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Decisione

80.2024.176

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, pretesa donazione del padre residente all’estero, onere della prova, versamenti a contanti

15 novembre 2024Italiano18 min

scritto del 22 dicembre 2016, __________ notificava all’Ufficio imposte di successione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.176

80.2024.177

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 agosto 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD

2015.

Fatti

Fatti

A. a.

__________ (__________

celibe, nel periodo fiscale 2015,__________ e della __________.

b.

Nella dichiarazione d’imposta

2015, firmata l’11 novembre 2016, il contribuente dichiarava un reddito

imponibile complessivo di fr. 108'553.- ed una sostanza imponibile complessiva

pari a fr. 0.-.

c.

Con

scritto del 22 dicembre 2016, __________ notificava all’Ufficio imposte di successione

e donazione di aver ricevuto la somma di fr. 232'888.45 in donazione dal padre __________,

“mediante versamenti a contanti”.

B. a.

Con

scritto del 3 febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) attribuiva

al contribuente un termine fino al 27 febbraio 2017 per produrre i seguenti

documenti:

·

Contratto d’acquisto integrale

delle azioni __________ con il metodo di finanziamento;

·

Contratto di prestito stipulato

con la __________ con il piano di rimborso e garanzie fornite;

·

Contratto d’acquisto del natante;

·

Vostre osservazioni in merito

all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2015 considerando che importi

dall’estero non documentati non potranno essere presi in considerazione; ogni

rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata.

b.

Con risposta del 24/27

febbraio 2017, il contribuente, per il tramite della __________, trasmetteva il

contratto di donazione mobiliare delle quote azionarie della società __________

del 22 maggio 2015 tra il padre del contribuente e quest’ultimo, come pure il

contratto di mutuo tra __________ e __________, datato 22 maggio 2015, la

fattura concernente l’acquisto del natante nonché i “giustificativi bancari

relativi ai versamenti a contanti del papà __________ pari a Frs. 232'888.00”.

Per quando concerneva il calcolo del dispendio sottopostogli dall’UT, rilevava

che le voci “azioni __________” e “debito vs. __________” non avrebbero dovuto

essere prese in considerazione ai fini del dispendio del contribuente. Invece,

i versamenti a contanti, avrebbero dovuto essere considerati.

C.

a.

Con

ulteriore richiesta del 27 febbraio 2017, l’UT chiedeva al contribuente di

fornire ulteriori informazioni e documentazione:

·

Scheda contabile 01.01.-31.12.2015

della __________ con il saldo del debito a fine anno e gli interessi pagati

durante lo stesso;

·

Attestato fiscale al 31.12.2015

del conto no. __________ presso la __________ con il saldo di fine anno e gli

interessi maturati durante lo stesso;

·

Documentazione dalla quale si

evinca il trasferimento dei capitali dall’estero in relazione alla donazione

dichiarata; con evidenza del conto di addebito intestato al donante (nel caso

la relazione bancaria fosse intestata ad una società di capitali il formulario

attestante il beneficiario economico) rispettivamente tutti i bonifici

d’accredito sul conto del donatario;

·

Vostre osservazioni in merito

all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2015 dal quale risulta

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica

apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata.

Il contribuente

veniva avvertito che tale scritto valeva quale diffida e che, in caso di

inosservanza, si sarebbe proceduto all’applicazione delle penalità previste

dagli artt. 257 LT e 174 LIFD e alla tassazione d’ufficio.

b.

Con e-mail del 2 marzo 2017,

__________, trasmetteva la valutazione fiscale al 31.12.2015 del conto bancario

della __________ e la scheda contabile della società __________.

Riguardo al trasferimento

dei capitali dall’estero, e più in particolare alla donazione dichiarata, sosteneva

che “__________, è stato proprietario di diverse aziende tra le quali __________,

__________, __________, __________” e che “l’Avv. __________, ormai

90enne, considerata l’età ha deciso di elargire ai suoi 4 figli delle somme di

denaro che custodiva in cassetta di sicurezza”.

D. Con decisione del 23

agosto 2023 l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC e IFD

2015, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 327'000.- per l’IC e

in fr. 330'800.-per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.

Rispetto ai dati

dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto l’importo di fr.

215'000.- a titolo di “altri redditi”, con la seguente motivazione:

Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.

E. Con reclamo del 21

settembre 2023, il contribuente, patrocinato da __________, contestava

l’imposizione di fr. 215'000.- a titolo di “altri redditi” e ribadiva

che, durante il 2015, aveva ricevuto dal padre diversi versamenti a contanti per

un totale di fr. 232'888.45. Tale donazione avrebbe dovuto essere tenuta in

considerazione ai fini del calcolo del dispendio. Argomentava che, a distanza

di 8 anni “i conti del papà, Sig. __________, sono stati chiusi e pertanto

risulta impossibile risalire ai prelevamenti fatti dal conto e consegnati al

Sig. __________”.

F. Con decisione del

17.7.2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

La donazione ricevuta a

contanti dal padre residente all’estero non è stata comprovata da

documentazione (bonifici, dichiarazioni doganali, ecc.). L’operazione risulta

essere esente ai fini dell’imposta di donazione e senza necessità di

accertamento. Il solo fatto che la donazione sia stata notificata all’Ufficio

successioni e donazioni non è ritenuto prova sufficiente a comprovare la somma

ricevuta.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________,

contesta nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” per un importo di fr.

215'000.-. Dando seguito a una richiesta dell’UT, per il tramite della

precedente rappresentante, aveva inviato i “giustificativi bancari relativi

ai versamenti a contanti effettuati in suo favore dal papà, avv. __________”.

Inoltre, aveva spiegato che suo padre, già proprietario di diverse aziende in __________,

aveva deciso di elargire ai suoi 4 figli delle somme in denaro, che custodiva

nella cassetta di sicurezza.

Ragione per cui, non

considerando né la documentazione né le spiegazioni addotte dal ricorrente,

l’autorità fiscale non avrebbe valutato correttamente i fatti ed avrebbe

inoltre violato il suo diritto di essere sentito, nella motivazione della

decisione, per non essersi espressa in merito alle prove prodotte.

H. Con osservazioni del

14/19 agosto 2024 l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione

impugnata. Secondo costante giurisprudenza, in caso di donazioni provenienti

dall’estero, vi sarebbe un’esigenza probatoria accresciuta. I documenti

prodotti dal ricorrente non chiarirebbero “in alcun modo la provenienza dei

fondi versati”, con la conseguenza che “non potendo verificare la

provenienza degli stessi, è stato quindi ritenuto inevitabile esporre la

carenza rilevata dal calcolo entrate – uscite come reddito d’altra fonte”.

I. Con replica

spontanea del 7/9 settembre 2024, il ricorrente ritiene che la giurisprudenza a

cui si appella l’autorità fiscale non possa entrare in linea di conto per la

vertenza sub judice.

In particolare,

diversamente da altri casi già trattati dalla Camera di diritto tributario, la

documentazione a comprova della donazione non solo non sarebbe limitata alla

sola dichiarazione del donante, ma neppure sarebbe stata prodotta ad arte ed ex

post a seguito delle richieste dell’ufficio, bensì trasmessa all’Ufficio delle

imposte di successione e di donazione, nelle forme e nei termini prescritti.

Inoltre, in merito al

valore probatorio delle dichiarazioni del padre del ricorrente, avvocato ed

imprenditore di enorme successo in __________, si dovrebbe considerare che,

nella concreta fattispecie, trattandosi di averi in contanti, depositati presso

una cassetta di sicurezza, assumerebbe i crismi di una “probatio diabolica”

la prova dell’effettivo prelevamento e consegna dei fondi. Il contribuente si

chiede in quale modo lui stesso e/o il di lui padre avrebbero potuto comprovare

l’effettiva donazione.

Inoltre, la recente

scomparsa del padre (avvenuta il 27 agosto 2024) renderebbe impossibile

ottenere qualsiasi ulteriore informazione in merito.

Diritto

1. 1.1.

Il contribuente

lamenta, preliminarmente, la violazione del diritto di essere sentito, per il

fatto che l’autorità fiscale, nella motivazione della decisione, non si sarebbe

confrontata con le prove prodotte a sostegno della donazione ricevuta dal

padre.

1.2.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole

nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto,

quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere sentito

è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola

l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della

giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in

cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora

l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost.

offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale

diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF

126.

I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a; sentenza TF 2P.185/2006 del

27.11.2006, consid. 4.1).

1.3

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208.

cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli

principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia

1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101

Ia 3).

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (sentenza CDT

n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n. 19t).

1.4

Ora, benché succinta, la

motivazione della decisione su reclamo appare perfettamente comprensibile e ha

consentito al contribuente di comprendere che le prove da lui prodotte, a

sostegno della pretesa donazione in contanti da parte del padre residente

all’estero, non sono state ritenute sufficienti, vista la provenienza

dall’estero dei capitali. Su quest’aspetto il ricorso non può pertanto essere

accolto.

2.

2.1.

Secondo gli articoli 16

LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

(LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio

il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Le eccezioni, in un

sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere

interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020

consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale

derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale

(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a

LT).

2.2

Le donazioni sono quindi

esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia

imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da

tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si

considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce

un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).

La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a

quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute

allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione

tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF

2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).

2.3

Il

Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non

ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un

preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in

mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure

giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della

sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per

lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in:

RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto

di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero.

L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un

creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo

nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto

– risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle

informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore

d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di

trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

2.4

Se in esito alle misure

istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della

prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del

fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i

fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati

dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e

comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono

sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta

allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e

sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza

del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).

Un contribuente, che

sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile

bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le

conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010

del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata

dal ricorrente ed ha rivalutato il suo reddito, ritenendo che quello da lui

dichiarato non fosse sufficiente per poter coprire il suo fabbisogno per il

periodo fiscale 2015.

Pur ritenendo che la

dichiarazione presentata dal contribuente non fosse corretta, l’autorità ha

rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto

dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte

del contribuente (obbligo di motivazione ex

art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv.

3.

LIFD). Con decisione del 23 agosto 2013, ha infatti notificato una tassazione

ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio,

nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha

stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione

d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli

elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative

all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.

2A.561/2005 consid. 3).

3.2

3.2.1

Nel

calcolo delle entrate e delle uscite, sottoposto a __________, l’autorità

fiscale ha accertato le seguenti “uscite” per il 2015:

·

Aumento dell’elenco titoli: fr. 202'369.-

·

__________: fr. 1'050'000.-

·

Donazione dal padre (debito della

società) fr. 6'600'559.-

·

Acquisto natante fr. 13'400.-

·

Debito fr. 24'000.-

·

Debito fr. 5'600.-

·

Debito fr. 14'293.-

·

Auto aziendale fr. 12'993.-

·

Spese professionali fr. 5'700.-

·

Pilastro 3A fr. 6'768.-

·

Oneri assicurativi fr. 6'922.-

·

Spese manutenzione fr. 4'744.-

·

Spese amministrazione fr. 107.-

·

Interessi passivi fr. 77'683.-

·

Spese malattia fr. 1'055.-

·

Liberalità fr. 510.-

·

Imposte: fr. 48'423.-

Totale uscite: fr. 8'075'126.-

Per quanto

concerne le entrate, l’UT ha considerato le seguenti:

·

Finanziamento stabile __________: fr. 17'325.-

·

Prestito __________: fr. 986.-

·

Donazione dal padre fr. 1'050'000.-

·

Prelevamento 2° pilastro fr. 24'162.-

·

Debito fr. 13'363.-

·

Vs __________ fr. 6'600’559.-

·

Salario fr. 72'181.-

·

Cda fr. 40'000.-

·

Reddito da capitali al netto IP fr. 176.-

·

Affitti fr. 66'175.-

Totale entrate fr. 7'884'927.-

Secondo

l’autorità fiscale, dal confronto fra entrate e uscite risultava un ammanco di

disponibilità finanziaria pari a fr. 190'199.-.

3.2.2

Il calcolo delle entrate e

delle uscite è stato sottoposto al contribuente, il quale ha chiesto di

prendere in considerazione anche i versamenti a contanti (relativi alla

donazione del padre): così facendo non vi sarebbe stato alcun ammanco.

A comprova dell’esistenza

della donazione, ha prodotto degli estratti del proprio conto corrente aperto

presso la __________ a __________, dai quali emergono numerosi accrediti a

contanti.

L’autorità fiscale aveva

espressamente richiesto, il 27 febbraio 2017, di produrre la documentazione

dalla quale si evincesse il trasferimento dei capitali dall’estero in relazione

alla donazione dichiarata, con evidenza del conto di addebito intestato al

donante. La documentazione bancaria richiesta non è stata prodotta, ma il

contribuente ha sostenuto che il denaro proveniva da una cassetta di sicurezza.

3.2.3

Il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli

126.

cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti

le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

La giurisprudenza esige

una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici

internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono

infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui

un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione

internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione

accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015,

in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e

giurisprudenza).

3.2.4

Ora, sostanzialmente le

parti concordano sul fatto che il ricorrente abbia beneficiato di un reddito

ulteriore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione d’imposta. Mentre

tuttavia il contribuente sostiene di aver beneficiato di una donazione, come

tale esente dall’imposta sul reddito ed anche dall’imposta di donazione, in

considerazione del fatto che donatario era il padre, il fisco ritiene per

contro che si tratti di un reddito imponibile, in virtù della clausola

generale.

Non si può non convenire

con l’autorità di tassazione, che ha ritenuto insufficiente a provare

l’avvenuta donazione la sola dichiarazione ai fini dell’imposta di donazione,

priva di effetti fiscali. Né può essere sufficiente a comprovare l’esistenza di

una donazione proveniente dal padre il semplice versamento di importi di denaro

sul conto bancario da parte dello stesso insorgente.

In queste circostanze, il

fatto che l’autorità fiscale abbia chiesto la produzione degli estratti relativi

ai conti bancari di pertinenza del donante, dai quali i soldi sarebbero stati

prelevati per poi essere dati al contribuente, appare più che giustificato,

trattandosi di una fattispecie internazionale (in merito anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 33 ad Einführung zu Art. 122 ff).

Motivo per il quale, non essendo comprovata

la donazione, l’UT ha correttamente imposto la somma quale altro reddito, peraltro

tenendo in considerazione unicamente l’importo di fr. 215'000.- anziché

l’integrale ammontare dichiarato, pari a fr. 232'888.45.-.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: