Lexipedia

Decisione

80.2024.165

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che ha ritornato i moduli per la dichiarazione all’ufficio di tassazione

19 settembre 2024Italiano10 min

2024, l’UT notificava alla contribuente una diffida, con la quale veniva avvertita

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.165

Lugano

19 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 luglio 2024 contro la decisione del 9 luglio 2024 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Con raccomandata del

28 maggio 2024, RI 1 segnalava all'RS 1 (di seguito UT) l'arrivo di una lettera

di richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, che, a

suo dire, era “priva di valore legale” in quanto priva di firma o nome

del mittente. Secondo la contribuente, la lettera di richiamo doveva essere

frutto di un errore da parte dell'UT, poiché la sua posizione fiscale come

persona fisica era stata chiusa rispetto alla Svizzera, essendo stata segregata

in un Trust ad Alto Scopo Umanitario. Inoltre, la contribuente aggiungeva che,

in data 22 marzo 2024, aveva inviato all’UT tramite raccomandata il modulo di

dichiarazione d’imposta, accompagnato da uno scritto in cui affermava: “Vi

notifico che avete probabilmente inviato per errore il modulo di tassazione

2024, che vi rimando indietro".

B. In data 19 giugno

2024, l’UT notificava alla contribuente una diffida, con la quale veniva avvertita

che, in caso di mancato inoltro della dichiarazione d’imposta entro 20 giorni, le

sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali. Con

la diffida veniva inoltre messa a carico della contribuente una tassa di fr.

50.-.

C. Con reclamo del 21

giugno 2024, RI 1 chiedeva l’annullamento della diffida, poiché in data 22

marzo 2024, tramite raccomandata, aveva rinviato all’UT la busta ancora chiusa

e sigillata della dichiarazione d’imposta 2023. Pertanto, risultava impossibile

per la contribuente compilare e firmare la dichiarazione, che a suo dire non

aveva mai ricevuto indietro. Ha inoltre sottolineato di aver dovuto chiamare

l’UT in data 20 giugno 2024 per ottenere maggiori chiarimenti.

Con decisione del 09

luglio 2024, l’UT respingeva il reclamo, argomentando che, nonostante la

contribuente avesse rispedito all’UT in data 22 marzo 2024 la busta della

dichiarazione d’imposta ancora sigillata, ciò non la sollevava dall'obbligo di

compilare la dichiarazione d’imposta entro il termine assegnatole.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 26 luglio 2024, RI 1 chiede

l’annullamento della diffida e della relativa tassa. Dopo aver ribadito di aver

ritornato all’UT, tramite raccomandata, il modulo di dichiarazione d’imposta

ancora nella busta sigillata, afferma che le è stato impossibile compilarlo in

quanto non più in suo possesso, come aveva già sostenuto nella raccomandata del

28 maggio 2024. Tuttavia, invece di inviarle nuovamente il modulo, in data 19

giugno 2024 l’autorità di tassazione l’aveva diffidata. La ricorrente, in data

20 giugno 2024, avrebbe preso contatto telefonico con l’UT per spiegare di non

essere più in possesso della dichiarazione d’imposta e per chiedere che i

moduli le fossero rinviati per poterli compilare. Già il 22 giugno 2024 i

moduli sarebbero stati in suo possesso. Vista la situazione, le sarebbe anche

stata concessa una proroga del termine per l’invio della dichiarazione

d’imposta al 30 settembre 2024. Nonostante abbia fatto tutto ciò che era in suo

potere, con la decisione impugnata si sarebbe vista respingere il reclamo e

confermare la diffida.

E. Con osservazioni del

5 agosto 2024, l’UT si riconferma nella sua posizione, ribadendo che la diffida

risulta giustificata. All’UT risulterebbe essere pervenuta solo la raccomandata

del 28 maggio 2024, il cui contenuto è poco chiaro e sicuramente non

assimilabile a una dichiarazione d’imposta. Nessun'altra dichiarazione

d’imposta, né compilata né vuota, sarebbe mai stata ricevuta. Infine, la

proroga sarebbe stata concessa soltanto in seguito alla telefonata del 20

giugno 2024, quindi successivamente all’emissione della diffida contestata.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso in esame, oggetto

del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno

2024.

A questo proposito, va

ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o

invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno

ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.

1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

Il contribuente deve

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed

inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine

stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

Secondo gli articoli 124

cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a

rimediarvi entro un congruo termine.

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad

art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130

LIFD, p. 2245).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto

tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

invito, a diffidarlo.

1.3.

Nella misura in cui

concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente

irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie, alla

contribuente è stata inflitta una diffida a presentare la dichiarazione

d’imposta 2023, poiché non l’aveva presentata entro il termine impartito

dall’UT con il precedente richiamo menzionato dalla ricorrente nella

raccomandata del 28 maggio 2024. Così facendo, e in assenza di ulteriori richieste

di proroga prima del termine del richiamo, la ricorrente ha

indiscutibilmente adempiuto le condizioni per essere diffidata formalmente.

Nonostante ciò, l’insorgente

contesta la diffida e la relativa tassa messa a suo carico,

argomentando che, in data 22 marzo 2024, avrebbe rispedito all’UT i moduli

della dichiarazione d’imposta ancora sigillati nella busta, e non li aveva più

riavuti indietro, cosa che l’avrebbe messa nell’impossibilità di conformarsi

all’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta entro il termine

attribuitole. A suo avviso, prima di diffidarla, l’UT le avrebbe dovuto rinviare

i moduli per la dichiarazione d’imposta, senza i quali non avrebbe potuto

procedere alla loro compilazione.

2.2

Dall’esposizione dei fatti

proposta dalla stessa ricorrente si evince che la stessa era a conoscenza

dell’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, che aveva ricevuto

tempestivamente i moduli necessari e che le era noto anche il termine entro il quale

avrebbe dovuto adempiere il suo obbligo. Ciononostante, ha atteso che

l’autorità di tassazione le inviasse un richiamo, dopo la scadenza del termine

per l’inoltro della dichiarazione, per ritornare al mittente i moduli ricevuti,

con una lettera con la quale contestava il “valore legale” dell’invio.

In simili circostanze, è

evidente che la lamentata impossibilità di compilare i moduli dipendeva

esclusivamente dagli atti della stessa ricorrente.

L’invio della diffida era

conseguentemente giustificato.

3.

3.1.

L’insorgente sostiene anche

che l’ufficio di tassazione le avrebbe concesso una proroga del termine per la

presentazione della dichiarazione fino al 31 settembre 2024 e tuttavia ha

respinto il suo reclamo.

3.2

Va dapprima ricordato all’insorgente

che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla semplice

richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di

tassazione accoglie la relativa istanza.

Un termine stabilito

dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.

119.

cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1

seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione

potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”),

l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata

dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea,

2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).

L’eventuale inoltro della

domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare

l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.

3.3

In ogni caso, la

ricorrente ha richiesto e ricevuto la proroga il 20 giugno 2024, quando il

termine per inoltrare la dichiarazione era ormai scaduto da tempo. Infatti,

dopo la scadenza del termine generale (30 aprile 2024), l’autorità di

tassazione l’aveva richiamata, attribuendole un ulteriore termine, avvertendola

che altrimenti l’avrebbe diffidata. Nel momento in cui le è stata notificata la

diffida (19 giugno 2024), il termine era scaduto. Proprio in seguito al

ricevimento della diffida la contribuente si è rivolta telefonicamente

all’autorità di tassazione, sostenendo di non disporre più dei moduli per la

dichiarazione. L’UT le ha allora concesso la proroga.

La ricorrente non può

certo pretendere che la proroga del 20 giugno 2024 abbia effetto retroattivo a

prima dell’invio della diffida da parte dell’UT. La concessione della proroga è

invece stata l’effetto della sua telefonata, successiva al ricevimento della

diffida.

3.4

Con la diffida il

contribuente viene avvertito che, in caso di inosservanza dell’ulteriore

termine concesso con la diffida stessa, si espone al rischio di una multa per

violazione degli obblighi procedurali.

In altre parole, il

contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere

cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della

dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato

senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid.

2.2).

Ne consegue che, nel caso

in esame, l’effetto della proroga è di aver concesso alla contribuente un

termine ulteriore per adempiere i suoi obblighi fiscali, senza incorrere nella

sanzione prevista per la violazione degli obblighi di procedura.

L’insorgente è comunque

resa attenta al fatto che, se non dovesse inoltrare la dichiarazione completa

entro il termine prorogato, l’autorità di tassazione le infliggerebbe una multa

per violazione degli obblighi procedurali senza prima notificarle una

nuova diffida (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid.

2.3.2).

4.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di

giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: