80.2024.241
Procedura: ricorso, sospensione della procedura su istanza dell’Ufficio dei fallimenti, società fallita
14 marzo 2025Italiano6 min
settembre 2024, il Bezirksgericht __________ ha dichiarato il fallimento della __________
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Incarto n.
80.2024.241
Lugano
14 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
richiesta
di sospensione delle procedure di ricorso (art. 207 cpv. 2 LEF) in materia di
IC e IFD 2017, 2018 e 2019 della __________ AG in liquidazione.
Fatti
Fatti
A. La __________ AG, __________
(SZ), è assoggettata alle imposte cantonali per appartenenza personale, per il
fatto che la sua amministrazione effettiva si svolge nel Canton Ticino.
Con decisioni del 13
ottobre 2022, l’RS 1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC e
IFD per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019.
La contribuente ha
impugnato le suddette decisioni, con reclamo dell’11 novembre 2022.
Con decisione del 17
settembre 2024, il Bezirksgericht __________ ha dichiarato il fallimento della __________
AG e ha incaricato il RI 1 dell’esecuzione della procedura di fallimento.
Con decisioni del 24
ottobre 2024, notificate al RI 1, l’UTPG ha respinto il reclamo della
contribuente.
B. Con scritto del 22
novembre 2024, il RI 1 ha chiesto alla Camera di diritto tributario, “a nome
della comunità dei creditori della __________ AG in liq. … la sospensione della
procedura di ricirso riguardo agli avvisi di imposta IC/IFD 2017/2018/2019
(art. 207 cpv. 2 LEF), con la conseguenza che i presenti termini di ricorso
vengano sospesi (art. 207 cpv. 3 LEF)”.
C. Nelle sue
osservazioni del 21 gennaio 2025, l’UTPG “si rimette al giudizio [della
Camera di diritto tributario] e, di principio, non si oppone alla richiesta di
sospensione della procedura di ricorso… in conformità con l’art. 207 cpv. 2
LEF”, ma chiede che, in caso di accoglimento della domanda, “tale
sospensione abbia una durata specifica, allineata ai tempi previsti per le
cause civili, ossia non oltre 20 giorni a decorrere dal deposito della
graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF)”.
Preso atto della posizione
dell’autorità fiscale cantonale, con scritto del 29 gennaio 2025 il RI 1 ha
rinunciato ad una replica.
Diritto
1. 1.1.
Tutti i beni pignorabili
spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano,
dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei
creditori (art. 197 cpv. 1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione
e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Dopo la dichiarazione di fallimento, il
fallito perde il diritto di disporre dei beni della massa (art. 204 cpv. 1 LEF).
L’art. 207 cpv. 1 LEF
prevede che, salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è
parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangano sospese. Le si
può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni
dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria,
non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.
Secondo l’art. 207 cpv. 2
LEF i procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni
delle cause civili.
Per l’art. 207 cpv. 3 LEF
i termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di
sospensione.
1.2.
Diversamente dalle cause
civili, la sospensione dei procedimenti amministrativi non è obbligatoria.
L’autorità competente, anche quando il procedimento è di per sé passibile di
sospensione, deve verificare caso per caso se la sospensione è giustificata o meno.
La ponderazione degli interessi in causa può far sì che la sospensione si
riveli inopportuna, segnatamente nel caso in cui numerose persone siano parti
al procedimento (Messaggio del Consiglio federale n. 91.034 dell'8 maggio 1991 concernente
la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in FF 1991
III 1, n. 206.13, p. 88).
1.3.
Per crediti d’imposta una
sospensione entra in linea di conto a partire dal momento in cui è stata
notificata una decisione di tassazione. A partire da tale momento, infatti,
sussiste il pericolo che la decisione passi in giudicato, con pregiudizio degli
interessi dei creditori. Il fallito infatti spesso non ha più interesse a sottoporre
ad una verifica giudiziaria il contenuto di una decisione amministrativa e,
d’altra parte, l’amministrazione fallimentare potrebbe non interporre un
ricorso entro i termini non essendo a conoscenza della decisione (Rostetter, Die Verjährung im Recht der
direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, Berna 2019, n.
412, p. 152 s.; inoltre: Wohlfart/ Meyer
Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [a cura di], Basler Kommentar
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed., Basilea
2021, n. 11 ad art. 207 LEF, p. 2335; DTF 116 V 284 consid. 3d).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, la
contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD
2017, 2018 e 2019 l’11 novembre 2022. Nel corso della procedura di reclamo, il
17.
settembre 2024, è stato pronunciato il fallimento della società. Con
decisioni del 24 ottobre 2024, notificate al RI 1, l’UTPG ha respinto il
reclamo.
Sarebbe spettato allo
stesso Ufficio dei fallimenti interporre un eventuale ricorso alla Camera di
diritto tributario contro le decisioni su reclamo del 24 ottobre 2024. Invece
di ricorrere, l’Ufficio dei fallimenti ha presentato l’istanza di sospensione ex
art. 207 cpv. 2 LEF.
Come già ricordato,
l’autorità di tassazione non si è opposta alla sospensione, ma ha chiesto che
la stessa fosse limitata nel tempo, prendendo come riferimento quanto previsto
per la sospensione delle cause civili, che possono essere riattivate, in caso
di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della
graduatoria (art. 207 cpv. 1 seconda frase LEF).
2.2
Nelle condizioni
descritte, la sospensione della procedura di tassazione è giustificata dalla
necessità di tutelare gli altri creditori, senza obbligarli a interporre
ricorso contro le decisioni dell’autorità fiscale cantonale.
Per quanto concerne la
durata della sospensione, la decisione di continuare il processo – nella
fattispecie, di formalizzare il ricorso – oppure di autorizzare un creditore a
farlo in suo nome e a suo rischio e pericolo (art. 260 LEF) compete alla seconda
assemblea dei creditori o alla prima in caso di urgenza (se il fallimento è
liquidato in forma ordinaria) oppure dall’ufficiale dei fallimenti (se il
fallimento è liquidato in forma sommaria), se necessario dopo aver consultato i
creditori (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Basilea 2005, n. 1697,
p. 325).
Se il processo non viene
continuato nè dalla massa, nè da qualche creditore a’ sensi dell’articolo 260
LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i creditori non hanno più
diritto d’impugnare il rango loro assegnato in graduatoria, a stregua
dell’articolo 250 LEF (art. 63 cpv. 2 Regolamento del 13 luglio 1911
concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF; RS 281.32]).
3.
L’istanza
del RI 1 è accolta. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di sospensione della
procedura è accolta.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese proce
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: