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Decisione

80.2024.239

Procedura: reclamo, termine, mancata prova della notificazione della decisione, annullamento della decisione di irricevibilità

30 giugno 2025Italiano18 min

documentazione”. __________i veniva avvertito che, in caso di inosservanza della

Source ti.ch

Incarti n.

80.2024.239

80.2024.240

Lugano

30 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr. dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 novembre 2024 contro la decisione del 22 ottobre 2024 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A.

a.

RI 1 (__________),

cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio, era, nel periodo

fiscale 2021, dipendente della __________ (società della quale deteneva le

quote sociali; www.zefix.ch, sito visualizzato il 2.6.2025).

b.

Nella dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2021, il contribuente indicava un reddito imponibile complessivo di fr.

22'538.- e una sostanza imponibile complessiva di fr. 103'219.-.

B.

a.

Con richiesta di

documentazione dell’8 febbraio 2024, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di

seguito UT) chiedeva al contribuente di voler trasmettere, entro il 29 febbraio

2024: l’attestato della cassa di compensazione delle indennità per i figli, gli

attestati bancari dei saldi al 1° gennaio 2021; la copia del contratto di

acquisto delle quote sociali della __________.

b.

La richiesta di

documentazione rimaneva inevasa, motivo per il quale, con invio APlus del 4

giugno 2024, il fisco inviava un richiamo “per il mancato inoltro di

documentazione”. __________i veniva avvertito che, in caso di inosservanza della

richiesta, che valeva quale diffida, si sarebbe proceduto con l’applicazione

delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione

d’ufficio in base agli art. 204 LT e 130 LIFD.

C. Con decisione del 31

luglio 2024, l’UT notificava al contribuente la tassazione IC e IFD 2021,

commisurando il reddito imponibile in fr. 222'300.- per l’IC e in fr. 258'800.-

per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'307'000.-. In particolare, rispetto

a quanto dichiarato, l’UT aveva aggiunto ai redditi l’importo di fr. 2'100.- a

titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” (vantaggi goduti

nell’ambito della persona giuridica) e fr. 187'881.- quali “altri redditi”,

ritenuta l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria. Per quanto

concerneva la sostanza, aveva aumentato, in particolare, i “titoli e capitali”

da fr. 8'219.- a fr. 1'212'719.-, ritenuto che non era stato dato riscontro

alla richiesta di documentazione del 4 giugno 2024 “con la quale si chiedeva

l’inoltro di osservazioni e di documentazione relative a eventuali modifiche

del calcolo finanziario allestito dall’ufficio tassazione”. In particolare erano

stati modificati i valori delle quote sociali della __________ (fr.

1'060'500.-) e della __________ (fr. 144'000.-).

D. Con e-mail del 18

settembre 2024 e successivo scritto dell’indomani, __________ si rivolgeva

all’UT di __________, affermando che il 18 settembre 2024 gli sarebbe stata

recapitata copia della richiesta di documentazione per l’imposta 2021, già

inviata il 4 giugno 2024. Essendo stato assente, in quella data e nei mesi

successivi, per motivi di lavoro, la domanda gli sarebbe “__________”,

rimanendo pertanto inevasa. Il 18 settembre 2024 avrebbe poi ricevuto due

conteggi per l’IC e l’IFD 2021, “basati, con tutt’evidenza su una tassazione

d’ufficio totalmente estranea alla realtà della mia situazione e dei dati

inoltrati con la dichiarazione”. Nello scritto riconosceva la sua colpa per

non “aver risposto tempestivamente alla richiesta di documentazione”,

scusandosi per l’inconveniente e trasmettendo quanto richiesto dall’autorità

fiscale. In calce allo scritto specificava che lo stesso valeva quale “formale

reclamo” contro la tassazione d’ufficio emessa per l’anno 2021.

E.

a.

Con scritto del 27

settembre 2024 l’UT si rivolgeva a __________, avvertendolo che il suo reclamo del

20 settembre 2024 non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché

tardivo. Dopo avergli ricordato i motivi che giustificano la restituzione dei

termini, l’autorità fiscale gli attribuiva un termine fino al 7 ottobre 2024

per “giustificare e documentare” compiutamente i motivi del ritardo e lo

avvertiva che, scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

b.

Con scritto dell’11/14

ottobre 2024, il reclamante si rivolgeva all’UT di Lugano, al fine di dar “prova

e giustificazione della (…) mancata risposta alla vostra prima richiesta di

documentazione, già inviatami il 04.06.2024”. In particolare, egli sarebbe

stato, in seno alla __________, la sola persona ad occuparsi

dell’amministrazione oltre che delle “attività sociali, che consistono

soprattutto nello svolgimento di corsi di formazione e specializzazione tecnica”.

Una parte rilevante dell’attività lavorativa sarebbe stata svolta presso i

clienti con sede all’estero (__________; __________; __________ e __________),

con la conseguenza che sarebbe stato assente per settimane intere, “rientrando

al domicilio il più delle volte solamente il sabato e la domenica”. Tale

esigenza professionale, oltre al fatto di vivere da solo, avrebbe comportato

delle difficoltà “nel seguire degli aspetti della vita privata come la

ricezione e la gestione tempestiva della corrispondenza a me indirizzata”.

F. Con decisione del 22

ottobre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo contro la decisione di

tassazione IC/IFD 2021, siccome tardivo. Quanto presentato dal reclamante il 10

gennaio 2024 per spiegare i motivi del ritardo del reclamo, non sarebbe stato

sufficiente per “sanare il vizio di forma”.

G. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________

e dall’avv. __________, impugna la decisione su reclamo IC e IFD 2021.

Ripercorso l’iter

procedurale relativo alla procedura di tassazione 2021, il ricorrente sostiene

che, il 18 settembre 2024, avrebbe ricevuto dall’Ufficio esazioni e condoni i

conteggi dei conguagli per l’IFD e IC 2021. Unicamente a quel momento avrebbe

dedotto l’esistenza di una decisione di tassazione che, tuttavia, non gli era

stata notificata. Non appena ricevuti i conteggi, avrebbe prontamente reagito,

prendendo contatto con l’autorità fiscale, sia per e-mail che per raccomandata,

il 19 settembre 2024, producendo anche parte dei documenti richiesti in precedenza

dal fisco. Il 10 ed il 18 ottobre 2024 avrebbe trasmesso gli ulteriori atti

mancanti. Il 22 ottobre 2024, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo

siccome tardivo. Tra il 15 e il 18 novembre 2018, i rappresentanti avrebbero

provato a richiedere copia della decisione fiscale 2021, mai pervenuta al

ricorrente.

Dal profilo giuridico, il

ricorrente ricorda che, secondo il principio della buona fede e del divieto

dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza o sospetta di

essere stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata, è tenuto

ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di

vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività.

Nel caso di specie,

l’insorgente non avrebbe mai ricevuto la notifica di tassazione 2021. Spettava

all’autorità fiscale di comprovare l’avvenuta notifica e la data della stessa. A

suo avviso, “tutte le circostanze del caso concreto sono univoche e

convergenti nel confermare che il contribuente abbia appreso dell’esistenza

della decisione di tassazione, al più presto, soltanto quando ha ricevuto i

conteggi dell’imposta federale diretta e dell’imposta cantonale 2021

dall’Ufficio esazione e condoni”. Sarebbe pertanto data la reazione

immediata del contribuente.

Non sarebbe peraltro di

alcuna rilevanza il fatto che il contribuente non abbia mai esplicitamente

richiesto all’autorità fiscale un “nuovo invio della decisione di tassazione

non notificata, almeno fino a prima dell’intervento degli scriventi legali in

data 15-18 novembre 2024”. Avrebbe infatti interposto un formale reclamo

scritto contro la decisione di tassazione, nel termine di 30 giorni dal momento

in cui aveva appreso dell’esistenza della decisione di tassazione. “Pur non

conoscendo il contenuto analitico della decisione di tassazione”, il

contribuente avrebbe “presentato formale reclamo nel pieno rispetto di tutti

i crismi legali, accludendo i documenti giustificativi reputati idonei a una

rideterminazione del reddito imponibile accertato dall’autorità fiscale nella

decisione di tassazione del 31 luglio 2024”.

H. Con osservazioni del 2

dicembre 2024, l’UT rileva che è il ricorrente stesso ad ammettere di avere

delle difficoltà nel gestire la corrispondenza. Nella lettera del 19 settembre

2024, ha ammesso di aver ricevuto tardivamente le comunicazioni e di essere

stato spesso fuori domicilio per lavoro. Negli scritti non avrebbe tuttavia mai

esplicitato di non aver ricevuto la decisione fiscale datata 31 luglio 2024, “corrispondenza

che, peraltro, sembrerebbe essere l’unica mai recapitata”. L’autorità

fiscale ritiene che la “spiegazione relativa alla mancata ricezione della

notifica sia stata costruita ad arte e esplicitata con il ricorso”. Inoltre

risulterebbe singolare il fatto che, né nell’e-mail del 18 settembre 2024 né

nella lettera del 19 settembre 2024, il contribuente abbia chiesto copia della

decisione in modo da porte inoltrare un puntuale reclamo, ma abbia “cercato

di inviare la documentazione richiesta in precedenza al fine di togliere i

redditi aggiuntivi”.

I. Con replica

spontanea dell’11 dicembre 2024, l’insorgente definisce le osservazioni dell’UT

“mere congetture e opinioni personali”. Spetterebbe al fisco dimostrare

l’avvenuta notifica della decisione fiscale. Il fatto che il contribuente abbia

affermato di essere spesso in viaggio per lavoro non esonererebbe l’autorità

fiscale dall’onere di comprovare l’effettiva notifica della decisione di

tassazione. Il fatto che, prima dell’intervento dei patrocinatori, non abbia

richiesto il re-invio della decisione di tassazione non avrebbe alcuna

rilevanza. Dagli scritti del 18 e 19 settembre 2024 risulterebbe che il

contribuente ha appreso dell’esistenza della decisione di tassazione unicamente

al momento della ricezione dei conteggi di conguaglio dell’IFD e dell’IC. Oltre

a ciò, all’epoca dei fatti, il contribuente non era patrocinato e, non essendo

cognito in materia di diritto fiscale né tantomeno di procedura, non appena ricevuti

i conteggi d’imposta, avrebbe inoltrato reclamo contro la decisione fiscale

2021. Già solo dallo scambio di corrispondenza con l’UT emergerebbe che il

contribuente non era a conoscenza della decisione di tassazione.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare prelimi-narmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficien-temente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il re-clamo del contribuente, sia fondata. Se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contra-rio, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha contestato la tempe-stività dello scritto del 18/19 settembre

2024, considerandolo quale reclamo tardivo contro la decisione di tassazione,

datata 31 luglio 2024. A questa Camera non resta pertanto che verificare

quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito

delle contestazioni che concernono il calcolo dell’imposta.

2. 2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la de-cisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica.

Gli articoli 192 cpv. 5 LT

e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio,

essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in

intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine

è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri

gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.2.

Come esposto in narrativa,

la decisione di tassazione è datata 31 luglio 2024, mentre il reclamo è stato

interposto dal contribuente unicamente il 19 settembre 2024. Il ricorrente ha,

per la prima volta in sede ricorsuale, specificato espressamente di non avere

mai ricevuto la suddetta tassazione e di esserne venuto a conoscenza unicamente

una volta ricevuti i conguagli per il pagamento dell’imposta – il 18 settembre

2024 - pervenuti da parte dell’Ufficio esazione e condoni, giustificando così

la tempestività del suo reclamo.

2.3.

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del

documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p.

471; Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per

ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed.,

Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno

successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene

all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero

a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di

scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per

lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio

(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il

destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una

comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte

in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.4.

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7

febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità

fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale

raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza

del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione

deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa

norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia

in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi

vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne

la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è

avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera

adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in

cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito

dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia

possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante

il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del

destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7

febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre

1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3. 3.1.

Nella fattispecie in esame,

la decisione di tassazione datata 31 luglio 2024 è stata inviata per posta

semplice. L’RS 1 ha dunque l’onere della prova riguardo alla notifica della

stessa. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si può giungere

alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata a __________,

stabilendone anche il momento.

3.2.

Come visto, l’onere della

prova in merito alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima

spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci

si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la

notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con

ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento

di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul

comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la

decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di

notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey,

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,

Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio

2010 consid. 2.4).

La prova della notifica

può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle

circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010

Considerandi

II p. 461-462).

Ad ogni modo il

contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una

decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della

buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art.

133.

LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010

II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine

di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare

dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a

conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre

2009.

consid. 3.3.).

Il destinatario di

un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto

di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non

può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia

dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione

che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

3.3

3.3.1

Tornando al caso in esame,

con e-mail del 18 settembre 2024 (poi oggetto di un successivo scritto

raccomandato, di analogo tenore, del 19 settembre 2024) il contribuente si è

così espresso:

Egregi signori buongiorno,

in

data odierna mi è stata recapitata una copia della vostra richiesta di

documentazione per l’imposta 2021, inviatami il 04.06.2024. In quella data e

nei mesi seguenti sono stato assente per motivi di lavoro e pertanto la

richiesta mi è sfuggita ed è rimasta inevasa. Sempre in data odierna, mi sono

stati recapitati due conteggi per l’imposta cantonale e l’imposta federale

diretta 2021, basati con tutta evidenza su una tassazione d’ufficio, totalmente

estranea alla realtà della mia situazione e dei dati inoltrati con la

dichiarazione (…). Anticipo per contro fin d’ora la mia posizione di reclamo

nei confronti della tassazione d’ufficio da voi emessa, che non si giustificava

in alcun modo con la realtà della mia situazione reddituale, e che trovo

francamente incomprensibile.

Il contribuente ha

allegato parte della documentazione che gli era stata richiesta il 4 giugno

2024.

3.3.2

Il 27 settembre 2024 l’UT

di Lugano si è rivolto al contribuente, indicando che il reclamo da lui

presentato era tardivo e invitandolo a prendere posizione entro il 7 ottobre

2024.

Con risposta del 10

ottobre 2024, il reclamante ha spiegato i motivi del ritardo nell’evasione

della richiesta di documentazione del 4 giugno 2024, indicando di essere spesso

assente per lavoro all’estero e di avere dei problemi nel “gestire” la

corrispondenza. Non si è per contro pronunciato compiutamente in merito ai

motivi dell’ipotizzata intempestività del reclamo.

3.4

Ora, sebbene unicamente in

sede di ricorso i rappresentanti del contribuente abbiano esplicitamente contestato

che il ricorrente avesse ricevuto la decisione di tassazione IC e IFD 2021,

datata 31 luglio 2024, vero è – come correttamente rilevato dall’UT nelle

proprie osservazioni – che __________i non ha mai chiesto, nella corrispondenza

intercorsa prima dell’intervento dei suoi patrocinatori, copia della stessa.

Viste inoltre le motivazioni addotte negli scritti trasmessi all’UT e in

particolare il riferimento a una prolungata assenza all’estero ed ad una scarsa

disciplina nella gestione della corrispondenza, le stesse potrebbero

francamente far presumere un’avvenuta notificazione della stessa.

Tuttavia, la questione può

essere lasciata irrisolta, dato che, anche laddove il contribuente l’avesse ricevuta,

la decisione è stata spedita per posta semplice. Sicché, l’onere della prova quo

alla notifica ed al giorno in cui la stessa è avvenuta, come giustamente

indicato dall’insorgente, è a carico dell’autorità fiscale, la quale neppure

tramite indizi indiretti è riuscita a darne comprova. In queste circostanze, il

reclamo del 19 settembre 2019 non poteva essere dichiarato irricevibile. Motivo

per il quale la decisione del 22 ottobre 2024, con la quale l’UT ha dichiarato

irricevibile il reclamo, dev’essere annullata e gli atti devono essere

retrocessi all’UT affinché entri nel merito del gravame.

4.

Il ricorso è

accolto. La decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 22 ottobre 2024 è

annullata. Gli atti sono ritornati all’UT affinché entri nel merito del

reclamo. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente,

patrocinato, vengono riconosciute congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione del 22 ottobre 2024 è annullata e gli atti sono

ritornati all’UT affinché entri nel merito del reclamo del contribuente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 3'000.- viene restituito

al ricorrente.

3. Al ricorrente, patrocinato,

vengono riconosciuti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: