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Decisione

80.2024.190

Procedura: ricorso, tempestività, restituzione dei termini, assenza all’estero per ferie del rappresentante del contribuente

6 dicembre 2024Italiano10 min

settembre 2024, la contribuente impugna le decisioni su reclamo, indicando preliminarmente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.190

80.2024.191

Lugano

6 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 settembre 2024 contro la decisione del 6 agosto 2024 in materia di IC

e IFD 2013 e 2014.

Fatti

Fatti

A. Con decisioni del 6

agosto 2024, trasmesse per posta APlus, l’RS 1 (di seguito UTPG) ha respinto i

reclami, interposti dalla RI 1 contro le tassazioni IC/IFD 2013 e 2014.

B. Con ricorso del 18/19

settembre 2024, la contribuente impugna le decisioni su reclamo, indicando preliminarmente

di averle ritirate il 21 agosto 2024. Nel merito, contesta le prestazioni

valutabili in denaro che secondo l’autorità di tassazione avrebbe concesso all’azionista.

C. Con scritto del 20

settembre 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un

termine di 10 giorni per prendere posizione sulla tempestività del ricorso,

rilevando che la decisione impugnata era stata inviata mediante invio APlus ed era

stata depositata nella casella del destinatario il 7 agosto 2024, con la

conseguenza che il termine per interporre ricorso era scaduto il 6 settembre 2024.

D. Con scritto del 1°

ottobre 2024, la ricorrente ha affermato che il suo rappresentante legale, __________,

sarebbe stato all’estero sino al 20 agosto 2024 (come da documentazione

allegata), motivo per il quale la decisione sarebbe stata validamente

notificata solo il 21 agosto 2024.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

1.2.

Nel caso in esame, le

decisioni impugnate recano la data del 6 agosto 2024 e sono state spedite

dall’UT per Posta A Plus lo stesso giorno. Dal tracciamento postale degli

invii si evince che sono state recapitate al destinatario il giorno successivo,

cioè il 7 agosto 2024. Deve pertanto essere preliminarmente esaminata la

questione della tempestività del ricorso, ritenuto che lo stesso è stato

presentato solo il 18 settembre 2024, ossia oltre il termine di 30 giorni dalla

data di notifica.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1

LT).

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,

in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

Quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192

cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il

contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una

commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

L’art. 133 cpv. 1 LIFD

(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.

4.

LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla

notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di

tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della

scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto

festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per l’art. 133 cpv. 3

LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati.

2.3

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,

l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio

postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010

p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

2.4

Nel sistema di spedizione

Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico

raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta

raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.

Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite

un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando

l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli

invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile

osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del

destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &

Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente

nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera

nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da

ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia

stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track

& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in

mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142

III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26

novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.5

Il Tribunale federale si è

già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus,

indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza

del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle

lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia

avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo

rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è

rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.6

Nel caso in esame, le

decisioni impugnate sono state notificate tramite invio postale A Plus. Dal

tracciamento degli invii (Track & Trace) risulta che sono state

recapitate nella casella postale della destinataria 7 agosto 2024.

Il termine è pertanto

giunto a scadenza venerdì 6 settembre 2024.

Ne consegue che il

ricorso, consegnato alla Posta solo il 18 settembre 2024 (data del timbro

postale sulla busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo. Per le ragioni già

esposte, è del tutto irrilevante la circostanza, addotta dall’insorgente, di

aver ritirato le decisioni solo il 21 agosto 2024.

3.

3.1.

La ricorrente sostiene che

il suo rappresentante legale, __________, sarebbe stato assente per ferie

all’estero fino al 20 agosto 2024 e che di conseguenza, secondo l’art. 133 cpv.

3.

LIFD, il ricorso sarebbe tempestivo.

3.2

La

restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è

da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza

dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

Per

l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive

soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,

malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di

presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui

gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

3.3

Per impedimento non colpevole

si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma anche

l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore

scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere di natura

tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di misure che non

si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo d’affari prudente.

L'assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento di questo

tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza per garantire

che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi in tempo utile, se

necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid.

6.2.1

e giurisprudenza citata).

3.4

Nella fattispecie, il rappresentante

legale della ricorrente sapeva in anticipo che sarebbe andato in vacanza nel

mese di agosto. Tuttavia, non ha incaricato un terzo o un rappresentante

professionale di occuparsi della sua corrispondenza. Tale negligenza, che non

costituisce un caso di impossibilità oggettiva o soggettiva dovuta a

circostanze personali scusabili secondo la giurisprudenza, è imputabile alla

ricorrente e di conseguenza precludeva la restituzione del termine per la

presentazione del ricorso (v. anche la sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio

2024.

consid. 6.3).

Va sottolineato ancora

che, essendo il suo rappresentante legale rientrato dalle vacanze il 20 agosto

2024, rimaneva comunque tempo sufficiente per redigere e inoltrare il ricorso

alla Camera di diritto tributario, in quanto il termine sarebbe scaduto solo il

6.

settembre 2024.

4.

Il ricorso è

irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: