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Decisione

80.2024.209

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, effetti sulla prestazione complementare AVS, decisione fiscale non vincolante

23 gennaio 2025Italiano8 min

presentato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2023 esponendo

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.209

Lugano

23 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 ottobre 2024 contro la decisione del 7 ottobre 2024 in materia di IC

2023.

Fatti

Fatti

A. RI 1, pensionata, ha

presentato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2023 esponendo

un reddito imponibile complessivo di fr. 7’375.‑ e della sostanza

imponibile complessiva pari a fr. 1'682.‑.

B. Con decisione

notificata il 28 agosto 2024, l’RS 1 (di seguito: UT) stabiliva che l’imposta

sul reddito e, per la sola imposta cantonale, l’imposta sulla sostanza, fossero

pari a fr. 0.‑.

Rispetto a quanto

dichiarato, l’UT aveva tuttavia aggiunto fr. 15'000.‑ quali

“numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, con la motivazione “imposizione

valore dei capitali precedentemente tassati (o dei capitali ricavati da

alienazioni avvenute nel corrente periodo fiscale), non essendo stato provato

il consumo o il reinvestimento”.

C. Il 1° ottobre 2024, RI

1 presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC 2023 in quanto non

riteneva corretta l’aggiunta alla sostanza dell’importo di fr. 15'000.‑.

D. Con decisione datata

7 ottobre 2024, l’UT lo dichiarava irricevibile perché difettava l’interesse

degno di protezione della contribuente a reclamare. Infatti, una eventuale

modifica della decisione di tassazione contestata non avrebbe avuto alcun

riflesso sul debito d’imposta che, sia per il reddito sia per la sostanza, era

pari a fr. 0.‑.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione impugnata

perché l’aggiunta alla sostanza dell’“importo di CHF 15'000 […]

potrebbe avere ripercussioni sulla […] prestazione complementare AVS. Infatti,

una tale indicazione nella tassazione potrebbe comportare modifiche nel diritto

a tale prestazione”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Poiché nella fattispecie

l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo,

questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale. Non

esaminerà pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della

tassazione.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 206 cpv. 1

LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

Il riconoscimento della

legittimazione a reclamare implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss).

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura e

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro

(Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).

2.2

Secondo la decisione di tassazione

IC 2023 dopo reclamo datata 7 ottobre 2024, l’imposta cantonale sulla sostanza

dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi, sicché è

evidente che la contribuente non hanno alcun interesse attuale degno di tutela

ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere

una decisione su reclamo sulla commisurazione della sostanza imponibile (cfr. p. es. sentenza TF 2C_233/2017 del 13 aprile 2018

consid. 2.2; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 4a ed., Basilea

2022, n. 12 ad art. 132 LIFD, p. 2218; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 15 ad art. 132 LIFD,

p. 1460).

2.3

Del

resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al

dispositivo di una decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta

dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF

2001.

p. 261 ss = StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale

riduzione della sostanza determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso

sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.

La ricorrente non è quindi

lesa nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non era pertanto

legittimata a interporre reclamo (cfr., al proposito, sentenza TF 2P.345/2005

dell’11 maggio 2006; sentenza CDT inc. 80.2016.292/293 del 22.12.2016).

3.

3.1

L’insorgente attira

tuttavia l’attenzione sugli effetti che la decisione dell’Ufficio di tassazione

potrebbe avere sulle decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)

e, in particolare, sulla potenziale perdita o parziale riduzione della

prestazione complementare all’AVS.

3.2

È bene precisare che ad

escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti

sulle decisioni dello IAS è la stessa giurisprudenza in materia di

assicurazioni sociali.

Secondo il Tribunale

federale, infatti, in linea di principio gli organi di applicazione delle

assicurazioni sociali non possono scostarsi da una tassazione fiscale passata

in giudicato, a meno che essa non contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione per il caso in

cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati fiscali non

sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni sociali,

proprio perché non sussistono i presupposti per impugnare la decisione di

tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso

rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di

assicurazioni sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali

su cui si fonda la decisione contestata (cfr. sentenze TF H 38/05 del 10 giugno

2005.

consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 dell’11 aprile 2007 consid. 4 e 4.1; inoltre sentenza

del presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino inc.

39.2009.15

del 22 marzo 2010 consid. 2.9).

3.3

In

una sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera,

ricordata la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che

un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva

commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse

legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato

all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero

determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava

una deroga.

In una recente sentenza,

che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per gli assegni

familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e di prima

infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha

deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati fiscali,

visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era stata fissata

in zero franchi (cfr. sentenza TCA inc. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in: RtiD

I-2014 n. 6).

La Camera di diritto

tributario ha dichiarato irricevibile anche il ricorso interposto da un contribuente

contro una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza

imponibili in zero franchi, sebbene tali elementi potessero implicare un ordine

di restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia (CDT inc. 80.2014.243

del 23 ottobre 2014).

In una sentenza del 17

marzo 2021 (CDT inc. 80.2019.184/185), questa Camera aveva dichiarato

irricevibile il ricorso interposto da un contribuente che lamentava gli effetti

che la decisione di tassazione avrebbe potuto avere sulla decisione dello IAS

in merito al sussidio per i premi dell'assicurazione contro le malattie, perché

il contribuente avrebbe potuto chiedere all’Istituto delle assicurazioni

sociali che il reddito determinante per la concessione del sussidio fosse

accertato in maniera autonoma (art. 30 cpv. 2 LCAMal; art. 14 cpv. 2

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie [RLCAMal; RL 853.110]; cfr., al proposito, sentenza TCA inc.

36.2007.172

del 28 febbraio 2008, in: RtiD II-2008, 13; inc. 36.2009.85 del 12

ottobre 2009, in: RtiD I-2010, 18).

3.4

Ne consegue che, nella

fattispecie, la decisione impugnata con cui l’autorità di tassazione si è

rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, è legittima.

Questa conclusione preclude

alla Camera di diritto tributario la facoltà di esaminare il merito della

questione litigiosa.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia, ridotta al minimo, e le spese processuali sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: