80.2024.166
Procedura: sproporzione fra entrate e uscite, onere della prova, reddito presunto, pretesa importazione di “numerario” dall’estero
8 luglio 2025Italiano19 min
cittadino __________ residente in Svizzera, è coniugato con __________ (__________),
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.166
80.2024.167
Lugano
8 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 luglio 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD
2011.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
cittadino __________ residente in Svizzera, è coniugato con __________ (__________),
che si è trasferita in Svizzera dal 1° agosto 2013.
B.
a.
Nella dichiarazione
fiscale 2011, il contribuente indicava un reddito imponibile pari a fr.
23'459.- e una sostanza imponibile di fr. 2'607'743.- (importo inclusivo di un
numerario di fr. 290'000.-).
b.
Con scritto del 21 ottobre
2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) chiedeva al
contribuente di voler completare la dichiarazione d’imposta presentando tutti i
giustificativi.
c.
Il 16 novembre 2015 il
fisco sottoponeva a __________ un calcolo del dispendio, dal quale risultava
un’insufficiente disponibilità finanziaria e lo invitava a presentare delle
osservazioni. Ogni rettifica avrebbe dovuto essere debitamente comprovata. Il
contribuente veniva inoltre avvisato che, in caso di mancata giustificazione
dell’insufficiente disponibilità finanziaria nel termine assegnato, l’autorità
fiscale avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio, secondo gli artt. 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
d.
Con decisione del 19
ottobre 2016, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione
ordinaria complementare IC e IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in
fr. 30'600.- per l’IC (fr. 94'400.- il reddito determinante per l’aliquota) e in
fr. 28'500.- per l’IFD (fr. 91'900.- il reddito determinante per l’aliquota) e la
sostanza in fr. 2'627'000.- (fr. 2'712'000.- la sostanza determinante per
l’aliquota).
Ne calcolo del reddito
imponibile, rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità fiscale aveva
aggiunto in particolare l’importo di fr. 30'000.- a titolo di “altri redditi”
relativi a “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte
stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
La valutazione dei redditi
era stata effettuata per apprezzamento, ritenuto che, alla richiesta del 16
novembre 2015 di determinarsi in merito al calcolo del dispendio, trasmettendo
eventuale documentazione, non era stato dato riscontro.
Per quanto concerne la
sostanza, il fisco aveva rettificato il valore delle partecipazioni nella __________
(in fr. 224'132.-) e nella __________ (in fr. 60'000.-). Aveva inoltre preso in
considerazione il diritto di compera stipulato per l’immobile a __________, a
un valore di fr. 250'000.-, come anche il controvalore dell’investimento
dell’immobile ubicato nel Comune di __________ (fr. 185'071.-). Veniva inoltre
ritenuto l’importo di fr. 16'000.- a titolo di “veicoli a motore”.
e.
Con reclamo del 16/17
novembre 2016, il contribuente insorgeva contro la decisione di tassazione 2011
chiedendo di stabilire gli elementi imponibili così come da lui dichiarati, e
chiedeva inoltre di essere convocato in udienza.
C.
a.
Con richiesta di documentazione del 1° marzo 2018, l’UT, a
seguito del reclamo presentato, chiedeva la trasmissione del bilancio e conto
perdite e profitti delle società estere e delle loro partecipate in forma
diretta o indiretta, cioè la __________ e la __________. Inoltre, per le
operazioni immobiliari intraprese nei Comuni di __________, __________, __________
e __________, chiedeva di comprovare il pagamento degli importi versati e
conseguiti dalle stesse.
b.
Con risposta del 30 aprile
2018, la __________, trasmetteva i bilanci e il conto perdite e profitti della e
__________ e della __________.
Trasmetteva anche i
giustificativi dei pagamenti e dei versamenti relativi alle operazioni
immobiliari di __________, __________.
D. Con missiva del 29
gennaio 2020, seguita da un richiamo del 5 marzo 2020, l’autorità di tassazione
chiedeva la trasmissione di copia dell’atto costitutivo della __________ e di
eventuali osservazioni relative alle valutazioni delle società: __________; __________;
__________; __________.
E. I successivi
accertamenti fiscali sono stati demandati dall’UT all’Ispettorato fiscale. Ne
sono seguiti molteplici scambi di corrispondenza cartacea e telematica tra le
parti, oltre ad incontri, nei quali sono stati sottoposti al contribuente i
calcoli del dispendio. Per quanto concerne il 2011, l’Ispettorato fiscale
evidenziava una problematica legata al consumo del numerario (fr. 310'000.-).
In particolare, con e-mail del 17 maggio 2023 faceva presente al rappresentante
del contribuente (__________ della __________) che “il consumo di ingenti
numerari va comprovato in maniera ineccepibile: attestazioni di banche, notai,
avvocati e di coloro che hanno il dovere legale di verificarne la provenienza
sono ammesse (se tali attestazioni sottostanno al diritto svizzero)”. La
richiesta veniva rinnovata l’8 agosto 2023 e il contribuente dava parziale riscontro
nei successivi mesi.
F. Con richiesta di
documentazione del 21 marzo 2024, l’UT invitava il contribuente, per il tramite
del rappresentante, la __________, a trasmettere entro il 10 aprile 2024 “eventuali
ulteriori documenti o osservazioni a comprova del consumo del numerario 2011
(…)” ed inoltre la “comprova dell’esistenza del debito presso __________
relativamente all’operazione di __________ (deve in particolar modo essere
chiara l’evoluzione dell’ammontare del debito dal 2014 ad oggi)”.
Il reclamante veniva
inoltre avvertito del fatto che le decisioni impugnate avrebbero potuto essere
riviste a suo sfavore (“reformatio in pejus”), con l’aggiunta di altri
redditi, definiti in fr. 290'000.-.
L’autorità fiscale
informava il contribuente che – in caso di inosservanza della richiesta – il
reclamo sarebbe stato deciso in base alla documentazione già a disposizione
dell’autorità e gli elementi imponibili sarebbero stati decisi come segue:
2011
·
Titoli e capitali rettificato in
CHF 2'557'662, differisce rispetto alla dichiarazione presentata nelle seguenti
voci:
Valore (…) __________ da CHF 8'000
(nominale) a CHF 205’920
Valore (…) __________ da CHF
50'000 (nominale) a CHF 60’000
·
Aggiunta diritto di compera per
CHF 250'000;
·
Azzeramento numerario in quanto
non comprovato;
·
Salario considerato al netto delle
spese professionali e oneri assicurativi chiesti in deduzione (al netto CHF
44'791);
·
Aggiunta forfait per spese di
manutenzione immobili esteri per CHF 1’500
·
Aggiunta reddito d’altra fonte per
CHF 290’000
G. Con decisione del 17
luglio 2024, l’UT ha notificato al reclamante la decisione dopo reclamo, nella
quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 290'600.- per l’IC (reddito
determinante per l’aliquota pari a fr. 339'900.-) e in fr. 288'100.- per l’IFD
(reddito determinante per l’aliquota fr. 337'600.-) e la sostanza in fr.
2'136'000.- (fr. 2'219'000.- la sostanza determinante per l’aliquota).
La motivazione era la
seguente:
Con tempestivo reclamo del 16 novembre 2016 i contribuenti
contestavano svariate voci della decisione di tassazione.
Dopo ampia e lunga
valutazione, richieste e scambi di corrispondenza è stata inviata, in data 21
marzo 2024, una richiesta documentazione (sollecitata in data 4 giugno 2024)
volta a chiarire gli ultimi aspetti rimasti non chiari e che avrebbero portato
ad una decisione peggiorativa (reformatio in peius) per gli anni 2011, 2013 e
2014 in particolare per l’aggiunta di un reddito d’altra fonte per
insufficienza di disponibilità finanziaria (problematica principale deriva
dalla mancata comprova del consumo di numerario, tema trattato in maniera
estensiva e discusso in più occasioni ma mai giustificato).
Richiesta che aveva come primo
termine il 10 aprile 2024, richiamo come termine ultimo il 30 giugno 2024, in
data 1 luglio 2024 è stata inviata una richiesta di proroga al 30 settembre
2024, richiesta negata con la lettera del giorno successivo.
Non avendo ricevuto la
documentazione richiesta la decisione dopo reclamo è evasa in base a quanto
discusso e riassunto nella lettera del 21 marzo 2024.
H. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato da __________, contesta
la decisione su reclamo. Nella decisione del 19 ottobre 2016, relativa al periodo
fiscale 2010, cioè la prima tassazione dal suo trasferimento in Svizzera,
sarebbe stata accertata l’esistenza di un numerario pari a fr. 600'000.-. Egli
avrebbe allora fatto valere, nella dichiarazione fiscale 2011, un importo di
fr. 290'000.- a titolo di numerario – e pertanto – un consumo dello stesso pari
a fr. 310'000.-. Nella decisione impugnata, non è stato riconosciuto il valore
del numerario dichiarato, ma tale importo è stato considerato quale “altro reddito”.
Il ricorrente ritiene di aver giustificato a più riprese l’impiego del
numerario al 31.12.2011, fornendo i documenti a supporto e meglio: il rogito
notarile n. __________ “costituzione del diritto di compera” del
23.11.2011 (doc. D) e la dichiarazione di __________, firmata dal
rappresentante legale. Nel rogito viene espressamente indicato che il
contribuente “ha pagato direttamente al venditore l’importo di CHF 250'000.-
e inoltre nella dichiarazione di __________ SA, la stessa conferma di aver
ricevuto lo stesso importo (doc. E)”. Motivo per il quale, la diminuzione
del numerario era giustificata, visti tali documenti, e considerando gli esborsi
vari per fr. 60'000.-. Il ricorrente chiede di rivedere il calcolo del dispendio
considerando l’impiego di fr. 250'000.-, oltre agli esborsi. Chiede pure la
conferma del numerario, per fr. 290'000.-, e lo stralcio della posizione “altri
redditi” per il medesimo importo.
I. Con osservazioni
del 7 agosto 2024, l’UT rileva che il tema del “numerario” è stato ampiamente
discusso tra le parti e che la documentazione presentata non è in ogni caso
sufficiente per poter comprovare l’utilizzo “di contanti a copertura delle
ingenti cifre in gioco”. Il fatto che un contribuente abbia dichiarato un
numerario non significherebbe ancora che la semplice diminuzione dello stesso
ne comprovi un suo utilizzo, e ciò a fronte di un “dispendio fortemente
negativo”.
L. All’udienza del 28
aprile 2025, il ricorrente ha contestato i redditi d’altra fonte stabiliti
dall’autorità fiscale e ha ribadito che l’atto pubblico e la successiva
dichiarazione controfirmata dal signor __________ documenterebbero l’avvenuto
pagamento dell’importo di fr. 250'000.-. Di diverso avviso l’autorità fiscale,
secondo cui sarebbe inverosimile che possa esserci stato un pagamento a
contanti di fr. 250'000.- senza il rilascio di una ricevuta. Difetterebbe
pertanto la comprova della provenienza del capitale impiegato.
M. Con scritto del 23
maggio 2025, __________, rappresentato dalla __________, ha precisato che, per
quanto concerne la questione del versamento di fr. 250'000.- a contanti alla __________,
oltre ai documenti già agli atti (atto notarile del notaio __________ e
dichiarazione di __________), erano stati rinvenuti degli appunti “vergati” da __________
“su carta di un vecchio “notes” dell’allora __________ (…) durante una
riunione in vista dell’acquisto”. Dagli stessi emergerebbe in maniera
chiara che la quota a contanti concordata tra le parti doveva inizialmente
essere di fr. 330'000.-, poi ridotta a fr. 250'000.-. Ad ulteriore comprova, ha
prodotto le raccomandate “scambiate tra __________ __________, e
precisamente la raccomandata di __________ del 18 marzo 2013 (doc. 9) e la
fattura di CHF 80'000.- (doc. 10)”. Dalle stesse risulterebbe che la somma
di fr. 250'000.- è stata versata a contanti.
Diritto
1.
Contestata,
nel caso sub judice, è l’aggiunta di altri redditi, operata dall’UT
sulla base del calcolo del dispendio. Con il ricorso, il contribuente, rileva
che i dati stabiliti dall’UT sono arbitrari siccome non è stata presa in
considerazione la variazione del numerario – dichiarato l’anno precedente –
dipesa da un versamento a contanti effettuato a favore di __________.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 123
cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il
contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa
ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla
collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente
(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e
200.
cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in
modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare
i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di
tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla
luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a
proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione
patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è
in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130
cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione
esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la
legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dalladempimento di due
condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi
procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale
di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due
condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione,
basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di
tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la
giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione
d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso
dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a
quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza
TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, una tassazione d’ufficio può essere intrapresa non solo
se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili, ma anche quando le circostanze di fatto determinanti
per la tassazione non possono essere accertate, sebbene il contribuente non abbia
violato alcun obbligo procedurale, vale a dire se l'incertezza dei dipende da
altre ragioni, che non possono essere superate (sentenza 2C_179/2016 e
2C_180/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 3.1 e giurisprudenza citata; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 41 ad art. 130
LIFD, p. 2203).
2.3
Al
contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre
spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non
sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere
provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le
conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di
elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al
contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2
LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
3.
3.1.
Nella fattispecie,
nonostante abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, l’UT ha
integrato il reddito imponibile del contribuente, in misura corrispondente
all’ammanco che scaturisce dal calcolo delle entrate e delle uscite 2011. In
mancanza di prove, non è stata considerata la variazione del numerario.
3.2
L’autorità fiscale ha
allestito il seguente calcolo del dispendio, per il 2011:
Calcolo Entrate /
Uscite anno 2011
Attivi
1.1.2011
31.12.2011
Entrate
Uscite
Titoli, capitali e numerario
47’639
41’735
5’904
Numerario
600’000
290’000
310’000
Prestiti
1'702’835
1'604’512
98'323
Partecipazioni
89’250
89’250
Adeguamento prestiti con corsi EUR/CHF medi
10’326
Capitali da assicurazioni
39’500
Acquisto immobili – acconto __________
250’000
Acquisto immobili - __________
440’000
Rinunce crediti Immobiliare __________
100’764
Passivi
1.1.2011
31.12.2011
Debiti privati
157.
352’000
351’843
Proventi
Salari e altri emolumenti
57’841
Reddito titoli e capitali
19.
Affitti incassati
6’000
Oneri
Spese professionali
8’472
Oneri assicurativi
4’554
Spese immobili
1’800
Interessi passivi
348.
Spese titoli
58.
Minimo vitale coniugi e figli
32’400
Totali
869’429
848’722
Disponibilità anno
2011.
20’707
Disponibilità mensile
1’725
Non riconoscendo la
variazione del numerario, quale entrata, in sostanza l’autorità fiscale ha
ritenuto che le entrate complessive nel 2011 fossero pari a fr. 559'429.- (869'429
– 310'000). Ne discende che, confrontando le entrate, di fr. 559'429.- con le
uscite, di fr. 848'772.- emergeva un disavanzo negativo di fr. 289'293.- che
l’autorità fiscale ha ripreso, arrotondandolo a fr. 290'000.-, a titolo di
altri redditi.
3.3
Ora, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione
patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di
tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo
aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne
l’inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017
consid. 3.4).
3.4
Il ricorrente ritiene di
aver fornito la comprova dell’impiego di fr. 250'000.- a contanti, quali acconto
versato alla __________.
La documentazione da lui
prodotta non è tuttavia sufficiente per ammettere, nel caso concreto, un
consumo del numerario.
Nell’atto notarile
dell’avv. __________ del 23 dicembre 2011, relativo alla costituzione di un
diritto di compera concesso dalla __________ a __________ per l’acquisto della __________
nonché della quota di comproprietà di 2/24 della __________ del fondo base __________
RFD, del __________, in merito al prezzo (punto 6 del rogito) si legge:
Il
Signor __________ ha già pagato direttamente alla venditrice, secondo modalità
stabilite dalle parti in separata sede, l’importo di CHF 250'000.- (…) a titolo
di riservazione delle unità, prima della firma di questo atto.
Diversamente da quanto
sostiene il ricorrente, non viene precisato che la somma sia stata soluta a
contanti.
Neppure gli appunti
manoscritti (allegati 5-7 allo scritto del 23 maggio 2025) soccorrono la tesi
di __________: non si vede come delle annotazioni personali (peraltro dagli
atti non è noto né l’autore né a cosa si riferiscano) possano assurgere a
comprova di un versamento di denaro “liquido”.
Neanche lo scritto del 21
giugno 2013, trasmesso dal ricorrente (doc. 8) dimostra un versamento a
contanti. La lettera, indirizzata dallo stesso contribuente al notaio che aveva
rogato l’atto pubblico di acquisto dell’immobile, si limita a riepilogare le
modalità di pagamento e, in merito all’importo di fr. 250'000.- versato alla __________,
indica unicamente “Già pagato alla Venditrice”.
Stesso discorso dev’essere
fatto anche per la lettera del 18 marzo 2013 della __________ alla __________
(doc. 9), cui è allegata una fattura della __________ alla __________ (doc.10).
Nella lettera, quest’ultima afferma che “La fattura in allegato numero __________
del 06.02.2013 per l’importo di 80'000 verrà compensata per chf 60'000, la
differenza di chf 20'000 a saldo verrà bonificata tramite conto bancario”. Dalla
stessa non traspare tuttavia alcuna indicazione circa il versamento a contanti
dell’importo di fr. 250'000.-. Analoga conclusione dev’essere altresì tratta
per l’ulteriore corrispondenza scambiata tra il ricorrente e la __________
(sub. doc. 11-13).
3.5
3.5.1
La Camera di diritto
tributario, nella sentenza CDT n. 80.2021.183/184 del 10 novembre 2021, si è
già chinata sulla questione dell’onere della prova circa la pretesa esistenza e
consistenza di un numerario dichiarato da una persona giunta in Svizzera dall’estero.
Anche in quel caso, era stata espressamente richiesta – da parte del fisco –
una prova dell’esistenza e del consumo del denaro a contanti. L’UT aveva anche chiesto
all’insorgente di voler fornire la “dichiarazione di trasferimento contante
(ADM)”. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo del 19 novembre 2008
(entrato in vigore il 13 dicembre 2008), infatti, chiunque entra o esce dal
territorio italiano e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a €
10'000.- è tenuto a dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane, mediante
apposita dichiarazione.
Nella sentenza indicata
(consid. 4.7), questa Camera aveva ritenuto perlomeno curioso che il
contribuente non avesse fornito tale documento, ritenuto che lo stesso aveva sempre
dichiarato di possedere, al suo arrivo in Svizzera, fr. 1'700'000.-.
3.5.2
Ora, dal registro del
movimento della popolazione (www.movpop.ti.ch, sito
visualizzato il 13 giugno 2025) si rileva che __________ è rientrato in
Svizzera nel 2010. Se è vero che, nella decisione di tassazione relativa al
precedente periodo fiscale 2010, l’autorità fiscale non ha effettuato
particolari accertamenti circa il numerario dichiarato (per fr. 600'000.-),
includendolo nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, nondimeno si ricorda che
l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali
precedenti. Va al proposito rammentato che la costante giurisprudenza del
Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un
trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9
Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità,
di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata,
soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF
131.
II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza,
l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni
periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue
eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le
decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto
2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno
2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio
2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio
1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
3.5.3
In casu, confrontato
con la richiesta di comprovare la disponibilità e il consumo del preteso
numerario, il ricorrente avrebbe potuto quantomeno presentare la “dichiarazione
di trasferimento contante (ADM)”, così almeno da corroborare l’esistenza fisica
del denaro contante già nel 2010.
La mancata prova da parte
del ricorrente dell’esistenza delle cifre esposte a numerario implica
che le stesse non possano essere considerate nel calcolo delle imposte
controverse. Pertanto, la decisione impugnata, che ha stralciato i capitali in
questione dalla sostanza imponibile e ha stabilito l’imposizione di “altri
redditi”, merita conferma.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il cancelliere: