80.2024.238
Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito, decisione postdatata, mancata verifica da parte del rappresentante, irricevibile
16 aprile 2025Italiano18 min
particolare, rispetto alla decisione di tassazione sugli utili immobiliari, l’autorità
Source ti.ch
Incarto n.
80.2024.238
Lugano
16 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 novembre 2024 contro la decisione del 24 ottobre 2024 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con
decisione del 24 ottobre 2024 l’RS 1 (in seguito: UT) ha accolto parzialmente
un reclamo di RI 1 contro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari
relativa alla vendita della part. n. __________ RFD di __________. In
particolare, rispetto alla decisione di tassazione sugli utili immobiliari, l’autorità
fiscale ammetteva in deduzione l’importo di fr. 353'228.- a titolo di costi di
costruzione e di miglioria.
B. Con ricorso alla
Camera di diritto tributario datato 18 novembre 2024 il contribuente,
rappresentato dalla RA 1 interpone ricorso contro la decisione suddetta,
postulando un’ulteriore deduzione in ragione del “trapasso di fr. 39'310.50
IVA inclusa, del fabbricato e investimenti da parte della ditta [L’Arte
Edilizia Sagl di cui il ricorrente era unico socio e gerente, ndr] alla persona
fisica [RI 1]”, a torto non riconosciuta dall’UT nonostante fosse stata
documentata tramite fattura.
C. Con scritto del 29
novembre 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un
termine di dieci giorni per prendere posizione sulla questione della
tempestività del ricorso, ed eventualmente ritirarlo, in considerazione del
fatto che la decisione impugnata gli era stata recapitata il 22 ottobre 2024 e
che il termine di ricorso era conseguentemente scaduto il 21 novembre 2024
scritto del 29 novembre 2024.
D. Con lettera del 9
dicembre 2024 la rappresentante del contribuente evidenziava di aver inviato, il
18 novembre 2024 una copia del ricorso all’UT via e-mail. Ad ogni modo, essendo
la decisione datata 24 ottobre 2024, la stessa non potrebbe essere stata
recapitata prima del 25 ottobre 2024, sicché il termine sarebbe giunto a
scadenza al più presto domenica 24 novembre 2024. Per essere “oltremodo certi”
di rispettare il termine, la RA 1 avrebbe inoltre contattato il funzionario
incaricato dell’UT, il quale avrebbe confermato che, cadendo l’ultimo giorno in
domenica, la scadenza del termine sarebbe stata riportata al lunedì seguente, ovvero
il 25 novembre 2024. Vista la “comunicazione errata delle scadenze che ci ha
portato ad agire di conseguenza”, si giustificherebbe a suo avviso che la
Camera entri nel merito del ricorso. In via subordinata ha affermato di
ritirare il ricorso.
E. Con scritto del 17
dicembre 2024, il funzionario dell’UT in questione, interpellato dalla Camera
di diritto tributario, ha affermato di essersi limitato a confermare che, se
l’ultimo giorno del termine cade in domenica, “nel caso della presentazione di
un reclamo” il termine viene riportato il giorno lavorativo seguente. Non
avrebbe invece confermato la concreta scadenza del termine.
F. Il 15 gennaio 2025,
il presidente della Camera di diritto tributario ha reso attenta la RA 1 che il
ritiro del ricorso non può essere subordinato a condizioni o riserve,
assegnandole un ulteriore termine di dieci giorni per confermare la volontà di
ritirare il ricorso.
G. Con scritto del 23
gennaio 2025 la RA 1 ha sostenuto che “dal vostro scritto del 15 u.s. non
emerge chiaramente se per concludere, il ricorso è considerato definitivamente
tardivo ma se così fosse ne confermiamo il ritiro”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
1.2.
Nel caso che qui ci
occupa, rilevata la tardività del ricorso, questa Camera in due circostanze ha attribuito
al contribuente un termine per valutarne il ritiro. Malgrado ciò, il ricorrente
non ha mai espresso in maniera incondizionata la volontà di ritirare il
gravame, sicché occorre preliminarmente procedere alla verifica della sua
tempestività.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 227 cpv. 1 LT
(applicabile in materia di TUI per il rimando posto all’art. 216 LT) stabilisce
che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio
(art. 192 cpv. 1 LT).
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,
in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).
Quando l’invio di un atto
avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta
svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192
cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre
RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,
l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio
postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010
p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
2.3
Nel sistema di spedizione
Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico
raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta
raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.
Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite
un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando
l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del
destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli
invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile
osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del
destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &
Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente
nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera
nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da
ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia
stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track
& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in
mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142
III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26
novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).
2.4
Il Tribunale federale si è
già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus,
indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza
del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle
lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia
avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo
rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è
rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.5
Ora, sebbene entrambe le
pagine di cui la decisione di tassazione su reclamo si compone rechino quale
data di spedizione quella del 24 ottobre 2024, la stessa è tuttavia stata
inviata per posta APlus, come si evince dal codice a barre e dal numero
dell’invio postale sulla prima pagina della decisione in alto a destra. Dal
tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la decisione
dell’UT è stata spedita il 21 ottobre 2024 ed è stata recapitata all’indirizzo
privato di RI 1 il 22 ottobre 2024.
In queste circostanze il
termine di ricorso è giunto a scadenza il 21 novembre 2024. Il ricorso,
consegnato alla Posta il 22 novembre 2024, si rivela conseguentemente tardivo.
3.
3.1.
Nemmeno il fatto che la
decisione su tassazione fosse postdatata di tre giorni, rispetto alla data
dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.
3.2
3.2.1
In un caso trattato dalla
Prima Corte di diritto sociale del Tribunale federale (sentenza 8C_50/2007 del
4.9.2007), concernente una decisione dopo opposizione, inviata per raccomandata
il 10.7.2006 dall’Ufficio cantonale ginevrino delle persone anziane, che era
tuttavia stata postdatata all’11.7.2006, i Giudici hanno ritenuto che
il ricorso, presentato il 13.9.2006 al Tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali ginevrino, fosse comunque tempestivo.
In particolare, i Giudici
della Suprema Corte hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza, la regola
secondo cui colui che, senza sua colpa, è stato impedito di presentare un
ricorso nel termine fissato, può richiedere la restituzione di tale termine,
costituisce un principio generale del diritto. Tale regola discende dal
principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo. Per
impedimento non colpevole di compiere un atto di procedura si intende non
solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza maggiore, ma pure
l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure un errore
scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando discende da
un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto fondarsi in
considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla tutela della
buona fede. L’interessato non può prevalersi dell’errore scusabile, nel caso in
cui avrebbe dovuto riconoscere il carattere erroneo dell’informazione data
dall’amministrazione prestando l’attenzione ragionevolmente esigibile. Tali
principi valgono ugualmente quando l’informazione erronea non concerne ad
esempio i rimedi giuridici in quanto tali (autorità di ricorso, mezzo
d’impugnazione, termine di ricorso), bensì le circostanze pertinenti per
l’utilizzo di tali vie di ricorso. La giurisprudenza ha ammesso che, per
calcolare il termine di ricorso, il destinatario di una decisione possa, in
linea di principio, fondarsi sulla data alla quale quest’ultima è stata
adottata e considerare, in buona fede, che la stessa non abbia potuto essergli
spedita prima di questa data. Se, tenendo conto del termine di spedizione
dell’invio tramite la Posta svizzera, il termine di ricorso è stato mancato di
un giorno perché la decisione è stata postdatata di un giorno,
l’errore è scusabile.
Nella fattispecie
esaminata, secondo il TF, nel caso concreto la ricorrente aveva considerato, a
ragione, che una decisione spedita per raccomandata l’11.7.2006, e che era
stata oggetto di un invito a ritirare l’invio all’ufficio postale competente,
non potesse essere stata ritirata prima del 13.7.2006.
3.2.2
In una sentenza più
recente, i Giudici di Mon Repos hanno invece stabilito che il ricorso fosse
tardivo, nonostante la presenza di una decisione antidatata (sentenza TF
2C_392/2017 dell’11.1.2018, in StR 73/2018 p. 360).
Nel caso giudicato, si
trattava di una decisione di tassazione su reclamo trasmessa tramite invio
raccomandato al rappresentante (un fiduciario diplomato) di una coppia
coniugata, il 24.11.2014. Le decisioni portavano tuttavia impressa la data del
10.12.2014
Veniva inoltre riportata la data del termine per presentare
ricorso, scadente il 9.1.2015. Sempre rappresentati dal fiduciario, il
6.1.2015, i coniugi presentavano ricorso alla Commissione di ricorso bernese.
Il tribunale bernese ha dichiarato irricevibile il ricorso, siccome tardivo.
L’Alta Corte svizzera, adita dai ricorrenti, ha riconosciuto che l’indicazione
errata del termine di ricorso costituisse un vizio procedurale, motivo per il
quale si doveva applicare per analogia la giurisprudenza dello stesso Tribunale
federale in ambito di indicazioni errate in materia di vie di ricorso, secondo
la quale la parte interessata non deve subire alcuno svantaggio in applicazione
delle norme sulla buona fede.
La sentenza in questione
sottolinea tuttavia che questa giurisprudenza è subordinata alla condizione che
la parte interessata non abbia notato l'errore e che non avrebbe dovuto notarlo
se avesse prestato la dovuta attenzione. Solo una grave negligenza procedurale
di una parte può far far venir meno la tutela della buona fede. Inoltre, la
protezione del legittimo affidamento viene meno solo se il difetto
nell’indicazione del diritto di ricorso sarebbe stato evidente per
l’interessato o il suo rappresentante semplicemente consultando la disposizione
procedurale pertinente (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3).
Nel caso in questione,
l’insieme degli elementi, tra i quali l’incoerenza tra il momento dell’invio
raccomandato, la data apposta sulla decisione e l’indicazione del termine di
ricorso, erano tali per cui il rappresentante non poteva più invocare la tutela
del principio della buona fede. Tutti questi aspetti facevano apparire il
comportamento del rappresentante, in relazione all’inoltro tardivo del ricorso,
come negligente. La semplice consultazione della legge sarebbe stata
sufficiente per stabilire che, per l’inizio della decorrenza del termine, era
determinante la data di notifica della decisione e non la data stampata sulla
stessa. Da un avvocato ci si può attendere che noti l’errore e che reagisca di
conseguenza.
La Suprema Corte ha
ammesso che non si potesse escludere che per l’allora rappresentante dei
contribuenti, che era un contabile diplomato (e come tale probabilmente meno
esperto di un avvocato sulla procedura), la differenza tra la data stampata
sulla decisione e la data in cui era stata notificata non fosse altrettanto
evidente. Il rappresentante avrebbe comunque dovuto porsi delle domande, vista
la notevole discrepanza tra la notifica della decisione su reclamo e la durata
del termine di ricorso secondo l’indicazione contenuta nella decisione (30
giorni) e la data finale del termine di ricorso stampata sulla decisione (46
giorni). Non era del tutto inimmaginabile che a causa di un motivo di
sospensione del termine, il termine potesse essere più lungo. Tuttavia,
l'esistenza di un motivo di sospensione del termine e il fatto che il termine
di ricorso fosse quindi più lungo non poteva essere presunto alla leggera.
Anche se l'esistenza di un motivo di sospensione del termine è presunto, uno
dei doveri elementari di ogni rappresentante di una parte - e quindi anche del
rappresentante processualmente inesperto – consiste nel raggiungere la certezza
dell'esistenza del presunto motivo di sospensione del termine. Nel caso
giudicato dal TF, l’allora rappresentante aveva fatto semplicemente affidamento
sul termine stampato per la presentazione del ricorso, anche se implicava un
termine effettivo significativamente più lungo del termine legale, senza
procedere agli accertamenti necessari. Il fatto che il rappresentante avesse
omesso di chiarire perché un termine significativamente più lungo di quello
stabilito dalla legge avrebbe dovuto essere applicato, è stato la causa diretta
dell’inoltro tardivo del ricorso (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018
consid. 2.4.3). Motivo per il quale il TF ha considerato che la grave
negligenza del rappresentante dei contribuenti non potesse permettere di
appellarsi alla tutela del principio della buona fede. Il TF ha così confermato
la decisione dei giudici bernesi che avevano ritenuto il ricorso tardivo.
3.2.3
Anche in una sentenza in
materia di assicurazione contro gli infortuni del 14 ottobre 2014, la Prima
Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha considerato tardiva
l’opposizione interposta il 6 dicembre dal rappresentante dell’assicurato
contro una decisione della SUVA datata 5 novembre 2012 (sentenze del TF
8C_84/2014). L’Alta Corte ha evidenziato come in realtà la decisione avversata fosse
stata consegnata all’ufficio postale già il 2 novembre 2012, risultando quindi
postdatata di tre giorni. La medesima era quindi stata notificata al precedente
rappresentante del ricorrente il 5 novembre 2012. A seguito del pensionamento
di quest'ultimo, l’8 novembre 2012 l’assicurato aveva conferito il mandato ad
un altro legale, il quale aveva supposto che la notificazione della decisione
fosse avvenuta solo il giorno successivo alla sua emissione, ossia il 6
novembre 2012.
In queste circostanze, il
Tribunale federale ha sottolineato che il nuovo rappresentante non avrebbe
dovuto ricorrere a supposizioni per determinare la scadenza del termine per
l’opposizione, giacché la data della notifica della decisione poteva facilmente
essere stabilita informandosi presso il precedente legale del ricorrente,
destinatario dell’invio. In assenza di ulteriori chiarimenti, il nuovo
rappresentante non poteva limitarsi a presumere che la decisione fosse stata
notificata solo il 6 novembre 2012. Tutt’al più, avrebbe anche potuto informarsi
presso la SUVA.
Non avendo il nuovo
rappresentante del ricorrente compiuto alcuna verifica ed avendo presentato
l’opposizione solo in quello che, basandosi su mere supposizioni, riteneva
essere l’ultimo giorno utile, il TF ha considerato che il mancato rispetto del
termine non era in alcun modo scusabile. La Suprema Corte ha quindi tutelato la
decisione con cui il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna aveva
confermato la decisione di irricevibilità emessa dalla SUVA.
3.3
Come visto, nel caso di
specie la decisione dopo reclamo, datata 24 ottobre 2024, è stata notificata, il
22.
ottobre 2024, direttamente al contribuente, il quale, secondo le spiegazioni
dalla RA 1, aveva presentato personalmente il reclamo.
Il ricorso è stato
consegnato alla posta il 22 novembre 2024.
Non è stato precisato
quando la decisione sia giunta in possesso della rappresentante del ricorrente,
tuttavia la medesima fiduciaria sostiene di aver contattato l’UT il 14 novembre
2024.
proprio per ottenere chiarimenti in merito alla scadenza del termine di
ricorso, circostanza confermata dall’autorità di tassazione. Si può quindi dedurre
che, al più tardi il 14 novembre 2024, ossia una settimana prima della scadenza
del termine di ricorso, la fiduciaria fosse in possesso della decisione e, di
conseguenza, avesse sia il tempo sia le informazioni necessarie per poterla
impugnare tempestivamente.
Tuttavia, la
rappresentante del contribuente ha interposto ricorso solo il 22 novembre 2024,
calcolando il termine di 30 giorni sulla base della data riportata sulla
decisione.
Sapendo che il termine di
ricorso decorre a partire dalla notifica della decisione ed essendo la
decisione stata recapitata tramite invio APlus, la rappresentante della
ricorrente avrebbe dovuto verificare la data della notifica, immettendo
semplicemente il numero dell’invio, indicato sulla decisione stessa, nel
sistema di tracciamento (Track & Trace) sul sito internet della Posta
(sentenza 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 7.2.2. e 7.2.3.). Una tale
verifica era ancora più necessaria, visto che la decisione è stata ricevuta
personalmente daRI 1. La RA 1 non avrebbe dovuto limitarsi a supporre che il
termine di ricorso iniziasse il giorno successivo a quello indicato nella
decisione.
A tale proposito, la
rappresentante del ricorrente sostiene che il 14 novembre 2024, in occasione del
già citato colloquio telefonico, un funzionario del fisco le avrebbe confermato
quale data di scadenza del termine di ricorso lunedì 25 novembre 2024. Per
contro, il funzionario dell’UT ha negato di aver confermato la data di scadenza
del ricorso ed ha affermato di essersi limitato a confermare che, nel caso di
reclamo, se l’ultimo giorno del termine cade in un giorno festivo, il termine
viene posticipato al giorno lavorativo seguente.
Ora, anche accettando la
versione fornita dalla rappresentante del ricorrente e ammettendo che
l’indicazione della "data di spedizione" fosse errata, un
professionista avrebbe facilmente potuto individuare l'errore e determinare che
la data effettiva di notifica della decisione fosse il 22 ottobre 2024 (a tal
riguardo cfr. sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3. e
giurisprudenza citata).
3.4
Del resto, la stessa RA 1 ha
affermato che, a seguito delle informazioni ricevute dal funzionario del fisco,
non avrebbe ritenuto necessario procedere ad ulteriori verifiche ma, "per
scrupolo", dopo aver inviato copia del ricorso per e-mail all’UT il 18
novembre 2024, avrebbe comunque inviato il ricorso il 22 novembre 2024.
Tale comportamento denota
degli evidenti dubbi sull’effettiva scadenza del termine e ciò anche a seguito
del colloquio con il funzionario del fisco. Un’ulteriore verifica, tramite il
numero APlus stampato sulla prima pagina della decisione impugnata, sarebbe
quindi stata un passaggio naturale e necessario per dissipare le sue incertezze.
4.
In ragione di quanto
sopra esposto, il mancato rispetto del termine di ricorso non può essere
considerato un errore scusabile della rappresentante del ricorrente, con la
conseguenza che il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. La tassa di
giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: