80.2024.153
Deduzioni: oneri assicurativi, riduzione dei premi, solo premi sostenuti personalmente
5 novembre 2025Italiano6 min
oneri assicurativi corrispondeva ai premi dell’assicurazione malattia già al netto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.153
80.2025.154
Lugano
5 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 luglio 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD
2023.
Fatti
Fatti
- nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2023, RI 1 ha fatto valere, tra le altre, la
deduzione per oneri assicurativi, segnatamente per il pagamento dei premi di
cassa malati, in ragione di fr. 4'003.–;
- con decisione del 5 giugno
2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (in seguito UT) ha
notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2023, commisurando il reddito
imponibile in fr. 33'200.– per l’IC e in fr. 33'700.– per l’IFD e ammettendo la
deduzione degli oneri assicurativi nella sola misura di fr. 439.–, con la
motivazione “concesso importo al netto dei sussidi ricevuti”;
- con reclamo del 1° luglio
2024, il contribuente ha argomentato che la deduzione da lui richiesta per gli
oneri assicurativi corrispondeva ai premi dell’assicurazione malattia già al netto
dei sussidi da lui ricevuti;
- con decisione del 17
luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, sostenendo che il contribuente
risultava aver percepito l’importo di fr. 3'564.– quale riduzione del premio
Cassa malati e che, in assenza di giustificativi validi, la correzione intrapresa
con la decisione impugnata appariva corretta;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, rimprovera all’UT di non aver
considerato il valore da lui dichiarato, già al netto del sussidio di cassa
malati, e aggiunge che, essendo l’errore dell’UT palese, non avrebbe ritenuto
di dover allegare alcun giustificativo in merito ai pagamenti effettuati alla
cassa malati;
- al ricorso l’insorgente
allega delle cedole di pagamento che proverebbero l’effettivo pagamento dei
premi di cassa malati per un importo complessivo di fr. 3'665.–;
- con scritto del 23
settembre 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un
termine per produrre l’attestato fiscale per il periodo fiscale 2023,
rilasciatogli dalla cassa malati, e la decisione di riduzione dei premi per
l’anno 2023.
- il 16 ottobre 2025, il
ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta.
Diritto
- sia per l’imposta
cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. g LT) sia per l’imposta federale diretta
(art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD) sono dedotti dal reddito i versamenti,
premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in
quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché gli
interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale;
- la somma globale in
questione è stabilita in
·
Considerandi
10’500.– franchi per l’IC e 3'600 franchi per l’IFD, per i
coniugi che vivono in comunione domestica;
·
5’200.– franchi per l’IC e 1'800 franchi per l’IFD, per gli altri
contribuenti;
ed è aumentata della metà,
per l’IFD, e di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica
e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti, per l’IC, per i contribuenti
che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a
forme riconosciute della previdenza individuale vincolata;
- nella sentenza 2C_429/2008
del 10 dicembre 2008, il Tribunale federale ha ricordato che scopo delle
deduzioni generali è di tenere conto di spese effettive che il contribuente ha
realmente sostenuto (consid. 7), con la conseguenza che la deduzione dei premi
di cassa malati non può essere ammessa, nella misura in cui i premi siano
coperti con prestazioni complementari esenti da imposta, in quanto, in tale
misura, non è data una spesa effettiva che il contribuente ha dovuto
personalmente sostenere (consid. 8.2);
- se al contribuente in
condizioni economiche modeste sono accordate riduzioni dei premi conformemente
agli articoli 65 segg. della legge federale del 18 marzo 1994
sull’assicurazione malattia (LAMal), possono essere dedotti solo i premi
effettivamente a carico del contribuente (Circolare dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei
coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta [LIFD], n. 7, p. 12);
- il ricorrente ha
beneficiato della riduzione del premio della cassa malati (RIPAM) ed ha
pertanto diritto alla deduzione dei premi solo nella misura in cui non sono
stati coperti dalla RIPAM;
- il contribuente non aveva allegato
alcun giustificativo alla dichiarazione d’imposta 2023 né al reclamo contro la
decisione di tassazione, limitandosi a dichiarare “Cedole di pagamento a
vostra disposizione”;
- ritenuta insufficiente la
documentazione prodotta con il ricorso, la Camera di diritto tributario, il 23
settembre 2025, ha attribuito al contribuente un termine per produrre l’attestato
fiscale 2023 rilasciato dalla cassa malati e la decisione in merito alla
riduzione dei premi per l’anno 2023, documenti che egli ha prodotto il 16
ottobre 2025;
- dalla documentazione
prodotta il 16 ottobre 2025 si evince l’ammontare dei premi pagati e del sussidio
RIPAM di cui ha beneficiato;
- dalla decisione di
riduzione di premio LAMal per l’anno 2023 del 31.03.2023 si evince che il
ricorrente ha beneficiato per l’anno 2023 dell’importo di fr. 3'564.–, che è
stato versato direttamente all’assicuratore malattia __________, il quale ha
ridotto di conseguenza gli importo dovuti dall’assicurato;
- dall’attestato fiscale
2023.
rilasciato da __________ il 25 settembre 2025, quale assicuratore
malattia, risulta che il totale dei premi a suo carico ammontava a fr.
6'118.20, importo ridotto a fr. 2'519.40 al netto della RIPAM;
- il ricorso è pertanto parzialmente
accolto;
- sebbene il ricorrente
abbia prodotto i giustificativi solo nella procedura di ricorso, si rinuncia
eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione dopo reclamo del 17 luglio 2024 è riformata nel senso
che la deduzione degli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è
elevata a fr. 2'519.– per l’IC e a fr. 1'800.– per l’IFD.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: