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Decisione

80.2024.184

Deduzioni: cure prestate da terzi a figli, asilo nido, genitore senza attività lucrativa, frequenza di corsi di formazione continua

27 ottobre 2025Italiano14 min

della dichiarazione d’imposta 2022, presentata il 29 dicembre 2023, i coniugi RI

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.184

80.2024.185

Lugano

27 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 agosto 2024 contro la decisione del 24 luglio 2024 in materia di IC e IFD

2022.

Fatti

Fatti

A. Sulla prima pagina

della dichiarazione d’imposta 2022, presentata il 29 dicembre 2023, i coniugi RI

1 e RI 2 indicavano di svolgere la professione, rispettivamente, di impiegato

(dipendente) il marito e avvocato (indipendente) la moglie. Il marito ha

dichiarato un reddito del lavoro netto di fr. 218'596.–, la moglie una perdita

di fr. 2'739.–. I contribuenti hanno fatto valere fra l’altro una deduzione per

cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni, per l’ammontare di

fr. 15'850.–. Le spese si riferivano alla retta pagata per l’asilo nido

frequentato dalla figlia __________, nata il 3 agosto 2020.

B. Con decisione del 28

febbraio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai contribuenti la

tassazione IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 190'400.– per

l’imposta cantonale (IC) e fr. 197'200.– per l’imposta federale diretta (IFD).

L’autorità fiscale ha negato la deduzione per le spese di cura prestate da

terzi per il figlio, con la motivazione seguente:

Deduzione concessa solo

durante il tempo di lavoro/formazione dei genitori; nessuna documentazione

fornita a comprova.

C. Con reclamo del 27

marzo 2024, i contribuenti hanno contestato il mancato riconoscimento della deduzione

per le spese cura prestata da terzi per figlio. Secondo i reclamanti, nel 2022

la moglie avrebbe deciso di porre le basi per riprendere la sua attività di

avvocato e avrebbe quindi iniziato un percorso di aggiornamento e di formazione

al fine di potersi reinserire nel mondo professionale. Avrebbe, in particolare,

portato avanti la sua attività di cultore della materia presso l’Università

degli Studi di Milano e svolto una regolare attività di ricerca. Avrebbe

inoltre frequentato alcuni corsi di perfezionamento, perlopiù organizzati

dall’Università degli Studi di Milano, e ripreso a frequentare lezioni private

di francese. Per consentirle di svolgere tutte queste attività, i contribuenti avrebbero

necessariamente dovuto affidare la figlia alla cura di terzi. I reclamanti

hanno sottolineato che l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata,

aveva riconosciuto le spese sostenute per la formazione e il perfezionamento, ma

non anche quelle per la cura dei figli prestata da terzi, che avevano

consentito tale formazione e senza le quali la contribuente non avrebbe potuto

frequentare nessuno dei corsi indicati. L’impegno formativo era tale da essere stato

ritenuto rilevante anche al fine di beneficiare del contributo universale per

le famiglie di fr. 200 al mese, riconosciuto dal Cantone per il periodo da ottobre

a dicembre 2022.

Con decisione del

24 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che i contribuenti non

avevano allegato nessuna documentazione/attestazione rilasciata dall’Asilo Nido

__________, __________. Inoltre, non sarebbero “state presentate

attestazioni rilasciate dai datori di lavoro, e dagli istituti scolastici,

indicanti i giorni e gli orari in cui la contribuente ha svolto tali attività”

(cioè attività lucrativa o formazione).

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono il

riconoscimento della deduzione per le spese di cura prestate da terzi

nell’interesse della figlia. I ricorrenti ritengono di aver comprovato le

attività svolte da RI 2, producendo la documentazione a comprova dei corsi da

lei frequentati e dell’attività di cultore della materia presso l’Università

degli Studi di __________. Per quanto concerne la prova dei costi sostenuti, allegano

copia dell’attestazione fiscale relativa alle rette del __________ e le relative

fatture, che non sarebbero state prodotte con la dichiarazione d’imposta per

errore.

E. Nelle sue

osservazioni del 5 settembre 2024, l’UT sostiene che, sulla base dei documenti

presentati, lo svolgimento dei corsi di perfezionamento non sia incompatibile

con l’accudimento della figlia. Alcuni corsi si sarebbero svolti online o in

modalità e-learning. Per quanto riguarda il corso di francese, non sarebbe

stata prodotta una valida attestazione e, in ogni caso, un corso di 22 ore non

giustificherebbe la necessità di affidare l’accudimento della figlia a terzi.

Infine, l’UT chiede che le

spese di giudizio siano poste totalmente a carico dei contribuenti,

indipendentemente dall’esito del ricorso, per il fatto che i giustificativi di

pagamento dell’asilo nido sarebbero stati inviati soltanto in sede di ricorso.

Diritto

1. Il ricorso verte sul

riconoscimento della deduzione per le spese di cura prestata da terzi per il figlio,

per un totale di fr. 15'850.–.

L’autorità di tassazione

ha negato la deduzione per due ragioni. In primo luogo, perché i contribuenti

non avevano prodotto alcun giustificativo rilasciato dall’Asilo __________. In

secondo luogo, perché non sarebbero state presentate attestazioni rilasciate

dai datori di lavoro e dagli istituti scolastici, indicanti i giorni e gli

orari in cui la contribuente avrebbe svolto tali attività.

I ricorrenti hanno

allegato al ricorso l’attestazione fiscale e le fatture relative alle rette del

__________. Inoltre hanno prodotto i programmi e i calendari delle lezioni dei

corsi di perfezionamento corrispondenti. Sottolineano che l’autorità fiscale ha

concesso la deduzione dei costi di perfezionamento frequentati dalla moglie.

Considerandi

2.

2.1.

Per

quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD, nella

versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, dai proventi sono dedotte le

spese comprovate, ma al massimo 10’100 franchi, per la cura prestata da terzi a

ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica

con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese

abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o

l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.

L’art. 9 cpv. 2 della

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che siano dedotte dai

proventi imponibili complessivi, quali deduzioni generali, le spese comprovate,

fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da

terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione

domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che

queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la

formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.

Nel diritto cantonale,

l’art. 32a LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso,

stabilisce che dal reddito siano deducibili le spese comprovate per la cura

prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in

comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento,

sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività

lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del

contribuente fino ad un importo massimo di 25’000 franchi.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, i costi sostenuti per la cura prestata da terzi ai

figli non sono considerati spese per il conseguimento del reddito (spese

professionali) deducibili fiscalmente. Sebbene possano essere correlati al

conseguimento del reddito, secondo la giurisprudenza sono considerati spese

sostenute per l’ottenimento o il mantenimento della capacità lavorativa in sé.

La deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è quindi

configurata come una deduzione generale concessa per tenere conto della

capacità contributiva individuale in relazione a spese particolari (sentenza

2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

2.3

L’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC) ha precisato le condizioni cui è subordinato

il riconoscimento della deduzione delle spese per la cura dei figli nella

Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia

secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 8).

In primo luogo, le spese

per la cura dei figli prestata da terzi possono essere fatte valere dai

contribuenti solo se i figli non possono essere custoditi personalmente e tale

circostanza ha un nesso diretto con l’esercizio dell’attività lucrativa, la

formazione o l’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia.

Per formazione è da

intendersi un ciclo di formazione professionale, come ad esempio un

apprendistato o uno studio. È riconosciuto come formazione anche il

perfezionamento professionale in relazione alla professione appresa o

esercitata attualmente nonché la riqualifica intrapresa in vista di un

cambiamento di attività professionale. La frequentazione di un corso di pittura

o di yoga, ad esempio, non vale come formazione in senso stretto, pertanto deve

essere qualificata come organizzazione del tempo libero (Circolare AFC n. 30,

n. 8.3, p. 13). Secondo la dottrina, la nozione di formazione in questo

contesto corrisponde a quella di formazione e formazione continua professionali,

secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 253 ad art. 33 LIFD,

p. 729).

I coniugi che vivono in

comunione domestica possono far valere le spese per la cura dei figli prestata

da terzi se entrambi esercitano un’attività lucrativa, sono in formazione

oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura

dei figli (Circolare AFC n. 30, n. 8.4.2, p. 14).

La deduzione corrisponde

alle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi fino

all’ammontare massimo ai sensi della legge. Possono essere fatte valere solo le

spese inerenti esclusivamente alla cura dei figli durante l’orario effettivo di

lavoro o di formazione o per la durata effettiva dell’incapacità al guadagno

con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli.

Sono ad esempio deducibili

le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui i

gli asili nidi e i doposcuola. Come spese deducibili di cura prestata da terzi

ai figli sono contemplati anche i compensi alle persone che si occupano della

custodia dei bambini come attività principale o accessoria, come ad esempio le

mamme diurne o le famiglie diurne. Le spese per il vitto o per il sostentamento

dei figli di altro tipo comprese nell’ambito della cura da parte di terzi

devono essere qualificate come costo della vita e non possono essere dedotte.

Queste spese insorgerebbero anche se i figli non fossero curati da terzi (Circolare

AFC n. 30, n. 8.5).

La prova che la deduzione

delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è giustificata spetta al

contribuente, il quale deve di norma allegare alla dichiarazione d’imposta un

elenco delle spese sostenute e delle persone o delle istituzioni che si sono

occupate della cura dei figli. Sono deducibili solo le spese comprovate

(Circolare AFC n. 30, n. 8.6).

3.

3.1.

Come visto, tra le spese

deducibili secondo gli articoli 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD si annoverano

anche le indennità giornaliere versate ad asili nido. Le rette pagate per la

frequentazione dell’Asilo __________ di __________ rientrerebbero quindi tra le

spese deducibili.

La deduzione presuppone

che le spese siano comprovate mediante ricevute, fatture, certificati di

salario, oppure altri giustificativi idonei. I giustificativi di pagamento

dell’asilo nido sono stati presentati in sede di ricorso; pertanto, tali spese

devono ritenersi comprovate.

3.2

La deduzione è subordinata

alla ulteriore condizione che i figli non possano essere custoditi

personalmente e che tale circostanza abbia un nesso diretto con l’esercizio

dell’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità al guadagno con

contemporanea incapacità di custodia.

Ora, nel periodo fiscale

litigioso, RI 2 non ha esercitato alcuna attività lucrativa. Nella

dichiarazione d’imposta, aveva dichiarato di aver subito una perdita derivante

dalla sua attività lucrativa indipendente di avvocato, ma l’autorità di

tassazione non ha ammesso in deduzione la perdita. Siccome quest’ultima

dipendeva essenzialmente dai costi sostenuti per la frequenza dei corsi di

perfezionamento professionale, l’UT ha tuttavia riconosciuto la deduzione delle

spese di formazione e formazione continua professionali, nella misura di fr.

3’298.–.

Si è detto che la

deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli si qualifica

deduzione generale e non spesa professionale. Secondo la legge e la prassi, anche

la formazione rientra fra le cause di incapacità di custodia personale da parte

dei genitori. Di conseguenza, il fatto che l’autorità di tassazione abbia

ammesso in deduzione le spese di formazione continua fatte valere dalla

contribuente implica che il tempo impiegato per la frequenza dei corsi in

questione sia in relazione causale diretta con la formazione, secondo gli

articoli 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD.

Nella misura in cui la

contribuente è stata impedita di custodire la figlia per la frequenza di tali

corsi, si giustifica pertanto la deduzione delle spese per la cura di terzi.

3.3

3.3.1

L’UT ha tuttavia osservato

che, sulla base dei documenti pre-sentati, lo svolgimento dei corsi non

risultava incompatibile con l’accudimento della figlia da parte della madre. Il

corso “Arbitrato: fondamenti e tecniche” si è svolto online; il corso “Big

Data, Artificial Intelligence e Piattaforme” in modalità e-learning, mentre

non si dispone di informazioni analoghe per gli altri corsi. Anche il corso di

francese (22 ore singole nel corso del 2022) non giustificherebbe la necessità

di affidare l’accudimento della figlia a terzi.

A quanto già rilevato

dall’UT va inoltre aggiunto che, tra il 1° gennaio 2022 e il 5 maggio 2022 e

fra il 14 luglio 2022 e il 25 ottobre 2022, la contribuente non ha frequentato

alcun corso, eppure la figlia frequentava regolarmente l’asilo nido:

·

dal 01.01.2022 al 31.07.2022, tre giorni alla settimana, dalle

ore 13:00 alle 18:00;

·

dal 01.09.2022 al 31.12.2022, quattro giorni alla settimana,

dalle ore 08:30 alle 16:30.

3.3.2

Si tratta allora di

stabilire in quale misura sussista il necessario nesso diretto fra la

formazione e la necessità di affidare la figlia a terzi per la cura. Sono

infatti deducibili solo i costi sostenuti durante l’effettivo svolgimento dell’attività

lucrativa o della formazione o durante l’incapacità d’esercitare attività

lucrativa e la conseguente incapacità di prendersi cura dei figli (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n.

255.

ad art. 33 LIFD, p. 730).

Come già rilevato, per

oltre sei mesi la ricorrente non ha frequentato corsi. Per questi periodi non

erano pertanto dati i presupposti per la deduzione dei costi in questione.

Sebbene i corsi potessero essere seguiti a distanza, la loro frequenza non era

tuttavia compatibile con la cura di una bambina di due anni, da parte della madre.

Dal 5 maggio al 14 luglio

2022.

ha frequentato due corsi a Milano, che potevano essere seguiti online. Il

primo si svolgeva su nove pomeriggi, il secondo su dodici pomeriggi. In quei

mesi, la figlia era affidata all’asilo nido per tre pomeriggi alla settimana.

Con un calcolo a favore dei ricorrenti, si può ritenere che sia giustificata la

deduzione integrale della retta dell’asilo nido per due mesi a fr. 800.–

ciascuno.

Dal 25 ottobre alla fine

dell’anno ha poi frequentato altri due corsi, il primo strutturato su 17

pomeriggi, il secondo su sei giornate. In quei mesi la figlia era affidata

all’asilo nido per quattro giorni interi alla settimana. Anche in questo caso,

procedendo ad un calcolo a favore dei contribuenti, si può ammettere la

deduzione integrale della retta per due mesi a fr. 1'650.– ciascuno.

3.4

La deduzione per le spese

di cura dei figli da parte di terzi può conseguentemente essere ammessa nella

misura di fr. 4'900.–.

4.

Il ricorso è

parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono integralmente

poste a carico degli insorgenti nonostante la solo parziale soccombenza, per il

fatto che hanno prodotto i giustificativi dei costi solo con il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 24 luglio 2024 è riformata nel senso

che è riconosciuta la deduzione per cure prestate da terzi a figli di età

inferiore a 14 anni, nella misura di fr. 4'900.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: