80.2024.184
Deduzioni: cure prestate da terzi a figli, asilo nido, genitore senza attività lucrativa, frequenza di corsi di formazione continua
27 ottobre 2025Italiano14 min
della dichiarazione d’imposta 2022, presentata il 29 dicembre 2023, i coniugi RI
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.184
80.2024.185
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 agosto 2024 contro la decisione del 24 luglio 2024 in materia di IC e IFD
2022.
Fatti
Fatti
A. Sulla prima pagina
della dichiarazione d’imposta 2022, presentata il 29 dicembre 2023, i coniugi RI
1 e RI 2 indicavano di svolgere la professione, rispettivamente, di impiegato
(dipendente) il marito e avvocato (indipendente) la moglie. Il marito ha
dichiarato un reddito del lavoro netto di fr. 218'596.–, la moglie una perdita
di fr. 2'739.–. I contribuenti hanno fatto valere fra l’altro una deduzione per
cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni, per l’ammontare di
fr. 15'850.–. Le spese si riferivano alla retta pagata per l’asilo nido
frequentato dalla figlia __________, nata il 3 agosto 2020.
B. Con decisione del 28
febbraio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai contribuenti la
tassazione IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 190'400.– per
l’imposta cantonale (IC) e fr. 197'200.– per l’imposta federale diretta (IFD).
L’autorità fiscale ha negato la deduzione per le spese di cura prestate da
terzi per il figlio, con la motivazione seguente:
Deduzione concessa solo
durante il tempo di lavoro/formazione dei genitori; nessuna documentazione
fornita a comprova.
C. Con reclamo del 27
marzo 2024, i contribuenti hanno contestato il mancato riconoscimento della deduzione
per le spese cura prestata da terzi per figlio. Secondo i reclamanti, nel 2022
la moglie avrebbe deciso di porre le basi per riprendere la sua attività di
avvocato e avrebbe quindi iniziato un percorso di aggiornamento e di formazione
al fine di potersi reinserire nel mondo professionale. Avrebbe, in particolare,
portato avanti la sua attività di cultore della materia presso l’Università
degli Studi di Milano e svolto una regolare attività di ricerca. Avrebbe
inoltre frequentato alcuni corsi di perfezionamento, perlopiù organizzati
dall’Università degli Studi di Milano, e ripreso a frequentare lezioni private
di francese. Per consentirle di svolgere tutte queste attività, i contribuenti avrebbero
necessariamente dovuto affidare la figlia alla cura di terzi. I reclamanti
hanno sottolineato che l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata,
aveva riconosciuto le spese sostenute per la formazione e il perfezionamento, ma
non anche quelle per la cura dei figli prestata da terzi, che avevano
consentito tale formazione e senza le quali la contribuente non avrebbe potuto
frequentare nessuno dei corsi indicati. L’impegno formativo era tale da essere stato
ritenuto rilevante anche al fine di beneficiare del contributo universale per
le famiglie di fr. 200 al mese, riconosciuto dal Cantone per il periodo da ottobre
a dicembre 2022.
Con decisione del
24 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che i contribuenti non
avevano allegato nessuna documentazione/attestazione rilasciata dall’Asilo Nido
__________, __________. Inoltre, non sarebbero “state presentate
attestazioni rilasciate dai datori di lavoro, e dagli istituti scolastici,
indicanti i giorni e gli orari in cui la contribuente ha svolto tali attività”
(cioè attività lucrativa o formazione).
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono il
riconoscimento della deduzione per le spese di cura prestate da terzi
nell’interesse della figlia. I ricorrenti ritengono di aver comprovato le
attività svolte da RI 2, producendo la documentazione a comprova dei corsi da
lei frequentati e dell’attività di cultore della materia presso l’Università
degli Studi di __________. Per quanto concerne la prova dei costi sostenuti, allegano
copia dell’attestazione fiscale relativa alle rette del __________ e le relative
fatture, che non sarebbero state prodotte con la dichiarazione d’imposta per
errore.
E. Nelle sue
osservazioni del 5 settembre 2024, l’UT sostiene che, sulla base dei documenti
presentati, lo svolgimento dei corsi di perfezionamento non sia incompatibile
con l’accudimento della figlia. Alcuni corsi si sarebbero svolti online o in
modalità e-learning. Per quanto riguarda il corso di francese, non sarebbe
stata prodotta una valida attestazione e, in ogni caso, un corso di 22 ore non
giustificherebbe la necessità di affidare l’accudimento della figlia a terzi.
Infine, l’UT chiede che le
spese di giudizio siano poste totalmente a carico dei contribuenti,
indipendentemente dall’esito del ricorso, per il fatto che i giustificativi di
pagamento dell’asilo nido sarebbero stati inviati soltanto in sede di ricorso.
Diritto
1. Il ricorso verte sul
riconoscimento della deduzione per le spese di cura prestata da terzi per il figlio,
per un totale di fr. 15'850.–.
L’autorità di tassazione
ha negato la deduzione per due ragioni. In primo luogo, perché i contribuenti
non avevano prodotto alcun giustificativo rilasciato dall’Asilo __________. In
secondo luogo, perché non sarebbero state presentate attestazioni rilasciate
dai datori di lavoro e dagli istituti scolastici, indicanti i giorni e gli
orari in cui la contribuente avrebbe svolto tali attività.
I ricorrenti hanno
allegato al ricorso l’attestazione fiscale e le fatture relative alle rette del
__________. Inoltre hanno prodotto i programmi e i calendari delle lezioni dei
corsi di perfezionamento corrispondenti. Sottolineano che l’autorità fiscale ha
concesso la deduzione dei costi di perfezionamento frequentati dalla moglie.
Considerandi
2.
2.1.
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD, nella
versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, dai proventi sono dedotte le
spese comprovate, ma al massimo 10’100 franchi, per la cura prestata da terzi a
ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica
con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese
abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o
l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.
L’art. 9 cpv. 2 della
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che siano dedotte dai
proventi imponibili complessivi, quali deduzioni generali, le spese comprovate,
fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da
terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione
domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che
queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la
formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.
Nel diritto cantonale,
l’art. 32a LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso,
stabilisce che dal reddito siano deducibili le spese comprovate per la cura
prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in
comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento,
sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività
lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del
contribuente fino ad un importo massimo di 25’000 franchi.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, i costi sostenuti per la cura prestata da terzi ai
figli non sono considerati spese per il conseguimento del reddito (spese
professionali) deducibili fiscalmente. Sebbene possano essere correlati al
conseguimento del reddito, secondo la giurisprudenza sono considerati spese
sostenute per l’ottenimento o il mantenimento della capacità lavorativa in sé.
La deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è quindi
configurata come una deduzione generale concessa per tenere conto della
capacità contributiva individuale in relazione a spese particolari (sentenza
2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
2.3
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) ha precisato le condizioni cui è subordinato
il riconoscimento della deduzione delle spese per la cura dei figli nella
Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia
secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 8).
In primo luogo, le spese
per la cura dei figli prestata da terzi possono essere fatte valere dai
contribuenti solo se i figli non possono essere custoditi personalmente e tale
circostanza ha un nesso diretto con l’esercizio dell’attività lucrativa, la
formazione o l’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia.
Per formazione è da
intendersi un ciclo di formazione professionale, come ad esempio un
apprendistato o uno studio. È riconosciuto come formazione anche il
perfezionamento professionale in relazione alla professione appresa o
esercitata attualmente nonché la riqualifica intrapresa in vista di un
cambiamento di attività professionale. La frequentazione di un corso di pittura
o di yoga, ad esempio, non vale come formazione in senso stretto, pertanto deve
essere qualificata come organizzazione del tempo libero (Circolare AFC n. 30,
n. 8.3, p. 13). Secondo la dottrina, la nozione di formazione in questo
contesto corrisponde a quella di formazione e formazione continua professionali,
secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 253 ad art. 33 LIFD,
p. 729).
I coniugi che vivono in
comunione domestica possono far valere le spese per la cura dei figli prestata
da terzi se entrambi esercitano un’attività lucrativa, sono in formazione
oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura
dei figli (Circolare AFC n. 30, n. 8.4.2, p. 14).
La deduzione corrisponde
alle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi fino
all’ammontare massimo ai sensi della legge. Possono essere fatte valere solo le
spese inerenti esclusivamente alla cura dei figli durante l’orario effettivo di
lavoro o di formazione o per la durata effettiva dell’incapacità al guadagno
con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli.
Sono ad esempio deducibili
le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui i
gli asili nidi e i doposcuola. Come spese deducibili di cura prestata da terzi
ai figli sono contemplati anche i compensi alle persone che si occupano della
custodia dei bambini come attività principale o accessoria, come ad esempio le
mamme diurne o le famiglie diurne. Le spese per il vitto o per il sostentamento
dei figli di altro tipo comprese nell’ambito della cura da parte di terzi
devono essere qualificate come costo della vita e non possono essere dedotte.
Queste spese insorgerebbero anche se i figli non fossero curati da terzi (Circolare
AFC n. 30, n. 8.5).
La prova che la deduzione
delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è giustificata spetta al
contribuente, il quale deve di norma allegare alla dichiarazione d’imposta un
elenco delle spese sostenute e delle persone o delle istituzioni che si sono
occupate della cura dei figli. Sono deducibili solo le spese comprovate
(Circolare AFC n. 30, n. 8.6).
3.
3.1.
Come visto, tra le spese
deducibili secondo gli articoli 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD si annoverano
anche le indennità giornaliere versate ad asili nido. Le rette pagate per la
frequentazione dell’Asilo __________ di __________ rientrerebbero quindi tra le
spese deducibili.
La deduzione presuppone
che le spese siano comprovate mediante ricevute, fatture, certificati di
salario, oppure altri giustificativi idonei. I giustificativi di pagamento
dell’asilo nido sono stati presentati in sede di ricorso; pertanto, tali spese
devono ritenersi comprovate.
3.2
La deduzione è subordinata
alla ulteriore condizione che i figli non possano essere custoditi
personalmente e che tale circostanza abbia un nesso diretto con l’esercizio
dell’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità al guadagno con
contemporanea incapacità di custodia.
Ora, nel periodo fiscale
litigioso, RI 2 non ha esercitato alcuna attività lucrativa. Nella
dichiarazione d’imposta, aveva dichiarato di aver subito una perdita derivante
dalla sua attività lucrativa indipendente di avvocato, ma l’autorità di
tassazione non ha ammesso in deduzione la perdita. Siccome quest’ultima
dipendeva essenzialmente dai costi sostenuti per la frequenza dei corsi di
perfezionamento professionale, l’UT ha tuttavia riconosciuto la deduzione delle
spese di formazione e formazione continua professionali, nella misura di fr.
3’298.–.
Si è detto che la
deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli si qualifica
deduzione generale e non spesa professionale. Secondo la legge e la prassi, anche
la formazione rientra fra le cause di incapacità di custodia personale da parte
dei genitori. Di conseguenza, il fatto che l’autorità di tassazione abbia
ammesso in deduzione le spese di formazione continua fatte valere dalla
contribuente implica che il tempo impiegato per la frequenza dei corsi in
questione sia in relazione causale diretta con la formazione, secondo gli
articoli 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD.
Nella misura in cui la
contribuente è stata impedita di custodire la figlia per la frequenza di tali
corsi, si giustifica pertanto la deduzione delle spese per la cura di terzi.
3.3
3.3.1
L’UT ha tuttavia osservato
che, sulla base dei documenti pre-sentati, lo svolgimento dei corsi non
risultava incompatibile con l’accudimento della figlia da parte della madre. Il
corso “Arbitrato: fondamenti e tecniche” si è svolto online; il corso “Big
Data, Artificial Intelligence e Piattaforme” in modalità e-learning, mentre
non si dispone di informazioni analoghe per gli altri corsi. Anche il corso di
francese (22 ore singole nel corso del 2022) non giustificherebbe la necessità
di affidare l’accudimento della figlia a terzi.
A quanto già rilevato
dall’UT va inoltre aggiunto che, tra il 1° gennaio 2022 e il 5 maggio 2022 e
fra il 14 luglio 2022 e il 25 ottobre 2022, la contribuente non ha frequentato
alcun corso, eppure la figlia frequentava regolarmente l’asilo nido:
·
dal 01.01.2022 al 31.07.2022, tre giorni alla settimana, dalle
ore 13:00 alle 18:00;
·
dal 01.09.2022 al 31.12.2022, quattro giorni alla settimana,
dalle ore 08:30 alle 16:30.
3.3.2
Si tratta allora di
stabilire in quale misura sussista il necessario nesso diretto fra la
formazione e la necessità di affidare la figlia a terzi per la cura. Sono
infatti deducibili solo i costi sostenuti durante l’effettivo svolgimento dell’attività
lucrativa o della formazione o durante l’incapacità d’esercitare attività
lucrativa e la conseguente incapacità di prendersi cura dei figli (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n.
255.
ad art. 33 LIFD, p. 730).
Come già rilevato, per
oltre sei mesi la ricorrente non ha frequentato corsi. Per questi periodi non
erano pertanto dati i presupposti per la deduzione dei costi in questione.
Sebbene i corsi potessero essere seguiti a distanza, la loro frequenza non era
tuttavia compatibile con la cura di una bambina di due anni, da parte della madre.
Dal 5 maggio al 14 luglio
2022.
ha frequentato due corsi a Milano, che potevano essere seguiti online. Il
primo si svolgeva su nove pomeriggi, il secondo su dodici pomeriggi. In quei
mesi, la figlia era affidata all’asilo nido per tre pomeriggi alla settimana.
Con un calcolo a favore dei ricorrenti, si può ritenere che sia giustificata la
deduzione integrale della retta dell’asilo nido per due mesi a fr. 800.–
ciascuno.
Dal 25 ottobre alla fine
dell’anno ha poi frequentato altri due corsi, il primo strutturato su 17
pomeriggi, il secondo su sei giornate. In quei mesi la figlia era affidata
all’asilo nido per quattro giorni interi alla settimana. Anche in questo caso,
procedendo ad un calcolo a favore dei contribuenti, si può ammettere la
deduzione integrale della retta per due mesi a fr. 1'650.– ciascuno.
3.4
La deduzione per le spese
di cura dei figli da parte di terzi può conseguentemente essere ammessa nella
misura di fr. 4'900.–.
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono integralmente
poste a carico degli insorgenti nonostante la solo parziale soccombenza, per il
fatto che hanno prodotto i giustificativi dei costi solo con il ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 luglio 2024 è riformata nel senso
che è riconosciuta la deduzione per cure prestate da terzi a figli di età
inferiore a 14 anni, nella misura di fr. 4'900.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: