Lexipedia

Decisione

80.2024.150

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, mancata comunicazione da parte del rappresentante del contribuente della notificazione di un richiamo

14 ottobre 2024Italiano8 min

l’annullamento della diffida. I ricorrenti rimproverano all’autorità di tassazione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.150

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 luglio 2024 contro la decisione del 9 luglio 2024 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

non hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023

entro il termine del 30 aprile 2024.

Con decisione del 19

giugno 2024, notificata all’allora rappresentante __________ SA, l’RS 1 (di

seguito UT) li ha diffidati ad adempiere i loro obblighi procedurali,

avvertendoli che, se non avessero presentato la dichiarazione entro venti

giorni, sarebbe stata inflitta loro una multa per violazione degli obblighi

procedurali.

B. Con reclamo del 24

giugno 2024, presentato tramite la RA 1, i contribuenti hanno chiesto

l’annullamento della diffida, in quanto la precedente rappresentante __________

SA non li avrebbe informati dell'arrivo del richiamo, ma solo della diffida

stessa in data 20 giugno 2024.

Con decisione del 9 luglio

2024, l’UT ha respinto il reclamo presentato dai contribuenti, argomentando che

le inadempienze del rappresentante non possono essere considerate, poiché il

contratto di mandato è regolato dal diritto privato, il quale prevede che le

mancanze attribuibili a un rappresentante contrattuale o a un suo ausiliario

siano imputabili al mandante stesso.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono

l’annullamento della diffida. I ricorrenti rimproverano all’autorità di tassazione

di averli diffidati il 19 giugno 2024, pur avendo concesso loro, l’11 luglio

2024, una proroga per l’invio della dichiarazione 2023 fino al 31 dicembre 2024

e pur avendo essi stessi provveduto a inviarla in data 10 luglio 2024, ovvero

entro i “termini assegnati dall’ufficio di tassazione in prima istanza”.

D. Con osservazioni del

25 luglio 2024, l’UT chiede di respingere il reclamo, ritenendo assurdo che i

rappresentanti dei contribuenti richiedano l'annullamento della diffida per la

mancata presentazione della dichiarazione d'imposta datata 19 giugno 2024,

sostenendo che la dichiarazione sia stata presentata il 20 luglio 2024.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso in esame, oggetto

del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno

2024.

A questo proposito, va

ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o

invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno

ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.

1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli articoli 124

cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a

rimediarvi entro un congruo termine.

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad

art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130

LIFD, p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente,

al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati

dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il

proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

1.3.

Nella misura in cui

concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente

irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Ai contribuenti è stata

inflitta una diffida per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2023

entro il termine generale del 30 aprile 2024 e neppure entro il termine di

venti giorni, loro attribuito con il richiamo del 20 maggio 2024. Così facendo,

e in assenza di ulteriori richieste di proroga prima della scadenza del

richiamo, i contribuenti hanno indiscutibilmente adempiuto alle condizioni per

essere formalmente diffidati. Tuttavia, i

ricorrenti chiedono l'annullamento della diffida e della relativa tassa a loro

carico, sostenendo che la loro precedente rappresentante non li avrebbe

informati del richiamo inviatole dall'UT, impedendo così loro di rispettare i

termini assegnati per l'invio della dichiarazione d'imposta.

2.2

Va ricordato ai ricorrenti

che la legge non prevede che la diffida venga preceduta da un richiamo. La

diffida presuppone unicamente un precedente invito da parte dell’autorità

fiscale al contribuente ad adempiere ai propri obblighi di collaborazione. Nel

caso dell'obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta, l'invito è

rappresentato dalla notificazione pubblica (ad esempio, tramite pubblicazione

nel foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure dall'invio del modulo, ai sensi

degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD.

Ne consegue che il fatto

stesso di non aver presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2024

giustificava la notificazione, da parte dell’UT, della diffida ad adempiere gli

obblighi procedurali. Ciò vale a maggior ragione se i contribuenti non avevano

neppure avuto conoscenza del richiamo, inviato al loro rappresentante. In tal

caso, infatti, non potevano neppure essere a conoscenza del termine ulteriore,

attribuito loro proprio con il richiamo.

2.3

Come peraltro

correttamente indicato dall’autorità di tassazione, nella decisione impugnata,

secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto

previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art.

32.

ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è mai opponibile

all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento

che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr.

TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del

11.02.2002

consid. 2.; cfr. Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619).

L’eventuale pregiudizio

causato dal fatto che la precedente rappresentante dei ricorrenti abbia omesso

di informarli di aver ricevuto il richiamo inviato dall’autorità di tassazione

non è pertanto imputabile a quest’ultima.

3.

I ricorrenti

pretendono che la diffida sia annullata, alla luce del fatto che il termine per

l’inoltro della dichiarazione è stato successivamente prorogato fino alla fine

del 2024.

L’aspetto decisivo, per

valutare la legittimità della diffida intimata ai contribuenti, è che il 19

giugno 2024, giorno in cui è stata inviata la diffida, il termine per la

presentazione della dichiarazione d’imposta 2023 fosse scaduto. Questo fatto,

come già rilevato, è innegabile. Infatti, il termine generale era scaduto fin

dal 30 aprile 2024 e quello attribuito con il richiamo, che peraltro non era

noto ai ricorrenti, era a sua volta scaduto.

Ne consegue che la

successiva proroga del termine, decisa l’11 luglio 2024, è del tutto

ininfluente. Ci si potrebbe peraltro interrogare in merito alla sua

legittimità, alla luce del fatto che, secondo l’art. 119 cpv. 2 LIFD, la

domanda di proroga dev’essere presentata prima della scadenza, requisito che

costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111). La questione non necessita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

4.

La decisione impugnata,

con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo e confermato la diffida

è pertanto legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di

giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: