80.2024.161
Deduzioni: alimenti per ex coniuge, rapporti internazionali, nessuna sentenza di divorzio, preteso pagamento in contanti
5 novembre 2024Italiano11 min
d’imposta. Fra le deduzioni figuravano in particolare alimenti all’ex coniuge __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.161
80.2024.162
Lugano
5 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 luglio 2024 contro la decisione del 23 maggio 2024 in materia di IC e IFD
2014, 2015 e 2016.
Fatti
Fatti
A. Non avendo RI 1
presentato le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2014, 2015 e 2016,
con tre decisioni dell’8 agosto 2019, l’RS 1 (UT) gli ha notificato altrettante
tassazioni d’ufficio, commisurando il reddito imponibile come segue:
·
per il 2014: fr. 226’900.- per l’IC e fr. 319’900.- per l’IFD;
·
per il 2015: fr. 296'500.- per l’IC e fr. 298'300.- per l’IFD;
·
per il 2016: fr. 238’900.- per l’IC e fr. 240’200.- per l’IFD.
B. Con distinti reclami,
del 30 agosto 2019 per i periodi fiscali 2014 e 2015 e del 5 settembre 2019 per
il 2016, il contribuente, rappresentato dallo Studio fiduciario RA 1, è insorto
contro le decisioni di tassazione d’ufficio e ha presentato le dichiarazioni
d’imposta. Fra le deduzioni figuravano in particolare alimenti all’ex coniuge __________
per fr. 12'024.- nel 2014, fr. 38'059.- nel 2015 e fr. 37'520.- nel 2016.
Con tre decisioni del 23
maggio 2024, il fisco ha accolto i reclami del contribuente, riducendo il
reddito imponibile agli importi seguenti:
·
per il 2014: fr. 179’500.- per l’IC e fr. 181’500.- per l’IFD;
·
per il 2015: fr. 253’600.- per l’IC e fr. 255’600.- per l’IFD;
·
per il 2016: fr. 200’600.- per l’IC e fr. 207’400.- per l’IFD.
Rispetto alle
dichiarazioni presentate, l’autorità di tassazione non aveva ammesso in deduzione
gli alimenti chiesti in deduzione, con la motivazione che gli stessi non erano
stati “debitamente comprovati” dal contribuente.
C. Con atto intitolato “reclamo”
in data 9 giugno 2024, il contribuente ha chiesto all’UT che “gli alimenti
versati versati all’ex moglie siano riconosciuti in deduzione”. Il
reclamante ha allegato copia di un documento intitolato “accordo tra le
parti”, datato 22 marzo 2013 e redatto su carta intestata di uno Studio
legale di Pescara (Italia), in cui si legge che il contribuente “si impegna
a versare mensilmente la somma di Euro 2'500,00 (duemilacinquecento,00) a
favore della Sig.ra __________, in ossequio al dovere di assistenza, a titolo
di sostegno al mantenimento per lo svolgimento di una vita dignitosa e far
fronte alle necessità economiche personali , nonché di contributo al
mantenimento e sostegno della prole”. Era anche stabilito che “tale
versamento avverrà in contanti, in quanto, per ragioni personali la Sig.ra __________
non dispone di Conto Corrente bancario o postale”.
D. A seguito di uno
scambio di posta elettronica avuto con l’UT, con scritto intitolato “ricorso”
e presentato alla Camera di diritto tributario in data 24 luglio 2024, la
rappresentante del contribuente ribadisce quanto espresso nel precedente
scritto del 9 giugno 2024 e, più precisamente, chiede che vengano accettati in
deduzione i pagamenti a titolo di alimenti in favore dell’ex coniuge del
contribuente, sprovvista di conto corrente.
E. Con osservazioni del
29 luglio 2024 l’UT chiede la conferma
della sua decisione ritenendo che “in caso di alimenti versati a contanti in
seguito ad accordo tra le parti, oltretutto verso un soggetto fiscale estero,
non sia sufficiente a comprovare l’esistenza del contributo alimentare
fiscalmente deducibile ma neanche l’effettivo pagamento del preteso alimento”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
1.2.
Ai sensi dell’art. 227
cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la
decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Per l’imposta federale diretta,
l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può impugnare
con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro
30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso
indipendente dall’autorità fiscale.
Secondo l’art. 133 cpv. 2
LIFD (a cui rinvia l’art. 140 cpv. 4 LIFD), il reclamo presentato a un ufficio
incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione
competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se
quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio
postale svizzero il giorno della scadenza. Per l’imposta cantonale, lo stesso è
previsto dall’art. 192 cpv. 4 LT.
1.3.
Nella fattispecie, contro le decisioni di tassazione d’ufficio
erano stati presentati tempestivi reclami dalla rappresentante del
contribuente. A seguito delle decisioni su reclamo del 23 maggio 2024, il
contribuente aveva inoltrato il 4 giugno 2024 un ulteriore “reclamo”
contro le “decisioni di tassazione IC/IFD 2014, 2015 e 2016 del 23.05.2024”.
Essendosi già conclusa la
procedura di reclamo, lo scritto in questione avrebbe dovuto essere considerato
dall’UT quale ricorso da trasmettere per competenza alla Camera di diritto
tributario secondo gli articoli 192 cpv. 4 LT e 140 cpv. 4 LIFD (che rinvia
all’art. 133 cpv. 2 LIFD).
Per tale motivo, benché il
ricorso presentato dal contribuente alla Camera di diritto tributario (inviato
a seguito di corrispondenza tra la rappresentante del ricorrente e l’UT) sia
datato 24 luglio 2024, lo scritto “reclamo” inviato all’UT in data 4
giugno 2024, in virtù di quanto precedentemente esposto, deve essere qualificato e trattato quale ricorso
contro le decisioni di tassazione su reclamo per gli anni 2014, 2015 e 2016 del
23 maggio 2024.
Il ricorso è pertanto
ricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente
chiede che siano dedotti dal suo imponibile gli alimenti versati all’ex
coniuge, residente in Italia.
2.2
Sia la legge federale
sull'imposta federale diretta (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) sia la legge
tributaria cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. c LT) riconoscono che gli
alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto sono
deducibili dai proventi. Sulla base del cosiddetto principio di congruenza (o di
corrispondenza), essi sono imponibili come reddito di chi li riceve (articoli
23.
lett. f LIFD e 22 lett. f LT; sentenza del TF 2C_746/2015 e
2C_748/2015 del 31 maggio 2016 consid. 4.1 con rinvii).
2.3
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_112/2014 del 15 settembre
2014.
consid. 4.1 in fine).
Come ha ripetutamente
avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali
le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la
prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar
modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve
essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono
stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno
(cfr. sentenze del TF del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27
ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n. 2C_390/2008;
inoltre la sentenza del TF n. 2C_582/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 4.2; v.
anche Circolare n. 18/2020 del luglio 2020 della Divisione delle contribuzioni,
capitolo 5.1.2).
3.
3.1.
Nel caso in questione, il
ricorrente ha indicato alla cifra 14.1 della dichiarazione 2014 (alimenti
versati al coniuge/partner registrato divorziato o separato) l’importo di
fr. 12'024.-, corrispondenti a € 10'000, indicando __________. Allegato alla
dichiarazione fiscale vi è un l’estratto conto (“Kontoübersicht”),
verosimilmente allestito dalla __________, che concerne una relazione bancaria intestata
__________. A a pagina 2 dell’estratto è registrato un addebito di € 10'000 a
favore di __________, avvenuto il 19.05.2014; il contribuente ha manualmente
aggiunto la parola “alimenti”. In relazione a questa transazione sono
state addebitate spese SEPA dell’ammontare di € 5.50.
Per quanto riguarda la 2015,
il ricorrente ha chiesto la deduzione di fr. 38'059.-, corrispondenti alla
somma di € 10'000 ed € 25'000 a titolo di “alimenti + spese vive”, __________
quale beneficiaria. Nessun giustificativo è stato prodotto a comprova dell’avvenuto
trasferimento del suddetto importo e dell’eventuale causale.
Nella dichiarazione 2016
il ricorrente ha fatto valere una deduzione di fr. 37'520.-, corrispondenti a €35'000,
__________. Anche in questo caso, nessun giustificativo è stato allegato alla
dichiarazione.
3.2
Ora, le decisioni
impugnate, con cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione degli
alimenti, sono del tutto conformi al diritto applicabile.
In primo luogo, non
risulta mai essere stata prodotta una sentenza di divorzio. Ancora nelle
dichiarazioni d’imposta, presentate solo in sede di reclamo contro le
tassazioni d’ufficio, il 30 agosto 2019, il contribuente indicava lo stato
civile di “separato”. Dalla dichiarazione dell’avv. __________, allegata al
ricorso, si apprende tuttavia che già il 21 marzo 2013 sarebbe stata
pronunciata una “sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio”.
Non essendo mai stata
prodotta, non è noto cosa preveda la sentenza di divorzio in merito agli
obblighi di mantenimento. Verosimilmente non ne fa menzione, dal momento che
l’impegno dell’insorgente a versare mensilmente la somma di € 2’500 risulta
essere stato assunto solo con l’accordo stipulato il 22 marzo 2013 “alla
presenza dell’avv. __________”.
In ogni caso, solleva
evidenti problemi, perlomeno dal profilo probatorio, la pattuizione secondo cui
“tale versamento avverrà in contanti, in quanto, per ragioni personali la
Sig.ra __________ non dispone di conto corrente bancario o postale”.
In queste circostanze,
sarebbe stato necessario provare l’avvenuto versamento degli importi in
questione alla pretesa beneficiaria. Come ricordato, tuttavia, l’unico
documento prodotto dal ricorrente a tale riguardo non solo non costituisce una
prova del pagamento di alimenti, ma è anche in contraddizione con la
pattuizione appena evocata.
Infatti, come già
ricordato, con la dichiarazione 2014 è stato prodotto un estratto conto, che
registra un versamento di € 10'000 a __________. Ebbene, qualora il pagamento
in questione fosse stato effettuato su un conto intestato a __________
(condizione che non è in ogni caso possibile verificare sulla base della
documentazione prodotta), ciò si troverebbe in contrasto con la tesi del
ricorrente che invoca la consegna brevi manu degli importi destinati
alla ex coniuge sulla base di una scelta (“per ragioni personali”) di
quest’ultima di non disporre di conti correnti. Come ricordato, con il bonifico
sono state poste a carico del titolare del conto spese SEPA. L’acronimo SEPA (Single
Euro Payments Area) indica il sistema uniformizzato per il traffico dei
pagamenti senza contanti all’interno dell’Europa e altri Stati aderenti. Il
pagamento di tali spese presuppone dunque l’esistenza di un conto corrente,
destinatario del bonifico. Già tale circostanza mette perlomeno in dubbio la
completa correttezza delle indicazioni fornite dal ricorrente.
D’altra parte, il conto da
cui è stato fatto il bonifico non risulta intestato al ricorrente, ragione per
cui anche la causale del versamento è perlomeno dubbia. Inoltre, l’estratto
conto non contiene né un numero di conto o un’indicazione riguardante la banca
destinataria della girata, né l’intestatario del conto di arrivo o di
qualsivoglia indicazione di una causale. Mancando tutti questi elementi, non è
possibile determinare né la natura né l’effettivo versamento dell’importo
preteso in deduzione.
Anche per quanto concerne
l’asserito pagamento a contanti, l’effettiva versamento dell’importo all’ex
coniuge deve essere provato per poter essere dedotto dal reddito imponibile.
Tuttavia, nessun altro documento è stato prodotto a comprova della consegna dei
vari importi brevi manu.
Difettando tale prova, la
deduzione non può essere concessa né sulla base di un mero accordo tra le parti
né dell’unico documento prodotto, riferito al 2014.
3.3
Alla luce di quanto precede,
il contribuente non ha addotto alcuna prova convincente di pagamenti effettuati
in favore dell’ex coniuge a titolo di alimenti. Di conseguenza, la decisione impugnata,
con cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione in questione, si rivela
legittima.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le
spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: