80.2024.218
Procedura: ricorso, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto, condizioni per porre la tassa di giustizia a carico del ricorrente
6 dicembre 2024Italiano4 min
impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.218
Lugano
6 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Nicola Respini (in sostituzione di Raffaele Guffi,
ricusatosi), Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 novembre 2024 contro la decisione del 16 ottobre 2024 in materia di IC
e IFD 2022.
Fatti
Fatti
- non avendo presentato la
dichiarazione d’imposta 2022, l’avv. RI 1 è stato sottoposto a tassazione
d’ufficio e, con decisione del 5 giugno 2024, l’RS 1 (UT) ha commisurato il suo
reddito imponibile in fr. 275'200.– per l’IC ed in fr. 280’000.– per l’IFD;
- con reclamo del 2 luglio
2024, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2022;
- con decisione del 16
ottobre 2024, l’RS 1 ha accolto il reclamo del contribuente, riducendo il
reddito imponibile a fr. 230'000.– per l’IC e fr. 233'500.– per l’IFD;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 postula la deduzione dal reddito
imponibile dell’importo di fr. 155'312.–, corrispondente alle spese volte al
risparmio d’energia e alla protezione dell’ambiente, non dedotte nel periodo
fiscale 2020 ma riportabili al periodo fiscale 2022 secondo l’art. 31 cpv. 2bis
LT;
- con decisione del 27
novembre 2024, l’UT ha notificato al ricorrente una nuova decisione dopo
reclamo, ammettendo in deduzione le spese di manutenzione fatte valere con il
ricorso.
Diritto
- secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può
consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione
impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
- mentre la legge tributaria
cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.
58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della
sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica
Considerandi
all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di
una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);
- l’art. 58 PA non è
tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di
imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;
- il Tribunale federale ha
peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie
della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le
norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
- nulla
impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di
tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata
impugnata dal contribuente;
- il principio
secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa
di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo
dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale
della procedura amministrativa;
- tornando alla fattispecie
in discussione, il 27 novembre 2024 l’autorità fiscale ha sostanzialmente
accolto la richiesta del contribuente, ammettendo in deduzione le spese di
manutenzione richieste;
- di conseguenza, su questo
presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto;
- nondimeno, si giustifica
di porre a carico dell’insorgente la tassa di giustizia e le spese di
procedura;
- infatti, l’art. 231 cpv. 3
LT prevede che la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla
Camera di diritto tributario siano poste totalmente o parzialmente a carico del
ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,
avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di
reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario;
- come ricordato, infatti,
il contribuente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta e poi, quando ha inoltrato la
dichiarazione insieme al reclamo, non ha fatto valere le spese di manutenzione
riportate dal periodo fiscale 2020.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo
d’oggetto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del
ricorrente.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: