80.2024.155
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, dimora settimanale a 40 chilometri dal luogo di lavoro, non deduzione spese per uso veicolo privato
19 settembre 2024Italiano13 min
corso del 2022, era domiciliato a __________, con residenza professionale a __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.155
80.2024.156
Lugano
19 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 luglio 2024 contro la decisione del 26 giugno 2024 in materia di IC e IFD
2022.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nel
corso del 2022, era domiciliato a __________, con residenza professionale a __________
nel Canton __________, per motivi lavorativi. Era impiegato presso la __________
a __________ e presso il Dr. med. __________ a __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2022, il contribuente ha fatto valere deduzioni a titolo di spese
professionali per complessivi fr. 16'796.- e, in particolare, spese di
trasporto con il veicolo privato dal luogo di residenza professionale a __________
al luogo di lavoro a __________, per un importo totale di fr. 10'296.–.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2022, con decisione dell’8 novembre 2023, l’Ufficio di
tassazione (di seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile in fr.
125'200.– per l’IC e in fr. 126'800.– per l’IFD. Le spese professionali
complessive sono state riconosciute nella misura di fr. 10'360.– per l’IC e di
fr. 12'241.– per l’IFD. Per quanto concerne, in particolare, le spese di
trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, l’autorità fiscale le aveva
riconosciute nella misura di soli fr. 3'860.– per l’IC e di fr. 3'000.– per
l’IFD, argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il
veicolo privato, ma unicamente il costo annuale dell’abbonamento per i mezzi pubblici.
C. a.
Con reclamo del 29
novembre 2023, il contribuente ha impugnato la decisione di tassazione dell’UT,
chiedendo la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, in
considerazione degli orari di lavoro “che iniziavano intorno alle 7:00 del
mattino e e terminavano alcuni giorni alle 21:30” e che rendevano
impraticabile l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Utilizzando il
veicolo privato avrebbe impiegato 25 minuti, mentre con i mezzi pubblici circa
1 ora e 45 minuti di cui 30 minuti a piedi.
b.
Con scritto del 30 aprile 2024,
l’UT ha attribuito al reclamante un termine fino al 20 maggio 2024 per produrre
una “descrizione dettagliata inerente le trasferte dal domicilio a __________
al luogo di lavoro per l’anno 2022 in relazione all’attività lucrativa
principale ed ai 2 mesi inerente il reddito accessorio”, in considerazione del
fatto che nel formulario delle spese professionali aveva “indicato come luogo
di domicilio __________ – __________ per 220 giorni lavorativi”.
Il 27 maggio 2024, il
contribuente ha risposto, sottolineando che la scelta della residenza
professionale a __________ era stata motivata dal fatto che lì viveva un suo
collega, che lo aveva ospitato nei primi mesi di lavoro, offrendogli così anche
la possibilità di conoscere la regione.
Con lettera del 28 maggio
2024, l’UT ha attribuito al contribuente un termine fino al 17 giugno 2024 per
presentare la stessa documentazione già richiesta.
D. Con decisione del 26
giugno 2024, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che il contribuente non
aveva dato seguito alla richiesta di “documentazione dettagliata”, inviatagli
non una ma ben due volte, la prima in data 30 aprile 2024 e la seconda in data
28 maggio 2024. Pertanto non avendo a disposizione la necessaria documentazione
per poter ridefinire gli elementi accertati nella decisione di prima istanze
del 08 novembre 2023, l’UT ha deciso su reclamo sulla base degli elementi già a
sua disposizione.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
contesta nuovamente la mancata deduzione delle spese professionali legate
all'utilizzo del veicolo privato. Il ricorrente sottolinea che l'uso dei mezzi
pubblici comporta un tempo di viaggio per tratta compreso tra 1 ora e 14 minuti
e 1 ora e 30 minuti, con una media di 2 o 3 cambi e un tempo di percorrenza a
piedi tra i 15 e i 30 minuti. Al contrario, utilizzando il veicolo privato, la
distanza è di 39,9 km con un tempo di percorrenza medio di 26-40 minuti.
Pertanto, in una giornata, il percorso di andata e ritorno con il veicolo
privato sarebbe di 80 km, con un tempo stimato tra 56 minuti e 1 ora e 10
minuti, mentre con i mezzi pubblici il tempo complessivo si attesterebbe tra 2
ore e 28 minuti e 3 ore e 11 minuti, di cui tra 30 e 60 minuti a piedi. La
differenza totale si situerebbe quindi tra 1 ora e 32 minuti e 2 ore e 1 minuto
al giorno. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale
in materia di imposta federale diretta, sottolinea come sia ragionevolmente
esigibile da parte del contribuente l'uso dei mezzi pubblici, anche se ciò
comporta un prolungamento del tempo di viaggio di un’ora al giorno rispetto al
tragitto domicilio-lavoro effettuato con un mezzo di trasporto privato. Nel suo
caso, il tempo supplementare che dovrebbe impiegare utilizzando i mezzi
pubblici supererebbe abbondantemente l'ora al giorno, avvicinandosi, nella
peggiore delle ipotesi, alle due ore. Inoltre, gli orari di lavoro renderebbero
possibile il riposo per sole 4 ore a notte se dovesse utilizzare i mezzi
pubblici. Per tali ragioni, il ricorrente ritiene che la deduzione delle spese
di trasporto professionale mediante l'uso del veicolo privato sia, nel suo caso,
pienamente giustificata. Infine, nel corso del 2022, l’utilizzo del veicolo
privato si sarebbe reso necessario anche per spostarsi fra i due cantoni, in
quanto avrebbe esercitato una parte dell’attività professionale in Ticino,
luogo del suo domicilio.
F. Con osservazioni del
25 luglio 2024, l’UT si è espresso in merito al ricorso in materia di IC/IFD
2022 inoltrato da RA 1 per conto di RI 1, chiedendo di confermare quanto già
espresso nelle motivazioni e conclusioni delle decisioni su reclamo. Secondo l’UT,
nel corso del 2022 il contribuente aveva il domicilio a __________, con un
lavoro principale a __________ e, secondariamente, un’attività accessoria a __________.
L’UT ritiene che non si possa accogliere la richiesta del contribuente
riguardante la deduzione delle spese di trasporto tramite veicolo privato,
poiché la giurisprudenza ha già sottolineato che, nel caso di pendolari
settimanali, si può ragionevolmente pretendere che scelgano un luogo di
residenza settimanale il più vicino possibile al luogo di lavoro. Pertanto,
eventuali e ulteriori spese di trasporto dal luogo di residenza al luogo di
lavoro possono essere dedotte solo se questi si trovano a una distanza
ragionevole l’uno dall’altro.
Diritto
1. 1.1
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali
deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
1.2.
Con l’approvazione, nel
2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013
concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema
per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato
modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo
massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
Il 6 marzo 2015 è stata
modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella
versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per
il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa
dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD).
L’art. 5 cpv. 2 precisa
che sono considerati costi deducibili:
a. le spese
necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i costi
necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
1.3.
Nel caso in esame, per il
calcolo dell’imposta federale diretta, l’autorità di tassazione ha ammesso una
deduzione di fr. 3'000.– per le spese di trasporto. Poiché al ricorrente è
stata riconosciuta la deduzione massima prevista dall’art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD, il ricorso è respinto nella misura in cui concerne il calcolo dell’IFD.
Considerandi
2.
2.1.
Per il calcolo
dell’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese
professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che “per
le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono stabilite
deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25
cpv. 2 LT).
2.2
Secondo l’art. 3 cpv. 1
del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL
640.210; quello valido per il periodo fiscale 2022 qui in esame è del 10
novembre 2021), sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa
di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del
Decreto esecutivo citato).
2.3
Come ha ricordato in una
recente sentenza la Suprema Corte, l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza del 10
febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale
diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1), il cui contenuto è
analogo a quello dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo cantonale, esprime il
carattere sussidiario della deduzione per spese relative all'uso di un veicolo
privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso.
In base alla
giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente
esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la
prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o
dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si
situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici
oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della
professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere
inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del
trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno,
rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di trasporto
privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile (sentenza del
Tribunale federale 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e
giurisprudenza citata).
2.4
Nella stessa occasione,
l’Alta Corte ha anche rilevato che l'art. 5 dell'ordinanza sulle spese
professionali non prevede che il tragitto professionale debba essere svolto
esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi privati. Anche in
applicazione di questa norma, un “cumulo” di deduzioni, per la parte di tragitto
con un mezzo di trasporto privato e per la parte con un mezzo di trasporto
pubblico (cosiddetto “tragitto misto”), resta quindi possibile (sentenza
9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.3 e giurisprudenza citata.).
3.
3.1.
Nella fattispecie in esame,
è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese per la trasferta
quotidiana mediante automobile da __________, dove l’insorgente risiede durante
la settimana, a __________, luogo di lavoro di quest’ultimo. Mentre l’autorità
fiscale ha riconosciuto la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo
pubblico, l’insorgente ritiene di adempiere le condizioni per poter dedurre le
spese per l’uso del veicolo privato
3.2
Si premette che il
ricorrente non contesta la decisione dell’autorità fiscale di riconoscergli,
per la trasferta settimanale dal domicilio al luogo di lavoro unicamente l’importo
di fr. 3'860.– (sulla base del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in
questione), corrispondente al costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo
pubblico.
Il contribuente pretenderebbe tuttavia un’ulteriore deduzione
per il fatto che, durante la settimana, ha alloggiato in un appartamento
situato a ben 39.9 chilometri di distanza dal luogo di lavoro.
3.3
È vero che la trasferta
dall’abitazione di __________ al luogo di lavoro a __________ con il veicolo
privato richiede un dispendio di tempo nettamente inferiore e che l’uso dei
mezzi pubblici comporta diversi cambi e tratte a piedi.
La questione non è tuttavia
decisiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, proprio nel caso dei pendolari
settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il
più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché, eventuali e ulteriori spese di
trasporto, dal luogo di residenza al luogo di lavoro, possono essere dedotte
solo se questi si trovano ad una distanza ragionevole l’uno dall’altro (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a
edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata).
Il disagio lamentato dall’insorgente,
a dipendenza della durata e della scomodità della trasferta quotidiana con i
mezzi pubblici, è in ultima analisi riconducibile alla sua scelta di risiedere
in una località che è situata a quasi 40 chilometri di distanza dal luogo di
lavoro e che non è servita da trasporti pubblici particolarmente favorevoli.
Le argomentazioni proposte
dal ricorrente, in merito al vantaggio in termini di tempo e di comodità,
potrebbero essere prese in considerazione se il comune di __________ fosse il
luogo di domicilio del contribuente. È logico quindi che sia la residenza
settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (CDT n.
80.2006.110
dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).
Pertanto è pienamente condivisibile la decisione dell’UT di non ammettere in
deduzione le spese di trasporto per la trasferta dal luogo di dimora
settimanale al luogo di lavoro.
3.4
Inoltre, il contribuente
si è limitato a sostenere la difficoltà pratica nell’utilizzare i mezzi di
trasporto pubblici a causa dei suoi orari di lavoro senza apportare nessuna
documentazione (come schede di controllo dell’entrata e dell’uscita) a favore
della sua argomentazione, ciò nonostante le due richieste inoltrate da parte
dell’UT in cui gli si richiedeva di produrre gli effettivi documenti. In
aggiunta, nel Modulo 4 della dichiarazione d’imposta, il contribuente ha
segnalato come luogo di domicilio __________, sebbene il domicilio effettivo si
trovasse ancora a __________ nel Canton Ticino.
3.5
La decisione impugnata,
con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano
adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle
spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto
legittima.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: