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Decisione

80.2024.218

Procedura: ricorso, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto, condizioni per porre la tassa di giustizia a carico del ricorrente

6 dicembre 2024Italiano4 min

impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.218

Lugano

6 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Nicola Respini (in sostituzione di Raffaele Guffi,

ricusatosi), Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 novembre 2024 contro la decisione del 16 ottobre 2024 in materia di IC

e IFD 2022.

Fatti

Fatti

- non avendo presentato la

dichiarazione d’imposta 2022, l’avv. RI 1 è stato sottoposto a tassazione

d’ufficio e, con decisione del 5 giugno 2024, l’RS 1 (UT) ha commisurato il suo

reddito imponibile in fr. 275'200.– per l’IC ed in fr. 280’000.– per l’IFD;

- con reclamo del 2 luglio

2024, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2022;

- con decisione del 16

ottobre 2024, l’RS 1 ha accolto il reclamo del contribuente, riducendo il

reddito imponibile a fr. 230'000.– per l’IC e fr. 233'500.– per l’IFD;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 postula la deduzione dal reddito

imponibile dell’importo di fr. 155'312.–, corrispondente alle spese volte al

risparmio d’energia e alla protezione dell’ambiente, non dedotte nel periodo

fiscale 2020 ma riportabili al periodo fiscale 2022 secondo l’art. 31 cpv. 2bis

LT;

- con decisione del 27

novembre 2024, l’UT ha notificato al ricorrente una nuova decisione dopo

reclamo, ammettendo in deduzione le spese di manutenzione fatte valere con il

ricorso.

Diritto

- secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può

consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione

impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);

- mentre la legge tributaria

cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.

58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della

sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica

Considerandi

all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la

trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di

una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

- l’art. 58 PA non è

tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di

imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;

- il Tribunale federale ha

peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie

della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le

norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

- nulla

impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di

tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata

impugnata dal contribuente;

- il principio

secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa

di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo

dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale

della procedura amministrativa;

- tornando alla fattispecie

in discussione, il 27 novembre 2024 l’autorità fiscale ha sostanzialmente

accolto la richiesta del contribuente, ammettendo in deduzione le spese di

manutenzione richieste;

- di conseguenza, su questo

presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto;

- nondimeno, si giustifica

di porre a carico dell’insorgente la tassa di giustizia e le spese di

procedura;

- infatti, l’art. 231 cpv. 3

LT prevede che la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla

Camera di diritto tributario siano poste totalmente o parzialmente a carico del

ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,

avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di

reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto

tributario;

- come ricordato, infatti,

il contribuente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver

presentato la dichiarazione d’imposta e poi, quando ha inoltrato la

dichiarazione insieme al reclamo, non ha fatto valere le spese di manutenzione

riportate dal periodo fiscale 2020.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo

d’oggetto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico del

ricorrente.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: