80.2024.188
CViolazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, multa al solo marito, calcolata sulla base della tassazione precedente di entrambi i coniugi, annullamento
10 gennaio 2025Italiano11 min
agosto 2024, il contribuente e la moglie __________, rappresentati da __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.188
Lugano
10 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 settembre 2024 contro la decisione del 23 agosto 2024 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 18
luglio 2024, recapitata il giorno successivo, l’RS 1 (UT) ha inflitto a RI 1
una multa di fr. 1'800.-- per violazione degli obblighi procedurali, per non
aver presentato la dichiarazione d’imposta 2023 entro il termine attribuitogli
con la diffida del 18 giugno 2024.
B. Con scritto del 12
agosto 2024, il contribuente e la moglie __________, rappresentati da __________
della RA 1, hanno interposto reclamo contro la decisione suddetta, chiedendo
l’annullamento della multa e argomentando che avrebbero allestito la
dichiarazione d’imposta “nei limiti di tempo”, ma la medesima non
sarebbe poi stata inviata dal fiduciario all’autorità di tassazione a causa di
problemi personali di salute. Si sono inoltre detti stupiti dell’importo della
multa e del trattamento loro riservato (“alla stregua di
cittadini-cialtroni”).
Con decisione del 23
agosto 2024, recapitata al rappresentante dei contribuenti in data 26 agosto
2024, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che il termine attribuito loro con
la diffida non era stato rispettato e che la multa era stata calcolata in base
all’ammontare dell’imposta cantonale 2022.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e __________, rappresentati
dalla RA 1, insorgono contro la suddetta decisione su reclamo. Ribadiscono che
la dichiarazione d’imposta sarebbe stata allestita entro il termine impartito
con la diffida (ovvero, entro “fine giugno 2024”) e che il mancato
inoltro della dichiarazione sarebbe riconducibile ai problemi di salute del loro
rappresentante__________. Essi giudicano inoltre l’entità della multa
sproporzionata e lesiva del vigente diritto tributario cantonale e federale, in
quanto determinata “sulla base dei redditi personali conseguiti”, ciò
che violerebbe il principio della parità di trattamento. I ricorrenti domandano
pertanto l’annullamento della multa, in subordine la riduzione della medesima a
fr. 200/250.-- “come venivano computate [le multe] negli anni passati”.
D. Nelle sue osservazioni
del 19 settembre 2024, l’UT ricorda di avere intimato il richiamo, la diffida e
la multa ai contribuenti e non __________, poiché solo con la presentazione del
reclamo del 12 agosto 2024 sarebbe stata presentata la relativa procura
generale. Pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto (e potuto) domandare una
proroga. Riguardo all’importo della multa, l’UT ha precisato di averlo
calcolato in base alle prescrizioni della Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio
2022 della Divisione delle contribuzioni. L’Ufficio cantonale ha dunque
postulato di respingere il ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’art.
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può
arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
1.2.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni
distinte:
·
la prima, soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,
vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per
semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT
80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,
bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6
marzo 2017, consid. 1.3).
Considerandi
2.
2.1
Nel caso in disamina, ai
ricorrenti è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato
entro il termine loro impartito, e nonostante la diffida, la dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2023.
Secondo l’art. 198 LT, di analogo
tenore all’art. 124 LIFD:
·
i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
·
il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);
·
il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta
o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine (cpv. 3).
2.2
Giusta l’art. 266 cpv. 1
LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono
pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4 di
questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a
quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di
tassazione e di ricorso.
Di tenore analogo è l’art.
182.
LIFD.
3.
3.1.
Nel caso concreto, dagli
atti emerge che i ricorrenti non hanno presentato la dichiarazione d’imposta
compilata entro il termine ordinario per l’inoltro del 30 aprile 2024.
Successivamente, l’autorità di tassazione ha dapprima richiamato congiuntamente
entrambi i contribuenti, poi diffidato il solo marito a presentare la dichiarazione
d’imposta entro un termine di 20 giorni. La diffida è stata recapitata per
posta A+ il 20 giugno 2024, così che il termine di inoltro della dichiarazione
d’imposta fissato con la diffida è scaduto il 10 luglio 2024. Il 18 luglio 2024
a RI 1 è dunque stata notificata la decisione con cui gli è stata inflitta la
multa litigiosa.
3.2
Gli articoli 186 LT e 113
LIFD prevedono che i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitino in
comune i diritti e i doveri procedurali che la legge conferisce al contribuente
(cpv. 1), che entrambi firmino la dichiarazione d’imposta (cpv. 2), che i
rimedi giuridici e le altre notificazioni siano considerati tempestivi se uno
dei coniugi ha agito in tempo utile (cpv. 3) e che ogni comunicazione delle
autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica sia
indirizzata congiuntamente ai due coniugi (cpv. 4).
Come già ricordato la
decisione contestata è tuttavia di natura penale (v. supra, consid. 1.2
e giurisprudenza citata). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la
multa deve essere stabilita in ogni caso in base alla colpevolezza del
contribuente e deve essere intrapresa una valutazione appropriata del caso:
devono essere presi in considerazione tutti gli aspetti particolari, cioè la
gravità della colpa, la situazione personale del contribuente, in particolare
la sua situazione finanziaria e gli effetti della sanzione sulla sua situazione
(“Strafempfindlichkeit”) (DTF 143 IV 130 consid. 3.1, con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
La natura di sanzione
penale della multa per violazione degli obblighi procedurali implica che ogni
coniuge sia punibile in base alla propria colpa personale e che la comunione
coniugale in quanto tale non possa essere punita. Se hanno violato un obbligo
cui sottostanno entrambi (p. es. quello di presentare la dichiarazione
d’imposta), sono puniti separatamente, con una multa che tenga conto della
colpa individuale (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la
legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], n. 16.1, p. 42).
Ne consegue che, nella
procedura penale tributaria, gli articoli 186 LT e 113 LIFD, secondo cui i
coniugi esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali, non trovano
applicazione (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Berna n.
100.2020.122/ 123 del 24 marzo 2022 consid. 5.5.4, in BVR 2022 p. 467). In
considerazione della natura strettamente personale della responsabilità penale
fiscale, la multa per violazione degli obblighi procedurali deve pertanto essere
commisurata e inflitta separatamente a ciascuno dei coniugi (Richner/Frei/Kaufmann/ Rohner, Handkommentar
zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 30 ad art. 174 LIFD, p. 1761; Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 35 ad art. 174
LIFD, p. 2781; inoltre la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Berna del 17 agosto 2004, in BVR 2005 p. 317; e le sentenze del Tribunale
amministrativo del Canton Lucerna del 22 giugno 2010, in LGVE 2010 II n. 27;
del 12 marzo 2012, in LGVE 2012 II n. 25; v. anche sentenza CDT n. 80.2021.229
del 13 ottobre 2021 consid. 3.4).
3.3
Nel caso in esame, la
sanzione contestata è stata inflitta al solo RI 1, mentre non risulta che la
moglie sia a sua volta stata punita per violazione degli obblighi procedurali. D’altra
parte, anche la diffida era stata notificata solo al marito. Ciononostante,
nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione sostiene che “il
richiamo e tutti i provvedimenti disciplinari sono stati intimati ai
contribuenti”.
In queste circostanze, si
deve ritenere che la multa per violazione degli obblighi procedurali sia stata
inflitta al solo marito e non anche alla moglie. Ne consegue che quest’ultima
non è legittimata a impugnare la relativa decisione, che non la concerne.
3.4
Per quanto attiene alla
situazione processuale del marito, lo stesso è chiaramente legittimato a
contestare la sanzione inflittagli. Nel merito, si tratta di verificare se sia
stato correttamente rispettato il principio di colpevolezza.
Come visto, secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte, nella procedura penale tributaria devono
essere presi in considerazione la gravità della colpa, la situazione personale
del contribuente, in particolare la sua situazione finanziaria e gli effetti
della sanzione sulla sua situazione.
Nella decisione su
reclamo, l’UT ha spiegato di aver calcolato l’importo della multa “in base
al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione
cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2022 per il
quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF 88'809.35”,
rimandando alla Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle contribuzioni.
Alla circolare in questione è allegata una tabella per la determinazione delle
multe, che è stata allestita per il “caso standard di colpa, che consiste
nella negligenza semplice” (Circolare n. 12/2022, cap. 5.2.1), tenendo
conto della capacità contributiva del contribuente, per la cui determinazione “fa
stato il totale dell'imposta cantonale annua stabilita nell’ultima decisione di
tassazione cresciuta in giudicato” (cfr. Circolare n. 12/2022, cap. 5.1).
Ora, è chiaro che
l’autorità di tassazione non ha tenuto conto del principio di colpevolezza. La
multa inflitta al contribuente è stata infatti calcolata tenendo conto, quale
unico criterio, dell’ammontare dell’imposta cantonale stabilita nella
tassazione relativa al periodo fiscale 2022. Anche volendo ammettere le
evidenti semplificazioni su cui si basa la tabella allestita dalla Divisione
delle contribuzioni, non si può ignorare il fatto che l’imposta cantonale,
sulla cui base è stata commisurata la multa inflitta al ricorrente, concerneva
due contribuenti, cioè RI 1 e la moglie __________. Dal calcolo dell’imposta
cantonale 2022 si evince che entrambi avevano importanti redditi. Nella misura
in cui il fisco cantonale ha stabilito l’importo della multa considerando anche
l’imposta calcolata sui redditi e sulla sostanza della moglie del contribuente,
ha chiaramente violato il principio di colpevolezza.
3.5
La decisione impugnata
deve conseguentemente essere riformata nel senso che la multa per violazione
degli obblighi procedurali, inflitta a RI 1 con decisione del 18 luglio 2024, è
annullata. Gli atti sono rinviati all’autorità fiscale, affinché adotti una
nuova decisione, rispettosa dei principi stabiliti dalla legge e dalla
giurisprudenza.
4.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 agosto 2024 è riformata nel senso
che la che la multa per violazione degli obblighi procedurali, inflitta a RI 1
con decisione del 18 luglio 2024, è annullata e gli atti sono rinviati all’UT,
affinché adotti una nuova decisione, rispettosa dei principi stabiliti dalla
legge e dalla giurisprudenza.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: