80.2024.18
Assoggettamento illimitato: persona fisica, domicilio, rapporti internazionali, rientro in Svizzera, moglie rimasta all’estero, alimenti versati dal coniuge rientrato
8 ottobre 2025Italiano46 min
maggio 2017, il marito ha notificato il proprio rientro nel Comune di __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.18
80.2024.19
Lugano
8 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 gennaio 2024 contro le decisioni del 6 gennaio 2023 in materia di IC e IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1RI 2, coniugati dal
10 giugno 1999, il 16 gennaio 2014 hanno notificato la propria partenza dal
Comune di __________, ove risiedevano nell’abitazione di proprietà sita al
mapp. __________ di Via __________, per trasferirsi a __________ (__________)
dove RI 1 aveva assunto la direzione della __________.
Successivamente, il 18
maggio 2017, il marito ha notificato il proprio rientro nel Comune di __________,
mentre la moglie ha mantenuto la propria residenza a __________.
Dal registro dello stato civile di RI 1 risulta che, a decorrere dal 1° giugno
2017, egli è iscritto come “separato volontariamente”.
B. Nella dichiarazione
d’imposta 2017, RI 1 ha indicato di essere separato di fatto e di aver versato,
a titolo di oneri di mantenimento a favore della moglie, l’importo di fr.
114'597.– chiedendone la deduzione. Tale somma rappresenta la quota, riferita
al periodo di separazione (223 giorni), dell’importo complessivo di fr.
185'000.–, versati nel 2017.
Il contribuente ha inoltre
dichiarato debiti privati per un ammontare complessivo di fr. 3'900'000.–, di
cui:
- fr.
2'750'000.– relativi all’ipoteca gravante sull’abitazione di __________,
immobile donato alla moglie tra il 2012 e il 2014;
- fr.
1'150'000.– relativi a un prestito ricevuto dalla sorella __________, residente
a __________ (__________).
Egli ha indicato di
risiedere attualmente nell’abitazione di __________, di proprietà della moglie,
sulla quale beneficiava di un diritto di usufrutto.
C.
a.
In data 3 maggio 2021,
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (in seguito: UT) ha chiesto
al contribuente di produrre la sentenza di separazione, nonché la
documentazione atta a comprovare l’ammontare effettivamente versato a titolo di
alimenti alla moglie e la circostanza che l’immobile sito in __________ sia
utilizzato esclusivamente da lui.
b.
In data 10 marzo 2021, il
contribuente, per il tramite della propria patrocinatrice RA 1, ha prodotto
l’istanza di iscrizione di un diritto di usufrutto, a suo favore, sull’immobile
sito in __________.
Contestualmente, ha presentato l’estratto di un conto corrente intrattenuto
presso la __________ nel 2017, dal quale risultano i seguenti pagamenti
effettuati a favore di due distinti conti correnti svizzeri intestati alla
moglie, rispettivamente presso la __________ e la __________:
- 25
gennaio 2017: fr. 20'000.–
- 22
febbraio 2017: fr. 120'000.–
- 16
maggio 2017: fr. 10'000.–
- 14
novembre 2017: fr. 15'000.–
È stato inoltre prodotto l’estratto
relativo a un conto intestato al contribuente presso la __________, dal quale
risulta un ulteriore pagamento, effettuato il 12 dicembre 2017, pari a fr.
20'000.–, versato sul conto svizzero n. __________.
D.
a.
Con decisione del
20 ottobre 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC e IFD, con la quale
è stato assoggettato alle imposte individualmente.
Relativamente al periodo dal
1° gennaio 2017 al 17 maggio 2017, nel quale RI 1 era domiciliato all’estero, ha
accertato un reddito imponibile di fr 16'800.– per l’IC (di fr. 348'600.–
quello determinante per l’aliquota) e di fr. 17'000.– per l’IFD (di fr.
352'100.- quello determinante per l’aliquota), corrispondente al valore
locativo netto dell’abitazione di __________.
Per il periodo dal 18
maggio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero dopo il suo trasferimento in Ticino, ha
stabilito un reddito imponibile complessivo di fr. 206’500.– per l’IC (di fr.
333'500.– quello determinante per l’aliquota) e di fr. 208’700.– per l’IFD (di
fr. 337'000.– quello determinante per l’aliquota) ed un valore locativo
dell’abitazione primaria pari a fr. 27'315.–.
Per entrambi i periodi
interessati, l’UT non ha accordato la deduzione degli alimenti pagati alla
moglie, ritenuto che “non vi è alcuna convenzione stipulata dai coniugi alla
quale fare riferimento” e che tali versamenti “non hanno carattere
ricorrente (infatti non vengono versati mensilmente) e tenuto conto del fatto
che le cifre mensili versate variano di volta in volta”. Nemmeno ha
accordato, tra i debiti privati, il riconoscimento del prestito della sorella
residente in __________, “in quanto non documentato”.
b.
Con decisione di
tassazione del 10 novembre 2021, RI 2 è stata invece imposta limitatamente alla
proprietà di due immobili in Ticino entrambi concessi in usufrutto al marito.
Il suo reddito e la sua sostanza imponibili sono quindi stati quantificati in
fr. 0.–.
E. Con scritto del 17
novembre 2021 RI 1, rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo avverso le due
decisioni di tassazione per il 2017, rilevando che nell’anno in questione i
coniugi “hanno deciso di interrompere la comunione domestica, separandosi di
fatto” e accordandosi per un contributo annuale di mantenimento di fr.
180'000.–.
Nel medesimo anno, il
contribuente avrebbe versato alla moglie, in maniera irregolare, l’importo
complessivo di fr. 185'000.–, somma che aveva posto in deduzione dal reddito
imponibile ai sensi dell’art. 32 LT, pur in assenza di una convenzione formale
di separazione. Il contribuente chiedeva pertanto che tale deduzione fosse
riconosciuta a fini fiscali.
In merito al valore
locativo dell’immobile di __________, affermava che lo stesso, a partire dal
2016, non fosse più occupato e che, di conseguenza, fosse stato posto in
vendita. Il contribuente chiedeva pertanto che, almeno per il periodo compreso
tra il 1° gennaio e il 17 maggio 2017, il valore locativo non venisse
considerato ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Con riferimento al
medesimo immobile, il contribuente si sarebbe inoltre fatto carico,
successivamente alla donazione dell’abitazione alla moglie, dell’onere
ipotecario di fr. 2'750'000.– gravante sull’immobile, poiché la banca non avrebbe
consentito il subentro della moglie nel debito, a causa dell’insufficienza del
suo reddito.
Per tale motivo, chiedeva che nella dichiarazione d’imposta 2017 fosse
riconosciuto il credito di pari importo (fr. 2'750'000.–), che egli vantava nei
confronti della moglie, ancorché tale credito non fosse stato indicato nella
dichiarazione originaria.
Infine, per quanto
riguardava il debito di fr. 1'150'000.– che il contribuente dichiarava di avere
nei confronti della sorella, residente in __________, egli affermava che si
trattasse di una transazione risalente al 1998, per la quale non disponeva più
della relativa documentazione. Ne chiedeva tuttavia il riconoscimento fiscale.
F. Con scritto del 24
novembre 2022, l’RS 1 ha chiesto al contribuente di presentare entro il 31
dicembre 2022 la seguente documentazione:
·
estratto dettagliato e completo 01.01 – 31.12.2017 del conto da
cui partono gli addebiti di cui sopra;
·
composizione/prove in relazione al numerario indicato alla
posizione 29.2, nonché riguardo alla sua detenzione;
·
convenzione di separazione o divorzio stipulata con la signora RI
2;
·
in assenza della convenzione di cui sopra, documentazione a
comprova dell’accordo raggiunto riguardo al contributo alimentare (importo,
modalità di versamento), e/o documentazione scambiata dai rispettivi avvocati
durante la vertenza;
·
comprova dell’esistenza del debito contratto con la signora __________;
·
contratto relativo al debito contratto con la signora RI 2 con il
signor RI 1 per CHF 2'750'000.– con evidenza delle garanzie portate da
quest’ultima;
·
documentazione a comprova del rimborso parziale relativo al
debito avvenuto nel 2020 da parte della signora RI 2;
·
copia del mandato di vendita relativo all’immobile sito al
mappale __________ per il periodo 01.01 – 17.05.2017;
·
copia dell’atto di costituzione, del bilancio e conto economico
della spettabile __________ Ltd.
G. In data 20 dicembre
2022, il contribuente ha prodotto l’estratto conto da cui sono stati effettuati
i versamenti degli alimenti alla moglie. Non sarebbe ancora stata stipulata
alcuna convenzione di separazione fra i coniugi e non vi sarebbe stata pertanto
documentazione al riguardo, trattandosi di “separazione consensuale”. Il
contribuente ha comunque ribadito il versamento di oneri annuali di
mantenimento pari a fr. 180'000.–, come da allegata dichiarazione della moglie,
con cui afferma di avere ricevuto a far tempo dal 2017 “circa CHF 185'000 a
titolo di alimenti” e di “essere separata da [suo] marito”.
Quanto al debito nei
confronti della sorella, non sarebbero esistite “le contabili dell’operazione”
e nemmeno un contratto sull’accollo del debito ipotecario di fr. 2'750'000.–
relativo all’immobile donato alla moglie, con riferimento al quale “i
coniugi avevano convenuto che se e quando le disponibilità della moglie lo
avessero permesso, ella avrebbe rimborsato al marito il controvalore del mutuo
rimasto a suo carico”. Un rimborso parziale di complessivi fr. 2'500'000.–
sarebbe avvenuto nel corso del 2020, con due bonifici sul conto intestato al
marito presso __________.
Quanto, infine, alla messa
in vendita dell’immobile di __________, non sarebbero stati sottoscritti
mandati di vendita, mentre, con riferimento alla __________ Ltd – società
emersa a seguito di precedenti accertamenti effettuati nei confronti dei
contribuenti – di cui ha allegato l’atto di costituzione, i relativi conti non
sarebbero mai stati allestiti, non essendovi un obbligo al riguardo, e la
società sarebbe stata costituita al solo scopo di procedere alla
ristrutturazione dell’abitazione di __________ (__________) ove risiede la
moglie.
H. Con ulteriore scritto
del 26 luglio 2023, l’UT ha rilevato che i contribuenti non potevano essere
considerati separati di fatto, ritenuto che il versamento di fr. 180'000.–, più
che ad un versamento di oneri alimentari, sarebbe assomigliato ad una comunione
di mezzi finanziari, senza contare che la moglie risultava proprietaria di
un’auto, Audi A4, fino al 12 maggio 2022 e che in data 11 maggio 2022 aveva
immatricolato, sempre a suo nome, il veicolo Audi Q5, indicando come proprio
indirizzo quello di __________.
Inoltre, la società
__________ Sagl, a lei interamente riconducibile, avrebbe avuto sede sempre in
Via __________ a __________, ragion per cui non vi sarebbero stati gli estremi
per ritenere sussistente una separazione di fatto tra i coniugi, che quindi
devono essere tassati congiuntamente, con conseguente reformatio in peius
della decisione adottata e reclamata. Ciò benché fossero già state emesse le
decisioni di tassazione per RI 2 riferite al periodo 2017-2021, che comunque
non comportano alcun aggravio di costi in capo alla medesima.
L’UT ha chiesto
quindi ai contribuenti di presentare quanto segue entro il 31 agosto 2023:
·
documentazione bancaria e/o postale inerente tutti gli averi
economici della signora __________, mondialmente posti;
·
documentazione evidenziante il beneficiario economico della
spettabile __________ Ltd;
·
copia del contratto di locazione per l’immobile utilizzato dalla
signora __________ a __________ quale abitazione principale;
·
polizza cassa malati per la signora __________ relativa al
periodo fiscale 2017, nonché ai periodi fiscali almeno fino al 2020.
Ha anche avvertito i
contribuenti che nel caso in cui non avessero dato seguito all’ingiunzione, si
sarebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
I. Con scritto del 30
ottobre 2023 i contribuenti, sempre per il tramite del rappresentante, hanno
dato seguito alle richieste dell’UT.
Quanto alla separazione, avrebbero
disposto di due domicili separati a far tempo da maggio 2017 e il marito avrebbe
provveduto al mantenimento della moglie attraverso gli alimenti versati,
determinati sulla base delle sue “disponibilità liquide”, senza che
l’irregolarità dei versamenti potesse parificarli ad una comunione di mezzi
finanziari, come invece preteso dal tassatore. Ragione per cui la separazione
di fatto, “considerato il comportamento della coppia”, doveva essere
riconosciuta.
I veicoli intestati alla moglie
sarebbero invece stati utilizzati per viaggiare per l’Europa in occasione delle
“visite a fornitori di __________ Sagl”, benché “durante la
permanenza alle Bahamas l’attività dello show room fosse cessata”.
L’attività da lei svolta per la società sarebbe stata suffragata dalle fatture
emesse per clienti alle __________. A dimostrazione dei viaggi da e per __________
di RI 2 sono stati anche allegati i timbri del passaporto della medesima.
L. Con “decisioni di
tassazione” del 6 dicembre 2023 l’UT ha proceduto a tassare congiuntamente i
coniugi, con la seguente motivazione:
Riteniamo […] determinanti gli
interessi mantenuti al domicilio di __________:
·
non vi è una separazione chiara
delle risorse finanziarie con passaggi non chiari di assunzione di costi che
non possono essere considerati normali in casi di separazione;
·
sulla buca lettere di Via __________
a __________ vi è il nominativo “__________”;
·
la presenza o il recapito in Via __________b
dei beni e della società della signora __________;
·
è quindi assente una effettiva
separazione e il centro degli interessi è ritenuto essere a __________ in Via __________.
Non ritenendo
sufficientemente chiara la definizione degli elementi imponibili di RI 2 in
Svizzera e all’estero, l’UT ha proceduto nei suoi confronti ad una tassazione
parzialmente d’ufficio, quantificando in fr. 3'000'000.– la sostanza ed in fr.
30'000.– il reddito.
L’autorità fiscale ha poi
confermato il valore locativo dell’abitazione, “che è sempre rimasta a
disposizione, posizione confermata dalla presenza dei veicoli, dalla sede della
società e dal successivo ritorno ad essere abitazione principale”.
Non è invece stato posto
in deduzione il debito verso la sorella del contribuente residente all’estero,
considerato che “i documenti portati non sono ritenuti sufficienti a
comprovarne l’esistenza”.
Per il periodo dal 1° gennaio
2017 al 17 maggio 2017 per l’IC è stato accertato un reddito di fr. 19'600.– ed
una sostanza di fr. 635'000.–, mentre per il periodo dal 18 maggio 2017 al 31
dicembre 2017 è stato quantificato un reddito di fr. 219'300.– ed una sostanza
di fr. 2'329'000.–.
M. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 e RI 2 entrambi rappresentati
dalla RA 1 avversano le “decisioni di tassazione” per entrambi i periodi
dell’anno 2017.
Osservano anzitutto che le
decisioni impugnate non sono formalmente intitolate come “decisioni su
reclamo”, sebbene dal loro contenuto emerga chiaramente che si tratta di decisioni
emesse a seguito di un reclamo. Inoltre, esse indicano quale rimedio giuridico
il reclamo da presentare all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano
entro i termini di legge, e non già il ricorso alla Camera di diritto
tributario.
I contribuenti ribadiscono
poi di essersi separati di fatto nel corso del 2017, ragione per cui il solo
marito avrebbe trasferito il proprio domicilio a __________ mentre la moglie
avrebbe mantenuto il domicilio a __________. Solo in data 16 dicembre 2022
sarebbe stata stipulata una convenzione di separazione, che stabilisce un
contributo di mantenimento annuale fissato in fr. 144'000.–. Nel 2017, invece,
il contributo di mantenimento sarebbe stato di fr. 185'000.–, importo di cui si
chiede la deduzione dal reddito imponibile del marito.
Quanto alla presenza
presso il domicilio di __________ di beni appartenenti alla moglie e di società
a lei riconducibili, gli insorgenti ribadiscono che l’auto Audi Q5,
recentemente immatricolata a nome di RI 2, sarebbe utilizzata per i suoi
spostamenti privati e di lavoro in Europa legati alla __________ Sagl, società
che avrebbe continuato ad operare alle __________ e la cui sede (sempre sul
suolo ticinese) sarebbe stata trasferita presso l’attuale domicilio del marito,
ritenuto che i precedenti uffici in Via __________ con la chiusura dello show
room sarebbero stati smantellati ed affittati.
La cassa malati della
moglie sarebbe stata posta a carico del marito sulla base di un accordo tra i
due coniugi e il relativo premio andrebbe dunque considerato quale ulteriore
onere di mantenimento deducibile per il contribuente.
La separazione di fatto
troverebbe infine conferma nella circostanza che i coniugi avrebbero risorse
finanziarie separate, non disponendo di conti in comune.
I contribuenti chiedono
pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate, la tassazione separata e,
conseguentemente, il riconoscimento in favore di RI 1 della deduzione degli
oneri di mantenimento per l’anno 2017, fissati in fr. 185'000.–, nonché il
computo di un credito di fr. 2'750'000.– vantato nei confronti della moglie,
derivante da un debito ipotecario.
RI 2, chiede di essere
considerata “a tutti gli effetti domiciliata a __________ (__________)”.
I ricorrenti chiedono infine,
“in ogni caso di essere sentiti al fine di motivare le nostre richieste
anche in sede di audizione”.
N. Nelle
osservazioni del 15 gennaio 2024 l’autorità fiscale ha proposto di respingere
il ricorso, sostenendo che sarebbe “chiaro che la separazione non sia
effettiva, sicuramente non lo era nel 2017”, per il fatto che “il
contribuente si è in pratica spossessato della sostanza e chiede la deduzione
di ingenti importi come alimenti verso la moglie che è preteso sia domiciliata
alle __________ ove non è soggetta ad imposizione, inoltre con suddetto stato
non è stata conclusa una CDI per evitare la doppia imposizione”. Ha
concluso che “più che una separazione di fatto, siamo di fronte ad una
ragionata pianificazione fiscale”.
Quanto alle decisioni
adottate, l’UT ha rilevato che solo in sede di reclamo ci si sarebbe
interrogati sulla effettiva separazione dei coniugi, cosa che ha condotto ad
una “problematica di gestione dal punto di vista informatico del caso,
dovendo unire i contribuenti si è dovuto procedere all’emissione di una
decisione di tassazione ordinaria (seppur emessa in seguito ad un reclamo)”.
O. Nel corso
dell’udienza del 30 aprile 2024 dinanzi a questa Camera, la rappresentante dei
contribuenti ha contestato che, nel caso di specie, vi sia stata una “ragionata
pianificazione fiscale”. Se davvero tale fosse stata l’intenzione, il
contribuente avrebbe mantenuto il proprio domicilio alle __________.
La moglie, inoltre,
avrebbe proseguito lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero e si
sarebbe recata in Svizzera per via di un problema di salute, in particolare per
necessità di sottoporsi a un intervento chirurgico a Zurigo.
L’UT ha invece nuovamente
ribadito che non risulterebbe provato il domicilio della moglie alle __________,
e, quindi, nemmeno la separazione di fatto.
I contribuenti si sono
impegnati a produrre:
·
la documentazione in merito all’abitazione alle __________;
·
testimonianze di amici e conoscenti che attestino la separazione
di fatto della coppia sin dal 2017;
·
indicazioni in merito al luogo di abitazione della moglie a
partire dal 2017 fuori dalle __________ (luogo in cui incontra amici, parenti,
figli, clienti);
·
carte di credito (movimentazione nel 2017);
·
estratto del conto bancario su cui sono stati versati gli
alimenti;
·
attestazione fiscale della cassa malati LAMal 2017;
·
estratti e conteggi dell’assicurazione internazionale contro le
malattie;
·
indicazione in relazione ad altri eventuali relazioni personali
dei coniugi;
·
contratti di acquisto delle automobili;
·
ogni altro documento utile.
P. Il 19 luglio 2024 i
contribuenti hanno prodotto una relazione di stima con documentazione
fotografica dell’abitazione di __________ (__________), sei dichiarazioni di
amici e conoscenti dei contribuenti attestanti la separazione dei coniugi dal
2017, gli estratti dei conti correnti intestati a RI 2, aperti presso le banche
__________, __________ e __________, oltre ai giustificativi dei pagamenti di
cassa malati e dell’assicurazione internazionale contro le malattie, nonché i
due contratti di acquisto delle autovetture intestate alla __________ Sagl, in
parte illeggibili.
Quanto al luogo di
abitazione fuori dalle __________, RI 2 ha spiegato di avere quattro figli nati
dai precedenti matrimoni, di cui due risiedono in Svizzera (nel Canton Vaud e
nel Canton Ticino), mentre altri due nel 2017 vivevano a __________ (__________)
e con questi ultimi avrebbe quindi avuto maggiore frequentazione. La
contribuente si sarebbe poi recata sporadicamente in visita nel Canton Vaud,
mentre il figlio residente nel Canton Ticino lo avrebbe incontrato
prevalentemente in Italia.
Q. Preso atto della
documentazione trasmessa, l’UT ha ribadito di ritenere “certa la non
separazione dei coniugi” almeno per quel che concerne il 2017, in
considerazione della gestione economica e dell’atteggiamento verso terzi “in
antitesi rispetto a quanto asserito”, ritenuto che il veicolo acquistato
dalla moglie è stazionato presso il domicilio del marito – la cui bucalettere
riporta anche il nome della moglie –
così come la sede della società
della contribuente è stata mantenuta in Ticino, a __________.
Anche dagli
estratti dei conti __________ e __________ intestati a RI 2 risulterebbero
pagamenti a __________ superiori rispetto a quelli di __________, senza contare
l’utilizzo della carta di credito su suolo ticinese. Infine, anche il contratto
relativo all’acquisto del veicolo Audi Q5 di maggio 2022, risulta intestato
alla __________ Sagl e riporta l’indirizzo di __________.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti rilevano, in
via preliminare, che le decisioni impugnate, pur essendo state emesse
successivamente a un reclamo, non risultano formalmente intitolate come tali.
Tuttavia, dal tenore delle motivazioni si desumerebbe che si tratti
effettivamente di decisioni su reclamo. In calce alle stesse, quale indicazione
dei rimedi giuridici, è menzionato nuovamente il reclamo. Per tale motivo, il
ricorso in oggetto è stato inoltrato allo scopo di salvaguardare i termini
previsti dalla legge per la sua presentazione, rimettendo alla Camera di
diritto tributario la valutazione in merito alla regolarità dell’intimazione.
Nelle proprie osservazioni
al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha spiegato che solo in sede di reclamo ci
si era pienamente resi conto della problematica relativa alla separazione tra i
coniugi. In precedenza, infatti, ci si era limitati ad azzerare i pretesi
contributi alimentari versati dal marito senza procedere a un approfondimento
della questione. Tale circostanza ha determinato una difficoltà di gestione
sotto il profilo informatico, che ha portato, sul piano formale, all’emissione
di una nuova decisione di tassazione, pur successiva alla presentazione del
reclamo. Ad ogni modo, anche un eventuale reclamo, presentato conformemente ai
rimedi giuridici indicati nella decisione, verrebbe respinto con le medesime
motivazioni.
1.2.
Il principio della buona
fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di
un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi
di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non
si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell’errore o se avrebbe dovuto
avvedersene, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una
crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede
(sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3 e giurisprudenza
citata).
1.3.
In concreto, come emerge
dalle motivazioni della decisione impugnata e dalle successive spiegazioni
fornite dall’Ufficio di tassazione, quest’ultima è da qualificarsi come
decisione su reclamo. L’errata intestazione del provvedimento, così come
l’indicazione inesatta dei rimedi giuridici, sono riconducibili a difficoltà di
gestione informatica legate alla particolarità del caso. Tali irregolarità non
hanno tuttavia impedito ai contribuenti, assistiti da professionisti, di
comprendere correttamente la natura del provvedimento e di proporre nei termini
il presente ricorso.
Per tale ragione, il vizio formale che inficia l’atto amministrativo impugnato
non ne giustifica l’annullamento.
1.4.
Alcune incertezze
procedurali potrebbero tutt’al più sorgere con riguardo alla posizione della
moglie. Non avendo notificato il proprio ritorno in Svizzera nel corso del
2017, ma avendo comunicato l’intervenuta separazione di fatto dal coniuge,
l’autorità fiscale l’aveva inizialmente considerata ancora domiciliata a __________.
Di conseguenza, in data 10 novembre 2021, l’Ufficio di tassazione ha emesso una
decisione di tassazione per il 2017 nei suoi confronti, con cui l’ha imposta
limitatamente quale nuda proprietaria di immobili in __________, concessi in
usufrutto al marito. In tale decisione, il reddito e la sostanza imponibile
della contribuente venivano quindi quantificati in fr. 0.–. La stessa non
risulta essere stata impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato.
Solo la decisione di tassazione del 6 ottobre 2021 nei confronti del marito è
stata impugnata da quest’ultimo per il tramite del reclamo del 17 novembre 2021
presentato attraverso la RA 1. Ci si può pertanto interrogare sulla legittimità
della decisione impugnata, notificata a entrambi i coniugi per il periodo
fiscale 2017, nella misura in cui essa, oltre a costituire una reformatio in peius rispetto
alla precedente decisione di tassazione notificata al marito, finisce per
rimettere in discussione la decisione del 10 novembre 2021 riferita alla moglie,
divenuta ormai definitiva.
A questo proposito, non si
può tuttavia ignorare che, già in sede di reclamo la moglie era stata,
quantomeno indirettamente, coinvolta nella procedura di accertamento condotta
dall’Ufficio di tassazione. Con scritti del 26 luglio 2023, l’UT si era rivolto
a RI 1 e a RI 2 attraverso la RA 1, chiedendo la produzione dei documenti
relativi agli elementi di reddito e di sostanza della moglie. In via
alternativa, aveva proponeva loro di presentare una nuova dichiarazione fiscale
congiunta, informandoli che – nonostante per la moglie fossero già state emesse
decisioni di tassazione per il periodo dal 2017 al 2021 – la decisione di
tassazione impugnata dal marito avrebbe dovuto essere rivista “a [loro] sfavore”.
Avvertiva infine che, in caso di inosservanza della presente ingiunzione, si
sarebbe proceduto a una tassazione d’ufficio.
Il 4 ottobre 2023, la
moglie ha quindi conferito formale procura di rappresentanza alla RI 2, la
stessa rappresentante del marito.
A seguito della richiesta
documentale, rivolta dall’UT alla RA 1 e indirizzata ad entrambi i coniugi, il
30 ottobre 2023 sono stati prodotti anche documenti riferiti alla moglie (si
vedano, ad esempio, le fotografie dei timbri del passaporto o le fatture emesse
per prestazioni svolte dalla propria società per clienti alle __________), a
testimonianza del suo coinvolgimento nella procedura, nonostante la stessa
patrocinatrice sostenesse che, trattandosi a loro avviso di coniugi separati di
fatto, non si giustificasse un cumulo dei fattori fiscali e, pertanto, non fossero
trasmesse le informazioni richieste sui suoi elementi imponibili. Non è stata
invece sollevata alcuna contestazione in merito al modo di procedere dell’UT.
I coniugi hanno poi
presentato congiuntamente il ricorso avverso la nuova decisione, tramite la
comune rappresentante, senza mai sollevare eccezioni o riserve circa la
precedente decisione divenuta definitiva nei confronti della moglie. Anzi,
aderendo entrambi alla procedura e condividendo una difesa comune, essi hanno
accettato per fatti concludenti il modo di procedere dell’autorità fiscale. Non
v’è quindi ragione, alla luce del principio di buona fede processuale e del
comportamento concludente delle parti, di esaminare ora l’esistenza di un
eventuale vizio procedurale che, con il proprio comportamento, le stesse hanno
contribuito a sanare.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 3 cpv. 1
LIFD, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta federale diretta in
virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale
in Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede
con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le
conferisce uno speciale domicilio legale.
Per l’assoggettamento alle
imposte cantonali e comunali si applicano gli stessi principi. L’art. 3 cpv. 1 della
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone infatti che le persone
fisiche siano assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza
interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni
esercitandovi un’attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare
un’attività lucrativa. Per l’art. 3 cpv. 2 LAID una persona ha domicilio
fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
La Legge tributaria
ticinese (LT), all’art. 2 cpv. 1 prevede che le persone fisiche siano
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Per l’art. 2 cpv. 2 LT, una
persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di
stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno
speciale domicilio legale.
Sebbene
né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LIFD né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LAID né l’art. 2 cpv. 1 e 2
LT facciano riferimento al domicilio civile per definire il domicilio fiscale,
la nozione di domicilio fiscale si basa su quella di domicilio del Codice
civile (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza
citata).
2.2
Secondo la consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di
stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e
all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà
interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato
esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi,
nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi
durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla
luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali
– il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti
esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la
determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei
fatti accertati, invece, è una questione di diritto (sentenza 9C_496/2023 del
29.
febbraio 2024 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).
2.3
Se una persona mantiene
contatti con più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi
sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il
luogo di dimora abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi
personali, familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla
così strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua
vita, anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo
contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri
della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali
extrafamiliari (ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la
posizione professionale del contribuente e le condizioni abitative nei vari
luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione anche nel caso in
cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più
luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della situazione
personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro
nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al
fine di determinare il domicilio fiscale. Sebbene le circostanze di fatto
esistenti in un momento precedente o successivo non siano direttamente
rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (sentenza
9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).
2.4
Anche se i contribuenti
sono coniugati e sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1 LIFD) il domicilio
deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge (sentenza 9C_496/2023
del 29 febbraio 2024 consid. 5.5 e giurisprudenza citata).
2.5
Se i presupposti della
residenza sono adempiuti in due o più Stati diversi, in virtù del rispettivo
diritto tributario interno, trovano applicazione le regole previste dalla
convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione.
Nel caso in esame, non
essendo applicabile alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, per
il fatto che il domicilio civile è stato trasferito alle __________, non
occorre porsi il problema di un'eventuale incompatibilità con disposizioni del
diritto internazionale.
3.
3.1.
La procedura di tassazione
è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT).
Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per
chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per
tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità
di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia
gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa
collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del
Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire
informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per
stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora
presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente
i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n.
43.
consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata)
3.2
È consentito e spesso
necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione
delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti
(le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di
accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno
o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il
contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli
indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della
presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la
base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se
il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento
può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente
rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.2 e
giurisprudenza e dottrina citate).
3.3
Solo se un fatto rilevante
non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da
parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della
prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di
un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per
analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la
giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che
fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità
fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere
provati dal contribuente (sentenza del TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021
consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).
3.4
Per quanto concerne il
grado della prova, il Tribunale federale ha recentemente modificato la propria
giurisprudenza.
In precedenza, nella
procedura tributaria si applicava in generale il grado standard della prova
piena, cioè la prova si considerava apportata se l’autorità decidente (autorità
fiscale o tribunale) era convinta dell’esattezza dei fatti asseriti da un punto
di vista oggettivo, anche se non era richiesta la certezza assoluta, ma era
sufficiente che l'autorità non nutrisse più seri dubbi sull'esistenza del fatto
asserito o che gli eventuali dubbi rimanenti sembrassero di lieve entità.
Nella sua giurisprudenza
più recente, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato, in un caso in cui l’onere
della prova era a carico dell’autorità fiscale, che nel diritto tributario non
è richiesta la prova piena, ma è sufficiente lo standard probatorio della
verosimiglianza preponderante. Un’attenuazione del grado di prova è possibile
in ogni caso, se l’onere della prova è a carico delle autorità fiscali, in
relazione a fatti per i quali la prova piena non è possibile o non è
ragionevole, in considerazione della natura stessa della questione e non solo
delle peculiarità del singolo caso (DTF 150 II 321 consid. 3.6.4, con
riferimento al luogo dell’amministrazione effettiva di una persona giuridica;
sentenza 9C_434/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 6.2, con riferimento al
domicilio fiscale di una persona fisica).
4.
4.1.
RI
1.
e RI 2 si sono sposati il con il regime della separazione dei beni il 10
giugno 1999.
4.2
4.2.1
Il 16 gennaio 2014, i
coniugi __________ notificavano la propria partenza dal domicilio coniugale
sito in via __________ a __________, dichiarando di trasferirsi a __________ (__________).
Tale decisione era determinata dall’assunzione, da parte del marito, della
direzione della società ____________________.
Il 18 maggio 2017, RI 1
notificava il proprio rientro nell’ex abitazione coniugale di __________,
mentre la moglie dichiarava di essere rimasta domiciliata a __________ e che
fra lei e il marito era nel frattempo intervenuta una separazione di fatto.
4.2.2
Con la propria
dichiarazione fiscale 2017, il marito ha chiesto la deduzione dell’importo di
fr. 114'597.– corrispondente alla quota riferita al periodo di separazione,
avvenuta il 18 maggio 2017, dei fr. 185'000.– annui che verserebbe a titolo di
contributo alimentare alla moglie.
4.2.3
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 LIFD, il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto
è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Stessa regola vale anche per
quanto concerne la sostanza (art. 3 cpv. 3 LAID). La tassazione di coppia di
coniugi come unità non influisce unicamente sulla base imponibile, ma anche
sull'onere fiscale. Quest’addizione dei redditi e dei patrimoni dei coniugi si
basa sul principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva (complessiva)
(art. 127 cpv. 2 Cost). Di conseguenza, i coniugi formano una certa unità di
diritto civile ed economico, per cui la capacità di un partner è determinata
anche dal reddito e dal patrimonio dell'altro. Pertanto, la situazione
economica di un coniuge privo di reddito non è paragonabile a quella di un
single privo di reddito (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1).
Per considerare, ai fini
fiscali che i coniugi siano separati legalmente o di fatto, devono essere
soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: entrambi i coniugi devono
avere un proprio domicilio o una residenza separata ai sensi dell'art. 23 del
Codice civile.
I coniugi devono quindi
aver sciolto la comunione coniugale; se questa continua ad esistere – anche se
solo con una sporadica vita in comune – i coniugi non vengono considerati
separati ai fini fiscali. Una tassazione separata dei coniugi richiede quindi
una separazione permanente e quindi l'abolizione della comunione domestica o
una vita separata ai sensi degli articoli 175 e 176 del CC o dell'articolo 275 del
CPC.
Finché i coniugi (come nel
caso di un "matrimonio del fine settimana") hanno solo
residenze o luoghi di residenza separati, ma mantengono la comunità coniugale,
non c'è una separazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD. Infine, è necessario
che non esista una comunione dei mezzi per le spese di alloggio e di vita o che
il sostegno di un coniuge all'altro coniuge sia limitato a contributi determinati
(sentenze TF 2C_502/2015 del 29.2.2016 consid. 3.1; 2C_980/2013 del 21.7.2014
consid. 8.1, 2C_753/2011 del 14.3.2012 consid. 6.1.2, 2C_523/2007 del 5.2. 2008
consid. 2.3.).
La tassazione separata
deve essere presa in considerazione se i mezzi finanziari disponibili non sono
più in comune, cioè se "non c'è più comunanza di mezzi per l'alloggio e
il mantenimento". Se, invece, entrambi i coniugi utilizzano fondi - al
di là dei soliti regali occasionali - per le spese di vita comuni (non si tiene
conto dei pagamenti degli alimenti concordati dai tribunali o volontariamente),
i coniugi devono essere tassati insieme nonostante abbiano una casa propria e,
se del caso, anche una propria residenza di diritto civile (sentenza TF
2A.458/2006 del 18.12.2006 consid. 3.1; sentenza TF 2A.432/2004 del 16.12.2004
consid. 3.2.). Se i coniugi dispongono congiuntamente dei loro fondi, non
vivono separatamente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD - anche se hanno ciascuno
il proprio domicilio - e di conseguenza devono essere tassati congiuntamente
(sentenze 2C_837/2015 del 23.8.2016 consid. 4.5; 2A.433/2000 del 12.7.2001
consid. 2 b/cc.)
Le stesse nozioni sono
anche esplicitate alla Circolare n. 30 concernente l’imposizione dei coniugi e
della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
del 21.12.2010 (pagine 5 e 6).
La prova dell’adempimento
delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la
sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
4.2.4
In merito alla pretesa
separazione, a fronte delle richieste dell’UT volte a ottenere una sentenza
formale di separazione accompagnata dalla relativa convenzione sulle
conseguenze accessorie, il rappresentante dei contribuenti ha dichiarato, con
scritto del 10 maggio 2021, che i coniugi erano separati di fatto e che non era
stata stipulata alcuna convenzione formale.
Successivamente, è stata
prodotta una “Convenzione a regolamentazione della vita separata”, datata 16
dicembre 2022, nella quale si affermava che i coniugi avevano “interrotto la
comunione domestica nella primavera del 2017” e che la moglie continuava a
vivere nell’ex abitazione coniugale a __________, mentre il marito risiedeva
nell’abitazione di __________. Entrambi gli immobili sarebbero rimasti “a
disposizione di entrambi” fintanto che non si fosse raggiunto un accordo
definitivo sulla loro destinazione.
La convenzione prevedeva
inoltre che il marito si impegnasse a versare alla moglie un assegno alimentare
annuo pari a fr. 140'000.–. La validità dell’accordo era stabilita a decorrere
dal 1° gennaio 2023.
A seguito dell’udienza del
30.
aprile 2024, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni scritte rese da sei
tra amici e conoscenti, e meglio __________, __________, __________, __________,
__________, __________, i quali affermano di essere a conoscenza della
separazione dei coniugi e di aver intrattenuto regolari rapporti con entrambi
fino al 2017, anno in cui sarebbe avvenuta la loro separazione.
4.2.5
Ora, non si vede
quale efficacia probatoria possa avere una convenzione fra coniugi redatta il
16.
dicembre 2022 con riferimento ad una separazione che sarebbe avvenuta nel
2017.
A questo riguardo inoltre, sebbene
i coniugi — come indicato nella convenzione del 16 dicembre 2022 — e i
testimoni amici e conoscenti (cfr. doc. 6 e 7) concordino nel collocare la
separazione della coppia nel mese di maggio 2017, dagli estratti bancari
forniti dal marito relativi ai contributi che egli afferma di aver versato alla
moglie nel corso del 2017 emergono alcune incongruenze. In particolare,
risultano due versamenti significativi effettuati prima della presunta
separazione: uno di fr. 20'000.– in data 25 gennaio 2017 e un altro di fr.
120'000.– il 22 febbraio 2017. Successivamente si registrano due ulteriori
pagamenti: fr. 10'000.– il 16 maggio 2017 e fr. 15'000.– il 14 novembre 2017.
Se questi importi fossero
realmente da qualificarsi come contributi alimentari — per definizione
destinati al sostentamento del coniuge a seguito della cessazione della
comunione domestica — risulta poco comprensibile il motivo per cui una somma
così rilevante, pari a fr. 140'000.–, sia stata versata diversi mesi prima
della data indicata per la separazione. Ciò solleva fondati dubbi sulla reale
natura di tali transazioni.
Non si comprende, inoltre, per
quale motivo — qualora si trattasse effettivamente di contributi alimentari destinati
al sostentamento della moglie alle __________ — tali somme siano state versate
su conti in franchi svizzeri intestati presso istituti bancari con sede a __________,
invece che sul conto in dollari da lei intrattenuto presso la __________
Limited. Dalla documentazione prodotta a seguito dell’udienza svoltasi presso
questa Camera, e come meglio si vedrà in seguito, risulta infatti che solo
quest’ultimo conto è stato effettivamente utilizzato per spese sostenute alle __________,
mentre dai conti svizzeri emergono esclusivamente transazioni riferibili al territorio
elvetico, senza alcuna spesa riconducibile a __________ (cfr. doc. 10 a 12)
5.
5.1.
5.1.1
Neppure la documentazione
supplementare prodotta dai ricorrenti dimostra che la moglie abbia
effettivamente mantenuto il proprio domicilio a __________. Al contrario,
emergono diversi elementi che avvalorano l’ipotesi dell’esistenza di un
domicilio in Ticino e della prosecuzione della comunione domestica con il
marito.
5.1.2
La
determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su prove
certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi
alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione familiare, ecc.
(sentenze 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_397/2010 del 6 dicembre
2010.
consid. 2.4.2 e 2C_646/2007 del 7 maggio 2008 consid. 4.3.3).
5.2
Nel Canton Ticino RI 2
risulta essere proprietaria degli immobili part. n. __________ RFD __________, fogli
di PPP __________, e __________, riferiti ad un’immobile sito in __________, e
n. __________, fondo su cui sorge l’ex domicilio coniugale di via __________.
Quest’ultimo immobile era stato donato alla moglie da RI 1 in due momenti
distinti: una prima quota, pari a 7/10 della proprietà, il 19 dicembre 2012; la
restante quota, pari a 3/10, il 21 gennaio 2014. Malgrado il trapasso di
proprietà, il mutuo ipotecario di fr. 2'750'000.– gravante il fondo è rimasto a
carico del marito, il quale ha inserito un debito di pari importo nella propria
dichiarazione fiscale 2017. Con il reclamo ha ammesso di essersi dimenticato di
inserire un credito di identico ammontare nei confronti della moglie.
Entrambi i fondi risultano
gravati da diritti di usufrutto vita natural durante a favore di RI 1,
costituiti rispettivamente il 21 gennaio 2014 e il 18 maggio 2017.
5.3
Per quanto concerne
l’ex abitazione coniugale a __________, con scritto del 19 luglio 2024 i
contribuenti hanno prodotto una perizia di stima, corredata da documentazione
fotografica, relativa a quello che viene indicato come l’attuale domicilio di RI
2.
La perizia fissa il valore di mercato dell’immobile, alla data del 19 marzo
2018, in __________$ 4'375'000 (quattro milioni trecentosettantacinquemila
dollari __________).
Con lo stesso scritto, è stato
inoltre precisato che l’immobile era formalmente intestato alla __________
Ltd e
che, sulla base delle informazioni a disposizione, la beneficiaria economica
della stessa sarebbe proprio RI 2.
5.4
5.4.1
Come già accennato, RI 2
detiene l’intera partecipazione della __________ Sagl (le ultime sei
partecipazioni le sarebbero state cedute dall’ex socia nel 2019). Fin dalla sua
costituzione, ella ne è socia e gerente con firma individuale. Dal 5 luglio
2012.
al 31 dicembre 2014 (date di pubblicazione nel FUSC), la sede della
società era situata nello stabile di sua proprietà via __________ 26, ora
locato ad uno dei suoi figli del precedente matrimonio. A partire da tale data,
essa è stata trasferita in via __________, dove RI 1 ha formalmente ristabilito
il proprio domicilio al rientro da __________.
Dagli accertamenti
effettuati dall’Ufficio di tassazione è inoltre emerso che RI 2 risulta
proprietaria di un veicolo con targa ticinese, parcheggiato presso l’abitazione
del marito a __________. Nel corso del 2022, tale veicolo è stato sostituito
con un’Audi A1 SB 50 TDI.
Sulla cassetta postale
dell’attuale domicilio del marito figura tuttora l’indicazione “__________.”.
5.4.2
Per quanto riguarda i
rilevamenti del veicolo presso il domicilio del marito, nel ricorso è stato spiegato
che l’auto veniva utilizzata dalla moglie sia per scopi privati sia per le
attività della propria società. È stato inoltre indicato che, “durante la
permanenza alle __________”, ella si recava in Europa con tale veicolo (o con
quello precedentemente immatricolato) per visitare i fornitori della Sagl. Pur
riconoscendo di aver operato in misura notevolmente ridotta, sosteneva di aver
continuato a esercitare un’attività anche alle __________, circostanza che ha
cercato di comprovare mediante la produzione di alcune fatture emesse dalla
società nei confronti di soggetti domiciliati su quel territorio. In seguito
all’udienza, ha altresì presentato due contratti di leasing, risultati tuttavia
in gran parte illeggibili.
A tale proposito, non
si può fare a meno di osservare che il permesso di soggiorno prodotto dalla
moglie, a sostegno del proprio domicilio a __________, indica chiaramente che
ella non era autorizzata a svolgere alcuna attività lavorativa. È quindi
plausibile che l’attività lavorativa venisse svolta dal Ticino e meglio dal
luogo di sede della società.
Non risulta che RI 2 abbia
notificato di svolgere un’attività lavorativa per la propria società svizzera
alle __________.
Tali circostanze, del resto,
non chiariscono per quale motivo il veicolo utilizzato dalla moglie sia per
scopi privati che professionali sia rimasto, anche a distanza di anni dalla
presunta separazione, stabilmente parcheggiato presso il domicilio del marito.
È altresì significativo che né per l’utilizzo del veicolo né per la messa a
disposizione degli spazi necessari allo svolgimento dell’attività della Sagl,
con sede presso l’abitazione su cui il marito dispone di un usufrutto vita
natural durante, risulti che quest’ultimo abbia percepito alcuna forma di
compenso.
5.5
Dagli atti risulta inoltre
che entrambi i coniugi siano rimasti affiliati a una cassa malati in Svizzera. In
occasione dell’udienza del 30 aprile 2024 è stato ammesso che “”la moglie era,
nel 2017 assicurata in Svizzera e i premi LAMal erano pagati dal marito”. Nello
scritto del 19 luglio 2024, i ricorrenti spiegano che l’incarico all’estero del
marito era previsto per una durata di circa cinque anni e che, secondo la
prassi, __________ accettava di mantenere l’affiliazione per i collaboratori
distaccati della __________ e i loro familiari.
Anche dopo l’asserita
separazione, il marito ha continuato a pagare i premi assicurativi della
moglie.
Il fatto di mantenere
l’affiliazione alla cassa malati svizzera costituisce un elemento importante
per fondare l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n.
2C_614/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.6.4).
Il mantenimento
dell’assicurazione malattia svizzera potrebbe, in linea di principio,
giustificarsi per chi rientra regolarmente in Svizzera o nell’ottica di un
futuro ritorno nel Paese, come era il caso per i coniugi in vista del
pensionamento del marito.
Tuttavia, nel caso della
moglie, che sostiene di essere domiciliata a __________ e di non soggiornare in
Ticino – dove peraltro non ha indicato alcuna abitazione in cui incontrerebbe
amici, parenti o clienti – non è stato fornito alcun chiarimento plausibile
circa il mantenimento dell’affiliazione alla cassa malati svizzera.
Il fatto che i premi siano
stati continuativamente pagati dal marito poi, senza che tali esborsi siano
stati rivendicati come contributi alimentari, corrobora la tesi dell’UT secondo
cui tra i coniugi non vi sarebbe stata una reale separazione delle risorse
finanziarie, né una chiara ripartizione dei costi compatibile con una
situazione di effettiva separazione.
Ininfluente risulta ai
fini del presente giudizio che dal 2019 RI 2 abbia stipulato assicurazioni
sanitarie estere.
5.6
5.6.1
A seguito
dell’udienza tenutasi davanti a questa Camera, i coniugi, con
lo scritto del 19 luglio 2024, hanno prodotto estratti conto intestati a RI 2,
relativi a tre rapporti bancari: uno presso la __________ (__________) Limited
per i mesi da agosto a dicembre 2017, uno presso la __________ per il periodo
da gennaio a marzo 2017 e uno presso la __________ per i mesi da aprile a
dicembre 2017.
Il primo estratto,
relativo a un conto in dollari statunitensi presso la __________ (__________),
copre il periodo dal 24 agosto alla fine di dicembre 2017. Da esso risultano
spese sostenute a __________ tra il 24 agosto e il 1° settembre, e nuovamente
tra il 4 novembre e il 27 dicembre 2017.
Sui conti presso la __________
e la __________ risultano accreditati gli importi che i ricorrenti sostengono
essere riconducibili ai contributi alimentari versati dal marito. Da entrambi i
conti risultano pagamenti di importi rilevanti effettuati a favore della __________
SA per spese relative ai servizi __________.
L’estratto del conto in
franchi svizzeri presso la __________, su cui venivano accreditati i presunti
contributi alimentari versati dal marito, copre il periodo dal 1° gennaio al 31
marzo 2017. Emergono diversi pagamenti a __________, ma non transazioni
chiaramente riconducibili a uno specifico luogo. Figurano invece accrediti, da
parte del marito e da altri conti riconducibili aRI 2, per importi rilevanti.
Per quanto riguarda
l’estratto del conto in franchi svizzeri presso la __________ (aprile–dicembre
2017), vi si rilevano spese effettuate in Ticino, in particolare nei mesi di
maggio e ottobre e inizio novembre. Alla fine del mese di ottobre compaiono
anche transazioni nel Canton Berna, tra __________ e la zona della __________.
I ricorrenti hanno inoltre
prodotto i riepiloghi delle prestazioni sanitarie rilasciati dalla cassa malati
__________. Dal documento relativo alla moglie si evince che ella ha
beneficiato di prestazioni sanitarie in Ticino durante l’intero arco dell’anno,
intervallate da cure apparentemente ricevute all’estero (cfr. dicitura
"Übrige Länder"), nonché da prestazioni più sporadiche fornite nella
Svizzera interna e in Italia.
5.6.2
Ora, benché la documentazione
bancaria prodotta risulti parziale e incompleta, da essa – così come dai
riepiloghi delle prestazioni sanitarie rilasciati dalla cassa malati – emerge
che RI 2 sia stata regolarmente presente, oltre che a __________, anche in Ticino
durante l’intero anno 2017. Particolarmente rilevante risulta la sua presenza
documentata nella primavera del 2017, nel periodo immediatamente successivo
alla pretesa separazione dal marito, il quale aveva appena fatto ritorno in
Svizzera, pretendendosi separato di fatto.
Ciononostante, e malgrado
l’impegno assunto in occasione dell’udienza dinanzi a questa Camera di fornire
indicazioni in merito al luogo in cui avrebbe soggiornato dal 2017 – al di
fuori delle __________ – per incontrare amici, parenti, figli e clienti,
nessuna spiegazione convincente è stata fornita. In particolare, non è stato
chiarito dove la ricorrente alloggiasse durante i soggiorni documentati in
Ticino. Le informazioni prodotte si sono limitate a indicare l’ubicazione dei
figli e delle rispettive famiglie, asserendo che ella si recava saltuariamente
in visita presso di loro. È stato inoltre affermato che i fornitori della
società sarebbero in gran parte situati in Italia e che la ricorrente li
incontrerebbe occasionalmente durante i suoi soggiorni in Europa. Tuttavia,
tali affermazioni non sono state accompagnate da alcuna documentazione né
risultano comprovate spese riconducibili ai presunti spostamenti o soggiorni in
Svizzera e in Europa.
5.7
In definitiva, i ricorrenti
non hanno fornito alcun elemento idoneo a comprovare la separazione di fatto,
asseritamente intervenuta nel maggio 2017.
Al contrario, diversi indizi
concordanti avvalorano la tesi dell’autorità fiscale, secondo cui nel caso di
specie sussiste una comunione finanziaria tra i coniugi, i quali continuano a
presentarsi pubblicamente in modo incompatibile con una reale separazione e a
convivere presso l’abitazione di via __________ __________ a __________.
Indipendentemente dalla
questione della separazione di fatto dei coniugi, le risultanze della
documentazione raccolta nel corso della procedura di tassazione e poi in quelle
di reclamo e di ricorso impongono di concludere che il centro degli interessi
di RI 2 nel periodo fiscale litigioso fosse situato nel Canton Ticino e non a __________.
Tenendo conto dei rapporti familiari, di quelli sociali e di quelli economici, non
può essere contestato il fatto che il domicilio della ricorrente fosse nel
Canton Ticino.
6.
6.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza
della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è
manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del
18.
febbraio 2019, consid. 2.1.).
6.2
In concreto, nel periodo
fiscale in questione RI 2 era proprietaria di beni immobili situati in Ticino.
Uno di essi risultava già gravato da un usufrutto a favore del marito prima
dell’inizio del periodo fiscale in esame, mentre il secondo – ovvero il fondo
part. n. __________ RFD di __________ – è stato concesso in usufrutto al
medesimo soltanto in data 18 maggio 2017.
In quanto soggetta a
imposizione limitata nel Cantone, la contribuente era tenuta a prestare una
collaborazione completa, fornendo informazioni sui suoi elementi imponibili (sentenza
del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.1, con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina). Ciononostante, malgrado le esplicite richieste
dell’UT, ella si è rifiutata di fornire qualsiasi informazione in merito alla
propria situazione patrimoniale e reddituale, rendendo necessario procedere a
una stima per apprezzamento. La sostanza è stata così valutata in fr.
3'000'000.– e il reddito in fr. 30'000.–.
Sebbene l’iter procedurale
seguito dall’Ufficio tributario presenti tratti inusuali, dovuti all’emissione
di una decisione su reclamo congiunta a seguito di due decisioni di tassazione
separate di cui solo una impugnata con reclamo, spettava comunque alla
contribuente dimostrare il carattere manifestamente inesatto della valutazione
effettuata, circostanza che non è stata nemmeno sollevata nel ricorso.
7.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 5’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: