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Decisione

80.2024.227

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, depressione causata da grave lutto, nessuna inabilità lavorativa

16 gennaio 2025Italiano12 min

della ditta individuale __________, con sede a __________, attiva nella produzione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.227

80.2024.228

Lugano

16 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 8 novembre 2024 contro la decisione del 7 novembre 2024 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è stata titolare

della ditta individuale __________, con sede a __________, attiva nella produzione

artigianale di pane e viennoiserie (croissant, brioches, ecc.) e vendita

diretta senza consumazione sul posto di bevande e cibo. L’impresa è stata

radiata dal Registro di commercio il 12 aprile 2022.

Con decisioni del 29

dicembre 2023, l’RS 1 (UT) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD

2021 e 2022, nelle quali ha stabilito il reddito imponibile, per il 2021, in

fr. 92'800.-- sia per l’IC che per l’lFD e, per il 2022, in fr. 31'900.-- per

l’IC e in fr. 33'200.-- per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva ripreso il

reddito dell’attività lucrativa indipendente dichiarato dalla stessa

contribuente. La sostanza veniva commisurata in fr. 90'000.-- nel 2021 e in

fr.116'000.-- nel 2022.

B. In data 15 ottobre

2024 la contribuente presentava reclamo contro le decisioni di tassazione

IC/IFD 2021 e 2022, rimproverando all’autorità fiscale di non aver posto in

deduzione le spese legate all’esercizio della sua panetteria (in particolare le

spese di locazione, delle assicurazioni, dell’elettricità e dell’acquisto di

materie prime). Pur ammettendo quindi di aver ricevuto “le imposte (conguaglio

e calcolo definitivo)” il 31 gennaio 2024 e di averle pagate il 5 febbraio

2024, lamentava come le stesse sarebbero state “apparentemente basate sulla mia

dichiarazione fiscale che a tutta evidenza è stata compilata sbagliata”.

C. Con scritto del 18

ottobre 2024 l’UT rilevava la tardività del gravame, attribuendo all’insorgente

un termine scadente il 28 ottobre seguente per giustificare e documentare i

motivi di tale ritardo.

Con una comunicazione

datata 22 ottobre 2024, la contribuente spiegava che il ritardo era dovuto a un

grave lutto familiare avvenuto nel settembre 2023, il quale le aveva provocato

uno stato di depressione con conseguenti ripercussioni fisiche, portandola a

vivere una sorta di "assenza psicologica suoi miei doveri". Oltre a

sottolineare le difficoltà affrontate durante il periodo della pandemia da

COVID-19, ribadiva di aver sostenuto significative spese legate all’esercizio

della sua attività di panetteria, spese che, a suo dire, erano state

ingiustamente ignorate dall’autorità fiscale.

D. Con decisione del 7

novembre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo presentato in quanto

tardivo, ritenendo che quanto esposto dalla contribuente non fosse sufficiente

“a sanare il vizio di forma”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ammette di aver ricevuto la

decisione di tassazione 2021 “inizio gennaio 2024” e di aver “fatto fiducia al

sistema”, pagando le imposte richieste. Il 3 ottobre 2024 tuttavia avrebbe

ricevuto le decisioni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, con cui le

veniva chiesto il pagamento di contributi per fr. 11'716.30 più interessi di

mora. Ribadisce di aver subìto un grave lutto nel 2023 e allega un certificato

della dr.ssa med. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, e un attestato

di presa a carico della psicologa __________. Ribadisce inoltre come l’autorità

fiscale abbia commesso un errore basandosi su una dichiarazione fiscale da lei

compilata in modo inesatto.

F. Con osservazioni del

14 novembre 2024, l’UT ha chiesto di “voler respingere il gravame” non

ritenendo giustificata la restituzione dei termini di reclamo.

In un ulteriore scritto

del 19 novembre 2024, la contribuente ha ribadito i propri argomenti ricorsuali.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità resistente ha

dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 1 siccome tardivo: le

ragioni addotte per richiedere la restituzione dei termini – di

natura medica – non sarebbero infatti sufficienti.

Si tratta di verificare

preliminarmente se il reclamo presentato dalla contribuente era tardivo. In

caso positivo occorre valutare se siano date le condizioni per una restituzione dei

termini.

2.2

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica.

2.3

In concreto, la stessa

ricorrente ammette che la decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 29 dicembre

2023.

le è stata notificata nel mese di gennaio del 2024 (“mi è arrivata in buca

lettere inizio gennaio 2024”), per poi saldare il debito d’imposta il 5

febbraio seguente.

La missiva del 15 ottobre

2024.

non può in quindi essere considerata come reclamo tempestivo. Resta

pertanto da verificare se siano dati i motivi per una restituzione del

termine.

3.

3.1.

Per

l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato

che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

L’art.

133.

cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive

soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,

malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di

presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui

gli impedimenti sono cessati.

Entro

il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è

cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei

termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato

tempestivamente (Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti

citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD).

Di

principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del

termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013

del 17.12.2013, consid. 7.1.).

3.2

Con scritto del 22 ottobre

2024, in risposta alla richiesta dell’UT di giustificare il ritardo nella

presentazione del reclamo, l’insorgente ha spiegato all’autorità fiscale che un

grave lutto familiare, avvenuto nel settembre 2023, le aveva causato uno stato

di depressione. Tale condizione, oltre a provocarle significative ripercussioni

quali insonnia e amenorrea, l’aveva portata a vivere una sorta di "assenza

psicologica rispetto ai propri doveri".

3.3

Se una malattia viene

invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da

impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire

mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della

libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia

sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una

malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo

la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un

certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che

l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera

colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere

l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento

incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020

consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).

3.4

Malattie

o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei

termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità

processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed.,

Basilea 2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).

In

particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26 giugno 2012,

consid. 3.1, ha specificato come la malattia possa essere considerata come un

impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del

termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la

parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo

oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È

capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di

agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due

elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso,

l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e

meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole,

secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non

deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto

determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà

richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della

capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente

è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra

le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione

simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da

avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione,

effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia

mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati,

che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto,

tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un

profano.

La

prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella

pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base

dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo

se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento

della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza

mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la

capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi

ultimi casi, la presunzione è capovolta

3.5

3.5.1

Nel

caso che qui ci occupa, come ammesso dalla stessa ricorrente, quest’ultima,

nonostante l’indubbia sofferenza, ha continuato ad esercitare un’attività

lavorativa (cfr. scritto del 22 ottobre 2024, p. 2).

Quanto

ai referti medici agli atti, gli stessi non attestano un’alterazione delle

facoltà mentali della ricorrente tali da precluderle di agire ragionevolmente o

perlomeno di delegare a terzi la verifica della notifica di tassazione ricevuta

nel gennaio 2024 e di presentare reclamo.

La

dr.ssa med. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, ha infatti unicamente

attestato, il 12 gennaio 2024, che ella non era più in grado di proseguire la

formazione al “Centre de formation Médical Massage” di __________.

L’

“attestation de suivi psycholgique” della psicologa __________ del 8 novembre

2024.

invece attesta un processo di accompagnamento psicologico nell’ambito di

un lutto patologico, con manifestazione di sintomi quali intensa tristezza,

difficoltà di adattamento alla vita quotidiana e sintomi ansiosi.

Non

è stata certificata nessuna inabilità lavorativa.

3.5.2

Dal

certificato medico deve risultare perché e in che misura l’interessato non è

stato in grado di eseguire l’atto nel rispetto del termine a causa dei motivi

di salute e non ha potuto affidare ad altri il compito in questione (sentenza del

Tribunale amministrativo del Canton Zurigo n. SB.2012.00099 del 12.12.2012,

consid. 2.3.; sentenza TF 2A.429/2004 del 3.8.2004, consid. 2; sentenza Corte di

giustizia del Canton Ginevra n. ATA/660/2015 del 23.6.2015).

Ora,

senza voler mettere in dubbio il vissuto traumatico della ricorrente, sulla

base dell’attestato medico e dell’attestato di presa a carico psicologica non è

possibile concludere che, a causa del suo stato di salute, al momento della

ricezione della notifica di tassazione non poteva lei stessa, e neppure un

terzo da lei delegato, procedere all’impugnazione della decisione.

Dallo

svolgimento dei fatti è peraltro piuttosto evidente che ciò che ha determinato

l’interposizione del reclamo nel mese di ottobre del 2024 è stata l’avvenuta

notificazione alla ricorrente, da parte della Cassa di compensazione AVS, della

decisione relativa al calcolo dei contributi. L’importo richiesto ha

verosimilmente indotto la contribuente a verificare la propria dichiarazione

d’imposta e le decisioni di tassazione ormai passate in giudicato.

3.6

Motivo

per cui, l’autorità fiscale ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile,

non essendo adempiuti i motivi per una restituzione dei termini.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: