80.2024.186
Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie
6 dicembre 2024Italiano11 min
A. Con tre decisioni del
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.186
80.2024.187
Lugano
6 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 settembre 2024 contro la decisione del 31 luglio 2024 in materia di IC
e IFD 2020, 2021 e 2022.
Fatti
Fatti
A. Con tre decisioni del
31 luglio 2024, l’RS 1 ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro le
tassazioni IC/IFD 2020, 2021 e 2022.
B. Il 10/11.9.2024, __________
presenta ricorso alla Camera di diritto tributario contestando l’imposizione al
100% della rendita vitalizia percepita dalla SUVA in seguito al decesso del
marito per un “mesotelioma pleurico causato da amianto per aver lavorato
negli anni 80 presso le officine __________”.
C. Con scritto 11.9.2024
la Camera si è rivolta alla contribuente chiedendo, in via preliminare, di
voler produrre le decisioni impugnate e, secondariamente, di volersi esprimere
sulla tempestività del ricorso.
D. Con risposta del
17/18.9.2024, __________ precisa che “essendo in vacanza i primi giorni di
agosto, h[a] ritirato la decisione solo dopo il 10 e [le] è stato detto che
avre[bbe] potuto fare ricorso avvalendo[s]i delle vacanze giudiziarie di agosto
di 15 giorni” ed ha concluso di ritenere “di essere nei termini”.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci occupa
il ricorso contro le decisioni su reclamo datate 31 luglio 2024 è stato
trasmesso alla Camera con raccomandata del 10 settembre 2024. Si tratta di
valutare se lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla
ricevibilità del gravame.
2.2
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe.
2.3
Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
2.4
Per intimazione o
notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre
dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.5
La prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).
Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109
Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008
del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è
leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine
legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in
particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247
consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte
interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008
consid. 3.1).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo
rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173).
2.6
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7
febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità
fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale
raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze
concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di
tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di
competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza
2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci occupa,
la qui ricorrente ha indicato di essere stata in vacanza nei primi giorni di
agosto e di aver “ritirato” la decisione unicamente dopo il 10 del mese. Spiega
di aver temporeggiato nel decidersi a presentare ricorso ma che, a suo avviso,
essendoci le ferie giudiziarie, il ricorso era tempestivo.
3.2
Come visto l’onere della
prova quanto alla notifica di una decisione ed alla data di quest’ultima spetta
all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si
debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la
notifica di un invio, oppure che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si
può talvolta giungere alla conclusione - fondandosi sul pagamento di un
credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul
comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi - che la
decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di
notifica della medesima (cfr. anche Casanova/
Dubey, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], 2a. ed.,
Basilea 2017, n. 1 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010
consid. 2.4).
La prova della notifica
può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle
circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).
3.3
La legge
federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione
procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie:
il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale
contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a
quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57;
inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006
consid. 3; anche Casanova, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311).
3.4
Queste
regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come
assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di
disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una
regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso
deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie
cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140;
inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).
3.5
Neppure
la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne
le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente
un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
Questa
Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie
giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenza inc. n.
80.2014.254
del 18.12.2014).
3.6
In
merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria
cantonale può essere utile ricordare che l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, consentiva alla Camera di diritto
tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il
pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a
titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e
prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle
ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il
termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21
giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il
legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando
proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv.
1.
LT in vigore dal 1° gennaio 2012).
3.7
Ora, in considerazione del fatto che il termine di
ricorso di 30 giorni sia per l’IC che per l’IFD, non è sospeso dalle ferie
giudiziarie, il ricorso inoltrato dalla contribuente si rivela intempestivo.
4.
Il ricorso è
irricevibile. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico
della contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: