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Decisione

80.2024.182

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, non sfalcio dell’erba, spese per acquisto di un tosaerba

25 settembre 2025Italiano15 min

luglio 2024, i contribuenti chiedevano la deduzione di spese di manutenzione dell’immobile

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.182

Lugano

25 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 agosto 2024 contro la decisione dell’8 agosto 2024 in materia di IC

2023.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 2 e RI 1,

domiciliati a __________ (ZH), sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino

per appartenenza economica, quali proprietari di immobili.

Nella dichiarazione

d’imposta 2023, presentata il 16 maggio 2024, dichiaravano un reddito

imponibile di fr. 8'318.– ed una sostanza imponibile pari a fr. 265’000.-. In

particolare, dal valore locativo della loro casa di vacanza di __________ (fr.

11'900.–) facevano valere in deduzione spese di gestione, amministrazione e

manutenzione effettive per fr. 3'282.-.

B. Con decisione del 17

luglio 2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT)

notificava ai contribuenti la tassazione IC 2023, nella quale commisurava il

reddito imponibile in fr. 9’400.– e quello determinante per l’aliquota in fr.

214'800.– e la sostanza imponibile in fr. 313’000.– e quella determinante per

l’aliquota in fr. 4'477'000.–. Le spese di gestione e manutenzione immobili

erano state ammesse nella misura di fr. 2'002.–, con la motivazione seguente:

Spese per acqua, fognatura,

illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,

ecc. non deducibili per l’abitazione primaria e secondaria del contribuente per

la quale è imposto il valore locativo, già considerato al netto delle spese.

C. Con reclamo del 19

luglio 2024, i contribuenti chiedevano la deduzione di spese di manutenzione dell’immobile

per ulteriori fr. 1'280.–, al fine di raggiungere l’importo di fr. 3'282.– da

loro dichiarato, sottolineando il fatto che il giardiniere aveva rimosso e

smaltito 15 palme ticinesi considerate invasive proprio per un importo di fr.

1'280.–.

Con decisione di

tassazione dell’8 agosto 2024, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo,

aumentando la deduzione delle spese di gestione e manutenzione immobili a fr.

2'380.–, importo corrispondente alla deduzione forfetaria del 20% del reddito

immobiliare. Tale importo risultava infatti superiore alle spese di

manutenzione effettivamente deducibili, che secondo l’UT erano le seguenti: la

riparazione della tenda (fr. 100.80), il premio RC Casa (fr. 1'042.40) e la

prestazione del giardiniere per il taglio delle palme “prudenzialmente

concesso” (fr. 1'000.-). Per contro, il costo legato alla potatura del

glicine e degli arbusti, la pulizia del giardino, la sostituzione del

tagliaerba (fr. 299.-), le spese di scavo, fornitura e posa del granito davanti

alla fontana e la chiusura del locale accessorio (fr. 558.96) non erano

dedotte, trattandosi di spese di gestione e non di manutenzione.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

nuovamente la mancata deduzione di tutte le spese di manutenzione del loro

immobile a __________ per un totale di fr. 3'282.–. Lamentando un “inspiegabile

comportamento” da parte dell’UT che sembrerebbe - con la decisione su

reclamo - non più dedurre “alcune spese che erano state accettate” con

lo “scopo di minimizzare il più possibile l’esito del reclamo [parzialmente]

accolto”. Le suddette spese sono la “sostituzione del tosaerba (fr.

299.-)” e la “riparazione (dello “Schopf” (l’edificio accanto)

appartenente alla casa e la riparazione delle lastre di granito davanti

all’ingresso della casa inferiore (un metro accanto alla fontana menzionata) (fr.

559.-)”.

E. Nelle sue

osservazioni del 23 agosto 2024, l’UT si limita a “richiamare quanto scritto

nelle motivazioni della decisione contestata confermandosi nelle conclusioni

ivi contenute”.

Con uno scritto del 20

agosto 2025, i ricorrenti sollecitano questa Camera a rendere la decisione

giudiziaria in merito al loro ricorso.

Diritto

1. Con la

decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha concesso ai contribuenti la

deduzione forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, ritenendo che

la stessa sia superiore rispetto all’ammontare delle spese effettive che

sarebbero deducibili. Fra queste ultime rientrerebbero le spese per il taglio

delle palme, per la riparazione delle tende e per il premio RC Casa. Sarebbero

escluse invece le rimanenti spese per il giardino (potatura del glicine e degli

arbusti e pulizia giardino), quelle per lo scavo, la fornitura e la posa di

granito davanti alla fontana e chiusura sottoporta del locale accessorio ed

infine le spese per la sostituzione del tagliaerba.

Gli insorgenti

ritengono per contro che anche queste ultime spese siano deducibili, in quanto “fanno

parte della manutenzione della proprietà”. Chiedono pertanto la

deduzione delle spese effettive.

2. 2.1.

Secondo l’art. 9 cpv. 3

della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le

spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere

deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio

energetico e per la cura di monumenti storici.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, all’art. 31 cpv. 2 LT.

2.2.

Per

costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad

art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad

art. 32 LIFD, p.

603; Merlino, in: Yersin/Noël [a

cura di], Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32

LIFD, p. 687; Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Basilea 2019, n. 26 ad

art. 32 LIFD, p. 954);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”,

“frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze

più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il

rinnovo di facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad

art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, op. cit., Vol. I, n. 26 ad

art. 32 LIFD, p. 954);

·

le spese di sostituzione o

modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”):

i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un

oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego

residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne

serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a

modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono

sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le

nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le

vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando

apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono

rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (sentenza CDT n.

80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

2.3.

Le

spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia,

l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle

per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal

reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua

volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di

mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in

locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre

all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad

abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli

inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il

contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla

deduzione degli stessi (cfr. p. es. sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio

2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre sentenza TF n.

2A.683/2004 del 15 luglio 2005 in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF

2005 II 502 consid. 2.5).

2.4.

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal

Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).

La deduzione complessiva

ammonta:

·

al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore

locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10

anni prima;

·

al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o del valore

locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

(cfr. art. 2 cpv. 1 del

Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]).

Il contribuente può

scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per

ogni periodo fiscale e per ognuno dei suoi immobili (art. 2 cpv. 2 RLT).

2.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale

l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il

carico impositivo, men-tre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133

Considerandi

II 153 consid. 4.3 p. 158).

Secondo giurisprudenza, la

prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante

presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi

(sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina).

3.

3.1.

In primo luogo, è

litigiosa la deduzione di parte delle spese del giardiniere. La ditta __________

ha fatturato il 28 gennaio 2023 prestazioni per complessivi fr. 1'280.– per “taglio

palme, potatura glicine e arbusti, pulizia giardino e sgombero materiale”. Secondo

i ricorrenti, l’intera spesa sarebbe imputabile al taglio delle palme. L’Ufficio

di tassazione ha per contro stimato in fr. 1'000.– l’ammontare delle spese

legate all’eliminazione delle palme. I rimanenti costi si riferirebbero alla

potatura del glicine e degli arbusti e alla pulizia del giardino, costi non

deducibili.

3.2

3.2.1

Per quanto concerne in

particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed.,

Basilea, 2017, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50)

prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:

- le

spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un

anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di

manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso

in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in

deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;

- le

spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o

recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la cui

deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;

- infine,

le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione

del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i

fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua

famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT.

3.2.2

Il Tribunale federale

nella sentenza 2C_279/2015 del 30 ottobre 2015 (consid. 3.4.2.), ha ricordato

tali principi, in ambito di spese che riguardano il giardino, indicando che le

spese di manutenzione del giardino, nella misura in cui non servono alla

manutenzione dell’immobile, ma piuttosto all'abbellimento del giardino e quindi

alle esigenze personali, rientrano tra le spese di mantenimento privato e come

tali non sono legate alla generazione di reddito rispettivamente non sono

deducibili in assenza di una norma esplicita.

3.2.3

La Divisione delle

contribuzioni, nella Circolare n. 7/2024 del 1° luglio 2024 (Deduzione sui

proventi della sostanza immobiliare privata), ha ricordato che, se l’immobile è

destinato all’abitazione primaria o secondaria del contribuente, quindi imposto

in base al valore locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché

costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia.

Fra tali spese rientrano quelle per la manutenzione corrente del giardino

(sfalcio erba, potatura annuale di piante e arbusti, sostituzione dei fiori e

della pacciamatura delle aiuole, ecc.).

Sono invece deducibili

quali spese di manutenzione quelle per lavori straordinari di manutenzione,

sostituzione dell’intero manto erboso, sostituzione di piante perenni (la cui

durata di vita supera un anno), taglio fronde di alberi di alto fusto

danneggiate che richiedono l'intervento di manodopera specializzata (da distinguere

dalla potatura annuale), taglio al piede di alberi pericolanti o malati, ecc.

3.3

Ora, nel caso in esame, la

fattura del giardiniere menziona fra i lavori eseguiti, oltre al “taglio

palme”, anche la “potatura glicine e arbusti” e la “pulizia giardino e sgombero

materiale”.

È innegabile che siano

solo le spese per il taglio delle palme a rientrare fra le spese di

manutenzione. Gli altri costi fatturati dal giardiniere dei contribuenti sono

per contro tipiche spese di gestione, come tali non deducibili dal valore

locativo.

In assenza di un

dettaglio analitico dei costi all’interno della fattura, l’UT ha concesso un

importo pari a fr. 1'000.–, corrispondente a una valutazione della stessa

autorità. Su una spesa di fr. 1'280.– e visto il numero importante delle palme

(15), questa Camera ritiene più che favorevole ai contribuenti l’importo

concesso dall’UT di fr. 1'000.–.

Nella misura in cui ha

escluso la deduzione degli ulteriori 280 franchi, la decisione impugnata si

rivela pertanto legittima.

4.

Il ricorso concerne

poi la fattura del 24 ottobre 2023, emessa dalla ditta Costruzioni edili __________

per un importo di fr. 558.96, con riferimento a “scavo e fornitura e posa

granito davanti alla fontana” e “chiusura sottoporta locale accessorio”.

Mentre l’autorità di

tassazione ne ha negato la deduzione, ritenendo trattarsi di migliorie, i

contribuenti argomentano che “le riparazioni dello “Schopf”, così come le

lastre di granito difettose davanti all’ingresso di una casa, fanno parte della

manutenzione e sono quindi deducibili”.

Né dalla fattura né dal

ricorso si comprende in cosa siano consistiti i lavori eseguiti dalla ditta __________.

La fattura menziona unicamente la fornitura e la posa di granito, mentre i

ricorrenti parlano di riparazione. Se le lastre di granito fossero state

sostituite, sarebbe verosimilmente stato fatturato anche il loro smaltimento.

In ogni caso, gli insorgenti, che avevano l’onere della prova, non hanno

dimostrato che i lavori fatturati fossero semplici riparazioni. A tal fine, avrebbero

potuto chiedere alla ditta __________ di illustrare con più precisione la

natura dell’intervento eseguito e/o produrre una documentazione fotografica.

In queste circostanze, la

decisione si rivela legittima anche su questo aspetto.

5.

5.1.

Il ricorso verte infine

sulla spesa per l’acquisto dall’officina __________ del tagliaerba Honda

Rasenmäher HRG466C SKEP al prezzo di fr. 799.-, con una riduzione di fr. 500.-

per la ripresa del vecchio tagliaerba, per un totale effettivamente pagato di

fr. 299.- (data fattura 21 aprile 2023).

5.2

Il Tribunale federale,

nella sentenza 2C_390/2012 e 2C_391/2012 del 7 agosto 2012, ha affermato che i

costi per l’acquisto (iniziale) di un tosaerba non costituiscono in linea di

principio costi di manutenzione immobiliare, poiché alla spesa si contrappone

l’acquisto di un bene patrimoniale, costituito dal tosaerba e si tratta

peraltro di spese per beni mobili. Si tratta in altre parole di una spesa

d’acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34

lett. d LIFD e 33 lett. d LT. Al contrario, i costi per la

riparazione di un tosaerba o per la sua sostituzione costituiscono costi di

manutenzione deducibili, laddove le spese per il taglio del prato siano

considerate deducibili, con la riserva che l’apparecchio sostitutivo non deve

essere qualitativamente migliore (consid. 2.3). Nel caso in esame, l’Alta Corte

ha ammesso in deduzione l’importo relativo all’acquisto del tosaerba, basandosi

sulla regolamentazione cantonale del Cantone di Zurigo, ritenuta piuttosto

generosa, secondo cui se si assume un giardiniere per il taglio del prato e la

spesa è deducibile, lo deve essere anche quella per il tosaerba (consid. 2.4).

5.3

Come già ricordato,

tuttavia, la prassi in vigore nel Cantone Ticino è diversa ed esclude la

deduzione delle spese per la manutenzione corrente del giardino e in particolar

modo per lo sfalcio dell’erba. Di conseguenza, neppure il costo per la

sostituzione di un tagliaerba può essere considerato una spesa di manutenzione.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei

contribuenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: