80.2024.189
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, principio di periodicità, assenza di reddito immobiliare nel periodo fiscale in corso e nei precedenti, non miglioria
9 dicembre 2025Italiano12 min
fr. 6'600.– (tre mesi di locazione a fr. 2'200.– al mese a partire dal 1° ottobre
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.189
Lugano
9 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 settembre 2024 contro la decisione del 11 settembre 2024 in materia di
IC 2021.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, coniugata con RI 2 e
domiciliata a __________ (__________), è assoggettata alle imposte nel Canton
Ticino per appartenenza economica quale proprietaria di diversi immobili, tra i
quali il mapp. n. __________ RFD di __________, acquistato per divisione
ereditaria il 17 febbraio 2017.
b.
Nel periodo fiscale 2021
la casa è stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione.
Nella dichiarazione
d’imposta ticinese 2021, i contribuenti hanno dichiarato un reddito locativo di
fr. 6'600.– (tre mesi di locazione a fr. 2'200.– al mese a partire dal 1° ottobre
2021) e hanno fatto valere in deduzione spese di manutenzione per fr. 481'393.40.
B. Con decisione del 10 luglio
2024, l’RS 1 (di seguito, UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC
2021, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 193'500.– e il
reddito determinante per l’aliquota in fr. 632'400.–. Per quanto concerne il
mapp. n. __________ di __________, dal reddito dichiarato di fr. 6'600.– ha
ammesso unicamente la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione, pari a
fr. 1'320.–, argomentando che “il fondo __________ di __________ risulta
inabitabile dal 2017 per il suo stato vetusto e fatiscente (vedi decisione su
reclamo 2019 e vostra lettera del 26 novembre 2020)”.
C. Con reclamo del 25
luglio 2024 i contribuenti, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno spiegato che
gli interventi erano unicamente volti a ripristinare una situazione di
abitabilità già presente fino al 2017 senza l’intenzione di aumentare il valore
dell’immobile. Postulavano pertanto il riconoscimento dell’intero importo
chiesto in deduzione di fr. 481'393.40.
D. Con decisione dell’11
settembre 2024, l’UT ha respinto il reclamo, confermando la qualifica di spese
di miglioria. In primo luogo, l’UT ha fatto riferimento al reclamo dei
contribuenti contro la tassazione 2019, in cui la casa era stata definita
disabitata dal 2017, e il suo stato descritto come “vetusto e fatiscente”,
tanto da impedirne la locazione. Il reclamo era stato accolto, il reddito
immobiliare azzerato e l’UT aveva aggiunto che “eventuali interventi futuri
che verranno effettuati sul fabbricato in questione saranno da considerare come
spese di miglioria e come tali non deducibili ordinariamente”. In secondo
luogo, il fatto che la pigione del nuovo inquilino fosse il doppio di quella
del precedente e che i lavori fossero costati fr. 565'000.– induceva il fisco a
considerare che gli stessi avessero incrementato il valore dell’immobile.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2, sempre rappresentati
dall’avv. RA 1, avversano la decisione con reclamo. L’abitazione in questione sarebbe
stata disabitata dal 2017, a seguito del decesso del precedente inquilino, e
gli interventi effettuati dal 2021 avrebbero avuto quale unico scopo il
ripristino dell’abitabilità, preservandone lo stato originario. La situazione
planimetrica dell’edificio non avrebbe subito modifiche: forma e ampiezza erano
rimaste quelle precedenti. Dalla relazione tecnica allegata alla domanda di
costruzione emergerebbe che i lavori avrebbero riguardato unicamente interventi
di manutenzione. Dovrebbe quindi essere riconosciuta la deduzione di spese di
manutenzione per fr. 481'393.40.
F. Con le proprie
osservazioni l’UT rimanda alla motivazione della decisione impugnata.
Diritto
1. L’autorità
di tassazione ha negato la deduzione dei costi fatti valere dai ricorrenti per
due motivi. In primo luogo, ha fatto riferimento a quanto avvenuto nel corso della
procedura di reclamo relativa al periodo fiscale 2019, nel corso della quale i
ricorrenti avevano descritto l’immobile come disabitato dal 2017, vetusto e
fatiscente al punto da non renderne possibile la locazione. Il reddito
immobiliare era quindi stato azzerato, con la precisazione che eventuali
interventi futuri sarebbero stati qualificati come spese di miglioria. In
secondo luogo, il fatto che la pigione del nuovo inquilino fosse raddoppiata
rispetto a quella del precedente e il costo complessivo degli interventi, pari
a fr. 565'000.–, mettevano in evidenza un incremento di valore dell’immobile, a
seguito dei lavori intrapresi.
Di diverso avviso i contribuenti,
i quali postulano la deduzione di spese di manutenzione per fr. 481'393.40 e
sostengono che gli interventi avessero quale unico scopo il ripristino
dell’abitabilità senza alterare lo stato originario dell’edificio.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 9
cpv. 3 LAID, di uguale tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD, il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale (art. 31 cpv. 2 LT).
Le spese di manutenzione devono
essere distinte dalle spese di miglioria di un immobile (cfr. articoli 33 lett.
d LT e 34 lett. d LIFD). Mentre le spese di manutenzione servono
a conservare i valori già esistenti, le spese di miglioria creano nuovi valori
aggiuntivi (DTF 149 II 27 consid. 4.1).
Le spese di manutenzione
vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p.
687);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de
remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e
tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): se installazioni non più conformi alle esigenze
moderne vengono sostituite, le relative spese sono deducibili, a condizione che
le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano
le vecchie ai tempi in cui furono installate (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27
gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).
3.
3.1.
Secondo l’autorità di
tassazione, il fatto che l’immobile non abbia prodotto alcun reddito nei
periodi fiscali precedenti comporterebbe la conseguenza che tutte le spese
sostenute per la sua ristrutturazione siano qualificabili spese di miglioria.
3.2
3.2.1
Il Tribunale federale ha
ammesso che, secondo la concezione del legislatore, le spese di manutenzione
devono essere spese di acquisizione (carattere di costi per il conseguimento
del reddito) ma ha sottolineato che il criterio della periodicità riveste tuttavia
un ruolo secondario. L’unico requisito è che alle spese di manutenzione si
contrapponga un reddito attuale o passato derivante da beni immobili. Se invece
si tratta di costi iniziali finalizzati al conseguimento di un reddito futuro,
si tratta di costi di investimento. I costi di manutenzione devono essere
direttamente e immediatamente correlati al conseguimento del reddito dal punto
di vista economico e temporale. Sono deducibili le spese che servono a
mantenere e ripristinare il valore d’uso concreto di un bene in un immobile
(sentenza TF 2C_1166/2016, 2C_1167/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 2.2 con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
3.2.2
Ne consegue che il
semplice fatto che, nel periodo fiscale in questione ed eventualmente anche in
quelli precedenti, non vi fosse alcun reddito immobiliare non basta per
escludere la deduzione. Infatti, un reddito immobiliare di quell’immobile c’era
in precedenza – l’immobile aveva 100 anni – e ci sarebbe stato in seguito. La
tesi dell’UT non può pertanto essere condivisa.
3.3
3.3.1
Questa conclusione è
rafforzata alla luce di una recente sentenza, con cui il TF ha intrapreso un
cambiamento della propria giurisprudenza.
Nella sentenza 9C_677/2021
del 23 febbraio 2023 (DTF 149 II 27 = ASA 91 p. 680 = RF 78/2023 p. 456 = StE
2023.
B 25.6 n. 91 = RDAF 2023 II 77), infatti, l’Alta Corte ha preso le
distanze dalla propria giurisprudenza in merito alla cosiddetta “nuova costruzione
in senso economico”, secondo la quale il risanamento totale e la trasformazione
o l’ampliamento completi costituiscono una fabbricazione e i costi che ne
derivano non sono nel loro insieme deducibili dal reddito imponibile. Secondo
la nuova giurisprudenza, non sarebbe compatibile né con la lettera né con
l’evoluzione nel tempo dell’art. 32 cpv. 2 LIFD una considerazione “economica”
complessiva di un progetto di risanamento totale, di ristrutturazione o di
trasformazione di un immobile di nuova acquisizione, in base alla quale la
deduzione dei costi dal reddito imponibile è completamente negata in modo
schematico, quindi con riferimento anche a quelle voci di costo che, se
considerate individualmente, avrebbero effettivamente carattere di spese di
manutenzione in considerazione della loro natura oggettivo-tecnica. Secondo la
volontà del legislatore, per tutti i lavori su un immobile di nuova
acquisizione – come per tutti gli altri costi immobiliari – si deve stabilire
individualmente, tenendo conto della loro natura tecnico-oggettiva – e con la
collaborazione del contribuente (art. 126 cpvv. 1 e 2 LIFD) – se servono a
ripristinare uno stato precedente dell’immobile, e comportano pertanto una
conservazione del valore.
In quest’ultima sentenza,
la Suprema Corte ha anche affrontato la questione della correlazione fra le
spese e il conseguimento del reddito immobiliare. Poiché i ricorrenti avevano
da poco acquistato l’immobile poi risanato, le autorità cantonali avevano
negato la deduzione dei costi di ristrutturazione con la motivazione che
nell’anno dell’acquisto non era stato conseguito alcun reddito. Secondo il
Tribunale federale tuttavia è tipico per la ristrutturazione di un immobile
appena acquistato che la stessa richieda un certo tempo, spesso diversi mesi,
durante i quali l’acquirente non ricava alcun reddito dall’immobile. La tesi
delle autorità cantonali porterebbe a concludere che gli acquirenti non
potrebbero mai dedurre i costi di ristrutturazione se la ristrutturazione
dell’immobile è ancora in corso alla fine del periodo fiscale in questione. Ciò
sarebbe in evidente contrasto con l’art. 32 cpv. 2 LIFD, che dichiara
espressamente deducibili i costi di ristrutturazione di immobili di nuova
acquisizione (DTF 149 II 27 consid. 4.2.).
3.3.2
Dunque, se persino chi ha
appena acquistato un immobile e lo ristruttura ha diritto alla deduzione delle
spese di manutenzione, anche se non ha mai conseguito un reddito da
quell’immobile, a maggior ragione non si può negare la deduzione ad un
contribuente che, dopo aver conseguito un reddito locativo, ha lasciato vuoto
l’immobile per poi ristrutturarlo e cederlo nuovamente in locazione.
3.4
La conclusione dell’UT,
secondo cui tutte le spese sono di miglioria, perché l’immobile non produceva
reddito non è quindi legittima.
4.
4.1.
Neppure il fatto che la
pigione sia aumentata dopo i lavori permette semplicemente di qualificare tutti
i costi come spese di miglioria.
4.2
Secondo la giurisprudenza
del TF, la delimitazione tra la conservazione del valore e l’incremento del
valore deve avvenire secondo criteri tecnico-oggettivi. Il termine di paragone
non è rappresentato dal valore dell’immobile nel suo complesso, ma da quello
dell’installazione concretamente sottoposta a manutenzione o miglioria. Sulla
base di un punto di vista funzionale, è decisivo il fatto che la misura in
questione abbia comportato un miglioramento qualitativo e quindi un incremento
del valore dell’immobile (DTF 149 II 27 consid. 4.1. e giurisprudenza citata).
Come già visto, si deve dunque stabilire individualmente tenendo conto della
loro natura tecnico-oggettiva – e con la collaborazione del contribuente – se
servono a ripristinare uno stato precedente dell’immobile, e comportano
pertanto una conservazione del valore. Se ciò non può essere stabilito, tenuto
conto della ripartizione dell’onere della prova nell’ambito dell’imposta sul
reddito (applicazione analogica dell’art. 8 CC), si può presumere a sfavore del
contribuente che i costi non servano alla riattazione dell’immobile e di
conseguenza non possono essere dedotti (DTF 149 II 27 consid. 4.6.).
4.3
Ne consegue che l’autorità
di tassazione non poteva semplicemente qualificare come migliorie tutti gli
interventi eseguiti dai contribuenti per la ristrutturazione dell’immobile
litigioso, per il solo fatto che gli stessi hanno consentito ai proprietari di
conseguire un canone di locazione più elevato. Neppure il solo ammontare
complessivo delle spese sostenute giustifica la conclusione che si tratti di
costi di investimento. La legge e la giurisprudenza del Tribunale federale
impongono al fisco cantonale di stabilire individualmente, per ogni singola
installazione, se abbia comportato un incremento di valore, tenendo conto della
loro natura tecnico-oggettiva.
5.
La decisione deve
pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’UT, perché esamini la
documentazione prodotta dai ricorrenti e adotti una nuova decisione. Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali. Ai ricorrenti, patrocinati, vengono assegnate congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
di tassazione dopo reclamo IC 2021 dell’11 settembre 2024 è annullata e gli
atti sono ritornati all’UT affinché proceda nei propri incombenti.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in
Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: