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Decisione

80.2024.155

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, dimora settimanale a 40 chilometri dal luogo di lavoro, non deduzione spese per uso veicolo privato

19 settembre 2024Italiano13 min

corso del 2022, era domiciliato a __________, con residenza professionale a __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.155

80.2024.156

Lugano

19 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 luglio 2024 contro la decisione del 26 giugno 2024 in materia di IC e IFD

2022.

Fatti

Fatti

A. RI 1, nel

corso del 2022, era domiciliato a __________, con residenza professionale a __________

nel Canton __________, per motivi lavorativi. Era impiegato presso la __________

a __________ e presso il Dr. med. __________ a __________.

Nella dichiarazione

d’imposta 2022, il contribuente ha fatto valere deduzioni a titolo di spese

professionali per complessivi fr. 16'796.- e, in particolare, spese di

trasporto con il veicolo privato dal luogo di residenza professionale a __________

al luogo di lavoro a __________, per un importo totale di fr. 10'296.–.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2022, con decisione dell’8 novembre 2023, l’Ufficio di

tassazione (di seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile in fr.

125'200.– per l’IC e in fr. 126'800.– per l’IFD. Le spese professionali

complessive sono state riconosciute nella misura di fr. 10'360.– per l’IC e di

fr. 12'241.– per l’IFD. Per quanto concerne, in particolare, le spese di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, l’autorità fiscale le aveva

riconosciute nella misura di soli fr. 3'860.– per l’IC e di fr. 3'000.– per

l’IFD, argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il

veicolo privato, ma unicamente il costo annuale dell’abbonamento per i mezzi pubblici.

C. a.

Con reclamo del 29

novembre 2023, il contribuente ha impugnato la decisione di tassazione dell’UT,

chiedendo la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, in

considerazione degli orari di lavoro “che iniziavano intorno alle 7:00 del

mattino e e terminavano alcuni giorni alle 21:30” e che rendevano

impraticabile l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Utilizzando il

veicolo privato avrebbe impiegato 25 minuti, mentre con i mezzi pubblici circa

1 ora e 45 minuti di cui 30 minuti a piedi.

b.

Con scritto del 30 aprile 2024,

l’UT ha attribuito al reclamante un termine fino al 20 maggio 2024 per produrre

una “descrizione dettagliata inerente le trasferte dal domicilio a __________

al luogo di lavoro per l’anno 2022 in relazione all’attività lucrativa

principale ed ai 2 mesi inerente il reddito accessorio”, in considerazione del

fatto che nel formulario delle spese professionali aveva “indicato come luogo

di domicilio __________ – __________ per 220 giorni lavorativi”.

Il 27 maggio 2024, il

contribuente ha risposto, sottolineando che la scelta della residenza

professionale a __________ era stata motivata dal fatto che lì viveva un suo

collega, che lo aveva ospitato nei primi mesi di lavoro, offrendogli così anche

la possibilità di conoscere la regione.

Con lettera del 28 maggio

2024, l’UT ha attribuito al contribuente un termine fino al 17 giugno 2024 per

presentare la stessa documentazione già richiesta.

D. Con decisione del 26

giugno 2024, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che il contribuente non

aveva dato seguito alla richiesta di “documentazione dettagliata”, inviatagli

non una ma ben due volte, la prima in data 30 aprile 2024 e la seconda in data

28 maggio 2024. Pertanto non avendo a disposizione la necessaria documentazione

per poter ridefinire gli elementi accertati nella decisione di prima istanze

del 08 novembre 2023, l’UT ha deciso su reclamo sulla base degli elementi già a

sua disposizione.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

contesta nuovamente la mancata deduzione delle spese professionali legate

all'utilizzo del veicolo privato. Il ricorrente sottolinea che l'uso dei mezzi

pubblici comporta un tempo di viaggio per tratta compreso tra 1 ora e 14 minuti

e 1 ora e 30 minuti, con una media di 2 o 3 cambi e un tempo di percorrenza a

piedi tra i 15 e i 30 minuti. Al contrario, utilizzando il veicolo privato, la

distanza è di 39,9 km con un tempo di percorrenza medio di 26-40 minuti.

Pertanto, in una giornata, il percorso di andata e ritorno con il veicolo

privato sarebbe di 80 km, con un tempo stimato tra 56 minuti e 1 ora e 10

minuti, mentre con i mezzi pubblici il tempo complessivo si attesterebbe tra 2

ore e 28 minuti e 3 ore e 11 minuti, di cui tra 30 e 60 minuti a piedi. La

differenza totale si situerebbe quindi tra 1 ora e 32 minuti e 2 ore e 1 minuto

al giorno. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale

in materia di imposta federale diretta, sottolinea come sia ragionevolmente

esigibile da parte del contribuente l'uso dei mezzi pubblici, anche se ciò

comporta un prolungamento del tempo di viaggio di un’ora al giorno rispetto al

tragitto domicilio-lavoro effettuato con un mezzo di trasporto privato. Nel suo

caso, il tempo supplementare che dovrebbe impiegare utilizzando i mezzi

pubblici supererebbe abbondantemente l'ora al giorno, avvicinandosi, nella

peggiore delle ipotesi, alle due ore. Inoltre, gli orari di lavoro renderebbero

possibile il riposo per sole 4 ore a notte se dovesse utilizzare i mezzi

pubblici. Per tali ragioni, il ricorrente ritiene che la deduzione delle spese

di trasporto professionale mediante l'uso del veicolo privato sia, nel suo caso,

pienamente giustificata. Infine, nel corso del 2022, l’utilizzo del veicolo

privato si sarebbe reso necessario anche per spostarsi fra i due cantoni, in

quanto avrebbe esercitato una parte dell’attività professionale in Ticino,

luogo del suo domicilio.

F. Con osservazioni del

25 luglio 2024, l’UT si è espresso in merito al ricorso in materia di IC/IFD

2022 inoltrato da RA 1 per conto di RI 1, chiedendo di confermare quanto già

espresso nelle motivazioni e conclusioni delle decisioni su reclamo. Secondo l’UT,

nel corso del 2022 il contribuente aveva il domicilio a __________, con un

lavoro principale a __________ e, secondariamente, un’attività accessoria a __________.

L’UT ritiene che non si possa accogliere la richiesta del contribuente

riguardante la deduzione delle spese di trasporto tramite veicolo privato,

poiché la giurisprudenza ha già sottolineato che, nel caso di pendolari

settimanali, si può ragionevolmente pretendere che scelgano un luogo di

residenza settimanale il più vicino possibile al luogo di lavoro. Pertanto,

eventuali e ulteriori spese di trasporto dal luogo di residenza al luogo di

lavoro possono essere dedotte solo se questi si trovano a una distanza

ragionevole l’uno dall’altro.

Diritto

1. 1.1

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali

deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

1.2.

Con l’approvazione, nel

2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013

concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria

(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema

per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento

dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato

modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese

di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo

massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).

Il 6 marzo 2015 è stata

modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente

ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella

versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per

il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa

dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a

LIFD).

L’art. 5 cpv. 2 precisa

che sono considerati costi deducibili:

a. le spese

necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b. i costi

necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo

privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è

ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

1.3.

Nel caso in esame, per il

calcolo dell’imposta federale diretta, l’autorità di tassazione ha ammesso una

deduzione di fr. 3'000.– per le spese di trasporto. Poiché al ricorrente è

stata riconosciuta la deduzione massima prevista dall’art. 26 cpv. 1 lett. a

LIFD, il ricorso è respinto nella misura in cui concerne il calcolo dell’IFD.

Considerandi

2.

2.1.

Per il calcolo

dell’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese

professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che “per

le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono stabilite

deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25

cpv. 2 LT).

2.2

Secondo l’art. 3 cpv. 1

del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL

640.210; quello valido per il periodo fiscale 2022 qui in esame è del 10

novembre 2021), sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa

di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del

Decreto esecutivo citato).

2.3

Come ha ricordato in una

recente sentenza la Suprema Corte, l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza del 10

febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale

diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1), il cui contenuto è

analogo a quello dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo cantonale, esprime il

carattere sussidiario della deduzione per spese relative all'uso di un veicolo

privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di

trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso.

In base alla

giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente

esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la

prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o

dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si

situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici

oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della

professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere

inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del

trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno,

rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di trasporto

privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile (sentenza del

Tribunale federale 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e

giurisprudenza citata).

2.4

Nella stessa occasione,

l’Alta Corte ha anche rilevato che l'art. 5 dell'ordinanza sulle spese

professionali non prevede che il tragitto professionale debba essere svolto

esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi privati. Anche in

applicazione di questa norma, un “cumulo” di deduzioni, per la parte di tragitto

con un mezzo di trasporto privato e per la parte con un mezzo di trasporto

pubblico (cosiddetto “tragitto misto”), resta quindi possibile (sentenza

9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.3 e giurisprudenza citata.).

3.

3.1.

Nella fattispecie in esame,

è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese per la trasferta

quotidiana mediante automobile da __________, dove l’insorgente risiede durante

la settimana, a __________, luogo di lavoro di quest’ultimo. Mentre l’autorità

fiscale ha riconosciuto la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo

pubblico, l’insorgente ritiene di adempiere le condizioni per poter dedurre le

spese per l’uso del veicolo privato

3.2

Si premette che il

ricorrente non contesta la decisione dell’autorità fiscale di riconoscergli,

per la trasferta settimanale dal domicilio al luogo di lavoro unicamente l’importo

di fr. 3'860.– (sulla base del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in

questione), corrispondente al costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo

pubblico.

Il contribuente pretenderebbe tuttavia un’ulteriore deduzione

per il fatto che, durante la settimana, ha alloggiato in un appartamento

situato a ben 39.9 chilometri di distanza dal luogo di lavoro.

3.3

È vero che la trasferta

dall’abitazione di __________ al luogo di lavoro a __________ con il veicolo

privato richiede un dispendio di tempo nettamente inferiore e che l’uso dei

mezzi pubblici comporta diversi cambi e tratte a piedi.

La questione non è tuttavia

decisiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, proprio nel caso dei pendolari

settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il

più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché, eventuali e ulteriori spese di

trasporto, dal luogo di residenza al luogo di lavoro, possono essere dedotte

solo se questi si trovano ad una distanza ragionevole l’uno dall’altro (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a

edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata).

Il disagio lamentato dall’insorgente,

a dipendenza della durata e della scomodità della trasferta quotidiana con i

mezzi pubblici, è in ultima analisi riconducibile alla sua scelta di risiedere

in una località che è situata a quasi 40 chilometri di distanza dal luogo di

lavoro e che non è servita da trasporti pubblici particolarmente favorevoli.

Le argomentazioni proposte

dal ricorrente, in merito al vantaggio in termini di tempo e di comodità,

potrebbero essere prese in considerazione se il comune di __________ fosse il

luogo di domicilio del contribuente. È logico quindi che sia la residenza

settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (CDT n.

80.2006.110

dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).

Pertanto è pienamente condivisibile la decisione dell’UT di non ammettere in

deduzione le spese di trasporto per la trasferta dal luogo di dimora

settimanale al luogo di lavoro.

3.4

Inoltre, il contribuente

si è limitato a sostenere la difficoltà pratica nell’utilizzare i mezzi di

trasporto pubblici a causa dei suoi orari di lavoro senza apportare nessuna

documentazione (come schede di controllo dell’entrata e dell’uscita) a favore

della sua argomentazione, ciò nonostante le due richieste inoltrate da parte

dell’UT in cui gli si richiedeva di produrre gli effettivi documenti. In

aggiunta, nel Modulo 4 della dichiarazione d’imposta, il contribuente ha

segnalato come luogo di domicilio __________, sebbene il domicilio effettivo si

trovasse ancora a __________ nel Canton Ticino.

3.5

La decisione impugnata,

con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano

adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle

spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto

legittima.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: