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Decisione

80.2024.166

Procedura: sproporzione fra entrate e uscite, onere della prova, reddito presunto, pretesa importazione di “numerario” dall’estero

8 luglio 2025Italiano19 min

cittadino __________ residente in Svizzera, è coniugato con __________ (__________),

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.166

80.2024.167

Lugano

8 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 luglio 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD

2011.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

cittadino __________ residente in Svizzera, è coniugato con __________ (__________),

che si è trasferita in Svizzera dal 1° agosto 2013.

B.

a.

Nella dichiarazione

fiscale 2011, il contribuente indicava un reddito imponibile pari a fr.

23'459.- e una sostanza imponibile di fr. 2'607'743.- (importo inclusivo di un

numerario di fr. 290'000.-).

b.

Con scritto del 21 ottobre

2015, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) chiedeva al

contribuente di voler completare la dichiarazione d’imposta presentando tutti i

giustificativi.

c.

Il 16 novembre 2015 il

fisco sottoponeva a __________ un calcolo del dispendio, dal quale risultava

un’insufficiente disponibilità finanziaria e lo invitava a presentare delle

osservazioni. Ogni rettifica avrebbe dovuto essere debitamente comprovata. Il

contribuente veniva inoltre avvisato che, in caso di mancata giustificazione

dell’insufficiente disponibilità finanziaria nel termine assegnato, l’autorità

fiscale avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio, secondo gli artt. 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

d.

Con decisione del 19

ottobre 2016, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione

ordinaria complementare IC e IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in

fr. 30'600.- per l’IC (fr. 94'400.- il reddito determinante per l’aliquota) e in

fr. 28'500.- per l’IFD (fr. 91'900.- il reddito determinante per l’aliquota) e la

sostanza in fr. 2'627'000.- (fr. 2'712'000.- la sostanza determinante per

l’aliquota).

Ne calcolo del reddito

imponibile, rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità fiscale aveva

aggiunto in particolare l’importo di fr. 30'000.- a titolo di “altri redditi”

relativi a “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte

stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

La valutazione dei redditi

era stata effettuata per apprezzamento, ritenuto che, alla richiesta del 16

novembre 2015 di determinarsi in merito al calcolo del dispendio, trasmettendo

eventuale documentazione, non era stato dato riscontro.

Per quanto concerne la

sostanza, il fisco aveva rettificato il valore delle partecipazioni nella __________

(in fr. 224'132.-) e nella __________ (in fr. 60'000.-). Aveva inoltre preso in

considerazione il diritto di compera stipulato per l’immobile a __________, a

un valore di fr. 250'000.-, come anche il controvalore dell’investimento

dell’immobile ubicato nel Comune di __________ (fr. 185'071.-). Veniva inoltre

ritenuto l’importo di fr. 16'000.- a titolo di “veicoli a motore”.

e.

Con reclamo del 16/17

novembre 2016, il contribuente insorgeva contro la decisione di tassazione 2011

chiedendo di stabilire gli elementi imponibili così come da lui dichiarati, e

chiedeva inoltre di essere convocato in udienza.

C.

a.

Con richiesta di documentazione del 1° marzo 2018, l’UT, a

seguito del reclamo presentato, chiedeva la trasmissione del bilancio e conto

perdite e profitti delle società estere e delle loro partecipate in forma

diretta o indiretta, cioè la __________ e la __________. Inoltre, per le

operazioni immobiliari intraprese nei Comuni di __________, __________, __________

e __________, chiedeva di comprovare il pagamento degli importi versati e

conseguiti dalle stesse.

b.

Con risposta del 30 aprile

2018, la __________, trasmetteva i bilanci e il conto perdite e profitti della e

__________ e della __________.

Trasmetteva anche i

giustificativi dei pagamenti e dei versamenti relativi alle operazioni

immobiliari di __________, __________.

D. Con missiva del 29

gennaio 2020, seguita da un richiamo del 5 marzo 2020, l’autorità di tassazione

chiedeva la trasmissione di copia dell’atto costitutivo della __________ e di

eventuali osservazioni relative alle valutazioni delle società: __________; __________;

__________; __________.

E. I successivi

accertamenti fiscali sono stati demandati dall’UT all’Ispettorato fiscale. Ne

sono seguiti molteplici scambi di corrispondenza cartacea e telematica tra le

parti, oltre ad incontri, nei quali sono stati sottoposti al contribuente i

calcoli del dispendio. Per quanto concerne il 2011, l’Ispettorato fiscale

evidenziava una problematica legata al consumo del numerario (fr. 310'000.-).

In particolare, con e-mail del 17 maggio 2023 faceva presente al rappresentante

del contribuente (__________ della __________) che “il consumo di ingenti

numerari va comprovato in maniera ineccepibile: attestazioni di banche, notai,

avvocati e di coloro che hanno il dovere legale di verificarne la provenienza

sono ammesse (se tali attestazioni sottostanno al diritto svizzero)”. La

richiesta veniva rinnovata l’8 agosto 2023 e il contribuente dava parziale riscontro

nei successivi mesi.

F. Con richiesta di

documentazione del 21 marzo 2024, l’UT invitava il contribuente, per il tramite

del rappresentante, la __________, a trasmettere entro il 10 aprile 2024 “eventuali

ulteriori documenti o osservazioni a comprova del consumo del numerario 2011

(…)” ed inoltre la “comprova dell’esistenza del debito presso __________

relativamente all’operazione di __________ (deve in particolar modo essere

chiara l’evoluzione dell’ammontare del debito dal 2014 ad oggi)”.

Il reclamante veniva

inoltre avvertito del fatto che le decisioni impugnate avrebbero potuto essere

riviste a suo sfavore (“reformatio in pejus”), con l’aggiunta di altri

redditi, definiti in fr. 290'000.-.

L’autorità fiscale

informava il contribuente che – in caso di inosservanza della richiesta – il

reclamo sarebbe stato deciso in base alla documentazione già a disposizione

dell’autorità e gli elementi imponibili sarebbero stati decisi come segue:

2011

·

Titoli e capitali rettificato in

CHF 2'557'662, differisce rispetto alla dichiarazione presentata nelle seguenti

voci:

­

Valore (…) __________ da CHF 8'000

(nominale) a CHF 205’920

­

Valore (…) __________ da CHF

50'000 (nominale) a CHF 60’000

·

Aggiunta diritto di compera per

CHF 250'000;

·

Azzeramento numerario in quanto

non comprovato;

·

Salario considerato al netto delle

spese professionali e oneri assicurativi chiesti in deduzione (al netto CHF

44'791);

·

Aggiunta forfait per spese di

manutenzione immobili esteri per CHF 1’500

·

Aggiunta reddito d’altra fonte per

CHF 290’000

G. Con decisione del 17

luglio 2024, l’UT ha notificato al reclamante la decisione dopo reclamo, nella

quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 290'600.- per l’IC (reddito

determinante per l’aliquota pari a fr. 339'900.-) e in fr. 288'100.- per l’IFD

(reddito determinante per l’aliquota fr. 337'600.-) e la sostanza in fr.

2'136'000.- (fr. 2'219'000.- la sostanza determinante per l’aliquota).

La motivazione era la

seguente:

Con tempestivo reclamo del 16 novembre 2016 i contribuenti

contestavano svariate voci della decisione di tassazione.

Dopo ampia e lunga

valutazione, richieste e scambi di corrispondenza è stata inviata, in data 21

marzo 2024, una richiesta documentazione (sollecitata in data 4 giugno 2024)

volta a chiarire gli ultimi aspetti rimasti non chiari e che avrebbero portato

ad una decisione peggiorativa (reformatio in peius) per gli anni 2011, 2013 e

2014 in particolare per l’aggiunta di un reddito d’altra fonte per

insufficienza di disponibilità finanziaria (problematica principale deriva

dalla mancata comprova del consumo di numerario, tema trattato in maniera

estensiva e discusso in più occasioni ma mai giustificato).

Richiesta che aveva come primo

termine il 10 aprile 2024, richiamo come termine ultimo il 30 giugno 2024, in

data 1 luglio 2024 è stata inviata una richiesta di proroga al 30 settembre

2024, richiesta negata con la lettera del giorno successivo.

Non avendo ricevuto la

documentazione richiesta la decisione dopo reclamo è evasa in base a quanto

discusso e riassunto nella lettera del 21 marzo 2024.

H. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato da __________, contesta

la decisione su reclamo. Nella decisione del 19 ottobre 2016, relativa al periodo

fiscale 2010, cioè la prima tassazione dal suo trasferimento in Svizzera,

sarebbe stata accertata l’esistenza di un numerario pari a fr. 600'000.-. Egli

avrebbe allora fatto valere, nella dichiarazione fiscale 2011, un importo di

fr. 290'000.- a titolo di numerario – e pertanto – un consumo dello stesso pari

a fr. 310'000.-. Nella decisione impugnata, non è stato riconosciuto il valore

del numerario dichiarato, ma tale importo è stato considerato quale “altro reddito”.

Il ricorrente ritiene di aver giustificato a più riprese l’impiego del

numerario al 31.12.2011, fornendo i documenti a supporto e meglio: il rogito

notarile n. __________ “costituzione del diritto di compera” del

23.11.2011 (doc. D) e la dichiarazione di __________, firmata dal

rappresentante legale. Nel rogito viene espressamente indicato che il

contribuente “ha pagato direttamente al venditore l’importo di CHF 250'000.-

e inoltre nella dichiarazione di __________ SA, la stessa conferma di aver

ricevuto lo stesso importo (doc. E)”. Motivo per il quale, la diminuzione

del numerario era giustificata, visti tali documenti, e considerando gli esborsi

vari per fr. 60'000.-. Il ricorrente chiede di rivedere il calcolo del dispendio

considerando l’impiego di fr. 250'000.-, oltre agli esborsi. Chiede pure la

conferma del numerario, per fr. 290'000.-, e lo stralcio della posizione “altri

redditi” per il medesimo importo.

I. Con osservazioni

del 7 agosto 2024, l’UT rileva che il tema del “numerario” è stato ampiamente

discusso tra le parti e che la documentazione presentata non è in ogni caso

sufficiente per poter comprovare l’utilizzo “di contanti a copertura delle

ingenti cifre in gioco”. Il fatto che un contribuente abbia dichiarato un

numerario non significherebbe ancora che la semplice diminuzione dello stesso

ne comprovi un suo utilizzo, e ciò a fronte di un “dispendio fortemente

negativo”.

L. All’udienza del 28

aprile 2025, il ricorrente ha contestato i redditi d’altra fonte stabiliti

dall’autorità fiscale e ha ribadito che l’atto pubblico e la successiva

dichiarazione controfirmata dal signor __________ documenterebbero l’avvenuto

pagamento dell’importo di fr. 250'000.-. Di diverso avviso l’autorità fiscale,

secondo cui sarebbe inverosimile che possa esserci stato un pagamento a

contanti di fr. 250'000.- senza il rilascio di una ricevuta. Difetterebbe

pertanto la comprova della provenienza del capitale impiegato.

M. Con scritto del 23

maggio 2025, __________, rappresentato dalla __________, ha precisato che, per

quanto concerne la questione del versamento di fr. 250'000.- a contanti alla __________,

oltre ai documenti già agli atti (atto notarile del notaio __________ e

dichiarazione di __________), erano stati rinvenuti degli appunti “vergati” da __________

“su carta di un vecchio “notes” dell’allora __________ (…) durante una

riunione in vista dell’acquisto”. Dagli stessi emergerebbe in maniera

chiara che la quota a contanti concordata tra le parti doveva inizialmente

essere di fr. 330'000.-, poi ridotta a fr. 250'000.-. Ad ulteriore comprova, ha

prodotto le raccomandate “scambiate tra __________ __________, e

precisamente la raccomandata di __________ del 18 marzo 2013 (doc. 9) e la

fattura di CHF 80'000.- (doc. 10)”. Dalle stesse risulterebbe che la somma

di fr. 250'000.- è stata versata a contanti.

Diritto

1.

Contestata,

nel caso sub judice, è l’aggiunta di altri redditi, operata dall’UT

sulla base del calcolo del dispendio. Con il ricorso, il contribuente, rileva

che i dati stabiliti dall’UT sono arbitrari siccome non è stata presa in

considerazione la variazione del numerario – dichiarato l’anno precedente –

dipesa da un versamento a contanti effettuato a favore di __________.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 123

cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il

contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa

ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla

collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente

(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e

200.

cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in

modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare

i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di

tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla

luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a

proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione

patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è

in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.

Secondo gli articoli 130

cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione

esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la

legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dalladempimento di due

condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi

procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale

di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due

condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione,

basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di

tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la

giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione

d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso

dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a

quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza

TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, una tassazione d’ufficio può essere intrapresa non solo

se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili, ma anche quando le circostanze di fatto determinanti

per la tassazione non possono essere accertate, sebbene il contribuente non abbia

violato alcun obbligo procedurale, vale a dire se l'incertezza dei dipende da

altre ragioni, che non possono essere superate (sentenza 2C_179/2016 e

2C_180/2016 del 9 gennaio 2017 consid. 3.1 e giurisprudenza citata; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 41 ad art. 130

LIFD, p. 2203).

2.3

Al

contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre

spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non

sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere

provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le

conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di

elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al

contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2

LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

3.

3.1.

Nella fattispecie,

nonostante abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, l’UT ha

integrato il reddito imponibile del contribuente, in misura corrispondente

all’ammanco che scaturisce dal calcolo delle entrate e delle uscite 2011. In

mancanza di prove, non è stata considerata la variazione del numerario.

3.2

L’autorità fiscale ha

allestito il seguente calcolo del dispendio, per il 2011:

Calcolo Entrate /

Uscite anno 2011

Attivi

1.1.2011

31.12.2011

Entrate

Uscite

Titoli, capitali e numerario

47’639

41’735

5’904

Numerario

600’000

290’000

310’000

Prestiti

1'702’835

1'604’512

98'323

Partecipazioni

89’250

89’250

Adeguamento prestiti con corsi EUR/CHF medi

10’326

Capitali da assicurazioni

39’500

Acquisto immobili – acconto __________

250’000

Acquisto immobili - __________

440’000

Rinunce crediti Immobiliare __________

100’764

Passivi

1.1.2011

31.12.2011

Debiti privati

157.

352’000

351’843

Proventi

Salari e altri emolumenti

57’841

Reddito titoli e capitali

19.

Affitti incassati

6’000

Oneri

Spese professionali

8’472

Oneri assicurativi

4’554

Spese immobili

1’800

Interessi passivi

348.

Spese titoli

58.

Minimo vitale coniugi e figli

32’400

Totali

869’429

848’722

Disponibilità anno

2011.

20’707

Disponibilità mensile

1’725

Non riconoscendo la

variazione del numerario, quale entrata, in sostanza l’autorità fiscale ha

ritenuto che le entrate complessive nel 2011 fossero pari a fr. 559'429.- (869'429

– 310'000). Ne discende che, confrontando le entrate, di fr. 559'429.- con le

uscite, di fr. 848'772.- emergeva un disavanzo negativo di fr. 289'293.- che

l’autorità fiscale ha ripreso, arrotondandolo a fr. 290'000.-, a titolo di

altri redditi.

3.3

Ora, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione

patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di

tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo

aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne

l’inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017

consid. 3.4).

3.4

Il ricorrente ritiene di

aver fornito la comprova dell’impiego di fr. 250'000.- a contanti, quali acconto

versato alla __________.

La documentazione da lui

prodotta non è tuttavia sufficiente per ammettere, nel caso concreto, un

consumo del numerario.

Nell’atto notarile

dell’avv. __________ del 23 dicembre 2011, relativo alla costituzione di un

diritto di compera concesso dalla __________ a __________ per l’acquisto della __________

nonché della quota di comproprietà di 2/24 della __________ del fondo base __________

RFD, del __________, in merito al prezzo (punto 6 del rogito) si legge:

Il

Signor __________ ha già pagato direttamente alla venditrice, secondo modalità

stabilite dalle parti in separata sede, l’importo di CHF 250'000.- (…) a titolo

di riservazione delle unità, prima della firma di questo atto.

Diversamente da quanto

sostiene il ricorrente, non viene precisato che la somma sia stata soluta a

contanti.

Neppure gli appunti

manoscritti (allegati 5-7 allo scritto del 23 maggio 2025) soccorrono la tesi

di __________: non si vede come delle annotazioni personali (peraltro dagli

atti non è noto né l’autore né a cosa si riferiscano) possano assurgere a

comprova di un versamento di denaro “liquido”.

Neanche lo scritto del 21

giugno 2013, trasmesso dal ricorrente (doc. 8) dimostra un versamento a

contanti. La lettera, indirizzata dallo stesso contribuente al notaio che aveva

rogato l’atto pubblico di acquisto dell’immobile, si limita a riepilogare le

modalità di pagamento e, in merito all’importo di fr. 250'000.- versato alla __________,

indica unicamente “Già pagato alla Venditrice”.

Stesso discorso dev’essere

fatto anche per la lettera del 18 marzo 2013 della __________ alla __________

(doc. 9), cui è allegata una fattura della __________ alla __________ (doc.10).

Nella lettera, quest’ultima afferma che “La fattura in allegato numero __________

del 06.02.2013 per l’importo di 80'000 verrà compensata per chf 60'000, la

differenza di chf 20'000 a saldo verrà bonificata tramite conto bancario”. Dalla

stessa non traspare tuttavia alcuna indicazione circa il versamento a contanti

dell’importo di fr. 250'000.-. Analoga conclusione dev’essere altresì tratta

per l’ulteriore corrispondenza scambiata tra il ricorrente e la __________

(sub. doc. 11-13).

3.5

3.5.1

La Camera di diritto

tributario, nella sentenza CDT n. 80.2021.183/184 del 10 novembre 2021, si è

già chinata sulla questione dell’onere della prova circa la pretesa esistenza e

consistenza di un numerario dichiarato da una persona giunta in Svizzera dall’estero.

Anche in quel caso, era stata espressamente richiesta – da parte del fisco –

una prova dell’esistenza e del consumo del denaro a contanti. L’UT aveva anche chiesto

all’insorgente di voler fornire la “dichiarazione di trasferimento contante

(ADM)”. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo del 19 novembre 2008

(entrato in vigore il 13 dicembre 2008), infatti, chiunque entra o esce dal

territorio italiano e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a €

10'000.- è tenuto a dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane, mediante

apposita dichiarazione.

Nella sentenza indicata

(consid. 4.7), questa Camera aveva ritenuto perlomeno curioso che il

contribuente non avesse fornito tale documento, ritenuto che lo stesso aveva sempre

dichiarato di possedere, al suo arrivo in Svizzera, fr. 1'700'000.-.

3.5.2

Ora, dal registro del

movimento della popolazione (www.movpop.ti.ch, sito

visualizzato il 13 giugno 2025) si rileva che __________ è rientrato in

Svizzera nel 2010. Se è vero che, nella decisione di tassazione relativa al

precedente periodo fiscale 2010, l’autorità fiscale non ha effettuato

particolari accertamenti circa il numerario dichiarato (per fr. 600'000.-),

includendolo nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, nondimeno si ricorda che

l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali

precedenti. Va al proposito rammentato che la costante giurisprudenza del

Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un

trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9

Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità,

di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata,

soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF

131.

II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza,

l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni

periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue

eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le

decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto

2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno

2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio

2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio

1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

3.5.3

In casu, confrontato

con la richiesta di comprovare la disponibilità e il consumo del preteso

numerario, il ricorrente avrebbe potuto quantomeno presentare la “dichiarazione

di trasferimento contante (ADM)”, così almeno da corroborare l’esistenza fisica

del denaro contante già nel 2010.

La mancata prova da parte

del ricorrente dell’esistenza delle cifre esposte a numerario implica

che le stesse non possano essere considerate nel calcolo delle imposte

controverse. Pertanto, la decisione impugnata, che ha stralciato i capitali in

questione dalla sostanza imponibile e ha stabilito l’imposizione di “altri

redditi”, merita conferma.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il cancelliere: