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Decisione

80.2024.238

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito, decisione postdatata, mancata verifica da parte del rappresentante, irricevibile

16 aprile 2025Italiano18 min

particolare, rispetto alla decisione di tassazione sugli utili immobiliari, l’autorità

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.238

Lugano

16 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 novembre 2024 contro la decisione del 24 ottobre 2024 in materia di imposta

sugli utili immobiliari.

Fatti

Fatti

A. Con

decisione del 24 ottobre 2024 l’RS 1 (in seguito: UT) ha accolto parzialmente

un reclamo di RI 1 contro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari

relativa alla vendita della part. n. __________ RFD di __________. In

particolare, rispetto alla decisione di tassazione sugli utili immobiliari, l’autorità

fiscale ammetteva in deduzione l’importo di fr. 353'228.- a titolo di costi di

costruzione e di miglioria.

B. Con ricorso alla

Camera di diritto tributario datato 18 novembre 2024 il contribuente,

rappresentato dalla RA 1 interpone ricorso contro la decisione suddetta,

postulando un’ulteriore deduzione in ragione del “trapasso di fr. 39'310.50

IVA inclusa, del fabbricato e investimenti da parte della ditta [L’Arte

Edilizia Sagl di cui il ricorrente era unico socio e gerente, ndr] alla persona

fisica [RI 1]”, a torto non riconosciuta dall’UT nonostante fosse stata

documentata tramite fattura.

C. Con scritto del 29

novembre 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un

termine di dieci giorni per prendere posizione sulla questione della

tempestività del ricorso, ed eventualmente ritirarlo, in considerazione del

fatto che la decisione impugnata gli era stata recapitata il 22 ottobre 2024 e

che il termine di ricorso era conseguentemente scaduto il 21 novembre 2024

scritto del 29 novembre 2024.

D. Con lettera del 9

dicembre 2024 la rappresentante del contribuente evidenziava di aver inviato, il

18 novembre 2024 una copia del ricorso all’UT via e-mail. Ad ogni modo, essendo

la decisione datata 24 ottobre 2024, la stessa non potrebbe essere stata

recapitata prima del 25 ottobre 2024, sicché il termine sarebbe giunto a

scadenza al più presto domenica 24 novembre 2024. Per essere “oltremodo certi”

di rispettare il termine, la RA 1 avrebbe inoltre contattato il funzionario

incaricato dell’UT, il quale avrebbe confermato che, cadendo l’ultimo giorno in

domenica, la scadenza del termine sarebbe stata riportata al lunedì seguente, ovvero

il 25 novembre 2024. Vista la “comunicazione errata delle scadenze che ci ha

portato ad agire di conseguenza”, si giustificherebbe a suo avviso che la

Camera entri nel merito del ricorso. In via subordinata ha affermato di

ritirare il ricorso.

E. Con scritto del 17

dicembre 2024, il funzionario dell’UT in questione, interpellato dalla Camera

di diritto tributario, ha affermato di essersi limitato a confermare che, se

l’ultimo giorno del termine cade in domenica, “nel caso della presentazione di

un reclamo” il termine viene riportato il giorno lavorativo seguente. Non

avrebbe invece confermato la concreta scadenza del termine.

F. Il 15 gennaio 2025,

il presidente della Camera di diritto tributario ha reso attenta la RA 1 che il

ritiro del ricorso non può essere subordinato a condizioni o riserve,

assegnandole un ulteriore termine di dieci giorni per confermare la volontà di

ritirare il ricorso.

G. Con scritto del 23

gennaio 2025 la RA 1 ha sostenuto che “dal vostro scritto del 15 u.s. non

emerge chiaramente se per concludere, il ricorso è considerato definitivamente

tardivo ma se così fosse ne confermiamo il ritiro”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

1.2.

Nel caso che qui ci

occupa, rilevata la tardività del ricorso, questa Camera in due circostanze ha attribuito

al contribuente un termine per valutarne il ritiro. Malgrado ciò, il ricorrente

non ha mai espresso in maniera incondizionata la volontà di ritirare il

gravame, sicché occorre preliminarmente procedere alla verifica della sua

tempestività.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 227 cpv. 1 LT

(applicabile in materia di TUI per il rimando posto all’art. 216 LT) stabilisce

che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla

Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio

(art. 192 cpv. 1 LT).

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,

in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

Quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192

cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre

RF 67/2012 p. 301 consid.

4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,

l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio

postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010

p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

2.3

Nel sistema di spedizione

Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico

raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta

raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.

Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite

un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando

l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli

invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile

osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del

destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track &

Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente

nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera

nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da

ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia

stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track

& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in

mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142

III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26

novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.4

Il Tribunale federale si è

già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus,

indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza

del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle

lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia

avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo

rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è

rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.5

Ora, sebbene entrambe le

pagine di cui la decisione di tassazione su reclamo si compone rechino quale

data di spedizione quella del 24 ottobre 2024, la stessa è tuttavia stata

inviata per posta APlus, come si evince dal codice a barre e dal numero

dell’invio postale sulla prima pagina della decisione in alto a destra. Dal

tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la decisione

dell’UT è stata spedita il 21 ottobre 2024 ed è stata recapitata all’indirizzo

privato di RI 1 il 22 ottobre 2024.

In queste circostanze il

termine di ricorso è giunto a scadenza il 21 novembre 2024. Il ricorso,

consegnato alla Posta il 22 novembre 2024, si rivela conseguentemente tardivo.

3.

3.1.

Nemmeno il fatto che la

decisione su tassazione fosse postdatata di tre giorni, rispetto alla data

dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.

3.2

3.2.1

In un caso trattato dalla

Prima Corte di diritto sociale del Tribunale federale (sentenza 8C_50/2007 del

4.9.2007), concernente una decisione dopo opposizione, inviata per raccomandata

il 10.7.2006 dall’Ufficio cantonale ginevrino delle persone anziane, che era

tuttavia stata postdatata all’11.7.2006, i Giudici hanno ritenuto che

il ricorso, presentato il 13.9.2006 al Tribunale cantonale delle assicurazioni

sociali ginevrino, fosse comunque tempestivo.

In particolare, i Giudici

della Suprema Corte hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza, la regola

secondo cui colui che, senza sua colpa, è stato impedito di presentare un

ricorso nel termine fissato, può richiedere la restituzione di tale termine,

costituisce un principio generale del diritto. Tale regola discende dal

principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo. Per

impedimento non colpevole di compiere un atto di procedura si intende non

solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza maggiore, ma pure

l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure un errore

scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando discende da

un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto fondarsi in

considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla tutela della

buona fede. L’interessato non può prevalersi dell’errore scusabile, nel caso in

cui avrebbe dovuto riconoscere il carattere erroneo dell’informazione data

dall’amministrazione prestando l’attenzione ragionevolmente esigibile. Tali

principi valgono ugualmente quando l’informazione erronea non concerne ad

esempio i rimedi giuridici in quanto tali (autorità di ricorso, mezzo

d’impugnazione, termine di ricorso), bensì le circostanze pertinenti per

l’utilizzo di tali vie di ricorso. La giurisprudenza ha ammesso che, per

calcolare il termine di ricorso, il destinatario di una decisione possa, in

linea di principio, fondarsi sulla data alla quale quest’ultima è stata

adottata e considerare, in buona fede, che la stessa non abbia potuto essergli

spedita prima di questa data. Se, tenendo conto del termine di spedizione

dell’invio tramite la Posta svizzera, il termine di ricorso è stato mancato di

un giorno perché la decisione è stata postdatata di un giorno,

l’errore è scusabile.

Nella fattispecie

esaminata, secondo il TF, nel caso concreto la ricorrente aveva considerato, a

ragione, che una decisione spedita per raccomandata l’11.7.2006, e che era

stata oggetto di un invito a ritirare l’invio all’ufficio postale competente,

non potesse essere stata ritirata prima del 13.7.2006.

3.2.2

In una sentenza più

recente, i Giudici di Mon Repos hanno invece stabilito che il ricorso fosse

tardivo, nonostante la presenza di una decisione antidatata (sentenza TF

2C_392/2017 dell’11.1.2018, in StR 73/2018 p. 360).

Nel caso giudicato, si

trattava di una decisione di tassazione su reclamo trasmessa tramite invio

raccomandato al rappresentante (un fiduciario diplomato) di una coppia

coniugata, il 24.11.2014. Le decisioni portavano tuttavia impressa la data del

10.12.2014

Veniva inoltre riportata la data del termine per presentare

ricorso, scadente il 9.1.2015. Sempre rappresentati dal fiduciario, il

6.1.2015, i coniugi presentavano ricorso alla Commissione di ricorso bernese.

Il tribunale bernese ha dichiarato irricevibile il ricorso, siccome tardivo.

L’Alta Corte svizzera, adita dai ricorrenti, ha riconosciuto che l’indicazione

errata del termine di ricorso costituisse un vizio procedurale, motivo per il

quale si doveva applicare per analogia la giurisprudenza dello stesso Tribunale

federale in ambito di indicazioni errate in materia di vie di ricorso, secondo

la quale la parte interessata non deve subire alcuno svantaggio in applicazione

delle norme sulla buona fede.

La sentenza in questione

sottolinea tuttavia che questa giurisprudenza è subordinata alla condizione che

la parte interessata non abbia notato l'errore e che non avrebbe dovuto notarlo

se avesse prestato la dovuta attenzione. Solo una grave negligenza procedurale

di una parte può far far venir meno la tutela della buona fede. Inoltre, la

protezione del legittimo affidamento viene meno solo se il difetto

nell’indicazione del diritto di ricorso sarebbe stato evidente per

l’interessato o il suo rappresentante semplicemente consultando la disposizione

procedurale pertinente (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3).

Nel caso in questione,

l’insieme degli elementi, tra i quali l’incoerenza tra il momento dell’invio

raccomandato, la data apposta sulla decisione e l’indicazione del termine di

ricorso, erano tali per cui il rappresentante non poteva più invocare la tutela

del principio della buona fede. Tutti questi aspetti facevano apparire il

comportamento del rappresentante, in relazione all’inoltro tardivo del ricorso,

come negligente. La semplice consultazione della legge sarebbe stata

sufficiente per stabilire che, per l’inizio della decorrenza del termine, era

determinante la data di notifica della decisione e non la data stampata sulla

stessa. Da un avvocato ci si può attendere che noti l’errore e che reagisca di

conseguenza.

La Suprema Corte ha

ammesso che non si potesse escludere che per l’allora rappresentante dei

contribuenti, che era un contabile diplomato (e come tale probabilmente meno

esperto di un avvocato sulla procedura), la differenza tra la data stampata

sulla decisione e la data in cui era stata notificata non fosse altrettanto

evidente. Il rappresentante avrebbe comunque dovuto porsi delle domande, vista

la notevole discrepanza tra la notifica della decisione su reclamo e la durata

del termine di ricorso secondo l’indicazione contenuta nella decisione (30

giorni) e la data finale del termine di ricorso stampata sulla decisione (46

giorni). Non era del tutto inimmaginabile che a causa di un motivo di

sospensione del termine, il termine potesse essere più lungo. Tuttavia,

l'esistenza di un motivo di sospensione del termine e il fatto che il termine

di ricorso fosse quindi più lungo non poteva essere presunto alla leggera.

Anche se l'esistenza di un motivo di sospensione del termine è presunto, uno

dei doveri elementari di ogni rappresentante di una parte - e quindi anche del

rappresentante processualmente inesperto – consiste nel raggiungere la certezza

dell'esistenza del presunto motivo di sospensione del termine. Nel caso

giudicato dal TF, l’allora rappresentante aveva fatto semplicemente affidamento

sul termine stampato per la presentazione del ricorso, anche se implicava un

termine effettivo significativamente più lungo del termine legale, senza

procedere agli accertamenti necessari. Il fatto che il rappresentante avesse

omesso di chiarire perché un termine significativamente più lungo di quello

stabilito dalla legge avrebbe dovuto essere applicato, è stato la causa diretta

dell’inoltro tardivo del ricorso (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018

consid. 2.4.3). Motivo per il quale il TF ha considerato che la grave

negligenza del rappresentante dei contribuenti non potesse permettere di

appellarsi alla tutela del principio della buona fede. Il TF ha così confermato

la decisione dei giudici bernesi che avevano ritenuto il ricorso tardivo.

3.2.3

Anche in una sentenza in

materia di assicurazione contro gli infortuni del 14 ottobre 2014, la Prima

Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha considerato tardiva

l’opposizione interposta il 6 dicembre dal rappresentante dell’assicurato

contro una decisione della SUVA datata 5 novembre 2012 (sentenze del TF

8C_84/2014). L’Alta Corte ha evidenziato come in realtà la decisione avversata fosse

stata consegnata all’ufficio postale già il 2 novembre 2012, risultando quindi

postdatata di tre giorni. La medesima era quindi stata notificata al precedente

rappresentante del ricorrente il 5 novembre 2012. A seguito del pensionamento

di quest'ultimo, l’8 novembre 2012 l’assicurato aveva conferito il mandato ad

un altro legale, il quale aveva supposto che la notificazione della decisione

fosse avvenuta solo il giorno successivo alla sua emissione, ossia il 6

novembre 2012.

In queste circostanze, il

Tribunale federale ha sottolineato che il nuovo rappresentante non avrebbe

dovuto ricorrere a supposizioni per determinare la scadenza del termine per

l’opposizione, giacché la data della notifica della decisione poteva facilmente

essere stabilita informandosi presso il precedente legale del ricorrente,

destinatario dell’invio. In assenza di ulteriori chiarimenti, il nuovo

rappresentante non poteva limitarsi a presumere che la decisione fosse stata

notificata solo il 6 novembre 2012. Tutt’al più, avrebbe anche potuto informarsi

presso la SUVA.

Non avendo il nuovo

rappresentante del ricorrente compiuto alcuna verifica ed avendo presentato

l’opposizione solo in quello che, basandosi su mere supposizioni, riteneva

essere l’ultimo giorno utile, il TF ha considerato che il mancato rispetto del

termine non era in alcun modo scusabile. La Suprema Corte ha quindi tutelato la

decisione con cui il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna aveva

confermato la decisione di irricevibilità emessa dalla SUVA.

3.3

Come visto, nel caso di

specie la decisione dopo reclamo, datata 24 ottobre 2024, è stata notificata, il

22.

ottobre 2024, direttamente al contribuente, il quale, secondo le spiegazioni

dalla RA 1, aveva presentato personalmente il reclamo.

Il ricorso è stato

consegnato alla posta il 22 novembre 2024.

Non è stato precisato

quando la decisione sia giunta in possesso della rappresentante del ricorrente,

tuttavia la medesima fiduciaria sostiene di aver contattato l’UT il 14 novembre

2024.

proprio per ottenere chiarimenti in merito alla scadenza del termine di

ricorso, circostanza confermata dall’autorità di tassazione. Si può quindi dedurre

che, al più tardi il 14 novembre 2024, ossia una settimana prima della scadenza

del termine di ricorso, la fiduciaria fosse in possesso della decisione e, di

conseguenza, avesse sia il tempo sia le informazioni necessarie per poterla

impugnare tempestivamente.

Tuttavia, la

rappresentante del contribuente ha interposto ricorso solo il 22 novembre 2024,

calcolando il termine di 30 giorni sulla base della data riportata sulla

decisione.

Sapendo che il termine di

ricorso decorre a partire dalla notifica della decisione ed essendo la

decisione stata recapitata tramite invio APlus, la rappresentante della

ricorrente avrebbe dovuto verificare la data della notifica, immettendo

semplicemente il numero dell’invio, indicato sulla decisione stessa, nel

sistema di tracciamento (Track & Trace) sul sito internet della Posta

(sentenza 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 7.2.2. e 7.2.3.). Una tale

verifica era ancora più necessaria, visto che la decisione è stata ricevuta

personalmente daRI 1. La RA 1 non avrebbe dovuto limitarsi a supporre che il

termine di ricorso iniziasse il giorno successivo a quello indicato nella

decisione.

A tale proposito, la

rappresentante del ricorrente sostiene che il 14 novembre 2024, in occasione del

già citato colloquio telefonico, un funzionario del fisco le avrebbe confermato

quale data di scadenza del termine di ricorso lunedì 25 novembre 2024. Per

contro, il funzionario dell’UT ha negato di aver confermato la data di scadenza

del ricorso ed ha affermato di essersi limitato a confermare che, nel caso di

reclamo, se l’ultimo giorno del termine cade in un giorno festivo, il termine

viene posticipato al giorno lavorativo seguente.

Ora, anche accettando la

versione fornita dalla rappresentante del ricorrente e ammettendo che

l’indicazione della "data di spedizione" fosse errata, un

professionista avrebbe facilmente potuto individuare l'errore e determinare che

la data effettiva di notifica della decisione fosse il 22 ottobre 2024 (a tal

riguardo cfr. sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3. e

giurisprudenza citata).

3.4

Del resto, la stessa RA 1 ha

affermato che, a seguito delle informazioni ricevute dal funzionario del fisco,

non avrebbe ritenuto necessario procedere ad ulteriori verifiche ma, "per

scrupolo", dopo aver inviato copia del ricorso per e-mail all’UT il 18

novembre 2024, avrebbe comunque inviato il ricorso il 22 novembre 2024.

Tale comportamento denota

degli evidenti dubbi sull’effettiva scadenza del termine e ciò anche a seguito

del colloquio con il funzionario del fisco. Un’ulteriore verifica, tramite il

numero APlus stampato sulla prima pagina della decisione impugnata, sarebbe

quindi stata un passaggio naturale e necessario per dissipare le sue incertezze.

4.

In ragione di quanto

sopra esposto, il mancato rispetto del termine di ricorso non può essere

considerato un errore scusabile della rappresentante del ricorrente, con la

conseguenza che il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. La tassa di

giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: