80.2024.214
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che afferma di non avere ricevuto in precedenza un richiamo
14 gennaio 2025Italiano8 min
dell’indirizzo errato”. Ha altresì chiesto una proroga del termine per presentare
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.214
Lugano
14 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 ottobre 2024 contro la decisione del 26 settembre 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Non avendo RI
1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2023 entro il 30 giugno 2024, il 20 agosto
2024 l’RS 1 (in seguito: UT) le ha inviato un richiamo ed il 18 settembre 2024
l’ha diffidata ad adempiere i suoi obblighi ponendo a suo carico la tassa di
diffida di fr. 50.--.
B. La contribuente ha
impugnato la suddetta diffida con reclamo del 19 settembre 2024, postulandone
l’annullamento in quanto non avrebbe ricevuto il precedente richiamo “a causa
dell’indirizzo errato”. Ha altresì chiesto una proroga del termine per presentare
la dichiarazione d’imposta per il 2023.
C. Con decisione del
26 settembre 2024 l’UT, richiamati gli art. 198 LT e 124 LIFD secondo i quali “il
contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un
modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine”, ed
appurato che la diffida impugnata era stata recapitata alla contribuente il 19
settembre 2024, ha respinto il reclamo.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la richiesta di
annullare la diffida, sostenendo che il richiamo del 20 agosto 2024 sarebbe
stato inviato ad un indirizzo contenente l’indicazione di una casella postale
la quale non sarebbe più in uso della società da oltre due anni.
E. Nelle sue
osservazioni del 27 novembre 2024, l’UT chiede di respingere il reclamo
ribadendo gli argomenti già esposti nella decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso concreto, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali.
A questo proposito, va
ricordato che l’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante
notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a
presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno
ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la
dichiarazione d’imposta (198 cpv. 1 LT; art.
124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore dal 1.1.2024). Rispetto alla versione
in vigore fino alla fine del 2023, le disposizioni citate non parlano più di
modulo (cartaceo) per la compilazione della dichiarazione fiscale, perché la
dichiarazione può ora essere svolta anche completamente in elettronico.
Inoltre, vista la possibilità di presentare la dichiarazione d’imposta per via
elettronica, la legge prevede ora che l’invito a presentare la dichiarazione
d’imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, anche con una comunicazione personale in formato cartaceo o
elettronico. Di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il
codice di accesso (password) per la presentazione in forma elettronica.
(Messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023, cap. III.a.2,
p. 12).
Il contribuente deve
compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla
personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente
entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD). In deroga all’art. 198 cpv. 2 LT, le persone giuridiche
devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e
inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I
capoversi 3-5 si applicano per analogia (art. 198 cpv. 2bis LT).
Il contribuente che omette
di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione
d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art.
198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD).
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2201).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una
tassa di fr. 50.−.
1.3.
Ne consegue che il ricorso
è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta
cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, RI 1 lamenta di non aver ricevuto il richiamo del 20 agosto 2024,
con cui l’autorità le assegnava un termine scadente il 9 settembre 2024 per
presentare la dichiarazione d’imposta 2023. Sostiene che ciò sia probabilmente
dovuto al fatto che tale scritto riportasse un indirizzo di invio errato, e
meglio che indicasse quale recapito una casella postale non più in uso dalla
società.
Da parte sua l’UT, oltre a
produrre copia del richiamo 26 settembre 2024, ha rammentato il tenore degli
art. 198 LT e 124 LIFD, rilevando come la diffida oggetto di ricorso sia stata
recapitata per posta A Plus il 19 settembre 2024 e che fino a tale data non era
stata richiesta alcuna proroga.
2.2
Ora, la ricorrente
rientra fra quei contribuenti che sono obbligati a presentare la dichiarazione
d’imposta in formato elettronico. L’invito a presentare la dichiarazione è
quindi stato trasmesso alla contribuente non solo mediante notificazione
pubblica, come per tutti i contribuenti, ma anche tramite comunicazione
personale. In particolare, quando il 14 febbraio 2024 l’UT le ha notificato le
credenziali da utilizzare per effettuare l’invio online della dichiarazione
d’imposta e dei relativi allegati, l’ha formalmente invitata ad adempiere il
proprio obbligo procedurale di inviare la dichiarazione entro il 30 giugno
2024.
Non avendo la contribuente inviato la dichiarazione entro il termine
impartitole, l’autorità fiscale le ha dapprima inviato un richiamo e poi, il 18
settembre 2024, l’ha diffidata a rimediarvi entro il 6 ottobre 2024, ponendo a
suo carico una tassa di diffida di fr. 50.–.
Ne consegue che, dopo che
la contribuente aveva lasciato trascorrere il termine attribuitole mediante
comunicazione personale, erano adempiuti i presupposti per l’invio della
diffida prevista dalla legge.
2.3
In queste circostanze poco
importa che la ricorrente sostenga di non aver ricevuto il richiamo del 20
agosto 2024, mediante il quale è stata invitata a presentare la dichiarazione
d’imposta entro il 9 settembre 2024.
Come visto infatti, la legge non prevede che la diffida debba
essere preceduta da un richiamo né che la multa per violazione degli obblighi procedurali
presupponga, oltre che una diffida, l’invio di un richiamo. Nel caso dell’obbligo di presentare la
dichiarazione d’imposta, si è già constatato che l’invito avviene tramite
notificazione pubblica (per es. mediante pubblicazione sul foglio ufficiale o
sui quotidiani) oppure comunicazione personale o invio del modulo ai sensi degli
articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD. In assenza d’invio della
dichiarazione d’imposta oppure di presentazione di un modulo incompleto, il
contribuente è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine, in applicazione
degli articoli 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD (cfr., nel dettaglio, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a
ediz., Basilea 2022, n. 46 ss. ad
art. 124 LIFD, p. 2131 ss.).
La
circostanza che la contribuente non abbia ricevuto il richiamo del 20 agosto
2024, mediante il quale è stata invitata ad inviare la dichiarazione d’imposta
IC e IFD 2023 ed i relativi allegati entro il 9 settembre 2024, non può
pertanto invalidare la decisione qui impugnata.
3.
Ne consegue che il ricorso
deve essere respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le
spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le
spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: