80.2024.182
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, non sfalcio dell’erba, spese per acquisto di un tosaerba
25 settembre 2025Italiano15 min
luglio 2024, i contribuenti chiedevano la deduzione di spese di manutenzione dell’immobile
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.182
Lugano
25 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 agosto 2024 contro la decisione dell’8 agosto 2024 in materia di IC
2023.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 2 e RI 1,
domiciliati a __________ (ZH), sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino
per appartenenza economica, quali proprietari di immobili.
Nella dichiarazione
d’imposta 2023, presentata il 16 maggio 2024, dichiaravano un reddito
imponibile di fr. 8'318.– ed una sostanza imponibile pari a fr. 265’000.-. In
particolare, dal valore locativo della loro casa di vacanza di __________ (fr.
11'900.–) facevano valere in deduzione spese di gestione, amministrazione e
manutenzione effettive per fr. 3'282.-.
B. Con decisione del 17
luglio 2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT)
notificava ai contribuenti la tassazione IC 2023, nella quale commisurava il
reddito imponibile in fr. 9’400.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
214'800.– e la sostanza imponibile in fr. 313’000.– e quella determinante per
l’aliquota in fr. 4'477'000.–. Le spese di gestione e manutenzione immobili
erano state ammesse nella misura di fr. 2'002.–, con la motivazione seguente:
Spese per acqua, fognatura,
illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,
ecc. non deducibili per l’abitazione primaria e secondaria del contribuente per
la quale è imposto il valore locativo, già considerato al netto delle spese.
C. Con reclamo del 19
luglio 2024, i contribuenti chiedevano la deduzione di spese di manutenzione dell’immobile
per ulteriori fr. 1'280.–, al fine di raggiungere l’importo di fr. 3'282.– da
loro dichiarato, sottolineando il fatto che il giardiniere aveva rimosso e
smaltito 15 palme ticinesi considerate invasive proprio per un importo di fr.
1'280.–.
Con decisione di
tassazione dell’8 agosto 2024, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo,
aumentando la deduzione delle spese di gestione e manutenzione immobili a fr.
2'380.–, importo corrispondente alla deduzione forfetaria del 20% del reddito
immobiliare. Tale importo risultava infatti superiore alle spese di
manutenzione effettivamente deducibili, che secondo l’UT erano le seguenti: la
riparazione della tenda (fr. 100.80), il premio RC Casa (fr. 1'042.40) e la
prestazione del giardiniere per il taglio delle palme “prudenzialmente
concesso” (fr. 1'000.-). Per contro, il costo legato alla potatura del
glicine e degli arbusti, la pulizia del giardino, la sostituzione del
tagliaerba (fr. 299.-), le spese di scavo, fornitura e posa del granito davanti
alla fontana e la chiusura del locale accessorio (fr. 558.96) non erano
dedotte, trattandosi di spese di gestione e non di manutenzione.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano
nuovamente la mancata deduzione di tutte le spese di manutenzione del loro
immobile a __________ per un totale di fr. 3'282.–. Lamentando un “inspiegabile
comportamento” da parte dell’UT che sembrerebbe - con la decisione su
reclamo - non più dedurre “alcune spese che erano state accettate” con
lo “scopo di minimizzare il più possibile l’esito del reclamo [parzialmente]
accolto”. Le suddette spese sono la “sostituzione del tosaerba (fr.
299.-)” e la “riparazione (dello “Schopf” (l’edificio accanto)
appartenente alla casa e la riparazione delle lastre di granito davanti
all’ingresso della casa inferiore (un metro accanto alla fontana menzionata) (fr.
559.-)”.
E. Nelle sue
osservazioni del 23 agosto 2024, l’UT si limita a “richiamare quanto scritto
nelle motivazioni della decisione contestata confermandosi nelle conclusioni
ivi contenute”.
Con uno scritto del 20
agosto 2025, i ricorrenti sollecitano questa Camera a rendere la decisione
giudiziaria in merito al loro ricorso.
Diritto
1. Con la
decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha concesso ai contribuenti la
deduzione forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, ritenendo che
la stessa sia superiore rispetto all’ammontare delle spese effettive che
sarebbero deducibili. Fra queste ultime rientrerebbero le spese per il taglio
delle palme, per la riparazione delle tende e per il premio RC Casa. Sarebbero
escluse invece le rimanenti spese per il giardino (potatura del glicine e degli
arbusti e pulizia giardino), quelle per lo scavo, la fornitura e la posa di
granito davanti alla fontana e chiusura sottoporta del locale accessorio ed
infine le spese per la sostituzione del tagliaerba.
Gli insorgenti
ritengono per contro che anche queste ultime spese siano deducibili, in quanto “fanno
parte della manutenzione della proprietà”. Chiedono pertanto la
deduzione delle spese effettive.
2. 2.1.
Secondo l’art. 9 cpv. 3
della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere
deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio
energetico e per la cura di monumenti storici.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, all’art. 31 cpv. 2 LT.
2.2.
Per
costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,
senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano
l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad
art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad
art. 32 LIFD, p.
603; Merlino, in: Yersin/Noël [a
cura di], Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32
LIFD, p. 687; Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Basilea 2019, n. 26 ad
art. 32 LIFD, p. 954);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”,
“frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze
più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il
rinnovo di facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad
art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, op. cit., Vol. I, n. 26 ad
art. 32 LIFD, p. 954);
·
le spese di sostituzione o
modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”):
i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un
oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego
residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne
serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a
modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono
sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le
nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le
vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando
apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono
rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (sentenza CDT n.
80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).
2.3.
Le
spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia,
l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle
per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal
reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua
volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di
mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in
locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre
all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad
abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli
inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il
contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla
deduzione degli stessi (cfr. p. es. sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio
2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre sentenza TF n.
2A.683/2004 del 15 luglio 2005 in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF
2005 II 502 consid. 2.5).
2.4.
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).
La deduzione complessiva
ammonta:
·
al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
·
al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o del valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 del
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]).
Il contribuente può
scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per
ogni periodo fiscale e per ognuno dei suoi immobili (art. 2 cpv. 2 RLT).
2.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale
l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il
carico impositivo, men-tre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133
Considerandi
II 153 consid. 4.3 p. 158).
Secondo giurisprudenza, la
prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante
presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi
(sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
3.
3.1.
In primo luogo, è
litigiosa la deduzione di parte delle spese del giardiniere. La ditta __________
ha fatturato il 28 gennaio 2023 prestazioni per complessivi fr. 1'280.– per “taglio
palme, potatura glicine e arbusti, pulizia giardino e sgombero materiale”. Secondo
i ricorrenti, l’intera spesa sarebbe imputabile al taglio delle palme. L’Ufficio
di tassazione ha per contro stimato in fr. 1'000.– l’ammontare delle spese
legate all’eliminazione delle palme. I rimanenti costi si riferirebbero alla
potatura del glicine e degli arbusti e alla pulizia del giardino, costi non
deducibili.
3.2
3.2.1
Per quanto concerne in
particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed.,
Basilea, 2017, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50)
prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
- le
spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un
anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di
manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso
in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in
deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
- le
spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o
recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la cui
deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
- infine,
le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione
del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i
fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT.
3.2.2
Il Tribunale federale
nella sentenza 2C_279/2015 del 30 ottobre 2015 (consid. 3.4.2.), ha ricordato
tali principi, in ambito di spese che riguardano il giardino, indicando che le
spese di manutenzione del giardino, nella misura in cui non servono alla
manutenzione dell’immobile, ma piuttosto all'abbellimento del giardino e quindi
alle esigenze personali, rientrano tra le spese di mantenimento privato e come
tali non sono legate alla generazione di reddito rispettivamente non sono
deducibili in assenza di una norma esplicita.
3.2.3
La Divisione delle
contribuzioni, nella Circolare n. 7/2024 del 1° luglio 2024 (Deduzione sui
proventi della sostanza immobiliare privata), ha ricordato che, se l’immobile è
destinato all’abitazione primaria o secondaria del contribuente, quindi imposto
in base al valore locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché
costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia.
Fra tali spese rientrano quelle per la manutenzione corrente del giardino
(sfalcio erba, potatura annuale di piante e arbusti, sostituzione dei fiori e
della pacciamatura delle aiuole, ecc.).
Sono invece deducibili
quali spese di manutenzione quelle per lavori straordinari di manutenzione,
sostituzione dell’intero manto erboso, sostituzione di piante perenni (la cui
durata di vita supera un anno), taglio fronde di alberi di alto fusto
danneggiate che richiedono l'intervento di manodopera specializzata (da distinguere
dalla potatura annuale), taglio al piede di alberi pericolanti o malati, ecc.
3.3
Ora, nel caso in esame, la
fattura del giardiniere menziona fra i lavori eseguiti, oltre al “taglio
palme”, anche la “potatura glicine e arbusti” e la “pulizia giardino e sgombero
materiale”.
È innegabile che siano
solo le spese per il taglio delle palme a rientrare fra le spese di
manutenzione. Gli altri costi fatturati dal giardiniere dei contribuenti sono
per contro tipiche spese di gestione, come tali non deducibili dal valore
locativo.
In assenza di un
dettaglio analitico dei costi all’interno della fattura, l’UT ha concesso un
importo pari a fr. 1'000.–, corrispondente a una valutazione della stessa
autorità. Su una spesa di fr. 1'280.– e visto il numero importante delle palme
(15), questa Camera ritiene più che favorevole ai contribuenti l’importo
concesso dall’UT di fr. 1'000.–.
Nella misura in cui ha
escluso la deduzione degli ulteriori 280 franchi, la decisione impugnata si
rivela pertanto legittima.
4.
Il ricorso concerne
poi la fattura del 24 ottobre 2023, emessa dalla ditta Costruzioni edili __________
per un importo di fr. 558.96, con riferimento a “scavo e fornitura e posa
granito davanti alla fontana” e “chiusura sottoporta locale accessorio”.
Mentre l’autorità di
tassazione ne ha negato la deduzione, ritenendo trattarsi di migliorie, i
contribuenti argomentano che “le riparazioni dello “Schopf”, così come le
lastre di granito difettose davanti all’ingresso di una casa, fanno parte della
manutenzione e sono quindi deducibili”.
Né dalla fattura né dal
ricorso si comprende in cosa siano consistiti i lavori eseguiti dalla ditta __________.
La fattura menziona unicamente la fornitura e la posa di granito, mentre i
ricorrenti parlano di riparazione. Se le lastre di granito fossero state
sostituite, sarebbe verosimilmente stato fatturato anche il loro smaltimento.
In ogni caso, gli insorgenti, che avevano l’onere della prova, non hanno
dimostrato che i lavori fatturati fossero semplici riparazioni. A tal fine, avrebbero
potuto chiedere alla ditta __________ di illustrare con più precisione la
natura dell’intervento eseguito e/o produrre una documentazione fotografica.
In queste circostanze, la
decisione si rivela legittima anche su questo aspetto.
5.
5.1.
Il ricorso verte infine
sulla spesa per l’acquisto dall’officina __________ del tagliaerba Honda
Rasenmäher HRG466C SKEP al prezzo di fr. 799.-, con una riduzione di fr. 500.-
per la ripresa del vecchio tagliaerba, per un totale effettivamente pagato di
fr. 299.- (data fattura 21 aprile 2023).
5.2
Il Tribunale federale,
nella sentenza 2C_390/2012 e 2C_391/2012 del 7 agosto 2012, ha affermato che i
costi per l’acquisto (iniziale) di un tosaerba non costituiscono in linea di
principio costi di manutenzione immobiliare, poiché alla spesa si contrappone
l’acquisto di un bene patrimoniale, costituito dal tosaerba e si tratta
peraltro di spese per beni mobili. Si tratta in altre parole di una spesa
d’acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34
lett. d LIFD e 33 lett. d LT. Al contrario, i costi per la
riparazione di un tosaerba o per la sua sostituzione costituiscono costi di
manutenzione deducibili, laddove le spese per il taglio del prato siano
considerate deducibili, con la riserva che l’apparecchio sostitutivo non deve
essere qualitativamente migliore (consid. 2.3). Nel caso in esame, l’Alta Corte
ha ammesso in deduzione l’importo relativo all’acquisto del tosaerba, basandosi
sulla regolamentazione cantonale del Cantone di Zurigo, ritenuta piuttosto
generosa, secondo cui se si assume un giardiniere per il taglio del prato e la
spesa è deducibile, lo deve essere anche quella per il tosaerba (consid. 2.4).
5.3
Come già ricordato,
tuttavia, la prassi in vigore nel Cantone Ticino è diversa ed esclude la
deduzione delle spese per la manutenzione corrente del giardino e in particolar
modo per lo sfalcio dell’erba. Di conseguenza, neppure il costo per la
sostituzione di un tagliaerba può essere considerato una spesa di manutenzione.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei
contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: