80.2024.174
Procedura: reclamo, convocazione del contribuente da parte del fisco, mancata comparizione, reclamo dichiarato a torto irricevibile
6 marzo 2025Italiano9 min
23'219.– e due rendite AVS e AI dell’ammontare, rispettivamente, di fr. 22'236.–
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.174
80.2024.175
Lugano
6 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 agosto 2024 contro la decisione del 31 luglio 2024 in materia di IC e IFD
2022.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e __________
hanno presentato, l’11 settembre 2023, la dichiarazione d’imposta delle persone
fisiche per il periodo fiscale 2022.
I contribuenti hanno
indicato redditi dell’attività lucrativa dipendente del marito pari a fr.
23'219.– e due rendite AVS e AI dell’ammontare, rispettivamente, di fr. 22'236.–
e fr. 20'664.–. A titolo di deduzioni di spese professionali del dipendente hanno
fatto valere costi per fr. 5'000.– con la dicitura “vedi verbale anni
pre-Covid (forfait ridotto)” senza, tuttavia, allegare né il Modulo 4 né
alcun altro giustificativo.
B. Con decisione del 25
ottobre 2023, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la
tassazione IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 75'300.–
per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 76'400.–) e in fr. 79'600.–
per l’IFD (per l’aliquota fr. 80'800.–). Per quanto concerne le spese
professionali, le ha riconosciute limitatamente all’importo (forfetario) di fr.
2'500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per l’IFD. La voce “deduzioni – dati
accertati” riportava quale totale delle spese professionali del
contribuente, per l’imposta cantonale, fr. 2'500.– mentre per l’imposta
federale diretta fr. 2'000.–.
C. a.
Con reclamo dell’8
novembre 2023, RI 1 ha lamentato “una grande dimenticanza” in relazione
alle spese professionali, aggiungendo che “dopo due anni di covid nel 2022 [aveva]
ricominciato a fare le varie esposizioni e [s]i d[oveva] spostare in macchina
nelle varie città dove hanno luogo le fiere e naturalmente [aveva] le spese:
doppia economia domestica, km auto ecc.ecc.”. Chiedeva di essere convocato
per illustrare la questione.
b.
Con scritto del 17
giugno 2024, notificato per Posta A Plus, l’UT ha convocato il reclamante, come
da sua esplicita richiesta, per il 10 luglio 2024 alle ore 10:30. La
convocazione risulta essere stata recapitata in data 18 giugno 2024 alle ore
09.37 presso il domicilio del destinatario, il quale, tuttavia, non si è
presentato alla convocazione.
c.
Con decisione del 31
luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Il
contribuente è stato convocato in audizione per il 10 luglio 2024, con lettera
A PLUS, regolarmente recapitata, il 17 giugno 2024.
Non
essendosi il contribuente presentato all’audizione e non avendo egli lasciato altra
modalità per essere contattato** il reclamo viene respinto e la decisione di
prima sede confermata.
**abbondanzialmente
si segnala come la scrivente autorità abbia individuato il nr di telefono 091
646 34 44 che è risultato pero non funzionante.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione di
tassazione su reclamo IC/IFD 2022, sostenendo di non essersi presentato alla
convocazione poiché, in quel periodo, era all’estero per le vacanze, e di non
aver potuto neppure prendere visione della citazione. Il contribuente si
sarebbe recato allo sportello dell’Ufficio non appena rientrato, subito dopo
aver preso visione dello scritto relativo alla convocazione. Gli sarebbe
tuttavia stata notificata la decisione, con cui veniva respinto il reclamo. Nel
merito, l’insorgente chiede la deduzione delle spese sostenute per la
partecipazione a cinque fiere enologiche.
E. Nelle sue osservazioni
del 22 agosto 2024, l’UT si è così espresso sul ricorso:
Per poter procedere all’evasione del reclamo 2022
l’Autorità Fiscale ha convocato i contribuenti, come da loro richiesto nella
lettera del 8.11.2023, con lettera del 17.06.2024 (regolarmente recapitata il
18.06.2024 alle ore 9.37) per il giorno 10.07.2024 alle ore 10.30.
Non essendosi presentati
all’audizione senza giustificazione alcuna la scrivente autorità ha proceduto
all’evasione dello stesso respingendo il reclamo. (…) Prima dell’evasione della
decisione su reclamo ci siamo anche attivati nella ricerca di un contatto per
poter conferire con i contribuenti ma il numero di telefono che è stato trovato
risultava non funzionante.
Al momento della ricezione
della decisione su reclamo il contribuente ha preso contatto con i nostri
uffici (il giorno 6.8.2024) dove ha spiegato che nel periodo compreso tra la
metà di giugno e la fine di luglio 2024 si trovava all’estero, peraltro come
confermato nella lettera di ricorso (…).
Si fa presente come, in caso
di assenza prolungata dal cantone, come nel caso in esame di 1 mese e oltre i
contribuenti avrebbero dovuto incaricare una terza persona per il disbrigo
della corrispondenza. In questo modo si sarebbe evitata la mancata presenza
all’audizione del 10.07.2024 la quale avrebbe senz’altro potuto essere posticipata.
Il
ricorrente ha replicato con scritto del 29 agosto 2024, ribadendo quanto già
affermato nel ricorso e chiedendo il “riconoscimento di Fr. 5000.-.”.
Diritto
1. 1.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206
cpv. 1 LT).
L’autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può
determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il
contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art.
135 cpv. 1 LIFD e 208 cpv. 1 LT).
La decisione dev’essere
motivata e notificata al contribuente (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD e 208
cpv. 2 prima frase LT).
1.2.
Per giurisprudenza, la
motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è
rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della
portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione
di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in
breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un
altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza
citata).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, con il
suo reclamo il contribuente aveva lamentato “una grande dimenticanza” in
relazione alle spese professionali ed aveva spiegato di aver partecipato a
diverse fiere enologiche. Aveva conseguentemente dovuto assumersi spese di
trasferta, di doppia economia domestica ecc. In questo contesto, chiedeva di
essere convocato “per illustrare la questione”.
Il 17 giugno 2024 l’UT gli
ha inviato una convocazione per il 10 luglio 2024, ma il contribuente non si è
presentato.
L’UT ha allora respinto il
reclamo, argomentando che il reclamante non si era presentato all’audizione e
non aveva lasciato altra modalità per essere contattato.
2.2
2.2.1
Va ricordato anzitutto che
né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale
diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito
personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la
garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento
amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I
464.
consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha ricordato il
Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di
massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per
le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche
oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).
Il contribuente non aveva
pertanto alcun diritto di essere convocato dall’autorità di tassazione, prima
che fosse adottata la relativa decisione.
2.2.2
Proprio perché la procedura
di reclamo non prevede che il contribuente sia sentito personalmente, prima
della decisione, è chiaro che la presenza del reclamante all’audizione indetta
dall’autorità non rappresenta un presupposto di ricevibilità del reclamo. In
altre parole, il fatto che il contribuente, convocato per discutere il suo
reclamo, non si presenti, non consente all’autorità di dichiarare irricevibile
il reclamo (v. anche le sentenze CDT n. 80.2011.10 del 26 gennaio 2011 e n. 80.2012.27
del 20 marzo 2012).
Anche se il reclamante non
si presenta, l’UT è comunque tenuto ad entrare nel merito del reclamo, fondandosi
sui risultati dell’inchiesta e adottando una decisione motivata, come previsto
dalla legge.
2.3
Nel caso concreto, dal
reclamo era comprensibile quale fosse la censura del reclamante, che chiedeva
la deduzione di spese professionali. L’autorità fiscale non si è tuttavia
confrontata con le censure del reclamante, ma ha respinto il reclamo,
limitandosi ad indicare che il contribuente non si era presentato all’audizione
a cui era stato convenuto. Anche nelle osservazioni al ricorso, l’autorità
fiscale riconduce l’esito del reclamo alla mancata partecipazione del contribuente
all’audizione (“Non essendosi presentati all’audizione senza giustificazione
alcuna la scrivente autorità ha proceduto all’evasione dello stesso respingendo
il reclamo”). In tal modo, non è entrata nel merito del gravame, ma lo ha
respinto per ragioni procedurali, sebbene l’audizione,
come già ricordato, non costituisce un presupposto processuale. Se anche avesse
ritenuto, per esempio, non sufficientemente provate le spese chieste in
deduzione, avrebbe potuto e dovuto motivare la propria decisione in tal senso.
Ne
consegue che la decisione su reclamo impugnata non soddisfa le esigenze di
motivazione richieste dal diritto costituzionale.
2.4
Il diritto di essere
sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel
merito (sentenza TF 5A_846/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.1 e
giurisprudenza citata).
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per nuova
decisione.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione dopo reclamo del 31 luglio 2024 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: