò li
avrebbe mantenuti “nell’incertezza circa il perimetro delle indagini,
impedendo loro di preparare adeguatamente la propria difesa”.
C. Con decisione del 13
giugno 2024, RS 1 ha negato agli istanti l’accesso agli atti richiesti. Secondo
l’autorità di tassazione, “allo stato attuale”, non solo non erano ancora state
emesse delle decisioni, ma la stessa autorità di tassazione era in attesa della
conclusione dell’inchiesta della DAPI, “ritenuto come sarà sulla scorta
delle risultanze di cui al rapporto d’inchiesta DAPI che l’autorità fiscale
cantonale potrà avere una visione completa della fattispecie sulla base della
quale provvederà poi ad effettuare le proprie valutazioni ed in seguito ad
emanare le proprie decisioni di tassazione”. Secondo l’UTPG peraltro la
documentazione richiesta non avrebbe fatto parte degli atti d’inchiesta, in
quanto la DAPI avrebbe proceduto “individualmente ai propri accertamenti”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, RI 2 e RI 3 contestano la
decisione dell’UTPG e chiedono di ricevere copia del “rapporto redatto dalla
Divisione delle contribuzioni e indirizzato al DFF ai sensi dell’art. 190 LIFD,
che ha dato avvio all’inchiesta DAPI in collaborazione con la DDC”. Per
quanto riguarda l’argomento addotto dall’autorità di tassazione, secondo cui
non sarebbero ancora state emesse le decisioni, gli insorgenti obiettano che “nulla
impedisce all’autorità di concedere al contribuente l’accesso ai documenti
anche durante l’accertamento dei fatti, se ritiene che ciò non metta in
pericolo lo scopo dell’indagine”. D’altra parte, il documento in
discussione è stato elaborato dal fisco cantonale e non da quello federale
(DAPI), “che sta ora ricercando la verità e svolgendo l’indagine”.
Secondo i ricorrenti, il fatto che l’UTPG sia in attesa della conclusione
dell’inchiesta della DAPI, per poi adottare le decisioni di sua competenza, non
giustificherebbe il rigetto della loro domanda, in quanto essi disporrebbero di
“un completo accesso a tutti i documenti DAPI”. Il rapporto
dell’Ispettorato non potrebbe d’altra parte essere qualificato “documento
amministrativo interno”, per poterne in tal modo escludere l’accesso ai
contribuenti. Neppure l’affermazione secondo cui il rapporto non fa parte degli
atti dell’inchiesta giustificherebbe la decisione del fisco cantonale,
dovendosi per contro considerare quale “atto preliminare” alla tassazione, come
tale da comunicare al contribuente.
E. Nelle sue
osservazioni del 30 agosto 2024, la Divisione delle contribuzioni propone di
respingere il ricorso. Terminata l’inchiesta della DAPI, il relativo rapporto
sarà trasmesso agli imputati e,” in questo frangente, gli imputati saranno
autorizzati a consultare gli atti ex art. 114 cpv. 3 ultima frase LIFD”.
Anche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, all’inizio
dell’inchiesta sarebbe sufficiente che il contribuente sia informato del suo
avvio e del suo scopo, mentre avrebbe il diritto di ricevere informazioni
complete sulla natura e sulle ragioni dell’accusa solo dopo la conclusione
dell’inchiesta. Ciò varrebbe anche per i documenti relativi alla denuncia
all’origine dell’inchiesta. D’altra parte, l’autorizzazione all’avvio
dell’inchiesta, sottoscritta dal Capo del DFF, sarebbe “chiara, precisa ed
esplicativa per quanto attiene agli elementi della fattispecie” che hanno
dato avvio all’inchiesta. Il fatto che il rapporto dell’Ispettorato fiscale non
figuri nell’elenco dei documenti della procedura DAPI dipenderebbe da “una
valutazione preliminare” della stessa autorità federale, che non lo avrebbe
ritenuto rilevante “ai fini della stesura del rapporto finale della DAPI e
quindi del giudizio”. La divulgazione del documento nell’attuale fase
dell’inchiesta “potrebbe compromettere seriamente il corso delle indagini, influenzando
negativamente l’accertamento dei fatti e la raccolta delle prove”.
F. Gli insorgenti hanno
replicato in data 3 ottobre 2024. Contestano in particolar modo l’affermazione
del fisco cantonale, secondo cui l’accertamento dei fatti a livello cantonale
non sia concluso, “in quanto l’autorità cantonale ha già concluso la propria
analisi, decidendo di trasferire l’accertamento della questione alla DAPI ma
anche stabilendo quello che a proprio avviso deve essere l’importo
dell’imposizione verosimilmente dovuta e quantificato nelle richieste di
garanzia”.
Diritto
1. L’art. 187 cpv. 4 LT
attribuisce al contribuente, cui l’autorità nega il diritto d’esame dei suoi
atti fiscali, il diritto di esigere una decisione impugnabile, suscettibile di
ricorso alla Camera di diritto tributario.
Una disposizione simile è
prevista dalla legge federale, all’art. 114 cpv. 4 LIFD.
Nel caso in esame, con
decisione del 13 giugno 2024, l’UTPG ha negato ai ricorrenti il diritto di
ricevere copia del rapporto dell’Ispettorato fiscale, trasmesso all’AFC prima
dell’avvio dell’inchiesta fiscale speciale, secondo gli articoli 190 e seguenti
LIFD.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito, è controversa
la legittimità della decisione dell’autorità di tassazione cantonale di negare
agli insorgenti l’accesso al citato rapporto dell’Ispettorato fiscale.
2.2
Secondo l’art. 114 cpv. 1
LIFD, di uguale tenore dell’art. 187 LT, ai contribuenti è garantita la facoltà
di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. Essi possono inoltre
esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico
o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2 LIFD; art. 187 cpv. 2 LT). L’atto
il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui
soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il
contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi
e di indicare prove contrarie (art. 114 cpv. 3 LIFD; art. 187 cpv. 3 LT).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
fed. non conferisce al contribuente una protezione più estesa (sentenza del TF
2C_160/2008 del 1° settembre 2008). In particolare, non garantisce il diritto
di visionare tutti gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia conclusa
(DTF 109 Ia 177). Tale esame può essere limitato sia per prevalenti necessità
d’inchiesta sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi di terzi.
2.3
Per quanto riguarda, in
particolar modo, gli “altri atti”, cioè quelli che non sono stati prodotti o
firmati dallo stesso contribuente, la legge prevede che possano essere esaminati
dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi
si opponga.
La limitazione, secondo
cui gli atti sono accessibili solo dopo l’accertamento dei fatti, è finalizzata
all’accertamento della verità. Il suo scopo è di evitare che il contribuente possa
vanificare lo scopo dell'indagine con misure che gli sarebbero consentite dalla
conoscenza anticipata degli atti (Locher,
Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 31 ad art. 114, p. 297; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 24 ad art. 114
LIFD, p. 2018).
Il rifiuto di accesso agli
atti ha sempre carattere provvisorio e può essere mantenuto solo fintantoché sussiste
un'effettiva minaccia per l'indagine in corso. Ciò vale in particolare se si
teme che la parte possa adattare le proprie dichiarazioni alle prove esistenti
o influenzare potenziali informatori e testimoni (Waldmann/ Oeschger, in: Waldmann/Krauskopf, VwVG -
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed., Zurigo 2023, n.
21.
ad art. 27 PA, p. 716 s.).
L’autorità fiscale è comunque
libera di ammettere l’esame degli atti prima che l’accertamento dei fatti sia concluso,
se non c'è più il rischio che lo scopo dell’indagine sia vanificato (Locher, loc. cit.; Zweifel/Hunziker, loc. cit., con
riferimento alla sentenza del TF 2F_24/2012 del 21 giugno 2013 consid. 4).
2.4
Le procedure di tassazione
che concernono i ricorrenti sono in corso e l’autorità competente non ha ancora
adottato delle decisioni di tassazione che li concernono. Tanto basta per
concludere che la decisione impugnata, con cui l’UTPG ha negato loro l’invio di
una copia del rapporto dell’Ispettorato fiscale, è legittima. Nelle sue osservazioni
al ricorso, la Divisione delle contribuzioni richiama espressamente il rischio
che il corso delle indagini possa essere seriamente compromesso, influenzando
negativamente l’accertamento dei fatti e la raccolta delle prove.
D’altra parte, anche al
termine delle indagini, non necessariamente i ricorrenti avrebbero accesso
all’intero rapporto in questione. Come visto, la legge ammette infatti che il
diritto all’esame degli atti possa essere limitato da interessi pubblici o
privati. Nella misura in cui il fisco intenda usare contro i contribuenti un atto
il cui esame è stato loro negato, deve tuttavia comunicar loro oralmente o per
scritto il contenuto essenziale e, inoltre, avergli dato la possibilità di
pronunciarsi e di indicare prove contrarie.
All’attuale stato del
procedimento, gli insorgenti non possono lamentare alcuna violazione del loro
diritto di essere sentiti.
2.5
Non può essere condivisa,
in particolar modo, la tesi sostenuta nella replica dei ricorrenti alle osservazioni
della Divisione delle contribuzioni, secondo cui l’accertamento dei fatti a
livello cantonale si sarebbe concluso, “in quanto l’autorità cantonale ha
già concluso la propria analisi, decidendo di trasferire l’accertamento della
questione alla DAPI ma anche stabilendo quello che a proprio avviso deve essere
l’importo dell’imposizione verosimilmente dovuta e quantificato nelle richieste
di garanzia”.
Le sole decisioni di
rilievo, in questo contesto, sono le decisioni di tassazione, che come detto non
sono ancora state adottate. Il fatto che il fisco cantonale abbia segnalato
all’AFC i sospetti di reati fiscali commessi dai ricorrenti non comporta
certamente la conclusione dell’accertamento dei fatti, ma implica semmai un
ulteriore sviluppo dell’inchiesta.
Quanto alle decisioni di
richiesta di garanzie, notificate ai ricorrenti dalla Divisione delle
contribuzioni, le stesse non possono assolutamente essere assimilate a
decisioni di tassazione. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente,
anche l'importo presunto della stessa è verificato in modo sommario sulla base
del criterio di verosimiglianza. Questo esame non pregiudica l'accertamento
definitivo dell'obbligo tributario, come pure dell'ammontare d'imposta
realmente dovuto, che rimane riservato all'autorità fiscale nell'ambito della
procedura ordinaria di tassazione (cfr. sentenze TF 2C_85/2020 del 6 ottobre 2020
consid. 5.1; 2C_689/2019 del 15 agosto 2019 consid. 2.2.7).
2.6
La decisione impugnata è
pertanto conforme al diritto vigente.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico dei
ricorrenti in solido.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: