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Decisione

80.2024.236

Procedura: ricorso, requisiti di forma, motivazione, contestazione generica dell’assoggettamento alle imposte cantonali, irricevibile

10 gennaio 2025Italiano4 min

- con scritto del 19

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.236

80.2024.237

Lugano

10 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 novembre 2024.

Fatti

Fatti

- con scritto del 19

novembre 2024, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, affermando

di non concordare “con la tassazione 2012 e 2013 nel Cantone Ticino, in

quanto h[a] già prodotto un documento legale/sentenza di divorzio, che cita nel

2012 e 2013 [è] stato domiciliato a __________ (Cantone Grigioni)” e

aggiungendo di pagare le imposte nel Canton Grigioni “come a [suo] dovere”;

- in data 21 novembre 2024

la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di dieci

giorni per presentare un ricorso motivato conformemente all’art. 227 LT,

avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- con lettera del 26

novembre 2024, il contribuente si è scusato, affermando di aver pensato “che

la documentazione arrivasse direttamente dall’ufficio tassazioni di Lugano, in

quanto già inoltrato tutto senza avere risposta competente alcuna”, ed ha

allegato alcune lettere da lui inviate alle autorità fiscali ticinesi e

grigionesi, oltre ad una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio

datata 5 novembre 2014 e firmata solo da lui.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

Considerandi

- secondo l’art. 227 cpv. 2

LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,

secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono

essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un

congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

- come visto, il ricorrente

si è limitato ad esprimere il proprio dissenso dall’RS 1, contestando le

tassazioni 2012 e 2013, senza peraltro né allegarne copia né indicare se e

quando abbia ricevuto una decisione su reclamo;

- dal riferimento ad “un

documento legale/sentenza di divorzio, che cita nel 2012 e 2013 [è] stato

domiciliato a __________ (Cantone Grigioni)” si può evincere che la

contestazione verte sul suo assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi, ma

nel ricorso non viene proposta alcuna argomentazione specifica né il ricorrente

si confronta con la motivazione delle decisioni contestate;

- come ricordato, la Camera

di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di grazia per

emendare il suo ricorso, conformemente ai requisiti previsti dall’art. 227 LT,

ma egli si è limitato a trasmettere copia di scritti inviati dalle autorità di

tassazione ticinesi e grigionesi, oltre ad una convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio, peraltro datata 5 novembre 2014 e firmata da lui solo

e non anche dalla moglie;

- in queste circostanze, si

deve concludere che il ricorso presentato non soddisfa i requisiti previsti

dagli articoli 227 LT e 140 LIFD, nonostante il termine di grazia attribuito

all’insorgente;

- ne consegue che lo stesso

deve essere dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: