80.2024.239
Procedura: reclamo, termine, mancata prova della notificazione della decisione, annullamento della decisione di irricevibilità
30 giugno 2025Italiano18 min
documentazione”. __________i veniva avvertito che, in caso di inosservanza della
Source ti.ch
Incarti n.
80.2024.239
80.2024.240
Lugano
30 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr. dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 novembre 2024 contro la decisione del 22 ottobre 2024 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1 (__________),
cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio, era, nel periodo
fiscale 2021, dipendente della __________ (società della quale deteneva le
quote sociali; www.zefix.ch, sito visualizzato il 2.6.2025).
b.
Nella dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2021, il contribuente indicava un reddito imponibile complessivo di fr.
22'538.- e una sostanza imponibile complessiva di fr. 103'219.-.
B.
a.
Con richiesta di
documentazione dell’8 febbraio 2024, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di
seguito UT) chiedeva al contribuente di voler trasmettere, entro il 29 febbraio
2024: l’attestato della cassa di compensazione delle indennità per i figli, gli
attestati bancari dei saldi al 1° gennaio 2021; la copia del contratto di
acquisto delle quote sociali della __________.
b.
La richiesta di
documentazione rimaneva inevasa, motivo per il quale, con invio APlus del 4
giugno 2024, il fisco inviava un richiamo “per il mancato inoltro di
documentazione”. __________i veniva avvertito che, in caso di inosservanza della
richiesta, che valeva quale diffida, si sarebbe proceduto con l’applicazione
delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione
d’ufficio in base agli art. 204 LT e 130 LIFD.
C. Con decisione del 31
luglio 2024, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC e IFD 2021,
commisurando il reddito imponibile in fr. 222'300.- per l’IC e in fr. 258'800.-
per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'307'000.-. In particolare, rispetto
a quanto dichiarato, l’UT aveva aggiunto ai redditi l’importo di fr. 2'100.- a
titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” (vantaggi goduti
nell’ambito della persona giuridica) e fr. 187'881.- quali “altri redditi”,
ritenuta l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria. Per quanto
concerneva la sostanza, aveva aumentato, in particolare, i “titoli e capitali”
da fr. 8'219.- a fr. 1'212'719.-, ritenuto che non era stato dato riscontro
alla richiesta di documentazione del 4 giugno 2024 “con la quale si chiedeva
l’inoltro di osservazioni e di documentazione relative a eventuali modifiche
del calcolo finanziario allestito dall’ufficio tassazione”. In particolare erano
stati modificati i valori delle quote sociali della __________ (fr.
1'060'500.-) e della __________ (fr. 144'000.-).
D. Con e-mail del 18
settembre 2024 e successivo scritto dell’indomani, __________ si rivolgeva
all’UT di __________, affermando che il 18 settembre 2024 gli sarebbe stata
recapitata copia della richiesta di documentazione per l’imposta 2021, già
inviata il 4 giugno 2024. Essendo stato assente, in quella data e nei mesi
successivi, per motivi di lavoro, la domanda gli sarebbe “__________”,
rimanendo pertanto inevasa. Il 18 settembre 2024 avrebbe poi ricevuto due
conteggi per l’IC e l’IFD 2021, “basati, con tutt’evidenza su una tassazione
d’ufficio totalmente estranea alla realtà della mia situazione e dei dati
inoltrati con la dichiarazione”. Nello scritto riconosceva la sua colpa per
non “aver risposto tempestivamente alla richiesta di documentazione”,
scusandosi per l’inconveniente e trasmettendo quanto richiesto dall’autorità
fiscale. In calce allo scritto specificava che lo stesso valeva quale “formale
reclamo” contro la tassazione d’ufficio emessa per l’anno 2021.
E.
a.
Con scritto del 27
settembre 2024 l’UT si rivolgeva a __________, avvertendolo che il suo reclamo del
20 settembre 2024 non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché
tardivo. Dopo avergli ricordato i motivi che giustificano la restituzione dei
termini, l’autorità fiscale gli attribuiva un termine fino al 7 ottobre 2024
per “giustificare e documentare” compiutamente i motivi del ritardo e lo
avvertiva che, scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
b.
Con scritto dell’11/14
ottobre 2024, il reclamante si rivolgeva all’UT di Lugano, al fine di dar “prova
e giustificazione della (…) mancata risposta alla vostra prima richiesta di
documentazione, già inviatami il 04.06.2024”. In particolare, egli sarebbe
stato, in seno alla __________, la sola persona ad occuparsi
dell’amministrazione oltre che delle “attività sociali, che consistono
soprattutto nello svolgimento di corsi di formazione e specializzazione tecnica”.
Una parte rilevante dell’attività lavorativa sarebbe stata svolta presso i
clienti con sede all’estero (__________; __________; __________ e __________),
con la conseguenza che sarebbe stato assente per settimane intere, “rientrando
al domicilio il più delle volte solamente il sabato e la domenica”. Tale
esigenza professionale, oltre al fatto di vivere da solo, avrebbe comportato
delle difficoltà “nel seguire degli aspetti della vita privata come la
ricezione e la gestione tempestiva della corrispondenza a me indirizzata”.
F. Con decisione del 22
ottobre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo contro la decisione di
tassazione IC/IFD 2021, siccome tardivo. Quanto presentato dal reclamante il 10
gennaio 2024 per spiegare i motivi del ritardo del reclamo, non sarebbe stato
sufficiente per “sanare il vizio di forma”.
G. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________
e dall’avv. __________, impugna la decisione su reclamo IC e IFD 2021.
Ripercorso l’iter
procedurale relativo alla procedura di tassazione 2021, il ricorrente sostiene
che, il 18 settembre 2024, avrebbe ricevuto dall’Ufficio esazioni e condoni i
conteggi dei conguagli per l’IFD e IC 2021. Unicamente a quel momento avrebbe
dedotto l’esistenza di una decisione di tassazione che, tuttavia, non gli era
stata notificata. Non appena ricevuti i conteggi, avrebbe prontamente reagito,
prendendo contatto con l’autorità fiscale, sia per e-mail che per raccomandata,
il 19 settembre 2024, producendo anche parte dei documenti richiesti in precedenza
dal fisco. Il 10 ed il 18 ottobre 2024 avrebbe trasmesso gli ulteriori atti
mancanti. Il 22 ottobre 2024, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo
siccome tardivo. Tra il 15 e il 18 novembre 2018, i rappresentanti avrebbero
provato a richiedere copia della decisione fiscale 2021, mai pervenuta al
ricorrente.
Dal profilo giuridico, il
ricorrente ricorda che, secondo il principio della buona fede e del divieto
dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza o sospetta di
essere stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata, è tenuto
ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di
vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività.
Nel caso di specie,
l’insorgente non avrebbe mai ricevuto la notifica di tassazione 2021. Spettava
all’autorità fiscale di comprovare l’avvenuta notifica e la data della stessa. A
suo avviso, “tutte le circostanze del caso concreto sono univoche e
convergenti nel confermare che il contribuente abbia appreso dell’esistenza
della decisione di tassazione, al più presto, soltanto quando ha ricevuto i
conteggi dell’imposta federale diretta e dell’imposta cantonale 2021
dall’Ufficio esazione e condoni”. Sarebbe pertanto data la reazione
immediata del contribuente.
Non sarebbe peraltro di
alcuna rilevanza il fatto che il contribuente non abbia mai esplicitamente
richiesto all’autorità fiscale un “nuovo invio della decisione di tassazione
non notificata, almeno fino a prima dell’intervento degli scriventi legali in
data 15-18 novembre 2024”. Avrebbe infatti interposto un formale reclamo
scritto contro la decisione di tassazione, nel termine di 30 giorni dal momento
in cui aveva appreso dell’esistenza della decisione di tassazione. “Pur non
conoscendo il contenuto analitico della decisione di tassazione”, il
contribuente avrebbe “presentato formale reclamo nel pieno rispetto di tutti
i crismi legali, accludendo i documenti giustificativi reputati idonei a una
rideterminazione del reddito imponibile accertato dall’autorità fiscale nella
decisione di tassazione del 31 luglio 2024”.
H. Con osservazioni del 2
dicembre 2024, l’UT rileva che è il ricorrente stesso ad ammettere di avere
delle difficoltà nel gestire la corrispondenza. Nella lettera del 19 settembre
2024, ha ammesso di aver ricevuto tardivamente le comunicazioni e di essere
stato spesso fuori domicilio per lavoro. Negli scritti non avrebbe tuttavia mai
esplicitato di non aver ricevuto la decisione fiscale datata 31 luglio 2024, “corrispondenza
che, peraltro, sembrerebbe essere l’unica mai recapitata”. L’autorità
fiscale ritiene che la “spiegazione relativa alla mancata ricezione della
notifica sia stata costruita ad arte e esplicitata con il ricorso”. Inoltre
risulterebbe singolare il fatto che, né nell’e-mail del 18 settembre 2024 né
nella lettera del 19 settembre 2024, il contribuente abbia chiesto copia della
decisione in modo da porte inoltrare un puntuale reclamo, ma abbia “cercato
di inviare la documentazione richiesta in precedenza al fine di togliere i
redditi aggiuntivi”.
I. Con replica
spontanea dell’11 dicembre 2024, l’insorgente definisce le osservazioni dell’UT
“mere congetture e opinioni personali”. Spetterebbe al fisco dimostrare
l’avvenuta notifica della decisione fiscale. Il fatto che il contribuente abbia
affermato di essere spesso in viaggio per lavoro non esonererebbe l’autorità
fiscale dall’onere di comprovare l’effettiva notifica della decisione di
tassazione. Il fatto che, prima dell’intervento dei patrocinatori, non abbia
richiesto il re-invio della decisione di tassazione non avrebbe alcuna
rilevanza. Dagli scritti del 18 e 19 settembre 2024 risulterebbe che il
contribuente ha appreso dell’esistenza della decisione di tassazione unicamente
al momento della ricezione dei conteggi di conguaglio dell’IFD e dell’IC. Oltre
a ciò, all’epoca dei fatti, il contribuente non era patrocinato e, non essendo
cognito in materia di diritto fiscale né tantomeno di procedura, non appena ricevuti
i conteggi d’imposta, avrebbe inoltrato reclamo contro la decisione fiscale
2021. Già solo dallo scambio di corrispondenza con l’UT emergerebbe che il
contribuente non era a conoscenza della decisione di tassazione.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare prelimi-narmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficien-temente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il re-clamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contra-rio, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempe-stività dello scritto del 18/19 settembre
2024, considerandolo quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione,
datata 31 luglio 2024. A questa Camera non resta pertanto che verificare
quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito
delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.
2. 2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la de-cisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica.
Gli articoli 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio,
essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in
intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine
è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Come esposto in narrativa,
la decisione di tassazione è datata 31 luglio 2024, mentre il reclamo è stato
interposto dal contribuente unicamente il 19 settembre 2024. Il ricorrente ha,
per la prima volta in sede ricorsuale, specificato espressamente di non avere
mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuto a conoscenza unicamente
una volta ricevuti i conguagli per il pagamento dell’imposta – il 18 settembre
2024 - pervenuti da parte dell’Ufficio esazione e condoni, giustificando così
la tempestività del suo reclamo.
2.3.
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p.
471; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per
ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed.,
Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno
successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene
all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero
a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di
scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio
(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il
destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una
comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte
in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.4.
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7
febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità
fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale
raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne
la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito
dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia
possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante
il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del
destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7
febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre
1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
3. 3.1.
Nella fattispecie in esame,
la decisione di tassazione datata 31 luglio 2024 è stata inviata per posta
semplice. L’RS 1 ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica della
stessa. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere
alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata a __________,
stabilendone anche il momento.
3.2.
Come visto, l’onere della
prova in merito alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima
spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci
si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la
notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con
ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento
di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul
comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la
decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di
notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey,
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio
2010 consid. 2.4).
La prova della notifica
può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle
circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010
Considerandi
II p. 461-462).
Ad ogni modo il
contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una
decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della
buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art.
133.
LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010
II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine
di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare
dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a
conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre
2009.
consid. 3.3.).
Il destinatario di
un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto
di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non
può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia
dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione
che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).
3.3
3.3.1
Tornando al caso in esame,
con e-mail del 18 settembre 2024 (poi oggetto di un successivo scritto
raccomandato, di analogo tenore, del 19 settembre 2024) il contribuente si è
così espresso:
Egregi signori buongiorno,
in
data odierna mi è stata recapitata una copia della vostra richiesta di
documentazione per l’imposta 2021, inviatami il 04.06.2024. In quella data e
nei mesi seguenti sono stato assente per motivi di lavoro e pertanto la
richiesta mi è sfuggita ed è rimasta inevasa. Sempre in data odierna, mi sono
stati recapitati due conteggi per l’imposta cantonale e l’imposta federale
diretta 2021, basati con tutta evidenza su una tassazione d’ufficio, totalmente
estranea alla realtà della mia situazione e dei dati inoltrati con la
dichiarazione (…). Anticipo per contro fin d’ora la mia posizione di reclamo
nei confronti della tassazione d’ufficio da voi emessa, che non si giustificava
in alcun modo con la realtà della mia situazione reddituale, e che trovo
francamente incomprensibile.
Il contribuente ha
allegato parte della documentazione che gli era stata richiesta il 4 giugno
2024.
3.3.2
Il 27 settembre 2024 l’UT
di Lugano si è rivolto al contribuente, indicando che il reclamo da lui
presentato era tardivo e invitandolo a prendere posizione entro il 7 ottobre
2024.
Con risposta del 10
ottobre 2024, il reclamante ha spiegato i motivi del ritardo nell’evasione
della richiesta di documentazione del 4 giugno 2024, indicando di essere spesso
assente per lavoro all’estero e di avere dei problemi nel “gestire” la
corrispondenza. Non si è per contro pronunciato compiutamente in merito ai
motivi dell’ipotizzata intempestività del reclamo.
3.4
Ora, sebbene unicamente in
sede di ricorso i rappresentanti del contribuente abbiano esplicitamente contestato
che il ricorrente avesse ricevuto la decisione di tassazione IC e IFD 2021,
datata 31 luglio 2024, vero è – come correttamente rilevato dall’UT nelle
proprie osservazioni – che __________i non ha mai chiesto, nella corrispondenza
intercorsa prima dell’intervento dei suoi patrocinatori, copia della stessa.
Viste inoltre le motivazioni addotte negli scritti trasmessi all’UT e in
particolare il riferimento a una prolungata assenza all’estero ed ad una scarsa
disciplina nella gestione della corrispondenza, le stesse potrebbero
francamente far presumere un’avvenuta notificazione della stessa.
Tuttavia, la questione può
essere lasciata irrisolta, dato che, anche laddove il contribuente l’avesse ricevuta,
la decisione è stata spedita per posta semplice. Sicché, l’onere della prova quo
alla notifica ed al giorno in cui la stessa è avvenuta, come giustamente
indicato dall’insorgente, è a carico dell’autorità fiscale, la quale neppure
tramite indizi indiretti è riuscita a darne comprova. In queste circostanze, il
reclamo del 19 settembre 2019 non poteva essere dichiarato irricevibile. Motivo
per il quale la decisione del 22 ottobre 2024, con la quale l’UT ha dichiarato
irricevibile il reclamo, dev’essere annullata e gli atti devono essere
retrocessi all’UT affinché entri nel merito del gravame.
4.
Il ricorso è
accolto. La decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 22 ottobre 2024 è
annullata. Gli atti sono ritornati all’UT affinché entri nel merito del
reclamo. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente,
patrocinato, vengono riconosciute congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 22 ottobre 2024 è annullata e gli atti sono
ritornati all’UT affinché entri nel merito del reclamo del contribuente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 3'000.- viene restituito
al ricorrente.
3. Al ricorrente, patrocinato,
vengono riconosciuti fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: