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Decisione

80.2024.153

Deduzioni: oneri assicurativi, riduzione dei premi, solo premi sostenuti personalmente

5 novembre 2025Italiano6 min

oneri assicurativi corrispondeva ai premi dell’assicurazione malattia già al netto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.153

80.2025.154

Lugano

5 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 luglio 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD

2023.

Fatti

Fatti

- nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2023, RI 1 ha fatto valere, tra le altre, la

deduzione per oneri assicurativi, segnatamente per il pagamento dei premi di

cassa malati, in ragione di fr. 4'003.–;

- con decisione del 5 giugno

2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (in seguito UT) ha

notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2023, commisurando il reddito

imponibile in fr. 33'200.– per l’IC e in fr. 33'700.– per l’IFD e ammettendo la

deduzione degli oneri assicurativi nella sola misura di fr. 439.–, con la

motivazione “concesso importo al netto dei sussidi ricevuti”;

- con reclamo del 1° luglio

2024, il contribuente ha argomentato che la deduzione da lui richiesta per gli

oneri assicurativi corrispondeva ai premi dell’assicurazione malattia già al netto

dei sussidi da lui ricevuti;

- con decisione del 17

luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, sostenendo che il contribuente

risultava aver percepito l’importo di fr. 3'564.– quale riduzione del premio

Cassa malati e che, in assenza di giustificativi validi, la correzione intrapresa

con la decisione impugnata appariva corretta;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, rimprovera all’UT di non aver

considerato il valore da lui dichiarato, già al netto del sussidio di cassa

malati, e aggiunge che, essendo l’errore dell’UT palese, non avrebbe ritenuto

di dover allegare alcun giustificativo in merito ai pagamenti effettuati alla

cassa malati;

- al ricorso l’insorgente

allega delle cedole di pagamento che proverebbero l’effettivo pagamento dei

premi di cassa malati per un importo complessivo di fr. 3'665.–;

- con scritto del 23

settembre 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un

termine per produrre l’attestato fiscale per il periodo fiscale 2023,

rilasciatogli dalla cassa malati, e la decisione di riduzione dei premi per

l’anno 2023.

- il 16 ottobre 2025, il

ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta.

Diritto

- sia per l’imposta

cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. g LT) sia per l’imposta federale diretta

(art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD) sono dedotti dal reddito i versamenti,

premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in

quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché gli

interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui

sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale;

- la somma globale in

questione è stabilita in

·

Considerandi

10’500.– franchi per l’IC e 3'600 franchi per l’IFD, per i

coniugi che vivono in comunione domestica;

·

5’200.– franchi per l’IC e 1'800 franchi per l’IFD, per gli altri

contribuenti;

ed è aumentata della metà,

per l’IFD, e di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica

e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti, per l’IC, per i contribuenti

che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a

forme riconosciute della previdenza individuale vincolata;

- nella sentenza 2C_429/2008

del 10 dicembre 2008, il Tribunale federale ha ricordato che scopo delle

deduzioni generali è di tenere conto di spese effettive che il contribuente ha

realmente sostenuto (consid. 7), con la conseguenza che la deduzione dei premi

di cassa malati non può essere ammessa, nella misura in cui i premi siano

coperti con prestazioni complementari esenti da imposta, in quanto, in tale

misura, non è data una spesa effettiva che il contribuente ha dovuto

personalmente sostenere (consid. 8.2);

- se al contribuente in

condizioni economiche modeste sono accordate riduzioni dei premi conformemente

agli articoli 65 segg. della legge federale del 18 marzo 1994

sull’assicurazione malattia (LAMal), possono essere dedotti solo i premi

effettivamente a carico del contribuente (Circolare dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei

coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta [LIFD], n. 7, p. 12);

- il ricorrente ha

beneficiato della riduzione del premio della cassa malati (RIPAM) ed ha

pertanto diritto alla deduzione dei premi solo nella misura in cui non sono

stati coperti dalla RIPAM;

- il contribuente non aveva allegato

alcun giustificativo alla dichiarazione d’imposta 2023 né al reclamo contro la

decisione di tassazione, limitandosi a dichiarare “Cedole di pagamento a

vostra disposizione”;

- ritenuta insufficiente la

documentazione prodotta con il ricorso, la Camera di diritto tributario, il 23

settembre 2025, ha attribuito al contribuente un termine per produrre l’attestato

fiscale 2023 rilasciato dalla cassa malati e la decisione in merito alla

riduzione dei premi per l’anno 2023, documenti che egli ha prodotto il 16

ottobre 2025;

- dalla documentazione

prodotta il 16 ottobre 2025 si evince l’ammontare dei premi pagati e del sussidio

RIPAM di cui ha beneficiato;

- dalla decisione di

riduzione di premio LAMal per l’anno 2023 del 31.03.2023 si evince che il

ricorrente ha beneficiato per l’anno 2023 dell’importo di fr. 3'564.–, che è

stato versato direttamente all’assicuratore malattia __________, il quale ha

ridotto di conseguenza gli importo dovuti dall’assicurato;

- dall’attestato fiscale

2023.

rilasciato da __________ il 25 settembre 2025, quale assicuratore

malattia, risulta che il totale dei premi a suo carico ammontava a fr.

6'118.20, importo ridotto a fr. 2'519.40 al netto della RIPAM;

- il ricorso è pertanto parzialmente

accolto;

- sebbene il ricorrente

abbia prodotto i giustificativi solo nella procedura di ricorso, si rinuncia

eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza la decisione dopo reclamo del 17 luglio 2024 è riformata nel senso

che la deduzione degli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è

elevata a fr. 2'519.– per l’IC e a fr. 1'800.– per l’IFD.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: