80.2024.178
Procedura: reclamo, reformatio in peius solo tre anni dopo il ritiro del reclamo, principio della buona fede
25 novembre 2025Italiano39 min
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.178
80.2024.179
Lugano
25 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 agosto 2024 contro la decisione del 10 luglio 2024 in materia di IC e
IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. a.
Fino al 30 giugno
2015, RI 1 affiancava all’attività indipendente di avvocato anche un impiego
dipendente presso la __________ SA. Dal 1° luglio 2015 si dedica interamente
alla libera professione.
b.
Nelle
proprie dichiarazioni d’imposta dal 2014 al 2018RI 1 esponeva i seguenti
elementi imponibili:
Periodo
fiscale
Presentazione
Reddito
imponibile
Reddito attività
lucrativa indipendente
Sostanza
imponibile
2014
19.05.2016
90’741
45’975
0
2015
21.06.2017 (stampa
del)
55’099
68’035
0
2016
08.05.2018
61’530
126’601
0
2017
14.05.2019
85’028
156’881
0
2018
10.03.2020
84’006
156’216
0
Alle
dichiarazioni d’imposta erano allegati il bilancio ed il conto economico della
sua attività indipendente.
B. a.
Il
28 ottobre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava a le decisioni di
tassazione IC e IFD 2014, 2015 e 2016. Per quanto qui d’interesse, rispetto a
quanto dichiarato, l’autorità di tassazione aumentava il reddito da attività
lucrativa indipendente, aggiungendo delle “prestazioni a proprio favore
dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di
rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
Periodo fiscale
Reddito da attività lucrativa indipendente
Differenza rispetto a quanto dichiarato
2014
54’000
+ 8'025
2015
76’000
+ 7’965
2016
135’000
+ 8’399
b.
Il
25 novembre 2020, l’UT notificava al contribuente le decisioni di tassazione IC
e IFD 2017 e 2018. Anche in questo caso il reddito da attività lucrativa
indipendente veniva aumentato, “tenuto conto delle spese di natura privata o
non giustificate dall’uso commerciale incluse nei costi aziendali (spese
generali, rappres[…]entanza, auto, scooter, ecc.) e di altre prestazioni fatte
a proprio favore”.
Periodo fiscale
Reddito da attività lucrativa indipendente accertato
Differenza rispetto a quanto dichiarato
2017
168’000
+ 11’119
2018
175’000
+ 18’784
C. Con reclami,
rispettivamente del 19 novembre 2020 e del 17 dicembre 2020, il contribuente,
rappresentato dallo __________, impugnava le decisioni di tassazione IC e IFD
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando le riprese effettuate dall’autorità
di tassazione nell’ambito della sua attività lucrativa indipendente.
D. a.
Al fine di evadere i
reclami IC e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l’autorità di
tassazione indirizzava allo __________ due richieste di documentazione, datate
rispettivamente 24 febbraio 2021 (inviata per posta semplice) e 19 aprile 2021
(spedita per posta A Plus).
Con
la prima
richiesta del 24 febbraio 2021, l’autorità invitava il
contribuente a produrre la seguente documentazione:
§
attestato bancario conto aziendale
(tutti i periodi oggetto di reclamo);
§
schede contabili (per ogni
periodo): costi leasing, costi auto, spese di trasporto e benzina, spese di
rappresentanza, costi telefono, spese amministrative, altri costi d’esercizio
ricavi straordinari, costi straordinari, onorari;
§
copia contratto affitto e
posteggio;
§
copia contratti leasing (nei
periodi oggetto di reclamo);
§
per ogni periodo, copia della
principale fattura di manutenzione (o servizio) auto e di spesa rappresentanza;
§
per ogni periodo copia di una
fattura natel e una di rete fissa riferite alla medesima mensilità, indicando
inoltre quale telefono viene utilizzato anche a scopi privati (se nessun
telefono inserito a conto economico è usato a scopo anche privato, vogliate
suffragare l’esistenza di un abbonamento privato);
§
motivo per cui le azioni __________
SA non sono più esposte in dichiarazione fiscale 2018.
Il
15
marzo 2021, RI 1 osservava che i documenti richiesti non
avevano relazione diretta con l’evasione dei reclami, invitando l’autorità
fiscale a “circoscrivere l’eventuale documentazione” effettivamente necessaria.
Con messaggio di posta
elettronica del 18 marzo 2021, l’autorità di tassazione ribadiva
la propria richiesta, ritenendo i documenti indicati necessari per chiarire
l’“adeguamento” del reddito da attività indipendente oggetto di reclamo.
Successivamente,
con la seconda
richiesta del 19 aprile 2021, l’Ufficio di tassazione
prospettava al reclamante la possibilità di una reformatio in peius
delle decisioni di tassazione in punto al reddito da attività lucrativa
indipendente.
Diffidava inoltre il reclamante a collaborare, avvertendolo che, in caso
contrario, “i reclami sarebbero stati decisi sulla base della documentazione
già a disposizione dell’autorità” e che “le decisioni di tassazione dopo
reclamo, per quanto concerne il reddito da attività lucrativa indipendente
(cifra 2.1) dei rispettivi periodi”, avrebbero riportato i seguenti
importi:
2014
2015
2016
2017
2018
Reddito da attività
indipendente dichiarato:
45’975
68’035
126’601
156’881
156’216
Costi auto, leasing,
trasporto e benzina (ammesso CHF 10'000)
18’427
17’909
17’552
22’303
24’140
Interessi passivi e
spese bancarie (ammesso CHF 1'000)
2’421
1’265
1’983
-
239
Telefono (ammesso
CHF 2'400)
3’082
1’704
663
1’380
342
Spese viaggio e
rappresentanza (ammesso CHF 8'000)
-
-
750
-
2’676
Ammortamento scooter
-
-
-
-
2’376
Altri costi d’esercizio
(ammesso CHF 3'500)
-
4’796
8’498
-
-
Perdita su titoli della
sostanza privata
-
2’436
4’111
1’112
7’003
Totale rettifiche
23’930
28’110
33’557
24’795
36’776
Reddito attività
lucr. indip. su reclamo (reformatio in peius)
69’905
96’145
160’158
181’676
192’992
b.
Il 22 giugno 2021, lo __________
informava l’autorità di tassazione dell’intenzione del contribuente di ritirare
i reclami presentati rispettivamente il 19 novembre 2020 contro le decisioni di
tassazione IC e IFD 2014, 2015 e 2016 e il 17 dicembre 2020 contro la decisione
di tassazione IC e IFD 2017.
c.
Il 10 luglio 2024 e il 14
agosto 2024, l’UT notificava all’insorgente le decisioni di tassazione IC e IFD
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 dopo reclamo, così motivate:
Al fine di chiarire le voci di
costo giustificate dall’uso commerciale in data 24 febbraio 2021 è stata
inviata una richiesta documenti. Considerato [che] la documentazione non è
stata presentata in data 19 aprile 2021 è stata inviata una nuova richiesta con
l’indicazione che, in assenza di risposta, le decisioni sarebbero state riviste
a s[f]a[v]ore del co[n]tribuente (cd. reformatio in peius) indicando le riprese
e il reddito aziendale rettificato.
Con
scritto del 22 giugno 2021 il rappresentante del contribuente comunica di voler
ritirare i reclami.
Secondo
l’art. 207 cpv. 2 LT Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle
circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente. L’art. 134 LIFD
prevede che non è dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze
debba ritenersi che la tassazione era inesatta.
La
procedura di reclamo può inoltre essere sospesa unicamente con il consenso di
tutte le autorità fiscali che hanno partecipato alla procedura di tassazione.
Nel
caso di specie, come comunicato, la decisione era inesatta ed insufficiente il
ritiro del reclamo non può quindi essere concesso.
In
assenza dei documenti richiesti il reclamo viene evaso come comunicato nello
scritto del 19 aprile 2021.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta
le decisioni dopo reclamo IC e IFD dal 2014 al 2018. Postula, in via
principale, l’annullamento delle decisioni e che le tassazioni siano accertate
nuovamente sulla base dei dati notificati dal contribuente e “giusta i dati
accertati, tenuto conto del ritiro dei reclami”. In via subordinata ne
chiede l’annullamento ed il rinvio all’UT, affinché “proceda alle relative
tassazioni ai sensi dei considerandi”.
Formalmente, il ricorrente
censura una violazione del principio della buona fede, per il fatto che “l’autorità
fiscale ha cambiato la metodologia di calcolo di determinate deduzioni”, in
particolare quella relativa all’utilizzo per scopi professionali dell’auto, e
nel fatto di non aver permesso di ritirare i reclami.
Lamenta altresì una
violazione del diritto di essere sentito, in quanto l’autorità di tassazione
non avrebbe rispettato i dettami dell’art. 208 LT in merito alla reformatio
in peius e non avrebbe sentito il contribuente prima di emettere delle
decisioni a suo svantaggio. Non avrebbe preso poi preso posizione “per ben
tre anni in merito alla richiesta del qui ricorrente di ritirare i suoi
reclami, [inducendo] palesemente in errore il contribuente, lasciando intendere
che la procedura di reclamo si fosse interrotta con la sua volontà di ritiro e
che i precedenti accertamenti fossero diventati definitivi”.
L’insorgente censura
ancora una violazione del diritto di ottenere una decisione motivata poiché quelle
impugnate si limiterebbero a citare l’art. 207 cpv. 2 LT, senza spiegare per
quale motivo la tassazione precedente sarebbe insufficiente. Nemmeno vi sarebbe
alcuna motivazione “sulle poste che l’erario ha motu proprio
modificato”.
Infine, il ricorrente
lamenta il mancato rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza
federale per l’applicazione della
reformatio in peius
in caso di ritiro del
reclamo. In particolare, l’autorità di tassazione non avrebbe comprovato la
manifesta inesattezza delle decisioni di tassazione, l’indispensabilità della
loro rettifica, né l’insufficienza della decisione, quest’ultimo criterio previsto
dalla legge.
Il ricorrente rimprovera
poi all’autorità fiscale “una serie” di errori nell’accertamento degli
elementi fattuali. In particolare, non si sarebbe accorta che dal 30 giugno
2015 c’è stato il cambiamento dell’attività lucrativa da parzialmente
indipendente a totalmente indipendente e che ci sia stato anche il cambiamento
dell’ufficio e quindi la modifica delle spese di locazione e delle spese annesse.
Ritiene quindi che,
ammettendo le spese per l’automobile per tutti i periodi fiscali sub judice
nella misura di fr. 10'000.-, il fisco avrebbe violato il principio della
parità di trattamento rispetto agli altri avvocati del cantone.
Considerata la modifica
della percentuale lavorativa quale indipendente poi, postula il riconoscimento
di fr. 10'000.- per il 2014; di fr. 15'000.- per 2015 e di
fr. 20'000.- per i periodi fiscali 2016-2018.
Quanto agli interessi
passivi e spese bancarie, riconosciuti dall’UT in fr. 1'000.- annui senza
spendere una parola al riguardo, produce le relative schede contabili da cui
risulterebbero gli importi esatti indicati in contabilità.
Lamenta altresì il
parziale riconoscimento delle spese telefoniche ammesse forfettariamente
(fr. 2'400.- per ogni periodo); la mancata considerazione delle perdite
sui titoli __________ SA acquistati con attivi aziendali e quindi da
considerarsi a loro volta sostanza aziendale; la parziale ammissione degli
altri costi d’esercizio in ragione di fr. 3'500.- (forfait per tutti gli
anni qui contestati), senza considerare le spese del trasloco nel 2015 e le
spese per i nuovi computer e server sostenute nel 2016.
F. Il 22 agosto 2024,
l’UT ha presentato le proprie osservazioni al ricorso. Verranno riprese in
seguito per quanto necessario.
Diritto
RI 1
Buona fede
1.1.
L’insorgente lamenta
preliminarmente una violazione del principio della buona fede, per il fatto che
l’autorità di tassazione avrebbe cambiato per la terza volta negli ultimi anni il
metodo di calcolo delle “deduzioni professionali dei costi auto”, che
per oltre trent’anni erano state determinate valutando una somma ripresa per
l’uso privato del veicolo.
1.2.
L’autorità fiscale non è
vincolata alle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al
proposito precisato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha
escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più
favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In
effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo
che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se
si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627
consid. 6.1.; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di
tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo
fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali
decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di
tassazione non implicano pertanto, di principio, alcuna assicurazione per
notifiche ulteriori (cfr. decisioni del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008,
in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD
II-2005 n. 10t, consid. 6.3; 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003
n. 15t, consid. 5.3; 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid.
2).
1.3.
Il semplice fatto che, per
oltre trent’anni, le “deduzioni professionali per costi auto” siano state
calcolate considerando una quota per l’uso privato del veicolo, per poi
adottare il sistema riservato ai dipendenti delle persone giuridiche e, infine,
nei periodi fiscali oggetto del presente procedimento, fissare un importo
forfettario per i costi professionali legati all’utilizzo dell’auto, non è in
contrasto con il principio della buona fede.
2. Presupposti della reformatio in
peius
2.1.
Altre due censure formali si
riferiscono alla reformatio in peius intrapresa dall’autorità di
tassazione, con la decisione impugnata.
In primo luogo, il fisco
avrebbe violato il principio della buona fede, restando inattivo per oltre tre
anni, a seguito della comunicazione del 22 giugno 2021, con la quale il
contribuente aveva manifestato la volontà di ritirare i reclami, lasciando così
intendere che quanto richiesto fosse stato accettato.
In secondo luogo, vi
sarebbe stata una violazione del diritto di essere sentito, in quanto,
contrariamente ai dettami dell’art. 208 LT, il reclamante non sarebbe stato
sentito in merito alle modifiche che l’autorità intendeva adottare a suo.
Inoltre, l’autorità non avrebbe spiegato per quali motivi la decisione sarebbe
da ritenersi insufficiente, con la conseguente impossibilità di ritirare i
reclami, né avrebbe motivato le poste modificate a sfavore del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132 cpv. 1 LIFD).
L’autorità di tassazione
nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare
nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, può
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT;
art. 135 cpv. 1 LIFD).
La normativa in questione
comporta che l’inchiesta avviata con il reclamo si estenda all’intera
tassazione e non si limiti ai punti fatti valere dal reclamante. L’autorità di
tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di verificare in modo completo la
decisione di tassazione impugnata, dal punto di vista sia dei fatti sia del
diritto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 2006 n.
2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p.
573; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a edizione, Basilea
2022, n. 4 ad art. 135, p. 2248).
2.3.
La pretesa del reclamante
di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di
essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul
diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD,
p. 615, con riferimento alla sentenza del TF del 27 settembre 2013 n.
2C_104/2013 e 105/2013 consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di
essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza,
consid. 2.3 con riferimenti).
3. Ritiro
del reclamo e buona fede
3.1.
Secondo il ricorrente, il
fisco cantonale ha violato il principio della buona fede, restando inattivo per
oltre tre anni, a seguito dello scritto con cui ha ritirato i reclami
presentati per i periodi fiscali dal 2014 al 2017.
3.2.
Il principio della buona
fede, che discende direttamente dall’art. 9 Cost., e che si applica all’insieme
dell’attività statale, protegge i cittadini nell’affidamento legittimo che
ripongono nelle rassicurazioni ricevute da parte delle autorità, nel caso in
cui, abbiano regolato il loro comportamento secondo delle decisioni, delle
dichiarazioni oppure un comportamento determinato dell’amministrazione.
Secondo la giurisprudenza,
un’informazione oppure una decisione erronea dell’amministrazione possono
obbligare quest’ultima a consentire ad un amministrato di godere di un
vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore alle seguenti condizioni:
(a) che l’informazione è stata data senza riserve, (b) che l’autorità è
intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,
(c) che l’autorità ha agito oppure si ritiene abbia agito nei limiti delle
proprie competenze e (d) che l’amministrato non si è potuto rendere
immediatamente conto dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre
necessario che quest’ultimo si sia basato sulle rassicurazioni oppure sul
comportamento del quale si prevale per intraprendere delle (e) disposizioni
alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, e (f) che la
regolamentazione non sia modificata a partire dal momento in cui la
rassicurazione è stata data e che (g) l’interesse all’applicazione del diritto
non prevalga sulla protezione della buona fede (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.;
sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4).
In effetti, il diritto tributario è particolarmente marcato
dal principio della legalità,
di modo che le regole della buona fede hanno solo una
portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza
di legalità (DTF 131 II 627
consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Motivo per il quale il contribuente può
beneficiare di un trattamento che deroga alla legge, unicamente nel caso in
cui, le condizioni sopra menzionate – che devono essere interpretate
restrittivamente – sono adempiute in maniera chiara e senza equivoci (sentenza
2C_382/2007 del 23.11.2007 consid. 3 e la giurisprudenza citata; sentenza;
sentenza TF 2C_461/2021 del 19.1.2022, consid. 5.1.).
3.3.
Ora, non si può ritenere,
nel caso di specie, che il comportamento passivo dell’UT costituisca
un’assicurazione implicita che la richiesta di ritiro dei reclami sarebbe stata
accolta. In assenza di una conferma esplicita da parte dell’autorità di
tassazione, spettava al contribuente informarsi sul destino della propria
richiesta.
D’altra parte, considerando
i presupposti per la tutela dell’affidamento, il ricorrente non spiega quali
disposizioni avrebbe adottato, confidando nell’assicurazione dedotta
dall’inattività dell’autorità fiscale, che non potrebbe revocare senza subire
pregiudizio.
4. Reformatio
in peius e diritto di essere sentito
4.1.
Una
violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente consisterebbe nel
fatto che egli non sarebbe stato sentito in merito alle modifiche che
l’autorità intendeva adottare a suo sfavore, a seguito del reclamo.
4.2.
Dagli atti emerge che, a
seguito dell’inoltro dei reclami relativi ai periodi fiscali dal 2014 al 2018,
l’autorità fiscale abbia sollecitato la produzione di documentazione in data 24
febbraio 2021, 18 marzo 2021 e 19 aprile 2021(inviato per Posta APlus). L’unico
riscontro pervenuto risulta essere uno scritto del 15 marzo 2021, con il quale
il contribuente invitava l’Ufficio di tassazione a circoscrivere la propria
richiesta di documentazione, ritenendo che molti dei documenti richiesti non
fossero pertinenti all’evasione dei reclami. Nell’ultimo scritto, datato 19
aprile 2021, l’autorità fiscale indicava esplicitamente che le decisioni di
tassazione avrebbero dovuto essere riviste a svantaggio del reclamante. Vi
erano elencate le rettifiche che sarebbero state effettuate su una serie di
costi iscritti in contabilità e si invitava il contribuente a esprimersi sulla
prospettata modifica e a fornire la documentazione richiesta. Per tutta
risposta egli ha notificato il ritiro dei reclami (dal 2014 al 2017) il 22
giugno 2021.
4.3.
Da quanto esposto emerge
quindi che il ricorrente è stato informato della reformatio in peius e
gli è stata concessa la possibilità di esprimersi sulle modifiche prospettate.
Egli non ha presentato alcuna osservazione, ma ha ritirato i reclami.
In considerazione della
giurisprudenza del Tribunale federale, che non richiede che il diritto di
essere sentito del contribuente sia garantito in forma orale (v. supra,
consid. 2.3), non sussiste alcuna violazione del diritto del contribuente di
essere sentito.
5. Carente motivazione
della decisione
5.1.
Il ricorrente rimprovera
inoltre al fisco cantonale di non aver motivato la decisione, con la quale ha
modificato a suo svantaggio la decisione da lui impugnata con reclamo.
5.2.
In caso di reclamo,
l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2
LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta
(art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid. 2a p.
138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1,
consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101
I a 3; sentenza TF 2C_683/2018 del 3.10.2019 consid. 3.2.).
5.3.
Ora, per quanto
essenziale, la motivazione delle decisioni impugnate soddisfa le esigenze
richieste. Essa consente al ricorrente di comprendere per quali ragioni le
decisioni sono state riformate a suo svantaggio e perché il ritiro dei reclami
non sia stato ammesso.
In primo luogo viene
rilevato che, ai sensi degli art. 207 cpv. 2 LT e 134 LIFD, non è consentito il
ritiro del reclamo qualora la tassazione impugnata risulti insufficiente
(secondo la legge cantonale) o inesatta (secondo la legge federale). È poi
spiegato che la tassazione in questione doveva essere considerata inesatta e
riesaminata conformemente a quanto comunicato nello scritto del 19 aprile 2021,
nel quale erano state chiaramente prospettate le riprese forfettarie da
effettuare in assenza della documentazione e delle spiegazioni richieste in
merito a determinate poste di spesa.
Tale motivazione risulta
essere stata compresa dal contribuente, che è stato infatti in grado di
presentare un ricorso circostanziato.
In queste circostanze, e
tenuto conto anche delle osservazioni al ricorso formulate dall’autorità
fiscale, non si ravvisa alcuna violazione del diritto del contribuente di
essere sentito. Del resto, il fatto che il contribuente, pur essendosene
espressamente riservato la possibilità, non abbia replicato alle argomentazioni
dettagliate presentate con le osservazioni dall’UT, può essere considerato come
un’ammissione implicita che le ragioni alla base della decisione erano state
correttamente recepite.
6. Reformatio in peius
nonostante il ritiro del reclamo
6.1.
Il ricorrente
sostiene che non sarebbero state rispettate le condizioni legali e
giurisprudenziali per procedere a una reformatio
in peius nonostante il ritiro dei reclami.
Richiamandosi a un
passaggio della sentenza del TF 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, ricavato da
un contributo dottrinale, sostiene che la reformatio in pejus
presupporrebbe che la decisione in questione risulti manifestamente inesatta e
che una sua modifica appaia indispensabile. Poiché l’autorità di tassazione non
si è confrontata con nessuna delle due condizioni, le decisioni impugnate
dovrebbero essere annullate.
6.2.
L’art. 134 cpv. 2 prima
frase LIFD prevede che non sia “dato corso al ritiro del reclamo se a norma
delle circostanze debba ritenersi che la tassazione era inesatta”. Nello
stesso senso, l’art. 207 cpv. 2 LT dispone che non sia “concesso di ritirare
il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era
insufficiente”.
L’inefficacia del ritiro
del reclamo è ricondotta dal legislatore al fatto che la procedura di reclamo “è
parte integrante del procedimento di tassazione”, con la conseguenza che,
“conformemente al principio dell'ufficialità che prevale nel procedimento di
tassazione, le autorità fiscali devono, nel quadro di un procedimento di
opposizione, esaminare la tassazione esaustivamente e, se necessario,
rettificarla anche a svantaggio del contribuente (reformatio in pejus)”
(Messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e
sull'imposta federale diretta, FF 1983 III 1, p. 133).
L’unico presupposto da cui dipende l’inefficacia del ritiro del
reclamo, da parte del contribuente, consiste dunque nel fatto che la tassazione
impugnata si sia rivelata “inesatta” (art. 134 cpv. 2 LIFD) o “insufficiente”
(art. 207 cpv. 2 LT).
6.3.
Nell’ambito della
procedura di ricorso, nella quale la legge non prevede espressamente che al
ricorrente non sia concesso di ritirare il gravame se la tassazione si rivela
inesatta, il Tribunale federale ha stabilito che la reformatio in peius deve
prevalere sull’eventuale ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui siano
adempiute due condizioni. La prima è di natura oggettiva: la decisione
impugnata deve essere manifestamente incompatibile con le disposizioni
applicabili. La seconda è di natura soggettiva: la correzione della decisione
impugnata deve rivestire un’importanza rilevante e imporsi (DTF 144 IV 136
consid. 7.1 e giurisprudenza citata).
6.4.
Ora, sia la sentenza
citata sia il contributo dottrinale da cui il ricorrente l’ha tratta si
riferiscono alla possibilità di modificare, a sfavore del contribuente, la
decisione impugnata nonostante il ritiro del ricorso (“recours”). Le
condizioni richiamate dal contribuente devono essere adempiute unicamente in
quest’ultima fattispecie, mentre, quando — come nel caso di specie — è
litigiosa una reformatio in
peius operata malgrado il ritiro del reclamo (“réclamation”),
è sufficiente che, in sede di procedura di reclamo, l’autorità di tassazione
constati che la tassazione impugnata sia inesatta (secondo il testo
della LIFD) o insufficiente (per la LT).
Considerandi
II. Censure di merito
7.
Costi aziendali
7.1
Nel merito, è litigiosa
la ripresa di alcuni costi, registrati nel conto economico dell’attività
indipendente del contribuente, che secondo l’autorità di tassazione, in assenza
di prova contraria, sarebbero di natura privata.
7.1
Secondo gli articoli 17
cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Per il combinato disposto
degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per
l’imposta cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT,
la determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto
profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.
Una correzione fiscale
dell’utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere
intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1
lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).
7.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso
commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il
guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo
secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto
dall’uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è
irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e
se tale costo fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e
orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto
esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano
(o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso
commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali
spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o
di rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della
sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono
in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario
suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una
quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La stima della quota
privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche
adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal
punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6 novembre 2019
consid. 7.1 e giurisprudenza citata).
7.3
Secondo un consolidato
principio, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della
prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre
2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;
sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD
I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).
La
deducibilità delle spese aziendali e professionali del contribuente che
esercita un’attività lucrativa indipendente dipende dalla prova della loro
necessità con riferimento all’attività svolta (cfr. la sentenza del Tribunale
federale n. 2C_658/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 2.1, con riferimento
a: Noël, op. cit., n. 2 ad
art. 27 LIFD). A tale riguardo, il riferimento del legislatore alla natura
aziendale e professionale delle spese attribuisce all’autorità di tassazione un
significativo potere di apprezzamento, rafforzato dalla circostanza che l’onere
della prova del rifiuto di deduzione non è a suo carico (cfr. la sentenza n.
2C_658/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 2.1, con riferimento a: Noël, op. cit, n. 4 ad art. 27 LIFD).
8.
Spese per automobili
8.1
Per quanto concerne le spese
per l’automobile, nel conto economico del ricorrente figurano i seguenti
costi:
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
Costi
leasing
17'997.70
19'642.80
18'851.40
21'672.00
21'612.00
Costi
auto
6'183.00
4'655.55
5'984.00
7'102.10
7'731.30
Spese
di trasporto e benzina
4'245.55
3'609.80
2'716.55
3'529.05
4'796.55
28'426.25
27'908.10
27'551.95
32'303.10
34'139.80
Malgrado le richieste
dell’autorità fiscale, volte a stabilire il carattere professionale di tali costi,
il contribuente non ha prodotto né le schede contabili delle singole poste di
spesa, né la copia del contratto di posteggio e dei contratti di leasing.
L’autorità fiscale ha
quindi ammesso una spesa annuale complessiva per ogni periodo fiscale di fr.
10'000.-, riprendendo gli importi eccedenti tali quote.
8.2
Con il ricorso, il
contribuente si limita a produrre due contratti di leasing: il primo, del 27
settembre 2011, relativo a una BMW __________, con una rata mensile di fr.
1'632.- e scadenza al 27 settembre 2014; il secondo, del 27 febbraio 2014,
relativo a una BMW __________, con una rata mensile di fr. 1'636.90.
Nemmeno in questa sede il
ricorrente prova quindi che le spese riprese dall’autorità fiscale fossero
giustificate, limitandosi ad affermare, senza fornirne riscontro, che il
passaggio all’attività indipendente a tempo pieno avrebbe comportato una
maggiore necessità di spostarsi con il veicolo a motore per motivi
professionali. A tal riguardo, si può altresì osservare come le spese
d’automobile risultino più elevate nel 2014, anno in cui il contribuente
esercitava la professione di avvocato indipendente al 50%, rispetto a quelle
sostenute nel 2015, anno in cui, nel mese di luglio, ha cessato l’attività
dipendente per dedicarsi interamente all’avvocatura, e persino rispetto a
quelle registrate nel 2016.
Tale circostanza consente
di replicare anche all’argomentazione secondo cui la somma di fr. 10'000.-
riconosciuta dall’UT sarebbe riferibile a un’attività indipendente esercitata a
tempo parziale e che, pertanto, per il 2015 dovrebbe essere aumentata a fr.
15'000.- e, dal 2016 in poi, a fr. 20'000.- annui. Non si vede, infatti, per
quale ragione si dovrebbe riconoscere una deduzione maggiore per lo svolgimento
di un’attività a tempo pieno, quando dagli stessi dati forniti dal contribuente
non risulta che il passaggio da un’attività a tempo parziale a una a tempo
pieno abbia comportato un incremento dei costi effettivi.
8.3
In conclusione, il
contribuente non ha saputo fornire alcuna spiegazione o prova a dimostrazione
del carattere professionale delle spese da lui inserite in contabilità, con la
conseguenza che le riprese operate dall’UT devono essere confermate.
Si rileva inoltre che, dal
periodo fiscale 2017, nel bilancio dell’attività indipendente del contribuente
figura la voce Veicoli, verosimilmente riconducibile a uno scooter di
sua proprietà, il cui ammortamento è inserito nel conto economico della società
e che è stato ripreso dall’autorità fiscale senza alcuna contestazione.
8.4
Il ricorrente sostiene
quindi che o il fisco riconosce per tutti gli avvocati un importo di fr. 10'000.-
violando così “la Costituzione, la legge, nonché i dettami giurisprudenziali”
oppure tale importo vale per lui solo, in violazione del principio della parità
di trattamento.
L’argomentazione del
ricorrente non può essere condivisa.
L’importo forfettario di
fr. 10'000.- riconosciuto dall’Ufficio di tassazione non costituisce una misura
uniforme applicata indistintamente a tutti gli avvocati, bensì una stima
fondata sulle circostanze del caso concreto. In assenza di prove atte a
dimostrare spese professionali effettive di entità superiore o una disparità di
trattamento rispetto ad altri contribuenti in situazioni analoghe, non può
essere ravvisata alcuna violazione del principio della parità di trattamento.
9.
Spese telefoniche
9.1
Quanto alle Spese di
telefonia, dalla contabilità del ricorrente emergono spese di fr. 5'482.35
nel 2014, di fr. 4'103.85 nel 2015, di fr. 3‘062.80 nel 2016, di fr.3'779.95
nel 2017 e di fr. 2'741.95 nel 2018.
Le richieste dell’UT di
produrre “per ogni periodo copia di una fattura natel e una di rete fissa
riferite alla medesima mensilità, indicando inoltre quale telefono viene
utilizzato anche a scopi privati (se nessun telefono inserito a conto economico
è usato a scopo anche privato, vogliate suffragare l’esistenza di un
abbonamento privato)”, sono rimaste inevase. L’autorità fiscale ha quindi
ammesso una spesa annuale di fr. 2'400.- riprendendo l’eccedenza.
9.2
Con il ricorso, RI 1 afferma
di essere riuscito, con il cambio di ufficio del 1° gennaio 2015, a ridurre
della metà le spese per telefono, telefax e internet, rispetto ai precedenti
fr. 5'500.- annui. Per il 2015, egli indica inoltre di aver sostenuto costi
supplementari di installazione e aggiornamento dell’impianto di circa fr. 1'000.-.
A sostegno delle proprie allegazioni, il contribuente produce le schede
contabili per i periodi fiscali dal 2014 al 2018 e le fatture, da gennaio a
ottobre 2014, relative a una linea mobile Swisscom (n. __________) e a una
linea fissa Swisscom (n. __________). Dalle schede contabili, oltre ai costi di
installazione e aggiornamento dell’impianto di circa fr. 1'000.-,
verosimilmente riconducibili alla voce “__________ – aggiornamento linee
telefoniche Swisscom”, risultano anche altre voci di spesa, quali “__________
SA – costi telefonici”, prive di qualsiasi spiegazione. Dal 2016 non figurano
più costi riferibili a una linea fissa, mentre dal 2017 compaiono spese
riconducibili a due ulteriori linee mobili Sunrise (n. __________ e __________).
Tali circostanze avrebbero quantomeno meritato un chiarimento da parte del
contribuente.
9.3
Ad ogni modo né le
affermazioni del ricorrente né quanto presentato consente di dimostrare che la
totalità delle spese esposte sia di carattere professionale. In particolare,
non è stata fornita alcuna indicazione su quale abbonamento sia riconducibile
anche a un eventuale utilizzo privato, né se il contribuente disponga di
un’altra linea utilizzata esclusivamente a fini personali.
In assenza di qualsivoglia
chiarimento, si giustifica pertanto la conferma della ripresa delle spese
eccedenti l’importo di fr. 2'400.-, operata dall’UT.
10.
Spese
di viaggio e di rappresentanza e altri costi
10.1
Quanto
alle Spese di viaggio e di rappresentanza, l’autorità di tassazione ha
riconosciuto un importo massimo di fr. 8'000.-, riprendendo pertanto fr. 750.-
per il 2016 e fr. 2'676.- per il 2018, in assenza di qualsiasi fattura prodotta
dal contribuente.
10.2
Per quanto concerne gli Altri
costi d’esercizio, l’UT ha ammesso un esborso annuale di fr. 3'500.-,
procedendo alla ripresa di fr. 4'796.- per il 2015 e di fr. 8'498.- per il
2016.
Anche in questo caso, non era stato possibile verificare la natura delle
spese, non avendo il contribuente presentato le schede contabili richieste.
Neppure con il ricorso il
contribuente ha prodotto alcun giustificativo idoneo a comprovare le spese
iscritte in contabilità e il loro carattere professionale, limitandosi a
censurare l’Ufficio di tassazione per essersi “inventato” i conteggi. Ora,
l’onere della prova del carattere professionale delle spese dedotte incombe al
contribuente, il quale non può pertanto limitarsi a contestare genericamente
l’ammontare della ripresa senza fornire adeguati riscontri documentali.
In assenza di tali
elementi le riprese devono essere confermate.
11.
Perdite su titoli
11.1
Quanto alla voce Spese titoli, l’autorità
fiscale ha ripreso gli importi iscritti a contabilità, pari a fr. 2’436.- per
il 2015, fr. 4’111.- per il 2016, fr. 1’112.- per il 2017 e fr. 7’003.- per il
2018.
Il contribuente ha
spiegato di disporre una linea di credito UBS, utilizzata per la gestione della
propria attività professionale e che, al fine di ridurre i costi, avrebbe
acquistato, con attivi aziendali, azioni di UBS Group AG beneficiando dei
“prezzari favorevoli” applicati dalla banca ai propri azionisti.
Secondo il contribuente,
queste partecipazioni costituirebbero pertanto sostanza aziendale e la
diminuzione del loro valore, dovuta all’andamento del mercato, imporrebbe di
iscriverle a bilancio al valore corrente.
Ora, sebbene il
contribuente affermi che tale ripresa costituirebbe per lui un “mistero”, dalle
motivazioni del ricorso emerge chiaramente che egli abbia ben compreso come si
tratti della ripresa di una perdita su titoli da lui considerati commerciali e,
quindi, deducibile a bilancio, mentre per l’UT si tratta di titoli appartenenti
alla sostanza privata, per i quali la perdita non è deducibile.
Come illustrato nelle osservazioni
dell’autorità fiscale, quest’ultima, rilevando dall’andamento degli attivi che
la voce Costi straordinari includeva principalmente la perdita di valore
dei titoli UBS, ha ripreso l’intera posta di costo.
11.2
L’art. 26 cpv. 1 LT, per
l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta,
prevedono che in caso di attività lucrativa indipendente siano deducibili le
spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli 26 cpv. 2 lett. b
LT e 27 cpv. 2 lett. b LIFD precisano che vi rientrano le perdite
effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Inoltre, secondo
gli articoli 30 cpv. 1 LT e 31 cpv. 1 LIFD, le perdite dei sette esercizi
precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte, a condizione che non se
ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali
anni.
Mentre l’art. 27 cpv. 2
LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le perdite legate
all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio commerciale, il
campo d’applicazione degli articoli 31 LIFD e 30 LT è più esteso e copre tutte
le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad art. 27 LIFD, p.
638).
Secondo la legge e la
giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da un’attività
lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13 febbraio 2017, in RDAF 2017
II 446, consid. 6.4 con riferimenti).
11.3
Vi sono beni che, in
considerazione delle loro caratteristiche o alla loro destinazione,
costituiscono necessariamente o sostanza commerciale o sostanza privata; vi
sono però anche beni come il denaro contante, i titoli o gli immobili, che
possono costituire sia sostanza commerciale che sostanza privata (sentenza TF
9C_700/2022 del 28 agosto 2023 consid. 2.3).
Tra
i beni alternativi rientrano anche, in particolare, le partecipazioni in una
società di capitali o in una cooperativa, che per loro natura possono
appartenere alla sostanza privata così come alla sostanza commerciale. Secondo
la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, una partecipazione deve
essere attribuita alla sostanza commerciale se è interamente o prevalentemente
in “stretta correlazione” con l’attività lucrativa indipendente del detentore
della partecipazione. In caso contrario, deve essere attribuita alla sostanza
privata. Una correlazione sufficientemente stretta si presume in particolare se
la partecipazione conferisce all’investitore un'influenza significativa o
addirittura di controllo sulla società o sulla cooperativa, le cui attività
corrispondono alla sua attività lucrativa indipendente o la completano in modo
significativo, consentendogli di espandere la sua attività commerciale
tradizionale. La stretta correlazione richiesta dalla giurisprudenza può
verificarsi in determinati casi anche senza un’influenza significativa o di
controllo. Il fattore decisivo è l'intenzione – espressa e realizzata nelle
circostanze concrete – di utilizzare concretamente la partecipazione per
migliorare il risultato operativo della propria impresa o le sue opportunità
sul mercato (sentenza TF 9C_700/2022 del 28 agosto 2023 consid. 2.4.3 e
giurisprudenza citata).
11.4
Ora, agli atti non risulta
alcun elemento idoneo a giustificare l’attribuzione dei titoli UBS alla
sostanza aziendale del contribuente. Non si riesce neppure a immaginare che
l’acquisto di alcune azioni di una grande banca quotata in borsa possa essere
finalizzato al miglioramento del risultato operativo dell’attività
professionale del ricorrente. L’eventuale fruizione, in qualità di azionista di
UBS, di condizioni favorevoli “in merito alla fissazione dei costi, dalle
singole operazioni bancarie sino alle spese generali dei conti”, non basta
certamente a giustificare una diversa conclusione.
L’eventuale perdita
derivante dal deprezzamento dei titoli UBS non può dunque essere considerata
deducibile e la ripresa deve, di conseguenza, essere confermata.
12.
Interessi passivi e spese
bancarie
Per quanto concerne la
voce contabile Interessi passivi e spese bancarie, non avendo RI 1 prodotto
l’attestato bancario del conto aziendale richiesto, l’autorità di tassazione ha
ripreso per ogni periodo fiscale l’importo eccedente i fr. 1'000.- e meglio fr.
2'421.- per il 2014, fr. 1'265.- per il 2015, fr. 1'983.- per il 2016, e fr.
239.- per il 2018.-.
Con il proprio ricorso, il
contribuente ha prodotto le schede contabili relative a tutti i periodi fiscali
oggetto di contestazione e, unicamente per il 2014, gli estratti bancari
intestati al suo studio legale, dai quali risultano addebiti di spese bancarie
e interessi relativi a un conto corrente intrattenuto presso UBS, rubricato
come “RUBR.LEGALE”.
Sebbene gli estratti
bancari coprano soltanto l’anno 2014, dai documenti prodotti può ritenersi il
carattere professionale degli interessi passivi e delle spese bancarie, con la
conseguenza che non si giustifica alcuna ripresa. Il fatto che la documentazione
necessaria sia stata prodotta solo con il ricorso sarà tenuto in considerazione
ai fini della ripartizione delle spese.
13.
Conclusione
In conclusione,
fatta eccezione per gli Interessi passivi e le spese bancarie,
sebbene spettasse al ricorrente dimostrare in modo ineccepibile le spese
esposte a conto economico, egli non è stato in grado di fornire alcuna prova in
merito alle spese da lui implicitamente dedotte e riprese dall’autorità fiscale.
Ancor prima di provarle, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione
sulle ragioni per cui tali spese sarebbero direttamente imputabili alla sua
attività professionale indipendente.
Il ricorso deve quindi
essere ammesso limitatamente alla contestazione delle riprese relative alla
voce contabile relativa agli Interessi passivi e spese bancarie.
III. Assunzione di prove
14.
Infine, per quanto attiene alla richiesta “alla
Divisione delle contribuzioni [del]la statistica della metodologia di conteggio
delle spese di auto per la categoria degli avvocati dal 2013 al 2018 e ala
specifica delle riprese per uso privato di questa categoria professionale” e
di una “perizia atta [a] determinare il valore delle autovetture del
ricorrente nei vari anni” che sarebbe, a mente del ricorrente, la corretta
base di calcolo per determinare la ripresa per uso privato del veicolo
aziendale, secondo gli articoli 115 LIFD e 188 LT, le prove offerte dal
contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad
accertare fatti rilevanti per la tassazione.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il
diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra
l’altro il diritto per la parte interessata di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che
il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia
necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle
forme e nei termini prescritti. D’altra parte, quand’anche la prova offerta
risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce
all’autorità di porre un termine all’istruttoria, allorquando le prove assunte
le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non
arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che
le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza
2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).
Nel caso in esame, si può
escludere che le prove richieste possano indurre questa Camera a modificare il
proprio giudizio. Anzitutto, come già evidenziato, l’importo relativo ai costi
d’auto professionali del contribuente non determina alcuna disparità di
trattamento rispetto agli altri avvocati ticinesi (supra consid.
7.1.2.). Inoltre, non si ravvisa alcuna rilevanza, ai fini della determinazione
forfettaria della ripresa, derivante dalla mancata collaborazione del
contribuente, dell’esperimento di una eventuale perizia sul valore dei veicoli
del ricorrente nei periodi fiscali oggetto di contestazione.
15.
Alla luce di quanto
precede il, ricorso è parzialmente accolto.
Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT,
la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto
tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente
vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe
potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo
oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario.
Nello
stesso senso si pronuncia, per l’imposta federale diretta, l’art. 144 cpv. 2
LIFD.
Nel caso in esame,
soltanto con il ricorso il contribuente ha prodotto la documentazione bancaria
a comprova della voce contabile Interessi passivi e spese bancarie, che
ha permesso il parziale accoglimento dell’impugnazione. In tali circostanze,
tenuto altresì conto dell’esiguo valore di tale posta rispetto al totale delle
riprese confermate, si giustifica di porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese e che non gli sia riconosciuta un’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo impugnate sono riformate nel senso che il
reddito da attività lucrativa indipendente è ridotto a fr. 67'484.- per il
2014, a fr. 94'880.- per il 2015, a fr. 158'175.- per il 2016 e a fr. 192'753.-
per il 2018.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 4’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 4’200.–
sono a carico del
ricorrente.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: