80.2024.192
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, ricomposizione particellare, piano particolareggiato, espropriazione con conguaglio in denaro
2 luglio 2025Italiano24 min
1 erano comproprietari nella misura del 50% delle part. n. __________, n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.192
Lugano
2 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 settembre 2024 contro la decisione del 26 agosto 2024 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A.
a.
I fratelli __________ e RI
1 erano comproprietari nella misura del 50% delle part. n. __________, n. __________
e n. __________ RFD __________.
Il Comune di __________
era proprietario della part. n. __________ RFD __________, mentre la Fondazione
__________ era proprietaria delle part. n. __________ e n. __________ RFD __________.
b.
Nella
seduta del 25 febbraio 1992, il Consiglio comunale di __________ adottava il “Piano
Regolatore del Comune di __________, Sezione di __________ – PP2 – Piano
Particolareggiato della zona __________ Norme di attuazione” (di seguito:
PP2).
Dopo essere stato
pubblicato, il Piano Particolareggiato veniva approvato dal Consiglio di Stato
con risoluzione n. __________ del 10 febbraio 1994 (data della sua entrata in
vigore).
c.
Nell’ottica
dell’attuazione del PP2, il 12 gennaio 2012, il Comune di __________, la
Fondazione __________ e i fratelli RI 1 e __________ firmavano una “Convenzione
di espropriazione/impropriazione, rettifica confini, costituzione di servitù
prediali e personali”. Dall’istromento notarile n. __________ redatto
dall’avv. __________ si evince che per quanto concerneva le
espropriazioni/impropriazioni, i fratelli __________ hanno ceduto al Comune di __________
·
384 mq staccati dalla part. n. __________ RFD __________ e
·
71 mq staccati dalla part. n. __________ RFD __________, andando
a formare la nuova part. n. __________ di 455 mq.
Nel contempo, il Comune di
__________ ha ceduto ai fratelli __________, che ricevevano in comproprietà di
½ ciascuno, la part. n. __________ di 378 mq, che veniva aggiunta alla part. n.
__________ RFD __________ già in comproprietà in ragione di ½ dei fratelli __________.
Per quanto riguarda la
rettifica dei confini, i fratelli __________ hanno ceduto alla __________ 43 mq
staccati dalla part. n. __________ che venivano aggiunti alla part. n. __________
RFD __________. Da parte sua, la Fondazione __________ ha ceduto ai fratelli __________
43 mq staccati dalla part. n. __________ ed aggiunti alla part. n. __________
RFD __________.
Contestualmente sono state
altresì costituite delle servitù prediali e personali tra il Comune di __________,
la Fondazione __________ e i fratelli __________.
Il risultato dei
trasferimenti descritti è rappresentato nella planimetria seguente:
d.
Il 28 giugno 2012, RI 1 e __________hanno
venduto alla __________ la part. n. __________ RFD __________, al prezzo di
fr. 10'500'000.‑.
B. Il 14 febbraio 2013,
l’avv. __________, rappresentante dei fratelli RI 1 e __________, ha presentato
la Dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari relativa al
trasferimento dei 455 mq della nuova part. n. __________ RFD __________.
Il valore venale veniva
definito in fr. 5'735.‑/mq “sulla base della vendita a […]__________
28.06.2012” e i metri quadrati ceduti erano 455 (384 + 71) “che staccati
dalla p. __________ [andavano] a formare la nuova p. __________ ceduta per
espropriazione”.
La Dichiarazione per
l’imposta sugli utili immobiliari (presentata in un unico esemplare per
entrambi i fratelli) riportava i seguenti elementi:
__________ (½)
RI 1 (½)
Valore di alienazione
Valore risultante dall’atto notarile o dalla
contrattazione
1'304'712.‑
1'304'712.-
Valore d’investimento
Valore di acquisto
530'382.-
Valore di stima di 20 anni fa
353'762.-
Costi di acquisto e di vendita
10'600.-
Utile imponibile totale
950’950.-
763’730.-
Imposta dovuta
38'038.-
45'823.80
C. Con decisione datata
26 ottobre 2015, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato a RI 1 la tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurata in fr. 45’823.80, con la
seguente motivazione:
L’espropriazione della
particella __________ di 455 mq realizzata dal Comune di __________ viene
imposta ai sensi dell’art. 124 LT.
Quale valore venale è stato considerato il prezzo
pagato dalla __________ per l’acquisto della part. __________, pagato ai
Signori __________ e RI 1 in ragione di Fr. 5'735.‑/mq,
trasferimento iscritto a registro fondiario il 28.06.2012.
Quale
valore del precedente acquisto per […] la Signora RI 1 viene ammesso il prezzo
di acquisto di fr. 2’331.35/mq (227.5 x 2'331.35) pagato l’11.05.1992.
D. Il 25 novembre 2015, RI
1, rappresentata dallo __________, ha interposto reclamo contro la suddetta
decisione, “in attesa di conoscere l’effettiva entità del valore espropriato
per accordo tra le parti interessate o per decisione del tribunale cantonale
d’espropriazione”.
E. Il 7 dicembre 2022,
il Comune di __________, da una parte, e RI 1 e __________, dall’altra, hanno
sottoscritto una convenzione “a piena definizione degli accordi relativi
alla formazione della nuova Via __________ nel Quartiere di __________ […] con
particolare riferimento a quanto già pattuito con rogito n. __________ di data
13 gennaio 2012 […] in particolare per quanto concerne «il
risarcimento di 77 mq di sedime edificabile ricevuto in esubero dagli allora
proprietari del mappale n. __________ signori RI 1 e __________»”. Le parti
concordavano che
per i 77 mq a suo tempo
staccati dalla particella n. __________ RFD di __________ allora di proprietà
di RI 1 e __________ e raggruppati al mappale n. __________ di proprietà del
Comune di __________ è riconosciuta la seguente indennità:
-
Fr. 5'700.‑ il mq. x mq. 77 Fr. 438'900.00
-
Interessi usuali dal 13.01.2012 ad
oggi (a corpo) Fr. 106'100.00
Per
un totale di Fr. 545'000.00
F. Con decisione del 26
agosto 2024, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo contro la tassazione
dell’imposta sugli utili immobiliari, riducendo il valore di alienazione da
fr. 1'304'712.‑ a fr. 1'296'750.‑, con la motivazione che
“a conclusione degli innumerevoli scambi di corrispondenza
[…]
viene
ribadita l’imposizione quale esproprio a norma dell’art. 124 lett. i LT e il
prezzo di cessione è rettificato in fr. 5’700/mq”. Di conseguenza,
l’imposta dovuta ammontava a fr. 45'346.10.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ‑ rappresentata
dall’avv. RA 1 ‑ si aggrava contro la suddetta decisione,
chiedendo che l’imposta sull’utile immobiliare sia ridotta a fr. 7'145.55.
Ricordato che “tutte
[le] espropriazioni, impropriazioni e rettifiche di confine si sono rese
necessarie – anzi sono state imposte – per attuare il piano
particolareggiato PP2 relativo al comparto di __________ […], il quale prevede
espressamente un piano delle espropriazioni e rettifica confini […] che
coinvolge le proprietà della qui ricorrente”, l’insorgente rileva che “il
risultato finale dei vari scambi di superficie avvenuti tra le parti, ha
determinato un maggior esproprio a carico della ricorrente per mq 77, la cui
determinazione del valore era stata demandata dalle parti al Tribunale
competente”, Ne è scaturito, fra le parti,
“un accordo sul prezzo
dell’espropriazione a CHF 5'700 il mq, e meglio come codificato nella
convenzione del 7 dicembre 2022 […], per un indennizzo totale di
CHF 438'900.‑”.
In considerazione del
fatto che “il Comune di __________ ha dovuto procedere all’espropriazione
della proprietà della ricorrente per rispettare le norme imperative dettate dal
Piano Regolatore”, la ricorrente ritiene che “a torto”
l’autorità
di tassazione abbia “ritenuto di dover tassare tutti i trasferimenti oggetto
dell’accordo, misconoscendo l’importanza e la portata dell’art. 125 LT, che
sancisce inderogabilmente il differimento dell’imposizione”.
Per l’insorgente “ne
deriva dunque che quale unico oggetto di tassazione sull’utile immobiliare
considerabile è l’esubero di esproprio di mq 77 a favore della Città di __________”.
Con la conseguenza che “il calcolo dell’imponibile deve essere rivisto
tenendo conto dei differimenti, del valore complessivo della quota espropriata,
della comproprietà del terreno della ricorrente con il fratello __________, dei
valori di investimento determinati dall’autorità fiscale, nonché dei costi di
acquisto accertati”.
Il valore complessivo dell’espropriazione ammonterebbe
pertanto a fr. 438'900.‑ (5'700.‑ x 77 mq), di cui la metà a
carico della ricorrente (fr. 219'450.‑). Deducendo da tale importo
il valore di investimento determinato dall’autorità fiscale (fr. 2'331.35/mq) e
applicando l’aliquota del 6%, l’imposta dovuta ammonterebbe quindi a fr. 7'145.55
e non a fr. 45'346.10, come invece stabilito dall’UT.
H. L’UT ha presentato le
proprie osservazioni al ricorso il 25 settembre 2024, proponendone la
reiezione.
Per l’autorità di
tassazione la fattispecie configura una permuta con conguaglio e pertanto deve
essere imposta la cessione di 455 mq, ovvero “mq 384 + m2 71
derivanti dalle particelle __________ e __________ che sono andati a formare la
nuova particella __________” di proprietà del Comune di __________.
Contemporaneamente, “i contribuenti hanno beneficiato di un «improprio»
di mq 378 […] che sono andati a completare i confini del mappale __________ già
di loro proprietà”.
Trattandosi di una
“operazione [che] può essere ricondotta ai principi che regolano la permuta
(con conguaglio)”, quanto proposto dal rappresentante del ricorrente,
ovvero di imporre unicamente l’importo del conguaglio, non potrebbe essere
accolto.
L’UT rileva altresì che “l’operazione
ha permesso ai contribuenti di ottenere una configurazione più regolare del
mappale __________ […] che è stato venduto 4 mesi dopo realizzando un
importante utile”. Sottolinea anche che, nel calcolo dell’imposta sugli
utili immobiliari relativa alla vendita successiva della part. n. __________,
per quanto concerne la superficie di 378 mq ceduta dal Comune, è stato
considerato quale costo d’investimento proprio “il valore determinante per
l’operazione qui contestata e di cui si chiede ora il differimento”.
I. In sede di replica,
l’avv. RA 1 ribadisce che “l’esproprio e l’improprio avvenuti tra i
ricorrenti e la città di __________ possono essere ricondotti ai principi che
regolano la permuta, e quindi rientrare nei trasferimenti imponibili a norma
dell’art. 124 LT”, ma che tuttavia, “una volta determinato se il
trasferimento oggetto della tassazione può essere considerato un trasferimento
imponibile, bisogna verificare se non sono anche dati i presupposti di
applicazione dell’art. 125 o dell’art. 126 LT, ossia se – nonostante
il trasferimento sia imponibile sotto l’egida dell’art. 124 LT – lo
stesso non possa beneficiare del differimento dell’imposta (art. 125 LT) o
addirittura dell’esenzione dall’imposizione (art. 126) che trattandosi di lex
specialis nei confronti dell’art. 124 LT ne hanno priorità di applicazione”.
Il rappresentante della
ricorrente conclude affermando che è “dunque a questo punto che l’autorità
fiscale misconosce il fatto che anche trattandosi di permuta, la stessa è al
beneficio del differimento, in quanto la permuta non è stata una libera scelta
delle parti, ma è stata obbligata dal piano di quartiere”.
Diritto
1. 1.1.
Conformemente a quanto
previsto dal Piano particolareggiato della zona __________, la ricorrente e il
fratello hanno dovuto cedere al Comune di __________ una superficie di 455 mq,
“staccati” da due mappali di loro proprietà (il n. __________ e il n. __________
RFD __________), allo scopo di creare il nuovo mappale n. __________ RFD __________.
In cambio, hanno ricevuto
378 mq di terreno, che sono stati aggiunti alla particella n. __________ RFD __________,
e un indennizzo di fr. 438'900.‑, per compensare la differenza di 77
mq fra quanto ceduto e quanto ricevuto. L’indennità è stata calcolata sulla
base di un valore di fr. 5'700.‑/mq (importo fissato nell’accordo
concluso il 7 dicembre 2022 con il Comune di __________). La ricorrente ha
dunque beneficiato della metà dell’indennizzo, ovvero fr. 219’450.‑.
1.2.
La decisione impugnata,
notificata il 26 agosto 2024, ha considerato tale operazione come una permuta e
un’espropriazione, il cui valore di cessione è stato accertato in
fr. 5'700.‑/mq.
Tale valore è stato
altresì utilizzato dalla ricorrente e accertato dall’UT sia quale valore di
alienazione sia quale valore di investimento nel calcolo dell’imposta sugli
utili immobiliari relativa alla successiva vendita del mappale n. __________
RFD __________ alla __________ (decisione di tassazione su reclamo, notificata
a RI 1 il 26.10.2015), con la conseguenza che l’utile immobiliare relativo a
tale superficie è risultato nullo.
1.3.
Secondo l’insorgente,
l’autorità di tassazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la permuta in
discussione non sia fondata su un accordo fra privati, ma sia stata imposta
dall’autorità, mediante un piano particolareggiato. L’utile immobiliare dovrebbe
conseguentemente beneficiare del differimento dell’imposizione, in applicazione
dell’art. 125 cpv. 1 lett. d LT, che concerne varie forme di
ricomposizione particellare, in particolare nell’ambito di una procedura di
espropriazione o di un’espropriazione imminente. Secondo la contribuente,
sarebbe imponibile unicamente l’espropriazione della superficie di 77 mq, che
non è stata compensata in natura (permuta), bensì in denaro (indennità di
fr. 219'450.‑).
Considerandi
2.
2.1.
Lo
Stato preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (v. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari ‑ Commentario degli articoli da 123 a 140 LT
con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59
s.).
2.2
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
3.
È vero, come sostenuto dall’autorità di tassazione
nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso, che i trasferimenti
immobiliari alla base delle tassazioni litigiose rientrano nel campo di
applicazione dell’imposta sugli utili immobiliari.
Sia
le permute (art. 124 cpv. 2 lett. b LT) sia le espropriazioni formali
(art. 124 cpv. 2 lett. i LT) rientrano infatti fra i trasferimenti
imponibili.
Più
che di una permuta, nel caso di specie si tratta di una espropriazione. Il
trasferimento della proprietà di 455 mq al Comune di __________ per compensare
la cessione della superficie di 378 mq, con l’aggiunta di un indennizzo
monetario, si basa infatti su una decisione del Consiglio comunale di __________,
adottata nell’ambito di un piano particolareggiato. L’espropriazione è cioè
stata indennizzata in parte mediante prestazione in natura e in parte mediante
prestazione in denaro.
Si
tratta tuttavia di verificare ancora se non siano adempiuti i presupposti per
un differimento dell’imposizione. Secondo la chiara lettera dell’art. 12 cpv. 3
LAID, e di riflesso dell’art. 125 cpv. 1 LT, i casi di differimento
dell’imposizione non sono concepiti come fattispecie che beneficiano
dell’esenzione fiscale. Il loro effetto è limitato alla proroga
dell’imposizione di un utile immobiliare, i cui presupposti sono pienamente
adempiuti, fino al momento in cui i fatti che giustificano il trattamento privilegiato
cessano di sussistere. Per effetto del differimento dell’imposizione la
situazione corrisponde a quella che si verificherebbe se l’utile immobiliare
non fosse mai stato realizzato (DTF 141 II 207 consid. 4.2.1 con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
4.
4.1.
Il
ricorrente sostiene che l’imposta sugli utili immobiliari debba essere
differita in quanto scaturisce da una permuta avvenuta nell’ambito di una
ricomposizione particellare ai fini dell’attuazione del piano di quartiere PP2.
Dal
canto suo, l’UT non ha ammesso il differimento dell’imposizione. Nelle
osservazioni al ricorso, l’UT parla di una “operazione [che] può essere
ricondotta ai principi che regolano la permuta (con conguaglio)”,
totalmente imponibile.
4.2
L’art. 125 cpv. 1 lett. d
LT, che ricalca testualmente l’art. 12 cpv. 3 lett. c LAID, prevede il
differimento dell’imposizione nei casi di «ricomposizione particellare ai fini
di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione
dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in
caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura di
espropriazione o di un’espropriazione imminente».
In tutti i casi di permuta
menzionati da tali disposizioni, si ritiene che non vi sia realizzazione
monetaria di un utile. Al contrario, viene in tal modo perseguito un mero
miglioramento economico del patrimonio fondiario esistente del proprietario,
cioè uno sfruttamento agricolo più conforme allo scopo, un migliore
sfruttamento edilizio o un più agevole accesso. Poiché anche la collettività ha
un interesse a tale miglioramento della sostanza fondiaria (promozione
dell’agricoltura, pianificazione del territorio), si giustifica un trattamento
fiscale privilegiato di quelle permute che perseguono i suddetti scopi. A tale
argomento, a favore del riconoscimento di un differimento dell’imposizione, si
aggiunge quello che spesso i trasferimenti in questione (raggruppamento dei
terreni, piano di quartiere) non avvengono volontariamente (sentenza CDT n.
80.2007.81
del 5 marzo 2008 consid. 2.2 e 2.3, in: RtiD II-2008 n. 11t).
È privilegiata anche la
ricomposizione particellare che avviene nell’ambito di una procedura di
espropriazione o di un’espropriazione imminente. In sé, sia l’espropriazione
formale sia l’espropriazione materiale costituiscono alienazioni imponibili, se
l’indennizzo avviene in denaro. Viene per contro ammesso il differimento
dell’imposizione (totale o parziale) se l’espropriazione viene indennizzata con
una prestazione in natura (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,
Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, § 7, n. 71, p. 199).
4.3
Nel caso in esame, i
trasferimenti immobiliari in discussione sono avvenuti sulla base di un piano
particolareggiato.
Secondo l’art. 51 della
Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), il
piano particolareggiato stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell’uso
ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale,
quando lo richiedono obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei
nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, oppure la
realizzazione di costruzioni d’interesse pubblico. Giuridicamente è un piano
d’utilizzazione speciale, assimilabile al piano regolatore, dal quale si
distingue, in particolare per il diverso grado di specificazione delle
utilizzazioni e la diversa intensità delle restrizioni adottate (Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6309 del 9 dicembre 2009, Disegno di Legge sullo sviluppo
territoriale [Lst], p. 74).
4.4
In casu, il Comune
di __________ perseguiva una ricomposizione particellare del comparto ai fini
della prevista pianificazione della zona di __________. Il PP2 è stato adottato
dal Consiglio Comunale di __________ il 25 febbraio 1992. All’art. 5 prevede
che, per le modifiche della proprietà dei fondi necessarie alla realizzazione
del Piano particolareggiato, l’autorità comunale avrebbe potuto avvalersi di
tutte le facoltà che le riserva la legislazione sul raggruppamento e la permuta
dei terreni.
Proprio nell’intento di
procedere alle modifiche della proprietà dei fondi necessarie alla
realizzazione del PP2, il Comune di __________, da una parte, e il ricorrente e
la sorella, dall’altra, hanno sottoscritto il rogito del 13 gennaio 2012, con
cui il Comune ha ceduto 378 mq ai fratelli __________ (ossia, la superficie
della part. n. __________ di proprietà del Comune di __________ è stata
aggiunta alla part. n. __________ già dei contribuenti), mentre l’insorgente e
la sorella hanno ceduto 455 mq al Comune di __________, per formare la nuova
part. n. __________ RFD di __________ La differenza di 77 mq tra quanto ceduto
dal ricorrente e dalla sorella e quanto ricevuto in cambio dal Comune di __________,
è stata indennizzata dall’ente pubblico con un conguaglio di fr. 5'700.‑/mq,
ovvero fr. 438'900.‑.
4.5
La
permuta di superfici di immobili fra le parti ha reso possibile il
perseguimento degli obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei
nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, che avevano ispirato
il Piano particolareggiato. Dal canto loro, con l’esproprio/improprio, i due
comproprietari hanno beneficiato di una ricomposizione particellare del fondo
n. __________ RFD __________, che si prestava così ad essere meglio sfruttato
dal punto di vista edilizio, essendone divenuti i confini più regolari.
Nel
caso concreto, pertanto, l’imposizione dell’utile che scaturisce dal
trasferimento della proprietà immobiliare deve essere differita ex art.
125.
cpv. 1 lett. d LT.
5.
5.1.
La
ricorrente sostiene che si giustificherebbe l’imposizione dell’indennizzo di
fr. 5'700.‑ al metro quadrato percepito per l’esubero di 77 mq che
lei e il fratello hanno ceduto al Comune di __________.
Per
l’UT, invece, trattandosi di una “operazione [che] può essere ricondotta ai
principi che regolano la permuta (con conguaglio)”, totalmente imponibile,
“la proposta […] di tassare solo l’importo a conguaglio ricevuto non può […]
essere accolta”.
5.2
Ci si domanda dunque quale
sia il trattamento fiscale di eventuali conguagli in denaro, versati
nell’ambito delle ricomposizioni particellari che rientrano nel campo di
applicazione dell’art. 125 cpv. 1 lett. d LT.
La
prassi varia da un Cantone all’altro. In alcuni di essi viene concesso il
differimento integrale, purché l’alienante non venga indennizzato completamente
in denaro e il conguaglio assuma proporzioni contenute. Se viene superata una
certa soglia e quindi l’indennizzo in denaro non si può più considerare
trascurabile (“geringfügig”), si aprono diverse soluzioni. Fino a tempi
recenti, la prassi del Canton Zurigo consisteva nel negare completamente il
differimento e nell’imporre l’utile immobiliare anche in relazione alle
cessioni immobiliari indennizzate in natura. In altre parole, veniva applicato
il principio “tutto o niente”, con la conseguenza che il differimento era
spesso vanificato proprio dal pagamento di conguagli in denaro. È stato allora
proposto di allineare la prassi zurighese a quella di altri Cantoni, che già
ammettevano il differimento dell’imposizione nella misura in cui la cessione
immobiliare era compensata in natura, per assoggettare all’imposta invece i
conguagli in denaro (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ed., Zurigo 2021, n. 215 ss.
ad § 216 StG-ZH, p. 2068 ss.).
In
diversi Cantoni, i conguagli in denaro, che compensano differenze di valore o
di superficie, sono dunque imposti in ogni caso, mentre viene ammesso il
differimento dell’imposizione nella misura in cui la cessione viene compensata
in natura (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,
op. cit., § 7, n. 65, p. 198; v. anche Verrey,
L’imposition différée du gain immobilier: harmonisation fédérale et droit
cantonal comparé, Ginevra 2011, n. 511 ss., p. 419 ss.).
La
soluzione che più asseconda il fine perseguito dal differimento
dell’imposizione è quella che consiste nell’ammettere il differimento integrale
dell’imposizione, anche nel caso in cui la cessione immobiliare è compensata,
oltre che in natura, anche in denaro. Si applica cioè il principio “tutto o
niente” (“Alles-oder-nichts Prinzip”), in modo tuttavia opposto a quanto
praticato in passato nel Canton Zurigo. Lo stesso principio si applica peraltro
anche in altri casi di differimento, segnatamente quello del trapasso di
proprietà per successione e donazione e quello del trapasso di proprietà fra
coniugi. In particolare, il differimento per donazione viene ammesso
integralmente anche in caso di donazione mista. Il differimento dovrebbe
pertanto essere riconosciuto integralmente anche in presenza di un conguaglio
in denaro, con la sola riserva dell’elusione fiscale (Hunziker/Seiler, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a ed., Basilea 2022, n. 119
ad. art. 12 LAID, p. 428; v. anche Verrey,
op. cit., n. 513, p. 422 ss.).
5.3
Nel
caso in esame, il conguaglio ha avuto lo scopo di compensare il trasferimento,
da parte della ricorrente e del fratello, della superficie di 455 mq, nella
misura in cui la compensazione in natura era consistita unicamente nella
cessione, da parte dell’ente pubblico, di una superficie di 378 mq. In
applicazione della prassi basata sul principio “tutto o niente”, visto che
l’imposizione del guadagno “realizzato” con il trasferimento di 455 mq al
Comune di __________ deve essere differita perché avvenuta nell’ambito di una
ricomposizione particellare privilegiata ex art. 125 cpv. 1 lett. d
LT, si giustifica il differimento dell’imposizione anche del conguaglio in
denaro.
6.
6.1.
Quattro mesi dopo la
sottoscrizione del rogito con il Comune di __________ e la Fondazione __________,
il 28 giugno 2012, i fratelli __________ hanno venduto alla __________ il mapp.
n. __________ RFD __________ al prezzo di fr. 10'500'000.‑.
Nella decisione di
tassazione su reclamo notificata al ricorrente il 26 ottobre 2015, l’UT ha
stabilito il valore di alienazione totale in fr. 5'250'000.‑, di cui
fr. 1'083'833.‑ corrispondenti ai 378 mq trasferiti alla ricorrente
e al fratello dal Comune di __________. Il valore d’investimento stabilito
dall’autorità di tassazione ammontava a sua volta a fr. 1'083'833.‑,
con la conseguenza che l’utile imponibile per questi 378 mq ammontava a
fr. 0.‑ (aliquota 31%, durata inferiore all’anno; art. 128 cpv. 1 e
2.
LT).
6.2
L’art. 128 cpv. 1 LT
prevede che l’utile imponibile corrisponda alla differenza tra il valore di
alienazione e il valore di investimento (valore di acquisto e costi di
investimento). Per l’art. 128 cpv. 2 LT per il calcolo dell’utile e la durata
della proprietà è determinante il precedente trasferimento.
Avendo considerato
imponibili le cessioni intervenute il 12 gennaio 2012, per effetto del rogito
con cui sono stati attuati i trasferimenti di proprietà richiesti dal piano
particolareggiato PP2, l’autorità di tassazione, al momento di imporre il
trapasso dai fratelli __________ alla __________, ha considerato quale
precedente trasferimento proprio la cessione intervenuta quattro mesi prima. La
conseguenza è che l’utile si è azzerato, essendo valore di alienazione e valore
di investimento identici.
6.3
Se
l’imposizione dell’utile immobiliare è stata differita perché è stato
riconosciuto trattarsi di una ricomposizione particellare meritevole di
trattamento fiscale privilegiato, ne consegue che l’imposta latente che gravava
l’immobile ceduto viene trasferita sull’immobile ricevuto al suo posto. Al
momento di una successiva alienazione, l’imposta sugli utili immobiliari deve
pertanto essere calcolata tenendo conto dell’incremento di valore riferito sia
al fondo precedente sia a quello attribuito con la ricomposizione particellare.
Si devono cioè sommare fra loro gli utili relativi a due diversi immobili.
Eventuali conguagli in denaro devono essere considerati nei costi di
investimento (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,
op. cit., § 7, n. 64, p. 197 s.;
Klöti-Weber, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, 4a ed., Berna 2015, n. 35 ad § 97 StG-AG, p.
1297.
s.).
Nel diritto cantonale,
l’art. 128 cpv. 4 LT prevede che, nel caso di alienazione di immobili il cui
precedente trasferimento è stato oggetto di tassazione differita secondo l’art.
125.
[cpv. 1] lett. d, per il valore di acquisto e la durata della
proprietà faccia stato l’acquisto dell’immobile la cui tassazione è stata
differita.
6.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, nella fattispecie l’imposizione dell’utile
conseguito con le cessioni intervenute nell’ambito dell’attuazione del Piano
particolareggiato PP2 avrebbe dovuto essere differita ex art. 125 cpv. 1
lett. d LT.
Per determinare il valore
di investimento del mapp. n. __________ successivamente venduto dai fratelli __________
alla __________, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto tener conto del prezzo
di acquisto delle superfici cedute, con i trasferimenti che avevano beneficiato
del differimento dell’imposizione, e non del valore venale al momento della
vendita successiva. L’UT aveva peraltro avvertito il rappresentante della
ricorrente, prima di evadere il reclamo del 26 agosto 2024, che “il costo di
mq 378 ammonterebbe a fr. 900 in luogo di fr. 5'735” (v. e-mail
inviata all’avv. RA 1).
Se questo valore fosse
confermato ‑ agli atti non vi è alcun documento comprovante il
valore di fr. 900.‑ al mq ‑ allora l’imposta sugli
utili immobiliari stabilita dall’UT con la decisione dopo reclamo del 26
ottobre 2015 si rivelerebbe insufficiente.
Non compete tuttavia
all’autorità giudicante di pronunciarsi sull’eventuale modifica della decisione
di tassazione in questione, da tempo passata in giudicato. Spetterà
all’autorità di tassazione verificare se le condizioni previste dall’art. 236
LT siano adempiute ed eventualmente procedere al ricupero dell’imposta non
incassata.
7.
Di conseguenza, la
decisione impugnata è riformata nel senso che è riconosciuto il differimento
dell’imposizione dell’intero utile immobiliare conseguito con l’esproprio dei
455.
mq da parte del Comune di __________.
Visto l’esito del gravame
non sono prelevate né la tassa di giustizia né le spese di procedura. Al
ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione di tassazione su reclamo del 26 agosto 2024 è
riformata nel senso che è riconosciuto il differimento dell’imposizione
dell’intero utile immobiliare conseguito con l’esproprio dei 455 mq da parte
del Comune di __________.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 500.‑ per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: