80.2024.165
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che ha ritornato i moduli per la dichiarazione all’ufficio di tassazione
19 settembre 2024Italiano10 min
2024, l’UT notificava alla contribuente una diffida, con la quale veniva avvertita
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.165
Lugano
19 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 luglio 2024 contro la decisione del 9 luglio 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Con raccomandata del
28 maggio 2024, RI 1 segnalava all'RS 1 (di seguito UT) l'arrivo di una lettera
di richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, che, a
suo dire, era “priva di valore legale” in quanto priva di firma o nome
del mittente. Secondo la contribuente, la lettera di richiamo doveva essere
frutto di un errore da parte dell'UT, poiché la sua posizione fiscale come
persona fisica era stata chiusa rispetto alla Svizzera, essendo stata segregata
in un Trust ad Alto Scopo Umanitario. Inoltre, la contribuente aggiungeva che,
in data 22 marzo 2024, aveva inviato all’UT tramite raccomandata il modulo di
dichiarazione d’imposta, accompagnato da uno scritto in cui affermava: “Vi
notifico che avete probabilmente inviato per errore il modulo di tassazione
2024, che vi rimando indietro".
B. In data 19 giugno
2024, l’UT notificava alla contribuente una diffida, con la quale veniva avvertita
che, in caso di mancato inoltro della dichiarazione d’imposta entro 20 giorni, le
sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali. Con
la diffida veniva inoltre messa a carico della contribuente una tassa di fr.
50.-.
C. Con reclamo del 21
giugno 2024, RI 1 chiedeva l’annullamento della diffida, poiché in data 22
marzo 2024, tramite raccomandata, aveva rinviato all’UT la busta ancora chiusa
e sigillata della dichiarazione d’imposta 2023. Pertanto, risultava impossibile
per la contribuente compilare e firmare la dichiarazione, che a suo dire non
aveva mai ricevuto indietro. Ha inoltre sottolineato di aver dovuto chiamare
l’UT in data 20 giugno 2024 per ottenere maggiori chiarimenti.
Con decisione del 09
luglio 2024, l’UT respingeva il reclamo, argomentando che, nonostante la
contribuente avesse rispedito all’UT in data 22 marzo 2024 la busta della
dichiarazione d’imposta ancora sigillata, ciò non la sollevava dall'obbligo di
compilare la dichiarazione d’imposta entro il termine assegnatole.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del 26 luglio 2024, RI 1 chiede
l’annullamento della diffida e della relativa tassa. Dopo aver ribadito di aver
ritornato all’UT, tramite raccomandata, il modulo di dichiarazione d’imposta
ancora nella busta sigillata, afferma che le è stato impossibile compilarlo in
quanto non più in suo possesso, come aveva già sostenuto nella raccomandata del
28 maggio 2024. Tuttavia, invece di inviarle nuovamente il modulo, in data 19
giugno 2024 l’autorità di tassazione l’aveva diffidata. La ricorrente, in data
20 giugno 2024, avrebbe preso contatto telefonico con l’UT per spiegare di non
essere più in possesso della dichiarazione d’imposta e per chiedere che i
moduli le fossero rinviati per poterli compilare. Già il 22 giugno 2024 i
moduli sarebbero stati in suo possesso. Vista la situazione, le sarebbe anche
stata concessa una proroga del termine per l’invio della dichiarazione
d’imposta al 30 settembre 2024. Nonostante abbia fatto tutto ciò che era in suo
potere, con la decisione impugnata si sarebbe vista respingere il reclamo e
confermare la diffida.
E. Con osservazioni del
5 agosto 2024, l’UT si riconferma nella sua posizione, ribadendo che la diffida
risulta giustificata. All’UT risulterebbe essere pervenuta solo la raccomandata
del 28 maggio 2024, il cui contenuto è poco chiaro e sicuramente non
assimilabile a una dichiarazione d’imposta. Nessun'altra dichiarazione
d’imposta, né compilata né vuota, sarebbe mai stata ricevuta. Infine, la
proroga sarebbe stata concessa soltanto in seguito alla telefonata del 20
giugno 2024, quindi successivamente all’emissione della diffida contestata.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso in esame, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno
2024.
A questo proposito, va
ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.
1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124
cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130
LIFD, p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
1.3.
Nella misura in cui
concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente
irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso di specie, alla
contribuente è stata inflitta una diffida a presentare la dichiarazione
d’imposta 2023, poiché non l’aveva presentata entro il termine impartito
dall’UT con il precedente richiamo menzionato dalla ricorrente nella
raccomandata del 28 maggio 2024. Così facendo, e in assenza di ulteriori richieste
di proroga prima del termine del richiamo, la ricorrente ha
indiscutibilmente adempiuto le condizioni per essere diffidata formalmente.
Nonostante ciò, l’insorgente
contesta la diffida e la relativa tassa messa a suo carico,
argomentando che, in data 22 marzo 2024, avrebbe rispedito all’UT i moduli
della dichiarazione d’imposta ancora sigillati nella busta, e non li aveva più
riavuti indietro, cosa che l’avrebbe messa nell’impossibilità di conformarsi
all’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta entro il termine
attribuitole. A suo avviso, prima di diffidarla, l’UT le avrebbe dovuto rinviare
i moduli per la dichiarazione d’imposta, senza i quali non avrebbe potuto
procedere alla loro compilazione.
2.2
Dall’esposizione dei fatti
proposta dalla stessa ricorrente si evince che la stessa era a conoscenza
dell’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, che aveva ricevuto
tempestivamente i moduli necessari e che le era noto anche il termine entro il quale
avrebbe dovuto adempiere il suo obbligo. Ciononostante, ha atteso che
l’autorità di tassazione le inviasse un richiamo, dopo la scadenza del termine
per l’inoltro della dichiarazione, per ritornare al mittente i moduli ricevuti,
con una lettera con la quale contestava il “valore legale” dell’invio.
In simili circostanze, è
evidente che la lamentata impossibilità di compilare i moduli dipendeva
esclusivamente dagli atti della stessa ricorrente.
L’invio della diffida era
conseguentemente giustificato.
3.
3.1.
L’insorgente sostiene anche
che l’ufficio di tassazione le avrebbe concesso una proroga del termine per la
presentazione della dichiarazione fino al 31 settembre 2024 e tuttavia ha
respinto il suo reclamo.
3.2
Va dapprima ricordato all’insorgente
che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla semplice
richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di
tassazione accoglie la relativa istanza.
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.
119.
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1
seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione
potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”),
l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata
dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea,
2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della
domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare
l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.
3.3
In ogni caso, la
ricorrente ha richiesto e ricevuto la proroga il 20 giugno 2024, quando il
termine per inoltrare la dichiarazione era ormai scaduto da tempo. Infatti,
dopo la scadenza del termine generale (30 aprile 2024), l’autorità di
tassazione l’aveva richiamata, attribuendole un ulteriore termine, avvertendola
che altrimenti l’avrebbe diffidata. Nel momento in cui le è stata notificata la
diffida (19 giugno 2024), il termine era scaduto. Proprio in seguito al
ricevimento della diffida la contribuente si è rivolta telefonicamente
all’autorità di tassazione, sostenendo di non disporre più dei moduli per la
dichiarazione. L’UT le ha allora concesso la proroga.
La ricorrente non può
certo pretendere che la proroga del 20 giugno 2024 abbia effetto retroattivo a
prima dell’invio della diffida da parte dell’UT. La concessione della proroga è
invece stata l’effetto della sua telefonata, successiva al ricevimento della
diffida.
3.4
Con la diffida il
contribuente viene avvertito che, in caso di inosservanza dell’ulteriore
termine concesso con la diffida stessa, si espone al rischio di una multa per
violazione degli obblighi procedurali.
In altre parole, il
contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere
cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della
dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato
senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid.
2.2).
Ne consegue che, nel caso
in esame, l’effetto della proroga è di aver concesso alla contribuente un
termine ulteriore per adempiere i suoi obblighi fiscali, senza incorrere nella
sanzione prevista per la violazione degli obblighi di procedura.
L’insorgente è comunque
resa attenta al fatto che, se non dovesse inoltrare la dichiarazione completa
entro il termine prorogato, l’autorità di tassazione le infliggerebbe una multa
per violazione degli obblighi procedurali senza prima notificarle una
nuova diffida (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid.
2.3.2).
4.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di
giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: