Lexipedia

Decisione

80.2024.170

Deduzioni sociali: figli agli studi, presupposti, requisito del rientro giornaliero al domicilio, riferimento al domicilio del genitore e non del figlio

25 giugno 2025Italiano30 min

[Haute École de Santé - __________] di __________ crociando, in riferimento alla

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.170

80.2024.171

Lugano

25 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 luglio 2024 contro la decisione del 3 luglio 2024 in materia di IC 2021.

Fatti

Fatti

A. Presentando la

dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC e IFD 2021, RI 1 faceva valere

le deduzioni sociali per figlio a carico per fr. 11'100.- e, per la sola

imposta cantonale, quella per figlio agli studi in ragione di fr. 13'400.-. Nel

Modulo 1 indicava che la figlia __________ (2001) frequentava la __________

[Haute École de Santé - __________] di __________ crociando, in riferimento alla

formazione svolta dalla figlia, oltre alla casella “fuori Cantone”, anche

quelle “Alloggio fuori famiglia” e “Studi accademici”.

B. Notificando alla

contribuente la tassazione IC e IFD 2021, con decisione di tassazione del 19

giugno 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) accertava un reddito imponibile per l’IC

di fr. 79'000.- (di fr. 79'300.- quello determinante per l’aliquota) e, per

l’IFD, di fr. 92'200.- (fr. 92'600.- determinante per l’aliquota). La deduzione

per figli agli studi veniva riconosciuta nella misura di fr. 6'400.-.

C. Con reclamo datato “17.06.2024”

la contribuente contestava la riduzione della deduzione per figli agli studi.

Spiegava che la figlia dipendeva unicamente da lei per “le spese di

mantenimento [vitto, alloggio e cassa malati] presso l’__________ della città

di __________”. Sosteneva inoltre che il cambiamento del domicilio della

figlia da __________ a __________ era stato necessario per l’ammissione

all'“anno propedeutico” della formazione prescelta.

D. Con decisione del 3

luglio 2024, l’UT respingeva il reclamo della contribuente con la seguente

motivazione:

Il

17 giugno 2024 ha presentato reclamo contestando quanto concesso come deduzione

per figlia agli studi.

Nella sua lettera comunica di mantenere lei in maniera integrale sua figlia.

Questo aspetto non è messo in dubbio da parte del nostro ufficio.

Se

la figlia frequenta degli studi accademici e rientra giornalmente al domicilio

si ha diritto alla deduzione di 11'100 franchi come figlia a carico e 6'400

franchi come figlia agli studi, deduzioni che abbiamo concesso in sede di

tassazione.

Per

la deduzione per figlia agli studi non fa stato il domicilio fiscale della

madre, ma quello della figlia che sta studiando. La ragazza ha preso domicilio

nel Canton __________, quindi la deduzione per figlia agli studi non può essere

di 13'400 franchi, come aveva richiesto nella dichiarazione d'imposta.

Federalmente

la deduzione per figli agli studi non è stata concessa in quanto federalmente

questo deduzione non esiste (esiste solo la deduzione per figlia a carico).

A

complemento di quanto scritto sopra si comunica pure che non può più

beneficiare dell'aliquota fiscale per famiglie monoparentali (più favorevole) e

della deduzione per figli di 251 franchi (a livello federale), visto che sua

figlia non vive più sotto il suo stesso tetto.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su reclamo

ribadendo che il cambio di domicilio della figlia è stato motivato unicamente

da esigenze burocratiche e che non era a conoscenza delle conseguenze fiscali

derivanti da tale trasferimento. Sostiene inoltre che l’autorità fiscale, pur

riconoscendo che l’onere del mantenimento della figlia grava interamente su di

lei, avrebbe interpretato in modo “eccessivamente formalistico” la deduzione

oggetto di contestazione. Chiede quindi che le venga riconosciuta la deduzione

massimale per la figlia agli studi.

F. Con le proprie

osservazioni l’UT ha chiesto di respingere il ricorso.

G. Con scritto del 22

maggio 2025, la Camera di diritto tributario ha invitato RI 1 a precisare quali

fossero le ragioni burocratiche che avrebbero giustificato il trasferimento del

domicilio della figlia. Ha inoltre chiesto se, ai fini dell’ammissione all’anno

propedeutico presso l’HESAV, quest’ultima fosse stata considerata domiciliata

nel Canton __________ ai sensi del Règlement

sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles __________ de type

HES (RCP-__________). Infine, è stato richiesto alla ricorrente di

produrre la dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione di __________

per l’anno 2021.

L’insorgente ha dato

seguito alla richiesta di questa Corte in data 28 maggio 2025. Ha precisato che

l’ammissione della figlia all’anno propedeutico era subordinata all’impegno del

Cantone di domicilio del genitore [ovvero il Canton Ticino] a versare un

contributo corrispondente all’importo pattuito tra i cantoni membri

dell’HES-SO. A tal fine ha prodotto una comunicazione della Divisione della

formazione professionale, datata 15 aprile 2021, con cui è stata riconosciuta

all’__________ la quota per la frequenza intercantonale e __________ è stata

autorizzata a frequentare il corso. Ha inoltre allegato la dichiarazione

fiscale e la relativa decisione di tassazione di quest’ultima per l’anno 2021

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente postula

il riconoscimento integrale della deduzione sociale per figli agli studi - prevista

unicamente a livello cantonale dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT - per il

2021, anno in cui si era integralmente fatta carico dell’onere del mantenimento

della figlia __________ la quale frequentava l’anno propedeutico all’ammissione

all’__________ di __________ ed era domiciliata a __________.

1.2.

L’art. 34 cpv. 1 lett. c

LT prevede che per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento

il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre

al periodo dell’obbligo, sono dedotti dal reddito netto, un massimo di

fr. 13'400.- (nella versione in vigore nel 2021), secondo le modalità e

nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari

sopportati.

1.3.

Il legislatore ticinese ha

introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo

supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del

percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c, in

fine LT; v. Messaggio no. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v.

anche sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2). Le modalità e i

limiti fissati dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche (di seguito: DE; RL 10.2.2.1.3)

ed in particolare dall’art. 11 cpv. 1 (nella versione valida per il periodo

fiscale sub judice) che stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza

beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di

formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti

deduzioni:

1. 1'200.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di

sede della scuola o del luogo di formazione;

Considerandi

2.

1'900.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

4'600.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra

giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non

corrispondono;

4.

6'400.-

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o

fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.

13'400.-

franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente a

domicilio.

In

tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per

la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti

e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (cpv. 2).

Gli assegni o borse di

studio fino a 1'000.- franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione (cpv. 3).

1.4

La deduzione per figli

agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente dal diritto cantonale

ed è complementare alla deduzione di base per figli a carico prevista sia dalla

LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT; art. 35 cpv. 1 lett. a

LIFD). Già con la deduzione per figli a carico (che a livello d’imposta

cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni

e rispetto alla corrispondente deduzione prevista dalla LIFD, che è

praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle spese sostenute

dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e dell’influenza

di questa circostanza sulla sua capacità contributiva (v. sentenza CDT

80.2017.65

del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

2.

2.1.

Per il periodo fiscale

oggetto di esame, l’autorità fiscale ha riconosciuto alla contribuente la

deduzione massima prevista dal diritto cantonale e federale per figli a carico,

nonché una deduzione cantonale per figli agli studi pari a fr. 6'400.-. Tale

importo è stato determinato sulla base del fatto che, essendo __________

domiciliata a __________ e frequentando la formazione a __________, poteva

rientrare quotidianamente al proprio domicilio. La madre non aveva quindi

diritto alla deduzione massima di fr. 13'400.-, riservata ai genitori di figli

che, frequentando gli studi, non hanno tale possibilità.

2.2

Come visto, le condizioni

per poter beneficiare della deduzione cantonale per figli agli studi ex

art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono analoghe e complementari a quelle per la

deduzione dei figli a carico, prevista sia dal diritto tributario cantonale sia

federale.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11'100.- franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure

in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è

limitato a 6’500.- franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,

che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;

cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35.

LIFD, p. 149).

2.2.1

Per l’imposta cantonale,

per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del

periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il

contribuente provvede.

La LIFD invece non prevede

un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso

2.

CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del

figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di

una formazione appropriata (Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010, p. 20). Di

conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il

figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il

25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD,

p. 713).

2.2.2

Per

“studi” si intende ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure

direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione.

Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il

diploma corrispondente ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa

appropriata (sentenza CDT 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 1.2). La

maturità professionale, come la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di

formazione di base (prima formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a

LT e dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (sentenza CDT 80.2016.231 del 28

agosto 2017 consid. 2).

2.2.3

Infine, per poter

beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a e

35.

cpv. 1 lett. a LIFD, il contribuente deve provvedere al sostentamento

del figlio.

2.2.3.1

Dal

profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori

dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la

maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori,

per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle

circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento

in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2

CC). I genitori sono nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella

misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da

sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va

inoltre tenuto presente che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori

possono impiegare non solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art.

319.

cpv. 1 CC), ma anche ‑ dandosene la necessità ‑ la

sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un

maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un

finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA

n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015 consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c,

consid. 10b). In una decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.),

il Tribunale federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno

finanziario da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si

giustifica unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse

necessarie per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate

dalla sua formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in

relazione con l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale

dell’11 ottobre 2005 (n. 5C.150/2005 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2006, p. 480).

In quella decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la

responsabilità personale del figlio ‑ che vale tanto più per un

figlio maggiorenne ‑ prevale sull’obbligo di mantenimento dei

genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro

situazione finanziaria (cfr. anche

Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 5ª ediz., n. 31 ad

art. 276 CC). La capacità economica del

figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari

sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo

capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD

I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10a).

2.2.3.2

Per quel che concerne la

deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale

si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.

277.

cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8

giugno 2017 consid. 3). Considerato che già per il diritto civile l’obbligo di

mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che lo stesso si possa

ragionevolmente esigere da loro, anche per il diritto tributario occorre tenere

conto pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 41 ad art.

35.

LIFD, p. 712). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili

anche al diritto fiscale.

Il figlio non viene

considerato dipendente dal mantenimento del genitore quando, malgrado sia in

formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai

proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto occorre

prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui

la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per

finanziare il suo mantenimento (Jaques,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 21 ad art.

35.

LIFD, p. 801; RF 2014 p. 302 consid. 2.1; sentenza TF 2C_357/2010 del 14

giugno 2011 citata in: RF 2011 p. 676 consid. 2.1).

Anche il Tribunale

federale (nella sentenza 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1) ha escluso

che si possa considerare bisognoso di sostentamento ("unterstützungsbedürftig")

il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di

mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi.

Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio,

come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per

contribuire al finanziamento del suo sostentamento.

Per la concessione della

deduzione per figlio a carico nel caso di figli maggiorenni ‑ tassati

in modo indipendente dai genitori ‑ in ogni caso, deve essere

apportata la prova che il contribuente provvede effettivamente al sostentamento

del figlio per cui fa valere la deduzione (v. Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010,

cap. 10.3, p. 20). Se il figlio non vive più nella medesima economia domestica

del contribuente (o dei genitori), l’autorità fiscale può richiedere la prova

dei pagamenti sostenuti (Baumgartner/Eichenberger

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

3a ediz., Basilea 2017, n. 13 ad art. 35 LIFD, p. 882).

3.

3.1.

Nella fattispecie in esame,

__________, nata nel 2001, nel periodo fiscale sub judice frequentava

l’anno propedeutico all’ammissione all’__________ di __________ ed aveva

trasferito il proprio domicilio a __________ dall’8 marzo 2021.

L’autorità

fiscale non ha messo in discussione che nel 2021 la madre provvedesse

effettivamente al mantenimento della figlia. Tuttavia, ritenendo determinante –

ai fini dell’interpretazione dell’art. 11 cpv. 1 DE, che riserva la deduzione

massima ai casi in cui il figlio in formazione non rientra quotidianamente al

domicilio – il domicilio fiscale della figlia, l’UT ha concesso una deduzione

pari a fr. 6'400.- partendo dal presupposto che __________ facesse

effettivamente ritorno ogni giorno presso il nuovo domicilio vodese.

Dal canto suo, la

ricorrente motiva il trasferimento del domicilio della figlia con non meglio

precisate “necessità burocratiche di ammissione” alla formazione prescelta.

Afferma di non essere stata consapevole delle implicazioni fiscali di tale

modifica, sottolineando di aver reagito – riportando il domicilio della figlia

presso di lei – non appena apprese le conseguenze, ossia al momento della

ricezione della decisione di tassazione per l’anno 2021. Ritiene che l’autorità

fiscale abbia dato un’interpretazione “eccessivamente formalistica” della

norma.

3.2

Ora, effettivamente il

Règlement sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises

de type HES (RCP-__________), che disciplina le condizioni e la procedura

di ammissione ai corsi preparatori, distingue i candidati in base al loro

domicilio per quanto concerne l’accesso ai moduli complementari (fra i quali

rientra l’anno propedeutico seguito da __________ nel 2021). La procedura di

ammissione è accessibile ai candidati domiciliati nel Canton __________, mentre

per tutti gli altri sono previste condizioni aggiuntive da soddisfare.

Secondo quanto stabilito

dal regolamento, è considerato domiciliato nel Canton __________ — oltre al

candidato che ha (o aveva al momento del decesso) almeno un genitore domiciliato

nel cantone o che è originario del cantone ma risiede all’estero — anche il

candidato che, al momento dell’inizio del corso, era domiciliato da almeno due anni

nel Canton __________ e vi ha esercitato un’attività lucrativa (senza essere

contemporaneamente in formazione) tale da garantirgli l’indipendenza economica

(art. 10).

Per i candidati che non

soddisfano tali requisiti, gli articoli 11 e 12 del regolamento prevedono un

trattamento differenziato, a seconda che almeno uno dei genitori sia domiciliato

in un cantone membro della HES-SO o in un cantone che organizza moduli

complementari riconosciuti dalla stessa HES-SO. Nel primo caso, è richiesta

un’autorizzazione al cantone di domicilio del genitore a frequentare tali corsi

nel Canton __________; nel secondo, l’ammissione è subordinata all’impegno del

cantone di domicilio del genitore, o da parte dello candidato stesso, a versare

un importo corrispondente al contributo pattuito tra i cantoni membri della

HES-SO.

Rispondendo alla richiesta

di informazioni di questa Corte, con scritto del 28 maggio 2025 RI 1 ha

presentato uno scritto con cui la Divisione della formazione professionale del

Canton Ticino ha autorizzato la figlia a seguire il corso propedeutico, riconoscendo

a favore dell’__________ la quota per la frequenza intecantonale. Nonostante il

trasferimento di domicilio a __________ l’8 marzo 2021, ai fini dell’ammissione

all’anno propedeutico __________ non è stata quindi considerata domiciliata nel

Canton __________ non adempiendo le condizioni poste dal menzionato __________.

4.

4.1.

Fatte queste premesse, occorre

ora chinarsi sull’interpretazione dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT e

dell’art. 11 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche, e meglio sulla distinzione operata da quest’ultimo disposto fra i

figli che frequentano studi accademici “in Ticino o fuori Cantone rientrando

giornalmente al domicilio” e quelli che non rientrano “giornalmente al

domicilio”.

4.2

Per costante giurisprudenza,

una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale

(interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente

chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare

il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che intercorrono

tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si

inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue

o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla

volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa

traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità

chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono

motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente

il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra

quest’ultima e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre

2008, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid.

4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

4.3

Dall’interpretazione

letterale dell’art. 11 cpv. 1 DE – “Per ogni figlio fino al 28.mo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza

beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di

formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti

deduzioni […] - emerge che il soggetto logico, in ottica fiscale, è il

contribuente che, sostenendo economicamente il figlio in formazione, è il

beneficiario della deduzione. La norma, per quanto qui d’interesse, opera poi

una distinzione fra i figli che frequentano studi accademici “in Ticino o fuori

Cantone rientrando giornalmente a domicilio” e quelli che non rientrano

“giornalmente a domicilio”. È quindi logico dedurne che il domicilio cui viene

fatto riferimento è il domicilio del contribuente che perlopiù coincide

peraltro con quello del figlio.

4.4

4.4.1

Per quanto riguarda l’interpretazione

sistematica, in primo luogo, il riferimento al domicilio impone di

ricordare che, secondo l’art. 23 cpv. 1 CC, la dimora a scopo di formazione non

costituisce di per sé domicilio. Perché il domicilio sia trasferito nel luogo

di studio è necessario, oltre ad uno stretto legame con tale luogo, anche un

forte allentamento dei rapporti con il precedente domicilio. Indizi in tal

senso possono essere rappresentati dal fatto che lo studente rientra solo raramente,

in particolare neppure più nelle vacanze semestrali, oppure dal fatto che lo

studente non dispone più di alcuna possibilità di pernottare al suo precedente

domicilio o ancora che si tratti di uno studente lavoratore, che come tale

esercita una regolare attività lucrativa nel luogo di studio (Staehlin in: Geiser/Fountoulakis [a cura

di], Basler Kommentar, ZGB I, 7a ed., Basilea 2022, n. 19f ad art. 23 CC).

Ne consegue che il

domicilio di uno studente è trasferito nel luogo in cui studia solo in casi

eccezionali, in particolar modo se vi esercita una regolare attività lucrativa.

In tal caso, d’altronde, non dovrebbe più dipendere dal mantenimento dei

genitori.

4.4.2

In secondo luogo,

come questa Camera ha già avuto modo di affermare (cfr. la sentenza CDT n.

80.2007.90

del 3 settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta

connessione fra assegni di studio e deduzione per figli a carico, nel senso che

quest’ultima viene concessa ai contribuenti che, avendo redditi superiori ai

limiti previsti dalla normativa, non beneficiano già del primo.

Gli aiuti allo studio sono

concessi, fra gli altri, alle persone di cittadinanza svizzera non domiciliate

all’estero a condizione che il domicilio determinante si trovi nel Canton

Ticino (art. 5 cpv. 1 Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 [LASt;

RL 431.100]). L’art. 2 cpv. 1 lett. a Regolamento della legge sugli

aiuti allo studio (RLAst; RL 431.110]) precisa quale sia il domicilio

determinante per la concessione di aiuti allo studio il domicilio civile dei

genitori.

La nozione di domicilio

determinante secondo l’art. 2 RLASt ricalca quella prevista dall’art. 6

dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione

degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009 (RL 432.100). Vi è dunque una

nozione di domicilio secondo il diritto degli aiuti allo studio (“stipendienrechtlicher

Wohnsitz”), che vincola tutti i Cantoni. In linea di principio, quale

domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio, fa stato il

domicilio civile dei genitori (art. 2 cpv. 1 lett. a RLASt e art. 6 cpv.

1.

lett. a Accordo intercantonale citato; v. anche Rudin, in: Egli/Mosimann/Steiger-Sackmann

[a cura di], Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht, vol. V, Zurigo 2020,

§ 10, n. 17, p. 128). Uno studente maggiorenne costituisce a determinate

condizioni il proprio domicilio secondo il diritto degli aiuti allo studio. Ciò

si verifica se lo studente, dopo aver conseguito una prima qualifica

professionale, ha avuto il domicilio nel Cantone per almeno due anni, durante i

quali ha svolto un’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza

finanziaria dai genitori (art. 2 cpv. 1 lett. d RLASt e art. 6 cpv. 1

lett. d Accordo intercantonale citato). In mancanza di una prima

qualifica professionale, il maggiorenne deve adempiere tali requisiti per

ulteriori quattro anni (art. 7 cpv. 1 Accordo intercantonale citato; v. anche Rudin, op. cit., § 10, n. 18, p. 129).

Anche dalla normativa in

materia di aiuti allo studio si può quindi ricavare l’indicazione secondo cui

il domicilio del richiedente maggiorenne che non adempie le condizioni di

indipendenza finanziaria dai genitori ivi specificate, non sia determinante ai

fini della concessione di aiuti agli studi ma che continui a fare stato il

domicilio civile dei genitori.

4.4.3

In terzo luogo, si deve

tener conto del fatto che l’art. 11 DE

(“Deduzione per figli agli studi”)

si basa sull’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, che contiene la delega

legislativa. Oltre a stabilire la cerchia dei contribuenti interessati e l’oggetto

della deduzione, l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT limita il margine di

manovra dell’esecutivo nel senso di prevedere la deduzione massima (nel periodo

fiscale sub judice di fr. 13'400.-) da concedere “secondo lo modalità e

nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi

supplementari sopportati”. È quindi evidente che il differenziale operato

dal DE fra i figli che rientrano giornalmente al proprio domicilio e quelli che

non lo fanno serve a coprire il costo causato dall’alloggio fuori dalla

famiglia a causa degli studi (sentenza CDT n. 80.2021.193 del 27 maggio 2022

consid. 4.1).

4.5

Venendo

all’interpretazione teleologica, va ricordato che le deduzioni sociali

hanno l’obiettivo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla

situazione personale e economica peculiare di ogni categoria di contribuenti,

conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.)

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_534/2014 e 2C_535/2014

del 7 agosto 2015, in DTF 141 II 338, consid. 4.5 con riferimenti).

La disciplina legale in

materia di deduzioni implica necessariamente un certo schematismo a causa della

molteplicità delle situazioni individuali da considerare, ma ciò è in generale

compatibile con i principi garantiti dall’art. 127 Cost. Secondo il Tribunale

federale, non si può pretendere, per ragioni pratiche, di trattare ogni contribuente

in modo esattamente identico dal punto di vista matematico e pertanto il

legislatore è autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile

realizzare un’assoluta uguaglianza, è sufficiente che la disciplina non

comporti in modo generale un aggravio sensibilmente maggiore o una

discriminazione sistematica nei confronti di determinate categorie di

contribuenti (DTF 141 II 338, consid. 4.5 con riferimenti).

Anche l’analisi della

finalità della norma porta in sostanza a ritenere che l’art. 11 cpv. 1 DE

distingua schematicamente l’importo della deduzione a seconda dei costi

sostenuti dal contribuente per la formazione del figlio, prevedendo – nel caso

che qui ci occupa – quale criterio determinante per stabilirne l’entità quello

della necessità di alloggiare fuori dalla famiglia.

4.6

Quanto

all’interpretazione storica, per quanto qui d’interesse, già la legge

tributaria del 1976 all’art. 34 prevedeva una deduzione per figli agli studi ed

anche in quel caso aveva delegato al Consiglio di Stato la facoltà di

stabilirne le modalità di applicazione. La deduzione massima era concessa ai

figli che frequentavano “corsi di perfezionamento professionale fuori Cantone”

(quando nel Cantone non esistevano corsi di pari grado e qualificazione) e

“studi di ordine accademico fuori Cantone”.

A

proposito dell’art. 34 LT, nel Messaggio del Consiglio di Stato concernente il

progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993 (in: Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, Vol. 2, sessione ordinaria primaverile

1994, p. 703), viene indicato che “la lettera c) conferma, nella sostanza,

il vigente articolo 34 v.LT rimandando tuttavia al Consiglio di Stato la

regolamentazione più dettagliata delle singole deduzioni a seconda dei gradi di

scuola frequentati e della diversa incidenza che questa frequenza comporta per

il contribuente che ne assume le spese […]”. Il decreto

legislativo distingueva quindi tra i figli che frequentavano una scuola o corsi

di formazione oltre il periodo dell'obbligo e che potevano rientrare

quotidianamente al proprio domicilio, e quelli che non potevano farlo pur

studiando nel Cantone. La deduzione massima era riservata ai figli che non

rientravano giornalmente al domicilio e frequentavano scuole o corsi di

formazione fuori Cantone.

Anche dai materiali

legislativi emerge, in sintesi, l’intento di modulare l’entità della deduzione

in funzione della distanza e della possibilità, o meno, per il figlio di

rientrare quotidianamente in un luogo di riferimento, che risulta essere il domicilio

ticinese del contribuente (ovvero del o dei genitori) in ragione della diversa

incidenza economica che ciò comporta. Non viene invece fatto alcun accenno alla

rilevanza o meno del domicilio fiscale del figlio.

4.7

Il Canton Lucerna ha

adottato una disposizione dal contenuto analogo a quello risultante dal

combinato disposto degli art. 34 LT e 11 DE. In particolare, l’art. 42 lett. a

StG-LU (Legge tributaria del Canton Lucerna) prevede che per ogni figlio

minorenne o in formazione al cui mantenimento il contribuente provvede, egli ha

diritto ad una deduzione di fr. 8'000.-, e di fr. 13'200.- [nel testo in vigore

per il 2025] se il figlio frequenta una scuola o una formazione professionale e

deve per questo motivo soggiornare stabilmente nel luogo di formazione esterno

(“[…] in schulischer oder beruflicher

Ausbildung steht und sich dafür ständig am auswärtigen Ausbildungsort aufhalten

muss”).

Al

riguardo, la prassi del fisco lucernese, sviluppata nell’ambito della concessione

della deduzione per figli agli studi secondo l’art. 42 StG-LU, ha avuto modo di

precisare che “Steht das Kind in schulischer oder beruflicher

Ausbildung und muss es sich dafür ständig an einem auswärtigen Ort aufhalten,

ist der Abzug der höchsten Stufe zu gewähren. Der

beruflichen ist die schulische Ausbildung gleichgestellt. Der

steuerrechtliche Wohnsitz des Kindes spielt für die Gewährung des Abzugs

grundsätzlich keine Rolle” (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 42 cifra 2). Se il figlio deve soggiornare lontano da

casa, a causa degli studi o della formazione professionale, ai genitori spetta

pertanto la deduzione nella misura più elevata, indipendentemente dal domicilio

fiscale del figlio.

4.8

In conclusione, dovendo

interpretare la nozione di rientro giornaliero a domicilio, ai fini della

determinazione dell’ammontare della deduzione per figli agli studi, si deve

ritenere che ci si debba fondare sul domicilio dei genitori, che provvedono al

mantenimento del figlio agli studi. Nella maggior parte dei casi, coinciderà

con il domicilio del figlio stesso. Anche qualora quest’ultimo avesse

costituito un proprio domicilio, tuttavia, si dovrebbe continuare a ritenere

determinante il domicilio dei genitori, perlomeno fintantoché il figlio non

abbia raggiunto l’indipendenza finanziaria dai genitori. In quest’ultima

eventualità, non si vede peraltro come possano ancora essere adempiuti i

rimanenti presupposti per il riconoscimento della deduzione litigiosa.

5.

5.1.

Alla luce di tutte le

considerazioni esposte, la decisione dell’autorità di tassazione – che, pur

riconoscendo che RI 1 si facesse interamente carico del mantenimento della

figlia, ha negato la deduzione massima per la figlia agli studi sulla base

della possibilità per quest’ultima di rientrare quotidianamente al domicilio

recentemente costituito a __________ – dev’essere riformata e alla contribuente

deve essere riconosciuta la deduzione per figli agli studi più elevata.

L’interpretazione data

dall’autorità fiscale si fonda infatti su un criterio, quello del domicilio

fiscale del figlio, che non incide direttamente sui costi effettivi derivanti

dalla necessità di alloggio fuori dal nucleo familiare per motivi di studio. Un

simile approccio, oltre a non trovare adeguato fondamento interpretativo, si

pone in contrasto sia con la volontà del legislatore – che ha voluto ancorare

l’entità della deduzione ai costi supplementari sostenuti – sia con la finalità

della deduzione stessa, volta a calibrare il carico fiscale alla reale capacità

contributiva del contribuente.

Anche la prassi sviluppata

nel Canton Lucerna, nell’ambito di una normativa cantonale analoga, conferma

l’irrilevanza del domicilio fiscale del figlio in simili circostanze.

5.2

Tale conclusione si impone,

in particolar modo, tenendo conto dei criteri per la determinazione del

domicilio secondo il diritto degli aiuti allo studio, i quali presuppongono,

per attribuire rilievo al domicilio del figlio, una sua indipendenza

finanziaria e un radicamento sufficientemente prolungato nel Cantone dove

studia, condizioni che nella fattispecie non risultano adempiute.

Nel caso in esame, come

visto, __________ ha trasferito il proprio domicilio a __________ l’8 marzo

2021.

In tale periodo fiscale ha dichiarato un reddito di fr. 1'240.-; il suo

reddito imponibile, secondo la decisione di tassazione dell’autorità fiscale __________,

ammontava a fr. 0.- e la sua sostanza imponibile a fr. 4'000.-. Il suo

domicilio determinante ai fini della concessione di aiuti allo studio sarebbe

quindi rimasto quello dei genitori, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a

RLAst. Tale circostanza risulta confermata anche dal fatto che __________ non è

stata considerata domiciliata nel Canton __________ neppure ai sensi del Règlement sur les cours préparatoires

organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV), il

quale prevede criteri di domicilio sostanzialmente analoghi a quelli contenuti

nell’art. 2 cpv. 1 lett. d RLAst (v. supra, consid. 3.2.).

L’ammissione di __________ al corso propedeutico è infatti stata subordinata

all’impegno del Canton Ticino a farsi carico del contributo intercantonale nei

confronti dell’__________.

6.

Il ricorso è

accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che alla contribuente è

riconosciuta una deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.- anziché di fr.

6'400.-. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 3 luglio 2024 in materia di IC 2021 è

riformata nel senso che la deduzione per figli agli studi è stabilita in fr.

13'400.-.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. C Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: