80.2024.229
Deduzioni: spese professionali, Wochenaufenthalter, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzi pubblici, spese supplementari di alloggio
5 febbraio 2025Italiano21 min
quale “project manager” presso la ditta __________di __________, precedentemente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.229
80.2024.230
Lugano
5 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 novembre 2024 contro la decisione del 16 ottobre 2024 in materia di IC
e IFD 2023.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, impiegato
quale “project manager” presso la ditta __________di __________, precedentemente
domiciliato a __________, ha trasferito il proprio domicilio a __________ a
partire dal 1° luglio 2022.
b.
Nella dichiarazione d’imposta
2022, nel modulo 4 relativo alle spese professionali il contribuente faceva
valere una deduzione di fr. 3'860.-- per l’abbonamento del mezzo pubblico di
trasporto indicando quale luogo di domicilio __________ e quale luogo di lavoro
__________.
c.
Nella dichiarazione d’imposta
2023, oggetto della presente procedura, RI 1 dichiarava un reddito imponibile
complessivo di fr. 52'761.--. A titolo di spese professionali chiedeva, tra le
altre, la deduzione di fr 18’902.--, in ragione di 88 trasferte svolte fra il
domicilio di __________ ed il luogo di lavoro a __________.
B. Notificandogli la
tassazione IC e IFD 2023, con decisione del 30 maggio 2024, l’RS 1 (in seguito:
UT) commisurava il reddito imponibile in fr. 67'800.-- per l’IC e in fr.
71'200.-- per l’IFD. Per quanto qui d’interesse, l’autorità ammetteva in
deduzione le spese per l’abbonamento del mezzo pubblico nella misura di fr.
3'860.-- per l’IC e di fr. 3'200.-- per l’IFD.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 3 giugno 2024, sostenendo che
la scelta di utilizzare il veicolo privato fosse “dettata dalla necessità di
una maggiore flessibilità e dalla significativa riduzione dei tempi di
percorrenza”. In particolare adduceva quali svantaggi del mezzo pubblico l’insufficienza
dei collegamenti rispetto ai propri orari di lavoro oltre alle numerose
interruzioni del traffico ferroviario, con conseguente prolungamento dei tempi
di viaggio. L’auto, d’altro canto, oltre a ridurre notevolmente il tempo di
percorrenza, gli avrebbe garantito appunto una maggiore flessibilità.
D. Con decisione del 16
ottobre 2024, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo con la seguente
motivazione:
“Considerato il reclamo
inoltrato contro le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta
federale diretta, a motivo del mancato riconoscimento delle spese di trasporto
dal luogo di domicilio al luogo di lavoro con il mezzo privato, analizzato
quanto prodotto dalla [sic] contribuente e quanto accertato in prima istanza,
nonché la sentenza 80.2014.172 emessa in data 06.10.2014 dalla Camera di
Diritto Tributario, si fa notare che, in caso di rientro settimanale al
domicilio la deduzione del mezzo privato deve rappresentare l'eccezione; è
infatti lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio"
supplementare, e, meglio, anche una sensibile dilazione del tempo di
percorrenza.
La richiesta di concedere in
deduzione le spese di trasporto con mezzo privato dal luogo di domicilio al
luogo di lavoro non può essere accolta.
La giurisprudenza ha già avuto
modo di sottolineare che proprio nel caso di pendolari settimanali si può
pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile
vicino al luogo di lavoro.”
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da __________,
contesta nuovamente il mancato riconoscimento delle spese per le 88 trasferte con
il veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa. Spiega di
lavorare in “home office”, da casa o presso la sede di __________, per
tre giorni a settimana e di doversi recare una o due volte a settimana “sul
posto di lavoro a __________”. A torto l’autorità di tassazione lo avrebbe
quindi considerato un frontaliere settimanale. Assevera inoltre l’insorgente
che la sua attività manageriale risulterebbe incompatibile con l’uso del mezzo
pubblico ribadendo le argomentazioni di reclamo. Evidenzia infine come, essendo
la sede di lavoro contrattuale __________, il datore di lavoro non gli rimborsi
alcuna spesa di trasferta.
F. Nelle proprie
osservazioni del 18 novembre 2024, l’UT chiede la conferma della decisione su
reclamo. Oltre ad evidenziare come il contribuente sia arrivato a __________ da
__________, luogo nei pressi della sede di lavoro di __________, dove dichiara
di doversi recare per 88 giorni a settimana, rileva come lo stesso contribuente
nel reclamo abbia sostanzialmente sostenuto di utilizzare il mezzo privato per
la maggiore flessibilità offerta e per il guadagno di tempo conseguito. Sottolinea
infine come nel 2022 il contribuente abbia chiesto la deduzione per il mezzo
pubblico.
Diritto
1. Il ricorrente
contesta di essere un “Wochenaufenthalter” e lamenta il mancato
riconoscimento della deduzione delle spese per l’utilizzo del veicolo privato per
la trasferta dal suo domicilio al luogo di lavoro, presso il quale deve recarsi
(quasi) bisettimanalmente, e viceversa.
Considerandi
2.
2.1
Secondo l’art. 26 cpv. 1
LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3300
franchi.
2.2
Con l’approvazione, nel
2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013
concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema
per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato
modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese
di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo
massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
Il 6 marzo 2015 è stata
modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella
versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per
il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa
dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD).
L’art. 5 cpv. 2 precisa
che sono considerati costi deducibili:
a. le spese
necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i costi
necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
2.3
Per quanto concerne l’IFD,
il ricorso in punto alla contestazione della deduzione per le spese di
trasporto dev’essere respinto, per il semplice fatto che al ricorrente è già
stata concessa la deduzione massima di fr. 3'200.--.
3.
3.1.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese
professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che
“per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato”
(art. 25 cpv. 2 LT).
L’art. 9 cpv. 1 della
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili
complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le
deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo
di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase
LAID). Diversamente
da altri cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per
la deduzione delle spese di trasporto.
3.2
Secondo l’art. 3 cpv. 1
del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL
640.220; quello valido per il periodo fiscale 2023 qui in esame è del 7
dicembre 2022), sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […];
c) per l’uso di una
motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata:
le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2
del Decreto esecutivo citato).
3.3
In base alla
giurisprudenza, il ricorso all’uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente
esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la
prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o
dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si
situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici
oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della
professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere
inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del
trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno,
rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di
trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile
(sentenza del TF 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza
citata).
3.4
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in
relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il
rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del
tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza
considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni
invernali del fondo stradale.
In altre parole, il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n.
80.95.00217
del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).
3.5
Quando si tratta di
stabilire se sia possibile e esigibile da un contribuente che intraprenda
quotidianamente la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, il Tribunale
federale afferma che la durata della trasferta non è l’unico elemento
determinante, ma che si deve verificare, nel singolo caso, se l’ora di inizio e
di fine del lavoro permette di pretendere un rientro giornaliero, qual è la
durata del lavoro, se il tempo di lavoro (fisso o flessibile, fasce orarie
obbligatorie) lascia al contribuente un certo margine in relazione al rientro
al domicilio, se si tratta di un lavoro a tempo parziale, oppure in quale modo
la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro possa ragionevolmente essere
intrapresa (mezzo di trasporto pubblico o privato; frequente cambio di
tram/bus/treno) e se la trasferta possa essere in parte impiegata come tempo
per il riposo o per il lavoro (lunghi viaggi in treno) (sentenza 2A.224/2004
del 26 ottobre 2004 consid. 8.2). L’Alta Corte ha così deciso che si potesse
pretendere il rientro giornaliero di un impiegato domiciliato a Soletta, che
aveva un impiego a tempo pieno a Berna, con orario flessibile, e che doveva
affrontare una trasferta di circa 2 ore e mezzo al giorno, cambiando due volte
mezzo di trasporto (sentenza 2A.224/2004 del 26 ottobre 2004 consid. 8.4).
In un altro caso, il
Tribunale federale ha deciso che si può richiedere al contribuente di spostarsi
ogni giorno fino al suo luogo di lavoro, quando il luogo di domicilio e quello
di lavoro sono distanti solo circa dieci chilometri l’uno dall’altro ed il
tragitto può essere effettuato per mezzo dei trasporti pubblici (sentenza 12
marzo 1997, in: ASA 66 p. 632 = RDAF 1999 II p. 123).
La Suprema Corte ha invece
ritenuto che non è razionale che un contribuente percorra due volte al
giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra; pertanto,
ritenendo irragionevole la deduzione delle spese di viaggio invocata dal
ricorrente, ha confermato la decisione delle autorità di tassazione cantonali,
che avevano considerato il contribuente come un pendolare settimanale e gli
avevano riconosciuto di conseguenza la deduzione delle spese per una camera a
Ginevra, in sostituzione di quelle superiori per lo spostamento quotidiano
(sentenza n. 2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c).
Ad un contribuente domiciliato
a Ginevra, che svolgeva la sua attività a Zollikofen ed al quale l’autorità
fiscale cantonale aveva riconosciuto la deduzione della spesa per una camera e
per l’abbonamento generale delle FFS, l’Alta Corte ha poi negato la deduzione
delle spese per la trasferta con il veicolo privato, che egli invocava
argomentando che desiderava trascorrere alcune sere alla settimana con la
famiglia (sentenza n. 2P.64/2004 del 19 luglio 2004, in: RDAF 2004 II p. 251).
In un’altra sentenza, il
Tribunale federale ha ritenuto illogico che un contribuente percorra più di una
volta alla settimana un tragitto di andata e di ritorno di 160 chilometri
ciascuno; l’Alta Corte ha così confermato la decisione delle autorità
cantonali, riconoscendo unicamente la deduzione del costo di una camera, delle
spese supplementari per il vitto e della trasferta settimanale con il mezzo
pubblico (sentenza n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008).
3.6
Da parte sua, questa
Camera ha già avuto modo di giudicare irragionevole pretendere la deduzione
delle spese per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di
lavoro dista 125 chilometri, sottolineando inoltre la particolare situazione
che contraddistingue l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo (CDT n.
80.2006.76
del 14 giugno 2006). In un’altra decisione, questa Camera ha invece
giudicato ancora ragionevole un tragitto di andata e di ritorno quotidiano di
68.
chilometri ciascuno, specie se il contribuente vive ancora con i propri
genitori ed è in formazione (CDT n. 80.2008.127 del 3 marzo 2009).
La deduzione delle spese
di trasporto è stata negata anche nel caso di un contribuente, domiciliato a
Camorino, che esercitava un’attività dipendente a Oberbühren (SG), a una
distanza di circa 242 chilometri e con un tempo di percorrenza medio di 2 ore e
44.
minuti (CDT n. 80.2013.67 del 26 aprile 2013).
4.
4.1.
Nella fattispecie è
controversa la questione se il ricorrente possa pretendere la deduzione, per
l’IC, delle spese per spostarsi due volte la settimana con il mezzo privato da __________
a __________ e viceversa, oppure se la soluzione più idonea sia quella
prospettata dall’autorità di tassazione che, considerando il ricorrente un “Wochenaufenthalter”,
ha ammesso in deduzione il costo dell’abbonamento per l’impiego dei mezzi
pubblici di trasporto.
4.2
L’insorgente
è impiegato quale “project manager” presso la __________, con sede
contrattuale di lavoro a __________. Per quanto noto, il suo impiego è a tempo
pieno. Tuttavia, il datore di lavoro gli consente di svolgere la sua attività
per la maggior parte al suo domicilio (home working). È tuttavia tenuto
ad essere presente nella sua sede di servizio uno o due giorni alla settimana, a
seconda dei giorni in cui vengono programmati gli incontri a cui è tenuto a
partecipare. In particolare il ricorrente sostiene di aver percorso 88 volte
nel 2023, ovvero con una cadenza appunto di quasi due volte a settimana, il
percorso dal proprio domicilio alla sede di servizio e viceversa.
Per
stabilire se il ricorrente possa essere qualificato Wochenaufenthalter,
si deve verificare se possa rientrare giornalmente al domicilio oppure se la
distanza fra domicilio e luogo di lavoro sia tale da consentirgli solo un
rientro settimanale, indipendentemente dalla possibilità di svolgere in parte
il lavoro da casa.
4.3
Ora,
il luogo di domicilio e quello di lavoro distano fra di loro 177 chilometri con
un tempo di percorrenza medio di 2 ore e 20 minuti di macchina (dati da: https://www.google.ch/maps,
consultato il 22 gennaio 2025). Tanto basta per escludere la postulata
deduzione delle spese di trasferta (praticamente) bisettimanale con il mezzo
privato. Infatti, si tratta di un tragitto che il Tribunale federale ha
ritenuto irragionevole percorrere con una tale frequenza.
La
soluzione che si impone in questa circostanza, ai sensi della citata
giurisprudenza, è quella di ammettere la deduzione per i costi di alloggio sul
luogo di lavoro e quelli di andata e ritorno dal domicilio una volta a
settimana. In altre parole, nel caso in esame non vi sono elementi che
impediscano di applicare la giurisprudenza ricordata in precedenza anche al
ricorrente. Benché i due giorni in cui l’insorgente è tenuto a presentarsi
presso la sede di lavoro ad __________ dipendano da come vengono programmati
gli incontri cui è tenuto a partecipare, si può infatti pretendere che,
quand’anche essi non siano consecutivi, egli alloggi ad __________ in attesa
del giorno di presenza obbligatorio successivo, per poi tornare al domicilio,
con il mezzo pubblico, una volta a settimana. Non esiste d’altronde alcun
diritto codificato a restare il più possibile al proprio domicilio.
4.4
Dal
momento che solo un viaggio di andata e ritorno settimanale deve essere
ammesso, in applicazione della giurisprudenza relativa ai pendolari settimanali,
è possibile per il ricorrente servirsi dei trasporti pubblici. Le località di __________
ed __________ risultano adeguatamente collegate dai mezzi pubblici. La
trasferta richiede mediamente 3 ore e 20 minuti circa (mentre dal 10 agosto
2023.
richiedeva verosimilmente un’ora circa aggiuntiva a causa della chiusura
della galleria di base del San Gottardo sino al 2 settembre 2024) e comporta generalmente
tre cambi (dati da: https://www.ffs.ch/orari
sito consultato il 21 gennaio 2025).
È
vero che la durata di percorrenza media in automobile è inferiore a quella
necessaria con il mezzo pubblico (almeno quando le condizioni viarie sono
ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli orari di punta
settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni
avverse nel periodo invernale, così come della particolare situazione che
contraddistingue l’autostrada A2 e la galleria del San Gottardo, la quale oltre
ad essere condizionata dai rischi stagionali legati all’esodo dei vacanzieri, proprio
nel periodo fiscale qui in oggetto è rimasta chiusa per un periodo di tempo
prolungato a causa di lavori di manutenzione) ma ciò non basta ancora a
giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle
particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter)
che deve affrontare una sola trasferta alla settimana di andata e ritorno.
Quanto
alle argomentazioni del ricorrente, relative ai suoi orari di lavoro
sfavorevoli, dovuti alla sua posizione professionale, le stesse non sono
comprovate e non appaiono decisive non essendo il criterio per ammettere la
deduzione per le spese per il mezzo privato quello della “comodità” ma quello
dell’“idoneità”.
4.5
La
qualifica del contribuente come Wochenaufenthalter consente anche di
rispondere all’obiezione contenuta nel ricorso, secondo cui gli orari svantaggiosi
dei mezzi pubblici non gli garantirebbero al mattino un collegamento idoneo, qualora,
come talvolta capiterebbe, fosse richiesta la sua presenza sul luogo di lavoro
a __________ prima delle 8 del mattino. Infatti, dal momento che, come accennato,
in virtù di tale qualifica si deve riconoscere al ricorrente la deduzione per i
costi di alloggio nei pressi del luogo di lavoro, in tale evenienza, egli
avrebbe la possibilità di prendere il mezzo pubblico la sera prima e
trascorrere la notte presso l’alloggio nelle vicinanze di __________.
Non
è peraltro superfluo osservare come lo stesso contribuente abbia ammesso nel
reclamo di aver “provato”, nel 2022, ad utilizzare i mezzi pubblici per le
proprie trasferte (all’epoca egli ha indicato di lavorare a __________, ad
appena 20 chilometri circa di distanza dall’attuale sede di lavoro __________),
rilevando come la scelta di utilizzare il veicolo privato nel periodo fiscale
seguente, sia stata “dettata dalla necessità di una maggiore flessibilità e
dalla significativa riduzione dei tempi di percorrenza”. A ben vedere, se
l’utilizzo del mezzo pubblico fosse risultato realmente incompatibile con gli
orari richiesti dall’attività professionale svolta dal ricorrente, egli se ne
sarebbe accorto nell’arco di poche trasferte ed avrebbe subito optato per
l’utilizzo del veicolo privato, ciò che non ha fatto continuando, secondo
quanto emerge dalla sua dichiarazione fiscale per l’anno in questione, a
servirsi del trasporto ferroviario per tutto l’arco del 2022.
Si
rileva del resto che quella di trasferirsi in __________ da __________ nel
2022, come emerge anche dall’e-mail del 7 novembre 2024 di __________ “senior
contract Manager” della __________, sia stata verosimilmente una scelta
presa dal contribuente, cui il datore di lavoro ha acconsentito a condizione
che egli garantisse una presenza di due volte a settimana presso la sede di __________.
Non
vi sono pertanto le condizioni per non ritenere adeguato l’uso del mezzo
pubblico.
5.
5.1.
Resta infine da
determinare la deduzione relativa alle spese di alloggio, cui ha diritto il
ricorrente. In effetti l’autorità fiscale, ha ritenuto (giustamente) che il contribuente
dovesse essere considerato un “Wochenaufenthalter” facendo inoltre riferimento,
nella decisione impugnata, al fatto che si potesse esigere da questa categoria
di lavoratori che essi “scelgano un luogo di residenza settimanale il più
possibile vicino al luogo di lavoro”. A fronte di ciò, quanto ammesso in
deduzione dall’autorità di tassazione, ovvero unicamente le spese per
l’abbonamento annuale del mezzo pubblico, risulta incompleto, mancando la
deduzione per l’alloggio.
5.2
Secondo l’art. 5 cpv. 1
del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido
per il periodo fiscale 2023, sono considerate spese
supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro
quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra
regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
È
ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per
l’affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di 1'000
franchi per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e,
a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio
fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 3 per il trasporto dalla propria
abitazione al luogo di lavoro.
Analoga
normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del
10.
febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale
diretta (RS 642.118.1). L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari
causate dall’alloggio possano essere dedotte le spese per una camera,
conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
5.3
Questa Camera ha già avuto
modo di affermare che un importo di fr. 800.- mensili è conforme alle esigenze
richieste ad un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale (CDT 80.2007.137
del 22 ottobre 2008 consid. 3.4., con riferimento a CDT n. 80.2001.145 del 15
novembre 2001; in RDAT I-2002 n. 4t), rilevando inoltre come un tale importo
mensile sia sufficiente per prendere in locazione un monolocale con servizi e
cucina in ogni località della Svizzera.
In queste circostanze si
giustifica di ammettere una spesa per alloggio sul luogo di lavoro di fr. 9'600.--,
che corrisponde alla pigione annuale.
6.
Ne
discende che la decisione impugnata è riformata nel senso che, oltre alle spese
per l’abbonamento annuale del mezzo pubblico di fr. 3'860.-- per l’IC e di fr.
3'200.-- per l’IFD, viene ammessa in deduzione, sia per l’IC che per l’IFD
anche la spesa per alloggio sul luogo di lavoro pari a fr. 9'600.--. La tassa
di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente in
misura proporzionale alla sua soccombenza. Al ricorrente, patrocinato da
un’assicurazione di protezione giuridica, è inoltre riconosciuta una congrua
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 16 ottobre 2024 è riformata nel senso che, oltre
alle spese per l’abbonamento annuale del mezzo pubblico di fr. 3'860.-- per
l’IC e di fr. 3'200.-- per l’IFD, viene ammessa in deduzione, sia per l’IC che
per l’IFD, la spesa per alloggio sul luogo di lavoro per fr. 9'600.--.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di un terzo (fr. 300.--).
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 500.- per ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: