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Decisione

80.2024.196

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali

3 dicembre 2024Italiano7 min

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, rappresentato dall’RA

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.196

Lugano

3 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 settembre 2024 contro la decisione del 29 agosto 2024 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

- non avendo RI 1, nonostante

il richiamo dell’RS 1, inoltrato il rendiconto relativo alla trattenuta

d’imposta alla fonte per il primo trimestre del 2023, con decisione del 25

maggio 2023 l’autorità fiscale lo ha formalmente diffidato, ponendo a suo

carico una tassa di diffida di fr. 50.--;

- il 2 agosto 2024 è stato

notificato al rappresentante della società un precetto esecutivo per l’importo

insoluto di fr. 50.-- oltre spese;

- il 19

agosto 2024, la RI 1 si è rivolta all’RS 1 chiedendo “l’annullamento”

dell’esecuzione e la relativa conferma da parte dell’__________;

- con

decisione del 29 agosto 2024, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo in

quanto tardivo;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, rappresentato dall’RA

1, ha chiesto l’annullamento della tassa di diffida e la restituzione delle

spese esecutive, argomentando in particolare di aver telefonato il 31 maggio

2023 all’autorità fiscale la quale, a seguito dei suoi chiarimenti, gli avrebbe

indicato come agire e di considerare nulla la diffida ricevuta. A fronte di

tale colloquio telefonico a torto l’RS 1 avrebbe quindi considerato tardivo il

suo reclamo;

- con osservazioni del 29

ottobre 2024 l’RS 1 ha proposto di respingere il ricorso.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la

Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato

dal contribuente 19 agosto 2024 in quanto interposto dopo la scadenza dei

termini d’impugnazione;

- lo scritto del 19 agosto

2024 è stato in effetti considerato reclamo contro la decisione del 25 agosto

2023, benché la società contribuente si sia limitata a chiedere

“l’annullamento” dell’atto esecutivo e non della tassa di diffida;

- secondo l’art. 120 cpv. 2

LT (per analogia, l’art. 124 cpv. 3 LIFD), il contribuente che omette di

Considerandi

inviare i conteggi d’imposta, che presenta conteggi incompleti o che li inoltra

in maniera non conforme, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida,

quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è

impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad

art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130

LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130

LIFD, p. 2245);

- la

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 120 cpv. 2 LT

in

fine);

- l’art. 5 del Regolamento

sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria del 2 dicembre 2020

(RFLT; RL 640.120), stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che

non osserva i termini di consegna dei conteggi delle imposte trattenute alla

fonte, viene percepita una tassa di fr. 50.--;

- contro la tassa di diffida

il contribuente può presentare reclamo per iscritto all’autorità fiscale e

ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni

(art. 120 cpv. 3 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

- il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si

riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 120 cpv. 3 LT;

- per

quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso

è per contro irricevibile;

- nella fattispecie, il 25

maggio 2023 alla contribuente è stata trasmessa una diffida per il mancato

inoltro del rendiconto relativo alla trattenuta d’imposta alla fonte per il

primo trimestre 2023;

- il termine di trenta

giorni è cominciato a decorrere al più tardi il 1° giugno 2023, ovvero l’indomani

del giorno in cui l’amministratore unico della contribuente, AA 1, ha

contattato telefonicamente l’RS 1 in merito al citato provvedimento;

- lo stesso era pertanto

ampiamente scaduto il 19 agosto 2024, giorno in cui il ricorrente ha interposto

reclamo, sicché l’RS 1 non poteva che dichiararlo irricevibile;

- ininfluente risulta al

riguardo la circostanza che il 31 maggio 2023 AA 1 abbia contattato

telefonicamente l’RS 1 “per scusarsi della dimenticanza”, atto che in

tutta evidenza non adempie i requisiti di forma del reclamo previsti dalla

legge (art. 206 cpv. 1 LT, applicabile anche al reclamo contro la diffida per

effetto del rinvio dell’art. 120 cpv. 3 LT);

- anche volendo ammettere

che la ricorrente si sia effettivamente rivolta all’autorità fiscale per il

tramite del proprio amministratore unico non appena ricevuta la decisione, non

ricevendo alcuna nuova decisione che annullasse quella precedente, avrebbe

dovuto interessarsi nuovamente alla questione, non lasciando trascorrere il termine

entro il quale presentare reclamo;

- la contribuente non ha del

resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo;

- l’art. 192

cpv. 1 e 5 LT precisa a tale riguardo che quest’ultimo, stabilito dalla legge,

è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal Cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante;

- in queste

circostanze la decisione dell’RS 1, che ha dichiarato irricevibile il reclamo,

appare ineccepibile;

- ne

discende che il ricorso è pertanto respinto e la tassa di giustizia e le spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese gli art. 144 LIFD e 231

LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: