80.2024.170
Deduzioni sociali: figli agli studi, presupposti, requisito del rientro giornaliero al domicilio, riferimento al domicilio del genitore e non del figlio
25 giugno 2025Italiano30 min
[Haute École de Santé - __________] di __________ crociando, in riferimento alla
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.170
80.2024.171
Lugano
25 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 luglio 2024 contro la decisione del 3 luglio 2024 in materia di IC 2021.
Fatti
Fatti
A. Presentando la
dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC e IFD 2021, RI 1 faceva valere
le deduzioni sociali per figlio a carico per fr. 11'100.- e, per la sola
imposta cantonale, quella per figlio agli studi in ragione di fr. 13'400.-. Nel
Modulo 1 indicava che la figlia __________ (2001) frequentava la __________
[Haute École de Santé - __________] di __________ crociando, in riferimento alla
formazione svolta dalla figlia, oltre alla casella “fuori Cantone”, anche
quelle “Alloggio fuori famiglia” e “Studi accademici”.
B. Notificando alla
contribuente la tassazione IC e IFD 2021, con decisione di tassazione del 19
giugno 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) accertava un reddito imponibile per l’IC
di fr. 79'000.- (di fr. 79'300.- quello determinante per l’aliquota) e, per
l’IFD, di fr. 92'200.- (fr. 92'600.- determinante per l’aliquota). La deduzione
per figli agli studi veniva riconosciuta nella misura di fr. 6'400.-.
C. Con reclamo datato “17.06.2024”
la contribuente contestava la riduzione della deduzione per figli agli studi.
Spiegava che la figlia dipendeva unicamente da lei per “le spese di
mantenimento [vitto, alloggio e cassa malati] presso l’__________ della città
di __________”. Sosteneva inoltre che il cambiamento del domicilio della
figlia da __________ a __________ era stato necessario per l’ammissione
all'“anno propedeutico” della formazione prescelta.
D. Con decisione del 3
luglio 2024, l’UT respingeva il reclamo della contribuente con la seguente
motivazione:
Il
17 giugno 2024 ha presentato reclamo contestando quanto concesso come deduzione
per figlia agli studi.
Nella sua lettera comunica di mantenere lei in maniera integrale sua figlia.
Questo aspetto non è messo in dubbio da parte del nostro ufficio.
Se
la figlia frequenta degli studi accademici e rientra giornalmente al domicilio
si ha diritto alla deduzione di 11'100 franchi come figlia a carico e 6'400
franchi come figlia agli studi, deduzioni che abbiamo concesso in sede di
tassazione.
Per
la deduzione per figlia agli studi non fa stato il domicilio fiscale della
madre, ma quello della figlia che sta studiando. La ragazza ha preso domicilio
nel Canton __________, quindi la deduzione per figlia agli studi non può essere
di 13'400 franchi, come aveva richiesto nella dichiarazione d'imposta.
Federalmente
la deduzione per figli agli studi non è stata concessa in quanto federalmente
questo deduzione non esiste (esiste solo la deduzione per figlia a carico).
A
complemento di quanto scritto sopra si comunica pure che non può più
beneficiare dell'aliquota fiscale per famiglie monoparentali (più favorevole) e
della deduzione per figli di 251 franchi (a livello federale), visto che sua
figlia non vive più sotto il suo stesso tetto.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su reclamo
ribadendo che il cambio di domicilio della figlia è stato motivato unicamente
da esigenze burocratiche e che non era a conoscenza delle conseguenze fiscali
derivanti da tale trasferimento. Sostiene inoltre che l’autorità fiscale, pur
riconoscendo che l’onere del mantenimento della figlia grava interamente su di
lei, avrebbe interpretato in modo “eccessivamente formalistico” la deduzione
oggetto di contestazione. Chiede quindi che le venga riconosciuta la deduzione
massimale per la figlia agli studi.
F. Con le proprie
osservazioni l’UT ha chiesto di respingere il ricorso.
G. Con scritto del 22
maggio 2025, la Camera di diritto tributario ha invitato RI 1 a precisare quali
fossero le ragioni burocratiche che avrebbero giustificato il trasferimento del
domicilio della figlia. Ha inoltre chiesto se, ai fini dell’ammissione all’anno
propedeutico presso l’HESAV, quest’ultima fosse stata considerata domiciliata
nel Canton __________ ai sensi del Règlement
sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles __________ de type
HES (RCP-__________). Infine, è stato richiesto alla ricorrente di
produrre la dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione di __________
per l’anno 2021.
L’insorgente ha dato
seguito alla richiesta di questa Corte in data 28 maggio 2025. Ha precisato che
l’ammissione della figlia all’anno propedeutico era subordinata all’impegno del
Cantone di domicilio del genitore [ovvero il Canton Ticino] a versare un
contributo corrispondente all’importo pattuito tra i cantoni membri
dell’HES-SO. A tal fine ha prodotto una comunicazione della Divisione della
formazione professionale, datata 15 aprile 2021, con cui è stata riconosciuta
all’__________ la quota per la frequenza intercantonale e __________ è stata
autorizzata a frequentare il corso. Ha inoltre allegato la dichiarazione
fiscale e la relativa decisione di tassazione di quest’ultima per l’anno 2021
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente postula
il riconoscimento integrale della deduzione sociale per figli agli studi - prevista
unicamente a livello cantonale dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT - per il
2021, anno in cui si era integralmente fatta carico dell’onere del mantenimento
della figlia __________ la quale frequentava l’anno propedeutico all’ammissione
all’__________ di __________ ed era domiciliata a __________.
1.2.
L’art. 34 cpv. 1 lett. c
LT prevede che per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre
al periodo dell’obbligo, sono dedotti dal reddito netto, un massimo di
fr. 13'400.- (nella versione in vigore nel 2021), secondo le modalità e
nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari
sopportati.
1.3.
Il legislatore ticinese ha
introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo
supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del
percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c, in
fine LT; v. Messaggio no. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v.
anche sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2). Le modalità e i
limiti fissati dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo
concernente l’imposizione delle persone fisiche (di seguito: DE; RL 10.2.2.1.3)
ed in particolare dall’art. 11 cpv. 1 (nella versione valida per il periodo
fiscale sub judice) che stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza
beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di
formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti
deduzioni:
1. 1'200.-
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di
perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di
sede della scuola o del luogo di formazione;
Considerandi
2.
1'900.-
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
4'600.-
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra
giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non
corrispondono;
4.
6'400.-
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di
perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o
fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5.
13'400.-
franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente a
domicilio.
In
tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per
la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti
e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (cpv. 2).
Gli assegni o borse di
studio fino a 1'000.- franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del
capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma
solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione (cpv. 3).
1.4
La deduzione per figli
agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente dal diritto cantonale
ed è complementare alla deduzione di base per figli a carico prevista sia dalla
LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT; art. 35 cpv. 1 lett. a
LIFD). Già con la deduzione per figli a carico (che a livello d’imposta
cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni
e rispetto alla corrispondente deduzione prevista dalla LIFD, che è
praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle spese sostenute
dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e dell’influenza
di questa circostanza sulla sua capacità contributiva (v. sentenza CDT
80.2017.65
del 21.06.2017 consid. 2.3.2).
2.
2.1.
Per il periodo fiscale
oggetto di esame, l’autorità fiscale ha riconosciuto alla contribuente la
deduzione massima prevista dal diritto cantonale e federale per figli a carico,
nonché una deduzione cantonale per figli agli studi pari a fr. 6'400.-. Tale
importo è stato determinato sulla base del fatto che, essendo __________
domiciliata a __________ e frequentando la formazione a __________, poteva
rientrare quotidianamente al proprio domicilio. La madre non aveva quindi
diritto alla deduzione massima di fr. 13'400.-, riservata ai genitori di figli
che, frequentando gli studi, non hanno tale possibilità.
2.2
Come visto, le condizioni
per poter beneficiare della deduzione cantonale per figli agli studi ex
art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono analoghe e complementari a quelle per la
deduzione dei figli a carico, prevista sia dal diritto tributario cantonale sia
federale.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11'100.- franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure
in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è
limitato a 6’500.- franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,
che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;
cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35.
LIFD, p. 149).
2.2.1
Per l’imposta cantonale,
per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del
periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il
contribuente provvede.
La LIFD invece non prevede
un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso
2.
CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del
figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di
una formazione appropriata (Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010, p. 20). Di
conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il
figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il
25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD,
p. 713).
2.2.2
Per
“studi” si intende ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure
direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione.
Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il
diploma corrispondente ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa
appropriata (sentenza CDT 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 1.2). La
maturità professionale, come la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di
formazione di base (prima formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a
LT e dell’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (sentenza CDT 80.2016.231 del 28
agosto 2017 consid. 2).
2.2.3
Infine, per poter
beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a e
35.
cpv. 1 lett. a LIFD, il contribuente deve provvedere al sostentamento
del figlio.
2.2.3.1
Dal
profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori
dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la
maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori,
per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle
circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento
in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2
CC). I genitori sono nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella
misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da
sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va
inoltre tenuto presente che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori
possono impiegare non solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art.
319.
cpv. 1 CC), ma anche ‑ dandosene la necessità ‑ la
sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un
maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un
finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA
n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015 consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c,
consid. 10b). In una decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.),
il Tribunale federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno
finanziario da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si
giustifica unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse
necessarie per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate
dalla sua formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in
relazione con l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale
dell’11 ottobre 2005 (n. 5C.150/2005 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2006, p. 480).
In quella decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la
responsabilità personale del figlio ‑ che vale tanto più per un
figlio maggiorenne ‑ prevale sull’obbligo di mantenimento dei
genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro
situazione finanziaria (cfr. anche
Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 5ª ediz., n. 31 ad
art. 276 CC). La capacità economica del
figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari
sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo
capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD
I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10a).
2.2.3.2
Per quel che concerne la
deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale
si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.
277.
cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8
giugno 2017 consid. 3). Considerato che già per il diritto civile l’obbligo di
mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che lo stesso si possa
ragionevolmente esigere da loro, anche per il diritto tributario occorre tenere
conto pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 41 ad art.
35.
LIFD, p. 712). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili
anche al diritto fiscale.
Il figlio non viene
considerato dipendente dal mantenimento del genitore quando, malgrado sia in
formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai
proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto occorre
prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui
la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per
finanziare il suo mantenimento (Jaques,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 21 ad art.
35.
LIFD, p. 801; RF 2014 p. 302 consid. 2.1; sentenza TF 2C_357/2010 del 14
giugno 2011 citata in: RF 2011 p. 676 consid. 2.1).
Anche il Tribunale
federale (nella sentenza 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1) ha escluso
che si possa considerare bisognoso di sostentamento ("unterstützungsbedürftig")
il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di
mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi.
Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio,
come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per
contribuire al finanziamento del suo sostentamento.
Per la concessione della
deduzione per figlio a carico nel caso di figli maggiorenni ‑ tassati
in modo indipendente dai genitori ‑ in ogni caso, deve essere
apportata la prova che il contribuente provvede effettivamente al sostentamento
del figlio per cui fa valere la deduzione (v. Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010,
cap. 10.3, p. 20). Se il figlio non vive più nella medesima economia domestica
del contribuente (o dei genitori), l’autorità fiscale può richiedere la prova
dei pagamenti sostenuti (Baumgartner/Eichenberger
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, n. 13 ad art. 35 LIFD, p. 882).
3.
3.1.
Nella fattispecie in esame,
__________, nata nel 2001, nel periodo fiscale sub judice frequentava
l’anno propedeutico all’ammissione all’__________ di __________ ed aveva
trasferito il proprio domicilio a __________ dall’8 marzo 2021.
L’autorità
fiscale non ha messo in discussione che nel 2021 la madre provvedesse
effettivamente al mantenimento della figlia. Tuttavia, ritenendo determinante –
ai fini dell’interpretazione dell’art. 11 cpv. 1 DE, che riserva la deduzione
massima ai casi in cui il figlio in formazione non rientra quotidianamente al
domicilio – il domicilio fiscale della figlia, l’UT ha concesso una deduzione
pari a fr. 6'400.- partendo dal presupposto che __________ facesse
effettivamente ritorno ogni giorno presso il nuovo domicilio vodese.
Dal canto suo, la
ricorrente motiva il trasferimento del domicilio della figlia con non meglio
precisate “necessità burocratiche di ammissione” alla formazione prescelta.
Afferma di non essere stata consapevole delle implicazioni fiscali di tale
modifica, sottolineando di aver reagito – riportando il domicilio della figlia
presso di lei – non appena apprese le conseguenze, ossia al momento della
ricezione della decisione di tassazione per l’anno 2021. Ritiene che l’autorità
fiscale abbia dato un’interpretazione “eccessivamente formalistica” della
norma.
3.2
Ora, effettivamente il
Règlement sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises
de type HES (RCP-__________), che disciplina le condizioni e la procedura
di ammissione ai corsi preparatori, distingue i candidati in base al loro
domicilio per quanto concerne l’accesso ai moduli complementari (fra i quali
rientra l’anno propedeutico seguito da __________ nel 2021). La procedura di
ammissione è accessibile ai candidati domiciliati nel Canton __________, mentre
per tutti gli altri sono previste condizioni aggiuntive da soddisfare.
Secondo quanto stabilito
dal regolamento, è considerato domiciliato nel Canton __________ — oltre al
candidato che ha (o aveva al momento del decesso) almeno un genitore domiciliato
nel cantone o che è originario del cantone ma risiede all’estero — anche il
candidato che, al momento dell’inizio del corso, era domiciliato da almeno due anni
nel Canton __________ e vi ha esercitato un’attività lucrativa (senza essere
contemporaneamente in formazione) tale da garantirgli l’indipendenza economica
(art. 10).
Per i candidati che non
soddisfano tali requisiti, gli articoli 11 e 12 del regolamento prevedono un
trattamento differenziato, a seconda che almeno uno dei genitori sia domiciliato
in un cantone membro della HES-SO o in un cantone che organizza moduli
complementari riconosciuti dalla stessa HES-SO. Nel primo caso, è richiesta
un’autorizzazione al cantone di domicilio del genitore a frequentare tali corsi
nel Canton __________; nel secondo, l’ammissione è subordinata all’impegno del
cantone di domicilio del genitore, o da parte dello candidato stesso, a versare
un importo corrispondente al contributo pattuito tra i cantoni membri della
HES-SO.
Rispondendo alla richiesta
di informazioni di questa Corte, con scritto del 28 maggio 2025 RI 1 ha
presentato uno scritto con cui la Divisione della formazione professionale del
Canton Ticino ha autorizzato la figlia a seguire il corso propedeutico, riconoscendo
a favore dell’__________ la quota per la frequenza intecantonale. Nonostante il
trasferimento di domicilio a __________ l’8 marzo 2021, ai fini dell’ammissione
all’anno propedeutico __________ non è stata quindi considerata domiciliata nel
Canton __________ non adempiendo le condizioni poste dal menzionato __________.
4.
4.1.
Fatte queste premesse, occorre
ora chinarsi sull’interpretazione dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT e
dell’art. 11 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche, e meglio sulla distinzione operata da quest’ultimo disposto fra i
figli che frequentano studi accademici “in Ticino o fuori Cantone rientrando
giornalmente al domicilio” e quelli che non rientrano “giornalmente al
domicilio”.
4.2
Per costante giurisprudenza,
una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale
(interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente
chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare
il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che intercorrono
tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si
inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue
o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla
volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa
traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità
chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono
motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente
il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali
legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra
quest’ultima e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre
2008, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid.
4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).
4.3
Dall’interpretazione
letterale dell’art. 11 cpv. 1 DE – “Per ogni figlio fino al 28.mo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza
beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di
formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti
deduzioni […] - emerge che il soggetto logico, in ottica fiscale, è il
contribuente che, sostenendo economicamente il figlio in formazione, è il
beneficiario della deduzione. La norma, per quanto qui d’interesse, opera poi
una distinzione fra i figli che frequentano studi accademici “in Ticino o fuori
Cantone rientrando giornalmente a domicilio” e quelli che non rientrano
“giornalmente a domicilio”. È quindi logico dedurne che il domicilio cui viene
fatto riferimento è il domicilio del contribuente che perlopiù coincide
peraltro con quello del figlio.
4.4
4.4.1
Per quanto riguarda l’interpretazione
sistematica, in primo luogo, il riferimento al domicilio impone di
ricordare che, secondo l’art. 23 cpv. 1 CC, la dimora a scopo di formazione non
costituisce di per sé domicilio. Perché il domicilio sia trasferito nel luogo
di studio è necessario, oltre ad uno stretto legame con tale luogo, anche un
forte allentamento dei rapporti con il precedente domicilio. Indizi in tal
senso possono essere rappresentati dal fatto che lo studente rientra solo raramente,
in particolare neppure più nelle vacanze semestrali, oppure dal fatto che lo
studente non dispone più di alcuna possibilità di pernottare al suo precedente
domicilio o ancora che si tratti di uno studente lavoratore, che come tale
esercita una regolare attività lucrativa nel luogo di studio (Staehlin in: Geiser/Fountoulakis [a cura
di], Basler Kommentar, ZGB I, 7a ed., Basilea 2022, n. 19f ad art. 23 CC).
Ne consegue che il
domicilio di uno studente è trasferito nel luogo in cui studia solo in casi
eccezionali, in particolar modo se vi esercita una regolare attività lucrativa.
In tal caso, d’altronde, non dovrebbe più dipendere dal mantenimento dei
genitori.
4.4.2
In secondo luogo,
come questa Camera ha già avuto modo di affermare (cfr. la sentenza CDT n.
80.2007.90
del 3 settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta
connessione fra assegni di studio e deduzione per figli a carico, nel senso che
quest’ultima viene concessa ai contribuenti che, avendo redditi superiori ai
limiti previsti dalla normativa, non beneficiano già del primo.
Gli aiuti allo studio sono
concessi, fra gli altri, alle persone di cittadinanza svizzera non domiciliate
all’estero a condizione che il domicilio determinante si trovi nel Canton
Ticino (art. 5 cpv. 1 Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 [LASt;
RL 431.100]). L’art. 2 cpv. 1 lett. a Regolamento della legge sugli
aiuti allo studio (RLAst; RL 431.110]) precisa quale sia il domicilio
determinante per la concessione di aiuti allo studio il domicilio civile dei
genitori.
La nozione di domicilio
determinante secondo l’art. 2 RLASt ricalca quella prevista dall’art. 6
dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione
degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009 (RL 432.100). Vi è dunque una
nozione di domicilio secondo il diritto degli aiuti allo studio (“stipendienrechtlicher
Wohnsitz”), che vincola tutti i Cantoni. In linea di principio, quale
domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio, fa stato il
domicilio civile dei genitori (art. 2 cpv. 1 lett. a RLASt e art. 6 cpv.
1.
lett. a Accordo intercantonale citato; v. anche Rudin, in: Egli/Mosimann/Steiger-Sackmann
[a cura di], Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht, vol. V, Zurigo 2020,
§ 10, n. 17, p. 128). Uno studente maggiorenne costituisce a determinate
condizioni il proprio domicilio secondo il diritto degli aiuti allo studio. Ciò
si verifica se lo studente, dopo aver conseguito una prima qualifica
professionale, ha avuto il domicilio nel Cantone per almeno due anni, durante i
quali ha svolto un’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza
finanziaria dai genitori (art. 2 cpv. 1 lett. d RLASt e art. 6 cpv. 1
lett. d Accordo intercantonale citato). In mancanza di una prima
qualifica professionale, il maggiorenne deve adempiere tali requisiti per
ulteriori quattro anni (art. 7 cpv. 1 Accordo intercantonale citato; v. anche Rudin, op. cit., § 10, n. 18, p. 129).
Anche dalla normativa in
materia di aiuti allo studio si può quindi ricavare l’indicazione secondo cui
il domicilio del richiedente maggiorenne che non adempie le condizioni di
indipendenza finanziaria dai genitori ivi specificate, non sia determinante ai
fini della concessione di aiuti agli studi ma che continui a fare stato il
domicilio civile dei genitori.
4.4.3
In terzo luogo, si deve
tener conto del fatto che l’art. 11 DE
(“Deduzione per figli agli studi”)
si basa sull’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, che contiene la delega
legislativa. Oltre a stabilire la cerchia dei contribuenti interessati e l’oggetto
della deduzione, l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT limita il margine di
manovra dell’esecutivo nel senso di prevedere la deduzione massima (nel periodo
fiscale sub judice di fr. 13'400.-) da concedere “secondo lo modalità e
nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi
supplementari sopportati”. È quindi evidente che il differenziale operato
dal DE fra i figli che rientrano giornalmente al proprio domicilio e quelli che
non lo fanno serve a coprire il costo causato dall’alloggio fuori dalla
famiglia a causa degli studi (sentenza CDT n. 80.2021.193 del 27 maggio 2022
consid. 4.1).
4.5
Venendo
all’interpretazione teleologica, va ricordato che le deduzioni sociali
hanno l’obiettivo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla
situazione personale e economica peculiare di ogni categoria di contribuenti,
conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.)
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_534/2014 e 2C_535/2014
del 7 agosto 2015, in DTF 141 II 338, consid. 4.5 con riferimenti).
La disciplina legale in
materia di deduzioni implica necessariamente un certo schematismo a causa della
molteplicità delle situazioni individuali da considerare, ma ciò è in generale
compatibile con i principi garantiti dall’art. 127 Cost. Secondo il Tribunale
federale, non si può pretendere, per ragioni pratiche, di trattare ogni contribuente
in modo esattamente identico dal punto di vista matematico e pertanto il
legislatore è autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile
realizzare un’assoluta uguaglianza, è sufficiente che la disciplina non
comporti in modo generale un aggravio sensibilmente maggiore o una
discriminazione sistematica nei confronti di determinate categorie di
contribuenti (DTF 141 II 338, consid. 4.5 con riferimenti).
Anche l’analisi della
finalità della norma porta in sostanza a ritenere che l’art. 11 cpv. 1 DE
distingua schematicamente l’importo della deduzione a seconda dei costi
sostenuti dal contribuente per la formazione del figlio, prevedendo – nel caso
che qui ci occupa – quale criterio determinante per stabilirne l’entità quello
della necessità di alloggiare fuori dalla famiglia.
4.6
Quanto
all’interpretazione storica, per quanto qui d’interesse, già la legge
tributaria del 1976 all’art. 34 prevedeva una deduzione per figli agli studi ed
anche in quel caso aveva delegato al Consiglio di Stato la facoltà di
stabilirne le modalità di applicazione. La deduzione massima era concessa ai
figli che frequentavano “corsi di perfezionamento professionale fuori Cantone”
(quando nel Cantone non esistevano corsi di pari grado e qualificazione) e
“studi di ordine accademico fuori Cantone”.
A
proposito dell’art. 34 LT, nel Messaggio del Consiglio di Stato concernente il
progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993 (in: Raccolta dei Verbali del Gran Consiglio, Vol. 2, sessione ordinaria primaverile
1994, p. 703), viene indicato che “la lettera c) conferma, nella sostanza,
il vigente articolo 34 v.LT rimandando tuttavia al Consiglio di Stato la
regolamentazione più dettagliata delle singole deduzioni a seconda dei gradi di
scuola frequentati e della diversa incidenza che questa frequenza comporta per
il contribuente che ne assume le spese […]”. Il decreto
legislativo distingueva quindi tra i figli che frequentavano una scuola o corsi
di formazione oltre il periodo dell'obbligo e che potevano rientrare
quotidianamente al proprio domicilio, e quelli che non potevano farlo pur
studiando nel Cantone. La deduzione massima era riservata ai figli che non
rientravano giornalmente al domicilio e frequentavano scuole o corsi di
formazione fuori Cantone.
Anche dai materiali
legislativi emerge, in sintesi, l’intento di modulare l’entità della deduzione
in funzione della distanza e della possibilità, o meno, per il figlio di
rientrare quotidianamente in un luogo di riferimento, che risulta essere il domicilio
ticinese del contribuente (ovvero del o dei genitori) in ragione della diversa
incidenza economica che ciò comporta. Non viene invece fatto alcun accenno alla
rilevanza o meno del domicilio fiscale del figlio.
4.7
Il Canton Lucerna ha
adottato una disposizione dal contenuto analogo a quello risultante dal
combinato disposto degli art. 34 LT e 11 DE. In particolare, l’art. 42 lett. a
StG-LU (Legge tributaria del Canton Lucerna) prevede che per ogni figlio
minorenne o in formazione al cui mantenimento il contribuente provvede, egli ha
diritto ad una deduzione di fr. 8'000.-, e di fr. 13'200.- [nel testo in vigore
per il 2025] se il figlio frequenta una scuola o una formazione professionale e
deve per questo motivo soggiornare stabilmente nel luogo di formazione esterno
(“[…] in schulischer oder beruflicher
Ausbildung steht und sich dafür ständig am auswärtigen Ausbildungsort aufhalten
muss”).
Al
riguardo, la prassi del fisco lucernese, sviluppata nell’ambito della concessione
della deduzione per figli agli studi secondo l’art. 42 StG-LU, ha avuto modo di
precisare che “Steht das Kind in schulischer oder beruflicher
Ausbildung und muss es sich dafür ständig an einem auswärtigen Ort aufhalten,
ist der Abzug der höchsten Stufe zu gewähren. Der
beruflichen ist die schulische Ausbildung gleichgestellt. Der
steuerrechtliche Wohnsitz des Kindes spielt für die Gewährung des Abzugs
grundsätzlich keine Rolle” (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 42 cifra 2). Se il figlio deve soggiornare lontano da
casa, a causa degli studi o della formazione professionale, ai genitori spetta
pertanto la deduzione nella misura più elevata, indipendentemente dal domicilio
fiscale del figlio.
4.8
In conclusione, dovendo
interpretare la nozione di rientro giornaliero a domicilio, ai fini della
determinazione dell’ammontare della deduzione per figli agli studi, si deve
ritenere che ci si debba fondare sul domicilio dei genitori, che provvedono al
mantenimento del figlio agli studi. Nella maggior parte dei casi, coinciderà
con il domicilio del figlio stesso. Anche qualora quest’ultimo avesse
costituito un proprio domicilio, tuttavia, si dovrebbe continuare a ritenere
determinante il domicilio dei genitori, perlomeno fintantoché il figlio non
abbia raggiunto l’indipendenza finanziaria dai genitori. In quest’ultima
eventualità, non si vede peraltro come possano ancora essere adempiuti i
rimanenti presupposti per il riconoscimento della deduzione litigiosa.
5.
5.1.
Alla luce di tutte le
considerazioni esposte, la decisione dell’autorità di tassazione – che, pur
riconoscendo che RI 1 si facesse interamente carico del mantenimento della
figlia, ha negato la deduzione massima per la figlia agli studi sulla base
della possibilità per quest’ultima di rientrare quotidianamente al domicilio
recentemente costituito a __________ – dev’essere riformata e alla contribuente
deve essere riconosciuta la deduzione per figli agli studi più elevata.
L’interpretazione data
dall’autorità fiscale si fonda infatti su un criterio, quello del domicilio
fiscale del figlio, che non incide direttamente sui costi effettivi derivanti
dalla necessità di alloggio fuori dal nucleo familiare per motivi di studio. Un
simile approccio, oltre a non trovare adeguato fondamento interpretativo, si
pone in contrasto sia con la volontà del legislatore – che ha voluto ancorare
l’entità della deduzione ai costi supplementari sostenuti – sia con la finalità
della deduzione stessa, volta a calibrare il carico fiscale alla reale capacità
contributiva del contribuente.
Anche la prassi sviluppata
nel Canton Lucerna, nell’ambito di una normativa cantonale analoga, conferma
l’irrilevanza del domicilio fiscale del figlio in simili circostanze.
5.2
Tale conclusione si impone,
in particolar modo, tenendo conto dei criteri per la determinazione del
domicilio secondo il diritto degli aiuti allo studio, i quali presuppongono,
per attribuire rilievo al domicilio del figlio, una sua indipendenza
finanziaria e un radicamento sufficientemente prolungato nel Cantone dove
studia, condizioni che nella fattispecie non risultano adempiute.
Nel caso in esame, come
visto, __________ ha trasferito il proprio domicilio a __________ l’8 marzo
2021.
In tale periodo fiscale ha dichiarato un reddito di fr. 1'240.-; il suo
reddito imponibile, secondo la decisione di tassazione dell’autorità fiscale __________,
ammontava a fr. 0.- e la sua sostanza imponibile a fr. 4'000.-. Il suo
domicilio determinante ai fini della concessione di aiuti allo studio sarebbe
quindi rimasto quello dei genitori, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a
RLAst. Tale circostanza risulta confermata anche dal fatto che __________ non è
stata considerata domiciliata nel Canton __________ neppure ai sensi del Règlement sur les cours préparatoires
organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV), il
quale prevede criteri di domicilio sostanzialmente analoghi a quelli contenuti
nell’art. 2 cpv. 1 lett. d RLAst (v. supra, consid. 3.2.).
L’ammissione di __________ al corso propedeutico è infatti stata subordinata
all’impegno del Canton Ticino a farsi carico del contributo intercantonale nei
confronti dell’__________.
6.
Il ricorso è
accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che alla contribuente è
riconosciuta una deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.- anziché di fr.
6'400.-. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 3 luglio 2024 in materia di IC 2021 è
riformata nel senso che la deduzione per figli agli studi è stabilita in fr.
13'400.-.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. C Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: