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Decisione

80.2024.241

Procedura: ricorso, sospensione della procedura su istanza dell’Ufficio dei fallimenti, società fallita

14 marzo 2025Italiano6 min

settembre 2024, il Bezirksgericht __________ ha dichiarato il fallimento della __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2024.241

Lugano

14 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

richiesta

di sospensione delle procedure di ricorso (art. 207 cpv. 2 LEF) in materia di

IC e IFD 2017, 2018 e 2019 della __________ AG in liquidazione.

Fatti

Fatti

A. La __________ AG, __________

(SZ), è assoggettata alle imposte cantonali per appartenenza personale, per il

fatto che la sua amministrazione effettiva si svolge nel Canton Ticino.

Con decisioni del 13

ottobre 2022, l’RS 1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC e

IFD per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019.

La contribuente ha

impugnato le suddette decisioni, con reclamo dell’11 novembre 2022.

Con decisione del 17

settembre 2024, il Bezirksgericht __________ ha dichiarato il fallimento della __________

AG e ha incaricato il RI 1 dell’esecuzione della procedura di fallimento.

Con decisioni del 24

ottobre 2024, notificate al RI 1, l’UTPG ha respinto il reclamo della

contribuente.

B. Con scritto del 22

novembre 2024, il RI 1 ha chiesto alla Camera di diritto tributario, “a nome

della comunità dei creditori della __________ AG in liq. … la sospensione della

procedura di ricirso riguardo agli avvisi di imposta IC/IFD 2017/2018/2019

(art. 207 cpv. 2 LEF), con la conseguenza che i presenti termini di ricorso

vengano sospesi (art. 207 cpv. 3 LEF)”.

C. Nelle sue

osservazioni del 21 gennaio 2025, l’UTPG “si rimette al giudizio [della

Camera di diritto tributario] e, di principio, non si oppone alla richiesta di

sospensione della procedura di ricorso… in conformità con l’art. 207 cpv. 2

LEF”, ma chiede che, in caso di accoglimento della domanda, “tale

sospensione abbia una durata specifica, allineata ai tempi previsti per le

cause civili, ossia non oltre 20 giorni a decorrere dal deposito della

graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF)”.

Preso atto della posizione

dell’autorità fiscale cantonale, con scritto del 29 gennaio 2025 il RI 1 ha

rinunciato ad una replica.

Diritto

1. 1.1.

Tutti i beni pignorabili

spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano,

dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei

creditori (art. 197 cpv. 1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione

e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Dopo la dichiarazione di fallimento, il

fallito perde il diritto di disporre dei beni della massa (art. 204 cpv. 1 LEF).

L’art. 207 cpv. 1 LEF

prevede che, salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è

parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangano sospese. Le si

può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni

dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria,

non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.

Secondo l’art. 207 cpv. 2

LEF i procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni

delle cause civili.

Per l’art. 207 cpv. 3 LEF

i termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di

sospensione.

1.2.

Diversamente dalle cause

civili, la sospensione dei procedimenti amministrativi non è obbligatoria.

L’autorità competente, anche quando il procedimento è di per sé passibile di

sospensione, deve verificare caso per caso se la sospensione è giustificata o meno.

La ponderazione degli interessi in causa può far sì che la sospensione si

riveli inopportuna, segnatamente nel caso in cui numerose persone siano parti

al procedimento (Messaggio del Consiglio federale n. 91.034 dell'8 maggio 1991 concernente

la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in FF 1991

III 1, n. 206.13, p. 88).

1.3.

Per crediti d’imposta una

sospensione entra in linea di conto a partire dal momento in cui è stata

notificata una decisione di tassazione. A partire da tale momento, infatti,

sussiste il pericolo che la decisione passi in giudicato, con pregiudizio degli

interessi dei creditori. Il fallito infatti spesso non ha più interesse a sottoporre

ad una verifica giudiziaria il contenuto di una decisione amministrativa e,

d’altra parte, l’amministrazione fallimentare potrebbe non interporre un

ricorso entro i termini non essendo a conoscenza della decisione (Rostetter, Die Verjährung im Recht der

direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, Berna 2019, n.

412, p. 152 s.; inoltre: Wohlfart/ Meyer

Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [a cura di], Basler Kommentar

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed., Basilea

2021, n. 11 ad art. 207 LEF, p. 2335; DTF 116 V 284 consid. 3d).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, la

contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD

2017, 2018 e 2019 l’11 novembre 2022. Nel corso della procedura di reclamo, il

17.

settembre 2024, è stato pronunciato il fallimento della società. Con

decisioni del 24 ottobre 2024, notificate al RI 1, l’UTPG ha respinto il

reclamo.

Sarebbe spettato allo

stesso Ufficio dei fallimenti interporre un eventuale ricorso alla Camera di

diritto tributario contro le decisioni su reclamo del 24 ottobre 2024. Invece

di ricorrere, l’Ufficio dei fallimenti ha presentato l’istanza di sospensione ex

art. 207 cpv. 2 LEF.

Come già ricordato,

l’autorità di tassazione non si è opposta alla sospensione, ma ha chiesto che

la stessa fosse limitata nel tempo, prendendo come riferimento quanto previsto

per la sospensione delle cause civili, che possono essere riattivate, in caso

di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della

graduatoria (art. 207 cpv. 1 seconda frase LEF).

2.2

Nelle condizioni

descritte, la sospensione della procedura di tassazione è giustificata dalla

necessità di tutelare gli altri creditori, senza obbligarli a interporre

ricorso contro le decisioni dell’autorità fiscale cantonale.

Per quanto concerne la

durata della sospensione, la decisione di continuare il processo – nella

fattispecie, di formalizzare il ricorso – oppure di autorizzare un creditore a

farlo in suo nome e a suo rischio e pericolo (art. 260 LEF) compete alla seconda

assemblea dei creditori o alla prima in caso di urgenza (se il fallimento è

liquidato in forma ordinaria) oppure dall’ufficiale dei fallimenti (se il

fallimento è liquidato in forma sommaria), se necessario dopo aver consultato i

creditori (Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Basilea 2005, n. 1697,

p. 325).

Se il processo non viene

continuato nè dalla massa, nè da qualche creditore a’ sensi dell’articolo 260

LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i creditori non hanno più

diritto d’impugnare il rango loro assegnato in graduatoria, a stregua

dell’articolo 250 LEF (art. 63 cpv. 2 Regolamento del 13 luglio 1911

concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF; RS 281.32]).

3.

L’istanza

del RI 1 è accolta. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di sospensione della

procedura è accolta.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese proce

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: