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Decisione

80.2024.194

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, decisione pregiudiziale di assoggettamento per il periodo precedente, effetto anche per il periodo successivo

13 novembre 2024Italiano23 min

fiscale 2017, presentata il 25 giugno 2019, RI 1 dichiarava un reddito imponibile

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.194

80.2024.195

Lugano

13 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 settembre 2024 contro la decisione del 21 agosto 2024 in materia di IC-IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale 2017, presentata il 25 giugno 2019, RI 1 dichiarava un reddito imponibile

nel Canton Ticino di fr. 9'650.- ed una sostanza imponibile nulla. Quale

domicilio fiscale indicava “__________”.

B. Con decisione del 27

marzo 2024, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) notificava al

contribuente la tassazione IC/IFD 2017, assoggettandolo in maniera illimitata

alle imposte nel Canton Ticino. In merito agli elementi imponibili, stabiliva

il reddito imponibile in fr. 762'700.- per l’IC e in fr. 765'900.- per l’IFD e

la sostanza imponibile in fr. 831'000.-. Basandosi sui dati dichiarati nel

Canton __________, l’autorità fiscale, a fronte di spese di gestione e di

manutenzione immobili per fr. 6'480.-, ne riconosceva unicamente fr. 2'981.-, argomentando

che “la deduzione forfetaria non si applica agli immobili privati utilizzati

prevalentemente a scopo commerciale e per i terreni non edificati compresi i

parcheggi”. Per l’imposta sulla sostanza, i titoli ed i capitali erano

stati definiti in fr. 1'827'841.-, con l’indicazione “Valore delle azioni o

quote sociali definite sulla base delle disposizioni emanate dalla competente

Amministrazione Federale delle contribuzioni”. Pure il valore di stima

delle proprietà immobiliari veniva rettificato “come alle risultanze del

catasto”.

C. Con reclamo del 26/27

aprile 2024, __________, rappresentato dalla __________, impugnava la decisione

di tassazione IC/IFD 2017, contestando l’assoggettamento illimitato all’imposta

nel Canton Ticino. La decisione di tassazione emanata dal Canton Ticino si

sarebbe basata su “dati parziali” forniti dal contribuente e non si

comprendeva da dove l’autorità fiscale avesse attinto gli ulteriori elementi

imponibili.

Secondo il contribuente

l’autorità fiscale si sarebbe appellata a torto alla sentenza del Tribunale

federale 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023, inerente il periodo fiscale precedente,

poiché la stessa sarebbe errata:

La

decisione del Tribunale Federale alla quale probabilmente vi rifate, rimanda ad

un valore locativo indicato dal medesimo contribuente ed interpretato in

maniera completamente distorta dai giudici federali; tale constatazione ci

permette di affermare che la decisione dello stesso Tribunale federale è

viziata da un mancato approfondimento dell’incarto del nostro cliente contro la

quale, purtroppo, nulla si è potuto giuridicamente intraprendere quale

correttivo per l’anno fiscale 2016. Tale errore non può e non deve essere

perpetuato anche negli anni a seguire.

Per il reclamante, dalla

disamina della dichiarazione d’imposta 2017, in particolare dell’allegato

Modulo 7, si constatava l’indicazione di un valore locativo quale abitazione

primaria ed un reddito percepito dalla locazione a terzi di pari importo.

Secondo l’insorgente questa era la spiegazione:

Appare del tutto evidente che l’indicazione quale

abitazione primaria (e relativo reddito) si riferisce esclusivamente alla

destinazione d’uso delle unità abitative locate a terzi; tale tesi appare del

tutto fondata in quanto pure il vostro ufficio intima (correttamente) il solo

reddito da locazione.

L’insorgente ribadiva

l’inesistenza, nel Canton Ticino, di un’abitazione a sua disposizione. La

decisione di tassazione del Canton Ticino comportava inoltre una doppia

imposizione intercantonale, vietata dalla Costituzione, per il fatto che il

Canton __________ lo aveva già imposto illimitatamente per lo stesso periodo

fiscale.

D. Con decisione del 21

agosto 2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

Con tempestivo reclamo __________, per tramite del

suo rappresentante, contesta la decisione di tassazione IC/IFD 2017.

In particolare è contestato

l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per l’anno in questione, non sono

sollevate altre contestazioni.

Il contribuente è assoggettato

illimitatamente nel Canton Ticino a far stato dal 1.1.2016, decisione

confermata sia dalla CDT (80.2020.12-13) che dal TF (9C_636/2022).

In sede di reclamo il

contribuente non porta documenti che dimostrino il cambio della situazione

personale rispetto a quanto emerso nella procedura di cui alle citate sentenze.

In assenza di nuovi elementi

utili, l’autorità inferiore non può far altro che respingere il reclamo,

confermare l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino e di conseguenza la

decisione di tassazione.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, patrocinato dalla __________,

insorge contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017.

Il ricorrente, cui è stata

notificata la decisione di tassazione 2017 a seguito della sentenza TF 9C_636/2022

del 24 ottobre 2023, lamenta anzitutto di non essere stato precedentemente “invitato

a compilare la dichiarazione fiscale ticinese”. Già tale aspetto sarebbe problematico,

quanto alla “forma adottata dall’autorità fiscale ticinese”, in quanto

quest’ultima avrebbe dovuto, formalmente, richiedergli di voler compilare la

dichiarazione d’imposta 2017.

L’insorgente censura poi

nuovamente il fatto che sia il Tribunale d’appello sia il Tribunale federale,

per decidere in merito al suo assoggettamento illimitato nel periodo fiscale

precedente, avrebbero dato peso – e fondato le rispettive decisioni – in via

principale sul fatto che il contribuente avesse dichiarato un valore locativo nel

Canton Ticino “dando per scontato l’utilizzo a fini personali di una propria

abitazione”.

Da un’attenta disamina dei

Moduli inerenti le proprietà immobiliari, si evincerebbe l’indicazione dell’esistenza

di inquilini e degli affitti percepiti. Unicamente a causa della poca

dimestichezza nella compilazione delle dichiarazioni d’imposta sarebbe stato

anche crociato il riquadro relativo all’abitazione primaria. Per contro, il

valore locativo dell’abitazione di __________, a seguito di accordi intercorsi

da innumerevoli anni con la moglie separata, sarebbe stato suddiviso a metà tra

i coniugi. Ad ogni modo, il ricorrente non vivrebbe più in tale abitazione fin dal

2005, come attestato anche da __________.

L’Ufficio di tassazione

non si sarebbe confrontato con le “puntuali obiezioni” sollevate, respingendo

il reclamo con una motivazione infondata. Neppure sarebbe stata affrontata la

questione delle spese di trasferta dal luogo di domicilio (__________) al luogo

di lavoro (__________). Nella decisione di tassazione si imputerebbe inoltre un

reddito locativo “da abitazione secondaria, che a mente del cliente non

esiste e che l’ufficio non ha circostanziato”.

Non sarebbe inoltre

evidenziato alcun valore locativo di un’abitazione primaria nel Comune di __________,

che risulta “quale Comune indicato di residenza principale e dunque, ancora

una volta la decisione di assoggettamento illimitato (in via principale) appare

del tutto arbitraria ed infondata, sia nei fatti che nella sostanza”.

Nella denegata ipotesi in

cui la Camera di diritto tributario non volesse accogliere il ricorso, il

contribuente chiede la deduzione delle “spese di trasferta”.

Da ultimo, viene contestato

il diritto dell’autorità ticinese di emettere una notifica per l’imposta

federale, malgrado l’esistenza di una precedente decisione di un altro Cantone.

F. Con osservazioni del 27/30

settembre 2024, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata.

Secondo l’autorità fiscale,

nonostante le doglianze riferite a “presunti palesi errori commessi”, il

ricorrente non ha fornito alcun giustificativo a sostegno delle proprie

argomentazioni, volte – in maniera del tutto infondata – a contestare il suo

assoggettamento illimitato in Canton Ticino per il periodo fiscale 2017.

Considerate le sentenze della CDT e del TF per il periodo fiscale precedente, l’insorgente

non avrebbe fornito alcun argomento né prova a supporto di un cambiamento della

sua situazione nel periodo fiscale 2017, rispetto a quella già valutata e

giudicata nelle summenzionate sentenze afferenti all’anno 2016. La sua

situazione sarebbe rimasta immutata. Secondo l’autorità fiscale “in assenza

di modifiche significative nella sua situazione personale, professionale ed

economica, non si comprende su quali basi si potrebbe giungere a conclusioni

diverse rispetto a quello cui è pervenuto questo Lodevole Tribunale nella

sentenza CDT __________

In merito alle altre censure

sollevate nel ricorso, l’UT rileva che l’assenza della dichiarazione d’imposta

ticinese ha comunque permesso di allestire una decisione di tassazione “che

dovrebbe essere completa”. Ad ogni modo il contribuente avrebbe potuto, in sede

di reclamo, sopperire a tale mancanza presentando una dichiarazione completa.

Nonostante il contribuente affermi di risiedere a __________, non ha presentato

la copia completa della dichiarazione presentata in tale Cantone.

In merito alle spese di

trasferta, l’autorità fiscale osserva che, per il lavoratore dipendente, le

spese che quest’ultimo deve sostenere nell’ambito dell’esecuzione di un

concreto “mandato” di servizio, ossia durante l’orario di lavoro, sono spese

che devono essere rimborsate da parte del datore di lavoro. Il contratto di

lavoro di __________ non sarebbe mutato ed eventuali spese di trasferta

dovrebbero pertanto essere assunte dal datore di lavoro.

In merito alla mancata

imposizione di un valore locativo, l’autorità fiscale avrebbe preferito “emettere

le decisioni di tassazione sulla base dei dati dichiarati, anziché imporre un

valore locativo che sarebbe sicuramente stato contestato e difficile da

dimostrare senza la collaborazione del contribuente”. L’assenza del valore

locativo non sarebbe, inoltre, stata considerata rilevante ai fini della

conferma dell’assoggettamento illimitato del contribuente.

In sintesi, il fisco

conclude indicando come sia indiscutibile che i fatti e i documenti, raccolti

nella procedura per l’accertamento del periodo fiscale 2016, debbano essere considerati

validi non solo per il 2016 ma anche per “gli anni successivi laddove, come

nel caso in esame, non vi sono cambiamenti di rilievo nella fattispecie”.

G. Il 21.10.2024 il

contribuente è stato convocato ad un’udienza dinanzi alla Camera di diritto

tributario. Il rappresentante del ricorrente ha presentato una memoria scritta.

Diritto

1. Il contribuente

contesta, in via principale, il suo assoggettamento illimitato alle imposte per

il periodo fiscale 2017 e ribadisce che il suo domicilio fiscale sarebbe stato

a __________.

A livello formale,

contesta la procedura seguita dal fisco ticinese, il quale avrebbe emanato le

decisioni fiscali per il 2017, senza richiedere al contribuente di compilare

una dichiarazione fiscale completa. Ritiene inoltre che il fisco ticinese non

avesse alcuna competenza ad emettere una decisione per l’IFD, ritenuto come,

per il periodo fiscale 2017, fosse già stata emanata da parte del Canton __________.

A sostegno della pretesa di

sottostare, nel Canton Ticino, unicamente ad un’imposizione limitata, sostiene che

il fisco ticinese non avrebbe imposto alcun valore locativo. In via

subordinata, nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale non volesse ammettere

la sua imposizione per appartenenza economica, chiede il riconoscimento delle

spese di trasferta.

L’autorità fiscale, da

parte sua, ritiene che il contribuente, rispetto al periodo fiscale precedente,

nel quale è stato stabilito il suo assoggettamento illimitato alle imposte nel

Canton Ticino, non abbia comprovato alcuna modifica sostanziale della propria

situazione, in particolare il proprio assoggettamento nel Canton __________.

Ritiene che la procedura di tassazione sia stata operata conformemente alle

disposizioni di legge e che il fatto che non sia stato imposto un valore

locativo non abbia alcuna rilevanza ai fini dell’assoggettamento illimitato, ma

che si tratti di una scelta dipesa dalla mancata collaborazione del contribuente.

Le spese di trasferta non sarebbero state riconosciute, poiché devono essere preliminarmente

assunte dal datore di lavoro.

I. Assoggettamento

illimitato alle imposte

2. 2.1.

In primo luogo, il

ricorrente contesta il suo assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton

Ticino, dove dovrebbe essere imposto unicamente per appartenenza economica,

essendo proprietario di beni immobili.

2.2.

Una persona fisica ha

domicilio fiscale in un Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi

durevolmente (art. 3 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS

642.14; per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. l'art. 2 cpv. 2 della legge

tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100]). Il domicilio

fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito

dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito

dall'intenzione di rimanervi (sentenze 9C_668/2022 del 13.11.2023, consid.

6.1., 9C_25/2023 del 5.6.2023 consid. 3.2; 2C_301/2017 del 13.11.2017 consid.

4.1). Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., lo stesso

principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio

fiscale principale di una persona fisica si trova quindi dove, di fatto, si

situa il centro dei suoi interessi (DTF 148 II 285 consid. 3.2.2; 136 II 405

consid. 4.3; sentenza 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 3.2).

Di norma, la determinazione

del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato

dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del

contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenza 2C_301/2017 del

13.11.2017 consid. 4.1). Questo luogo non si determina nemmeno in funzione

delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il

domicilio fiscale non può essere scelto (DTF 138 II 300 consid. 3.2; 132 I 29

consid. 4.1; sentenza 2C_994/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 6.1).

2.3.

Per contribuenti sposati e

conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono

considerati più forti di quelli intessuti dove viene esercitata la professione;

per questa ragione, gli stessi sono imposti nel luogo in cui risiede la

famiglia anche nel caso vi si rechino solo nel fine settimana rispettivamente

nel tempo libero (DTF 132 I 29 consid. 4.2; sentenze 2C_994/2019 dell'8.6.2020

consid. 6.2; 2C_301/2017 del 13.11.2017 consid. 4.2).

La situazione è diversa se

il contribuente occupa una posizione dirigenziale. Se egli fa ritorno dalla

famiglia nel fine settimana e durante il tempo libero, il Tribunale federale

ritiene infatti che il suo domicilio fiscale principale si trovi al luogo di

lavoro e che nel luogo di residenza della famiglia vi sia solo un domicilio

secondario (DTF 132 I 29 consid. 5.3; Locher,

op. cit., pag. 31). Se il contribuente che occupa una posizione dirigenziale

rientra dalla famiglia ogni sera, mantiene il proprio domicilio fiscale nel

luogo di residenza dei congiunti (DTF 132 I 29 consid. 4.2; 2C_301/2017 del

13.11.2017 consid. 4.2).

2.4.

Sul piano probatorio,

l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o

aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II

248 consid. 3.5). Di principio, ed anche se il contribuente ha un obbligo di

collaborazione, l'esistenza del domicilio fiscale va pertanto dimostrata

dall'autorità di tassazione (sentenza 9C_25/2023 del 5.6.2023 consid. 3.3). Per

giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono molto verosimile la

fattispecie stabilita dall'autorità, la prova del contrario spetta tuttavia al

contribuente (sentenze 2C_332/2015 del 23.7.2015 consid. 4.3; 2C_50/2014 del

28.5.2014 consid. 5.3).

Per lo meno quando il

contribuente ha adempiuto al proprio obbligo di collaborazione, la prova

richiesta all'autorità è accresciuta se essa ha rinunciato per alcuni anni alla

propria sovranità e intende in seguito nuovamente richiamarvisi. In questi

casi, deve infatti dimostrare che la sua decisione è dettata da un mutamento

qualificato della situazione (sentenze 2C_588/2021 del 2.6.2022 consid. 3.1.4;

2C_323/2021 dell'8.3.2022 consid. 2.4.2; 2C_911/2018 del 17.3.2020 consid. 4.2;

2C_480/2019 del 12.2.2020 consid. 2.3.4).

Tuttavia quando un

contribuente lascia un Cantone nel quale il suo assoggettamento illimitato era

molto verosimile incombe a quest’ultimo comprovare il suo assoggettamento nel

nuovo Cantone (sentenza TF 9C_668/2022 del 13.11.2022, consid. 6.4.).

3. 3.1.

Per quanto concerne il

periodo fiscale precedente a quello attualmente sub judice, dapprima

questa Camera, con sentenza n. 80.2020.12-13 dell’11 ottobre 2022 ed in seguito

il Tribunale federale, con sentenza 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023, hanno

stabilito che il domicilio fiscale del qui contribuente si trovasse nel Canton

Ticino.

3.2.

Se una persona sottoposta

a tassazione contesta la sovranità fiscale del Cantone, prima di proseguire la

procedura di tassazione, l’autorità fiscale deve pronunciarsi

sull’assoggettamento, con decisione pregiudiziale passata in giudicato. La

decisione pregiudiziale sul domicilio fiscale passata in giudicato può avere

effetto fino alla fine del periodo di tassazione in corso al momento della

decisione (sentenze del Tribunale federale DTF 123 I 289 consid. 1c e 2P.240/1998

del 4 maggio 1999 consid. 1b, in RF 55/2000 p. 177; inoltre sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton San Gallo B 2020/131 dell’8 ottobre 2020 consid. 3.3.1;

anche Looser, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 3 ad art.

147-153a LIFD, p. 2453).

Ora, nel caso in esame,

l’UT ha notificato al ricorrente la decisione di assoggettamento illimitato

alle imposte nel Canton Ticino a partire dal 1° gennaio 2016 il 5 giugno 2019.

Lo stesso contribuente non pretende che la sua situazione personale ed

economica sia mutata nel 2017 rispetto al 2016. Al contrario, sostiene che le

decisioni relative al suo assoggettamento, compresa quella del Tribunale

federale che ha messo fine alla procedura, siano errate. In queste circostanze,

si deve ammettere che gli effetti della decisione pregiudiziale di assoggettamento

esplichi i suoi effetti anche in relazione al periodo fiscale 2017.

3.3.

Indipendentemente dagli

effetti della decisione di assoggettamento del 5 giugno 2019, è innegabile che

anche per periodo fiscale 2017 il ricorrente adempisse i presupposti per essere

assoggettato alle imposte cantonali per appartenenza personale. Diversamente da

quanto da lui sostenuto, né la decisione di questa Camera né tantomeno quella del

Tribunale federale hanno preso in considerazione – quale unico elemento di

valutazione – l’indicazione del valore locativo. In conformità con la

giurisprudenza dell’Alta Corte, sono infatti stati esplicitamente passati in

rassegna i legami famigliari, gli interessi professionali nel Canton Ticino,

gli altri interessi di natura economica nel Canton Ticino e le relazioni

sociali. Tali interessi sono poi stati raffrontati con quelli esistenti nel

Canton __________.

Già nella sentenza dell’11

ottobre 2022 questa Camera aveva esaminato anche aspetti inerenti il periodo

fiscale 2017, ai quali dettagli si rimanda integralmente. Va ricordato in

particolare che, anche per quanto concerne il 2017, la conclusione in merito

alla convergenza dei legami famigliari, economici, professionali e sociali nel

Canton Ticino, è la medesima di quella del periodo fiscale precedente (cfr.

sentenza CDT n. 80.2020.12-13, in particolare consid. 6-9). Il contribuente,

del resto, contravvenendo all’onere della prova che gli pertoccava, non ha

presentato alcuna giustificativo, rispettivamente alcun valido argomento, a

sostegno del preteso domicilio nel Canton __________.

3.4.

Nel ricorso, il

contribuente insiste sul fatto che, nel Canton Ticino, non avrebbe –

diversamente dal Canton __________ – un’abitazione in cui risiedere. Ora a

prescindere dal fatto che lo stesso contribuente ha dichiarato metà del valore

locativo del mapp. __________ RFD __________ (nel quale risiede __________, la ex

coniuge), anche per quanto attiene al mapp. __________ RFD __________, dove

vivevano __________ ed il figlio __________, ha vistato “valore locativo”,

“abitazione primaria” ed affitti per fr. 4'800.-. Come tuttavia già riportato

nella sentenza dell’11 ottobre 2022, per lo stesso periodo fiscale, l’inquilina

non ha dichiarato alcuna pigione pagata. Del resto, il preteso canone di

locazione mensile, di appena fr. 400.-, appare del tutto irrisorio.

Non solo. Sempre nel 2017,

la società __________ [ora divenuta __________], era affittuaria di una parte

del mapp. __________ RFD __________. Di tale società, __________, nel 2017, era

amministratore unico (con diritto di firma individuale) e ne deteneva tutte le

quote azionarie.

Motivo per il quale,

diversamente da quanto asserisce il contribuente, egli, in Ticino, aveva più

proprietà a disposizione.

Resta pertanto immutata la

conclusione di questa Camera circa il fatto che, a __________, __________,

anche nel 2017, aveva un indirizzo di comodo (sentenza CDT n. 80.2020.12-13 consid.

12.4).

3.5.

Nel proprio ricorso, il contribuente

sostiene che l’autorità fiscale non avrebbe preso, formalmente, in

considerazione alcun valore locativo relativo ad un’abitazione primaria, ma

avrebbe indicato unicamente il valore locativo della “casa secondaria/di

vacanza”, e meglio il valore dell’abitazione in cui abita __________, a __________.

Il contribuente dimentica

di aver compilato la dichiarazione d’imposta 2017, crociando anche, per quanto

concerne l’immobile in cui vivevano __________, la casella “valore

locativo/abitazione primaria” (in merito anche sentenza TF 9C_636/2022 del 24

ottobre 2023 consid. 9.2.1). Poco importa che l’autorità fiscale, nella

decisione, abbia immesso tale dato negli affitti incassati. Di fatto è lo

stesso contribuente ad aver compilato con questa modalità la sua dichiarazione

fiscale.

Ad ogni buon conto, il

contribuente sembra far dipendere il suo assoggettamento fiscale dal solo fatto

dell’esistenza o meno di un valore locativo. Dimentica tuttavia che la chiara

giurisprudenza in materia di domicilio fiscale prende in considerazione tutta

una serie di elementi che sono stati sviscerati ampiamente già in occasione del

precedente periodo fiscale e che sono attuali anche per quanto concerne il

2017.

Considerandi

II. Aspetti formali

4.

4.1.

Il ricorrente lamenta il

fatto di aver ricevuto la notifica di tassazione 2017, datata 27 marzo 2024,

senza essere stato preventivamente invitato a compilare la dichiarazione

fiscale ticinese. Ciò costituirebbe una violazione procedurale.

4.2

Secondo gli articoli 124

cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT, il contribuente deve compilare la dichiarazione

d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con

gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Per il caso di

contribuenti assoggettati all’imposta in più Cantoni, l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza

del 9 marzo 2001 sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione

delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RS 642.141) prevede che, se,

per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto

nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura

di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni. Per l’art. 2 cpv. 2

dell’Ordinanza, il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni

può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la

presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di

domicilio o di sede. In ogni caso, secondo l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza, la

procedura è retta dal diritto procedurale cantonale.

Nelle “Istruzioni per la

compilazione della dichiarazione di imposta 2017” per i contribuenti “con

domicilio fuori Cantone”, allestite dalla Divisione delle contribuzioni (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2017/Istruzioni_2017_dom___1_2.pdf),

si legge quanto segue:

Per procedere ad una corretta

imposizione, l'autorità fiscale deve possedere anche quei dati che, pur non

costituendo fattori imponibili in Ticino, sono necessari per l'applicazione

delle aliquote e per il calcolo proporzionale delle deduzioni, dei debiti e

degli interessi passivi. Pertanto i contribuenti domiciliati fuori Cantone e

con fattori imponibili in Ticino devono indicare non solo la sostanza situata

in Ticino e il relativo reddito, bensì anche il reddito e la sostanza

complessivi. I contribuenti domiciliati in altri Cantoni possono tuttavia

adempiere al loro obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta inviando, al

competente Ufficio circondariale di tassazione, la dichiarazione d'imposta

ticinese (modulo 1 in originale) non compilata ma firmata unitamente alla copia

della dichiarazione d'imposta presentata nel loro Cantone di domicilio e alla

copia di tutti i moduli complementari che riguardano gli immobili. (…)

4.3

Nel 2017, __________ era

proprietario di diversi beni immobili nel Canton Ticino (cfr. dichiarazione

d’imposta 2017, Modulo 7).

Ne consegue che, pur

considerandosi contribuente assoggettato alle imposte solo per appartenenza

economica, era obbligato a presentare una dichiarazione d’imposta completa

anche nel Canton Ticino, in particolar modo inoltrando una copia della

dichiarazione del Canton __________. Se non lo ha fatto, è il contribuente ad

aver violato i suoi obblighi procedurali.

D’altra parte, l’art. 2

cpv. 3 dell’Ordinanza sull'applicazione della LAID prevede che l’autorità

fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunichi gratuitamente alle

autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la

ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione

d’imposta.

In queste circostanze, non

possono certamente essere imputate all’autorità fiscale le inadempienze agli

obblighi fiscali del contribuente. Spettava a __________ presentare la

dichiarazione d’imposta completa, comprensiva di tutti gli elementi imponibili,

ovunque posti. Questa critica preliminare non merita pertanto tutela alcuna.

III. Imposta federale

diretta

5.

5.1.

Il contribuente contesta

altresì che il Canton Ticino sia competente per riscuotere l’imposta federale

diretta.

5.2

A

questo proposito, si ricorda che, secondo l’art. 105 cpv. 1 LIFD, le autorità

cantonali riscuotono l’imposta federale diretta presso le persone fisiche che,

alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno domicilio

fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel

Cantone. Sono fatti salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

Secondo l’art. 108 cpv. 1

LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, ove entrino in linea di

conto più Cantoni. La decisione dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali

sull’amministrazione della giustizia federale.

L’art. 108 cpv. 2 LIFD

dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto

dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta

federale diretta e dai contribuenti.

5.3

In base all’art. 105 cpv.

1.

LIFD spetta indiscutibilmente al Canton Ticino il diritto di riscuotere l’IFD

per il 2017, in quanto il ricorrente vi aveva il domicilio fiscale alla fine

dell’anno.

Se il contribuente e/o il

Canton __________ sono di diverso avviso, possono rivolgersi all’Amministrazione

federale delle contribuzioni, come previsto dall’art. 108 LIFD.

Non è in ogni caso data la

competenza della Camera di diritto tributario per dirimere il conflitto di

competenza fra i due Cantoni (sentenza CDT Inc. 80.2022.202 del 20.2.2023,

consid. 4.2.; Locher,

Kommentar DBG, Basilea 2015, vol. III, n. 12 ss. ad art. 108 LIFD).

Ne

consegue che anche su questo aspetto il ricorso è respinto.

IV. Spese

di “trasferta”

6.

6.1.

Nel

ricorso il contribuente, chiede, in via subordinata, nel caso in cui non dovesse

essere accolta la richiesta principale relativa all’assoggettamento illimitato

nel Canton __________, di voler accogliere la deduzione legata alle spese di

trasferta “già plausibilizzate con l’Ufficio di tassazione per l’anno 2016,

anche per l’anno 2017”.

Nelle proprie osservazioni

al gravame, l’UT ha argomentato che, per quanto concerne il lavoratore

dipendente, le spese che quest’ultimo deve sostenere nell’ambito

dell’esecuzione di un concreto “mandato” di servizio, ossia durante l’orario di

lavoro, devono essere rimborsate dal datore di lavoro.

6.2

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

6.3

Nel caso in esame, la

richiesta del contribuente, a prescindere dal fatto che non è chiara e non

precisa a quali costi faccia espressamente riferimento – tenuto conto del fatto

che l’UT già ha riconosciuto le spese dell’utilizzo del veicolo dal domicilio

al posto di lavoro [inteso da __________ a __________] – non è né motivata né

corredata dai necessari giustificativi. Alla luce delle disposizioni relative

alla ripartizione dell’onere della prova, anche su quest’aspetto, il ricorso

non merita tutela.

7.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente,

soccombente.

Dispositivo

per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 4’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 4’500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: