80.2024.150
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, mancata comunicazione da parte del rappresentante del contribuente della notificazione di un richiamo
14 ottobre 2024Italiano8 min
l’annullamento della diffida. I ricorrenti rimproverano all’autorità di tassazione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.150
Lugano
14 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 luglio 2024 contro la decisione del 9 luglio 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
non hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023
entro il termine del 30 aprile 2024.
Con decisione del 19
giugno 2024, notificata all’allora rappresentante __________ SA, l’RS 1 (di
seguito UT) li ha diffidati ad adempiere i loro obblighi procedurali,
avvertendoli che, se non avessero presentato la dichiarazione entro venti
giorni, sarebbe stata inflitta loro una multa per violazione degli obblighi
procedurali.
B. Con reclamo del 24
giugno 2024, presentato tramite la RA 1, i contribuenti hanno chiesto
l’annullamento della diffida, in quanto la precedente rappresentante __________
SA non li avrebbe informati dell'arrivo del richiamo, ma solo della diffida
stessa in data 20 giugno 2024.
Con decisione del 9 luglio
2024, l’UT ha respinto il reclamo presentato dai contribuenti, argomentando che
le inadempienze del rappresentante non possono essere considerate, poiché il
contratto di mandato è regolato dal diritto privato, il quale prevede che le
mancanze attribuibili a un rappresentante contrattuale o a un suo ausiliario
siano imputabili al mandante stesso.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono
l’annullamento della diffida. I ricorrenti rimproverano all’autorità di tassazione
di averli diffidati il 19 giugno 2024, pur avendo concesso loro, l’11 luglio
2024, una proroga per l’invio della dichiarazione 2023 fino al 31 dicembre 2024
e pur avendo essi stessi provveduto a inviarla in data 10 luglio 2024, ovvero
entro i “termini assegnati dall’ufficio di tassazione in prima istanza”.
D. Con osservazioni del
25 luglio 2024, l’UT chiede di respingere il reclamo, ritenendo assurdo che i
rappresentanti dei contribuenti richiedano l'annullamento della diffida per la
mancata presentazione della dichiarazione d'imposta datata 19 giugno 2024,
sostenendo che la dichiarazione sia stata presentata il 20 luglio 2024.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso in esame, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno
2024.
A questo proposito, va
ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.
1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124
cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130
LIFD, p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente,
al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati
dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il
proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
1.3.
Nella misura in cui
concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente
irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Ai contribuenti è stata
inflitta una diffida per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2023
entro il termine generale del 30 aprile 2024 e neppure entro il termine di
venti giorni, loro attribuito con il richiamo del 20 maggio 2024. Così facendo,
e in assenza di ulteriori richieste di proroga prima della scadenza del
richiamo, i contribuenti hanno indiscutibilmente adempiuto alle condizioni per
essere formalmente diffidati. Tuttavia, i
ricorrenti chiedono l'annullamento della diffida e della relativa tassa a loro
carico, sostenendo che la loro precedente rappresentante non li avrebbe
informati del richiamo inviatole dall'UT, impedendo così loro di rispettare i
termini assegnati per l'invio della dichiarazione d'imposta.
2.2
Va ricordato ai ricorrenti
che la legge non prevede che la diffida venga preceduta da un richiamo. La
diffida presuppone unicamente un precedente invito da parte dell’autorità
fiscale al contribuente ad adempiere ai propri obblighi di collaborazione. Nel
caso dell'obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta, l'invito è
rappresentato dalla notificazione pubblica (ad esempio, tramite pubblicazione
nel foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure dall'invio del modulo, ai sensi
degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD.
Ne consegue che il fatto
stesso di non aver presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2024
giustificava la notificazione, da parte dell’UT, della diffida ad adempiere gli
obblighi procedurali. Ciò vale a maggior ragione se i contribuenti non avevano
neppure avuto conoscenza del richiamo, inviato al loro rappresentante. In tal
caso, infatti, non potevano neppure essere a conoscenza del termine ulteriore,
attribuito loro proprio con il richiamo.
2.3
Come peraltro
correttamente indicato dall’autorità di tassazione, nella decisione impugnata,
secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto
previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art.
32.
ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è mai opponibile
all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento
che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr.
TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del
11.02.2002
consid. 2.; cfr. Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619).
L’eventuale pregiudizio
causato dal fatto che la precedente rappresentante dei ricorrenti abbia omesso
di informarli di aver ricevuto il richiamo inviato dall’autorità di tassazione
non è pertanto imputabile a quest’ultima.
3.
I ricorrenti
pretendono che la diffida sia annullata, alla luce del fatto che il termine per
l’inoltro della dichiarazione è stato successivamente prorogato fino alla fine
del 2024.
L’aspetto decisivo, per
valutare la legittimità della diffida intimata ai contribuenti, è che il 19
giugno 2024, giorno in cui è stata inviata la diffida, il termine per la
presentazione della dichiarazione d’imposta 2023 fosse scaduto. Questo fatto,
come già rilevato, è innegabile. Infatti, il termine generale era scaduto fin
dal 30 aprile 2024 e quello attribuito con il richiamo, che peraltro non era
noto ai ricorrenti, era a sua volta scaduto.
Ne consegue che la
successiva proroga del termine, decisa l’11 luglio 2024, è del tutto
ininfluente. Ci si potrebbe peraltro interrogare in merito alla sua
legittimità, alla luce del fatto che, secondo l’art. 119 cpv. 2 LIFD, la
domanda di proroga dev’essere presentata prima della scadenza, requisito che
costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111). La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
4.
La decisione impugnata,
con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo e confermato la diffida
è pertanto legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di
giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: