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Decisione

80.2024.18

Assoggettamento illimitato: persona fisica, domicilio, rapporti internazionali, rientro in Svizzera, moglie rimasta all’estero, alimenti versati dal coniuge rientrato

8 ottobre 2025Italiano46 min

maggio 2017, il marito ha notificato il proprio rientro nel Comune di __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.18

80.2024.19

Lugano

8 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 3 gennaio 2024 contro le decisioni del 6 gennaio 2023 in materia di IC e IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1RI 2, coniugati dal

10 giugno 1999, il 16 gennaio 2014 hanno notificato la propria partenza dal

Comune di __________, ove risiedevano nell’abitazione di proprietà sita al

mapp. __________ di Via __________, per trasferirsi a __________ (__________)

dove RI 1 aveva assunto la direzione della __________.

Successivamente, il 18

maggio 2017, il marito ha notificato il proprio rientro nel Comune di __________,

mentre la moglie ha mantenuto la propria residenza a __________.

Dal registro dello stato civile di RI 1 risulta che, a decorrere dal 1° giugno

2017, egli è iscritto come “separato volontariamente”.

B. Nella dichiarazione

d’imposta 2017, RI 1 ha indicato di essere separato di fatto e di aver versato,

a titolo di oneri di mantenimento a favore della moglie, l’importo di fr.

114'597.– chiedendone la deduzione. Tale somma rappresenta la quota, riferita

al periodo di separazione (223 giorni), dell’importo complessivo di fr.

185'000.–, versati nel 2017.

Il contribuente ha inoltre

dichiarato debiti privati per un ammontare complessivo di fr. 3'900'000.–, di

cui:

- fr.

2'750'000.– relativi all’ipoteca gravante sull’abitazione di __________,

immobile donato alla moglie tra il 2012 e il 2014;

- fr.

1'150'000.– relativi a un prestito ricevuto dalla sorella __________, residente

a __________ (__________).

Egli ha indicato di

risiedere attualmente nell’abitazione di __________, di proprietà della moglie,

sulla quale beneficiava di un diritto di usufrutto.

C.

a.

In data 3 maggio 2021,

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (in seguito: UT) ha chiesto

al contribuente di produrre la sentenza di separazione, nonché la

documentazione atta a comprovare l’ammontare effettivamente versato a titolo di

alimenti alla moglie e la circostanza che l’immobile sito in __________ sia

utilizzato esclusivamente da lui.

b.

In data 10 marzo 2021, il

contribuente, per il tramite della propria patrocinatrice RA 1, ha prodotto

l’istanza di iscrizione di un diritto di usufrutto, a suo favore, sull’immobile

sito in __________.

Contestualmente, ha presentato l’estratto di un conto corrente intrattenuto

presso la __________ nel 2017, dal quale risultano i seguenti pagamenti

effettuati a favore di due distinti conti correnti svizzeri intestati alla

moglie, rispettivamente presso la __________ e la __________:

- 25

gennaio 2017: fr. 20'000.–

- 22

febbraio 2017: fr. 120'000.–

- 16

maggio 2017: fr. 10'000.–

- 14

novembre 2017: fr. 15'000.–

È stato inoltre prodotto l’estratto

relativo a un conto intestato al contribuente presso la __________, dal quale

risulta un ulteriore pagamento, effettuato il 12 dicembre 2017, pari a fr.

20'000.–, versato sul conto svizzero n. __________.

D.

a.

Con decisione del

20 ottobre 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC e IFD, con la quale

è stato assoggettato alle imposte individualmente.

Relativamente al periodo dal

1° gennaio 2017 al 17 maggio 2017, nel quale RI 1 era domiciliato all’estero, ha

accertato un reddito imponibile di fr 16'800.– per l’IC (di fr. 348'600.–

quello determinante per l’aliquota) e di fr. 17'000.– per l’IFD (di fr.

352'100.- quello determinante per l’aliquota), corrispondente al valore

locativo netto dell’abitazione di __________.

Per il periodo dal 18

maggio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero dopo il suo trasferimento in Ticino, ha

stabilito un reddito imponibile complessivo di fr. 206’500.– per l’IC (di fr.

333'500.– quello determinante per l’aliquota) e di fr. 208’700.– per l’IFD (di

fr. 337'000.– quello determinante per l’aliquota) ed un valore locativo

dell’abitazione primaria pari a fr. 27'315.–.

Per entrambi i periodi

interessati, l’UT non ha accordato la deduzione degli alimenti pagati alla

moglie, ritenuto che “non vi è alcuna convenzione stipulata dai coniugi alla

quale fare riferimento” e che tali versamenti “non hanno carattere

ricorrente (infatti non vengono versati mensilmente) e tenuto conto del fatto

che le cifre mensili versate variano di volta in volta”. Nemmeno ha

accordato, tra i debiti privati, il riconoscimento del prestito della sorella

residente in __________, “in quanto non documentato”.

b.

Con decisione di

tassazione del 10 novembre 2021, RI 2 è stata invece imposta limitatamente alla

proprietà di due immobili in Ticino entrambi concessi in usufrutto al marito.

Il suo reddito e la sua sostanza imponibili sono quindi stati quantificati in

fr. 0.–.

E. Con scritto del 17

novembre 2021 RI 1, rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo avverso le due

decisioni di tassazione per il 2017, rilevando che nell’anno in questione i

coniugi “hanno deciso di interrompere la comunione domestica, separandosi di

fatto” e accordandosi per un contributo annuale di mantenimento di fr.

180'000.–.

Nel medesimo anno, il

contribuente avrebbe versato alla moglie, in maniera irregolare, l’importo

complessivo di fr. 185'000.–, somma che aveva posto in deduzione dal reddito

imponibile ai sensi dell’art. 32 LT, pur in assenza di una convenzione formale

di separazione. Il contribuente chiedeva pertanto che tale deduzione fosse

riconosciuta a fini fiscali.

In merito al valore

locativo dell’immobile di __________, affermava che lo stesso, a partire dal

2016, non fosse più occupato e che, di conseguenza, fosse stato posto in

vendita. Il contribuente chiedeva pertanto che, almeno per il periodo compreso

tra il 1° gennaio e il 17 maggio 2017, il valore locativo non venisse

considerato ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Con riferimento al

medesimo immobile, il contribuente si sarebbe inoltre fatto carico,

successivamente alla donazione dell’abitazione alla moglie, dell’onere

ipotecario di fr. 2'750'000.– gravante sull’immobile, poiché la banca non avrebbe

consentito il subentro della moglie nel debito, a causa dell’insufficienza del

suo reddito.

Per tale motivo, chiedeva che nella dichiarazione d’imposta 2017 fosse

riconosciuto il credito di pari importo (fr. 2'750'000.–), che egli vantava nei

confronti della moglie, ancorché tale credito non fosse stato indicato nella

dichiarazione originaria.

Infine, per quanto

riguardava il debito di fr. 1'150'000.– che il contribuente dichiarava di avere

nei confronti della sorella, residente in __________, egli affermava che si

trattasse di una transazione risalente al 1998, per la quale non disponeva più

della relativa documentazione. Ne chiedeva tuttavia il riconoscimento fiscale.

F. Con scritto del 24

novembre 2022, l’RS 1 ha chiesto al contribuente di presentare entro il 31

dicembre 2022 la seguente documentazione:

·

estratto dettagliato e completo 01.01 – 31.12.2017 del conto da

cui partono gli addebiti di cui sopra;

·

composizione/prove in relazione al numerario indicato alla

posizione 29.2, nonché riguardo alla sua detenzione;

·

convenzione di separazione o divorzio stipulata con la signora RI

2;

·

in assenza della convenzione di cui sopra, documentazione a

comprova dell’accordo raggiunto riguardo al contributo alimentare (importo,

modalità di versamento), e/o documentazione scambiata dai rispettivi avvocati

durante la vertenza;

·

comprova dell’esistenza del debito contratto con la signora __________;

·

contratto relativo al debito contratto con la signora RI 2 con il

signor RI 1 per CHF 2'750'000.– con evidenza delle garanzie portate da

quest’ultima;

·

documentazione a comprova del rimborso parziale relativo al

debito avvenuto nel 2020 da parte della signora RI 2;

·

copia del mandato di vendita relativo all’immobile sito al

mappale __________ per il periodo 01.01 – 17.05.2017;

·

copia dell’atto di costituzione, del bilancio e conto economico

della spettabile __________ Ltd.

G. In data 20 dicembre

2022, il contribuente ha prodotto l’estratto conto da cui sono stati effettuati

i versamenti degli alimenti alla moglie. Non sarebbe ancora stata stipulata

alcuna convenzione di separazione fra i coniugi e non vi sarebbe stata pertanto

documentazione al riguardo, trattandosi di “separazione consensuale”. Il

contribuente ha comunque ribadito il versamento di oneri annuali di

mantenimento pari a fr. 180'000.–, come da allegata dichiarazione della moglie,

con cui afferma di avere ricevuto a far tempo dal 2017 “circa CHF 185'000 a

titolo di alimenti” e di “essere separata da [suo] marito”.

Quanto al debito nei

confronti della sorella, non sarebbero esistite “le contabili dell’operazione”

e nemmeno un contratto sull’accollo del debito ipotecario di fr. 2'750'000.–

relativo all’immobile donato alla moglie, con riferimento al quale “i

coniugi avevano convenuto che se e quando le disponibilità della moglie lo

avessero permesso, ella avrebbe rimborsato al marito il controvalore del mutuo

rimasto a suo carico”. Un rimborso parziale di complessivi fr. 2'500'000.–

sarebbe avvenuto nel corso del 2020, con due bonifici sul conto intestato al

marito presso __________.

Quanto, infine, alla messa

in vendita dell’immobile di __________, non sarebbero stati sottoscritti

mandati di vendita, mentre, con riferimento alla __________ Ltd – società

emersa a seguito di precedenti accertamenti effettuati nei confronti dei

contribuenti – di cui ha allegato l’atto di costituzione, i relativi conti non

sarebbero mai stati allestiti, non essendovi un obbligo al riguardo, e la

società sarebbe stata costituita al solo scopo di procedere alla

ristrutturazione dell’abitazione di __________ (__________) ove risiede la

moglie.

H. Con ulteriore scritto

del 26 luglio 2023, l’UT ha rilevato che i contribuenti non potevano essere

considerati separati di fatto, ritenuto che il versamento di fr. 180'000.–, più

che ad un versamento di oneri alimentari, sarebbe assomigliato ad una comunione

di mezzi finanziari, senza contare che la moglie risultava proprietaria di

un’auto, Audi A4, fino al 12 maggio 2022 e che in data 11 maggio 2022 aveva

immatricolato, sempre a suo nome, il veicolo Audi Q5, indicando come proprio

indirizzo quello di __________.

Inoltre, la società

__________ Sagl, a lei interamente riconducibile, avrebbe avuto sede sempre in

Via __________ a __________, ragion per cui non vi sarebbero stati gli estremi

per ritenere sussistente una separazione di fatto tra i coniugi, che quindi

devono essere tassati congiuntamente, con conseguente reformatio in peius

della decisione adottata e reclamata. Ciò benché fossero già state emesse le

decisioni di tassazione per RI 2 riferite al periodo 2017-2021, che comunque

non comportano alcun aggravio di costi in capo alla medesima.

L’UT ha chiesto

quindi ai contribuenti di presentare quanto segue entro il 31 agosto 2023:

·

documentazione bancaria e/o postale inerente tutti gli averi

economici della signora __________, mondialmente posti;

·

documentazione evidenziante il beneficiario economico della

spettabile __________ Ltd;

·

copia del contratto di locazione per l’immobile utilizzato dalla

signora __________ a __________ quale abitazione principale;

·

polizza cassa malati per la signora __________ relativa al

periodo fiscale 2017, nonché ai periodi fiscali almeno fino al 2020.

Ha anche avvertito i

contribuenti che nel caso in cui non avessero dato seguito all’ingiunzione, si

sarebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

I. Con scritto del 30

ottobre 2023 i contribuenti, sempre per il tramite del rappresentante, hanno

dato seguito alle richieste dell’UT.

Quanto alla separazione, avrebbero

disposto di due domicili separati a far tempo da maggio 2017 e il marito avrebbe

provveduto al mantenimento della moglie attraverso gli alimenti versati,

determinati sulla base delle sue “disponibilità liquide”, senza che

l’irregolarità dei versamenti potesse parificarli ad una comunione di mezzi

finanziari, come invece preteso dal tassatore. Ragione per cui la separazione

di fatto, “considerato il comportamento della coppia”, doveva essere

riconosciuta.

I veicoli intestati alla moglie

sarebbero invece stati utilizzati per viaggiare per l’Europa in occasione delle

“visite a fornitori di __________ Sagl”, benché “durante la

permanenza alle Bahamas l’attività dello show room fosse cessata”.

L’attività da lei svolta per la società sarebbe stata suffragata dalle fatture

emesse per clienti alle __________. A dimostrazione dei viaggi da e per __________

di RI 2 sono stati anche allegati i timbri del passaporto della medesima.

L. Con “decisioni di

tassazione” del 6 dicembre 2023 l’UT ha proceduto a tassare congiuntamente i

coniugi, con la seguente motivazione:

Riteniamo […] determinanti gli

interessi mantenuti al domicilio di __________:

·

non vi è una separazione chiara

delle risorse finanziarie con passaggi non chiari di assunzione di costi che

non possono essere considerati normali in casi di separazione;

·

sulla buca lettere di Via __________

a __________ vi è il nominativo “__________”;

·

la presenza o il recapito in Via __________b

dei beni e della società della signora __________;

·

è quindi assente una effettiva

separazione e il centro degli interessi è ritenuto essere a __________ in Via __________.

Non ritenendo

sufficientemente chiara la definizione degli elementi imponibili di RI 2 in

Svizzera e all’estero, l’UT ha proceduto nei suoi confronti ad una tassazione

parzialmente d’ufficio, quantificando in fr. 3'000'000.– la sostanza ed in fr.

30'000.– il reddito.

L’autorità fiscale ha poi

confermato il valore locativo dell’abitazione, “che è sempre rimasta a

disposizione, posizione confermata dalla presenza dei veicoli, dalla sede della

società e dal successivo ritorno ad essere abitazione principale”.

Non è invece stato posto

in deduzione il debito verso la sorella del contribuente residente all’estero,

considerato che “i documenti portati non sono ritenuti sufficienti a

comprovarne l’esistenza”.

Per il periodo dal 1° gennaio

2017 al 17 maggio 2017 per l’IC è stato accertato un reddito di fr. 19'600.– ed

una sostanza di fr. 635'000.–, mentre per il periodo dal 18 maggio 2017 al 31

dicembre 2017 è stato quantificato un reddito di fr. 219'300.– ed una sostanza

di fr. 2'329'000.–.

M. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 e RI 2 entrambi rappresentati

dalla RA 1 avversano le “decisioni di tassazione” per entrambi i periodi

dell’anno 2017.

Osservano anzitutto che le

decisioni impugnate non sono formalmente intitolate come “decisioni su

reclamo”, sebbene dal loro contenuto emerga chiaramente che si tratta di decisioni

emesse a seguito di un reclamo. Inoltre, esse indicano quale rimedio giuridico

il reclamo da presentare all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano

entro i termini di legge, e non già il ricorso alla Camera di diritto

tributario.

I contribuenti ribadiscono

poi di essersi separati di fatto nel corso del 2017, ragione per cui il solo

marito avrebbe trasferito il proprio domicilio a __________ mentre la moglie

avrebbe mantenuto il domicilio a __________. Solo in data 16 dicembre 2022

sarebbe stata stipulata una convenzione di separazione, che stabilisce un

contributo di mantenimento annuale fissato in fr. 144'000.–. Nel 2017, invece,

il contributo di mantenimento sarebbe stato di fr. 185'000.–, importo di cui si

chiede la deduzione dal reddito imponibile del marito.

Quanto alla presenza

presso il domicilio di __________ di beni appartenenti alla moglie e di società

a lei riconducibili, gli insorgenti ribadiscono che l’auto Audi Q5,

recentemente immatricolata a nome di RI 2, sarebbe utilizzata per i suoi

spostamenti privati e di lavoro in Europa legati alla __________ Sagl, società

che avrebbe continuato ad operare alle __________ e la cui sede (sempre sul

suolo ticinese) sarebbe stata trasferita presso l’attuale domicilio del marito,

ritenuto che i precedenti uffici in Via __________ con la chiusura dello show

room sarebbero stati smantellati ed affittati.

La cassa malati della

moglie sarebbe stata posta a carico del marito sulla base di un accordo tra i

due coniugi e il relativo premio andrebbe dunque considerato quale ulteriore

onere di mantenimento deducibile per il contribuente.

La separazione di fatto

troverebbe infine conferma nella circostanza che i coniugi avrebbero risorse

finanziarie separate, non disponendo di conti in comune.

I contribuenti chiedono

pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate, la tassazione separata e,

conseguentemente, il riconoscimento in favore di RI 1 della deduzione degli

oneri di mantenimento per l’anno 2017, fissati in fr. 185'000.–, nonché il

computo di un credito di fr. 2'750'000.– vantato nei confronti della moglie,

derivante da un debito ipotecario.

RI 2, chiede di essere

considerata “a tutti gli effetti domiciliata a __________ (__________)”.

I ricorrenti chiedono infine,

“in ogni caso di essere sentiti al fine di motivare le nostre richieste

anche in sede di audizione”.

N. Nelle

osservazioni del 15 gennaio 2024 l’autorità fiscale ha proposto di respingere

il ricorso, sostenendo che sarebbe “chiaro che la separazione non sia

effettiva, sicuramente non lo era nel 2017”, per il fatto che “il

contribuente si è in pratica spossessato della sostanza e chiede la deduzione

di ingenti importi come alimenti verso la moglie che è preteso sia domiciliata

alle __________ ove non è soggetta ad imposizione, inoltre con suddetto stato

non è stata conclusa una CDI per evitare la doppia imposizione”. Ha

concluso che “più che una separazione di fatto, siamo di fronte ad una

ragionata pianificazione fiscale”.

Quanto alle decisioni

adottate, l’UT ha rilevato che solo in sede di reclamo ci si sarebbe

interrogati sulla effettiva separazione dei coniugi, cosa che ha condotto ad

una “problematica di gestione dal punto di vista informatico del caso,

dovendo unire i contribuenti si è dovuto procedere all’emissione di una

decisione di tassazione ordinaria (seppur emessa in seguito ad un reclamo)”.

O. Nel corso

dell’udienza del 30 aprile 2024 dinanzi a questa Camera, la rappresentante dei

contribuenti ha contestato che, nel caso di specie, vi sia stata una “ragionata

pianificazione fiscale”. Se davvero tale fosse stata l’intenzione, il

contribuente avrebbe mantenuto il proprio domicilio alle __________.

La moglie, inoltre,

avrebbe proseguito lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero e si

sarebbe recata in Svizzera per via di un problema di salute, in particolare per

necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico a Zurigo.

L’UT ha invece nuovamente

ribadito che non risulterebbe provato il domicilio della moglie alle __________,

e, quindi, nemmeno la separazione di fatto.

I contribuenti si sono

impegnati a produrre:

·

la documentazione in merito all’abitazione alle __________;

·

testimonianze di amici e conoscenti che attestino la separazione

di fatto della coppia sin dal 2017;

·

indicazioni in merito al luogo di abitazione della moglie a

partire dal 2017 fuori dalle __________ (luogo in cui incontra amici, parenti,

figli, clienti);

·

carte di credito (movimentazione nel 2017);

·

estratto del conto bancario su cui sono stati versati gli

alimenti;

·

attestazione fiscale della cassa malati LAMal 2017;

·

estratti e conteggi dell’assicurazione internazionale contro le

malattie;

·

indicazione in relazione ad altri eventuali relazioni personali

dei coniugi;

·

contratti di acquisto delle automobili;

·

ogni altro documento utile.

P. Il 19 luglio 2024 i

contribuenti hanno prodotto una relazione di stima con documentazione

fotografica dell’abitazione di __________ (__________), sei dichiarazioni di

amici e conoscenti dei contribuenti attestanti la separazione dei coniugi dal

2017, gli estratti dei conti correnti intestati a RI 2, aperti presso le banche

__________, __________ e __________, oltre ai giustificativi dei pagamenti di

cassa malati e dell’assicurazione internazionale contro le malattie, nonché i

due contratti di acquisto delle autovetture intestate alla __________ Sagl, in

parte illeggibili.

Quanto al luogo di

abitazione fuori dalle __________, RI 2 ha spiegato di avere quattro figli nati

dai precedenti matrimoni, di cui due risiedono in Svizzera (nel Canton Vaud e

nel Canton Ticino), mentre altri due nel 2017 vivevano a __________ (__________)

e con questi ultimi avrebbe quindi avuto maggiore frequentazione. La

contribuente si sarebbe poi recata sporadicamente in visita nel Canton Vaud,

mentre il figlio residente nel Canton Ticino lo avrebbe incontrato

prevalentemente in Italia.

Q. Preso atto della

documentazione trasmessa, l’UT ha ribadito di ritenere “certa la non

separazione dei coniugi” almeno per quel che concerne il 2017, in

considerazione della gestione economica e dell’atteggiamento verso terzi “in

antitesi rispetto a quanto asserito”, ritenuto che il veicolo acquistato

dalla moglie è stazionato presso il domicilio del marito – la cui bucalettere

riporta anche il nome della moglie –

così come la sede della società

della contribuente è stata mantenuta in Ticino, a __________.

Anche dagli

estratti dei conti __________ e __________ intestati a RI 2 risulterebbero

pagamenti a __________ superiori rispetto a quelli di __________, senza contare

l’utilizzo della carta di credito su suolo ticinese. Infine, anche il contratto

relativo all’acquisto del veicolo Audi Q5 di maggio 2022, risulta intestato

alla __________ Sagl e riporta l’indirizzo di __________.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti rilevano, in

via preliminare, che le decisioni impugnate, pur essendo state emesse

successivamente a un reclamo, non risultano formalmente intitolate come tali.

Tuttavia, dal tenore delle motivazioni si desumerebbe che si tratti

effettivamente di decisioni su reclamo. In calce alle stesse, quale indicazione

dei rimedi giuridici, è menzionato nuovamente il reclamo. Per tale motivo, il

ricorso in oggetto è stato inoltrato allo scopo di salvaguardare i termini

previsti dalla legge per la sua presentazione, rimettendo alla Camera di

diritto tributario la valutazione in merito alla regolarità dell’intimazione.

Nelle proprie osservazioni

al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha spiegato che solo in sede di reclamo ci

si era pienamente resi conto della problematica relativa alla separazione tra i

coniugi. In precedenza, infatti, ci si era limitati ad azzerare i pretesi

contributi alimentari versati dal marito senza procedere a un approfondimento

della questione. Tale circostanza ha determinato una difficoltà di gestione

sotto il profilo informatico, che ha portato, sul piano formale, all’emissione

di una nuova decisione di tassazione, pur successiva alla presentazione del

reclamo. Ad ogni modo, anche un eventuale reclamo, presentato conformemente ai

rimedi giuridici indicati nella decisione, verrebbe respinto con le medesime

motivazioni.

1.2.

Il principio della buona

fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di

un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi

di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non

si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell’errore o se avrebbe dovuto

avvedersene, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una

crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede

(sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3 e giurisprudenza

citata).

1.3.

In concreto, come emerge

dalle motivazioni della decisione impugnata e dalle successive spiegazioni

fornite dall’Ufficio di tassazione, quest’ultima è da qualificarsi come

decisione su reclamo. L’errata intestazione del provvedimento, così come

l’indicazione inesatta dei rimedi giuridici, sono riconducibili a difficoltà di

gestione informatica legate alla particolarità del caso. Tali irregolarità non

hanno tuttavia impedito ai contribuenti, assistiti da professionisti, di

comprendere correttamente la natura del provvedimento e di proporre nei termini

il presente ricorso.

Per tale ragione, il vizio formale che inficia l’atto amministrativo impugnato

non ne giustifica l’annullamento.

1.4.

Alcune incertezze

procedurali potrebbero tutt’al più sorgere con riguardo alla posizione della

moglie. Non avendo notificato il proprio ritorno in Svizzera nel corso del

2017, ma avendo comunicato l’intervenuta separazione di fatto dal coniuge,

l’autorità fiscale l’aveva inizialmente considerata ancora domiciliata a __________.

Di conseguenza, in data 10 novembre 2021, l’Ufficio di tassazione ha emesso una

decisione di tassazione per il 2017 nei suoi confronti, con cui l’ha imposta

limitatamente quale nuda proprietaria di immobili in __________, concessi in

usufrutto al marito. In tale decisione, il reddito e la sostanza imponibile

della contribuente venivano quindi quantificati in fr. 0.–. La stessa non

risulta essere stata impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato.

Solo la decisione di tassazione del 6 ottobre 2021 nei confronti del marito è

stata impugnata da quest’ultimo per il tramite del reclamo del 17 novembre 2021

presentato attraverso la RA 1. Ci si può pertanto interrogare sulla legittimità

della decisione impugnata, notificata a entrambi i coniugi per il periodo

fiscale 2017, nella misura in cui essa, oltre a costituire una reformatio in peius rispetto

alla precedente decisione di tassazione notificata al marito, finisce per

rimettere in discussione la decisione del 10 novembre 2021 riferita alla moglie,

divenuta ormai definitiva.

A questo proposito, non si

può tuttavia ignorare che, già in sede di reclamo la moglie era stata,

quantomeno indirettamente, coinvolta nella procedura di accertamento condotta

dall’Ufficio di tassazione. Con scritti del 26 luglio 2023, l’UT si era rivolto

a RI 1 e a RI 2 attraverso la RA 1, chiedendo la produzione dei documenti

relativi agli elementi di reddito e di sostanza della moglie. In via

alternativa, aveva proponeva loro di presentare una nuova dichiarazione fiscale

congiunta, informandoli che – nonostante per la moglie fossero già state emesse

decisioni di tassazione per il periodo dal 2017 al 2021 – la decisione di

tassazione impugnata dal marito avrebbe dovuto essere rivista “a [loro] sfavore”.

Avvertiva infine che, in caso di inosservanza della presente ingiunzione, si

sarebbe proceduto a una tassazione d’ufficio.

Il 4 ottobre 2023, la

moglie ha quindi conferito formale procura di rappresentanza alla RI 2, la

stessa rappresentante del marito.

A seguito della richiesta

documentale, rivolta dall’UT alla RA 1 e indirizzata ad entrambi i coniugi, il

30 ottobre 2023 sono stati prodotti anche documenti riferiti alla moglie (si

vedano, ad esempio, le fotografie dei timbri del passaporto o le fatture emesse

per prestazioni svolte dalla propria società per clienti alle __________), a

testimonianza del suo coinvolgimento nella procedura, nonostante la stessa

patrocinatrice sostenesse che, trattandosi a loro avviso di coniugi separati di

fatto, non si giustificasse un cumulo dei fattori fiscali e, pertanto, non fossero

trasmesse le informazioni richieste sui suoi elementi imponibili. Non è stata

invece sollevata alcuna contestazione in merito al modo di procedere dell’UT.

I coniugi hanno poi

presentato congiuntamente il ricorso avverso la nuova decisione, tramite la

comune rappresentante, senza mai sollevare eccezioni o riserve circa la

precedente decisione divenuta definitiva nei confronti della moglie. Anzi,

aderendo entrambi alla procedura e condividendo una difesa comune, essi hanno

accettato per fatti concludenti il modo di procedere dell’autorità fiscale. Non

v’è quindi ragione, alla luce del principio di buona fede processuale e del

comportamento concludente delle parti, di esaminare ora l’esistenza di un

eventuale vizio procedurale che, con il proprio comportamento, le stesse hanno

contribuito a sanare.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 3 cpv. 1

LIFD, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta federale diretta in

virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale

in Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede

con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le

conferisce uno speciale domicilio legale.

Per l’assoggettamento alle

imposte cantonali e comunali si applicano gli stessi principi. L’art. 3 cpv. 1 della

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone infatti che le persone

fisiche siano assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza

interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni

esercitandovi un’attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare

un’attività lucrativa. Per l’art. 3 cpv. 2 LAID una persona ha domicilio

fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

La Legge tributaria

ticinese (LT), all’art. 2 cpv. 1 prevede che le persone fisiche siano

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Per l’art. 2 cpv. 2 LT, una

persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di

stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno

speciale domicilio legale.

Sebbene

né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LIFD né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LAID né l’art. 2 cpv. 1 e 2

LT facciano riferimento al domicilio civile per definire il domicilio fiscale,

la nozione di domicilio fiscale si basa su quella di domicilio del Codice

civile (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza

citata).

2.2

Secondo la consolidata

giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di

stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e

all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà

interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato

esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi,

nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi

durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla

luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali

– il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti

esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la

determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei

fatti accertati, invece, è una questione di diritto (sentenza 9C_496/2023 del

29.

febbraio 2024 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

2.3

Se una persona mantiene

contatti con più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi

sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il

luogo di dimora abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi

personali, familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla

così strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua

vita, anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo

contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri

della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali

extrafamiliari (ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la

posizione professionale del contribuente e le condizioni abitative nei vari

luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione anche nel caso in

cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più

luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della situazione

personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro

nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al

fine di determinare il domicilio fiscale. Sebbene le circostanze di fatto

esistenti in un momento precedente o successivo non siano direttamente

rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (sentenza

9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).

2.4

Anche se i contribuenti

sono coniugati e sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1 LIFD) il domicilio

deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge (sentenza 9C_496/2023

del 29 febbraio 2024 consid. 5.5 e giurisprudenza citata).

2.5

Se i presupposti della

residenza sono adempiuti in due o più Stati diversi, in virtù del rispettivo

diritto tributario interno, trovano applicazione le regole previste dalla

convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione.

Nel caso in esame, non

essendo applicabile alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, per

il fatto che il domicilio civile è stato trasferito alle __________, non

occorre porsi il problema di un'eventuale incompatibilità con disposizioni del

diritto internazionale.

3.

3.1.

La procedura di tassazione

è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT).

Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per

chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per

tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità

di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia

gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa

collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del

Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire

informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per

stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora

presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente

i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n.

43.

consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata)

3.2

È consentito e spesso

necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione

delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti

(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di

accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno

o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il

contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli

indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della

presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la

base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se

il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento

può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente

rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.2 e

giurisprudenza e dottrina citate).

3.3

Solo se un fatto rilevante

non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da

parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della

prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di

un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per

analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la

giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che

fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità

fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere

provati dal contribuente (sentenza del TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021

consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).

3.4

Per quanto concerne il

grado della prova, il Tribunale federale ha recentemente modificato la propria

giurisprudenza.

In precedenza, nella

procedura tributaria si applicava in generale il grado standard della prova

piena, cioè la prova si considerava apportata se l’autorità decidente (autorità

fiscale o tribunale) era convinta dell’esattezza dei fatti asseriti da un punto

di vista oggettivo, anche se non era richiesta la certezza assoluta, ma era

sufficiente che l'autorità non nutrisse più seri dubbi sull'esistenza del fatto

asserito o che gli eventuali dubbi rimanenti sembrassero di lieve entità.

Nella sua giurisprudenza

più recente, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato, in un caso in cui l’onere

della prova era a carico dell’autorità fiscale, che nel diritto tributario non

è richiesta la prova piena, ma è sufficiente lo standard probatorio della

verosimiglianza preponderante. Un’attenuazione del grado di prova è possibile

in ogni caso, se l’onere della prova è a carico delle autorità fiscali, in

relazione a fatti per i quali la prova piena non è possibile o non è

ragionevole, in considerazione della natura stessa della questione e non solo

delle peculiarità del singolo caso (DTF 150 II 321 consid. 3.6.4, con

riferimento al luogo dell’amministrazione effettiva di una persona giuridica;

sentenza 9C_434/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 6.2, con riferimento al

domicilio fiscale di una persona fisica).

4.

4.1.

RI

1.

e RI 2 si sono sposati il con il regime della separazione dei beni il 10

giugno 1999.

4.2

4.2.1

Il 16 gennaio 2014, i

coniugi __________ notificavano la propria partenza dal domicilio coniugale

sito in via __________ a __________, dichiarando di trasferirsi a __________ (__________).

Tale decisione era determinata dall’assunzione, da parte del marito, della

direzione della società ____________________.

Il 18 maggio 2017, RI 1

notificava il proprio rientro nell’ex abitazione coniugale di __________,

mentre la moglie dichiarava di essere rimasta domiciliata a __________ e che

fra lei e il marito era nel frattempo intervenuta una separazione di fatto.

4.2.2

Con la propria

dichiarazione fiscale 2017, il marito ha chiesto la deduzione dell’importo di

fr. 114'597.– corrispondente alla quota riferita al periodo di separazione,

avvenuta il 18 maggio 2017, dei fr. 185'000.– annui che verserebbe a titolo di

contributo alimentare alla moglie.

4.2.3

Secondo

l’art. 9 cpv. 1 LIFD, il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto

è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Stessa regola vale anche per

quanto concerne la sostanza (art. 3 cpv. 3 LAID). La tassazione di coppia di

coniugi come unità non influisce unicamente sulla base imponibile, ma anche

sull'onere fiscale. Quest’addizione dei redditi e dei patrimoni dei coniugi si

basa sul principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva (complessiva)

(art. 127 cpv. 2 Cost). Di conseguenza, i coniugi formano una certa unità di

diritto civile ed economico, per cui la capacità di un partner è determinata

anche dal reddito e dal patrimonio dell'altro. Pertanto, la situazione

economica di un coniuge privo di reddito non è paragonabile a quella di un

single privo di reddito (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1).

Per considerare, ai fini

fiscali che i coniugi siano separati legalmente o di fatto, devono essere

soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: entrambi i coniugi devono

avere un proprio domicilio o una residenza separata ai sensi dell'art. 23 del

Codice civile.

I coniugi devono quindi

aver sciolto la comunione coniugale; se questa continua ad esistere – anche se

solo con una sporadica vita in comune – i coniugi non vengono considerati

separati ai fini fiscali. Una tassazione separata dei coniugi richiede quindi

una separazione permanente e quindi l'abolizione della comunione domestica o

una vita separata ai sensi degli articoli 175 e 176 del CC o dell'articolo 275 del

CPC.

Finché i coniugi (come nel

caso di un "matrimonio del fine settimana") hanno solo

residenze o luoghi di residenza separati, ma mantengono la comunità coniugale,

non c'è una separazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD. Infine, è necessario

che non esista una comunione dei mezzi per le spese di alloggio e di vita o che

il sostegno di un coniuge all'altro coniuge sia limitato a contributi determinati

(sentenze TF 2C_502/2015 del 29.2.2016 consid. 3.1; 2C_980/2013 del 21.7.2014

consid. 8.1, 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid. 6.1.2, 2C_523/2007 del 5.2. 2008

consid. 2.3.).

La tassazione separata

deve essere presa in considerazione se i mezzi finanziari disponibili non sono

più in comune, cioè se "non c'è più comunanza di mezzi per l'alloggio e

il mantenimento". Se, invece, entrambi i coniugi utilizzano fondi - al

di là dei soliti regali occasionali - per le spese di vita comuni (non si tiene

conto dei pagamenti degli alimenti concordati dai tribunali o volontariamente),

i coniugi devono essere tassati insieme nonostante abbiano una casa propria e,

se del caso, anche una propria residenza di diritto civile (sentenza TF

2A.458/2006 del 18.12.2006 consid. 3.1; sentenza TF 2A.432/2004 del 16.12.2004

consid. 3.2.). Se i coniugi dispongono congiuntamente dei loro fondi, non

vivono separatamente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD - anche se hanno ciascuno

il proprio domicilio - e di conseguenza devono essere tassati congiuntamente

(sentenze 2C_837/2015 del 23.8.2016 consid. 4.5; 2A.433/2000 del 12.7.2001

consid. 2 b/cc.)

Le stesse nozioni sono

anche esplicitate alla Circolare n. 30 concernente l’imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

del 21.12.2010 (pagine 5 e 6).

La prova dell’adempimento

delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la

sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

4.2.4

In merito alla pretesa

separazione, a fronte delle richieste dell’UT volte a ottenere una sentenza

formale di separazione accompagnata dalla relativa convenzione sulle

conseguenze accessorie, il rappresentante dei contribuenti ha dichiarato, con

scritto del 10 maggio 2021, che i coniugi erano separati di fatto e che non era

stata stipulata alcuna convenzione formale.

Successivamente, è stata

prodotta una “Convenzione a regolamentazione della vita separata”, datata 16

dicembre 2022, nella quale si affermava che i coniugi avevano “interrotto la

comunione domestica nella primavera del 2017” e che la moglie continuava a

vivere nell’ex abitazione coniugale a __________, mentre il marito risiedeva

nell’abitazione di __________. Entrambi gli immobili sarebbero rimasti “a

disposizione di entrambi” fintanto che non si fosse raggiunto un accordo

definitivo sulla loro destinazione.

La convenzione prevedeva

inoltre che il marito si impegnasse a versare alla moglie un assegno alimentare

annuo pari a fr. 140'000.–. La validità dell’accordo era stabilita a decorrere

dal 1° gennaio 2023.

A seguito dell’udienza del

30.

aprile 2024, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni scritte rese da sei

tra amici e conoscenti, e meglio __________, __________, __________, __________,

__________, __________, i quali affermano di essere a conoscenza della

separazione dei coniugi e di aver intrattenuto regolari rapporti con entrambi

fino al 2017, anno in cui sarebbe avvenuta la loro separazione.

4.2.5

Ora, non si vede

quale efficacia probatoria possa avere una convenzione fra coniugi redatta il

16.

dicembre 2022 con riferimento ad una separazione che sarebbe avvenuta nel

2017.

A questo riguardo inoltre, sebbene

i coniugi — come indicato nella convenzione del 16 dicembre 2022 — e i

testimoni amici e conoscenti (cfr. doc. 6 e 7) concordino nel collocare la

separazione della coppia nel mese di maggio 2017, dagli estratti bancari

forniti dal marito relativi ai contributi che egli afferma di aver versato alla

moglie nel corso del 2017 emergono alcune incongruenze. In particolare,

risultano due versamenti significativi effettuati prima della presunta

separazione: uno di fr. 20'000.– in data 25 gennaio 2017 e un altro di fr.

120'000.– il 22 febbraio 2017. Successivamente si registrano due ulteriori

pagamenti: fr. 10'000.– il 16 maggio 2017 e fr. 15'000.– il 14 novembre 2017.

Se questi importi fossero

realmente da qualificarsi come contributi alimentari — per definizione

destinati al sostentamento del coniuge a seguito della cessazione della

comunione domestica — risulta poco comprensibile il motivo per cui una somma

così rilevante, pari a fr. 140'000.–, sia stata versata diversi mesi prima

della data indicata per la separazione. Ciò solleva fondati dubbi sulla reale

natura di tali transazioni.

Non si comprende, inoltre, per

quale motivo — qualora si trattasse effettivamente di contributi alimentari destinati

al sostentamento della moglie alle __________ — tali somme siano state versate

su conti in franchi svizzeri intestati presso istituti bancari con sede a __________,

invece che sul conto in dollari da lei intrattenuto presso la __________

Limited. Dalla documentazione prodotta a seguito dell’udienza svoltasi presso

questa Camera, e come meglio si vedrà in seguito, risulta infatti che solo

quest’ultimo conto è stato effettivamente utilizzato per spese sostenute alle __________,

mentre dai conti svizzeri emergono esclusivamente transazioni riferibili al territorio

elvetico, senza alcuna spesa riconducibile a __________ (cfr. doc. 10 a 12)

5.

5.1.

5.1.1

Neppure la documentazione

supplementare prodotta dai ricorrenti dimostra che la moglie abbia

effettivamente mantenuto il proprio domicilio a __________. Al contrario,

emergono diversi elementi che avvalorano l’ipotesi dell’esistenza di un

domicilio in Ticino e della prosecuzione della comunione domestica con il

marito.

5.1.2

La

determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su prove

certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi

alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione familiare, ecc.

(sentenze 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_397/2010 del 6 dicembre

2010.

consid. 2.4.2 e 2C_646/2007 del 7 maggio 2008 consid. 4.3.3).

5.2

Nel Canton Ticino RI 2

risulta essere proprietaria degli immobili part. n. __________ RFD __________, fogli

di PPP __________, e __________, riferiti ad un’immobile sito in __________, e

n. __________, fondo su cui sorge l’ex domicilio coniugale di via __________.

Quest’ultimo immobile era stato donato alla moglie da RI 1 in due momenti

distinti: una prima quota, pari a 7/10 della proprietà, il 19 dicembre 2012; la

restante quota, pari a 3/10, il 21 gennaio 2014. Malgrado il trapasso di

proprietà, il mutuo ipotecario di fr. 2'750'000.– gravante il fondo è rimasto a

carico del marito, il quale ha inserito un debito di pari importo nella propria

dichiarazione fiscale 2017. Con il reclamo ha ammesso di essersi dimenticato di

inserire un credito di identico ammontare nei confronti della moglie.

Entrambi i fondi risultano

gravati da diritti di usufrutto vita natural durante a favore di RI 1,

costituiti rispettivamente il 21 gennaio 2014 e il 18 maggio 2017.

5.3

Per quanto concerne

l’ex abitazione coniugale a __________, con scritto del 19 luglio 2024 i

contribuenti hanno prodotto una perizia di stima, corredata da documentazione

fotografica, relativa a quello che viene indicato come l’attuale domicilio di RI

2.

La perizia fissa il valore di mercato dell’immobile, alla data del 19 marzo

2018, in __________$ 4'375'000 (quattro milioni trecentosettantacinquemila

dollari __________).

Con lo stesso scritto, è stato

inoltre precisato che l’immobile era formalmente intestato alla __________

Ltd e

che, sulla base delle informazioni a disposizione, la beneficiaria economica

della stessa sarebbe proprio RI 2.

5.4

5.4.1

Come già accennato, RI 2

detiene l’intera partecipazione della __________ Sagl (le ultime sei

partecipazioni le sarebbero state cedute dall’ex socia nel 2019). Fin dalla sua

costituzione, ella ne è socia e gerente con firma individuale. Dal 5 luglio

2012.

al 31 dicembre 2014 (date di pubblicazione nel FUSC), la sede della

società era situata nello stabile di sua proprietà via __________ 26, ora

locato ad uno dei suoi figli del precedente matrimonio. A partire da tale data,

essa è stata trasferita in via __________, dove RI 1 ha formalmente ristabilito

il proprio domicilio al rientro da __________.

Dagli accertamenti

effettuati dall’Ufficio di tassazione è inoltre emerso che RI 2 risulta

proprietaria di un veicolo con targa ticinese, parcheggiato presso l’abitazione

del marito a __________. Nel corso del 2022, tale veicolo è stato sostituito

con un’Audi A1 SB 50 TDI.

Sulla cassetta postale

dell’attuale domicilio del marito figura tuttora l’indicazione “__________.”.

5.4.2

Per quanto riguarda i

rilevamenti del veicolo presso il domicilio del marito, nel ricorso è stato spiegato

che l’auto veniva utilizzata dalla moglie sia per scopi privati sia per le

attività della propria società. È stato inoltre indicato che, “durante la

permanenza alle __________”, ella si recava in Europa con tale veicolo (o con

quello precedentemente immatricolato) per visitare i fornitori della Sagl. Pur

riconoscendo di aver operato in misura notevolmente ridotta, sosteneva di aver

continuato a esercitare un’attività anche alle __________, circostanza che ha

cercato di comprovare mediante la produzione di alcune fatture emesse dalla

società nei confronti di soggetti domiciliati su quel territorio. In seguito

all’udienza, ha altresì presentato due contratti di leasing, risultati tuttavia

in gran parte illeggibili.

A tale proposito, non

si può fare a meno di osservare che il permesso di soggiorno prodotto dalla

moglie, a sostegno del proprio domicilio a __________, indica chiaramente che

ella non era autorizzata a svolgere alcuna attività lavorativa. È quindi

plausibile che l’attività lavorativa venisse svolta dal Ticino e meglio dal

luogo di sede della società.

Non risulta che RI 2 abbia

notificato di svolgere un’attività lavorativa per la propria società svizzera

alle __________.

Tali circostanze, del resto,

non chiariscono per quale motivo il veicolo utilizzato dalla moglie sia per

scopi privati che professionali sia rimasto, anche a distanza di anni dalla

presunta separazione, stabilmente parcheggiato presso il domicilio del marito.

È altresì significativo che né per l’utilizzo del veicolo né per la messa a

disposizione degli spazi necessari allo svolgimento dell’attività della Sagl,

con sede presso l’abitazione su cui il marito dispone di un usufrutto vita

natural durante, risulti che quest’ultimo abbia percepito alcuna forma di

compenso.

5.5

Dagli atti risulta inoltre

che entrambi i coniugi siano rimasti affiliati a una cassa malati in Svizzera. In

occasione dell’udienza del 30 aprile 2024 è stato ammesso che “”la moglie era,

nel 2017 assicurata in Svizzera e i premi LAMal erano pagati dal marito”. Nello

scritto del 19 luglio 2024, i ricorrenti spiegano che l’incarico all’estero del

marito era previsto per una durata di circa cinque anni e che, secondo la

prassi, __________ accettava di mantenere l’affiliazione per i collaboratori

distaccati della __________ e i loro familiari.

Anche dopo l’asserita

separazione, il marito ha continuato a pagare i premi assicurativi della

moglie.

Il fatto di mantenere

l’affiliazione alla cassa malati svizzera costituisce un elemento importante

per fondare l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n.

2C_614/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.6.4).

Il mantenimento

dell’assicurazione malattia svizzera potrebbe, in linea di principio,

giustificarsi per chi rientra regolarmente in Svizzera o nell’ottica di un

futuro ritorno nel Paese, come era il caso per i coniugi in vista del

pensionamento del marito.

Tuttavia, nel caso della

moglie, che sostiene di essere domiciliata a __________ e di non soggiornare in

Ticino – dove peraltro non ha indicato alcuna abitazione in cui incontrerebbe

amici, parenti o clienti – non è stato fornito alcun chiarimento plausibile

circa il mantenimento dell’affiliazione alla cassa malati svizzera.

Il fatto che i premi siano

stati continuativamente pagati dal marito poi, senza che tali esborsi siano

stati rivendicati come contributi alimentari, corrobora la tesi dell’UT secondo

cui tra i coniugi non vi sarebbe stata una reale separazione delle risorse

finanziarie, né una chiara ripartizione dei costi compatibile con una

situazione di effettiva separazione.

Ininfluente risulta ai

fini del presente giudizio che dal 2019 RI 2 abbia stipulato assicurazioni

sanitarie estere.

5.6

5.6.1

A seguito

dell’udienza tenutasi davanti a questa Camera, i coniugi, con

lo scritto del 19 luglio 2024, hanno prodotto estratti conto intestati a RI 2,

relativi a tre rapporti bancari: uno presso la __________ (__________) Limited

per i mesi da agosto a dicembre 2017, uno presso la __________ per il periodo

da gennaio a marzo 2017 e uno presso la __________ per i mesi da aprile a

dicembre 2017.

Il primo estratto,

relativo a un conto in dollari statunitensi presso la __________ (__________),

copre il periodo dal 24 agosto alla fine di dicembre 2017. Da esso risultano

spese sostenute a __________ tra il 24 agosto e il 1° settembre, e nuovamente

tra il 4 novembre e il 27 dicembre 2017.

Sui conti presso la __________

e la __________ risultano accreditati gli importi che i ricorrenti sostengono

essere riconducibili ai contributi alimentari versati dal marito. Da entrambi i

conti risultano pagamenti di importi rilevanti effettuati a favore della __________

SA per spese relative ai servizi __________.

L’estratto del conto in

franchi svizzeri presso la __________, su cui venivano accreditati i presunti

contributi alimentari versati dal marito, copre il periodo dal 1° gennaio al 31

marzo 2017. Emergono diversi pagamenti a __________, ma non transazioni

chiaramente riconducibili a uno specifico luogo. Figurano invece accrediti, da

parte del marito e da altri conti riconducibili aRI 2, per importi rilevanti.

Per quanto riguarda

l’estratto del conto in franchi svizzeri presso la __________ (aprile–dicembre

2017), vi si rilevano spese effettuate in Ticino, in particolare nei mesi di

maggio e ottobre e inizio novembre. Alla fine del mese di ottobre compaiono

anche transazioni nel Canton Berna, tra __________ e la zona della __________.

I ricorrenti hanno inoltre

prodotto i riepiloghi delle prestazioni sanitarie rilasciati dalla cassa malati

__________. Dal documento relativo alla moglie si evince che ella ha

beneficiato di prestazioni sanitarie in Ticino durante l’intero arco dell’anno,

intervallate da cure apparentemente ricevute all’estero (cfr. dicitura

"Übrige Länder"), nonché da prestazioni più sporadiche fornite nella

Svizzera interna e in Italia.

5.6.2

Ora, benché la documentazione

bancaria prodotta risulti parziale e incompleta, da essa – così come dai

riepiloghi delle prestazioni sanitarie rilasciati dalla cassa malati – emerge

che RI 2 sia stata regolarmente presente, oltre che a __________, anche in Ticino

durante l’intero anno 2017. Particolarmente rilevante risulta la sua presenza

documentata nella primavera del 2017, nel periodo immediatamente successivo

alla pretesa separazione dal marito, il quale aveva appena fatto ritorno in

Svizzera, pretendendosi separato di fatto.

Ciononostante, e malgrado

l’impegno assunto in occasione dell’udienza dinanzi a questa Camera di fornire

indicazioni in merito al luogo in cui avrebbe soggiornato dal 2017 – al di

fuori delle __________ – per incontrare amici, parenti, figli e clienti,

nessuna spiegazione convincente è stata fornita. In particolare, non è stato

chiarito dove la ricorrente alloggiasse durante i soggiorni documentati in

Ticino. Le informazioni prodotte si sono limitate a indicare l’ubicazione dei

figli e delle rispettive famiglie, asserendo che ella si recava saltuariamente

in visita presso di loro. È stato inoltre affermato che i fornitori della

società sarebbero in gran parte situati in Italia e che la ricorrente li

incontrerebbe occasionalmente durante i suoi soggiorni in Europa. Tuttavia,

tali affermazioni non sono state accompagnate da alcuna documentazione né

risultano comprovate spese riconducibili ai presunti spostamenti o soggiorni in

Svizzera e in Europa.

5.7

In definitiva, i ricorrenti

non hanno fornito alcun elemento idoneo a comprovare la separazione di fatto,

asseritamente intervenuta nel maggio 2017.

Al contrario, diversi indizi

concordanti avvalorano la tesi dell’autorità fiscale, secondo cui nel caso di

specie sussiste una comunione finanziaria tra i coniugi, i quali continuano a

presentarsi pubblicamente in modo incompatibile con una reale separazione e a

convivere presso l’abitazione di via __________ __________ a __________.

Indipendentemente dalla

questione della separazione di fatto dei coniugi, le risultanze della

documentazione raccolta nel corso della procedura di tassazione e poi in quelle

di reclamo e di ricorso impongono di concludere che il centro degli interessi

di RI 2 nel periodo fiscale litigioso fosse situato nel Canton Ticino e non a __________.

Tenendo conto dei rapporti familiari, di quelli sociali e di quelli economici, non

può essere contestato il fatto che il domicilio della ricorrente fosse nel

Canton Ticino.

6.

6.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di

tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza

della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è

manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del

18.

febbraio 2019, consid. 2.1.).

6.2

In concreto, nel periodo

fiscale in questione RI 2 era proprietaria di beni immobili situati in Ticino.

Uno di essi risultava già gravato da un usufrutto a favore del marito prima

dell’inizio del periodo fiscale in esame, mentre il secondo – ovvero il fondo

part. n. __________ RFD di __________ – è stato concesso in usufrutto al

medesimo soltanto in data 18 maggio 2017.

In quanto soggetta a

imposizione limitata nel Cantone, la contribuente era tenuta a prestare una

collaborazione completa, fornendo informazioni sui suoi elementi imponibili (sentenza

del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.1, con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina). Ciononostante, malgrado le esplicite richieste

dell’UT, ella si è rifiutata di fornire qualsiasi informazione in merito alla

propria situazione patrimoniale e reddituale, rendendo necessario procedere a

una stima per apprezzamento. La sostanza è stata così valutata in fr.

3'000'000.– e il reddito in fr. 30'000.–.

Sebbene l’iter procedurale

seguito dall’Ufficio tributario presenti tratti inusuali, dovuti all’emissione

di una decisione su reclamo congiunta a seguito di due decisioni di tassazione

separate di cui solo una impugnata con reclamo, spettava comunque alla

contribuente dimostrare il carattere manifestamente inesatto della valutazione

effettuata, circostanza che non è stata nemmeno sollevata nel ricorso.

7.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 5’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 5’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: