80.2024.209
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, effetti sulla prestazione complementare AVS, decisione fiscale non vincolante
23 gennaio 2025Italiano8 min
presentato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2023 esponendo
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.209
Lugano
23 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 ottobre 2024 contro la decisione del 7 ottobre 2024 in materia di IC
2023.
Fatti
Fatti
A. RI 1, pensionata, ha
presentato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2023 esponendo
un reddito imponibile complessivo di fr. 7’375.‑ e della sostanza
imponibile complessiva pari a fr. 1'682.‑.
B. Con decisione
notificata il 28 agosto 2024, l’RS 1 (di seguito: UT) stabiliva che l’imposta
sul reddito e, per la sola imposta cantonale, l’imposta sulla sostanza, fossero
pari a fr. 0.‑.
Rispetto a quanto
dichiarato, l’UT aveva tuttavia aggiunto fr. 15'000.‑ quali
“numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, con la motivazione “imposizione
valore dei capitali precedentemente tassati (o dei capitali ricavati da
alienazioni avvenute nel corrente periodo fiscale), non essendo stato provato
il consumo o il reinvestimento”.
C. Il 1° ottobre 2024, RI
1 presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC 2023 in quanto non
riteneva corretta l’aggiunta alla sostanza dell’importo di fr. 15'000.‑.
D. Con decisione datata
7 ottobre 2024, l’UT lo dichiarava irricevibile perché difettava l’interesse
degno di protezione della contribuente a reclamare. Infatti, una eventuale
modifica della decisione di tassazione contestata non avrebbe avuto alcun
riflesso sul debito d’imposta che, sia per il reddito sia per la sostanza, era
pari a fr. 0.‑.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione impugnata
perché l’aggiunta alla sostanza dell’“importo di CHF 15'000 […]
potrebbe avere ripercussioni sulla […] prestazione complementare AVS. Infatti,
una tale indicazione nella tassazione potrebbe comportare modifiche nel diritto
a tale prestazione”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Poiché nella fattispecie
l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo,
questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale. Non
esaminerà pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della
tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 206 cpv. 1
LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.
Il riconoscimento della
legittimazione a reclamare implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss).
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura e
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro
(Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
2.2
Secondo la decisione di tassazione
IC 2023 dopo reclamo datata 7 ottobre 2024, l’imposta cantonale sulla sostanza
dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché è
evidente che la contribuente non hanno alcun interesse attuale degno di tutela
ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere
una decisione su reclamo sulla commisurazione della sostanza imponibile (cfr. p. es. sentenza TF 2C_233/2017 del 13 aprile 2018
consid. 2.2; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 4a ed., Basilea
2022, n. 12 ad art. 132 LIFD, p. 2218; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 15 ad art. 132 LIFD,
p. 1460).
2.3
Del
resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al
dispositivo di una decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta
dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF
2001.
p. 261 ss = StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale
riduzione della sostanza determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso
sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
La ricorrente non è quindi
lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non era pertanto
legittimata a interporre reclamo (cfr., al proposito, sentenza TF 2P.345/2005
dell’11 maggio 2006; sentenza CDT inc. 80.2016.292/293 del 22.12.2016).
3.
3.1
L’insorgente attira
tuttavia l’attenzione sugli effetti che la decisione dell’Ufficio di tassazione
potrebbe avere sulle decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)
e, in particolare, sulla potenziale perdita o parziale riduzione della
prestazione complementare all’AVS.
3.2
È bene precisare che ad
escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti
sulle decisioni dello IAS è la stessa giurisprudenza in materia di
assicurazioni sociali.
Secondo il Tribunale
federale, infatti, in linea di principio gli organi di applicazione delle
assicurazioni sociali non possono scostarsi da una tassazione fiscale passata
in giudicato, a meno che essa non contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione per il caso in
cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati fiscali non
sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni sociali,
proprio perché non sussistono i presupposti per impugnare la decisione di
tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso
rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di
assicurazioni sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali
su cui si fonda la decisione contestata (cfr. sentenze TF H 38/05 del 10 giugno
2005.
consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 dell’11 aprile 2007 consid. 4 e 4.1; inoltre sentenza
del presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino inc.
39.2009.15
del 22 marzo 2010 consid. 2.9).
3.3
In
una sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera,
ricordata la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che
un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva
commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse
legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato
all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero
determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava
una deroga.
In una recente sentenza,
che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per gli assegni
familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e di prima
infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha
deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati fiscali,
visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era stata fissata
in zero franchi (cfr. sentenza TCA inc. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in: RtiD
I-2014 n. 6).
La Camera di diritto
tributario ha dichiarato irricevibile anche il ricorso interposto da un contribuente
contro una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza
imponibili in zero franchi, sebbene tali elementi potessero implicare un ordine
di restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia (CDT inc. 80.2014.243
del 23 ottobre 2014).
In una sentenza del 17
marzo 2021 (CDT inc. 80.2019.184/185), questa Camera aveva dichiarato
irricevibile il ricorso interposto da un contribuente che lamentava gli effetti
che la decisione di tassazione avrebbe potuto avere sulla decisione dello IAS
in merito al sussidio per i premi dell'assicurazione contro le malattie, perché
il contribuente avrebbe potuto chiedere all’Istituto delle assicurazioni
sociali che il reddito determinante per la concessione del sussidio fosse
accertato in maniera autonoma (art. 30 cpv. 2 LCAMal; art. 14 cpv. 2
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie [RLCAMal; RL 853.110]; cfr., al proposito, sentenza TCA inc.
36.2007.172
del 28 febbraio 2008, in: RtiD II-2008, 13; inc. 36.2009.85 del 12
ottobre 2009, in: RtiD I-2010, 18).
3.4
Ne consegue che, nella
fattispecie, la decisione impugnata con cui l’autorità di tassazione si è
rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, è legittima.
Questa conclusione preclude
alla Camera di diritto tributario la facoltà di esaminare il merito della
questione litigiosa.
4.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia, ridotta al minimo, e le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: