80.2024.236
Procedura: ricorso, requisiti di forma, motivazione, contestazione generica dell’assoggettamento alle imposte cantonali, irricevibile
10 gennaio 2025Italiano4 min
- con scritto del 19
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.236
80.2024.237
Lugano
10 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 novembre 2024.
Fatti
Fatti
- con scritto del 19
novembre 2024, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, affermando
di non concordare “con la tassazione 2012 e 2013 nel Cantone Ticino, in
quanto h[a] già prodotto un documento legale/sentenza di divorzio, che cita nel
2012 e 2013 [è] stato domiciliato a __________ (Cantone Grigioni)” e
aggiungendo di pagare le imposte nel Canton Grigioni “come a [suo] dovere”;
- in data 21 novembre 2024
la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di dieci
giorni per presentare un ricorso motivato conformemente all’art. 227 LT,
avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- con lettera del 26
novembre 2024, il contribuente si è scusato, affermando di aver pensato “che
la documentazione arrivasse direttamente dall’ufficio tassazioni di Lugano, in
quanto già inoltrato tutto senza avere risposta competente alcuna”, ed ha
allegato alcune lettere da lui inviate alle autorità fiscali ticinesi e
grigionesi, oltre ad una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
datata 5 novembre 2014 e firmata solo da lui.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
Considerandi
- secondo l’art. 227 cpv. 2
LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un
congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
- come visto, il ricorrente
si è limitato ad esprimere il proprio dissenso dall’RS 1, contestando le
tassazioni 2012 e 2013, senza peraltro né allegarne copia né indicare se e
quando abbia ricevuto una decisione su reclamo;
- dal riferimento ad “un
documento legale/sentenza di divorzio, che cita nel 2012 e 2013 [è] stato
domiciliato a __________ (Cantone Grigioni)” si può evincere che la
contestazione verte sul suo assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi, ma
nel ricorso non viene proposta alcuna argomentazione specifica né il ricorrente
si confronta con la motivazione delle decisioni contestate;
- come ricordato, la Camera
di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di grazia per
emendare il suo ricorso, conformemente ai requisiti previsti dall’art. 227 LT,
ma egli si è limitato a trasmettere copia di scritti inviati dalle autorità di
tassazione ticinesi e grigionesi, oltre ad una convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, peraltro datata 5 novembre 2014 e firmata da lui solo
e non anche dalla moglie;
- in queste circostanze, si
deve concludere che il ricorso presentato non soddisfa i requisiti previsti
dagli articoli 227 LT e 140 LIFD, nonostante il termine di grazia attribuito
all’insorgente;
- ne consegue che lo stesso
deve essere dichiarato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: