80.2024.213
Imposta di successione: rinuncia alla successione o donazione trasversale, erede che due anni dopo la successione lascia la sua quota al coerede, che ha promosso una procedura giudiziaria
19 febbraio 2025Italiano14 min
e il nipote __________, rappresentato dalla madre __________, veniva sottoscritto
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.213
Lugano
19 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 ottobre 2024 contro la decisione del 24 settembre 2024 in materia di imposte
di successione e donazione.
Fatti
Fatti
A. Con il certificato
ereditario rilasciato l’11 gennaio 2016, il Pretore del Distretto di __________
ha dichiarato eredi unici del defunto __________, deceduto il 29 giugno 2015,
la sorella RI 1 e il figlio __________.
Secondo le volontà
testamentarie del defunto, il figlio __________ avrebbe ricevuto la quota
legittima di tre quarti del patrimonio del de cuius, mentre la sorella RI
1 il restante quarto, da utilizzare per l’ammortamento del debito ipotecario
che gravava la sua casa di __________.
Il 2 maggio 2017, tra RI 1
e il nipote __________, rappresentato dalla madre __________, veniva sottoscritto
un contratto di divisione dell’eredità, con lo scopo di porre fine ad una
procedura giudiziaria avviata da __________. L’accordo prevedeva che “tutta
la massa ereditaria [veniva attribuita] a __________, che [diveniva] unico
proprietario dei beni della successione”. Da parte sua, RI 1 non
rivendicava “nulla […] dalla successione […], decadendo conseguentemente
l’onere impostole nella forma del vincolo di destinazione”. Inoltre, veniva
stabilito che “ogni parte [restasse] responsabile degli eventuali oneri
fiscali correlati alla successione”.
B. Con decisione del 22
febbraio 2024, l’RS 1 (di seguito: UISD) notificava alla __________ di __________,
ed in particolare ad __________, esecutore testamentario istituito dal de
cuius, la decisione di tassazione dell’imposta di successione.
Il valore della
devoluzione proveniente dalla successione di fu __________ era stato stabilito
in fr. 2'236'341.‑, di cui fr. 559'085.25 (1/4) spettanti a RI
1.
Il debito d’imposta ammontava
a fr. 69'198.20.
C. Il 12 marzo 2024, RI
1, rappresentata dall’avv. __________ dell’omonimo Studio legale e notarile,
presentava reclamo chiedendo di annullare la decisione di tassazione,
argomentando che “la reclamante [era] stata ritenuta soggetto fiscalmente
imponibile per la rinuncia fatta da lei a favore del nipote”, secondo
l’accordo del 2017, in quanto “dallo stesso risulta[va] inequivocabilmente
che ella, rinunciando alla successione del fratello, [avev]a compiuto una
donazione a favore del __________”. Quest’ultimo, tuttavia, sarebbe stato “soggetto
primariamente responsabile per il debito fiscale in quanto donatario”,
mentre la reclamante, “solo in via solidale, ma il signor __________ è
oltremodo solvibile, [poteva] essere tenuta a pagare”.
D. Con decisione del 24
settembre 2024, l’UISD respingeva il reclamo perché “il contratto […] non
può essere sostitutivo del certificato ereditario e di quanto nello stesso
presentato”.
L’autorità di tassazione proponeva
poi la seguente motivazione:
Nei casi di litigio, in primis
in ambito successorio (opposizione all’emissione del certificato ereditario e/o
cause fra eredi legali e/o istituiti), le controparti possono avvalersi della
procedura di conciliazione […]. Se le controparti trovano un’intesa, l’autorità
di conciliazione (di buona norma il Pretore) verbalizza la transazione,
l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il
verbale. La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno
l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Secondo la giurisprudenza
l’accordo non riveste una decisione giudiziaria, l’autorità di conciliazione
prende “solo” atto dell’accordo (non entra nel merito). Conseguentemente
l’accordo, per l’autorità fiscale, non è da ritenersi valido; la conseguente
decisione di tassazione si baserà sulle norme in vigore. Si rimanda per un
dettaglio a 2C_550/2019 // BGE 105 Ia 54 consid 3a.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione che
la obbliga a pagare un’imposta pari a fr. 69'198.20 senza aver beneficiato
della sua quota parte alla successione del fratello __________, attribuita
tramite contratto direttamente al nipote __________.
Chiede altresì che
l’imposta di donazione le sia condonata, perché altrimenti si troverebbe
costretta a vendere la propria abitazione di __________.
F. L’UISD ha presentato
le proprie osservazioni il 6 novembre 2024, proponendo la reiezione del
ricorso. A mente dell’autorità di tassazione poiché “il certificato
ereditario emesso dalla Pretura di __________ riporta come erede, oltre al
figlio del defunto, anche la sorella e che tale documento è stato emesso sulla
base del testamento redatto dal defunto, preso atto che l’accordo transattivo
(atto di divisione ereditaria) non è da ritenersi sostitutivo del Certificato
Ereditario (termini per la rinuncia all’eredità e validità fiscale dell’accordo
[…]), la decisione su reclamo viene riconfermata integralmente”.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 141 lett. b
LT, sono sottoposte all’imposta sulle successioni le trasmissioni di beni e di
diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente
mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto
successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o
donazione.
1.2.
L’obbligazione tributaria
nasce quando il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento
del decesso (art. 147 lett. a LT). Per le successioni aperte nel
Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e
ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell’asse ereditario
(art. 149 LT).
1.3.
L’imposta è dovuta dagli
eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai
beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità (art. 151
LT).
Gli eredi sono tenuti
solidalmente, sino a concorrenza della loro quota ereditaria, al pagamento
dell’imposta sulle quote ereditarie, sui legati, sulle rendite e sugli
usufrutti (art. 152 cpv. 1 LT).
L’esecutore testamentario
e l’amministratore della successione rispondono solidalmente con gli eredi e i
legatari per le imposte di successione sino a concorrenza dell’attivo netto al
giorno del decesso (art. 152 cpv. 2 LT).
A norma dell’art. 153 cpv.
1 LT, lo Stato ha il diritto di percepire l’imposta anche in caso di
contestazione fra gli eredi, legatari o donatari, in base al patrimonio
accertato, alla legge e, ove vi siano disposizioni a causa di morte o
liberalità, in base alle stesse. In caso di successiva modificazione della
posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la
facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui
ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità.
1.4.
Per la determinazione
della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della
successione o dell’esecuzione della liberalità (art. 157 LT).
Ai sensi dell’art. 162 LT,
l’imposta è commisurata sul valore della quota spettante ad ogni erede o dei
beni devoluti ad ogni legatario o donatario.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in disamina,
l’autorità di tassazione ha imposto la ricorrente, erede istituita dal fratello
per testamento, prescindendo dal fatto che, successivamente, tramite un contratto
di divisione l’intera sua quota nella successione è stata attribuita direttamente
al nipote __________.
L’insorgente ritiene
invece di non dover essere assoggettata all’imposta di successione, avendo
rinunciato all’eredità in favore del nipote __________.
2.2
Prima di morire, __________
aveva disposto dei suoi beni tramite due atti di ultime volontà (art. 467 ss
CC), ovvero due testamenti olografi datati rispettivamente 17 dicembre 2013 e
15.
aprile 2015. Il de cuius aveva stabilito di lasciare al figlio __________
“la sua spettante porzione legittima dei tre quarti del [suo] patrimonio”.
Il resto del patrimonio avrebbe dovuto essere devoluto alla sorella RI 1 che lo
avrebbe dovuto utilizzare “per ammortizzare totalmente o comunque il più
possibile il debito della sua casa di domicilio a __________”.
L’11 gennaio 2016, sulla
base di questi due atti, la Pretura del Distretto di __________ riconosceva
quali unici eredi della successione relitta il figlio __________ e la sorella RI
1.
2.3
Per porre fine al
contenzioso e alla relativa procedura giudiziaria avviata da __________ circa
le disposizioni testamentarie disposte dal padre, tramite un contratto di
divisione, sottoscritto il 2 maggio 2017, l’insorgente decideva di “attribuire
tutta la massa ereditaria” al nipote “che [diveniva] quindi unico
proprietario dei beni della successione”. Dal canto suo, RI 1 dichiarava “di
nulla rivendicare dalla successione” del fratello.
3.
3.1.
La questione evocata dal
ricorso consiste nello stabilire se la ricorrente possa essere considerata erede
del defunto fratello, e come tale tenuta al pagamento dell’imposta di
successione, sebbene abbia successivamente ceduto la propria quota ereditaria
al figlio del de cuius.
3.2
3.2.1
Anche se il diritto civile
lascia ampia libertà ai coeredi nella divisione della successione, per il
diritto tributario invece gli eredi sono vincolati alle disposizioni di ultima
volontà. Se i coeredi concordano una suddivisione diversa della successione, i
trasferimenti patrimoniali che si determinano in tal modo tra coeredi possono
essere qualificati a determinate condizioni quali fattispecie soggette
all’imposta di donazione (cosiddette donazioni trasversali, in tedesco “Querschenkungen”).
In mancanza di disposizioni di ultima volontà, per le conseguenze fiscali è
determinante la successione legale (Fischer/Ramp/Trutmann,
in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 10, n. 57
s., p. 84; Niederer/Leistner, in:
Abt/Weibel [a cura di], Praxiskommentar Erbrecht, 5a ed., Basilea
2023, Anhang Steuern, n. 366, p. 2452 s.).
Se i coeredi si accordano
in merito alle quote ereditarie nell’ambito di una procedura di conciliazione, la
transazione (giudiziaria) intervenuta ha l’effetto di una decisione passata in
giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). La stessa non ha tuttavia effetto vincolante
per l’autorità fiscale, ai fini della tassazione dell’imposta di successione.
Le autorità di tassazione sono pertanto libere di stabilire l’imposta di
successione sulla base delle quote ereditarie e non fondandosi su un accordo
consensuale al termine di una procedura di conciliazione (Tarolli/Heuberger, in: Abt/Weibel [a
cura di], Praxiskommentar Erbrecht, 5a ed., Basilea 2023, Anhang
Steuern, n. 107, p. 2359, con riferimento alla sentenza del TF 2C_550/2019 del
28.
febbraio 2020).
3.2.2
La giurisprudenza della
Suprema Corte è tuttavia dell’avviso che l’efficacia degli accordi fra coeredi
ed eventuali altre parti debba essere riconosciuta anche ai fini dell’imposta
di successione, se, dal punto di vista delle parti, sussistevano incertezze in
merito alla validità di una disposizione per causa di morte o a liberalità tra
vivi da computare e purché la transazione non sia insolita né manifestamente
finalizzata a pregiudicare gli interessi del fisco (Fischer/Ramp/Trutmann, loc. cit., § 10, n. 59, p. 84; Niederer/Leistner, loc. cit.; Tarolli/Heuberger, loc. cit., con
riferimento alla giurisprudenza ed in particolare a DTF 105 Ib 54 consid. 3; v. anche Vogel,
Steuerliche Fallstricke bei der Nachlassplanung und Erbteilung, in: AJP 2025 p.
3.
ss., in particolare p. 8; Iten, Die
steuerliche Behandlung von Querschenkungen in der Erbteilung, in: TREX 2021 p.
232.
ss.).
3.2.3
Una donazione traversale è
esclusa anche nel caso della rinuncia alla successione da parte di un erede.
Gli eredi legittimi ed
istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1
CC) nel termine di tre mesi (art. 567 CC). A norma dell’art. 570 cpv. 1 e 2 CC,
la rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità competente
e deve essere senza condizioni né riserve. Se l’erede non rinuncia entro il
termine fissato, egli acquista incondizionatamente l’eredità (art. 571 cpv. 1
CC).
Nel Canton Ticino,
l’autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è il Pretore
(art. 86a cpv. 1 lett. d LAC).
Se esistono disposizioni a
causa di morte, la parte a cui l’istituito rinuncia passa ai prossimi eredi
legittimi del defunto, eccetto ché una diversa intenzione non risulti dalla
disposizione (art. 572 cpv. 2 CC).
Ai fini dell’imposta di
successione, viene pertanto assoggettato il trasferimento patrimoniale dal de
cuius al coerede che beneficia della rinuncia, mentre non viene considerato
il rapporto fra l’erede che rinuncia e quello che beneficia della rinuncia (Fischer/Ramp/Trutmann, loc. cit., § 10,
n. 62, p. 84 s.).
È riservato tuttavia il
caso dell’elusione fiscale. Il Tribunale federale ha considerato abusiva per
esempio la rinuncia all’eredità da parte del fratello del de cuius a
favore della madre comune, in considerazione del fatto che nei mesi successivi
quest’ultima aveva fatto donazioni a favore del figlio per un importo
complessivo pari a quello della successione che aveva rifiutato (Fischer/Ramp/Trutmann, loc. cit., § 10,
n. 63, p. 85, con riferimento alla sentenza 2D_40/2016 del 17 maggio 2017).
Se il coerede non rinuncia
ufficialmente alla successione, ma lascia volontariamente la sua quota ad uno o
più eredi, fiscalmente si ritiene che vi sia una donazione. L’imposta di
successione è dovuta in tal caso dall’erede che ha rinunciato, sulla quota che
avrebbe ereditato, in base al grado di parentela. È poi dovuta anche l’imposta
di donazione, a dipendenza del grado di parentela fra l’erede che ha rinunciato
e quello che ne ha beneficiato, con la conseguenza che la rinuncia può
comportare anche il pagamento di due imposte (Tarolli/Heuberger,
loc. cit., n. 114, p. 2361).
3.3
Tornando al caso in esame,
il de cuius aveva istituito il figlio __________ e la sorella RI 1 quali
eredi e ne aveva definito le spettanti frazioni nel suo patrimonio: ¾ al figlio
e il restante ¼ alla ricorrente.
Con il certificato
ereditario rilasciato l’11 gennaio 2016, il Pretore ha attestato che gli unici
eredi della successione di fu __________ erano il figlio __________ e la sorella
RI 1 (zia di __________).
In primo luogo, non vi è
alcun documento che attesti un’eventuale rinuncia (ufficiale) alla successione.
D’altronde, se vi fosse stata, non sarebbe stato necessario il “contratto di
divisione” stipulato quasi due anni dopo l’apertura della successione. Pertanto,
entrambi gli eredi istituiti hanno acquisito l’eredità di __________.
Il successivo “contratto
di divisione”, stipulato a quasi due anni dal decesso di __________ per metter
fine ad una procedura giudiziaria avviata da __________, non cambia la posizione
fiscale della ricorrente quale erede istituita: le disposizioni testamentarie
fin dall’inizio erano chiare sia per portata sia per validità e non avevano
necessità alcuna di essere precisate dalle parti. L’insorgente non dimostra in
alcun modo che i testamenti del de cuius lasciassero sussistere
incertezze in merito alla validità di una disposizione per causa di morte. Non
risulta in particolare che l’istituzione di erede della contribuente abbia leso
la quota legittima del nipote. Non è in tal modo adempiuto il presupposto, cui
la giurisprudenza subordina eccezionalmente il riconoscimento, anche ai fini
dell’imposta di successione, degli accordi fra coeredi.
Ne consegue che la
decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha assoggettato
all’imposta di successione il trasferimento patrimoniale dal defunto __________
alla ricorrente, è legittima.
4.
Per quanto concerne
infine la richiesta di condono dell’imposta, contenuta nel ricorso, la
competenza non è della Camera di diritto tributario.
Per l’art. 246 LT, al
contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta,
dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso,
gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. La
domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei mezzi di prova
necessari, va presentata all’autorità competente, che decide sentito l’avviso
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente. L’autorità
fiscale può rinunciare al preavviso del Municipio quando il condono ha per
oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le
imposte ordinarie, nei casi di poco conto (art. 246 cpv. 1 e 2 LT). La domanda
di condono o facilitazioni di pagamento non sospende l’obbligo di pagamento,
salvo decisione contraria dell’autorità competente (art. 246 cpv. 4 LT).
Per questo aspetto, si
rinvia la ricorrente all’autorità competente in materia di condoni, ovvero all’Ufficio
esazione e condoni della Divisione delle contribuzioni di Bellinzona (art. 22
cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT]; RL
640.110).
5.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese di procedura, ridotte al minimo data
l’eccezionalità del caso, sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 200.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: