Lexipedia

Decisione

80.2024.24

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, richiesta di proroga

24 settembre 2024Italiano9 min

seguito UT), ha inviato ai coniugi RI 1 un richiamo. Con diffida del 14 novembre 2023,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.24

Lugano

24 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 gennaio 2024 contro la decisione del 12 dicembre 2023 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Il 27 aprile 2023, i

coniugi RI 1 e RI 2 avevano ottenuto una proroga del termine per la

presentazione della dichiarazione d’imposta 2022 fino al 30 settembre 2023. Non

avendo inoltrato la dichiarazione entro tale data e in assenza di una nuova

proroga, il 16 ottobre 2023 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di

seguito UT), ha inviato ai coniugi RI 1 un richiamo. Con diffida del 14 novembre 2023,

l’UT ha attribuito ai contribuenti un termine di venti giorni, avvertendoli che

in caso contrario avrebbe inflitto loro una multa per violazione degli obblighi

procedurali.

Con decisione del 12

dicembre 2023, l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti una multa

disciplinare di fr. 600.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per

adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario

avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Con reclamo del 18

dicembre 2023, i contribuenti hanno chiesto l’annullamento della multa,

lamentando l’importo elevato, ritenuto spropositato. Hanno allegato una lettera,

che avrebbero inviato all’UT il 20 novembre 2023, nella quale affermavano di essersi

erroneamente convinti che il termine fosse stato prorogato fino al 31 dicembre

2023 e chiedevano pertanto una nuova proroga fino al 31 gennaio 2024, motivando

la richiesta con le difficoltà incontrate in seguito all’acquisto di un

immobile.

Con decisione del 22

dicembre 2023, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo, dimezzando l’ammontare

della multa, in considerazione del fatto che la dichiarazione d’imposta per il

periodo fiscale 2022 era stata presentata il 20 dicembre 2023, ovvero pochi

giorni dopo l’invio della multa disciplinare.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono

l’annullamento della multa disciplinare, proponendo di pagare fr. 100.- a

titolo di spese per il ritardo. I contribuenti dichiarano di non accettare la

proposta dell’UT di dimezzare l’importo della multa disciplinare per tre

motivi: in primo luogo, sottolineano di aver già provveduto a inoltrare la

dichiarazione d’imposta il 20 dicembre 2023; in secondo luogo, ritengono che la

multa sia sproporzionata anche dopo il dimezzamento; infine, ricordano che, con

lo scritto del 20 novembre 2023, avevano richiesto un’ulteriore proroga con

termine al 31 gennaio 2024.

D. Con osservazioni

datate 15 gennaio 2024, l’UT propone di respingere il reclamo, rilevando di

aver già dimezzato la multa a fr. 300.-, eliminando la recidiva. La

dichiarazione d’imposta è stata infatti presentata pochi giorni dopo l’emissione

della multa, riducendo così la gravità della colpa.

Diritto

1. 1.1

La

multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174

LIFD.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a)

non consegna la dichiarazione

d’imposta o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo

l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione

pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro

che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo

il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in

modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati

prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta

il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

Il

capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal

Consiglio di Stato.

Il

capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i

termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Di

analogo tenore l’art. 124 LIFD.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione

intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire

la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a

collaborare

(cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,

Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.

483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la

scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

L’art.

266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura

di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo

il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono

applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, ai

ricorrenti è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato,

entro il termine impartito e nonostante la diffida, la dichiarazione d’imposta

per il periodo fiscale 2022.

2.2

Gli insorgenti non negano

di non aver inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (30 settembre

2023), ma sostengono di aver chiesto un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio

2024.

L’UT non avrebbe dato seguito a tale richiesta.

Ora, non è noto se lo

scritto del 20 novembre 2023 sia pervenuto all’autorità fiscale cui sarebbe

stato inviato. La questione non è tuttavia decisiva.

Va ricordato anzitutto che

i contribuenti erano già stati diffidati, il 14 novembre 2023, con l’avvertenza

che sarebbe seguita una multa per violazione degli obblighi procedurali. A tal

proposito, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida

si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine

concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio

di una multa. In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la

diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in

possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto,

sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio

2014, consid. 2.2). Ne consegue che, se l’autorità di tassazione concede una

proroga del termine per presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al

contribuente la diffida, contenente la comminatoria di una multa per violazione

degli obblighi procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel

caso in cui il contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il

termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).

2.3

In ogni caso, una proroga

del termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla

decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza. Nel

diritto fiscale i termini hanno una importanza fondamentale e permettono di

fare avanzare la procedura (Masmejean-Fey/Vianin,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD). Un termine stabilito dall’autorità

può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD;

“motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito,

in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate

(“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel

cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin,

op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.). L’eventuale inoltro della domanda

di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un

termine attribuito dall’autorità.

2.4

Per quanto riguarda l’ammontare

della multa, entrambe le leggi prevedono che la multa sia di 1000 franchi al

massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Con la Circolare n.

12/2022 del 1° gennaio 2022 (Multa per violazione di obblighi procedurali,

cifra 5.2.1), la Divisione delle contribuzioni ha elaborato una tabella, con

degli importi che rappresentano l'ammontare complessivo dovuto sia in base alla

LT che alla LIFD e si riferiscono al caso standard di colpa, che consiste nella

negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida. La sanzione è

commisurata in base al totale dell’imposta cantonale annua dovuta secondo

l’ultima decisione di tassazione passata in giudicato.

Nel caso dei ricorrenti,

la multa ammonta a fr. 300.–. Se con la prima decisione l’autorità aveva

considerato la recidiva e moltiplicato di conseguenza la multa base per due,

con la decisione impugnata vi ha rinunciato, “considerando l’avvenuto

rientro della dichiarazione fiscale pochi giorni dopo l’emissione della multa”.

Ne consegue che l’UT ha

derogato all’applicazione rigorosa dei criteri di calcolo. previsti dalla

Circolare, a favore dei contribuenti.

Il ricorso deve essere

respinto anche in relazione alla commisurazione della multa.

2.5

Infine, non si giustifica

neppure la richiesta degli insorgenti di annullare la multa per il fatto che la

dichiarazione fiscale è stata presentata pochi giorni dopo l’invio della multa.

Come già esposto al considerando 1.3, “il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli” (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

3.

La decisione con cui

l’ufficio di tassazione ha inflitto la multa ai ricorrenti è pertanto

legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono pertanto a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: