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Decisione

80.2024.174

Procedura: reclamo, convocazione del contribuente da parte del fisco, mancata comparizione, reclamo dichiarato a torto irricevibile

6 marzo 2025Italiano9 min

23'219.– e due rendite AVS e AI dell’ammontare, rispettivamente, di fr. 22'236.–

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.174

80.2024.175

Lugano

6 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 agosto 2024 contro la decisione del 31 luglio 2024 in materia di IC e IFD

2022.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e __________

hanno presentato, l’11 settembre 2023, la dichiarazione d’imposta delle persone

fisiche per il periodo fiscale 2022.

I contribuenti hanno

indicato redditi dell’attività lucrativa dipendente del marito pari a fr.

23'219.– e due rendite AVS e AI dell’ammontare, rispettivamente, di fr. 22'236.–

e fr. 20'664.–. A titolo di deduzioni di spese professionali del dipendente hanno

fatto valere costi per fr. 5'000.– con la dicitura “vedi verbale anni

pre-Covid (forfait ridotto)” senza, tuttavia, allegare né il Modulo 4 né

alcun altro giustificativo.

B. Con decisione del 25

ottobre 2023, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la

tassazione IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 75'300.–

per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 76'400.–) e in fr. 79'600.–

per l’IFD (per l’aliquota fr. 80'800.–). Per quanto concerne le spese

professionali, le ha riconosciute limitatamente all’importo (forfetario) di fr.

2'500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per l’IFD. La voce “deduzioni – dati

accertati” riportava quale totale delle spese professionali del

contribuente, per l’imposta cantonale, fr. 2'500.– mentre per l’imposta

federale diretta fr. 2'000.–.

C. a.

Con reclamo dell’8

novembre 2023, RI 1 ha lamentato “una grande dimenticanza” in relazione

alle spese professionali, aggiungendo che “dopo due anni di covid nel 2022 [aveva]

ricominciato a fare le varie esposizioni e [s]i d[oveva] spostare in macchina

nelle varie città dove hanno luogo le fiere e naturalmente [aveva] le spese:

doppia economia domestica, km auto ecc.ecc.”. Chiedeva di essere convocato

per illustrare la questione.

b.

Con scritto del 17

giugno 2024, notificato per Posta A Plus, l’UT ha convocato il reclamante, come

da sua esplicita richiesta, per il 10 luglio 2024 alle ore 10:30. La

convocazione risulta essere stata recapitata in data 18 giugno 2024 alle ore

09.37 presso il domicilio del destinatario, il quale, tuttavia, non si è

presentato alla convocazione.

c.

Con decisione del 31

luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:

Il

contribuente è stato convocato in audizione per il 10 luglio 2024, con lettera

A PLUS, regolarmente recapitata, il 17 giugno 2024.

Non

essendosi il contribuente presentato all’audizione e non avendo egli lasciato altra

modalità per essere contattato** il reclamo viene respinto e la decisione di

prima sede confermata.

**abbondanzialmente

si segnala come la scrivente autorità abbia individuato il nr di telefono 091

646 34 44 che è risultato pero non funzionante.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione di

tassazione su reclamo IC/IFD 2022, sostenendo di non essersi presentato alla

convocazione poiché, in quel periodo, era all’estero per le vacanze, e di non

aver potuto neppure prendere visione della citazione. Il contribuente si

sarebbe recato allo sportello dell’Ufficio non appena rientrato, subito dopo

aver preso visione dello scritto relativo alla convocazione. Gli sarebbe

tuttavia stata notificata la decisione, con cui veniva respinto il reclamo. Nel

merito, l’insorgente chiede la deduzione delle spese sostenute per la

partecipazione a cinque fiere enologiche.

E. Nelle sue osservazioni

del 22 agosto 2024, l’UT si è così espresso sul ricorso:

Per poter procedere all’evasione del reclamo 2022

l’Autorità Fiscale ha convocato i contribuenti, come da loro richiesto nella

lettera del 8.11.2023, con lettera del 17.06.2024 (regolarmente recapitata il

18.06.2024 alle ore 9.37) per il giorno 10.07.2024 alle ore 10.30.

Non essendosi presentati

all’audizione senza giustificazione alcuna la scrivente autorità ha proceduto

all’evasione dello stesso respingendo il reclamo. (…) Prima dell’evasione della

decisione su reclamo ci siamo anche attivati nella ricerca di un contatto per

poter conferire con i contribuenti ma il numero di telefono che è stato trovato

risultava non funzionante.

Al momento della ricezione

della decisione su reclamo il contribuente ha preso contatto con i nostri

uffici (il giorno 6.8.2024) dove ha spiegato che nel periodo compreso tra la

metà di giugno e la fine di luglio 2024 si trovava all’estero, peraltro come

confermato nella lettera di ricorso (…).

Si fa presente come, in caso

di assenza prolungata dal cantone, come nel caso in esame di 1 mese e oltre i

contribuenti avrebbero dovuto incaricare una terza persona per il disbrigo

della corrispondenza. In questo modo si sarebbe evitata la mancata presenza

all’audizione del 10.07.2024 la quale avrebbe senz’altro potuto essere posticipata.

Il

ricorrente ha replicato con scritto del 29 agosto 2024, ribadendo quanto già

affermato nel ricorso e chiedendo il “riconoscimento di Fr. 5000.-.”.

Diritto

1. 1.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206

cpv. 1 LT).

L’autorità di tassazione

prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può

determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art.

135 cpv. 1 LIFD e 208 cpv. 1 LT).

La decisione dev’essere

motivata e notificata al contribuente (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD e 208

cpv. 2 prima frase LT).

1.2.

Per giurisprudenza, la

motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è

rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della

portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione

di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in

breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un

altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza

citata).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, con il

suo reclamo il contribuente aveva lamentato “una grande dimenticanza” in

relazione alle spese professionali ed aveva spiegato di aver partecipato a

diverse fiere enologiche. Aveva conseguentemente dovuto assumersi spese di

trasferta, di doppia economia domestica ecc. In questo contesto, chiedeva di

essere convocato “per illustrare la questione”.

Il 17 giugno 2024 l’UT gli

ha inviato una convocazione per il 10 luglio 2024, ma il contribuente non si è

presentato.

L’UT ha allora respinto il

reclamo, argomentando che il reclamante non si era presentato all’audizione e

non aveva lasciato altra modalità per essere contattato.

2.2

2.2.1

Va ricordato anzitutto che

né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale

diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito

personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la

garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento

amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I

464.

consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha ricordato il

Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di

massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per

le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche

oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).

Il contribuente non aveva

pertanto alcun diritto di essere convocato dall’autorità di tassazione, prima

che fosse adottata la relativa decisione.

2.2.2

Proprio perché la procedura

di reclamo non prevede che il contribuente sia sentito personalmente, prima

della decisione, è chiaro che la presenza del reclamante all’audizione indetta

dall’autorità non rappresenta un presupposto di ricevibilità del reclamo. In

altre parole, il fatto che il contribuente, convocato per discutere il suo

reclamo, non si presenti, non consente all’autorità di dichiarare irricevibile

il reclamo (v. anche le sentenze CDT n. 80.2011.10 del 26 gennaio 2011 e n. 80.2012.27

del 20 marzo 2012).

Anche se il reclamante non

si presenta, l’UT è comunque tenuto ad entrare nel merito del reclamo, fondandosi

sui risultati dell’inchiesta e adottando una decisione motivata, come previsto

dalla legge.

2.3

Nel caso concreto, dal

reclamo era comprensibile quale fosse la censura del reclamante, che chiedeva

la deduzione di spese professionali. L’autorità fiscale non si è tuttavia

confrontata con le censure del reclamante, ma ha respinto il reclamo,

limitandosi ad indicare che il contribuente non si era presentato all’audizione

a cui era stato convenuto. Anche nelle osservazioni al ricorso, l’autorità

fiscale riconduce l’esito del reclamo alla mancata partecipazione del contribuente

all’audizione (“Non essendosi presentati all’audizione senza giustificazione

alcuna la scrivente autorità ha proceduto all’evasione dello stesso respingendo

il reclamo”). In tal modo, non è entrata nel merito del gravame, ma lo ha

respinto per ragioni procedurali, sebbene l’audizione,

come già ricordato, non costituisce un presupposto processuale. Se anche avesse

ritenuto, per esempio, non sufficientemente provate le spese chieste in

deduzione, avrebbe potuto e dovuto motivare la propria decisione in tal senso.

Ne

consegue che la decisione su reclamo impugnata non soddisfa le esigenze di

motivazione richieste dal diritto costituzionale.

2.4

Il diritto di essere

sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento

della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel

merito (sentenza TF 5A_846/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.1 e

giurisprudenza citata).

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione

impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per nuova

decisione.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione dopo reclamo del 31 luglio 2024 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: