80.2024.176
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, pretesa donazione del padre residente all’estero, onere della prova, versamenti a contanti
15 novembre 2024Italiano18 min
scritto del 22 dicembre 2016, __________ notificava all’Ufficio imposte di successione
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.176
80.2024.177
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 agosto 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD
2015.
Fatti
Fatti
A. a.
__________ (__________
celibe, nel periodo fiscale 2015,__________ e della __________.
b.
Nella dichiarazione d’imposta
2015, firmata l’11 novembre 2016, il contribuente dichiarava un reddito
imponibile complessivo di fr. 108'553.- ed una sostanza imponibile complessiva
pari a fr. 0.-.
c.
Con
scritto del 22 dicembre 2016, __________ notificava all’Ufficio imposte di successione
e donazione di aver ricevuto la somma di fr. 232'888.45 in donazione dal padre __________,
“mediante versamenti a contanti”.
B. a.
Con
scritto del 3 febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) attribuiva
al contribuente un termine fino al 27 febbraio 2017 per produrre i seguenti
documenti:
·
Contratto d’acquisto integrale
delle azioni __________ con il metodo di finanziamento;
·
Contratto di prestito stipulato
con la __________ con il piano di rimborso e garanzie fornite;
·
Contratto d’acquisto del natante;
·
Vostre osservazioni in merito
all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2015 considerando che importi
dall’estero non documentati non potranno essere presi in considerazione; ogni
rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata.
b.
Con risposta del 24/27
febbraio 2017, il contribuente, per il tramite della __________, trasmetteva il
contratto di donazione mobiliare delle quote azionarie della società __________
del 22 maggio 2015 tra il padre del contribuente e quest’ultimo, come pure il
contratto di mutuo tra __________ e __________, datato 22 maggio 2015, la
fattura concernente l’acquisto del natante nonché i “giustificativi bancari
relativi ai versamenti a contanti del papà __________ pari a Frs. 232'888.00”.
Per quando concerneva il calcolo del dispendio sottopostogli dall’UT, rilevava
che le voci “azioni __________” e “debito vs. __________” non avrebbero dovuto
essere prese in considerazione ai fini del dispendio del contribuente. Invece,
i versamenti a contanti, avrebbero dovuto essere considerati.
C.
a.
Con
ulteriore richiesta del 27 febbraio 2017, l’UT chiedeva al contribuente di
fornire ulteriori informazioni e documentazione:
·
Scheda contabile 01.01.-31.12.2015
della __________ con il saldo del debito a fine anno e gli interessi pagati
durante lo stesso;
·
Attestato fiscale al 31.12.2015
del conto no. __________ presso la __________ con il saldo di fine anno e gli
interessi maturati durante lo stesso;
·
Documentazione dalla quale si
evinca il trasferimento dei capitali dall’estero in relazione alla donazione
dichiarata; con evidenza del conto di addebito intestato al donante (nel caso
la relazione bancaria fosse intestata ad una società di capitali il formulario
attestante il beneficiario economico) rispettivamente tutti i bonifici
d’accredito sul conto del donatario;
·
Vostre osservazioni in merito
all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2015 dal quale risulta
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica
apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata.
Il contribuente
veniva avvertito che tale scritto valeva quale diffida e che, in caso di
inosservanza, si sarebbe proceduto all’applicazione delle penalità previste
dagli artt. 257 LT e 174 LIFD e alla tassazione d’ufficio.
b.
Con e-mail del 2 marzo 2017,
__________, trasmetteva la valutazione fiscale al 31.12.2015 del conto bancario
della __________ e la scheda contabile della società __________.
Riguardo al trasferimento
dei capitali dall’estero, e più in particolare alla donazione dichiarata, sosteneva
che “__________, è stato proprietario di diverse aziende tra le quali __________,
__________, __________, __________” e che “l’Avv. __________, ormai
90enne, considerata l’età ha deciso di elargire ai suoi 4 figli delle somme di
denaro che custodiva in cassetta di sicurezza”.
D. Con decisione del 23
agosto 2023 l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC e IFD
2015, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 327'000.- per l’IC e
in fr. 330'800.-per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.
Rispetto ai dati
dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto l’importo di fr.
215'000.- a titolo di “altri redditi”, con la seguente motivazione:
Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.
E. Con reclamo del 21
settembre 2023, il contribuente, patrocinato da __________, contestava
l’imposizione di fr. 215'000.- a titolo di “altri redditi” e ribadiva
che, durante il 2015, aveva ricevuto dal padre diversi versamenti a contanti per
un totale di fr. 232'888.45. Tale donazione avrebbe dovuto essere tenuta in
considerazione ai fini del calcolo del dispendio. Argomentava che, a distanza
di 8 anni “i conti del papà, Sig. __________, sono stati chiusi e pertanto
risulta impossibile risalire ai prelevamenti fatti dal conto e consegnati al
Sig. __________”.
F. Con decisione del
17.7.2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
La donazione ricevuta a
contanti dal padre residente all’estero non è stata comprovata da
documentazione (bonifici, dichiarazioni doganali, ecc.). L’operazione risulta
essere esente ai fini dell’imposta di donazione e senza necessità di
accertamento. Il solo fatto che la donazione sia stata notificata all’Ufficio
successioni e donazioni non è ritenuto prova sufficiente a comprovare la somma
ricevuta.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________,
contesta nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” per un importo di fr.
215'000.-. Dando seguito a una richiesta dell’UT, per il tramite della
precedente rappresentante, aveva inviato i “giustificativi bancari relativi
ai versamenti a contanti effettuati in suo favore dal papà, avv. __________”.
Inoltre, aveva spiegato che suo padre, già proprietario di diverse aziende in __________,
aveva deciso di elargire ai suoi 4 figli delle somme in denaro, che custodiva
nella cassetta di sicurezza.
Ragione per cui, non
considerando né la documentazione né le spiegazioni addotte dal ricorrente,
l’autorità fiscale non avrebbe valutato correttamente i fatti ed avrebbe
inoltre violato il suo diritto di essere sentito, nella motivazione della
decisione, per non essersi espressa in merito alle prove prodotte.
H. Con osservazioni del
14/19 agosto 2024 l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione
impugnata. Secondo costante giurisprudenza, in caso di donazioni provenienti
dall’estero, vi sarebbe un’esigenza probatoria accresciuta. I documenti
prodotti dal ricorrente non chiarirebbero “in alcun modo la provenienza dei
fondi versati”, con la conseguenza che “non potendo verificare la
provenienza degli stessi, è stato quindi ritenuto inevitabile esporre la
carenza rilevata dal calcolo entrate – uscite come reddito d’altra fonte”.
I. Con replica
spontanea del 7/9 settembre 2024, il ricorrente ritiene che la giurisprudenza a
cui si appella l’autorità fiscale non possa entrare in linea di conto per la
vertenza sub judice.
In particolare,
diversamente da altri casi già trattati dalla Camera di diritto tributario, la
documentazione a comprova della donazione non solo non sarebbe limitata alla
sola dichiarazione del donante, ma neppure sarebbe stata prodotta ad arte ed ex
post a seguito delle richieste dell’ufficio, bensì trasmessa all’Ufficio delle
imposte di successione e di donazione, nelle forme e nei termini prescritti.
Inoltre, in merito al
valore probatorio delle dichiarazioni del padre del ricorrente, avvocato ed
imprenditore di enorme successo in __________, si dovrebbe considerare che,
nella concreta fattispecie, trattandosi di averi in contanti, depositati presso
una cassetta di sicurezza, assumerebbe i crismi di una “probatio diabolica”
la prova dell’effettivo prelevamento e consegna dei fondi. Il contribuente si
chiede in quale modo lui stesso e/o il di lui padre avrebbero potuto comprovare
l’effettiva donazione.
Inoltre, la recente
scomparsa del padre (avvenuta il 27 agosto 2024) renderebbe impossibile
ottenere qualsiasi ulteriore informazione in merito.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente
lamenta, preliminarmente, la violazione del diritto di essere sentito, per il
fatto che l’autorità fiscale, nella motivazione della decisione, non si sarebbe
confrontata con le prove prodotte a sostegno della donazione ricevuta dal
padre.
1.2.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto,
quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito
è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola
l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in
cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora
l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale
diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF
126.
I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a; sentenza TF 2P.185/2006 del
27.11.2006, consid. 4.1).
1.3
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208.
cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli
principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia
1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101
Ia 3).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (sentenza CDT
n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n. 19t).
1.4
Ora, benché succinta, la
motivazione della decisione su reclamo appare perfettamente comprensibile e ha
consentito al contribuente di comprendere che le prove da lui prodotte, a
sostegno della pretesa donazione in contanti da parte del padre residente
all’estero, non sono state ritenute sufficienti, vista la provenienza
dall’estero dei capitali. Su quest’aspetto il ricorso non può pertanto essere
accolto.
2.
2.1.
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
(LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere
interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020
consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale
derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale
(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a
LT).
2.2
Le donazioni sono quindi
esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia
imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da
tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si
considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce
un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).
La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a
quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute
allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione
tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF
2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).
2.3
Il
Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non
ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un
preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in
mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure
giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della
sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per
lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in:
RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto
di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero.
L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un
creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo
nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto
– risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle
informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore
d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di
trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
2.4
Se in esito alle misure
istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della
prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del
fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i
fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati
dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e
comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono
sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta
allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e
sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza
del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un contribuente, che
sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile
bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le
conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010
del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata
dal ricorrente ed ha rivalutato il suo reddito, ritenendo che quello da lui
dichiarato non fosse sufficiente per poter coprire il suo fabbisogno per il
periodo fiscale 2015.
Pur ritenendo che la
dichiarazione presentata dal contribuente non fosse corretta, l’autorità ha
rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto
dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte
del contribuente (obbligo di motivazione ex
art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv.
3.
LIFD). Con decisione del 23 agosto 2013, ha infatti notificato una tassazione
ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio,
nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha
stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione
d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli
elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative
all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.
2A.561/2005 consid. 3).
3.2
3.2.1
Nel
calcolo delle entrate e delle uscite, sottoposto a __________, l’autorità
fiscale ha accertato le seguenti “uscite” per il 2015:
·
Aumento dell’elenco titoli: fr. 202'369.-
·
__________: fr. 1'050'000.-
·
Donazione dal padre (debito della
società) fr. 6'600'559.-
·
Acquisto natante fr. 13'400.-
·
Debito fr. 24'000.-
·
Debito fr. 5'600.-
·
Debito fr. 14'293.-
·
Auto aziendale fr. 12'993.-
·
Spese professionali fr. 5'700.-
·
Pilastro 3A fr. 6'768.-
·
Oneri assicurativi fr. 6'922.-
·
Spese manutenzione fr. 4'744.-
·
Spese amministrazione fr. 107.-
·
Interessi passivi fr. 77'683.-
·
Spese malattia fr. 1'055.-
·
Liberalità fr. 510.-
·
Imposte: fr. 48'423.-
Totale uscite: fr. 8'075'126.-
Per quanto
concerne le entrate, l’UT ha considerato le seguenti:
·
Finanziamento stabile __________: fr. 17'325.-
·
Prestito __________: fr. 986.-
·
Donazione dal padre fr. 1'050'000.-
·
Prelevamento 2° pilastro fr. 24'162.-
·
Debito fr. 13'363.-
·
Vs __________ fr. 6'600’559.-
·
Salario fr. 72'181.-
·
Cda fr. 40'000.-
·
Reddito da capitali al netto IP fr. 176.-
·
Affitti fr. 66'175.-
Totale entrate fr. 7'884'927.-
Secondo
l’autorità fiscale, dal confronto fra entrate e uscite risultava un ammanco di
disponibilità finanziaria pari a fr. 190'199.-.
3.2.2
Il calcolo delle entrate e
delle uscite è stato sottoposto al contribuente, il quale ha chiesto di
prendere in considerazione anche i versamenti a contanti (relativi alla
donazione del padre): così facendo non vi sarebbe stato alcun ammanco.
A comprova dell’esistenza
della donazione, ha prodotto degli estratti del proprio conto corrente aperto
presso la __________ a __________, dai quali emergono numerosi accrediti a
contanti.
L’autorità fiscale aveva
espressamente richiesto, il 27 febbraio 2017, di produrre la documentazione
dalla quale si evincesse il trasferimento dei capitali dall’estero in relazione
alla donazione dichiarata, con evidenza del conto di addebito intestato al
donante. La documentazione bancaria richiesta non è stata prodotta, ma il
contribuente ha sostenuto che il denaro proveniva da una cassetta di sicurezza.
3.2.3
Il contribuente deve fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli
126.
cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda
dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige
una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici
internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono
infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui
un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione
internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione
accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015,
in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
3.2.4
Ora, sostanzialmente le
parti concordano sul fatto che il ricorrente abbia beneficiato di un reddito
ulteriore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione d’imposta. Mentre
tuttavia il contribuente sostiene di aver beneficiato di una donazione, come
tale esente dall’imposta sul reddito ed anche dall’imposta di donazione, in
considerazione del fatto che donatario era il padre, il fisco ritiene per
contro che si tratti di un reddito imponibile, in virtù della clausola
generale.
Non si può non convenire
con l’autorità di tassazione, che ha ritenuto insufficiente a provare
l’avvenuta donazione la sola dichiarazione ai fini dell’imposta di donazione,
priva di effetti fiscali. Né può essere sufficiente a comprovare l’esistenza di
una donazione proveniente dal padre il semplice versamento di importi di denaro
sul conto bancario da parte dello stesso insorgente.
In queste circostanze, il
fatto che l’autorità fiscale abbia chiesto la produzione degli estratti relativi
ai conti bancari di pertinenza del donante, dai quali i soldi sarebbero stati
prelevati per poi essere dati al contribuente, appare più che giustificato,
trattandosi di una fattispecie internazionale (in merito anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 33 ad Einführung zu Art. 122 ff).
Motivo per il quale, non essendo comprovata
la donazione, l’UT ha correttamente imposto la somma quale altro reddito, peraltro
tenendo in considerazione unicamente l’importo di fr. 215'000.- anziché
l’integrale ammontare dichiarato, pari a fr. 232'888.45.-.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: