80.2024.197
Procedura: reclamo, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, procedura penale per tentativo di sottrazione d’imposta in corso
16 dicembre 2025Italiano11 min
SA, costituita nel 2004, ha gestito fino al 2020 il ristorante __________ a __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.197
80.2024.198
Lugano
16 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 settembre 2024 contro la decisione del 22 agosto 2024 in materia di IC
e IFD 2018, 2019 e 2020.
Fatti
Fatti
A. La società __________
SA, costituita nel 2004, ha gestito fino al 2020 il ristorante __________ a __________.
La società è stata sciolta con decisione dell'assemblea generale del 17
dicembre 2021 e posta in liquidazione.
Nelle
dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali dal 2018 al 2020, la contribuente
ha dichiarato i seguenti utili imponibili o perdite:
periodo fiscale
2018
2019
2020
Utile imponibile
73’932
- 108’637
- 131’313
B. Con
tre decisioni del 10 agosto 2023, l’RS 1 (UTPG) ha notificato alla RI 1 le
tassazioni IC e IFD 2018, 2019 e 2020, nelle quali ha commisurato l’utile
imponibile come segue:
periodo fiscale
2018
2019
2020
Utile imponibile
6’200
16’300
- 13’313
Per
tutti e tre i periodi fiscali, l’autorità di tassazione ha proceduto ad una “rettifica
[dell’]utile lordo in base ai coefficienti d’esperienza validi per le aziende
del ramo”, riprendendo a titolo di “distribuzioni dissimulate di utili e
vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale” i
seguenti importi:
periodo fiscale
2018
2019
2020
riprese
235’000
125’000
118’000
C. La società
contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni in questione in data 7
settembre 2023, contestando integralmente le riprese effettuate dal fisco
cantonale.
Con due decisioni del 22
agosto 2024, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo per i
periodi fiscali 2018 e 2019, azzerando l’utile imponibile.
Rispetto
alle decisioni impugnate, l’UTPG ha ridotto le riprese ai seguenti importi:
periodo fiscale
2018
2019
riprese
228’705
108’637
L’autorità fiscale ha
argomentato di aver evaso il reclamo “come da discussione telefonica del
31.07.2024 avuta con il rappresentante della SA/SAGL, Signora __________”.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2018, “dopo valutazione delle
motivazioni fornite, in via transattiva, l’autorità di tassazione ha deciso di
diminuire le riprese totali effettuate pari a CHF 235'000.– portandole a CHF
228'705.–, azzerando di fatto la perdita”. Per il periodo fiscale 2019 ha
proposto la stessa argomentazione, con la differenza che la ripresa è stata
diminuita da fr. 125'000.– a fr. 108'637.–.
Con una terza decisione
dello stesso giorno, infine, l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo per
il periodo fiscale 2020, in quanto la reclamante “ha impugnato l’imposta
sull’utile (cantonale e federale) che ammonta però a zero, ed è quindi chiaro
che manca un interesse attuale”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula, in via principale,
che le decisioni impugnate siano modificate con l’annullamento di tutte le
riprese fiscali e, in via subordinata, che le decisioni siano annullate e gli
atti ritornati all’autorità fiscale per nuova decisione.
L’insorgente ritiene di
essere legittimata a ricorrere, nonostante le decisioni impugnate abbiano
ridotto le riprese fino ad azzerare l’utile imponibile, per il fatto che essa
avrebbe comunque “un interesse diretto e attuale alla modifica” delle decisioni,
essendo tuttora aperto nei suoi confronti un procedimento penale per tentativo
di sottrazione d’imposta. La ricorrente contesta poi che la sua rappresentante
abbia condiviso la “soluzione transattiva” proposta dall’autorità di tassazione
e poi adottata nell’evasione del reclamo.
La contribuente lamenta
poi la violazione del diritto di essere sentita, in relazione alla carente
motivazione delle decisioni, e la violazione delle norme relative all’onere
della prova, nella valutazione degli elementi imponibili.
E. Nelle sue
osservazioni del 7 novembre 2024, l’UTPG propone di dichiarare il ricorso
irricevibile, “in quanto la ricorrente difetta della necessaria
legittimazione ricorsuale”, essendo l’utile imponibile stato stabilito in
zero franchi. A suo avviso, la circostanza che sia tuttora aperto il
procedimento penale per tentativo di sottrazione non giustificherebbe una
diversa conclusione, per il fatto che “le riprese fiscali effettuate non
comportano automaticamente la configurazione del reato di tentativo di
sottrazione di imposta”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, indipendentemente dal fatto che, nella decisione su
reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si
sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.
1.2.
Secondo
l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni
dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente
dall’autorità fiscale. Nel diritto cantonale, l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT
prevede che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario.
1.3.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la
legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
1.4.
In linea di principio, si
presume che sussista un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modifica di una decisione di tassazione quando, per il periodo fiscale litigioso,
viene chiesta una riduzione degli elementi imponibili o dell’onere fiscale
complessivo (DTF 150 II 409 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, nel caso di una cosiddetta tassazione zero
(“Nullveranlagung”),
il contribuente non ha di norma un interesse all’accertamento o un altro
interesse alla tutela giuridica che lo legittimi all’impugnazione della
decisione. L’impugnazione sarà possibile solo nel periodo fiscale in cui conseguirà
(nuovamente) un utile imponibile. La situazione potrebbe essere diversa se la
tassazione zero, nonostante non vi sia alcuna imposta da pagare nel periodo
fiscale litigioso, producesse effetti giuridici immediati che devono essere
chiariti senza indugio (DTF 150 II 409 consid. 2.3.2 e giurisprudenza citata).
1.5.
Nel caso che qui ci
occupa, con le decisioni impugnate l’UTPG ha commisurato in zero franchi il
debito d’imposta federale e cantonale sull’utile della contribuente per i
periodi fiscali 2018, 2019 e 2020.
Del resto, l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una
decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice
contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (DTF 140 I 114 consid.
2.4.2 e giurisprudenza citata).
La ricorrente non è quindi
lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto
legittimata a ricorrere.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’insorgente,
avrebbe un manifesto interesse degno di protezione a contestare le decisioni
fiscali in quanto sottoposto a una procedura penale per tentativo di
sottrazione d’imposta per gli stessi periodi fiscali.
2.2
2.2.1
Secondo gli articoli 176
cpv. 1 LIFD e 259 cpv. 1 LT, chiunque tenta di sottrarre un’imposta è punito
con la multa.
Gli articoli 176 cpv. 2
LIFD e 259 cpv. 2 LT prevedono che la multa è pari a due terzi della multa
inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d’imposta.
La legge non prevede dunque
una pena specifica per il tentativo di sottrazione, ma stabilisce che la multa
sia pari a due terzi i quella inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e
consumata d’imposta. Per determinare la pena in caso di tentativo di sottrazione,
occorre quindi innanzitutto determinare la multa che sarebbe inflitta
all’autore nelle stesse circostanze se il reato fosse stato consumato (multa
ipotetica); tale pena viene poi ridotta di un terzo (Sieber/Malla, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum
DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 7 ad art. 176 LIFD, p. 2814).
2.2.2
Ora, secondo gli articoli
175.
cpv. 2 LIFD e 258 cpv. 2 LT la multa per sottrazione d’imposta consumata equivale
di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può
essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo
dell’imposta sottratta.
L’imposta sottratta
corrisponde alla perdita fiscale dovuta alla mancata imposizione o alla
differenza tra l’imposta che sarebbe dovuta in base alla tassazione legittima e
quella risultante dalla decisione di tassazione passata in giudicato (ricupero
d’imposta secondo gli articoli 151 LIFD e 236 LT). In considerazione di questo vincolo,
la sottrazione è rilevante dal punto di vista penale solo nella misura in cui
comporta una perdita fiscale nel periodo fiscale in questione. Per effetto del
riporto delle perdite, può tuttavia accadere che la sottrazione d’imposta
produca i suoi effetti in un periodo fiscale in cui in sé non si è verificato alcun
comportamento punibile; in tal caso, la sottrazione d’imposta si consuma solo
nel periodo fiscale in cui si verifica l’effettiva perdita fiscale (Sieber/Malla, op. cit., n. 44 ad art.
175.
LIFD, p. 2799).
2.3
Nel caso in esame, con le
decisioni di tassazione, notificate alla società ricorrente il 20 agosto 2023, per
effetto delle riprese a titolo di distribuzione dissimulata di utile, l’UTPG
aveva stabilito l’utile imponibile in fr. 6'200.– per il periodo fiscale 2018 e
in fr. 16'300.– per il periodo fiscale 2019. Nonostante il riporto delle
perdite dei periodi fiscali precedenti, è risultato cioè un utile imponibile.
L’11 agosto 2023 l’Ufficio
procedure speciali ha notificato alla contribuente l’avviso di apertura di una
procedura per tentativo di sottrazione d’imposta per i periodi fiscali 2018,
2019.
e 2020.
In seguito al reclamo
della contribuente contro le decisioni di tassazione, con le decisioni
impugnate il fisco cantonale ha ridotto l’ammontare delle riprese in misura
tale da azzerare l’utile imponibile e di conseguenza il debito d’imposta.
In difetto di un interesse
degno di protezione ad impugnare le decisioni di tassazione dei periodi fiscali
dal 2018 al 2020, è chiaro che l’insorgente sarebbe tuttavia legittimata a
contestare anche le controverse riprese, qualora l’autorità competente dovesse
notificarle delle decisioni penali.
Tenuto conto del vincolo
che la legge stabilisce fra la commisurazione della multa e il debito d’imposta
che il contribuente ha evaso o tentato di evadere, dovrebbe peraltro essere
esclusa la possibilità che si addivenga ad una sanzione penale per tentativo di
sottrazione per i periodi in discussione. Se in un periodo fiscale successivo
dovesse risultare un utile imponibile, allora l’insorgente potrebbe impugnare
le decisioni di tassazione, mettendo in discussione anche le riprese dei
periodi fiscali precedenti, suscettibili di influire anche su eventuali
sanzioni penali.
Nei periodi fiscali dal
2018.
al 2020, tuttavia, il fisco non ha rischiato di subire alcuna perdita
fiscale per effetto della pretesa incompleta dichiarazione degli utili. Come
rileva la dottrina, se una tassazione è stata indebitamente omessa, ma la
tassazione conforme alla legge avrebbe comportato un debito fiscale di zero
franchi, per effetto di una perdita aziendale, allora l’indebita omissione
della tassazione non implica alcuna perdita fiscale (Zweifel/Oesterhelt/Opel/Seiler, Schweizerisches Steuerstrafrecht,
Zurigo 2025, § 14, n. 30, p. 192).
2.4
Il semplice fatto che sia
stata aperta nei confronti della ricorrente una procedura penale per tentativo
di sottrazione non impone pertanto di considerarla legittimata ad impugnare le
decisioni relative alla tassazione delle imposte dei periodi fiscali 2018, 2019
e 2020.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: