80.2024.196
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali
3 dicembre 2024Italiano7 min
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, rappresentato dall’RA
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.196
Lugano
3 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 settembre 2024 contro la decisione del 29 agosto 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
- non avendo RI 1, nonostante
il richiamo dell’RS 1, inoltrato il rendiconto relativo alla trattenuta
d’imposta alla fonte per il primo trimestre del 2023, con decisione del 25
maggio 2023 l’autorità fiscale lo ha formalmente diffidato, ponendo a suo
carico una tassa di diffida di fr. 50.--;
- il 2 agosto 2024 è stato
notificato al rappresentante della società un precetto esecutivo per l’importo
insoluto di fr. 50.-- oltre spese;
- il 19
agosto 2024, la RI 1 si è rivolta all’RS 1 chiedendo “l’annullamento”
dell’esecuzione e la relativa conferma da parte dell’__________;
- con
decisione del 29 agosto 2024, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo in
quanto tardivo;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, rappresentato dall’RA
1, ha chiesto l’annullamento della tassa di diffida e la restituzione delle
spese esecutive, argomentando in particolare di aver telefonato il 31 maggio
2023 all’autorità fiscale la quale, a seguito dei suoi chiarimenti, gli avrebbe
indicato come agire e di considerare nulla la diffida ricevuta. A fronte di
tale colloquio telefonico a torto l’RS 1 avrebbe quindi considerato tardivo il
suo reclamo;
- con osservazioni del 29
ottobre 2024 l’RS 1 ha proposto di respingere il ricorso.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la
Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato
dal contribuente 19 agosto 2024 in quanto interposto dopo la scadenza dei
termini d’impugnazione;
- lo scritto del 19 agosto
2024 è stato in effetti considerato reclamo contro la decisione del 25 agosto
2023, benché la società contribuente si sia limitata a chiedere
“l’annullamento” dell’atto esecutivo e non della tassa di diffida;
- secondo l’art. 120 cpv. 2
LT (per analogia, l’art. 124 cpv. 3 LIFD), il contribuente che omette di
Considerandi
inviare i conteggi d’imposta, che presenta conteggi incompleti o che li inoltra
in maniera non conforme, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida,
quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è
impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130
LIFD, p. 2245);
- la
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 120 cpv. 2 LT
in
fine);
- l’art. 5 del Regolamento
sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria del 2 dicembre 2020
(RFLT; RL 640.120), stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che
non osserva i termini di consegna dei conteggi delle imposte trattenute alla
fonte, viene percepita una tassa di fr. 50.--;
- contro la tassa di diffida
il contribuente può presentare reclamo per iscritto all’autorità fiscale e
ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni
(art. 120 cpv. 3 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si
riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 120 cpv. 3 LT;
- per
quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso
è per contro irricevibile;
- nella fattispecie, il 25
maggio 2023 alla contribuente è stata trasmessa una diffida per il mancato
inoltro del rendiconto relativo alla trattenuta d’imposta alla fonte per il
primo trimestre 2023;
- il termine di trenta
giorni è cominciato a decorrere al più tardi il 1° giugno 2023, ovvero l’indomani
del giorno in cui l’amministratore unico della contribuente, AA 1, ha
contattato telefonicamente l’RS 1 in merito al citato provvedimento;
- lo stesso era pertanto
ampiamente scaduto il 19 agosto 2024, giorno in cui il ricorrente ha interposto
reclamo, sicché l’RS 1 non poteva che dichiararlo irricevibile;
- ininfluente risulta al
riguardo la circostanza che il 31 maggio 2023 AA 1 abbia contattato
telefonicamente l’RS 1 “per scusarsi della dimenticanza”, atto che in
tutta evidenza non adempie i requisiti di forma del reclamo previsti dalla
legge (art. 206 cpv. 1 LT, applicabile anche al reclamo contro la diffida per
effetto del rinvio dell’art. 120 cpv. 3 LT);
- anche volendo ammettere
che la ricorrente si sia effettivamente rivolta all’autorità fiscale per il
tramite del proprio amministratore unico non appena ricevuta la decisione, non
ricevendo alcuna nuova decisione che annullasse quella precedente, avrebbe
dovuto interessarsi nuovamente alla questione, non lasciando trascorrere il termine
entro il quale presentare reclamo;
- la contribuente non ha del
resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo;
- l’art. 192
cpv. 1 e 5 LT precisa a tale riguardo che quest’ultimo, stabilito dalla legge,
è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal Cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante;
- in queste
circostanze la decisione dell’RS 1, che ha dichiarato irricevibile il reclamo,
appare ineccepibile;
- ne
discende che il ricorso è pertanto respinto e la tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese gli art. 144 LIFD e 231
LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: