Lexipedia

Decisione

80.2024.229

Deduzioni: spese professionali, Wochenaufenthalter, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzi pubblici, spese supplementari di alloggio

5 febbraio 2025Italiano21 min

quale “project manager” presso la ditta __________di __________, precedentemente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.229

80.2024.230

Lugano

5 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 novembre 2024 contro la decisione del 16 ottobre 2024 in materia di IC

e IFD 2023.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, impiegato

quale “project manager” presso la ditta __________di __________, precedentemente

domiciliato a __________, ha trasferito il proprio domicilio a __________ a

partire dal 1° luglio 2022.

b.

Nella dichiarazione d’imposta

2022, nel modulo 4 relativo alle spese professionali il contribuente faceva

valere una deduzione di fr. 3'860.-- per l’abbonamento del mezzo pubblico di

trasporto indicando quale luogo di domicilio __________ e quale luogo di lavoro

__________.

c.

Nella dichiarazione d’imposta

2023, oggetto della presente procedura, RI 1 dichiarava un reddito imponibile

complessivo di fr. 52'761.--. A titolo di spese professionali chiedeva, tra le

altre, la deduzione di fr 18’902.--, in ragione di 88 trasferte svolte fra il

domicilio di __________ ed il luogo di lavoro a __________.

B. Notificandogli la

tassazione IC e IFD 2023, con decisione del 30 maggio 2024, l’RS 1 (in seguito:

UT) commisurava il reddito imponibile in fr. 67'800.-- per l’IC e in fr.

71'200.-- per l’IFD. Per quanto qui d’interesse, l’autorità ammetteva in

deduzione le spese per l’abbonamento del mezzo pubblico nella misura di fr.

3'860.-- per l’IC e di fr. 3'200.-- per l’IFD.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione con reclamo del 3 giugno 2024, sostenendo che

la scelta di utilizzare il veicolo privato fosse “dettata dalla necessità di

una maggiore flessibilità e dalla significativa riduzione dei tempi di

percorrenza”. In particolare adduceva quali svantaggi del mezzo pubblico l’insufficienza

dei collegamenti rispetto ai propri orari di lavoro oltre alle numerose

interruzioni del traffico ferroviario, con conseguente prolungamento dei tempi

di viaggio. L’auto, d’altro canto, oltre a ridurre notevolmente il tempo di

percorrenza, gli avrebbe garantito appunto una maggiore flessibilità.

D. Con decisione del 16

ottobre 2024, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo con la seguente

motivazione:

“Considerato il reclamo

inoltrato contro le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta

federale diretta, a motivo del mancato riconoscimento delle spese di trasporto

dal luogo di domicilio al luogo di lavoro con il mezzo privato, analizzato

quanto prodotto dalla [sic] contribuente e quanto accertato in prima istanza,

nonché la sentenza 80.2014.172 emessa in data 06.10.2014 dalla Camera di

Diritto Tributario, si fa notare che, in caso di rientro settimanale al

domicilio la deduzione del mezzo privato deve rappresentare l'eccezione; è

infatti lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio"

supplementare, e, meglio, anche una sensibile dilazione del tempo di

percorrenza.

La richiesta di concedere in

deduzione le spese di trasporto con mezzo privato dal luogo di domicilio al

luogo di lavoro non può essere accolta.

La giurisprudenza ha già avuto

modo di sottolineare che proprio nel caso di pendolari settimanali si può

pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile

vicino al luogo di lavoro.”

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da __________,

contesta nuovamente il mancato riconoscimento delle spese per le 88 trasferte con

il veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa. Spiega di

lavorare in “home office”, da casa o presso la sede di __________, per

tre giorni a settimana e di doversi recare una o due volte a settimana “sul

posto di lavoro a __________”. A torto l’autorità di tassazione lo avrebbe

quindi considerato un frontaliere settimanale. Assevera inoltre l’insorgente

che la sua attività manageriale risulterebbe incompatibile con l’uso del mezzo

pubblico ribadendo le argomentazioni di reclamo. Evidenzia infine come, essendo

la sede di lavoro contrattuale __________, il datore di lavoro non gli rimborsi

alcuna spesa di trasferta.

F. Nelle proprie

osservazioni del 18 novembre 2024, l’UT chiede la conferma della decisione su

reclamo. Oltre ad evidenziare come il contribuente sia arrivato a __________ da

__________, luogo nei pressi della sede di lavoro di __________, dove dichiara

di doversi recare per 88 giorni a settimana, rileva come lo stesso contribuente

nel reclamo abbia sostanzialmente sostenuto di utilizzare il mezzo privato per

la maggiore flessibilità offerta e per il guadagno di tempo conseguito. Sottolinea

infine come nel 2022 il contribuente abbia chiesto la deduzione per il mezzo

pubblico.

Diritto

1. Il ricorrente

contesta di essere un “Wochenaufenthalter” e lamenta il mancato

riconoscimento della deduzione delle spese per l’utilizzo del veicolo privato per

la trasferta dal suo domicilio al luogo di lavoro, presso il quale deve recarsi

(quasi) bisettimanalmente, e viceversa.

Considerandi

2.

2.1

Secondo l’art. 26 cpv. 1

LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto

necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3300

franchi.

2.2

Con l’approvazione, nel

2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013

concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria

(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema

per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento

dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato

modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese

di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo

massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).

Il 6 marzo 2015 è stata

modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente

ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella

versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per

il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa

dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a

LIFD).

L’art. 5 cpv. 2 precisa

che sono considerati costi deducibili:

a. le spese

necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b. i costi

necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo

privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è

ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

2.3

Per quanto concerne l’IFD,

il ricorso in punto alla contestazione della deduzione per le spese di

trasporto dev’essere respinto, per il semplice fatto che al ricorrente è già

stata concessa la deduzione massima di fr. 3'200.--.

3.

3.1.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese

professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che

“per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono

stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato”

(art. 25 cpv. 2 LT).

L’art. 9 cpv. 1 della

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili

complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le

deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo

di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase

LAID). Diversamente

da altri cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per

la deduzione delle spese di trasporto.

3.2

Secondo l’art. 3 cpv. 1

del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL

640.220; quello valido per il periodo fiscale 2023 qui in esame è del 7

dicembre 2022), sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di

mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […];

c) per l’uso di una

motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata:

le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2

del Decreto esecutivo citato).

3.3

In base alla

giurisprudenza, il ricorso all’uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente

esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la

prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o

dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si

situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici

oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della

professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere

inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del

trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno,

rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di

trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile

(sentenza del TF 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza

citata).

3.4

Il riconoscimento della

deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve

dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in

relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il

rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti

qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del

tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza

considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni

invernali del fondo stradale.

In altre parole, il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n.

80.95.00217

del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

3.5

Quando si tratta di

stabilire se sia possibile e esigibile da un contribuente che intraprenda

quotidianamente la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, il Tribunale

federale afferma che la durata della trasferta non è l’unico elemento

determinante, ma che si deve verificare, nel singolo caso, se l’ora di inizio e

di fine del lavoro permette di pretendere un rientro giornaliero, qual è la

durata del lavoro, se il tempo di lavoro (fisso o flessibile, fasce orarie

obbligatorie) lascia al contribuente un certo margine in relazione al rientro

al domicilio, se si tratta di un lavoro a tempo parziale, oppure in quale modo

la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro possa ragionevolmente essere

intrapresa (mezzo di trasporto pubblico o privato; frequente cambio di

tram/bus/treno) e se la trasferta possa essere in parte impiegata come tempo

per il riposo o per il lavoro (lunghi viaggi in treno) (sentenza 2A.224/2004

del 26 ottobre 2004 consid. 8.2). L’Alta Corte ha così deciso che si potesse

pretendere il rientro giornaliero di un impiegato domiciliato a Soletta, che

aveva un impiego a tempo pieno a Berna, con orario flessibile, e che doveva

affrontare una trasferta di circa 2 ore e mezzo al giorno, cambiando due volte

mezzo di trasporto (sentenza 2A.224/2004 del 26 ottobre 2004 consid. 8.4).

In un altro caso, il

Tribunale federale ha deciso che si può richiedere al contribuente di spostarsi

ogni giorno fino al suo luogo di lavoro, quando il luogo di domicilio e quello

di lavoro sono distanti solo circa dieci chilometri l’uno dall’altro ed il

tragitto può essere effettuato per mezzo dei trasporti pubblici (sentenza 12

marzo 1997, in: ASA 66 p. 632 = RDAF 1999 II p. 123).

La Suprema Corte ha invece

ritenuto che non è razionale che un contribuente percorra due volte al

giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra; pertanto,

ritenendo irragionevole la deduzione delle spese di viaggio invocata dal

ricorrente, ha confermato la decisione delle autorità di tassazione cantonali,

che avevano considerato il contribuente come un pendolare settimanale e gli

avevano riconosciuto di conseguenza la deduzione delle spese per una camera a

Ginevra, in sostituzione di quelle superiori per lo spostamento quotidiano

(sentenza n. 2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c).

Ad un contribuente domiciliato

a Ginevra, che svolgeva la sua attività a Zollikofen ed al quale l’autorità

fiscale cantonale aveva riconosciuto la deduzione della spesa per una camera e

per l’abbonamento generale delle FFS, l’Alta Corte ha poi negato la deduzione

delle spese per la trasferta con il veicolo privato, che egli invocava

argomentando che desiderava trascorrere alcune sere alla settimana con la

famiglia (sentenza n. 2P.64/2004 del 19 luglio 2004, in: RDAF 2004 II p. 251).

In un’altra sentenza, il

Tribunale federale ha ritenuto illogico che un contribuente percorra più di una

volta alla settimana un tragitto di andata e di ritorno di 160 chilometri

ciascuno; l’Alta Corte ha così confermato la decisione delle autorità

cantonali, riconoscendo unicamente la deduzione del costo di una camera, delle

spese supplementari per il vitto e della trasferta settimanale con il mezzo

pubblico (sentenza n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008).

3.6

Da parte sua, questa

Camera ha già avuto modo di giudicare irragionevole pretendere la deduzione

delle spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di

lavoro dista 125 chilometri, sottolineando inoltre la particolare situazione

che contraddistingue l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo (CDT n.

80.2006.76

del 14 giugno 2006). In un’altra decisione, questa Camera ha invece

giudicato ancora ragionevole un tragitto di andata e di ritorno quotidiano di

68.

chilometri ciascuno, specie se il contribuente vive ancora con i propri

genitori ed è in formazione (CDT n. 80.2008.127 del 3 marzo 2009).

La deduzione delle spese

di trasporto è stata negata anche nel caso di un contribuente, domiciliato a

Camorino, che esercitava un’attività dipendente a Oberbühren (SG), a una

distanza di circa 242 chilometri e con un tempo di percorrenza medio di 2 ore e

44.

minuti (CDT n. 80.2013.67 del 26 aprile 2013).

4.

4.1.

Nella fattispecie è

controversa la questione se il ricorrente possa pretendere la deduzione, per

l’IC, delle spese per spostarsi due volte la settimana con il mezzo privato da __________

a __________ e viceversa, oppure se la soluzione più idonea sia quella

prospettata dall’autorità di tassazione che, considerando il ricorrente un “Wochenaufenthalter”,

ha ammesso in deduzione il costo dell’abbonamento per l’impiego dei mezzi

pubblici di trasporto.

4.2

L’insorgente

è impiegato quale “project manager” presso la __________, con sede

contrattuale di lavoro a __________. Per quanto noto, il suo impiego è a tempo

pieno. Tuttavia, il datore di lavoro gli consente di svolgere la sua attività

per la maggior parte al suo domicilio (home working). È tuttavia tenuto

ad essere presente nella sua sede di servizio uno o due giorni alla settimana, a

seconda dei giorni in cui vengono programmati gli incontri a cui è tenuto a

partecipare. In particolare il ricorrente sostiene di aver percorso 88 volte

nel 2023, ovvero con una cadenza appunto di quasi due volte a settimana, il

percorso dal proprio domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Per

stabilire se il ricorrente possa essere qualificato Wochenaufenthalter,

si deve verificare se possa rientrare giornalmente al domicilio oppure se la

distanza fra domicilio e luogo di lavoro sia tale da consentirgli solo un

rientro settimanale, indipendentemente dalla possibilità di svolgere in parte

il lavoro da casa.

4.3

Ora,

il luogo di domicilio e quello di lavoro distano fra di loro 177 chilometri con

un tempo di percorrenza medio di 2 ore e 20 minuti di macchina (dati da: https://www.google.ch/maps,

consultato il 22 gennaio 2025). Tanto basta per escludere la postulata

deduzione delle spese di trasferta (praticamente) bisettimanale con il mezzo

privato. Infatti, si tratta di un tragitto che il Tribunale federale ha

ritenuto irragionevole percorrere con una tale frequenza.

La

soluzione che si impone in questa circostanza, ai sensi della citata

giurisprudenza, è quella di ammettere la deduzione per i costi di alloggio sul

luogo di lavoro e quelli di andata e ritorno dal domicilio una volta a

settimana. In altre parole, nel caso in esame non vi sono elementi che

impediscano di applicare la giurisprudenza ricordata in precedenza anche al

ricorrente. Benché i due giorni in cui l’insorgente è tenuto a presentarsi

presso la sede di lavoro ad __________ dipendano da come vengono programmati

gli incontri cui è tenuto a partecipare, si può infatti pretendere che,

quand’anche essi non siano consecutivi, egli alloggi ad __________ in attesa

del giorno di presenza obbligatorio successivo, per poi tornare al domicilio,

con il mezzo pubblico, una volta a settimana. Non esiste d’altronde alcun

diritto codificato a restare il più possibile al proprio domicilio.

4.4

Dal

momento che solo un viaggio di andata e ritorno settimanale deve essere

ammesso, in applicazione della giurisprudenza relativa ai pendolari settimanali,

è possibile per il ricorrente servirsi dei trasporti pubblici. Le località di __________

ed __________ risultano adeguatamente collegate dai mezzi pubblici. La

trasferta richiede mediamente 3 ore e 20 minuti circa (mentre dal 10 agosto

2023.

richiedeva verosimilmente un’ora circa aggiuntiva a causa della chiusura

della galleria di base del San Gottardo sino al 2 settembre 2024) e comporta generalmente

tre cambi (dati da: https://www.ffs.ch/orari

sito consultato il 21 gennaio 2025).

È

vero che la durata di percorrenza media in automobile è inferiore a quella

necessaria con il mezzo pubblico (almeno quando le condizioni viarie sono

ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli orari di punta

settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni

avverse nel periodo invernale, così come della particolare situazione che

contraddistingue l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo, la quale oltre

ad essere condizionata dai rischi stagionali legati all’esodo dei vacanzieri, proprio

nel periodo fiscale qui in oggetto è rimasta chiusa per un periodo di tempo

prolungato a causa di lavori di manutenzione) ma ciò non basta ancora a

giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle

particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter)

che deve affrontare una sola trasferta alla settimana di andata e ritorno.

Quanto

alle argomentazioni del ricorrente, relative ai suoi orari di lavoro

sfavorevoli, dovuti alla sua posizione professionale, le stesse non sono

comprovate e non appaiono decisive non essendo il criterio per ammettere la

deduzione per le spese per il mezzo privato quello della “comodità” ma quello

dell’“idoneità”.

4.5

La

qualifica del contribuente come Wochenaufenthalter consente anche di

rispondere all’obiezione contenuta nel ricorso, secondo cui gli orari svantaggiosi

dei mezzi pubblici non gli garantirebbero al mattino un collegamento idoneo, qualora,

come talvolta capiterebbe, fosse richiesta la sua presenza sul luogo di lavoro

a __________ prima delle 8 del mattino. Infatti, dal momento che, come accennato,

in virtù di tale qualifica si deve riconoscere al ricorrente la deduzione per i

costi di alloggio nei pressi del luogo di lavoro, in tale evenienza, egli

avrebbe la possibilità di prendere il mezzo pubblico la sera prima e

trascorrere la notte presso l’alloggio nelle vicinanze di __________.

Non

è peraltro superfluo osservare come lo stesso contribuente abbia ammesso nel

reclamo di aver “provato”, nel 2022, ad utilizzare i mezzi pubblici per le

proprie trasferte (all’epoca egli ha indicato di lavorare a __________, ad

appena 20 chilometri circa di distanza dall’attuale sede di lavoro __________),

rilevando come la scelta di utilizzare il veicolo privato nel periodo fiscale

seguente, sia stata “dettata dalla necessità di una maggiore flessibilità e

dalla significativa riduzione dei tempi di percorrenza”. A ben vedere, se

l’utilizzo del mezzo pubblico fosse risultato realmente incompatibile con gli

orari richiesti dall’attività professionale svolta dal ricorrente, egli se ne

sarebbe accorto nell’arco di poche trasferte ed avrebbe subito optato per

l’utilizzo del veicolo privato, ciò che non ha fatto continuando, secondo

quanto emerge dalla sua dichiarazione fiscale per l’anno in questione, a

servirsi del trasporto ferroviario per tutto l’arco del 2022.

Si

rileva del resto che quella di trasferirsi in __________ da __________ nel

2022, come emerge anche dall’e-mail del 7 novembre 2024 di __________ “senior

contract Manager” della __________, sia stata verosimilmente una scelta

presa dal contribuente, cui il datore di lavoro ha acconsentito a condizione

che egli garantisse una presenza di due volte a settimana presso la sede di __________.

Non

vi sono pertanto le condizioni per non ritenere adeguato l’uso del mezzo

pubblico.

5.

5.1.

Resta infine da

determinare la deduzione relativa alle spese di alloggio, cui ha diritto il

ricorrente. In effetti l’autorità fiscale, ha ritenuto (giustamente) che il contribuente

dovesse essere considerato un “Wochenaufenthalter” facendo inoltre riferimento,

nella decisione impugnata, al fatto che si potesse esigere da questa categoria

di lavoratori che essi “scelgano un luogo di residenza settimanale il più

possibile vicino al luogo di lavoro”. A fronte di ciò, quanto ammesso in

deduzione dall’autorità di tassazione, ovvero unicamente le spese per

l’abbonamento annuale del mezzo pubblico, risulta incompleto, mancando la

deduzione per l’alloggio.

5.2

Secondo l’art. 5 cpv. 1

del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido

per il periodo fiscale 2023, sono considerate spese

supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro

quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra

regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

È

ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per

l’affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1'000

franchi per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e,

a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio

fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto dalla propria

abitazione al luogo di lavoro.

Analoga

normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del

10.

febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale

diretta (RS 642.118.1). L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari

causate dall’alloggio possano essere dedotte le spese per una camera,

conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

5.3

Questa Camera ha già avuto

modo di affermare che un importo di fr. 800.- mensili è conforme alle esigenze

richieste ad un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale (CDT 80.2007.137

del 22 ottobre 2008 consid. 3.4., con riferimento a CDT n. 80.2001.145 del 15

novembre 2001; in RDAT I-2002 n. 4t), rilevando inoltre come un tale importo

mensile sia sufficiente per prendere in locazione un monolocale con servizi e

cucina in ogni località della Svizzera.

In queste circostanze si

giustifica di ammettere una spesa per alloggio sul luogo di lavoro di fr. 9'600.--,

che corrisponde alla pigione annuale.

6.

Ne

discende che la decisione impugnata è riformata nel senso che, oltre alle spese

per l’abbonamento annuale del mezzo pubblico di fr. 3'860.-- per l’IC e di fr.

3'200.-- per l’IFD, viene ammessa in deduzione, sia per l’IC che per l’IFD

anche la spesa per alloggio sul luogo di lavoro pari a fr. 9'600.--. La tassa

di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in

misura proporzionale alla sua soccombenza. Al ricorrente, patrocinato da

un’assicurazione di protezione giuridica, è inoltre riconosciuta una congrua

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del 16 ottobre 2024 è riformata nel senso che, oltre

alle spese per l’abbonamento annuale del mezzo pubblico di fr. 3'860.-- per

l’IC e di fr. 3'200.-- per l’IFD, viene ammessa in deduzione, sia per l’IC che

per l’IFD, la spesa per alloggio sul luogo di lavoro per fr. 9'600.--.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di un terzo (fr. 300.--).

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 500.- per ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: