80.2024.227
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, depressione causata da grave lutto, nessuna inabilità lavorativa
16 gennaio 2025Italiano12 min
della ditta individuale __________, con sede a __________, attiva nella produzione
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.227
80.2024.228
Lugano
16 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 novembre 2024 contro la decisione del 7 novembre 2024 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è stata titolare
della ditta individuale __________, con sede a __________, attiva nella produzione
artigianale di pane e viennoiserie (croissant, brioches, ecc.) e vendita
diretta senza consumazione sul posto di bevande e cibo. L’impresa è stata
radiata dal Registro di commercio il 12 aprile 2022.
Con decisioni del 29
dicembre 2023, l’RS 1 (UT) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD
2021 e 2022, nelle quali ha stabilito il reddito imponibile, per il 2021, in
fr. 92'800.-- sia per l’IC che per l’lFD e, per il 2022, in fr. 31'900.-- per
l’IC e in fr. 33'200.-- per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva ripreso il
reddito dell’attività lucrativa indipendente dichiarato dalla stessa
contribuente. La sostanza veniva commisurata in fr. 90'000.-- nel 2021 e in
fr.116'000.-- nel 2022.
B. In data 15 ottobre
2024 la contribuente presentava reclamo contro le decisioni di tassazione
IC/IFD 2021 e 2022, rimproverando all’autorità fiscale di non aver posto in
deduzione le spese legate all’esercizio della sua panetteria (in particolare le
spese di locazione, delle assicurazioni, dell’elettricità e dell’acquisto di
materie prime). Pur ammettendo quindi di aver ricevuto “le imposte (conguaglio
e calcolo definitivo)” il 31 gennaio 2024 e di averle pagate il 5 febbraio
2024, lamentava come le stesse sarebbero state “apparentemente basate sulla mia
dichiarazione fiscale che a tutta evidenza è stata compilata sbagliata”.
C. Con scritto del 18
ottobre 2024 l’UT rilevava la tardività del gravame, attribuendo all’insorgente
un termine scadente il 28 ottobre seguente per giustificare e documentare i
motivi di tale ritardo.
Con una comunicazione
datata 22 ottobre 2024, la contribuente spiegava che il ritardo era dovuto a un
grave lutto familiare avvenuto nel settembre 2023, il quale le aveva provocato
uno stato di depressione con conseguenti ripercussioni fisiche, portandola a
vivere una sorta di "assenza psicologica suoi miei doveri". Oltre a
sottolineare le difficoltà affrontate durante il periodo della pandemia da
COVID-19, ribadiva di aver sostenuto significative spese legate all’esercizio
della sua attività di panetteria, spese che, a suo dire, erano state
ingiustamente ignorate dall’autorità fiscale.
D. Con decisione del 7
novembre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo presentato in quanto
tardivo, ritenendo che quanto esposto dalla contribuente non fosse sufficiente
“a sanare il vizio di forma”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ammette di aver ricevuto la
decisione di tassazione 2021 “inizio gennaio 2024” e di aver “fatto fiducia al
sistema”, pagando le imposte richieste. Il 3 ottobre 2024 tuttavia avrebbe
ricevuto le decisioni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, con cui le
veniva chiesto il pagamento di contributi per fr. 11'716.30 più interessi di
mora. Ribadisce di aver subìto un grave lutto nel 2023 e allega un certificato
della dr.ssa med. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, e un attestato
di presa a carico della psicologa __________. Ribadisce inoltre come l’autorità
fiscale abbia commesso un errore basandosi su una dichiarazione fiscale da lei
compilata in modo inesatto.
F. Con osservazioni del
14 novembre 2024, l’UT ha chiesto di “voler respingere il gravame” non
ritenendo giustificata la restituzione dei termini di reclamo.
In un ulteriore scritto
del 19 novembre 2024, la contribuente ha ribadito i propri argomenti ricorsuali.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
L’autorità resistente ha
dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 1 siccome tardivo: le
ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini – di
natura medica – non sarebbero infatti sufficienti.
Si tratta di verificare
preliminarmente se il reclamo presentato dalla contribuente era tardivo. In
caso positivo occorre valutare se siano date le condizioni per una restituzione dei
termini.
2.2
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica.
2.3
In concreto, la stessa
ricorrente ammette che la decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 29 dicembre
2023.
le è stata notificata nel mese di gennaio del 2024 (“mi è arrivata in buca
lettere inizio gennaio 2024”), per poi saldare il debito d’imposta il 5
febbraio seguente.
La missiva del 15 ottobre
2024.
non può in quindi essere considerata come reclamo tempestivo. Resta
pertanto da verificare se siano dati i motivi per una restituzione del
termine.
3.
3.1.
Per
l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato
che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
L’art.
133.
cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive
soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,
malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di
presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui
gli impedimenti sono cessati.
Entro
il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è
cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei
termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato
tempestivamente (Locher, Kommentar
DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti
citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133
LIFD).
Di
principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del
termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013
del 17.12.2013, consid. 7.1.).
3.2
Con scritto del 22 ottobre
2024, in risposta alla richiesta dell’UT di giustificare il ritardo nella
presentazione del reclamo, l’insorgente ha spiegato all’autorità fiscale che un
grave lutto familiare, avvenuto nel settembre 2023, le aveva causato uno stato
di depressione. Tale condizione, oltre a provocarle significative ripercussioni
quali insonnia e amenorrea, l’aveva portata a vivere una sorta di "assenza
psicologica rispetto ai propri doveri".
3.3
Se una malattia viene
invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da
impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire
mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della
libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia
sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una
malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo
la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un
certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che
l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera
colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere
l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento
incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020
consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
3.4
Malattie
o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei
termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità
processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed.,
Basilea 2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).
In
particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26 giugno 2012,
consid. 3.1, ha specificato come la malattia possa essere considerata come un
impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del
termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la
parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo
oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È
capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di
agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due
elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso,
l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e
meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole,
secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non
deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto
determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà
richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della
capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente
è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra
le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione
simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da
avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione,
effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia
mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati,
che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto,
tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un
profano.
La
prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella
pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base
dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo
se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento
della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza
mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la
capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi
ultimi casi, la presunzione è capovolta
3.5
3.5.1
Nel
caso che qui ci occupa, come ammesso dalla stessa ricorrente, quest’ultima,
nonostante l’indubbia sofferenza, ha continuato ad esercitare un’attività
lavorativa (cfr. scritto del 22 ottobre 2024, p. 2).
Quanto
ai referti medici agli atti, gli stessi non attestano un’alterazione delle
facoltà mentali della ricorrente tali da precluderle di agire ragionevolmente o
perlomeno di delegare a terzi la verifica della notifica di tassazione ricevuta
nel gennaio 2024 e di presentare reclamo.
La
dr.ssa med. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, ha infatti unicamente
attestato, il 12 gennaio 2024, che ella non era più in grado di proseguire la
formazione al “Centre de formation Médical Massage” di __________.
L’
“attestation de suivi psycholgique” della psicologa __________ del 8 novembre
2024.
invece attesta un processo di accompagnamento psicologico nell’ambito di
un lutto patologico, con manifestazione di sintomi quali intensa tristezza,
difficoltà di adattamento alla vita quotidiana e sintomi ansiosi.
Non
è stata certificata nessuna inabilità lavorativa.
3.5.2
Dal
certificato medico deve risultare perché e in che misura l’interessato non è
stato in grado di eseguire l’atto nel rispetto del termine a causa dei motivi
di salute e non ha potuto affidare ad altri il compito in questione (sentenza del
Tribunale amministrativo del Canton Zurigo n. SB.2012.00099 del 12.12.2012,
consid. 2.3.; sentenza TF 2A.429/2004 del 3.8.2004, consid. 2; sentenza Corte di
giustizia del Canton Ginevra n. ATA/660/2015 del 23.6.2015).
Ora,
senza voler mettere in dubbio il vissuto traumatico della ricorrente, sulla
base dell’attestato medico e dell’attestato di presa a carico psicologica non è
possibile concludere che, a causa del suo stato di salute, al momento della
ricezione della notifica di tassazione non poteva lei stessa, e neppure un
terzo da lei delegato, procedere all’impugnazione della decisione.
Dallo
svolgimento dei fatti è peraltro piuttosto evidente che ciò che ha determinato
l’interposizione del reclamo nel mese di ottobre del 2024 è stata l’avvenuta
notificazione alla ricorrente, da parte della Cassa di compensazione AVS, della
decisione relativa al calcolo dei contributi. L’importo richiesto ha
verosimilmente indotto la contribuente a verificare la propria dichiarazione
d’imposta e le decisioni di tassazione ormai passate in giudicato.
3.6
Motivo
per cui, l’autorità fiscale ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile,
non essendo adempiuti i motivi per una restituzione dei termini.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: